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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/06/2025, n. 2612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2612 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Giudice unico nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del 11-
06-2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 6659/2024 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Pasquale Naddeo, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno, Via Diaz n. 32;
- Opponente–
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andre Ornati, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata ai seguenti indirizzi pec e Email_1 Email_2
- Opposta ––
Svolgimento del processo e motivi della decisione Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, la sig.ra conveniva dinanzi a questo Tribunale la per Parte_1 Controparte_1
ottenere la caducazione del decreto ingiuntivo n. 1233/2024 del Tribunale di Salerno,
emesso in data 02.07.2024, con il quale era stato ingiunto alla stessa, di pagare in favore della la somma di euro 15.266,71 oltre ad interessi, spese e Controparte_1
onorari.
La somma ingiunta scaturiva per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento n. 1003 0006 7964 del 17.11.2001 sottoscritto con la
Findomestic Banca originaria titolare del credito oggetto di causa.
Eccepiva: il difetto di legittimazione attiva;
la mancanza di titolarità del credito;
l'assenza di notifica della cessione;
l'illegittimità della richiesta degli interessi moratori;
la mancanza di contratto;
la violazione dell'art. art. 33, comma 2, lett. f) e art. 36, comma 1 del Codice del Consumo;
con rigetto dell'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e richiesta di mediazione quale condizione di procedibilità.
Concludeva chiedendo: in via principale, previa declaratoria della carenza di titolarità della posizione creditoria in capo alla convenuta, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in via gradatamente subordinata, ritenuta la mancanza di prova da parte dell'opposta della clausola v-4 sul calcolo degli interessi di mora, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocarlo;
sempre in via subordinata, qualora si potesse dimostrare l'esistenza di tale pattuizione, allo stato inesistente, accertare la vessatorietà della clausola relativa alla pattuizione degli interessi nella misura di mora richiesta ex art. 33, comma 2, lett. f) e art. 36, comma
1 del Codice del Consumo, e per l'effetto, dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, revocarlo;
condannare l'opposta al pagamento di spese e competenze di lite con distrazione. Si costituiva in giudizio, in data 26.10.2024, la la quale deduceva: la Controparte_1
propria legittimazione attiva;
la richiesta della mediazione quale condizione di procedibilità della controversia in esame;
la ritualità della cessione del credito ai sensi dell'art. 58 TUB;
la fondatezza del credito vantato in sede monitoria essendo lo stesso certo, liquido ed esigibile;
la genericità delle contestazioni relativa alla nullità delle clausole contrattuali;
la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Concludeva per il rigetto della domanda di parte opponente.
Istaurato il contraddittorio, esperito il tentativo di mediazione con esito positivo,
all'udienza dell'11.06.2025 rilevato l'accordo transattivo intervenuto tra le parti,
parte opponente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ciò premesso si osserva che nel rito contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può
fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. In punto di diritto si osserva, che, per consolidata giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio -costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto”. (Cassazione civile,
sez. III, 06 febbraio 2007, n. 2567). La cessazione della materia del contendere postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di eventi fattuali o atti volontari delle parti idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto. La cessazione della materia del contendere è situazione ignorata dal codice di rito ma introdotta nel nostro ordinamento attraverso la giurisprudenza e adoperata come formula terminativa di una serie di giudizi - ai quali non si attagliavano le figure della rinuncia agli atti o all'azione. In materia di contenzioso ordinario la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata, come esattamente rilevato da Cass. 18 maggio 2000 n.
368/SU, in una molteplicità di situazioni - prescindendo da quelle, in precedenza ricordate, in cui l'espressione è adoperata per indicare le conseguenze derivanti dalla rinuncia all'azione - quali a mero titolo esemplificativo, l'integrale adempimento o,
più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore (Cass. 23 aprile
1974 n. 1218; Cass.9 luglio 1997 n. 6226); il riconoscimento dell'avversa pretesa (Cass.
29 aprile 1974 n.1216; Cass. 9 maggio 1975 n. 1809; Cass. 12 dicembre 1975 n. 4151);
la successione di leggi (Cass. 8 luglio 1960 n. 1813); lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento (Cass. 14 novembre
1977 n. 4923); la transazione stipulata fra le parti dopo l'inizio del processo (Cass. 27
febbraio 1998 n.2197; Cass. 18 maggio 1998 n. 4963; Cass. 6 giugno 1998 n. 5594).
Tali fattispecie sono fra loro comparabili per l'unico elemento costituito dal fatto che
è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività, dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali, per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti, in conseguenza della natura personalissima e intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti -non viene chiesto al giudice alcun accertamento,
diverso da quello del venire meno dell'interesse alla pronuncia. Avendo le parti raggiunto un accordo transattivo in sede di mediazione (cfr. verbale
27925) e risultando depositata la quietanza di pagamento, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. A ciò consegue la revoca del D.I. n. 1233/2024.
Nel caso di specie vi è prova del raggiungimento dell'accordo e dell'avvenuto pagamento del saldo in esecuzione dello stesso.
Ne consegue che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere e il decreto ingiuntivo revocato.
Passando alla liquidazione delle spese di lite le stesse vanno integralmente compensate nei rapporti tra le parti così come dalle stesse convenuto nell'accordo sottoscritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo.
2) Spese processuali compensate.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Giudice unico nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del 11-
06-2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 6659/2024 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Pasquale Naddeo, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno, Via Diaz n. 32;
- Opponente–
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andre Ornati, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata ai seguenti indirizzi pec e Email_1 Email_2
- Opposta ––
Svolgimento del processo e motivi della decisione Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, la sig.ra conveniva dinanzi a questo Tribunale la per Parte_1 Controparte_1
ottenere la caducazione del decreto ingiuntivo n. 1233/2024 del Tribunale di Salerno,
emesso in data 02.07.2024, con il quale era stato ingiunto alla stessa, di pagare in favore della la somma di euro 15.266,71 oltre ad interessi, spese e Controparte_1
onorari.
La somma ingiunta scaturiva per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento n. 1003 0006 7964 del 17.11.2001 sottoscritto con la
Findomestic Banca originaria titolare del credito oggetto di causa.
Eccepiva: il difetto di legittimazione attiva;
la mancanza di titolarità del credito;
l'assenza di notifica della cessione;
l'illegittimità della richiesta degli interessi moratori;
la mancanza di contratto;
la violazione dell'art. art. 33, comma 2, lett. f) e art. 36, comma 1 del Codice del Consumo;
con rigetto dell'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e richiesta di mediazione quale condizione di procedibilità.
Concludeva chiedendo: in via principale, previa declaratoria della carenza di titolarità della posizione creditoria in capo alla convenuta, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in via gradatamente subordinata, ritenuta la mancanza di prova da parte dell'opposta della clausola v-4 sul calcolo degli interessi di mora, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocarlo;
sempre in via subordinata, qualora si potesse dimostrare l'esistenza di tale pattuizione, allo stato inesistente, accertare la vessatorietà della clausola relativa alla pattuizione degli interessi nella misura di mora richiesta ex art. 33, comma 2, lett. f) e art. 36, comma
1 del Codice del Consumo, e per l'effetto, dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, revocarlo;
condannare l'opposta al pagamento di spese e competenze di lite con distrazione. Si costituiva in giudizio, in data 26.10.2024, la la quale deduceva: la Controparte_1
propria legittimazione attiva;
la richiesta della mediazione quale condizione di procedibilità della controversia in esame;
la ritualità della cessione del credito ai sensi dell'art. 58 TUB;
la fondatezza del credito vantato in sede monitoria essendo lo stesso certo, liquido ed esigibile;
la genericità delle contestazioni relativa alla nullità delle clausole contrattuali;
la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Concludeva per il rigetto della domanda di parte opponente.
Istaurato il contraddittorio, esperito il tentativo di mediazione con esito positivo,
all'udienza dell'11.06.2025 rilevato l'accordo transattivo intervenuto tra le parti,
parte opponente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ciò premesso si osserva che nel rito contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può
fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. In punto di diritto si osserva, che, per consolidata giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio -costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto”. (Cassazione civile,
sez. III, 06 febbraio 2007, n. 2567). La cessazione della materia del contendere postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di eventi fattuali o atti volontari delle parti idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto. La cessazione della materia del contendere è situazione ignorata dal codice di rito ma introdotta nel nostro ordinamento attraverso la giurisprudenza e adoperata come formula terminativa di una serie di giudizi - ai quali non si attagliavano le figure della rinuncia agli atti o all'azione. In materia di contenzioso ordinario la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata, come esattamente rilevato da Cass. 18 maggio 2000 n.
368/SU, in una molteplicità di situazioni - prescindendo da quelle, in precedenza ricordate, in cui l'espressione è adoperata per indicare le conseguenze derivanti dalla rinuncia all'azione - quali a mero titolo esemplificativo, l'integrale adempimento o,
più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore (Cass. 23 aprile
1974 n. 1218; Cass.9 luglio 1997 n. 6226); il riconoscimento dell'avversa pretesa (Cass.
29 aprile 1974 n.1216; Cass. 9 maggio 1975 n. 1809; Cass. 12 dicembre 1975 n. 4151);
la successione di leggi (Cass. 8 luglio 1960 n. 1813); lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento (Cass. 14 novembre
1977 n. 4923); la transazione stipulata fra le parti dopo l'inizio del processo (Cass. 27
febbraio 1998 n.2197; Cass. 18 maggio 1998 n. 4963; Cass. 6 giugno 1998 n. 5594).
Tali fattispecie sono fra loro comparabili per l'unico elemento costituito dal fatto che
è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività, dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali, per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti, in conseguenza della natura personalissima e intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti -non viene chiesto al giudice alcun accertamento,
diverso da quello del venire meno dell'interesse alla pronuncia. Avendo le parti raggiunto un accordo transattivo in sede di mediazione (cfr. verbale
27925) e risultando depositata la quietanza di pagamento, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. A ciò consegue la revoca del D.I. n. 1233/2024.
Nel caso di specie vi è prova del raggiungimento dell'accordo e dell'avvenuto pagamento del saldo in esecuzione dello stesso.
Ne consegue che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere e il decreto ingiuntivo revocato.
Passando alla liquidazione delle spese di lite le stesse vanno integralmente compensate nei rapporti tra le parti così come dalle stesse convenuto nell'accordo sottoscritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo.
2) Spese processuali compensate.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara