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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 2880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2880 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2880/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPIRITO ANGELO, Presidente e Relatore
CAPUTO LUCA, Giudice
LEPRE ANTONIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 12849/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casoria - . 80026 Casoria NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
terzi chiamati in causa
Resistente_1 S.p.a. - 02886650346
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362400001282 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1659/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna l'atto, ad istanza di Publiservizi S.r.l. (nella sua qualità di agente per la riscossione dei tributi del comune di Casoria), mediante il quale sono state assoggettate a pignoramento presso il terzo Resistente_1 S.p.A. somme di denaro nella disponibilità dell'opponente fino a concorrenza dell'importo di € 11.640,27. Sostiene: che il pignoramento non gli è stato notificato e ne ha avuto conoscenza solo attraverso comunicazione telefonica dell'istituto di credito in data 26 marzo 2025; che è stata omessa la notifica degli atti presupposti;
che l'attività da lui svolta e il relativo inquadramento nella categoria di riferimento per il calcolo della quota "variabile" è errato per attribuzione di un'aliquota superiore.
Resiste con controdeduzioni Pubbliservizi s.r.l.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Dalla documentazione prodotta in atti dalla controdeducente, risulta che l'atto di pignoramento è stato notificato con raccomandata n. RB0001690418, spedita a mezzo della società di poste private Banca_1 in data 20 marzo 2025 e consegnata presso la residenza del ricorrente in data 3.4.2025 (cfr. all. 3). L'eccezione di improcedibilità è pertanto infondata.
Dall'atto di pignoramento si deduce che gli atti presupposti sono: l'avviso di accertamento esecutivo per omessa denuncia n.19362400001282 (cfr. all. 4), l'avviso di accertamento esecutivo per omessa denuncia n. 19362400001969 (cfr. all. 5), l'avviso di accertamento esecutivo per omessa denuncia n. 19362400002742
(cfr. all. 6). Tutti i predetti atti sono stati debitamente notificati. In particolare, l'avviso di accertamento esecutivo n. 19362400001282 è stato notificato con raccomandata n. RB0001210435 spedita il 16.10.24 e consegnata presso la residenza del ricorrente in data 17.10.24 (cfr. all. 7). L'avviso di accertamento esecutivo n. 19362400001969 è stato notificato con raccomandata RB0001210913 spedita in data 16.10.24 e consegnata presso la residenza del ricorrente in data 17.10.24 (cfr. all. 8). L'avviso di accertamento esecutivo n. 19362400002742 è stato notificato con raccomandata n. RB00012111431 spedita in data 16.10.24 e consegnata presso la residenza del ricorrente in data 18.10.24 (cfr. all. 9).
Ogni questione relativa al calcolo della tassa in questione non è ammissibile in questa sede.
Le spese, come liquidate nel dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente/soccombente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rivalere PUBLISERVIZI srl delle spese sopportate nel processo, che liquida in complessivi euro 2.100, (duemilacento/00), oltre quanto dovuto per legge.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPIRITO ANGELO, Presidente e Relatore
CAPUTO LUCA, Giudice
LEPRE ANTONIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 12849/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casoria - . 80026 Casoria NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
terzi chiamati in causa
Resistente_1 S.p.a. - 02886650346
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362400001282 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1659/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna l'atto, ad istanza di Publiservizi S.r.l. (nella sua qualità di agente per la riscossione dei tributi del comune di Casoria), mediante il quale sono state assoggettate a pignoramento presso il terzo Resistente_1 S.p.A. somme di denaro nella disponibilità dell'opponente fino a concorrenza dell'importo di € 11.640,27. Sostiene: che il pignoramento non gli è stato notificato e ne ha avuto conoscenza solo attraverso comunicazione telefonica dell'istituto di credito in data 26 marzo 2025; che è stata omessa la notifica degli atti presupposti;
che l'attività da lui svolta e il relativo inquadramento nella categoria di riferimento per il calcolo della quota "variabile" è errato per attribuzione di un'aliquota superiore.
Resiste con controdeduzioni Pubbliservizi s.r.l.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Dalla documentazione prodotta in atti dalla controdeducente, risulta che l'atto di pignoramento è stato notificato con raccomandata n. RB0001690418, spedita a mezzo della società di poste private Banca_1 in data 20 marzo 2025 e consegnata presso la residenza del ricorrente in data 3.4.2025 (cfr. all. 3). L'eccezione di improcedibilità è pertanto infondata.
Dall'atto di pignoramento si deduce che gli atti presupposti sono: l'avviso di accertamento esecutivo per omessa denuncia n.19362400001282 (cfr. all. 4), l'avviso di accertamento esecutivo per omessa denuncia n. 19362400001969 (cfr. all. 5), l'avviso di accertamento esecutivo per omessa denuncia n. 19362400002742
(cfr. all. 6). Tutti i predetti atti sono stati debitamente notificati. In particolare, l'avviso di accertamento esecutivo n. 19362400001282 è stato notificato con raccomandata n. RB0001210435 spedita il 16.10.24 e consegnata presso la residenza del ricorrente in data 17.10.24 (cfr. all. 7). L'avviso di accertamento esecutivo n. 19362400001969 è stato notificato con raccomandata RB0001210913 spedita in data 16.10.24 e consegnata presso la residenza del ricorrente in data 17.10.24 (cfr. all. 8). L'avviso di accertamento esecutivo n. 19362400002742 è stato notificato con raccomandata n. RB00012111431 spedita in data 16.10.24 e consegnata presso la residenza del ricorrente in data 18.10.24 (cfr. all. 9).
Ogni questione relativa al calcolo della tassa in questione non è ammissibile in questa sede.
Le spese, come liquidate nel dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente/soccombente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rivalere PUBLISERVIZI srl delle spese sopportate nel processo, che liquida in complessivi euro 2.100, (duemilacento/00), oltre quanto dovuto per legge.