Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/03/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2628 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 18.3.2025 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovandomenico Gemelli;
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Controparte_1 CodiceFiscale_2
La Valle;
CONVENUTA
Oggetto: divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ricorrente chiede dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 7.9.1980 nel Comune di Spezzano della Sila (CS) con dal quale sono nate Controparte_1 due figlie, entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti, con conferma delle condizioni pattuite in sede di separazione personale.
La convenuta ha aderito alla domanda principale chiedendo un assegno divorzile pari ad euro 644,40, in considerazione della rivalutazione ISTAT dell'importo di euro 600,00 stabilito quale mantenimento nel giudizio di separazione.
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/70. 1
È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e la comune volontà delle parti di addivenire al divorzio consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve essere recepito, inoltre, l'accordo dalle parti raggiunto all'udienza del 18.3.2025 in merito all'assegno divorzile pari ad euro 637,00, da rivalutarsi annualmente, che il sig. verserà Parte_1 mensilmente in favore della sig.ra CP_1
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, alle condizioni concordate dalle stesse;
- compensa le spese processuali;
- dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 19.3.2025.
Il Presidente est. dott. Andrea Palma
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