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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
PIERGIORGIO PALESTINI Presidente
CESARE MARZIALI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 983/2022 RGC promossa
DA
, nato in [...] il [...] e res.te in Napoli alla via Parte_1
Pedamentina S. Martino n. 37;
CF.: C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Castaldo del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliato in Fermo alla via Sant'Andrea n. 6 presso e nello studio dell'avv. Cristiana Caporossi;
(appellante) NEI CONFRONTI DI
(già snc), in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., con sede in Porto San Giorgio alla via Tronto n. 6;
CF.: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Ferroni del Foro di Fermo ed elettivamente domiciliata in Fermo alla via G. Agnelli n. 22/24, presso lo studio del predetto difensore;
(appellato)
AVVERSO la sentenza n. 520/2022 del giorno 30.09.2022 del Tribunale di
Fermo, resa in procedimento n. 1569/2016 RGC.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 18.06.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dinanzi a questa Corte ha impugnato la Parte_1
decisione in epigrafe con la quale era stata parzialmente accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo dal medesimo proposta nei confronti della CP_2
Co (ora .
[...]
pag. 2/7 Si è costituita nel presente grado l'appellata al fine di resistere all'impugnazione proposta.
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 18.06.2024.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
Con l'atto di appello in esame impugna la decisione in epigrafe Parte_1
muovendo alla medesima le censure che come di seguito possono brevemente compendiarsi. Sostiene in primo luogo l'appellante che il Giudice di prime cure avrebbe dapprima revocato il decreto ingiuntivo opposto a seguito della rilevata improcedibilità dello stesso per violazione delle norme sull'obbligo di mediazione, e poi comunque delibato detta domanda – pur dichiarata improcedibile – ai fini di operare la compensazione tra il credito azionato monitoriamente e il risarcimento del danno riconosciuto ad esso opponente.
Deduce l'appellante che invece, una volta ritenuta improcedibile la domanda, la stessa non avrebbe potuto e dovuto essere tenuta in alcuna considerazione a nessun fine. D'altro canto, prosegue l'appellante con una seconda censura, il pag. 3/7 creditore opposto non avrebbe provato l'entità del proprio credito, come invece era suo preciso onere, dal momento che la documentazione depositata dal medesimo agli atti non sarebbe idonea a tale scopo (la fattura sarebbe, di per sé
stessa, un documento unilaterale non probatorio del credito, mentre la lettera del 30.05.2014 sarebbe stata giustamente ritenuta dallo stesso Tribunale come priva di valore probatorio rispetto al credito azionato). Osserva infine l'appellante che parte opposta appellata non avrebbe peraltro formulato neppure una domanda e/o eccezione di compensazione, che il Tribunale di
Fermo ha poi invece operato.
Costituendosi in appello l' ha evidenziato le ragioni di Controparte_1
infondatezza dell'impugnazione e di conferma della decisione gravata, per la quale ha insistito.
L'appello proposto è palesemente infondato e va integralmente rigettato. La
sentenza impugnata, al contrario di quanto affermato dall'appellante, non contiene alcuna declaratoria di improcedibilità dell'azione per violazione delle disposizioni in materia di mediazione obbligatoria. Essa, al contrario, dopo aver spiegato le ragioni per cui detta improcedibilità non poteva essere dichiarata
(“Nel caso di specie, è evidente che la eccezione, non ritenuta di ufficio fondata,
mai è stata rilevata da parte interessata opponente contro parte opposta;
per cui non può essere in alcun modo accolta nell'unico modo in ipotesi corretto,
ovverosia con la caducazione del decreto ingiuntivo”), passa a delibare nel pag. 4/7 merito la causa, decidendola sì con la revoca finale del decreto ingiuntivo, ma non appunto per i contestati motivi di improcedibilità, sibbene nel merito e per effetto della (parziale) compensazione operata in giudizio tra il credito azionato monitoriamente e il danno riconosciuto dovuto all'opponente all'esito dell'istruttoria condotta.
Quanto al motivo di merito, consistente nel fatto che parte opposta odierna appellata non avrebbe fornito comunque prova dell'entità del proprio credito ingiunto, sarà sufficiente osservare che l'intero impianto della prospettazione difensiva di parte opponente in primo grado è stato rivolto alla sola ed esclusiva contestazione di vizi e difetti dell'opera eseguita, e non anche, affatto,
alla insussistenza del credito ex adverso azionato e/o alla eccessività dello stesso. Come è evidente difatti sin dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e successivamente dalle memorie ex art. 183, VI co., n. 1) cpc, il dott. Pt_1
non ha negato né di aver concluso il contratto di appalto con la CP_1
né che questa avesse effettivamente compiuto ed ultimato
[...]
l'opera commessagli, né infine che il credito da questa azionato (e di cui alla fattura oggetto di monitorio) fosse in qualche modo non dovuto, eccessivo o non commisurato all'opera svolta. L'opponente, al contrario, ha chiesto (ed ottenuto) che fosse accertata la viziosità dell'opera e che, a fronte della stessa, la controparte venisse condannata al risarcimento del danno corrispondente al costo dei lavori necessari per il relativo ripristino, procedendo altresì alla pag. 5/7 compensazione di quest'ultimo con il credito dall'Impresa esecutrice vantato.
Anche la stessa compensazione dunque, di cui ora in appello il dott. si Pt_1
duole, è stata espressamente richiesta (ed ottenuta) da quest'ultimo in primo grado). A norma dell'art. 115 cpc, come pure dell'art. 116 cpc in considerazione del complessivo atteggiamento tenuto nel processo dall'opponente appellante,
il credito dell' oggetto di monitorio deve essere ritenuto – Controparte_1
come già correttamente deciso dal Tribunale di Fermo – provato e definitivamente accertato. Pienamente condivisibile pertanto, appare la decisione finale della sentenza impugnata – che deve essere qui confermata - di procedere, dopo aver revocato il decreto ingiuntivo, alla compensazione parziale dello stesso con l'importo di € 4.107,97= riconosciuto dovuto all'opponente a titolo di risarcimento del danno, con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento del solo residuo in favore del creditore opposto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Condanna a rifondere alla le Parte_1 Controparte_1
spese di lite del grado che liquida in complessivi € 1.923,00= di cui €
pag. 6/7 536,00= per fase di studio, € 536,00= per fase introduttiva, € 851,00= per fase decisoria, oltre al 15% LP, CAP e IVA come per legge;
• Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 19.11.2024.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Piergiorgio Palestini
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
PIERGIORGIO PALESTINI Presidente
CESARE MARZIALI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 983/2022 RGC promossa
DA
, nato in [...] il [...] e res.te in Napoli alla via Parte_1
Pedamentina S. Martino n. 37;
CF.: C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Castaldo del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliato in Fermo alla via Sant'Andrea n. 6 presso e nello studio dell'avv. Cristiana Caporossi;
(appellante) NEI CONFRONTI DI
(già snc), in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., con sede in Porto San Giorgio alla via Tronto n. 6;
CF.: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Ferroni del Foro di Fermo ed elettivamente domiciliata in Fermo alla via G. Agnelli n. 22/24, presso lo studio del predetto difensore;
(appellato)
AVVERSO la sentenza n. 520/2022 del giorno 30.09.2022 del Tribunale di
Fermo, resa in procedimento n. 1569/2016 RGC.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 18.06.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dinanzi a questa Corte ha impugnato la Parte_1
decisione in epigrafe con la quale era stata parzialmente accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo dal medesimo proposta nei confronti della CP_2
Co (ora .
[...]
pag. 2/7 Si è costituita nel presente grado l'appellata al fine di resistere all'impugnazione proposta.
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 18.06.2024.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
Con l'atto di appello in esame impugna la decisione in epigrafe Parte_1
muovendo alla medesima le censure che come di seguito possono brevemente compendiarsi. Sostiene in primo luogo l'appellante che il Giudice di prime cure avrebbe dapprima revocato il decreto ingiuntivo opposto a seguito della rilevata improcedibilità dello stesso per violazione delle norme sull'obbligo di mediazione, e poi comunque delibato detta domanda – pur dichiarata improcedibile – ai fini di operare la compensazione tra il credito azionato monitoriamente e il risarcimento del danno riconosciuto ad esso opponente.
Deduce l'appellante che invece, una volta ritenuta improcedibile la domanda, la stessa non avrebbe potuto e dovuto essere tenuta in alcuna considerazione a nessun fine. D'altro canto, prosegue l'appellante con una seconda censura, il pag. 3/7 creditore opposto non avrebbe provato l'entità del proprio credito, come invece era suo preciso onere, dal momento che la documentazione depositata dal medesimo agli atti non sarebbe idonea a tale scopo (la fattura sarebbe, di per sé
stessa, un documento unilaterale non probatorio del credito, mentre la lettera del 30.05.2014 sarebbe stata giustamente ritenuta dallo stesso Tribunale come priva di valore probatorio rispetto al credito azionato). Osserva infine l'appellante che parte opposta appellata non avrebbe peraltro formulato neppure una domanda e/o eccezione di compensazione, che il Tribunale di
Fermo ha poi invece operato.
Costituendosi in appello l' ha evidenziato le ragioni di Controparte_1
infondatezza dell'impugnazione e di conferma della decisione gravata, per la quale ha insistito.
L'appello proposto è palesemente infondato e va integralmente rigettato. La
sentenza impugnata, al contrario di quanto affermato dall'appellante, non contiene alcuna declaratoria di improcedibilità dell'azione per violazione delle disposizioni in materia di mediazione obbligatoria. Essa, al contrario, dopo aver spiegato le ragioni per cui detta improcedibilità non poteva essere dichiarata
(“Nel caso di specie, è evidente che la eccezione, non ritenuta di ufficio fondata,
mai è stata rilevata da parte interessata opponente contro parte opposta;
per cui non può essere in alcun modo accolta nell'unico modo in ipotesi corretto,
ovverosia con la caducazione del decreto ingiuntivo”), passa a delibare nel pag. 4/7 merito la causa, decidendola sì con la revoca finale del decreto ingiuntivo, ma non appunto per i contestati motivi di improcedibilità, sibbene nel merito e per effetto della (parziale) compensazione operata in giudizio tra il credito azionato monitoriamente e il danno riconosciuto dovuto all'opponente all'esito dell'istruttoria condotta.
Quanto al motivo di merito, consistente nel fatto che parte opposta odierna appellata non avrebbe fornito comunque prova dell'entità del proprio credito ingiunto, sarà sufficiente osservare che l'intero impianto della prospettazione difensiva di parte opponente in primo grado è stato rivolto alla sola ed esclusiva contestazione di vizi e difetti dell'opera eseguita, e non anche, affatto,
alla insussistenza del credito ex adverso azionato e/o alla eccessività dello stesso. Come è evidente difatti sin dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e successivamente dalle memorie ex art. 183, VI co., n. 1) cpc, il dott. Pt_1
non ha negato né di aver concluso il contratto di appalto con la CP_1
né che questa avesse effettivamente compiuto ed ultimato
[...]
l'opera commessagli, né infine che il credito da questa azionato (e di cui alla fattura oggetto di monitorio) fosse in qualche modo non dovuto, eccessivo o non commisurato all'opera svolta. L'opponente, al contrario, ha chiesto (ed ottenuto) che fosse accertata la viziosità dell'opera e che, a fronte della stessa, la controparte venisse condannata al risarcimento del danno corrispondente al costo dei lavori necessari per il relativo ripristino, procedendo altresì alla pag. 5/7 compensazione di quest'ultimo con il credito dall'Impresa esecutrice vantato.
Anche la stessa compensazione dunque, di cui ora in appello il dott. si Pt_1
duole, è stata espressamente richiesta (ed ottenuta) da quest'ultimo in primo grado). A norma dell'art. 115 cpc, come pure dell'art. 116 cpc in considerazione del complessivo atteggiamento tenuto nel processo dall'opponente appellante,
il credito dell' oggetto di monitorio deve essere ritenuto – Controparte_1
come già correttamente deciso dal Tribunale di Fermo – provato e definitivamente accertato. Pienamente condivisibile pertanto, appare la decisione finale della sentenza impugnata – che deve essere qui confermata - di procedere, dopo aver revocato il decreto ingiuntivo, alla compensazione parziale dello stesso con l'importo di € 4.107,97= riconosciuto dovuto all'opponente a titolo di risarcimento del danno, con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento del solo residuo in favore del creditore opposto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Condanna a rifondere alla le Parte_1 Controparte_1
spese di lite del grado che liquida in complessivi € 1.923,00= di cui €
pag. 6/7 536,00= per fase di studio, € 536,00= per fase introduttiva, € 851,00= per fase decisoria, oltre al 15% LP, CAP e IVA come per legge;
• Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 19.11.2024.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Piergiorgio Palestini
pag. 7/7