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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/12/2024, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e o r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 168 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avvocato FINI FEDERICO
RICORRENTE contro
C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato BELMONTE MARIELLA
CONVENUTA
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: famiglia di fatto prima regolamentazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come in note scritte sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c depositate il 09/12/2024
pagina 1 di 6 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno avuto una relazione, ora terminata, da cui è nata la LI in data 08/07/2010. Per_1
2. Con ricorso del 11/01/2024, ha chiesto la Parte_1
regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra i genitori e la LI minore.
3. Nel giudizio così radicato si è costituita la convenuta, domandando una differente regolamentazione delle medesime questioni
4. Le parti hanno successivamente raggiunto complessivo accordo e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1. la LI sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1 genitori con collocazione presso la madre nell'abitazione attualmente detenuta in locazione, sita a Maranello (MO), in Via Vandelli n. 551, ove entrambe già vivono.
2. Le decisioni di maggiore interesse per relative Per_1 all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della LI. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno prese separatamente e disgiuntamente da ciascun genitore allorquando avranno con sé la LI. I genitori si impegnano comunque a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e fattiva collaborazione.
3. Il padre, come già concordemente stabilito tra le parti nelle note di trattazione depositate in data 17 aprile 2024, potrà esercitare il diritto di visita della LI minore secondo le seguenti modalità: nei fine settimana: a settimane alterne dal venerdì prelevandola dall'uscita di scuola (ora alle ore 13,30) o alla fermata della corriera, sino alla domenica sera con riaccompagno a casa della madre entro le ore 21,30. infrasettimanalmente: tutti i mercoledì dal termine degli allenamenti di nuoto, per riportare a scuola la minore il mattino successivo (con gestione del pomeriggio, della cena e del pernottamento); tutti i martedì prelevandola dall'uscita di scuola (ora alle 13,30) o alla fermata della corriera, per poi riportarla a casa della madre entro e non oltre le ore 22,00 (con gestione del pagina 2 di 6 pranzo, del pomeriggio, della cena – senza pernottamento); il lunedì pomeriggio sarà data facoltà al padre di gestire i trasporti dalla casa materna all'allenamento di nuoto, con rientro diretto a casa della madre al termine degli allenamenti (senza gestione della cena-senza pernottamento). Tale organizzazione sarà possibile previo preavviso diretto esclusivamente alla madre almeno 48 ore prima;
nel periodo non scolastico varranno le medesime modalità appena illustrate. vacanze natalizie: la LI minore trascorrerà con il padre la Vigilia di
Natale mentre trascorrerà con la madre il giorno di Natale, secondo le tradizioni familiari in essere da tempo. Il restante periodo 26-31 dicembre / 1-6 gennaio ad anni alterni con ciascun genitore. In caso di disaccordo gli anni pari sceglierà la madre e quelli dispari il padre. Si tenga presente che oramai da anni il 27/28/29 dicembre è impegnata in campi scout, mentre il 3/4 gennaio è Per_1
impegnata nelle gare di nuoto a Treviso;
pertanto, i genitori dovranno gestire personalmente anche tali impegni personali della LI nel periodo di loro competenza. periodo pasquale: sempre ad anni alterni, la LI trascorrerà l'intero periodo con l'uno o con l'altro genitore, in caso di disaccordo gli anni pari sceglierà la madre i dispari il padre. vacanze estive: il padre potrà tenere con sé la LI minore per 20 giorni anche non consecutivi, verificando la disponibilità rispetto al calendario gare ed altri impegni di , previo preavviso alla madre dell'esatto periodo Per_1
temporale da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno. Più specificamente, per le vacanze estive del mese di agosto/settembre, al termine del campo scout,
trascorrerà con la madre 15 giorni consecutivi, ed Per_1
immediatamente dopo, 10 giorni consecutivi con il padre. Varrà comunque il principio per cui qualunque diversa gestione della frequentazione padre-LI dovrà essere comunicata, per tempo, esclusivamente alla signora e non CP_1
saranno possibili cambiamenti se non richiesti direttamente alla madre e non solamente riferiti alla LI. I ponti scolastici saranno alternati ed organizzati secondo il calendario scolastico e gli impegni ludico-sportivi della LI.
pagina 3 di 6 4. Il Sig. corrisponderà quale contributo al Parte_1
mantenimento della LI minore e sino al raggiungimento della piena Per_1
autonomia economica ed indipendenza della medesima, la somma di €. 1.100,00
(mille cento/00) mensili per 12 (dodici) mensilità, da versarsi con valuta 20 (venti) di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT FOI. Detto versamento verrà effettuato mediante bonifico bancario su conto corrente della madre, salvo quanto previsto al successivo punto n. 13). Eventuali modifiche delle coordinate bancarie dovranno essere comunicate per iscritto al sig. Parte_1
con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni tramite raccomandata con
[...]
ricevuta di ritorno.
5. Il sig. si impegna, con piena accettazione della sig.ra Parte_1
a reperire congiuntamente con la medesima altro immobile da assumere CP_1
in locazione (con contratto intestato al sig. nel Comune di Maranello Parte_1
(MO), o in un raggio chilometrico che sia idoneo alle esigenze scolastiche e sportive di , con esborso a carico del sig. di un importo Per_1 Parte_1 massimo pari ad € 800,00 mensili. Tale impegno economico dovrà essere mantenuto dal sig. sino al raggiungimento della piena autonomia Parte_1
economica ed indipendenza della LI . Per_1
Le spese condominiali e le utenze domestiche saranno a carico e da intestarsi alla sig.ra CP_1
In caso di mancato reperimento di detto immobile, il sig. sosterrà sino Parte_1 al 31/08/2025, le spese relative all'attuale residenza della LI e della madre,
(canone di locazione, utenze e tasse), ubicata in Maranello (MO) - Via Vandelli n.
551, detenuta in locazione dagli odierni comparenti con contratto (sub doc. 3 fascicolo da entrambi sottoscritto in data 22 maggio 2013. Parte_1
6. Il padre rimborserà alla madre una quota pari all'80% delle spese straordinarie che quest'ultima abbia anticipato, dietro esibizione dei documenti attestanti la spesa sostenuta, con scadenza entro 7 (sette) giorni dalla presentazione della documentazione di riferimento. Per quanto attiene alle tipologie di esborso e alla regolamentazione dei criteri e delle condizioni per la relativa rimborsabilità in favore del genitore anticipatario (padre o madre) troverà
pagina 4 di 6 applicazione il Protocollo del Tribunale di Modena del 25.9.2019, già allegato al ricorso introduttivo sub doc. 8.
7. A garanzia degli impegni economici di cui ai precedenti paragrafi
4), 5) e 6), il sig. si obbliga a mantenere attivo, sino al raggiungimento Parte_1
della piena autonomia economica ed indipendenza della LI , il Per_1
seguente asset, di cui la LI minore è beneficiaria in caso di Per_1
premorienza del padre e, più precisamente: - Fondo Pensione Integrativo n.
231508 (da inglobarsi in altro strumento finanziario all'atto della cessazione dell'attività lavorativa). Il sig. sempre a garanzia degli impegni Parte_1
economici di cui ai precedenti paragrafi 4), 5) e 6), si obbliga, altresì, ad accendere una assicurazione Vita, con beneficiaria esclusiva la LI minore, per un capitale assicurato pari ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00). Il sig. al Parte_1
termine di ogni anno solare, dovrà inviare alla signora e ai legali delle CP_1
parti idonea rendicontazione che attesti il mantenimento di tali garanzie.
8. Per quel che attiene ai viaggi ed alle vacanze ciascun genitore avrà interamente a proprio carico la spesa della LI.
9. La proprietà dell'autovettura Peugeot 5008 attualmente intestata al signor sarà trasferita a spese del medesimo in favore della sig.ra Parte_1
CP_1
10. L'assegno unico INPS, per la LI , sarà percepito in via Per_1
esclusiva dalla madre.
11. Il cane di famiglia verrà gestito secondo accordi già definiti tra le parti.
12. I genitori si impegnano a dare il reciproco consenso al rilascio del passaporto in favore della LI minore . Per_1
13. Tali pattuizioni rimarranno in vigore sino al raggiungimento della piena autonomia economica ed indipendenza della LI , salvo Per_1
mutamento delle condizioni economiche personali delle parti e/o diverse esigenze e/o richieste di al compimento del 18° anno di età. Per_1
14. Le spese della presente procedura saranno interamente compensate tra le parti.
§
pagina 5 di 6 Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale della LI minore.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 11/12/2024
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
LA PRESIDENTE dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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