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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 7083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7083 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – XI sezione civile - nella persona del Giudice
dott. Ciro Caccaviello;
letto l'art. 127 ter cpc;
visto il provvedimento del 9.6.25, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 27015 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
- CF - rappresentata e difesa, in virtù di Pt_1 P.IVA_1
procura in allegato all'atto di citazione, dall'Avv. Pierfrancesco
Micillo - cf: - con studio in Napoli, alla Via C.F._1
G. Carducci n. 42 ove elegge domicilio.
OPPONENTE
sentenza proc. n. 27015/23 r.g. pag. 1 E
(P.IVA: rappresentato e Parte_2 P.IVA_2
difeso, come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo,
dagli Avvocati Fabrizio Savoia (CF: ) e C.F._2
Mariateresa Cafasso (CF: ) con studio in C.F._3
Napoli, Via Tommaso D'Aquino presso il quale elegge domicilio.
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il d.i. opposto veniva ingiunto il pagamento della somma di €
10.272 a titolo di corrispettivo per la fornitura di caffé.
L'opponente premesso che:
ha stipulato contratto per la somministrazione di caffè con accordo di sponsorizzazione pubblicitaria;
ha dedotto che:
l'opposta non ha consegnato tutto il materiale previsto;
le consegne di caffè sono avvenute in ritardo e, ad un certo punto, si sono interrotte;
l'accordo di sponsorizzazione costituisce prestazione autonoma non ricollegabile al sinallagma contrattuale;
ha chiesto, pertanto, revocarsi l'opposto decreto, con vittoria di spese.
sentenza proc. n. 27015/23 r.g. pag. 2 L'opposta ha dedotto che:
nel contratto stipulato in data 5.8.20 l'opponente si impegnava ad acquistare dalla in un arco temporale di 51 mesi, almeno kg Pt_2
18 mensili di caffè per un totale di 4000 Kg al prezzo di € 19/kg;
nel connesso accordo di sponsorizzazione l'opposta corrispondeva all'opponente la somma di € 12.000;
in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali veniva prevista la restituzione della somma suddetta in proporzione all'inadempimento;
l'art. 14 del contratto, infine, prevedeva il diritto di recesso in caso di inadempimento del medesimo;
l'opponente non adempiva agli obblighi di acquisto;
veniva, pertanto, richiesta la restituzione del contributo di sponsorizzazione;
ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Tanto premesso si osserva il credito vantato è stato documentalmente provato con la produzione in giudizio del contratto di somministrazione, non contestato, e della comunicazione di risoluzione del medesimo.
L'opponente non prova di aver adempiuto agli obblighi contrattuali acquistando il quantitativo di caffè pattuito.
Orbene l'inosservanza reiterata dell'obbligo di acquistare il sentenza proc. n. 27015/23 r.g. pag. 3 quantitativo minimo mensile di prodotto previsto in contratto (kg 18) legittima senz'altro la risoluzione del contratto.
Ne consegue l'applicabilità della clausola che prevede la restituzione del contributo di sponsorizzazione.
Tale clausola non risulta iniqua.
La somma richiesta in restituzione, infatti, risulta proporzionalmente decurtata, rispetto a quella originariamente versata, tenuto conto del periodo di vigenza del contratto.
L'opposizione, pertanto, va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'opposizione al d.i. n. 23430/2023 emesso in data 16.11.2023 proposta da Pt_1
nei confronti di con atto di citazione notificato il Parte_2
22.12.24, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il d.i. opposto;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 3.387 per onorario oltre s.g., IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 14.7.25.
sentenza proc. n. 27015/23 r.g. pag. 4 IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 27015/23 r.g. pag. 5