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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
PROC. N. 2886/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2886 dell'anno 2021 vertente tra
(p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Immacolata Ilardi.
-APPELLANTE PRINCIPALE-
e
(c.f. – P.IVA ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 dall'avv. Giorgio Mellone.
CP_2 nonchè
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Costanzo. Controparte_3 C.F._1
CP_2
e
(c.f. e p.iva ), in persona del Rappresentante Generale per l'Italia, Controparte_4 P.IVA_4 dott. rappresentata e difesa dall' avv. David Maria Marino e dall'avv. Sara Sparagna. CP_5
-CHIAMATA IN CAUSA- APPELLANTE INCIDENTALE-
pagina 1 di 10 OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 917/2021 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata in data 11 maggio 2021, in tema di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale”.
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., il 14.11.2024 dalla difesa della , il 15.11.2024 dalla difesa del e il Controparte_4 Controparte_1
18.11.2024 sia dalla difesa di che dalla difesa della Controparte_3 Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, il e Parte_1 Controparte_1 P_
, proponendo appello avverso la sentenza n. 917/2021 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata in data 11
[...] maggio 2021, con cui è stata rigettata la domanda risarcitoria proposta dalla società attrice (la , Parte_1 condannando quest'ultima al pagamento, in favore di ciascuno dei convenuti (ossia del Controparte_1
e di ), delle spese del giudizio, liquidate in euro 10.000,00 (oltre accessori come per
[...] Controparte_3 legge), compensando le spese nei confronti della compagnia assicuratrice chiamata in causa (la
[...]
) e ponendo le spese di ctu definitivamente a carico della parte attrice. Controparte_6
Quest'ultima, in particolare, aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, il Controparte_1
e (i quali si erano costituiti in giudizio contestando la fondatezza della domanda attorea
[...] Controparte_3
e chiedendo e ottenendo, il secondo, l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice, la ), affinché fossero condannati al risarcimento, in suo Controparte_6 favore, dei danni (quantificati in euro 2.000.000,00 o in altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia) esponendo:
Di avere acquistato, in data 1/8/2006, un appezzamento di terreno sito nel Comune di in Via Controparte_1
AL (in catasto al foglio 3 particelle 499, 404, 405 e 407); che le dette particelle ricadevano in zona agricola
“E”, come da certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal dirigente p.t. del V Settore del Comune di CP_1
in data 1.6.2006 ed allegato all'atto di compravendita;
che, in base a tale certificato di destinazione
[...] urbanistica, le particelle oggetto di compravendita sarebbero state soggette alle norme dettate dal d.lgs 42/04, alle
NTA del Piano Paesistico Territoriale riapprovato con DM 04/07/2002 del beni e per le attività Controparte_7 culturali di concerto con il , oltre che alle NTA del Piano Stralcio Controparte_8 per l'assetto idrogeologico adottato dal Comitato Istituzionale con delibera del 10.5.2002 n.11, territorio comunale classificato con grado di sismicità s=9, e soggetto alle norme di cui alla LR 21/03; che essa attrice aveva deciso di procedere all'acquisto del fondo suddetto per realizzare sullo stesso un impianto di distribuzione di carburanti ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 32/98; che, a seguito della presentazione di istanza n. 14382 dell'8/9/2010 per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi ad uso pubblico, con comunicazione n.
14381 del 27/9/2010, il dirigente del V Settore del Comune di aveva rappresentato per la prima Controparte_1 volta che il suolo in questione ricadeva in zona PIR e che in tale zona fosse vietato qualsiasi intervento che pagina 2 di 10 comportasse l'alterazione naturale del terreno nonché la realizzazione di nuovi volumi e l'impermeabilizzazione del suolo;
che l'assoggettamento del fondo alla zona PIR non fosse mai stato citato né evidenziato nel certificato di destinazione urbanistica allegato all'atto di compravendita dell'1/8/2006, né nel successivo certificato di destinazione urbanistica rilasciato in data 2/12/2010; che, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del DPR 380/01, il certificato di destinazione urbanistica dovesse contenere tutte le prescrizioni urbanistiche della zona cui si riferisce ed oggetto della compravendita;
che la mancanza di tale specifica indicazione comportasse la responsabilità del dirigente dell'UTC del Comune di ( ) e di tale ente comunale, per avere indotto Controparte_1 Controparte_3 essa attrice ad un acquisto che mai sarebbe stato effettuato se dalla certificazione urbanistica fosse risultato l'assoggettamento del suolo alla zona PIR;
che l'essere stata indotta dall'erroneo certificato di destinazione urbanistica all'acquisito del terreno le avesse comportati danni per circa euro 2.000.000,00 (di cui euro 189.751,65 quale danno emergente corrispondente al costo di acquisto del suolo e a quello delle progettazioni, ed euro
1.800.000,00 quale lucro cessante, determinato dal valore commerciale del realizzando impianto).
****
La ha censurato la sentenza n. 917/2021 emessa dal Tribunale di Nola sulla base dei due seguenti Parte_1 motivi di gravame.
1. MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, CONTRADDITTORIA ED ERRATA IN ORDINE A FATTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA.
Con il primo motivo ha censurato la decisione del giudice di prime cure di aderire acriticamente alle conclusioni del ctu circa la sufficiente esaustività dei contenuti del certificato di destinazione urbanistica dell'immobile oggetto di causa (omettendo qualsiasi confutazione delle osservazioni sviluppate da essa attrice/appellante, prima rivolte alla bozza di ctu e poi in comparsa conclusionale) e, dunque, considerando – al fine di escludere l'eventuale illiceità della condotta dei convenuti - l'attestazione contenuta nel detto certificato circa la sussistenza di un Piano
Territoriale Paesistico cui erano soggette le particelle oggetto di compravendita e la circostanza che il vincolo paesaggistico (il P.I.R.) fosse contenuto e specificato proprio nel Piano Territoriale Paesistico.
2. NULLITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. – EXTRAPETIZIONE.
Con il secondo motivo la ha criticato la decisione del primo giudice anche nella parte in cui avrebbe Parte_1 ritenuto che l'azione per l'eventuale lesione subìta da essa attrice (in conseguenza della omessa indicazione della zona P.I.R. del P.T.P. nel certificato di destinazione urbanistica), non si sarebbe dovuta rivolgere contro l'ente locale ed il responsabile dell'UTC - nei cui confronti la società attrice non aveva nessun titolo contrattuale - ma nei confronti della parte venditrice.
In particolare, secondo l'appellante, il Tribunale di Nola avrebbe così confuso l'azione di responsabilità extracontrattuale da essa proposta con un'azione di responsabilità contrattuale, che non aveva mai avuto ingresso nel detto giudizio, così violando il principio, sancito dall'art. 112 c.p.c., di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
pagina 3 di 10 E, alla luce di quanto esposto, dopo aver premesso che il valore della causa fosse di euro 450.000,00 (cfr. pag.
2 dell'atto di appello) – così evidentemente limitando il quantum della domanda risarcitoria proposta a tale importo
- la ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- In via preliminare accogliere l'istanza di sospensione della immediata Parte_1 esecuzione della sentenza come proposta;
- In via principale e nel merito, previa ammissione della rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, accogliere l'appello come proposto e, per l'effetto riformare totalmente l'impugnata sentenza perché viziata per difetto di motivazione, in quanto, nell'aderire completamente alle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio oggetto di puntuale contestazione,
Il tribunale ha omesso di richiamare, seppur sinteticamente, le critiche mosse alla consulenza e, nel recepirla, non ha spiegato perché ha ritenuto dette critiche superabili o infondate o comunque non tali da inficiare i risultati cui è pervenuto il ctu;
- Sempre in via principale e nel merito, accogliere l'appello come proposto e dichiarare la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. avendo mutato il petitum e la causa petendi della domanda come proposta, e, quindi, avendo evidentemente trasformato la domanda risarcitoria per accertamento della responsabilità extracontrattuale derivante dalla condotta omissiva dei convenuti in domanda di accertamento di responsabilità contrattuale, che non è mai stata oggetto del giudizio di primo grado;
- Con vittoria di spese e competenze professionali con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario.”.
Iscritta la causa al n. 2886/2021 del Ruolo Generale e acquisito, in data 8.7.2021 (come da annotazione telematica della cancelleria) il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma,
c.p.c., si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il 16.3.2022, , eccependo, in via Controparte_3 preliminare, la mancata integrità del contraddittorio (per non avere l'appellante instaurato il giudizio di appello nei confronti della società , rappresentanza generale per l quale terza chiamata Controparte_6 CP_9 in causa dinanzi al giudice di primo grado) e contestando l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, comunque,
l'infondatezza, dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, ordinare la integrazione del contraddittorio a cura dell'appellante , nei confronti della società 2) In via egualmente preliminare, rigettare Controparte_6 la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado proposta dall'Appellante, perché inammissibile, irrituale, oltre che infondata, in fatto e diritto, nonché dilatoria;
3) Nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto da perché nullo, Parte_1 inammissibile, improcedibile oltre che infondato, in fatto e diritto, con conferma integrale della Sentenza n. 917/2021, emessa dal
Tribunale di Nola, Seconda Sezione Civile;
4) In ogni caso, rigettare le domande tutte avanzate da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nei confronti dell'arch. perché inammissibili, improponibili ed infondate, in fatto e in diritto, Controparte_3 Controparte_ per i motivi sopra esposti, 5) Fin d'ora, a contraddittorio integro ed alla luce delle difese della società , nella denegata ipotesi, d i condanna dell'architetto si chiede accertarsi che detta società è tenuta a manlevarlo totalmente in virtù del rapporto P_ assicurativo e per l'effetto condannarla in via esclusiva;
6) Condannare l'Appellante alla refusione delle spese e delle competenze professionali del presente grado di giudizio, oltre IVA e CPA, in favore de l procuratore antistatario.”.
Si è costituito in giudizio, in persona del Sindaco p.t., con comparsa depositata il 17.3.2022, il
[...]
, eccependo anch'esso la mancata integrità del contraddittorio (per non avere l'appellante Controparte_1 instaurato il giudizio di appello nei confronti della società , rappresentanza generale per Controparte_6
l'Italia quale terza chiamata in causa dinanzi al giudice di primo grado) e contestando sia l'ammissibilità, ai CP_9 sensi dell'art. 342 c.p.c., che la fondatezza dell'avverso gravame.
pagina 4 di 10 E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare inammissibile l'appello per i motivi di cui innanzi;
2) Rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, per mancanza dei presupposti;
3) Rigettare
l'appello infondato in fatto ed in diritto, con conferma dell'impugnata sentenza. 4) Vittoria di spese e competenze professionali del 2° grado di giudizio.”.
Con ordinanza depositata il 12.4.2022 è stata ordinata, alla parte che ne avesse interesse, l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società (quale litisconsorte necessaria per le ragioni Controparte_6 esplicitate nella detta ordinanza) entro il termine del 4.5.2022, fissando per la trattazione l'udienza del 25.10.2022.
A seguito della integrazione del contraddittorio effettuata dalla si è costituita in giudizio, con Parte_1 comparsa depositata il 4.10.2022, la (già ed Controparte_4 Controparte_10 [...]
)), in persona del Rappresentante Generale per l'Italia, contestando Controparte_11
l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e, comunque, la fondatezza, dell'appello principale e reiterando, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le eccezioni formulate in primo grado.
Ha proposto, altresì, appello incidentale volto ad ottenere la parziale riforma della sentenza n. 917/2021 emessa dal Tribunale di Nola nella parte in cui ha omesso di condannare la e/o al Parte_1 Controparte_3 pagamento delle spese di giudizio in suo (della terza chiamata, si intende) favore.
In particolare ha criticato la decisione del primo giudice di compensare le spese “nei confronti della terza chiamata compagnia assicurativa, tenuto conto anche dell'attività processuale concretamente espletata”, in considerazione dell'assorbimento della domanda di garanzia nel rigetto della domanda principale.
Al riguardo ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui le spese di lite del terzo chiamato dovrebbero essere poste a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in reazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, oppure a carico del chiamante qualora la sua iniziativa si riveli “palesemente arbitraria”.
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale rigettare l'appello promosso da Pt_
perché inammissibile ai sensi dell'art. 348- bis c.p.c., nonché infondato in fatto e in diritto, e confermare la sentenza n. 917/2021 del
Tribunale di Nola per tutti i motivi esposti e richiamati in narrativa;
In via di appello incidentale riformare la Sentenza nella parte in cui è Pt_ stata omessa qualsiasi condanna al pagamento delle spese in favore di Arch e, per l'effetto, condannare e/o l'arch. Controparte_3 al pagamento delle spese di lite del primo grado in favore di Arch;
In via subordinata (si ripropongono le conclusioni ex art. 346 c.p.c.) Pt_ nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello di , respingere la domanda di manleva proposta dall'arch. nei confronti di Arch previo accertamento e dichiarazione che la copertura assicurativa di cui alla Polizza non opera nel caso in P_ esame, per una o più delle ragioni esposte in atti;
In via di ulteriore subordine nell'ipotesi, davvero non creduta e denegata, in cui si ritenga operante la Polizza, accertare l'obbligo indennitario di Arch, alle condizioni ivi previste, nei limiti della quota di responsabilità attribuita all'arch. ed entro il limite massimo di indennizzo di Euro 1.500.000,00 (Euro unmilioneecinqucentomila/00) sempreché P_ il predetto limite di indennizzo non sia stato già eroso, in tutto o in parte, a seguito del pagamento di indennizzi per effetto di altre
pagina 5 di 10 richieste di risarcimento ricadenti nella stessa annualità di Polizza;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA.”.
Con ordinanza depositata il 25.10.2022 è stata rigettata l'istanza dell'appellante principale volta ad ottenere la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, ed è stata fissata, per la precisazione delle conclusioni,
l'udienza del 6.2.2024.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto presidenziale depositato in data 24.10.2024 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 19.11.2024 si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 14.11.2024 dalla difesa della , il Controparte_4
15.11.2024 dalla difesa del , e il 18.11.2024 sia dalla difesa di che Controparte_1 Controparte_3 dalla difesa della , la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 20.11.2024 (ritualmente Parte_1 comunicata alle parti costituite), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. dei termini (ridotti) di 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica, avendo la difesa della società appellante principale, nell'ambito di tali note, dichiarato “di rinunciare, come in effetti rinuncia, alla domanda come proposta e quindi al diritto ed all'azione, con integrale compensazione delle spese del presente giudizio.”, chiedendo che, preso atto di tale volontà, fosse dichiarata l'estinzione del processo con compensazione integrale delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che, a seguito della rinuncia, da parte della difesa della effettuata, si ribadisce, Parte_1 nell'ambito delle c.d. note di trattazione scritta depositate il 18.11.2024 (per l'udienza del 19.11.2024), “alla domanda come proposta e quindi al diritto ed all'azione”, “stante la concreta possibilità di ottenere una sentenza di rigetto dell'appello”, va dichiarata l'estinzione del giudizio di secondo grado, in relazione all'appello principale, come richiesto dalla stessa appellante principale.
Non può, però, essere disposta la compensazione delle spese (invocata, invece, dalla stessa , dal Parte_1 momento che non vi è stata accettazione delle altre parti, sul punto (avendo tutte insistito, anche negli scritti conclusivi, per la condanna di tale società al pagamento delle spese del grado, non aderendo alla richiesta di compensazione).
Ed infatti, come chiarito più volte dalla Suprema Corte, la rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene, come nel caso di specie, dopo il giudizio di primo grado), è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte, determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare.
pagina 6 di 10 Ragion per cui il giudice d'appello, in caso di rinuncia all'impugnazione/azione, non ha più alcun potere di pronunziarsi sul merito delle questioni dedotte, ma deve comunque provvedere, sia dando atto della rinuncia e della conseguente cessazione della materia del contendere ed estinzione del giudizio, sia pronunziando sulle spese (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 03/12/2018, n. 31199).
Anche ad essa si applica, dunque, la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 10/10/2024, n. 26372; Sez. II, 01/08/2023, n. 23371; Sez. II,
05/04/2022, n. 11034; Sez. II, Ord., 12/01/2022, n. 821; Sez. II, 05/02/2020, n. 2670; Sez. V, Ord., 04/02/2020, n.
2487; Sez. VI - 1, Ord., 11/11/2019, n. 29158; Sez. III, 30/05/2019, n. 14780; Sez. I, Ord., 29/05/2019, n. 14666;
Sez. VI - 3, Ord., 03/12/2018, n. 31199 cit.; Sez. VI - 2, Ord., 06/03/2018, n. 5250; Sez. lavoro, 03/10/2011, n.
20191).
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In particolare, i compensi professionali spettanti alle parti appellate (compresa la compagnia assicuratrice chiamata in causa quale litisconsorte necessaria processuale) vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, e il comportamento processuale delle parti, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n.
34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014
(nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM
147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse degli appellati stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 260.000,01 ad euro 520.000,00, in base al valore (euro 450.000,00; così determinato in base al criterio del disputatum) della controversia.
Va peraltro specificato che, in relazione alla posizione di , la circostanza che il suo difensore, Controparte_3 avv. Giuseppe Costanzo, abbia chiesto la distrazione, ex art. 93 c.p.c. (con le c.d. note di trattazione scritta depositate il 18.11.2024) delle spese del secondo grado di giudizio nonostante il detto appellato fosse difeso, in questo grado, sino al 29.9.2023, da altro difensore, non impedisce tale distrazione.
Ed infatti l'art. 93 c.p.c., nel prevedere che il difensore con procura possa chiedere che il giudice distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipato, contempla un caso di sostituzione processuale, agendo il difensore che chiede la distrazione anche per gli altri difensori dello stesso cliente in nome e per conto proprio, quanto agli onorari e le spese che gli spettano, ed in nome proprio e per conto altrui, per gli onorari e le spese degli altri difensori (sempre che sia chiesta, come nel caso di specie,
pagina 7 di 10 all'interno del singolo grado, dovendosi escludere che la distrazione delle spese di un determinato grado sia domandata per la prima volta in un grado successivo;
cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 18/06/2019, n. 16244).
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Va invece esaminato, nel merito, l'appello incidentale proposto dalla , con la comparsa Controparte_4 di risposta depositata il 4.10.2022 (a seguito della integrazione del contraddittorio nei suoi confronti) - e, dunque, nel rispetto del termine perentorio, ex artt. 166 e 342 c.p.c., di almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione del 25.10.2022, fissata con ordinanza del 12.4.2022 – nonostante la rinuncia all'appello principale da parte della Parte_1
Ed infatti, premesso che l'appello incidentale della va considerato tardivo ai sensi e Controparte_4 per gli effetti di cui all'art. 334 c.p.c. (essendo stato proposto il 4.10.2022 e, dunque, oltre il termine di sei mesi, ex art. 327 c.p.c. – nella formulazione successiva alla l. 69/2009 ed operante, ratione temporis, al caso di specie- decorrente dalla pubblicazione, avvenuta in data 11.5.2021, della sentenza impugnata), e precisato che nei confronti della la detta compagnia assicuratrice è configurabile, come già detto da questa Corte con ordinanza del
12.4.2022, un litisconsorzio necessario di natura processuale, trovando applicazione l'art. 331 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 11/11/2021, n. 33481; Sez. III, Ord., 31/10/2017, n. 25822; Sez. Unite, 04/12/2015, n.
24707), con conseguente ammissibilità dell'appello incidentale tardivo ai sensi dell'art. 334 c.p.c. (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, Ord., 10/06/2024, n. 16056), va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, da cui non vi è motivo di discostarsi, secondo cui la declaratoria di estinzione del giudizio relativo all'impugnazione principale, conseguente all'atto di rinuncia della parte, non determina l'inefficacia dell'impugnazione incidentale, che pertanto deve essere esaminata nel merito.
In definitiva, la norma dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. - secondo cui, ove l'impugnazione principale sia dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia - non trova applicazione nell'ipotesi di rinuncia all'impugnazione principale;
poiché, infatti, la parte destinataria della rinuncia non ha alcun potere di opporsi all'iniziativa dell'avversario, l'ipotetica assimilazione di tale ipotesi a quelle dell'inammissibilità e dell'improcedibilità dell'impugnazione principale finirebbe per rimettere l'esito dell'impugnazione incidentale tardiva all'esclusiva volontà dell'impugnante principale (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 19/04/2011, n. 8925; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 04/10/2024, n. 26064; Sez. III, 14/03/2022, n. 8116; Sez. VI - 1, Ord., 03/05/2022, n. 13888).
Ciò precisato e passando, dunque, all'esame, nel merito di tale gravame incidentale, la Corte ne rileva la fondatezza.
Ed infatti è errata la decisione del primo giudice di compensare le spese relativamente alla compagnia assicuratrice chiamata in causa sulla base dell'assorbimento della domanda di garanzia “nel rigetto della domanda principale”.
Ed infatti, non è sufficiente la virtuale infondatezza della domanda di garanzia proposta nei confronti del terzo pagina 8 di 10 chiamato in causa da parte del convenuto, e rimasta assorbita per il rigetto della principale, a giustificare l'omessa condanna dell'attore soccombente al pagamento delle spese processuali sostenute dal chiamato stesso.
È, invece, necessario che la chiamata in garanzia (non sia semplicemente virtualmente infondata, ma) risulti addirittura del tutto arbitraria, in quanto priva di una logica e ragionevole connessione con la domanda principale, al punto da potersi ritenere del tutto eccentrica rispetto alla stessa e da costituire, quindi, un vero e proprio abuso dello strumento processuale e del diritto di difesa, dal momento che in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate,
a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n. 475 e i richiami giurisprudenziali ivi operati).
Ragion per cui, non essendovi elementi per ritenere che la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti della chiamata in causa (in garanzia) fosse del tutto arbitraria (nel Controparte_3 CP_6 senso appena precisato), il Tribunale di Nola avrebbe dovuto condannare – per il principio di causalità e di quello, ad esso collegato, di soccombenza - la società attrice (soccombente rispetto alla domanda risarcitoria dalla stessa proposta nei confronti del detto convenuto) alla rifusione delle spese di lite in favore della detta compagnia assicuratrice (non rilevando, si ribadisce, al fine di escludere tale condanna, il mero assorbimento della domanda di garanzia “nel rigetto della domanda principale”).
In particolare, i compensi professionali relativi al primo grado di giudizio, spettanti alla Controparte_4 vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base allo stesso importo (euro 10.000,00 oltre accessori come per legge) già liquidato dal primo giudice in favore dei convenuti in base al valore della causa, ritenuto congruo da questa Corte (e su cui, peraltro, non vi è stata contestazione di alcuna parte).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2886/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara estinto il giudizio con riferimento all'appello principale proposto dalla avverso la sentenza Parte_1
n. 917/2021 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata in data 11 maggio 2021.
2. Accoglie l'appello incidentale proposto dalla , in persona del Rappresentante Controparte_4
Generale per l'Italia, avverso la sentenza n. 917/2021 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata in data 11 maggio pagina 9 di 10 2021 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza, dichiara tenuta e condanna la in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della , in persona del Controparte_4
Rappresentante Generale per l'Italia, dei compensi professionali del primo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 10.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore Parte_1 dell'avv. Giuseppe Costanzo, difensore dichiaratosi antistatario di , dei compensi professionali del Controparte_3 secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 10.059,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore Parte_1 del in persona del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del Controparte_1 CP_1 secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 10.059,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
5. Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore Parte_1 della , in persona del Rappresentante Generale per l'Italia, delle spese del secondo Controparte_4 grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 10.836,5 (di cui euro 777,00 per esborsi ed euro 10.059,5 per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 4.2.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2886 dell'anno 2021 vertente tra
(p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Immacolata Ilardi.
-APPELLANTE PRINCIPALE-
e
(c.f. – P.IVA ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 dall'avv. Giorgio Mellone.
CP_2 nonchè
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Costanzo. Controparte_3 C.F._1
CP_2
e
(c.f. e p.iva ), in persona del Rappresentante Generale per l'Italia, Controparte_4 P.IVA_4 dott. rappresentata e difesa dall' avv. David Maria Marino e dall'avv. Sara Sparagna. CP_5
-CHIAMATA IN CAUSA- APPELLANTE INCIDENTALE-
pagina 1 di 10 OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 917/2021 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata in data 11 maggio 2021, in tema di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale”.
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., il 14.11.2024 dalla difesa della , il 15.11.2024 dalla difesa del e il Controparte_4 Controparte_1
18.11.2024 sia dalla difesa di che dalla difesa della Controparte_3 Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, il e Parte_1 Controparte_1 P_
, proponendo appello avverso la sentenza n. 917/2021 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata in data 11
[...] maggio 2021, con cui è stata rigettata la domanda risarcitoria proposta dalla società attrice (la , Parte_1 condannando quest'ultima al pagamento, in favore di ciascuno dei convenuti (ossia del Controparte_1
e di ), delle spese del giudizio, liquidate in euro 10.000,00 (oltre accessori come per
[...] Controparte_3 legge), compensando le spese nei confronti della compagnia assicuratrice chiamata in causa (la
[...]
) e ponendo le spese di ctu definitivamente a carico della parte attrice. Controparte_6
Quest'ultima, in particolare, aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, il Controparte_1
e (i quali si erano costituiti in giudizio contestando la fondatezza della domanda attorea
[...] Controparte_3
e chiedendo e ottenendo, il secondo, l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice, la ), affinché fossero condannati al risarcimento, in suo Controparte_6 favore, dei danni (quantificati in euro 2.000.000,00 o in altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia) esponendo:
Di avere acquistato, in data 1/8/2006, un appezzamento di terreno sito nel Comune di in Via Controparte_1
AL (in catasto al foglio 3 particelle 499, 404, 405 e 407); che le dette particelle ricadevano in zona agricola
“E”, come da certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal dirigente p.t. del V Settore del Comune di CP_1
in data 1.6.2006 ed allegato all'atto di compravendita;
che, in base a tale certificato di destinazione
[...] urbanistica, le particelle oggetto di compravendita sarebbero state soggette alle norme dettate dal d.lgs 42/04, alle
NTA del Piano Paesistico Territoriale riapprovato con DM 04/07/2002 del beni e per le attività Controparte_7 culturali di concerto con il , oltre che alle NTA del Piano Stralcio Controparte_8 per l'assetto idrogeologico adottato dal Comitato Istituzionale con delibera del 10.5.2002 n.11, territorio comunale classificato con grado di sismicità s=9, e soggetto alle norme di cui alla LR 21/03; che essa attrice aveva deciso di procedere all'acquisto del fondo suddetto per realizzare sullo stesso un impianto di distribuzione di carburanti ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 32/98; che, a seguito della presentazione di istanza n. 14382 dell'8/9/2010 per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi ad uso pubblico, con comunicazione n.
14381 del 27/9/2010, il dirigente del V Settore del Comune di aveva rappresentato per la prima Controparte_1 volta che il suolo in questione ricadeva in zona PIR e che in tale zona fosse vietato qualsiasi intervento che pagina 2 di 10 comportasse l'alterazione naturale del terreno nonché la realizzazione di nuovi volumi e l'impermeabilizzazione del suolo;
che l'assoggettamento del fondo alla zona PIR non fosse mai stato citato né evidenziato nel certificato di destinazione urbanistica allegato all'atto di compravendita dell'1/8/2006, né nel successivo certificato di destinazione urbanistica rilasciato in data 2/12/2010; che, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del DPR 380/01, il certificato di destinazione urbanistica dovesse contenere tutte le prescrizioni urbanistiche della zona cui si riferisce ed oggetto della compravendita;
che la mancanza di tale specifica indicazione comportasse la responsabilità del dirigente dell'UTC del Comune di ( ) e di tale ente comunale, per avere indotto Controparte_1 Controparte_3 essa attrice ad un acquisto che mai sarebbe stato effettuato se dalla certificazione urbanistica fosse risultato l'assoggettamento del suolo alla zona PIR;
che l'essere stata indotta dall'erroneo certificato di destinazione urbanistica all'acquisito del terreno le avesse comportati danni per circa euro 2.000.000,00 (di cui euro 189.751,65 quale danno emergente corrispondente al costo di acquisto del suolo e a quello delle progettazioni, ed euro
1.800.000,00 quale lucro cessante, determinato dal valore commerciale del realizzando impianto).
****
La ha censurato la sentenza n. 917/2021 emessa dal Tribunale di Nola sulla base dei due seguenti Parte_1 motivi di gravame.
1. MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, CONTRADDITTORIA ED ERRATA IN ORDINE A FATTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA.
Con il primo motivo ha censurato la decisione del giudice di prime cure di aderire acriticamente alle conclusioni del ctu circa la sufficiente esaustività dei contenuti del certificato di destinazione urbanistica dell'immobile oggetto di causa (omettendo qualsiasi confutazione delle osservazioni sviluppate da essa attrice/appellante, prima rivolte alla bozza di ctu e poi in comparsa conclusionale) e, dunque, considerando – al fine di escludere l'eventuale illiceità della condotta dei convenuti - l'attestazione contenuta nel detto certificato circa la sussistenza di un Piano
Territoriale Paesistico cui erano soggette le particelle oggetto di compravendita e la circostanza che il vincolo paesaggistico (il P.I.R.) fosse contenuto e specificato proprio nel Piano Territoriale Paesistico.
2. NULLITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. – EXTRAPETIZIONE.
Con il secondo motivo la ha criticato la decisione del primo giudice anche nella parte in cui avrebbe Parte_1 ritenuto che l'azione per l'eventuale lesione subìta da essa attrice (in conseguenza della omessa indicazione della zona P.I.R. del P.T.P. nel certificato di destinazione urbanistica), non si sarebbe dovuta rivolgere contro l'ente locale ed il responsabile dell'UTC - nei cui confronti la società attrice non aveva nessun titolo contrattuale - ma nei confronti della parte venditrice.
In particolare, secondo l'appellante, il Tribunale di Nola avrebbe così confuso l'azione di responsabilità extracontrattuale da essa proposta con un'azione di responsabilità contrattuale, che non aveva mai avuto ingresso nel detto giudizio, così violando il principio, sancito dall'art. 112 c.p.c., di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
pagina 3 di 10 E, alla luce di quanto esposto, dopo aver premesso che il valore della causa fosse di euro 450.000,00 (cfr. pag.
2 dell'atto di appello) – così evidentemente limitando il quantum della domanda risarcitoria proposta a tale importo
- la ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- In via preliminare accogliere l'istanza di sospensione della immediata Parte_1 esecuzione della sentenza come proposta;
- In via principale e nel merito, previa ammissione della rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, accogliere l'appello come proposto e, per l'effetto riformare totalmente l'impugnata sentenza perché viziata per difetto di motivazione, in quanto, nell'aderire completamente alle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio oggetto di puntuale contestazione,
Il tribunale ha omesso di richiamare, seppur sinteticamente, le critiche mosse alla consulenza e, nel recepirla, non ha spiegato perché ha ritenuto dette critiche superabili o infondate o comunque non tali da inficiare i risultati cui è pervenuto il ctu;
- Sempre in via principale e nel merito, accogliere l'appello come proposto e dichiarare la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. avendo mutato il petitum e la causa petendi della domanda come proposta, e, quindi, avendo evidentemente trasformato la domanda risarcitoria per accertamento della responsabilità extracontrattuale derivante dalla condotta omissiva dei convenuti in domanda di accertamento di responsabilità contrattuale, che non è mai stata oggetto del giudizio di primo grado;
- Con vittoria di spese e competenze professionali con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario.”.
Iscritta la causa al n. 2886/2021 del Ruolo Generale e acquisito, in data 8.7.2021 (come da annotazione telematica della cancelleria) il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma,
c.p.c., si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il 16.3.2022, , eccependo, in via Controparte_3 preliminare, la mancata integrità del contraddittorio (per non avere l'appellante instaurato il giudizio di appello nei confronti della società , rappresentanza generale per l quale terza chiamata Controparte_6 CP_9 in causa dinanzi al giudice di primo grado) e contestando l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, comunque,
l'infondatezza, dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, ordinare la integrazione del contraddittorio a cura dell'appellante , nei confronti della società 2) In via egualmente preliminare, rigettare Controparte_6 la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado proposta dall'Appellante, perché inammissibile, irrituale, oltre che infondata, in fatto e diritto, nonché dilatoria;
3) Nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto da perché nullo, Parte_1 inammissibile, improcedibile oltre che infondato, in fatto e diritto, con conferma integrale della Sentenza n. 917/2021, emessa dal
Tribunale di Nola, Seconda Sezione Civile;
4) In ogni caso, rigettare le domande tutte avanzate da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nei confronti dell'arch. perché inammissibili, improponibili ed infondate, in fatto e in diritto, Controparte_3 Controparte_ per i motivi sopra esposti, 5) Fin d'ora, a contraddittorio integro ed alla luce delle difese della società , nella denegata ipotesi, d i condanna dell'architetto si chiede accertarsi che detta società è tenuta a manlevarlo totalmente in virtù del rapporto P_ assicurativo e per l'effetto condannarla in via esclusiva;
6) Condannare l'Appellante alla refusione delle spese e delle competenze professionali del presente grado di giudizio, oltre IVA e CPA, in favore de l procuratore antistatario.”.
Si è costituito in giudizio, in persona del Sindaco p.t., con comparsa depositata il 17.3.2022, il
[...]
, eccependo anch'esso la mancata integrità del contraddittorio (per non avere l'appellante Controparte_1 instaurato il giudizio di appello nei confronti della società , rappresentanza generale per Controparte_6
l'Italia quale terza chiamata in causa dinanzi al giudice di primo grado) e contestando sia l'ammissibilità, ai CP_9 sensi dell'art. 342 c.p.c., che la fondatezza dell'avverso gravame.
pagina 4 di 10 E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare inammissibile l'appello per i motivi di cui innanzi;
2) Rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, per mancanza dei presupposti;
3) Rigettare
l'appello infondato in fatto ed in diritto, con conferma dell'impugnata sentenza. 4) Vittoria di spese e competenze professionali del 2° grado di giudizio.”.
Con ordinanza depositata il 12.4.2022 è stata ordinata, alla parte che ne avesse interesse, l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società (quale litisconsorte necessaria per le ragioni Controparte_6 esplicitate nella detta ordinanza) entro il termine del 4.5.2022, fissando per la trattazione l'udienza del 25.10.2022.
A seguito della integrazione del contraddittorio effettuata dalla si è costituita in giudizio, con Parte_1 comparsa depositata il 4.10.2022, la (già ed Controparte_4 Controparte_10 [...]
)), in persona del Rappresentante Generale per l'Italia, contestando Controparte_11
l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e, comunque, la fondatezza, dell'appello principale e reiterando, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le eccezioni formulate in primo grado.
Ha proposto, altresì, appello incidentale volto ad ottenere la parziale riforma della sentenza n. 917/2021 emessa dal Tribunale di Nola nella parte in cui ha omesso di condannare la e/o al Parte_1 Controparte_3 pagamento delle spese di giudizio in suo (della terza chiamata, si intende) favore.
In particolare ha criticato la decisione del primo giudice di compensare le spese “nei confronti della terza chiamata compagnia assicurativa, tenuto conto anche dell'attività processuale concretamente espletata”, in considerazione dell'assorbimento della domanda di garanzia nel rigetto della domanda principale.
Al riguardo ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui le spese di lite del terzo chiamato dovrebbero essere poste a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in reazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, oppure a carico del chiamante qualora la sua iniziativa si riveli “palesemente arbitraria”.
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale rigettare l'appello promosso da Pt_
perché inammissibile ai sensi dell'art. 348- bis c.p.c., nonché infondato in fatto e in diritto, e confermare la sentenza n. 917/2021 del
Tribunale di Nola per tutti i motivi esposti e richiamati in narrativa;
In via di appello incidentale riformare la Sentenza nella parte in cui è Pt_ stata omessa qualsiasi condanna al pagamento delle spese in favore di Arch e, per l'effetto, condannare e/o l'arch. Controparte_3 al pagamento delle spese di lite del primo grado in favore di Arch;
In via subordinata (si ripropongono le conclusioni ex art. 346 c.p.c.) Pt_ nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello di , respingere la domanda di manleva proposta dall'arch. nei confronti di Arch previo accertamento e dichiarazione che la copertura assicurativa di cui alla Polizza non opera nel caso in P_ esame, per una o più delle ragioni esposte in atti;
In via di ulteriore subordine nell'ipotesi, davvero non creduta e denegata, in cui si ritenga operante la Polizza, accertare l'obbligo indennitario di Arch, alle condizioni ivi previste, nei limiti della quota di responsabilità attribuita all'arch. ed entro il limite massimo di indennizzo di Euro 1.500.000,00 (Euro unmilioneecinqucentomila/00) sempreché P_ il predetto limite di indennizzo non sia stato già eroso, in tutto o in parte, a seguito del pagamento di indennizzi per effetto di altre
pagina 5 di 10 richieste di risarcimento ricadenti nella stessa annualità di Polizza;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA.”.
Con ordinanza depositata il 25.10.2022 è stata rigettata l'istanza dell'appellante principale volta ad ottenere la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, ed è stata fissata, per la precisazione delle conclusioni,
l'udienza del 6.2.2024.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto presidenziale depositato in data 24.10.2024 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 19.11.2024 si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 14.11.2024 dalla difesa della , il Controparte_4
15.11.2024 dalla difesa del , e il 18.11.2024 sia dalla difesa di che Controparte_1 Controparte_3 dalla difesa della , la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 20.11.2024 (ritualmente Parte_1 comunicata alle parti costituite), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. dei termini (ridotti) di 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica, avendo la difesa della società appellante principale, nell'ambito di tali note, dichiarato “di rinunciare, come in effetti rinuncia, alla domanda come proposta e quindi al diritto ed all'azione, con integrale compensazione delle spese del presente giudizio.”, chiedendo che, preso atto di tale volontà, fosse dichiarata l'estinzione del processo con compensazione integrale delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che, a seguito della rinuncia, da parte della difesa della effettuata, si ribadisce, Parte_1 nell'ambito delle c.d. note di trattazione scritta depositate il 18.11.2024 (per l'udienza del 19.11.2024), “alla domanda come proposta e quindi al diritto ed all'azione”, “stante la concreta possibilità di ottenere una sentenza di rigetto dell'appello”, va dichiarata l'estinzione del giudizio di secondo grado, in relazione all'appello principale, come richiesto dalla stessa appellante principale.
Non può, però, essere disposta la compensazione delle spese (invocata, invece, dalla stessa , dal Parte_1 momento che non vi è stata accettazione delle altre parti, sul punto (avendo tutte insistito, anche negli scritti conclusivi, per la condanna di tale società al pagamento delle spese del grado, non aderendo alla richiesta di compensazione).
Ed infatti, come chiarito più volte dalla Suprema Corte, la rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene, come nel caso di specie, dopo il giudizio di primo grado), è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte, determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare.
pagina 6 di 10 Ragion per cui il giudice d'appello, in caso di rinuncia all'impugnazione/azione, non ha più alcun potere di pronunziarsi sul merito delle questioni dedotte, ma deve comunque provvedere, sia dando atto della rinuncia e della conseguente cessazione della materia del contendere ed estinzione del giudizio, sia pronunziando sulle spese (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 03/12/2018, n. 31199).
Anche ad essa si applica, dunque, la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 10/10/2024, n. 26372; Sez. II, 01/08/2023, n. 23371; Sez. II,
05/04/2022, n. 11034; Sez. II, Ord., 12/01/2022, n. 821; Sez. II, 05/02/2020, n. 2670; Sez. V, Ord., 04/02/2020, n.
2487; Sez. VI - 1, Ord., 11/11/2019, n. 29158; Sez. III, 30/05/2019, n. 14780; Sez. I, Ord., 29/05/2019, n. 14666;
Sez. VI - 3, Ord., 03/12/2018, n. 31199 cit.; Sez. VI - 2, Ord., 06/03/2018, n. 5250; Sez. lavoro, 03/10/2011, n.
20191).
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In particolare, i compensi professionali spettanti alle parti appellate (compresa la compagnia assicuratrice chiamata in causa quale litisconsorte necessaria processuale) vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, e il comportamento processuale delle parti, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n.
34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014
(nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM
147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse degli appellati stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 260.000,01 ad euro 520.000,00, in base al valore (euro 450.000,00; così determinato in base al criterio del disputatum) della controversia.
Va peraltro specificato che, in relazione alla posizione di , la circostanza che il suo difensore, Controparte_3 avv. Giuseppe Costanzo, abbia chiesto la distrazione, ex art. 93 c.p.c. (con le c.d. note di trattazione scritta depositate il 18.11.2024) delle spese del secondo grado di giudizio nonostante il detto appellato fosse difeso, in questo grado, sino al 29.9.2023, da altro difensore, non impedisce tale distrazione.
Ed infatti l'art. 93 c.p.c., nel prevedere che il difensore con procura possa chiedere che il giudice distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipato, contempla un caso di sostituzione processuale, agendo il difensore che chiede la distrazione anche per gli altri difensori dello stesso cliente in nome e per conto proprio, quanto agli onorari e le spese che gli spettano, ed in nome proprio e per conto altrui, per gli onorari e le spese degli altri difensori (sempre che sia chiesta, come nel caso di specie,
pagina 7 di 10 all'interno del singolo grado, dovendosi escludere che la distrazione delle spese di un determinato grado sia domandata per la prima volta in un grado successivo;
cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 18/06/2019, n. 16244).
****
Va invece esaminato, nel merito, l'appello incidentale proposto dalla , con la comparsa Controparte_4 di risposta depositata il 4.10.2022 (a seguito della integrazione del contraddittorio nei suoi confronti) - e, dunque, nel rispetto del termine perentorio, ex artt. 166 e 342 c.p.c., di almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione del 25.10.2022, fissata con ordinanza del 12.4.2022 – nonostante la rinuncia all'appello principale da parte della Parte_1
Ed infatti, premesso che l'appello incidentale della va considerato tardivo ai sensi e Controparte_4 per gli effetti di cui all'art. 334 c.p.c. (essendo stato proposto il 4.10.2022 e, dunque, oltre il termine di sei mesi, ex art. 327 c.p.c. – nella formulazione successiva alla l. 69/2009 ed operante, ratione temporis, al caso di specie- decorrente dalla pubblicazione, avvenuta in data 11.5.2021, della sentenza impugnata), e precisato che nei confronti della la detta compagnia assicuratrice è configurabile, come già detto da questa Corte con ordinanza del
12.4.2022, un litisconsorzio necessario di natura processuale, trovando applicazione l'art. 331 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 11/11/2021, n. 33481; Sez. III, Ord., 31/10/2017, n. 25822; Sez. Unite, 04/12/2015, n.
24707), con conseguente ammissibilità dell'appello incidentale tardivo ai sensi dell'art. 334 c.p.c. (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, Ord., 10/06/2024, n. 16056), va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, da cui non vi è motivo di discostarsi, secondo cui la declaratoria di estinzione del giudizio relativo all'impugnazione principale, conseguente all'atto di rinuncia della parte, non determina l'inefficacia dell'impugnazione incidentale, che pertanto deve essere esaminata nel merito.
In definitiva, la norma dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. - secondo cui, ove l'impugnazione principale sia dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia - non trova applicazione nell'ipotesi di rinuncia all'impugnazione principale;
poiché, infatti, la parte destinataria della rinuncia non ha alcun potere di opporsi all'iniziativa dell'avversario, l'ipotetica assimilazione di tale ipotesi a quelle dell'inammissibilità e dell'improcedibilità dell'impugnazione principale finirebbe per rimettere l'esito dell'impugnazione incidentale tardiva all'esclusiva volontà dell'impugnante principale (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 19/04/2011, n. 8925; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 04/10/2024, n. 26064; Sez. III, 14/03/2022, n. 8116; Sez. VI - 1, Ord., 03/05/2022, n. 13888).
Ciò precisato e passando, dunque, all'esame, nel merito di tale gravame incidentale, la Corte ne rileva la fondatezza.
Ed infatti è errata la decisione del primo giudice di compensare le spese relativamente alla compagnia assicuratrice chiamata in causa sulla base dell'assorbimento della domanda di garanzia “nel rigetto della domanda principale”.
Ed infatti, non è sufficiente la virtuale infondatezza della domanda di garanzia proposta nei confronti del terzo pagina 8 di 10 chiamato in causa da parte del convenuto, e rimasta assorbita per il rigetto della principale, a giustificare l'omessa condanna dell'attore soccombente al pagamento delle spese processuali sostenute dal chiamato stesso.
È, invece, necessario che la chiamata in garanzia (non sia semplicemente virtualmente infondata, ma) risulti addirittura del tutto arbitraria, in quanto priva di una logica e ragionevole connessione con la domanda principale, al punto da potersi ritenere del tutto eccentrica rispetto alla stessa e da costituire, quindi, un vero e proprio abuso dello strumento processuale e del diritto di difesa, dal momento che in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate,
a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n. 475 e i richiami giurisprudenziali ivi operati).
Ragion per cui, non essendovi elementi per ritenere che la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti della chiamata in causa (in garanzia) fosse del tutto arbitraria (nel Controparte_3 CP_6 senso appena precisato), il Tribunale di Nola avrebbe dovuto condannare – per il principio di causalità e di quello, ad esso collegato, di soccombenza - la società attrice (soccombente rispetto alla domanda risarcitoria dalla stessa proposta nei confronti del detto convenuto) alla rifusione delle spese di lite in favore della detta compagnia assicuratrice (non rilevando, si ribadisce, al fine di escludere tale condanna, il mero assorbimento della domanda di garanzia “nel rigetto della domanda principale”).
In particolare, i compensi professionali relativi al primo grado di giudizio, spettanti alla Controparte_4 vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base allo stesso importo (euro 10.000,00 oltre accessori come per legge) già liquidato dal primo giudice in favore dei convenuti in base al valore della causa, ritenuto congruo da questa Corte (e su cui, peraltro, non vi è stata contestazione di alcuna parte).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2886/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara estinto il giudizio con riferimento all'appello principale proposto dalla avverso la sentenza Parte_1
n. 917/2021 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata in data 11 maggio 2021.
2. Accoglie l'appello incidentale proposto dalla , in persona del Rappresentante Controparte_4
Generale per l'Italia, avverso la sentenza n. 917/2021 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata in data 11 maggio pagina 9 di 10 2021 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza, dichiara tenuta e condanna la in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della , in persona del Controparte_4
Rappresentante Generale per l'Italia, dei compensi professionali del primo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 10.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore Parte_1 dell'avv. Giuseppe Costanzo, difensore dichiaratosi antistatario di , dei compensi professionali del Controparte_3 secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 10.059,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore Parte_1 del in persona del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del Controparte_1 CP_1 secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 10.059,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
5. Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore Parte_1 della , in persona del Rappresentante Generale per l'Italia, delle spese del secondo Controparte_4 grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 10.836,5 (di cui euro 777,00 per esborsi ed euro 10.059,5 per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 4.2.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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