CA
Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 08/06/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 251/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 251/2023
promossa da
(cod. fisc. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 27.09.1973 ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Francioni Morena del Foro di Macerata
Appellante
Contro
(c.f. – p. iva ), in persona CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 del suo legale rapp.te p. t., con sede in Milano (20145) alla P.zza Tre
Torri n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Borgiani Guglielmo del Foro di Macerata
Appellata OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 988/2022 resa dal Tribunale di Macerata, pubblicata in data 11.11.2022
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 988/2022 emessa, ex art. 281 sexies cpc, dal Tribunale di
Macerata, nella persona del G.O.P. Dott.ssa S. Mosconi, in data
11/11/2022, depositata in cancelleria in pari data e notificata via pec dal difensore della Società odierna appellata in data 8.02.2023:
- condannare l' al pagamento in favore della sig.ra CP_1 Parte_1
della somma omnicomprensiva di € 29.739,05, all'attualità,
[...] giusto conteggio analitico articolato al paragrafo 2 del presente atto da intendersi quivi integralmente richiamato, o di quella diversa somma che l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta riterrà dovuta e più di giustizia, a titolo di integrale ristoro del danno “non patrimoniale”, oltre agli interessi “compensativi”, al tasso legale, da calcolarsi sul predetto importo devalutato alla data del sinistro (29.07.2017) e via via rivalutato, anno per anno, secondo gli indici Istat, da tale data sino a quella di pubblicazione della sentenza di primo grado ed oltre agli ulteriori interessi legali, sulla somma così determinata, dalla data della sentenza al saldo effettivo;
- condannare l' al pagamento in favore della sig.ra CP_1 Parte_1
della somma di € 3.023,20, rivalutata alla data dell'impugnata
[...] sentenza, a titolo di integrale ristoro del danno “patrimoniale”, oltre agli interessi “compensativi”, al tasso legale, da calcolarsi sulla predetta somma devalutata alla data intermedia degli effetti esborsi, come documentati in atti, del 1.12.2017 e via via rivalutata, anno per anno, secondo gli indici Istat, da tale data sino a quella di pubblicazione della sentenza di primo grado ed oltre agli ulteriori interessi legali, sulla somma così determinata, dalla data della sentenza al saldo effettivo;
- il tutto con considerazione delle somme già corrisposte ante causam dall' in favore dell'odierna appellante;
CP_1
- condannare altresì l' a rifondere alla sig.ra CP_1 Parte_1 le spese di lite del giudizio di primo grado da liquidarsi in € 819,18, per esborsi documentati, ed € 5.077,00, per compensi professionali, oltre al 15% per rimb. spese forf., cap ed iva come per legge;
il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
Per l'appellata:
“…in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità del proposto appello, per carenza del requisito imposto dall'art. 348-bis c.p.c., in quanto manifestamente infondato;
nel merito: respingere in toto l'appello proposto dalla Sig.ra Parte_1
, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e, per l'effetto,
[...] confermare le statuizioni sostanziali di cui alla sentenza di I grado n.
988/22, emessa dal Tribunale di Macerata in data 11.11.2022;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 988/2022, il Tribunale di Macerata, ha condannato al pagamento in favore di della somma di CP_1 Parte_1 euro 22.459,50, rivalutata all'attualità, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e di euro 2.592,80 a titolo di danno patrimoniale, oltre agli interessi legali su detto ultimo importo a decorrere dagli effettivi esborsi come documentati per le lesioni dalla stessa subite, quale soggetto trasportato, sul motociclo Piaggio X8 tg.
CC57071, in data 29.07.2017, in occasione di un sinistro stradale in cui era rimasta coinvolta.
ha proposto appello avverso la citata sentenza, Parte_1 censurando la statuizione relativa al risarcimento del danno e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si è costituita , che, preliminarmente, ha eccepito CP_1
l'inammissibilità del proposto appello, in quanto carente del requisito imposto dall'art. 348-bis c.p.c., in ordine alla sua ragionevole probabilità di accoglimento e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto.
Preso atto delle note scritte di udienza e delle comparse conclusionali e delle memorie di replica depositate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione in data 7.5.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, quanto all'eccezione di inammissibilità avanzata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., si rileva che tale istanza deve ritenersi già implicitamente respinta dal Collegio che ha rinviato la causa, fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Passando all'esame del merito, con il primo motivo di appello, la censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Pt_1
Tribunale, nel liquidare il danno non patrimoniale, ha omesso la liquidazione della quota relativa al danno da sofferenza soggettiva interiore, attribuendo solo l'importo previsto per la componente biologica/dinamico-relazionale.
Il giudice di prime cure, infatti, facendo propria la c.t.u. medico - legale ha riconosciuto soltanto il danno non patrimoniale nella misura del
10/%, secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate al 2021, non liquidando alcun importo a titolo di danno morale. Deve preliminarmente osservarsi che, per costante giurisprudenza, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (v. Cass. civ. n. 6444/2023;
Cass civ. n. 23469 del 2018).
Con riferimento alla liquidazione del “danno morale”, di cui si discute nel presente giudizio, si rileva che questo consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore che prescinde dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico;
è stato precisato, a tale riguardo, che non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico"
e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, sostanziandosi nella sofferenza interiore (dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, ecc.), sicché, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi debbono formare oggetto di separata valutazione e liquidazione. (Cass. civ. n. 26985/2023 ed altre citate in motivazione).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che il ricorso alla prova presuntiva è destinata ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento); è stato, altresì, evidenziato che un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa (Cass. civ. n. 25164/2020).
Proprio per adeguarsi a tali indicazioni, le successive versioni delle
Tabelle di Milano hanno modificato anche graficamente la veste delle tabelle prevedendo due separati tipi di punto, il punto c.d. leggero, privo di liquidazione del danno morale, e il punto c.d. pesante, già inclusivo del danno morale.
Passando alla disamina del caso di specie, deve innanzitutto ritenersi che il Giudice di primo grado non abbia commesso un lapsus calami, come adombrato dall'appellante, nella quantificazione del danno, avendo indicato in motivazione, seppure in maniera succinta che, comunque, non integra l'eccepita carenza motivazionale, le ragioni per le quali ha ritenuto di non riconoscere il danno non patrimoniale
(“emerge come l'ausiliare nella percentualizzazione del danno non indichi ulteriori componenti integrative del danno per particolare sofferenza o patimento , oltre quanto già previsto dai criteri di valutazione contenuti nella misura indicata dalle tabelle applicate”).
Nel caso concreto, si osserva che l'odierna appellante, nel primo grado di giudizio, ha dedotto il turbamento conseguente alle lesioni subite, allegando che il pregiudizio era da ritenersi sussistente in conseguenza della gravità delle lesioni subite che, oltre a comportare un lungo periodo di inabilità, privandola anche delle normali attività di vita che una persona di giovane età è solita svolgere, le avevano comportato sofferenza per le rinunce che aveva dovuto necessariamente fare a causa delle lesioni nonché per il difetto estetico residuato( cicatrici) che le provocava anche vergogna.
Orbene, le circostanze delineate, valutate complessivamente, inducono a ritenere sussistente, in via presuntiva, il danno “morale”, con la conseguenza che, nella liquidazione del danno subito, dovrà farsi riferimento al cd punto pesante, con la conseguenza che, in riforma della sentenza impugnata, tenuto conto dell'età dell'appellante al momento del fatto (anni 43) e della percentuale di invalidità accertata dal ctu (10%), dovrà riconoscersi alla stessa la somma di euro
22.737,00 a titolo di danno non patrimoniale.
Con il secondo motivo di appello, la censura la sentenza Pt_1 impugnata nella parte in cui non ha ritenuto di risarcire il danno da cd cenestesi lavorativa, sebbene il ctu abbia ritenuto che le lesioni, pur non incidendo in negativo sulla capacità lavorativa specifica, hanno creato in essa appellante un modico disagio nelle specifiche mansioni di lavoro.
Orbene, è pacifico che la cenestesi lavorativa, come nozione in sé, evoca la sensazione di normale benessere fisiologico di un organismo e la lesione sussiste quando si riscontri maggiore fatica e difficoltà nello svolgimento di un lavoro dopo un particolare evento lesivo. Dal punto di vista pratico, la cenestesi lavorativa, ove sussistente, non dà luogo ad un danno patrimoniale, ma viene liquidata mediante maggiorazione percentuale del danno biologico riconosciuto alla persona, allo scopo di tener conto della sopravvenuta difficoltà e fatica incontrata nello svolgimento dell'attività lavorativa.(cfr Cass civ 20312/2015).
Nel caso in esame, il ctu ha effettivamente ritenuto che le lesioni riscontrate hanno provocato alla un modico disagio Pt_1 nell'espletamento delle specifiche mansioni di lavoro e tale circostanza
è stata confermata anche dall'istruttoria orale espletata nel primo grado di giudizio, avendo la teste (collega di lavoro Testimone_1 della odierna appellante) affermato che la sig.ra , che Parte_1 lavora come commessa con mansioni di addetta alla vendita, scarico merce, cassa e magazzino presso il negozio “Prenatal” di Macerata,fa fatica con la mano destra perché non riesce più a stringere bene o ad afferrare le cose, che, quando si trova alla cassa, dovendo spingere col pollice sull'antitaccheggio, spesso deve utilizzare l'altra mano e lamenta il fatto che sta tante ore in piedi, per i problemi alla gamba.
Ne discende che, alla luce di tali emergenze, debba liquidarsi il danno da cenestesi lavorativa mediante un aumento del valore monetario del solo danno biologico - depurato dalla componente morale del danno non patrimoniale da I.P. - nella misura percentuale del 10 % e, quindi, per euro 1775,70 a titolo di “personalizzazione”.
Ne consegue che il danno non patrimoniale che andrà complessivamente riconosciuto all'appellante ammonta ad euro
24.512,70 all'attualità, importo a cui naturaliter dovrà addizionarsi quanto già liquidato dal giudice di primo grado a titolo di invalidità temporanea, non oggetto di impugnazione ( € 2.227,50 ITP al 75%
(gg. 30); € 1.485,00 ITP al 50% (gg. 30); € 990,00 ITP al 25% (gg.
40). Con il terzo motivo, la signora censura la sentenza di primo Pt_1 grado nella parte in cui il Tribunale ha omesso di condannare CP_1
anche al pagamento degli interessi legali sulla somma liquidata a
[...] titolo di risarcimento per danno non patrimoniale e, con il quarto motivo, da trattarsi congiuntamente, nella parte in cui ha omesso, nel liquidare il danno patrimoniale, di disporne la rivalutazione monetaria.
Dette doglianze sono fondate.
Giova ribadire che il pregiudizio sofferto dall'appellante a causa dell'incidente, come complessivamente determinato, ammonta ad €
29.215,20 per il danno non patrimoniale e ad € 2.592.80 per il danno di natura patrimoniale.
Ora, poiché i danni sopra liquidati sono espressi per una voce (danno non patrimoniale) in valuta attuale e per un'altra voce (danno patrimoniale) in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare necessario equalizzare i calcoli, sia al fine di stabilire l'ammontare della somma risarcitoria concreta al momento della decisione, sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che – secondo l'insegnamento della Suprema Corte – debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Per questa ragione occorre tenere presente che è necessaria una
“devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data d'insorgenza del danno, per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell'evento di danno e procedere, quindi, alla rivalutazione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate, mentre adegua alla valuta attuale le somme espresse in valuta del tempo d'insorgenza), applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici
ISTAT) e tenendo puntualmente nota del montante progressivo del credito capitale per l'inserimento di nuove voci di danno in tempi diversi, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
In merito agli interessi da ritardato pagamento si rileva che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n.
2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n.
18028/2010) sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro;
questo dunque viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.
Queste regole debbono trovare applicazione sia quando il debitore adempia la propria obbligazione uno actu, sia quando, come nel caso in esame, prima della liquidazione definitiva, abbia versato degli acconti.
La liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore, infatti, deve, per quanto già detto, "simulare" il vantaggio che il creditore avrebbe potuto ricavare dall'investimento della somma a lui dovuta, se gli fosse stata tempestivamente pagata.
Ebbene, nel caso in cui il debitore adempia la propria obbligazione mediante più pagamenti a distanza di tempo, il creditore:
(a) nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare l'intero capitale dovutogli: e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale;
(b) dopo il pagamento dell'acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente ricavabili dall'investimento dell'intero capitale dovutogli;
dopo il pagamento dell'acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare solo il capitale che residua, dopo il pagamento dell'acconto.
Infatti, “nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicché la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire:
a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito;
b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. civ. n.
25099/2017; nello stesso senso, cfr. anche Cass. civ. n. 6619/2018 e n. 25817/2017 e da ultimo sez. III, 07/08/2023, (ud. 23/03/2023, dep.
07/08/2023), n.23927).
Ne discende che, risultando provato in atti che, in data 19.4.2018,la compagnia di assicurazioni appellata ha versato all'appellante la somma di euro 15.000,00, trattenuta a titolo di acconto, si ritiene di dover riformare, sul punto, la sentenza impugnata come segue:
1. Si dovranno applicare gli interessi legali sull'intero credito risarcitorio come sopra indicato devalutato in base all'indice delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (ISTAT – FOI) alla data del sinistro (29.7.2017) e via via rivalutate, anno per anno, sulla scorta degli indici ISTAT - FOI, e ciò con decorrenza dalla predetta data sino alla data del pagamento dell'acconto (19.4.2018), addizionando poi le somme sopra indicate per danno patrimoniale , parimenti rivalutate anno per anno, dalla data dei singoli esborsi in base all'indice delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (ISTAT – FOI)
2. Si dovrà sottrarre all'importo come sopra determinato l'acconto versato dalla compagnia di assicurazioni
3. Dalla data del pagamento dell'acconto (19.4.2018) e sino alla data della presente sentenza, si dovranno applicare gli interessi legali sul credito rimanente dopo la sottrazione dell'acconto, espresso in moneta dell'epoca di pagamento, e poi rivalutato anno per anno, in base all'indice delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (ISTAT – FOI)
Dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) al saldo definitivo, andranno poi applicati gli interessi al tasso legale, previa decurtazione delle somme versate dalla compagnia di assicurazione appellata in esecuzione della sentenza di primo grado.
Con il quinto ed il sesto motivo di appello, la signora censura Pt_1 la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto sulle spese di lite, omettendo di disporre la refusione delle spese vive sostenute per euro 819.18 e liquidando a titolo di compensi, in assenza di motivazione, una somma inferiore ai valori medi.
Detti motivi di doglianza devono ritenersi superati dalla riforma della sentenza di primo grado, che importa una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Quanto alle spese di lite del doppio grado, dunque, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori medi, con riferimento al decisum e non al disputatum e, con riguardo al giudizio di appello, limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, essendo la fase di trattazione coincisa con quella decisionale. Dette somme andranno liquidate in favore dell'Avv Morena Francioni, dichiaratasi anticipataria.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, respinta ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. Parte_1
988/2022 pubblicata in data 11.11.2022 e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
condanna alla refusione dei danni subiti da CP_1 Parte_1
a seguito del sinistro per cui è causa che quantifica in complessivi euro
€ 29.215,20 per il danno non patrimoniale e ad € 2.592.80 per il danno di natura patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi compensativi come da parte motiva ed oltre interessi legali sulle somme come sopra determinate dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
condanna alla refusione delle spese di lite che liquida in CP_1 favore dell'Avv Morena Francioni, dichiaratasi anticipataria, per il primo grado di giudizio in euro 5077.00 per compensi ed in euro 819.18 per esborsi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge e per il presente grado di giudizio in euro 6946.00 per compensi ed in euro 804.00 per esborsi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 4.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 251/2023
promossa da
(cod. fisc. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 27.09.1973 ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Francioni Morena del Foro di Macerata
Appellante
Contro
(c.f. – p. iva ), in persona CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 del suo legale rapp.te p. t., con sede in Milano (20145) alla P.zza Tre
Torri n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Borgiani Guglielmo del Foro di Macerata
Appellata OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 988/2022 resa dal Tribunale di Macerata, pubblicata in data 11.11.2022
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 988/2022 emessa, ex art. 281 sexies cpc, dal Tribunale di
Macerata, nella persona del G.O.P. Dott.ssa S. Mosconi, in data
11/11/2022, depositata in cancelleria in pari data e notificata via pec dal difensore della Società odierna appellata in data 8.02.2023:
- condannare l' al pagamento in favore della sig.ra CP_1 Parte_1
della somma omnicomprensiva di € 29.739,05, all'attualità,
[...] giusto conteggio analitico articolato al paragrafo 2 del presente atto da intendersi quivi integralmente richiamato, o di quella diversa somma che l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta riterrà dovuta e più di giustizia, a titolo di integrale ristoro del danno “non patrimoniale”, oltre agli interessi “compensativi”, al tasso legale, da calcolarsi sul predetto importo devalutato alla data del sinistro (29.07.2017) e via via rivalutato, anno per anno, secondo gli indici Istat, da tale data sino a quella di pubblicazione della sentenza di primo grado ed oltre agli ulteriori interessi legali, sulla somma così determinata, dalla data della sentenza al saldo effettivo;
- condannare l' al pagamento in favore della sig.ra CP_1 Parte_1
della somma di € 3.023,20, rivalutata alla data dell'impugnata
[...] sentenza, a titolo di integrale ristoro del danno “patrimoniale”, oltre agli interessi “compensativi”, al tasso legale, da calcolarsi sulla predetta somma devalutata alla data intermedia degli effetti esborsi, come documentati in atti, del 1.12.2017 e via via rivalutata, anno per anno, secondo gli indici Istat, da tale data sino a quella di pubblicazione della sentenza di primo grado ed oltre agli ulteriori interessi legali, sulla somma così determinata, dalla data della sentenza al saldo effettivo;
- il tutto con considerazione delle somme già corrisposte ante causam dall' in favore dell'odierna appellante;
CP_1
- condannare altresì l' a rifondere alla sig.ra CP_1 Parte_1 le spese di lite del giudizio di primo grado da liquidarsi in € 819,18, per esborsi documentati, ed € 5.077,00, per compensi professionali, oltre al 15% per rimb. spese forf., cap ed iva come per legge;
il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
Per l'appellata:
“…in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità del proposto appello, per carenza del requisito imposto dall'art. 348-bis c.p.c., in quanto manifestamente infondato;
nel merito: respingere in toto l'appello proposto dalla Sig.ra Parte_1
, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e, per l'effetto,
[...] confermare le statuizioni sostanziali di cui alla sentenza di I grado n.
988/22, emessa dal Tribunale di Macerata in data 11.11.2022;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 988/2022, il Tribunale di Macerata, ha condannato al pagamento in favore di della somma di CP_1 Parte_1 euro 22.459,50, rivalutata all'attualità, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e di euro 2.592,80 a titolo di danno patrimoniale, oltre agli interessi legali su detto ultimo importo a decorrere dagli effettivi esborsi come documentati per le lesioni dalla stessa subite, quale soggetto trasportato, sul motociclo Piaggio X8 tg.
CC57071, in data 29.07.2017, in occasione di un sinistro stradale in cui era rimasta coinvolta.
ha proposto appello avverso la citata sentenza, Parte_1 censurando la statuizione relativa al risarcimento del danno e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si è costituita , che, preliminarmente, ha eccepito CP_1
l'inammissibilità del proposto appello, in quanto carente del requisito imposto dall'art. 348-bis c.p.c., in ordine alla sua ragionevole probabilità di accoglimento e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto.
Preso atto delle note scritte di udienza e delle comparse conclusionali e delle memorie di replica depositate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione in data 7.5.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, quanto all'eccezione di inammissibilità avanzata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., si rileva che tale istanza deve ritenersi già implicitamente respinta dal Collegio che ha rinviato la causa, fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Passando all'esame del merito, con il primo motivo di appello, la censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Pt_1
Tribunale, nel liquidare il danno non patrimoniale, ha omesso la liquidazione della quota relativa al danno da sofferenza soggettiva interiore, attribuendo solo l'importo previsto per la componente biologica/dinamico-relazionale.
Il giudice di prime cure, infatti, facendo propria la c.t.u. medico - legale ha riconosciuto soltanto il danno non patrimoniale nella misura del
10/%, secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate al 2021, non liquidando alcun importo a titolo di danno morale. Deve preliminarmente osservarsi che, per costante giurisprudenza, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (v. Cass. civ. n. 6444/2023;
Cass civ. n. 23469 del 2018).
Con riferimento alla liquidazione del “danno morale”, di cui si discute nel presente giudizio, si rileva che questo consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore che prescinde dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico;
è stato precisato, a tale riguardo, che non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico"
e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, sostanziandosi nella sofferenza interiore (dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, ecc.), sicché, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi debbono formare oggetto di separata valutazione e liquidazione. (Cass. civ. n. 26985/2023 ed altre citate in motivazione).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che il ricorso alla prova presuntiva è destinata ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento); è stato, altresì, evidenziato che un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa (Cass. civ. n. 25164/2020).
Proprio per adeguarsi a tali indicazioni, le successive versioni delle
Tabelle di Milano hanno modificato anche graficamente la veste delle tabelle prevedendo due separati tipi di punto, il punto c.d. leggero, privo di liquidazione del danno morale, e il punto c.d. pesante, già inclusivo del danno morale.
Passando alla disamina del caso di specie, deve innanzitutto ritenersi che il Giudice di primo grado non abbia commesso un lapsus calami, come adombrato dall'appellante, nella quantificazione del danno, avendo indicato in motivazione, seppure in maniera succinta che, comunque, non integra l'eccepita carenza motivazionale, le ragioni per le quali ha ritenuto di non riconoscere il danno non patrimoniale
(“emerge come l'ausiliare nella percentualizzazione del danno non indichi ulteriori componenti integrative del danno per particolare sofferenza o patimento , oltre quanto già previsto dai criteri di valutazione contenuti nella misura indicata dalle tabelle applicate”).
Nel caso concreto, si osserva che l'odierna appellante, nel primo grado di giudizio, ha dedotto il turbamento conseguente alle lesioni subite, allegando che il pregiudizio era da ritenersi sussistente in conseguenza della gravità delle lesioni subite che, oltre a comportare un lungo periodo di inabilità, privandola anche delle normali attività di vita che una persona di giovane età è solita svolgere, le avevano comportato sofferenza per le rinunce che aveva dovuto necessariamente fare a causa delle lesioni nonché per il difetto estetico residuato( cicatrici) che le provocava anche vergogna.
Orbene, le circostanze delineate, valutate complessivamente, inducono a ritenere sussistente, in via presuntiva, il danno “morale”, con la conseguenza che, nella liquidazione del danno subito, dovrà farsi riferimento al cd punto pesante, con la conseguenza che, in riforma della sentenza impugnata, tenuto conto dell'età dell'appellante al momento del fatto (anni 43) e della percentuale di invalidità accertata dal ctu (10%), dovrà riconoscersi alla stessa la somma di euro
22.737,00 a titolo di danno non patrimoniale.
Con il secondo motivo di appello, la censura la sentenza Pt_1 impugnata nella parte in cui non ha ritenuto di risarcire il danno da cd cenestesi lavorativa, sebbene il ctu abbia ritenuto che le lesioni, pur non incidendo in negativo sulla capacità lavorativa specifica, hanno creato in essa appellante un modico disagio nelle specifiche mansioni di lavoro.
Orbene, è pacifico che la cenestesi lavorativa, come nozione in sé, evoca la sensazione di normale benessere fisiologico di un organismo e la lesione sussiste quando si riscontri maggiore fatica e difficoltà nello svolgimento di un lavoro dopo un particolare evento lesivo. Dal punto di vista pratico, la cenestesi lavorativa, ove sussistente, non dà luogo ad un danno patrimoniale, ma viene liquidata mediante maggiorazione percentuale del danno biologico riconosciuto alla persona, allo scopo di tener conto della sopravvenuta difficoltà e fatica incontrata nello svolgimento dell'attività lavorativa.(cfr Cass civ 20312/2015).
Nel caso in esame, il ctu ha effettivamente ritenuto che le lesioni riscontrate hanno provocato alla un modico disagio Pt_1 nell'espletamento delle specifiche mansioni di lavoro e tale circostanza
è stata confermata anche dall'istruttoria orale espletata nel primo grado di giudizio, avendo la teste (collega di lavoro Testimone_1 della odierna appellante) affermato che la sig.ra , che Parte_1 lavora come commessa con mansioni di addetta alla vendita, scarico merce, cassa e magazzino presso il negozio “Prenatal” di Macerata,fa fatica con la mano destra perché non riesce più a stringere bene o ad afferrare le cose, che, quando si trova alla cassa, dovendo spingere col pollice sull'antitaccheggio, spesso deve utilizzare l'altra mano e lamenta il fatto che sta tante ore in piedi, per i problemi alla gamba.
Ne discende che, alla luce di tali emergenze, debba liquidarsi il danno da cenestesi lavorativa mediante un aumento del valore monetario del solo danno biologico - depurato dalla componente morale del danno non patrimoniale da I.P. - nella misura percentuale del 10 % e, quindi, per euro 1775,70 a titolo di “personalizzazione”.
Ne consegue che il danno non patrimoniale che andrà complessivamente riconosciuto all'appellante ammonta ad euro
24.512,70 all'attualità, importo a cui naturaliter dovrà addizionarsi quanto già liquidato dal giudice di primo grado a titolo di invalidità temporanea, non oggetto di impugnazione ( € 2.227,50 ITP al 75%
(gg. 30); € 1.485,00 ITP al 50% (gg. 30); € 990,00 ITP al 25% (gg.
40). Con il terzo motivo, la signora censura la sentenza di primo Pt_1 grado nella parte in cui il Tribunale ha omesso di condannare CP_1
anche al pagamento degli interessi legali sulla somma liquidata a
[...] titolo di risarcimento per danno non patrimoniale e, con il quarto motivo, da trattarsi congiuntamente, nella parte in cui ha omesso, nel liquidare il danno patrimoniale, di disporne la rivalutazione monetaria.
Dette doglianze sono fondate.
Giova ribadire che il pregiudizio sofferto dall'appellante a causa dell'incidente, come complessivamente determinato, ammonta ad €
29.215,20 per il danno non patrimoniale e ad € 2.592.80 per il danno di natura patrimoniale.
Ora, poiché i danni sopra liquidati sono espressi per una voce (danno non patrimoniale) in valuta attuale e per un'altra voce (danno patrimoniale) in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare necessario equalizzare i calcoli, sia al fine di stabilire l'ammontare della somma risarcitoria concreta al momento della decisione, sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che – secondo l'insegnamento della Suprema Corte – debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Per questa ragione occorre tenere presente che è necessaria una
“devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data d'insorgenza del danno, per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell'evento di danno e procedere, quindi, alla rivalutazione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate, mentre adegua alla valuta attuale le somme espresse in valuta del tempo d'insorgenza), applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici
ISTAT) e tenendo puntualmente nota del montante progressivo del credito capitale per l'inserimento di nuove voci di danno in tempi diversi, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
In merito agli interessi da ritardato pagamento si rileva che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n.
2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n.
18028/2010) sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro;
questo dunque viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.
Queste regole debbono trovare applicazione sia quando il debitore adempia la propria obbligazione uno actu, sia quando, come nel caso in esame, prima della liquidazione definitiva, abbia versato degli acconti.
La liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore, infatti, deve, per quanto già detto, "simulare" il vantaggio che il creditore avrebbe potuto ricavare dall'investimento della somma a lui dovuta, se gli fosse stata tempestivamente pagata.
Ebbene, nel caso in cui il debitore adempia la propria obbligazione mediante più pagamenti a distanza di tempo, il creditore:
(a) nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare l'intero capitale dovutogli: e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale;
(b) dopo il pagamento dell'acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente ricavabili dall'investimento dell'intero capitale dovutogli;
dopo il pagamento dell'acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare solo il capitale che residua, dopo il pagamento dell'acconto.
Infatti, “nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicché la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire:
a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito;
b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. civ. n.
25099/2017; nello stesso senso, cfr. anche Cass. civ. n. 6619/2018 e n. 25817/2017 e da ultimo sez. III, 07/08/2023, (ud. 23/03/2023, dep.
07/08/2023), n.23927).
Ne discende che, risultando provato in atti che, in data 19.4.2018,la compagnia di assicurazioni appellata ha versato all'appellante la somma di euro 15.000,00, trattenuta a titolo di acconto, si ritiene di dover riformare, sul punto, la sentenza impugnata come segue:
1. Si dovranno applicare gli interessi legali sull'intero credito risarcitorio come sopra indicato devalutato in base all'indice delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (ISTAT – FOI) alla data del sinistro (29.7.2017) e via via rivalutate, anno per anno, sulla scorta degli indici ISTAT - FOI, e ciò con decorrenza dalla predetta data sino alla data del pagamento dell'acconto (19.4.2018), addizionando poi le somme sopra indicate per danno patrimoniale , parimenti rivalutate anno per anno, dalla data dei singoli esborsi in base all'indice delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (ISTAT – FOI)
2. Si dovrà sottrarre all'importo come sopra determinato l'acconto versato dalla compagnia di assicurazioni
3. Dalla data del pagamento dell'acconto (19.4.2018) e sino alla data della presente sentenza, si dovranno applicare gli interessi legali sul credito rimanente dopo la sottrazione dell'acconto, espresso in moneta dell'epoca di pagamento, e poi rivalutato anno per anno, in base all'indice delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (ISTAT – FOI)
Dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) al saldo definitivo, andranno poi applicati gli interessi al tasso legale, previa decurtazione delle somme versate dalla compagnia di assicurazione appellata in esecuzione della sentenza di primo grado.
Con il quinto ed il sesto motivo di appello, la signora censura Pt_1 la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto sulle spese di lite, omettendo di disporre la refusione delle spese vive sostenute per euro 819.18 e liquidando a titolo di compensi, in assenza di motivazione, una somma inferiore ai valori medi.
Detti motivi di doglianza devono ritenersi superati dalla riforma della sentenza di primo grado, che importa una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Quanto alle spese di lite del doppio grado, dunque, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori medi, con riferimento al decisum e non al disputatum e, con riguardo al giudizio di appello, limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, essendo la fase di trattazione coincisa con quella decisionale. Dette somme andranno liquidate in favore dell'Avv Morena Francioni, dichiaratasi anticipataria.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, respinta ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. Parte_1
988/2022 pubblicata in data 11.11.2022 e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
condanna alla refusione dei danni subiti da CP_1 Parte_1
a seguito del sinistro per cui è causa che quantifica in complessivi euro
€ 29.215,20 per il danno non patrimoniale e ad € 2.592.80 per il danno di natura patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi compensativi come da parte motiva ed oltre interessi legali sulle somme come sopra determinate dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
condanna alla refusione delle spese di lite che liquida in CP_1 favore dell'Avv Morena Francioni, dichiaratasi anticipataria, per il primo grado di giudizio in euro 5077.00 per compensi ed in euro 819.18 per esborsi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge e per il presente grado di giudizio in euro 6946.00 per compensi ed in euro 804.00 per esborsi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 4.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico