TAR Venezia, sez. IV, sentenza 12/02/2026, n. 381
TAR
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge e travisamento del concetto di periodo indennizzabile

    Il giudice ha ritenuto fondato il motivo, affermando che il D.M. 193915/2023 individua un periodo massimo di riferimento (fino al 31 maggio 2022) entro cui collocare i pregiudizi risarcibili, senza collegare l'indennizzabilità alla sola durata formale delle restrizioni sanitarie. L'interpretazione restrittiva dell'AVEPA è stata considerata non conforme alla ratio della disciplina, volta a compensare anche il blocco funzionale della filiera.

  • Accolto
    Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza

    Il giudice ha ritenuto che l'impossibilità di accasare nel mese di maggio non fosse una mera difficoltà organizzativa, ma una conseguenza diretta di una deroga emergenziale concessa ad altro operatore, che aveva compromesso la sincronia dell'area. Esigere una richiesta formale in tali circostanze è stato considerato una pretesa meramente formalistica.

  • Altro
    Violazione dell'art. 10 bis L. 241/1990

    La fondatezza del primo motivo di ricorso è stata considerata dirimente, rendendo superfluo l'esame delle ulteriori censure.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. IV, sentenza 12/02/2026, n. 381
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 381
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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