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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/10/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 866 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. PORTUESE GABRIELLA;
C.F._1
ricorrente contro
(c.f. Controparte_1
) con l'avv. NUCCIARONE UGO e NO P.IVA_1
MANLIO; resistente avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 3 , con ricorso ex art. 442 e 445 bis c.p.c., ha Parte_1
contestato le conclusioni raggiunte dal c.t.u. in seno al procedimento per a.t.p., chiedendo l'accertamento in capo a sé del presupposto sanitario dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. 222/1984.
L' ha eccepito la genericità delle contestazioni svolte dalla CP_2
ricorrente alla c.t.u. resa nella fase precedente ed ha comunque chiesto il rigetto nel merito del ricorso.
L'eccezione di inammissibilità sollevata dall' è infondata. Infatti la CP_2
ricorrente, conformemente al disposto di cui all'art. 445 bis, co. 6, c.p.c., ha sollevato specifiche contestazioni all'esito dell'indagine peritale svolta dal consulente dell'ufficio nominato nella fase di a.t.p. Invero, ella ha puntualmente contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario, lamentando la mancata considerazione, da parte del c.t.u., della documentazione prodotta nonché l'errata valutazione del complessivo quadro clinico nella sua effettiva e grave entità.
Il c.t.u. nominato nel presente procedimento ha così concluso: “dai dati clinici e dai documenti sanitari esaminati ritengo che il sig. Parte_1
nato a [...] il [...], per le affezioni riscontrate non
[...]
presenta una riduzione della sua capacità lavorativa a meno di un terzo in occupazioni confacenti le sue attitudini (art.1 Legge 222/84)”.
Parte ricorrente ha contestato tali conclusioni ritenendole contrastanti con le risultanze di alcuni referti richiamati nelle ultime note di trattazione scritta.
In realtà, tre su quattro di questi referti sono stati espressamente presi in considerazione dal c.t.u.; mentre il quarto (visita neurologica del
13.11.2024), riporta “andatura con tendenza al trascinamento dell'arto inferiore sinistro. Difficoltà a camminare sulle punte a sinistra” ossia una condizione, ove sussistente, agilmente riscontrabile in sede di visita, il che rende irrilevante l'eventuale mancata considerazione del documento.
Pagina 2 di 3 Pertanto, le contestazioni del ricorrente si risolvono in un mero dissenso diagnostico, che non ha rilevanza nella misura in cui, come nel caso di specie, l'analisi del c.t.u. appare coerente e logicamente argomentata e deve quindi essere recepita.
Il ricorso va quindi rigettato con dichiarazione di irripetibilità delle spese alla luce della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. allegata al ricorso.
Per lo stesso motivo le spese di c.t.u. restano invece a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale:
- rigetta il ricorso;
- dichiara le spese irripetibili;
- pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_2
23/10/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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