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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 27/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai Magistrati
dr. Roberto Rezzonico Presidente
dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
dr.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere est.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 164/2019 r.g.
tra in persona del sindaco pro tempore Parte_1 Parte_2
sito in P.zza San Francesco n.1 P.I. /C.F. P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Elena Ventura presso il cui studio è
elettivamente domiciliato, giusta procura in atti appellante
contro
con sede in , Via Controparte_1 CP_1 Cannada n.3, codice fiscale in persona del Sindaco pro tempore P.IVA_3
Dott. , rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Vincenti presso Controparte_2
il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti appellato
Conclusioni delle parti
Per l'appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello adita respinta ogni contraria
istanza, riformare parzialmente l'impugnata sentenza e per l'effetto confermare il
decreto ingiuntivo n.24/2013 con condanna del al Controparte_1
pagamento della somma di €505.260,25 oltre interessi legali e spese;
con vittoria
di spese ed onorari di entrambi i giudizi.”
Per l'appellato:
- in via preliminare ritenere la nullità dell'atto di appello ex art.164 c.p.c.,
di cui al punto n.1;
- in via preliminare, ma gradata dichiarare inammissibile l'atto di appello
proposto ex art.342 c.p.c. di cui al punto n.2;
- in via preliminare, ma gradata dichiarare inammissibile l'atto di appello
proposto ex art.348 bis c.p.c. di cui al punto n.3;
- in via preliminare, ma gradata dichiarare inammissibile l'atto di appello
proposto per difetto di procura, di cui al punto n.4;
- - in via subordinata, nel merito, rigettare l'atto di appello odierno poiché
infondato per i motivi suesposti, confermando la sentenza di primo
grado.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio
2 PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 87/2019 pubblicata il 20.2.2019, il Tribunale di Caltanissetta,
in accoglimento dell'opposizione proposta dal , revocava il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 24/2013 emesso dalla medesima Autorità Giudiziaria su ricorso del contenente l'ingiunzione di pagamento, in suo favore, Parte_1
dell'importo di € 505.260,25, in forza di fatture relative al conferimento dei rifiuti solidi urbani presso la discarica sita in contrada “ZO”, nel territorio di Pt_1
prodotti nell'ambito del centro abitato del Comune di . CP_1
Il Giudice di prime cure, con la sentenza impugnata - affermata la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 20 c.p.c., norma che prevede quale foro facoltativo quello in cui è sorta l'obbligazione, considerato che la fonte dell'obbligo di conferimento dei rifiuti sarebbe rinvenibile nelle ordinanze contingibili ed urgenti del Prefetto di - osservava, nel merito, come CP_1
l'assenza di un'adeguata prova dei quantitativi di rifiuti solidi urbani effettivamente conferiti dal presso la discarica in questione (stante il difetto Pt_1 CP_1
degli “scontrini”, dei registri nonché della rendicontazione trimestrale) a fronte di un'espressa contestazione dell'ente locale, ostava alla puntuale determinazione delle somme ingiunte.
Rappresentava, in proposito, il Tribunale che mentre nel giudizio monitorio era possibile fondare le pretese creditorie su documenti di produzione unilaterale (quali le fatture), in sede di opposizione diveniva necessario offrire un ulteriore e più
adeguato riscontro del credito azionato.
La rilevata carenza probatoria, considerata ancor più significativa in virtù del fatto che lo stesso ente locale, già in sede di comparsa di risposta, si era riservato
3 di depositare «le comunicazioni ex art. 1 e 5 D.C. inviate trimestralmente al
», senza poi dar seguito ad alcuna produzione documentale, Controparte_1
non poteva che condurre, secondo il primo giudice, alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Evidenziava, ancora, il Tribunale il carattere non rilevante sia della mancata contestazione delle fatture commerciali, posto che il principio di non contestazione trova applicazione soltanto all'interno del processo, sia delle dichiarazioni dei testi,
i quali si erano limitati a confermare solo la circostanza che il Parte_1
avesse «inoltrato la documentazione attestante la quantità di conferimenti solidi urbani come previsto dal D.C. 250/2000», senza che però i relativi documenti fossero stati mai depositati agli atti del giudizio.
Alla luce delle superiori considerazioni, in applicazione del principio della c.d.
ragione più liquida, riteneva assorbite le restanti contestazioni di merito del Pt_1
opponente, alla cui stregua il avrebbe determinato l'entità del Parte_1
credito considerando voci di costi (ovvero “quota di ammortamento “, “contributo per la raccolta differenziata” e “quota post mortem”) in realtà non spettanti all'Ente
locale, ma al commissario delegato.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, il Tribunale, in omaggio al canone della soccombenza, disponeva la condanna del alla Parte_1
refusione delle stesse ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Avverso la superiore pronuncia proponeva appello il Parte_1
condensando le proprie doglianze in un unico motivo di impugnazione.
Censurava, infatti, l'appellante la valutazione – a suo dire erroneamente svolta
4 dal giudice di prime cure – di mancato assolvimento dell'onere probatorio in relazione alla determinazione del credito, avendo prodotto, conformemente a quanto richiesto dall'art. 633 c.p.c., le fatture autenticate da un pubblico ufficiale.
E ciò in quanto il non aveva mai contestato né l'esistenza Controparte_1
del rapporto contrattuale né il conseguente conferimento dei rifiuti, dovendosi pertanto affermare la validità delle fatture quale elemento probatorio, idoneo di per sé a dimostrare la certezza, la liquidità e l'esigibilità del credito azionato.
Sulla scorta dell'unico motivo di gravame sopra richiamato, chiedeva conclusivamente, in riforma della sentenza impugnata, la condanna dell'ente locale conferente al pagamento dell'importo oggetto delle allegate fatture.
Il , costituitosi nel presente giudizio con comparsa di Controparte_1
risposta depositata il 24.09.2019, eccepiva la nullità dell'atto di impugnazione,
poiché incerto uno dei requisiti richiesti dall'art. 163 c.p.c. n. 1 e n. 2 ovvero l'indicazione dell'Autorità Giudiziaria dinanzi alla quale la domanda era stata proposta, avendo l'appellante nelle conclusioni citato la controparte a comparire avanti il “Tribunale civile di Gela”.
Eccepiva poi l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto non adeguatamente motivato, oltre che l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.,
poiché l'impugnazione proposta non avrebbe avuto una ragionevole probabilità di essere accolta e, infine, sempre in via preliminare, l'assoluta inammissibilità e nullità dell'atto di appello per difetto di procura sotto il profilo della mancata allegazione della delibera comunale, autorizzativa della domanda proposta.
Nel merito, riteneva comunque infondato l'appello, stante l'inversione dell'onere probatorio che connotava il giudizio di opposizione e la mancata
5 produzione di riscontri idonei a ritenerlo assolto.
Ed invero, secondo l'appellata, le fatture prodotte dal quale Parte_1
fondamento unico della propria pretesa creditoria, secondo orientamento ormai consolidato, non potevano in alcun modo soddisfare l'esigenza probatoria richiesta,
specie in presenza, come nel caso in esame, di una puntuale contestazione dell'ammontare del credito.
In ogni caso, evidenziava ancora l'ente locale appellato, i riferimenti giurisprudenziali indicati dal non solo si rivelavano inconferenti Parte_1
rispetto alle argomentazioni contenute nell'atto di appello, ma rafforzavano altresì
l'assunto, ormai consolidato, dell'inversione dell'onere probatorio in sede di opposizione al decreto ingiuntivo e dell'inidoneità, sotto tale profilo, delle fatture ad assurgere quale prova della pretesa creditoria.
Insisteva, quindi, nelle spiegate eccezioni preliminari, chiedendo, nel merito, la conferma della sentenza impugnata.
La causa, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 29.6.2023, svolta in modalità cartolare, veniva incamerata per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare, nell'ordine logico e giuridico, risulta il vaglio delle questioni preliminari e delle eccezioni di inammissibilità proposte dall'appellato.
Priva di rilievo è, innanzitutto, la dedotta nullità dell'atto di impugnazione per l'asserita incertezza in ordine all'individuazione dell'Autorità giudiziaria adita.
Evidente risulta che la citazione dinnanzi “al Tribunale di Gela” contenuta nell'atto di appello costituisca il frutto di un mero errore materiale, atteso che
6 l'Ufficio giudiziario della vocatio in ius è agevolmente desumibile sia dalla corretta intestazione dell'atto introduttivo, sia dalla qualificazione giuridica dello stesso in termini di atto di appello.
A conforto delle superiori considerazioni, è sufficiente osservare come l'erronea indicazione del Tribunale di Gela non abbia in alcun modo impedito che l'atto raggiungesse il suo scopo, consentendo invero la tempestiva costituzione in giudizio della controparte.
Parimenti infondata si rivela l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in quanto, secondo l'appellato, il motivo di impugnazione proposto - concernente il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del
- risulterebbe del tutto aspecifico. Parte_1
Ed invero, secondo l'ormai consolidato indirizzo della Suprema Corte, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione previgente applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, la motivazione dell'atto di appello deve contenere a pena d'inammissibilità una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che tuttavia occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris
instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera,
mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata
(cfr., ex multis, Cass. civ. n. 7675/2019, e n. 13535/ 2018).
Nel caso di specie, l'appellante, pur non avendo riportato in modo analitico la
7 parte della decisione impugnata, ha tuttavia puntualmente individuato il tema di indagine rappresentato dalla contestazione circa l'insufficienza probatoria delle fatture dallo stesso allegate nella prospettiva di un corretto riparto del relativo onere tra opponente e opposto.
Ne consegue che l'atto introduttivo appare pienamente rispettoso dei criteri e dei canoni previsti dalla norma sopra richiamata, in quanto, attraverso il motivo ivi dedotto, si specificano le modifiche richieste e le circostanze rilevanti ai fini della decisione impugnata.
Infondata, infine, appare anche l'eccezione di inammissibilità e/o di nullità
dell'atto di appello per difetto di procura derivante dalla mancata produzione della copia della delibera comunale, autorizzativa della domanda proposta.
Ed infatti, per consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza della
Corte di Cassazione, “Nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della
rappresentanza in giudizio del l'autorizzazione alla lite da parte della Pt_1
giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della
proposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilità per lo
statuto comunale - competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza
legale dell'ente, anche in giudizio ("ex" art. 6, secondo comma, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267) - di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una
preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare
l'uno o l'altro intervento in relazione alla natura o all'oggetto della controversia)”
(cfr. Cass. civ. SU n. 12868/2005).
E ciò in quanto “… in mancanza di una disposizione statutaria che la richieda
8 espressamente, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta municipale non
costituisce atto necessario ai fini del promuovimento di azioni o della resistenza in
giudizio da parte del sindaco: quest'ultimo, infatti, un trae la propria investitura
direttamente dal corpo elettorale e costituisce, esso stesso, fonte di legittimazione
dei componenti della giunta municipale, nel quadro di un sistema costituzionale e
normativo di riferimento profondamente influenzato dalle modifiche apportate al
Titolo V della Parte II della Costituzione dalla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, nonché di quelle introdotte dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, con
ripercussioni anche sull'impianto del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il cui art. 50,
peraltro, indica il sindaco quale organo responsabile dell'amministrazione
comunale e gli attribuisce la rappresentanza dell'ente” (cfr. Cass. civ. n.
21330/2006).
Ne consegue che, nel caso di specie, a fronte di una procura rilasciata al difensore direttamente dal Sindaco del (ove comunque vengono Parte_1 Pt_1
indicati gli estremi della delibera di g.m. n. 182 del 7.5.2010, sebbene non prodotta agli atti di causa) non vi è prova che lo statuto dell'ente locale in questione abbia previsto l'autorizzazione della giunta quale atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, di talché il mandato conferito dal Sindaco deve considerarsi valido ai fini processuali.
Venendo al merito del giudizio, di tutto rilievo risulta innanzitutto premettere come nelle plurime difese spiegate dal appellato non sia mai stata sollevata Pt_1
alcuna contestazione rispetto all'esistenza del rapporto giuridico tra le parti nonché
in ordine all'esecuzione della relativa prestazione di conferimento dei rifiuti del nella discarica di C.da “ZO” del Controparte_1 Parte_1
9 Non può dunque dubitarsi della circostanza per cui la pretesa creditoria del appellante si fondi su un rapporto effettivamente intervenuto tra i due enti Pt_1
locali, in virtù del quale si è svolta la detta attività di conferimento, da intendersi quale controprestazione del corrispettivo invocato dal Parte_1
proprietario della discarica ricevente.
Incontestata (oltre che desumibile dalla documentazione in atti) risulta poi la circostanza per cui il conferimento oggetto di causa è stato effettuato dal
[...]
sulla scorta delle ordinanze contingibili e urgenti emesse - sul CP_1
presupposto di una situazione emergenziale in cui versava il relativo settore - dal
Prefetto della Provincia di il 30.1.2004, il 29.1.2005, il 29.4.2005, il CP_1
28.5.2005, il 28.6.2005, il 28.10.2005, il 28.7.2006, il 4.10.2006 e il 5.10.2006,
ordinando “in via contingibile ed urgente, in deroga alla normativa vigente e non
potendo altrimenti provvedere” di conferire nei vari periodi di riferimento ivi meglio indicati i rifiuti solidi urbani nella Discarica in questione (cfr. fascicolo di parte appellante).
Si tratta, quindi, di provvedimenti atipici ascrivibili, come nel caso in esame, ad organi monocratici del governo che risultano:
- emanati a fronte della conclamata situazione di crisi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, bisognevole, come indicato nelle ordinanze medesime, “… di idonei interventi i cui tempi di attuazione
non sono compatibili con lo stato di emergenza in atto e che ritardi,
difficoltà o interruzioni determinerebbero una grave emergenza
igienico sanitaria, nonché il pericolo di riflessi negativi sull'ordine
pubblico” (cfr. fascicolo appellante);
10 - fondate sull'art. 5 dell'ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2983 del
31.5.1989 che attribuisce, in via esclusiva, ai prefetti il potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti nella materia di cui all'art. 13
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in deroga alla legislazione vigente;
- adottate, invero, “in deroga alla normativa vigente e non potendo
altrimenti provvedere”.
Ai sensi dell'art. 2 RD 773/1931, si tratta dunque di provvedimenti idonei a determinare un obbligo ex lege in capo al di conferire i rifiuti Controparte_1
solidi urbani presso la discarica di C.da ZO in territorio di e, per Pt_1
converso, uno speculare obbligo in capo al di consentire il detto Parte_1
conferimento.
Sulla scorta di tali premesse, occorre ora soffermarsi sull'unico motivo di impugnazione sollevato dal comune appellante concernente la determinazione del credito azionato.
Con tale doglianza, il ha infatti censurato la sentenza impugnata Parte_1
laddove è stato ritenuto il difetto di un'adeguata prova dei quantitativi di rifiuti solidi urbani effettivamente conferiti dal in discarica - così Pt_1 CP_1
addivenendosi alla revoca del decreto ingiuntivo per carenza probatoria in merito alla quantificazione delle somme ingiunte - in quanto, secondo il giudice di prime cure, a fronte di un'espressa contestazione dell'opponente, il ha Parte_1
unicamente prodotto le fatture.
In linea generale, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi
11 all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (v. Cass.
299/2016, Cass. 15383/2010).
Ed invero, se anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo vale la regola prevista dall'art. 2697 cod. civ., secondo cui l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si agisce grava sull'attore in senso sostanziale
(ovvero ricorrente in sede monitoria), la valutazione complessivamente effettuata dal Tribunale in merito all'inadeguato assolvimento di un simile onere probatorio omette di considerare la complessità della realtà processuale che il tribunale era chiamato ad apprezzare, con riferimento alla fonte dell'obbligazione, da individuarsi, come sopra già ricordato, nelle ordinanze prefettizie urgenti ed indifferibili, nonché nel contegno tenuto dal comune opponente nel contesto del giudizio di opposizione.
Se pacifico può dunque ritenersi l'orientamento giurisprudenziale che considera le fatture inidonee da sole a fondare l'esistenza del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, diversa invece è la questione del loro rilievo giuridico allorquando, come nella fattispecie in esame, l'esistenza del credito risulti incontestata e la produzione delle fatture commerciali sia esclusivamente finalizzata a dimostrare le prestazioni eseguite e il relativo ammontare.
Infatti, nel caso in cui non sia in discussione l'an del rapporto obbligatorio, la fattura ben può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni
12 eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni,
le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (cfr. Cass. Ord. n. 949 del
10 gennaio 2024) così come il relativo ammontare in esse cristallizzato (cfr. Cass.
civ. 6502/1998 e Cass. civ. 23499/2004).
E' proprio la Corte di Cassazione ad aver, anche di recente, ribadito che “Ove,
pertanto, non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro,
la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni
eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni,
le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (cfr. Cass. civ. ord. n.
949/2024 che richiama, a sua volta, in parte motiva: Cass. 13651/2006; nello stesso senso Cass. 15832/2011, Cass. 6502/1998).
Ad avviso di questa Corte, dunque, il tribunale, avrebbe dovuto considerare che le fatture accettate senza contestazioni, anche se di formazione unilaterale, ben potevano costituire un valido elemento di prova della consistenza delle prestazioni eseguite, in un contesto in cui non solo l'esistenza del rapporto, ma anche l'effettiva esecuzione del servizio erano pacifiche fra le parti.
Il , infatti, si è limitato a contestare le quantità dei rifiuti Controparte_1
solidi urbani conferiti, la legittimità della tariffa applicata, e l'entità del corrispettivo preteso per asserite voci di cui non sarebbe stato titolare il Parte_1
[...]
E però, tali contestazioni , a fronte dell'allegazione documentale effettuata dal comune creditore - ove le fatture recano la specifica indicazione delle quantità dei rifiuti conferiti, del prezzo unitario e complessivo nonché della tariffa applicata –
si rivelano del tutto generiche ed astratte, non avendo il comune appellato
13 (opponente in primo grado) indicato né gli eventuali errori da cui risulterebbe inficiata la determinazione delle quantità dei rifiuti e dei relativi costi, né i diversi dati che avrebbero dovuto essere riportati nei documenti fiscali in questione.
Sebbene gli ulteriori rilievi afferenti le singole voci che compongono la tariffa non risultano specificatamente reiterati in seno alla comparsa di costituzione in appello, per mera completezza, se ne evidenzia comunque l'infondatezza nel merito.
Ed invero, per quanto concerne la quota relativa all'ammortamento, va rilevato come l'ordinanza commissariale dell'1.8.2003 – espressamente richiamata dalle ordinanze prefettizie nella parte relativa all'obbligo, per il soggetto, di ottemperare al pagamento della tariffa - stabilisca, all'art. 6, che “La quota di tariffa relativa
all'ammortamento sarà versata alla struttura commissariale ed utilizzata per il
recupero delle somme erogate per il finanziamento della discarica, ai sensi dell'art.
7, comma 4, della citata ordinanza n. 2983/99”.
E però, la medesima norma fa salva l'ipotesi in cui i soggetti gestori abbiano contribuito al finanziamento della discarica, di talché parte dell'importo effettivamente versato sarà corrisposto agli stessi, in funzione dell'entità
dell'importo finanziato.
Nel caso di specie, a fronte dell'allegazione compiuta dal il Parte_1
quale ha sostenuto di essere proprietario della discarica ZO e di aver affidato,
con contratto del 3.2.1998, la costruzione della stessa alla Colombo Costruzioni
snc di Foligno, il nulla ha eccepito né ha sollevato puntuali Controparte_1
e specifiche contestazioni.
Quanto poi all'ulteriore rilievo, afferente il corrispettivo relativo alla gestione
14 "post-mortem" delle singole discariche, che secondo il comune appellato spetterebbe al Commissario delegato, deve evidenziarsi come tale quota, nel caso si tratti di discariche il cui progetto sia stato approvato dal prefetto ex artt. 27 e 28
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 – come nel caso della discarica
ZO (ed invero le ordinanze prefettizie poste a fondamento dell'obbligo di pagamento per cui è causa richiamano espressamente l'ordinanza commissariale dell'1.8.2003, relativa alla determinazione della tariffa provvisoria di smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in discariche private e pubbliche autorizzate, ex artt. 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) – ai sensi dell'art. 8
dell'ordinanza commissariale più volte richiamata potrà essere versata al soggetto gestore se allo stesso sia posto in capo, attraverso la stipula di apposito contratto,
l'onere per la gestione post-mortem per almeno un trentennio e per il risanamento della discarica.
Il non solo nulla ha allegato rispetto all'onere di gestione Controparte_1
post – mortem della discarica ma, a conforto dell'asserita non debenza del contributo, ha prodotto una nota del Commissario delegato del 20.6.2005 con cui si sollecitava il pagamento del detto contributo, riferita tuttavia agli anni 2001-
2002-2003, del tutto estranei al periodo del conferimento effettuato sulla scorta delle ordinanze prefettizie in questione, emesse infatti nei successivi anni 2004-
2005-2006 (cfr. allegato n.8 fascicolo dell'opponente in primo grado).
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi concludersi per la riforma della sentenza impugnata con conseguente condanna del CP_1
al pagamento, in favore del della complessiva somma
[...] Parte_1
di € 505.260,25, oltre interessi legali dalla data della notifica dell'atto di appello
15 (atteso che l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo non consente di considerare quale dies a quo di decorrenza la data, originariamente stabilita dal giudice della fase monitoria, di notifica del decreto ingiuntivo stesso) sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, in considerazione della peculiare connotazione del rapporto obbligatorio dedotto (scaturente da provvedimenti amministrativi) e del carattere obiettivamente limitato dell'allegazione documentale effettuata dall'appellante (ab origine ricorrente in sede monitoria) che ha indotto l'appellato a ritenere non provata la misura del credito, devono tra le parti interamente compensarsi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 87/2019
resa dal Tribunale di Caltanissetta in data 20.2.2019:
- rigetta l'opposizione proposta dal avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 24/2013 emesso in favore del dal Tribunale di Parte_1
Caltanissetta il 16.1.2013 e, per l'effetto, condanna il , in Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore del in Parte_1
persona del Sindaco pro tempore, della somma di euro € 505.260,25 oltre interessi legali dalla data di notifica dell'atto di appello sino all'effettivo soddisfo;
- compensa interamente tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
Così deciso a Caltanissetta, nella Camera di Consiglio della sezione civile,
l'8.1.2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
Maria Lucia Insinga Roberto Rezzonico
16