Articolo 3 della Legge 12 febbraio 1974, n. 35
Articolo 2Articolo 4
Versione
20 marzo 1974
Art. 3.
Qualora la nave sulla quale il capo famiglia e' imbarcato venga trasferita ad altra sede di assegnazione, il personale interessato potra' chiedere di eleggere la precaria residenza per la propria famiglia nel comune che e' sede di nuova assegnazione dell'unita' soltanto dopo un periodo di due mesi dalla data di cambiamento di assegnazione dell'unita' stessa.
Anche in questo caso e' necessario che la famiglia abbia effettivamente fissato la propria residenza nella sede di dislocazione della nave.
Entrata in vigore il 20 marzo 1974
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