TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 7621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7621 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 23/10/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 22095/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NN PE, con elezione di domicilio in VIA CEGNACOLO 4, ERCOLANO (NAPOLI), come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
DI NAPOLI Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: maggiorazione per lavoro festivo infrasettimanale CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17-10-2024, la ricorrente in epigrafe, dipendente dell convenuta, con le mansioni di infermiere Ctg. Controparte_2
D 1 del ccnl di comparto, ha adito il Tribunale in funzione di giudice del lavoro per sentir accertare il proprio diritto a percepire, ai sensi degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, cosi come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L. 2016-2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali per il periodo da novembre 2019 a dicembre 2023, nelle giornate indicate in ricorso, senza fruire di riposo compensativo, con condanna della convenuta al pagamento di € 2138,88 così come indicato in ricorso, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei fino all'effettivo soddisfo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l non si Controparte_2 costituiva, restando contumace.
*****
La domanda è fondata e va accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione, aderendo ex art. 118 disp. Att. c.p.c., per completezza ed esaustività, alle argomentazioni già espresse da altra giurisprudenza di questa Sezione Lavoro (v. sent. n.5666/22, rel. dott.ssa e sent. n.1772/23 rel. dott.ssa . Per_1 Per_2
La controversia ruota intorno all'interpretazione dell'art. 29, comma 6, del CCNL di settore 2016-2018, che, ricalcando quanto in precedenza previsto dall'art. 9 del CCNI 20.9.2001, dispone: “L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. Nel merito, sulla specifica questione la Suprema Corte (v. ord. n. 1505 del 2021, nonché n. 23880 del 2022 e n. 20743 del 2023) ha affermato che “L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. Secondo la Suprema Corte, va premesso che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è quella dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5). Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva". In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18,19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
2 L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo". Con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo". All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità. La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore"). Occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
3 Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, non può correttamente sostenersi che l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, perché tale opzione esegetica non risulta rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., atteso che il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17). Va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicchè sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Alla stregua di tale insegnamento, va affermato che l'art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018 trova applicazione anche nei confronti del personale “turnista”. Dalla documentazione in atti risulta (v. fogli di servizio) che la ricorrente ha svolto attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali analiticamente indicati in ricorso (e per la durata oraria ivi indicata). È, inoltre, documentato, che con riferimento a tali giorni non ha goduto di riposo compensativo. A tale proposito, va, in primis rilevato, che l'azione attorea si atteggia quale eccezione di inadempimento di un'obbligazione retributiva, per essere il fatto costitutivo della domanda, come detto, documentato.
4 Dalla predetta qualificazione discende che la prova del fatto estintivo dell'obbligazione cade a carico dell'Azienda convenuta che avrebbe dovuto provare l'avvenuto adempimento attraverso la fruizione dei riposi. Tale prova non si ritiene stata fornita, attesa la contumacia della parte convenuta. In altri termini, acclarato che il riposo debba riconoscersi non solo dove si ravvisi una prestazione di ore in eccedenza rispetto all' orario ordinario, riconnettendosi semplicemente allo svolgimento dell'attività nella giornata festiva Contr infrasettimanale, l non ha offerto la prova che l'eventuale riposo compensativo concesso sia stato goduto in giornate ordinariamente destinate al lavoro e non lavorate proprio al fine di godere della compensazione del lavoro prestato in giornate festive infrasettimanali. Né potrebbe sostenersi che il dipendente turnista godrebbe di due giorni liberi dopo il turno di mattina, di pomeriggio e di notte, perché inevitabilmente si computerebbe la giornata di smonto quale riposo compensativo, laddove, per contro, si tratta di giornata lavorativa a tutti gli effetti, (il lavoratore termina la propria prestazione di lavoro al mattino); ne consegue, in via ulteriore, che il giorno di smonto non è un giorno libero che può rilevare come riposo compensativo poichè ciò che rileva ai fini del riconoscimento del compenso azionato non è il numero complessivo dei giorni di riposi goduti dal dipendente turnista, bensì le ore lavorate nell'arco di una settimana di lavoro laddove ricorrono uno o più giorni di festività ed è in funzione della prestazione lavorativa resa in tali giornate che va riscontrata puntualmente la fruizione del riposo. Dall'altra parte, poi -superando ogni incertezza probatoria- dai cartellini marcatempo, risulta, in relazione ai giorni festivi infrasettimanali per cui è chiesto il pagamento del compenso, che non solo è stato superato l'ordinario orario di lavoro settimanale esigibile dal datore, ma ha addirittura superato quello mensile e ciò indipendentemente dalle giornate di riposo godute nel medesimo mese. Spetta, pertanto, a ciascun ricorrente il compenso di cui art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018 per le giornate festive infrasettimanali in cui ha prestato attività lavorativa. Contr Ne consegue la condanna della convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle somme come indicate in dispositivo, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo, con le decorrenze e per i periodi di cui ai conteggi contenuti nell'atto introduttivo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto dell'attività difensiva svolta e della serialità della controversia.
P. Q. M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: 1) condanna la resistente al pagamento di € 2138,88, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo;
2) condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in € 750,00, comprensivi
5 di spese forfettarie, oltre IVA, CPA, oltre € 49,00 a titolo di rimborso contributo unificato, con attribuzione al procuratore antistatario. Così deciso in data 23/10/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
6
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 23/10/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 22095/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NN PE, con elezione di domicilio in VIA CEGNACOLO 4, ERCOLANO (NAPOLI), come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
DI NAPOLI Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: maggiorazione per lavoro festivo infrasettimanale CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17-10-2024, la ricorrente in epigrafe, dipendente dell convenuta, con le mansioni di infermiere Ctg. Controparte_2
D 1 del ccnl di comparto, ha adito il Tribunale in funzione di giudice del lavoro per sentir accertare il proprio diritto a percepire, ai sensi degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, cosi come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L. 2016-2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali per il periodo da novembre 2019 a dicembre 2023, nelle giornate indicate in ricorso, senza fruire di riposo compensativo, con condanna della convenuta al pagamento di € 2138,88 così come indicato in ricorso, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei fino all'effettivo soddisfo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l non si Controparte_2 costituiva, restando contumace.
*****
La domanda è fondata e va accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione, aderendo ex art. 118 disp. Att. c.p.c., per completezza ed esaustività, alle argomentazioni già espresse da altra giurisprudenza di questa Sezione Lavoro (v. sent. n.5666/22, rel. dott.ssa e sent. n.1772/23 rel. dott.ssa . Per_1 Per_2
La controversia ruota intorno all'interpretazione dell'art. 29, comma 6, del CCNL di settore 2016-2018, che, ricalcando quanto in precedenza previsto dall'art. 9 del CCNI 20.9.2001, dispone: “L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. Nel merito, sulla specifica questione la Suprema Corte (v. ord. n. 1505 del 2021, nonché n. 23880 del 2022 e n. 20743 del 2023) ha affermato che “L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. Secondo la Suprema Corte, va premesso che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è quella dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5). Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva". In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18,19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
2 L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo". Con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo". All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità. La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore"). Occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
3 Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, non può correttamente sostenersi che l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, perché tale opzione esegetica non risulta rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., atteso che il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17). Va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicchè sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Alla stregua di tale insegnamento, va affermato che l'art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018 trova applicazione anche nei confronti del personale “turnista”. Dalla documentazione in atti risulta (v. fogli di servizio) che la ricorrente ha svolto attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali analiticamente indicati in ricorso (e per la durata oraria ivi indicata). È, inoltre, documentato, che con riferimento a tali giorni non ha goduto di riposo compensativo. A tale proposito, va, in primis rilevato, che l'azione attorea si atteggia quale eccezione di inadempimento di un'obbligazione retributiva, per essere il fatto costitutivo della domanda, come detto, documentato.
4 Dalla predetta qualificazione discende che la prova del fatto estintivo dell'obbligazione cade a carico dell'Azienda convenuta che avrebbe dovuto provare l'avvenuto adempimento attraverso la fruizione dei riposi. Tale prova non si ritiene stata fornita, attesa la contumacia della parte convenuta. In altri termini, acclarato che il riposo debba riconoscersi non solo dove si ravvisi una prestazione di ore in eccedenza rispetto all' orario ordinario, riconnettendosi semplicemente allo svolgimento dell'attività nella giornata festiva Contr infrasettimanale, l non ha offerto la prova che l'eventuale riposo compensativo concesso sia stato goduto in giornate ordinariamente destinate al lavoro e non lavorate proprio al fine di godere della compensazione del lavoro prestato in giornate festive infrasettimanali. Né potrebbe sostenersi che il dipendente turnista godrebbe di due giorni liberi dopo il turno di mattina, di pomeriggio e di notte, perché inevitabilmente si computerebbe la giornata di smonto quale riposo compensativo, laddove, per contro, si tratta di giornata lavorativa a tutti gli effetti, (il lavoratore termina la propria prestazione di lavoro al mattino); ne consegue, in via ulteriore, che il giorno di smonto non è un giorno libero che può rilevare come riposo compensativo poichè ciò che rileva ai fini del riconoscimento del compenso azionato non è il numero complessivo dei giorni di riposi goduti dal dipendente turnista, bensì le ore lavorate nell'arco di una settimana di lavoro laddove ricorrono uno o più giorni di festività ed è in funzione della prestazione lavorativa resa in tali giornate che va riscontrata puntualmente la fruizione del riposo. Dall'altra parte, poi -superando ogni incertezza probatoria- dai cartellini marcatempo, risulta, in relazione ai giorni festivi infrasettimanali per cui è chiesto il pagamento del compenso, che non solo è stato superato l'ordinario orario di lavoro settimanale esigibile dal datore, ma ha addirittura superato quello mensile e ciò indipendentemente dalle giornate di riposo godute nel medesimo mese. Spetta, pertanto, a ciascun ricorrente il compenso di cui art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018 per le giornate festive infrasettimanali in cui ha prestato attività lavorativa. Contr Ne consegue la condanna della convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle somme come indicate in dispositivo, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo, con le decorrenze e per i periodi di cui ai conteggi contenuti nell'atto introduttivo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto dell'attività difensiva svolta e della serialità della controversia.
P. Q. M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: 1) condanna la resistente al pagamento di € 2138,88, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo;
2) condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in € 750,00, comprensivi
5 di spese forfettarie, oltre IVA, CPA, oltre € 49,00 a titolo di rimborso contributo unificato, con attribuzione al procuratore antistatario. Così deciso in data 23/10/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
6