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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/02/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 828/2020 di R.G. avente ad oggetto: occupazione senza titolo di immobile.
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), rappresentati e Parte_3 C.F._3
difesi dall'avv. Felice Laudadio e dall'avv. Gianna Staiano, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, domiciliati come in atti;
ATTORI
CONTRO
(P. IVA ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi
Schiavone e dall'avv. Maria Luisa Errichiello, in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione, domiciliato come in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 21.11.2024 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, i sig.ri e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, il Parte_3
chiedendo l'annullamento Controparte_1
dell'ingiunzione di pagamento e della relativa quantificazione contenuta nell'ordinanza di sgombero emanata dal Controparte_1
er occupazione sine titulo n. 31 del 28.10.19, RG n. 130.
[...]
Gli attori sono proprietari e occupanti di un appartamento sito in
Casalnuovo di Napoli (NA), alla via Morvillo n. 20, riportato in catasto al foglio n. 3, p.lla 867 sub 8-9-10-11.
Il menzionato immobile veniva sequestrato nel 2004 e, successivamente,
in data 20.5.2004, la proprietà richiedeva il rilascio di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell'art. 32 D.L. n. 269 del 30.9.2003.
Gli attori deducevano che, con provvedimento del 21.11.2006, l'amministrazione comunale richiedeva una integrazione documentale della domanda di condono cui il sig. dava seguito, integrando la Pt_1
documentazione già presentata nel 2005, con due ulteriori depositi del
29.11.2006 e del 23.1.2007.
A carico della sig.ra , dante causa del sig. veniva Persona_1 Pt_1
instaurato procedimento penale, avente a oggetto la costruzione dell'abitazione di cui è causa, e successivamente veniva accertato con sentenza n. 1097/2006, passata in giudicato, che le costruzioni erano state completate in data antecedente al 31.03.2003.
Gli attori deducevano che, successivamente, in data 04.09.2009, con atto prot. n. 41245, proponevano domanda di condono che, con atto del
15.09.2011, veniva rigettata, in quanto l'opera “non essendo completa di murature perimetrali non può definirsi ultimata entro la data del 31.03.03”.
Il sig. impugnava il provvedimento citato con ricorso r.g. n. Pt_1
6139/201, incardinato innanzi alla II sezione del T.AR Campania,
Napoli, e che veniva deciso con sentenza di rigetto, successivamente impugnata.
A distanza di diversi anni dall'emanazione del provvedimento di rigetto,
l'amministrazione comunale emanava provvedimento sanzionatorio di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, anch'esso impugnato con ricorso rg. 1588/16, conclusosi con sentenza negativa, successivamente impugnata.
Seguivano i provvedimenti di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, prot.n. 26475 dell'11.07.2016 e prot. n. 26725 del 12.07.2016.
Successivamente, il sig. si opponeva alla sanzione di euro Pt_1
20.000,00, comminata dal Comune di , per la mancata CP_1
ottemperanza all'ordinanza n. 6 del 22.01.16.
Gli attori deducevano, in definitiva, che l'atto emanato dall'amministrazione per cui è causa sarebbe illegittimo in quanto viziato in via derivata.
In via preliminare, gli attori deducevano che la giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario, come sostenuto dalla costante giurisprudenza, in quanto trattasi di controversia avente contenuto squisitamente patrimoniale e involgente una posizione di diritto soggettivo.
Nel merito, gli attori eccepivano la falsa applicazione dell'art. 31, comma
4, del d.lgs. n. 380/2001, ove non sarebbe prevista, tra le sanzioni applicabili per la mancata demolizione dell'immobile abusivo, la possibilità per l'amministrazione di richiedere un canone per l'uso senza legittimazione dello stesso immobile.
In ultimo, gli attori contestavano la determinazione del canone, in quanto, trattandosi di immobili che non sono in possesso dei prescritti canoni di abitabilità e agibilità, per la determinazione dell'indennità di occupazione, andrebbe fatto riferimento ai valori minimi stabiliti dall'Agenzia delle Entrate –
Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) relativi alla zona in cui ricade l'immobile.
Si costituiva in giudizio il che, in via Controparte_1
preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo.
In subordine e nel merito, il eccepiva l'infondatezza delle CP_1
censure finalizzate a contestare l'an e il quantum delle somme ingiunte.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
In via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione sollevata dal convenuto in ordine al difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Nel caso di specie, parte attrice contesta il merito dell'ingiunzione di pagamento di indennità per occupazione sine titulo di immobili acquisiti al patrimonio comunale contenuta nell'ordinanza di sgombero del
28.10.2019, n. 31 del Comune di (doc.
1- prod. Controparte_1
parte attrice); trattasi, invero, di una pretesa avente natura squisitamente patrimoniale relativa a posizioni di diritto e di obbligo delle parti e non di interesse legittimo.
Sul punto, l'art. 133 c.p.a. è chiaro nel devolvere al giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle
pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio”, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario “per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.
Orbene, oggetto di contestazione, nel caso in esame, è proprio l'indennità per occupazione sine titulo e, in particolare, la sua quantificazione.
Non viene dunque domandato l'annullamento dell'ordinanza di sgombero in quanto tale, poiché la stessa è certamente un atto avente natura provvedimentale e autoritativa, “essendo riconducibile all'esercizio di
poteri pubblicistici dell'ente locale” (Consiglio di Stato, sez. V, 9 febbraio 2024,
n. 1337) con conseguente affermazione della potestas iudicandi del giudice amministrativo.
Parte attrice contesta, in particolare, la fondatezza dell'ingiunzione di pagamento contenuta nell'ordinanza di sgombero con particolare riferimento al quantum della pretesa creditoria vantata dall'amministrazione e, in materia, la Corte di cassazione ha affermato in diverse occasioni la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in considerazione della “natura intrinsecamente indennitaria del credito vantato dal proprietario del bene” (Cfr. Cass. civ., sez. un., ordinanza 12.12.2023, 34693;
Cass. civ., sez. un., n. 20691/2021).
Nel merito, va segnalato che, nelle more del presente giudizio, è
intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, depositata in atti
(numero di registro generale 7584 del 2017 prod. parte attrice), che ha annullato la disposizione dirigenziale del Controparte_1
(prot. condono n. 38747 del 15 settembre 2011), con cui era stata
[...]
respinta l'istanza di condono edilizio presentata dal sig. in Pt_1
relazione all'unità immobiliare oggetto di causa e “ogni altro atto presupposto,
connesso e/o conseguente”.
Orbene, l'ingiunzione di pagamento contestata è contenuta nell'ordinanza di sgombero emanata dalla pubblica amministrazione e tale atto è consequenziale rispetto al diniego di condono sopra menzionato, annullato dal Consiglio di Stato.
Parte convenuta, di conseguenza, ha eccepito l'intervenuta cessazione della materia del contendere, in quanto sarebbe venuto meno l'atto impugnato nel presente giudizio, poiché annullato dal giudice amministrativo. Come noto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere “che
deve essere dichiarata dal Giudice anche d'ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al Giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi
giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire,
e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione
proposta ed alle difese svolte dal convenuto” (Cass. civ., sez. I, 03.03.2006, n.
4714).
Costituisce principio consolidato quello per cui la cessazione della materia del contendere, “che costituisce il riflesso processuale del venir meno della
ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata,
in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi,
intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata, dovendosi escludere, quindi, che il giudice, senza far luogo a pronuncia extra petita, possa
dichiarare cessata la materia del contendere per avere una delle parti allegato, ed eventualmente provato, l'insorgenza di fatti astrattamente idonei a privare essa e il
contraddittore di interesse e titolo all'esperimento della coltivata pretesa, quando, nelle rispettive conclusioni, ciascuno dei contendenti abbia insistito sulle domande originarie,
così manifestando la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza” (Cass. civ., sez. I, 15.03.2005, n. 5607).
In questa sede, parte attrice ha insistito nella richiesta di una pronuncia sulle spese processuali, in ragione della sopravvenuta sentenza del
Consiglio di Stato.
Orbene, quanto alla valutazione della soccombenza teorico virtuale, va osservato che nel caso di specie, l'ordinanza di sgombero non sarebbe stata emanata dall'amministrazione ove l'istanza di condono non fosse stata rigettata;
per questo motivo, deve ritenersi che gli atti in questione siano inscindibilmente legati.
L'ordinanza di sgombero e la relativa richiesta di indennità in essa contenuta trovano, cioè, il loro unico antecedente logico e giuridico nel diniego di condono espressamente annullato dal Consiglio di Stato.
In definitiva, nel momento in cui è stato annullato l'atto con cui l'amministrazione ha rigettato l'istanza di condono, è venuta meno, in maniera consequenziale, con “effetto a cascata”, l'ordinanza di sgombero e la richiesta di indennità in essa contenuta.
Il presupposto dell'emanazione dell'ordinanza di sgombero risiede,
invero, nel diniego di condono, che invece doveva essere concesso. Conclusivamente, va dichiarata la cessata materia del contendere con condanna del alle spese processuali in base al principio della CP_1
soccombenza; le stesse si liquidano come da dispositivo in base al D.M.
55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 828/2020, così provvede:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- condanna il nella persona del Controparte_1
sindaco p.t., al pagamento in favore degli attori, i sig.ri Parte_1
e delle spese processuali del Parte_4 Parte_3
presente giudizio che liquida come da motivazione in € 237,00 per esborsi ed euro 3.378,70 per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%, da attribuirsi all'avv. Felice Laudadio e all'avv. Gianna Staiano, dichiaratisi antistatari. Così deciso in Nola, lì 13.02.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 828/2020 di R.G. avente ad oggetto: occupazione senza titolo di immobile.
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), rappresentati e Parte_3 C.F._3
difesi dall'avv. Felice Laudadio e dall'avv. Gianna Staiano, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, domiciliati come in atti;
ATTORI
CONTRO
(P. IVA ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi
Schiavone e dall'avv. Maria Luisa Errichiello, in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione, domiciliato come in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 21.11.2024 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, i sig.ri e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, il Parte_3
chiedendo l'annullamento Controparte_1
dell'ingiunzione di pagamento e della relativa quantificazione contenuta nell'ordinanza di sgombero emanata dal Controparte_1
er occupazione sine titulo n. 31 del 28.10.19, RG n. 130.
[...]
Gli attori sono proprietari e occupanti di un appartamento sito in
Casalnuovo di Napoli (NA), alla via Morvillo n. 20, riportato in catasto al foglio n. 3, p.lla 867 sub 8-9-10-11.
Il menzionato immobile veniva sequestrato nel 2004 e, successivamente,
in data 20.5.2004, la proprietà richiedeva il rilascio di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell'art. 32 D.L. n. 269 del 30.9.2003.
Gli attori deducevano che, con provvedimento del 21.11.2006, l'amministrazione comunale richiedeva una integrazione documentale della domanda di condono cui il sig. dava seguito, integrando la Pt_1
documentazione già presentata nel 2005, con due ulteriori depositi del
29.11.2006 e del 23.1.2007.
A carico della sig.ra , dante causa del sig. veniva Persona_1 Pt_1
instaurato procedimento penale, avente a oggetto la costruzione dell'abitazione di cui è causa, e successivamente veniva accertato con sentenza n. 1097/2006, passata in giudicato, che le costruzioni erano state completate in data antecedente al 31.03.2003.
Gli attori deducevano che, successivamente, in data 04.09.2009, con atto prot. n. 41245, proponevano domanda di condono che, con atto del
15.09.2011, veniva rigettata, in quanto l'opera “non essendo completa di murature perimetrali non può definirsi ultimata entro la data del 31.03.03”.
Il sig. impugnava il provvedimento citato con ricorso r.g. n. Pt_1
6139/201, incardinato innanzi alla II sezione del T.AR Campania,
Napoli, e che veniva deciso con sentenza di rigetto, successivamente impugnata.
A distanza di diversi anni dall'emanazione del provvedimento di rigetto,
l'amministrazione comunale emanava provvedimento sanzionatorio di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, anch'esso impugnato con ricorso rg. 1588/16, conclusosi con sentenza negativa, successivamente impugnata.
Seguivano i provvedimenti di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, prot.n. 26475 dell'11.07.2016 e prot. n. 26725 del 12.07.2016.
Successivamente, il sig. si opponeva alla sanzione di euro Pt_1
20.000,00, comminata dal Comune di , per la mancata CP_1
ottemperanza all'ordinanza n. 6 del 22.01.16.
Gli attori deducevano, in definitiva, che l'atto emanato dall'amministrazione per cui è causa sarebbe illegittimo in quanto viziato in via derivata.
In via preliminare, gli attori deducevano che la giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario, come sostenuto dalla costante giurisprudenza, in quanto trattasi di controversia avente contenuto squisitamente patrimoniale e involgente una posizione di diritto soggettivo.
Nel merito, gli attori eccepivano la falsa applicazione dell'art. 31, comma
4, del d.lgs. n. 380/2001, ove non sarebbe prevista, tra le sanzioni applicabili per la mancata demolizione dell'immobile abusivo, la possibilità per l'amministrazione di richiedere un canone per l'uso senza legittimazione dello stesso immobile.
In ultimo, gli attori contestavano la determinazione del canone, in quanto, trattandosi di immobili che non sono in possesso dei prescritti canoni di abitabilità e agibilità, per la determinazione dell'indennità di occupazione, andrebbe fatto riferimento ai valori minimi stabiliti dall'Agenzia delle Entrate –
Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) relativi alla zona in cui ricade l'immobile.
Si costituiva in giudizio il che, in via Controparte_1
preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo.
In subordine e nel merito, il eccepiva l'infondatezza delle CP_1
censure finalizzate a contestare l'an e il quantum delle somme ingiunte.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
In via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione sollevata dal convenuto in ordine al difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Nel caso di specie, parte attrice contesta il merito dell'ingiunzione di pagamento di indennità per occupazione sine titulo di immobili acquisiti al patrimonio comunale contenuta nell'ordinanza di sgombero del
28.10.2019, n. 31 del Comune di (doc.
1- prod. Controparte_1
parte attrice); trattasi, invero, di una pretesa avente natura squisitamente patrimoniale relativa a posizioni di diritto e di obbligo delle parti e non di interesse legittimo.
Sul punto, l'art. 133 c.p.a. è chiaro nel devolvere al giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle
pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio”, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario “per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.
Orbene, oggetto di contestazione, nel caso in esame, è proprio l'indennità per occupazione sine titulo e, in particolare, la sua quantificazione.
Non viene dunque domandato l'annullamento dell'ordinanza di sgombero in quanto tale, poiché la stessa è certamente un atto avente natura provvedimentale e autoritativa, “essendo riconducibile all'esercizio di
poteri pubblicistici dell'ente locale” (Consiglio di Stato, sez. V, 9 febbraio 2024,
n. 1337) con conseguente affermazione della potestas iudicandi del giudice amministrativo.
Parte attrice contesta, in particolare, la fondatezza dell'ingiunzione di pagamento contenuta nell'ordinanza di sgombero con particolare riferimento al quantum della pretesa creditoria vantata dall'amministrazione e, in materia, la Corte di cassazione ha affermato in diverse occasioni la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in considerazione della “natura intrinsecamente indennitaria del credito vantato dal proprietario del bene” (Cfr. Cass. civ., sez. un., ordinanza 12.12.2023, 34693;
Cass. civ., sez. un., n. 20691/2021).
Nel merito, va segnalato che, nelle more del presente giudizio, è
intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, depositata in atti
(numero di registro generale 7584 del 2017 prod. parte attrice), che ha annullato la disposizione dirigenziale del Controparte_1
(prot. condono n. 38747 del 15 settembre 2011), con cui era stata
[...]
respinta l'istanza di condono edilizio presentata dal sig. in Pt_1
relazione all'unità immobiliare oggetto di causa e “ogni altro atto presupposto,
connesso e/o conseguente”.
Orbene, l'ingiunzione di pagamento contestata è contenuta nell'ordinanza di sgombero emanata dalla pubblica amministrazione e tale atto è consequenziale rispetto al diniego di condono sopra menzionato, annullato dal Consiglio di Stato.
Parte convenuta, di conseguenza, ha eccepito l'intervenuta cessazione della materia del contendere, in quanto sarebbe venuto meno l'atto impugnato nel presente giudizio, poiché annullato dal giudice amministrativo. Come noto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere “che
deve essere dichiarata dal Giudice anche d'ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al Giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi
giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire,
e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione
proposta ed alle difese svolte dal convenuto” (Cass. civ., sez. I, 03.03.2006, n.
4714).
Costituisce principio consolidato quello per cui la cessazione della materia del contendere, “che costituisce il riflesso processuale del venir meno della
ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata,
in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi,
intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata, dovendosi escludere, quindi, che il giudice, senza far luogo a pronuncia extra petita, possa
dichiarare cessata la materia del contendere per avere una delle parti allegato, ed eventualmente provato, l'insorgenza di fatti astrattamente idonei a privare essa e il
contraddittore di interesse e titolo all'esperimento della coltivata pretesa, quando, nelle rispettive conclusioni, ciascuno dei contendenti abbia insistito sulle domande originarie,
così manifestando la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza” (Cass. civ., sez. I, 15.03.2005, n. 5607).
In questa sede, parte attrice ha insistito nella richiesta di una pronuncia sulle spese processuali, in ragione della sopravvenuta sentenza del
Consiglio di Stato.
Orbene, quanto alla valutazione della soccombenza teorico virtuale, va osservato che nel caso di specie, l'ordinanza di sgombero non sarebbe stata emanata dall'amministrazione ove l'istanza di condono non fosse stata rigettata;
per questo motivo, deve ritenersi che gli atti in questione siano inscindibilmente legati.
L'ordinanza di sgombero e la relativa richiesta di indennità in essa contenuta trovano, cioè, il loro unico antecedente logico e giuridico nel diniego di condono espressamente annullato dal Consiglio di Stato.
In definitiva, nel momento in cui è stato annullato l'atto con cui l'amministrazione ha rigettato l'istanza di condono, è venuta meno, in maniera consequenziale, con “effetto a cascata”, l'ordinanza di sgombero e la richiesta di indennità in essa contenuta.
Il presupposto dell'emanazione dell'ordinanza di sgombero risiede,
invero, nel diniego di condono, che invece doveva essere concesso. Conclusivamente, va dichiarata la cessata materia del contendere con condanna del alle spese processuali in base al principio della CP_1
soccombenza; le stesse si liquidano come da dispositivo in base al D.M.
55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 828/2020, così provvede:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- condanna il nella persona del Controparte_1
sindaco p.t., al pagamento in favore degli attori, i sig.ri Parte_1
e delle spese processuali del Parte_4 Parte_3
presente giudizio che liquida come da motivazione in € 237,00 per esborsi ed euro 3.378,70 per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%, da attribuirsi all'avv. Felice Laudadio e all'avv. Gianna Staiano, dichiaratisi antistatari. Così deciso in Nola, lì 13.02.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura