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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 31/01/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Contenzioso Civile e Volontaria
R.G. n° 1015/2021
VERBALE D'UDIENZA del 31/01/2025 nella causa promossa da
Parte_1
Contro
Controparte_1
All'udienza del 31/01/2025, alle ore 9.56, chiamato il procedimento indicato in epigrafe, sono comparsi davanti al Giudice dott.ssa Maria Margiotta, per parte attrice, l'avv. Maria
Vita Alessi in sostituzione dell'avv. Antonio Di Lorenzo, per parte convenuta l'att.
in sostituzione dell'avv. Vincenzo Cannizzaro. Controparte_2
L'avv. Alessi insiste nella ctu medico-legale, riportandosi alle note conclusive e rilevando che l'aver rinunciato all'audizione del testimone non implicava la rinuncia alla chiesta CP_3 ctu. Discute brevemente la causa riportandosi all'atto introduttivo e a quelli successivi.
L'avv. Dispensa si riporta alle note conclusive depositate, alla comparsa di costituzione e ai successivi atti;
chiede il rigetto delle domande avversarie opponendosi alla chiesta ctu.
Il Giudice pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare all'esito della camera di consiglio.
All'esito, alle ore 13.40, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In persona del Giudice, dott.ssa Maria Margiotta, all'udienza del 31.1.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1015/2021 RG degli affari civili
TRA
(cf: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(c.f.: ), nata a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
18.1.1966 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Di Lorenzo, in forza di procura alle liti in calce all'atto di citazione, presso il cui studio, sito a Corleone in via Carmine n. 3, sono elettivamente domiciliati
ATTORI
E
(cf: , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
E
(cf: ), nato a [...] il [...] Controparte_4 C.F._4 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Cannizzaro, in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio, sito a Palermo in via
Belgio n. 20, sono elettivamente domiciliati
CONVENUTI
avente ad oggetto: risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale;
conclusioni delle parti: come da verbale di udienza (cui si rinvia); dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: rigetta le domande proposte da nell'atto introduttivo;
condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere ai convenuti, in solido tra loro, le spese di lite e le liquida in € 2.550,000, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge.
e delle seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato ed convenivano Parte_1 Parte_3 in giudizio ed , al fine di ottenere il risarcimento del Controparte_1 Controparte_4 danno (patrimoniale e non) patito in seguito al sinistro occorso a Corleone il 30.11.2020, quando, mentre stavano percorrendo la strada statale Corleone – Campofiorito con direzione di marcia verso Campofiorito sul veicolo Fiat 16 (tg. EF970WE) condotto da , Parte_1 improvvisamente, all'altezza della fontana sita a destra della carreggiata, sopraggiungevano due cani, di proprietà degli odierni convenuti;
mentre il conducente riusciva a schivare il primo, il secondo degli animali si scontrava violentemente con l'automobile, provocando gravi lesioni – ossia Trauma consuntivo del polso, cervicalgia post-traumatica – al passeggero
[...]
e danni al veicolo. Parte_3
Imputavano la responsabilità dell'occorso ai convenuti, sui quali, in qualità di proprietari dei cani gravava l'obbligo di custodia ex art. 2052 cc.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.7.2021, ed Controparte_1
eccepivano preliminarmente l'improcedibilità della domanda giudiziale per Controparte_4 il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita;
nel merito contestavano la ricostruzione del fatto fornita dalla controparte, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
A sostegno della propria tesi difensiva, contestavano l'applicabilità dell'art. 2052 cc, affermando di non esser proprietari dei cani in questione, che erano soliti transitare nel fondo di loro proprietà, così come in quelli limitrofi. Attribuivano, dunque, la causazione del sinistro alla condotta di guida del conducente,
, il quale, non curante del limite di velocità imposto lungo l'asse stradale di Parte_1 riferimento, non era stato in grado di evitare l'impatto.
La causa, istruita mediante produzioni documentali ed interrogatorio formale, all'udienza del 31.1.2025 è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
************* Così prospettate le posizioni delle parti, deve innanzitutto darsi atto della procedibilità della domanda avendo parte attrice esperito la procedura di negoziazione assistita (cfr. invito depositato telematicamente in data 4.11.2021).
Venendo al merito, gli attori imputano ai convenuti la responsabilità del sinistro occorso il
30.11.2020, invocando l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2052 c.c. ai sensi del quale: ”Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Dalla lettura della previsione normativa si evince che tale fattispecie supera il concetto di custodia, rintracciandosi il fondamento della responsabilità nell'uso dell'animale, da intendersi come impiego al fine di trarne delle utilità compatibili con la sua natura e la sua destinazione economica e sociale (vedi Cass., n. 12307/1998).
Si tratta di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, nella quale “l'attore è tenuto a provare il fatto, le conseguenze dannose e la sussistenza del nesso di causalità tra il danno subito ed il fatto, mentre il convenuto può liberarsi da tale responsabilità solo provando il caso fortuito, ossia quell'evento imprevedibile, inevitabile ed eccezionale, tale da interrompere il nesso causale”. (Trib.
Milano, 18.2.2020). Invero “Ai sensi dell'art. 2052 c.c., la responsabilità dei proprietari dell'animale è presunta, fondata non sulla colpa ma sul rapporto di fatto con l'animale, di guisa che il proprietario risponde in ogni caso e in toto per i danni cagionati al terzo, a meno che non dia la prova del fortuito. Se la prova non è fornita, il giudice deve condannare il proprietario dell'animale ai danni per l'intero.
(Cass., n. 28652/2017).
Per caso fortuito deve intendersi l'intervento di un fattore esterno (compreso il fatto del terzo e il fatto colposo del danneggiato stesso), che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno e quindi idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, non rientrandovi l'imprevedibilità dei comportamenti dell'animale che, costituendo una caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio, non può assurgere a fattore di esonero dalla responsabilità di chi se ne serve (cfr. Cass., n. 7093/2015: "Non può attribuirsi efficacia liberatoria alla semplice prova dell'uso della normale diligenza nella custodia dell'animale stesso o della mansuetudine di questo, essendo irrilevante che il danno sia stato causato da impulsi interni imprevedibili o inevitabili della bestia. L'animale, infatti, sensu caret e l'imprevedibilità dei suoi comportamenti non può perciò costituire un caso fortuito, costituendo anzi una caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio").
La pronuncia appena richiamata ha, inoltre, chiarito che “del pari irrilevante è che l'animale venga a contatto col danneggiato accidentalmente o per volontà del proprietario o di terzi, poiché per l'art. 2052 c.c. chi usa l'animale per un proprio interesse (anche non patrimoniale) deve rispondere comunque dei danni da esso causati”.
La presunzione di responsabilità ex art. 2052 c.c., dunque può essere superata solo quando il proprietario (o colui che si serve dell'animale) provi il caso fortuito, inteso quale fattore concreto del tutto estraneo alla sua condotta.
Venendo al caso sub iudice, va detto che la dinamica del sinistro contenuta nell'atto di citazione non ha trovato riscontro nelle risultanze istruttorie.
Invero, gli attori hanno affidato la dimostrazione delle circostanze allegate alla prova per interpello dei convenuti, i quali, sentiti rispettivamente alle udienze del 15.3.2024 e del
4.10.2024, hanno negato i capitoli di prova formulati.
Entrambi i fratelli hanno negato di essere proprietari dei cani, peraltro, taluni dei CP_1 capitoli di prova riguarda(va)no dei file audio prodotti da ed Parte_1 Parte_3
l fine di fornire la prova dei fatti posti a fondamento delle domande proposte.
[...]
Ebbene, senza considerare che i predetti file audio-video, riguardanti una conversazione telefonica e una in presenza intrattenute dai convenuti, non consentono di affermare né che i medesimi siano proprietari dei cani né che il sinistro si sia verificato secondo la dinamica prospettata nell'atto introduttivo.
Si tratta, infatti, di conversazioni confuse e dal contenuto poco chiaro registrate su supporti la cui riproduzione ha consentito una riproduzione di scarsa qualità – senza considerare che il video è stato registrato di sera, al buio, non essendo ben visibile –, sulle quali non può di certo, in assenza di altri elementi, anche presuntivi, convergenti nella medesima direzione, fondarsi un accertamento di responsabilità in capo ai convenuti. Ad avviso di chi giudica, dunque, la ricostruzione del sinistro contenuta nell'atto di citazione non può ricavarsi dalle dichiarazioni rese dai convenuti in sede di prova per interpello che, in assenza di confessione costituisce una prova liberamente valutabile dal
Giudice (così, ex multis, Cass. n. 30529/2017: “in assenza di confessione l'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio formale è soggetta al libero apprezzamento del giudice, il quale ben può ponderarne la consistenza alla luce e nel necessario coordinamento con altri elementi del complesso probatorio”).
Peraltro, nelle note scritte depositate in data 9.10.2024, gli attori hanno dichiarato di rinunciare alla prova testimoniale articolata nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 col testimone – ammessa con ordinanza istruttoria dell'8.1.2024 –, rinuncia accettata dai Tes_1 convenuti nelle note scritte depositate in data 16.12.2024.
Nessun altro elemento è stato fornito al fine di dimostrare l'effettiva verificazione dei fatto secondo la dinamica prospettata da e Parte_1 Parte_3
In forza delle argomentazioni che precedono, le domande attoree vanno rigettate, essendo rimaste sfornite di supporto probatorio e non essendo, dunque, stato provato l'an debeatur.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo, in ossequio alla regola della soccombenza.
Termini Imerese, 31 gennaio 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
Contenzioso Civile e Volontaria
R.G. n° 1015/2021
VERBALE D'UDIENZA del 31/01/2025 nella causa promossa da
Parte_1
Contro
Controparte_1
All'udienza del 31/01/2025, alle ore 9.56, chiamato il procedimento indicato in epigrafe, sono comparsi davanti al Giudice dott.ssa Maria Margiotta, per parte attrice, l'avv. Maria
Vita Alessi in sostituzione dell'avv. Antonio Di Lorenzo, per parte convenuta l'att.
in sostituzione dell'avv. Vincenzo Cannizzaro. Controparte_2
L'avv. Alessi insiste nella ctu medico-legale, riportandosi alle note conclusive e rilevando che l'aver rinunciato all'audizione del testimone non implicava la rinuncia alla chiesta CP_3 ctu. Discute brevemente la causa riportandosi all'atto introduttivo e a quelli successivi.
L'avv. Dispensa si riporta alle note conclusive depositate, alla comparsa di costituzione e ai successivi atti;
chiede il rigetto delle domande avversarie opponendosi alla chiesta ctu.
Il Giudice pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare all'esito della camera di consiglio.
All'esito, alle ore 13.40, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In persona del Giudice, dott.ssa Maria Margiotta, all'udienza del 31.1.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1015/2021 RG degli affari civili
TRA
(cf: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(c.f.: ), nata a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
18.1.1966 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Di Lorenzo, in forza di procura alle liti in calce all'atto di citazione, presso il cui studio, sito a Corleone in via Carmine n. 3, sono elettivamente domiciliati
ATTORI
E
(cf: , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
E
(cf: ), nato a [...] il [...] Controparte_4 C.F._4 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Cannizzaro, in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio, sito a Palermo in via
Belgio n. 20, sono elettivamente domiciliati
CONVENUTI
avente ad oggetto: risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale;
conclusioni delle parti: come da verbale di udienza (cui si rinvia); dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: rigetta le domande proposte da nell'atto introduttivo;
condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere ai convenuti, in solido tra loro, le spese di lite e le liquida in € 2.550,000, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge.
e delle seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato ed convenivano Parte_1 Parte_3 in giudizio ed , al fine di ottenere il risarcimento del Controparte_1 Controparte_4 danno (patrimoniale e non) patito in seguito al sinistro occorso a Corleone il 30.11.2020, quando, mentre stavano percorrendo la strada statale Corleone – Campofiorito con direzione di marcia verso Campofiorito sul veicolo Fiat 16 (tg. EF970WE) condotto da , Parte_1 improvvisamente, all'altezza della fontana sita a destra della carreggiata, sopraggiungevano due cani, di proprietà degli odierni convenuti;
mentre il conducente riusciva a schivare il primo, il secondo degli animali si scontrava violentemente con l'automobile, provocando gravi lesioni – ossia Trauma consuntivo del polso, cervicalgia post-traumatica – al passeggero
[...]
e danni al veicolo. Parte_3
Imputavano la responsabilità dell'occorso ai convenuti, sui quali, in qualità di proprietari dei cani gravava l'obbligo di custodia ex art. 2052 cc.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.7.2021, ed Controparte_1
eccepivano preliminarmente l'improcedibilità della domanda giudiziale per Controparte_4 il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita;
nel merito contestavano la ricostruzione del fatto fornita dalla controparte, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
A sostegno della propria tesi difensiva, contestavano l'applicabilità dell'art. 2052 cc, affermando di non esser proprietari dei cani in questione, che erano soliti transitare nel fondo di loro proprietà, così come in quelli limitrofi. Attribuivano, dunque, la causazione del sinistro alla condotta di guida del conducente,
, il quale, non curante del limite di velocità imposto lungo l'asse stradale di Parte_1 riferimento, non era stato in grado di evitare l'impatto.
La causa, istruita mediante produzioni documentali ed interrogatorio formale, all'udienza del 31.1.2025 è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
************* Così prospettate le posizioni delle parti, deve innanzitutto darsi atto della procedibilità della domanda avendo parte attrice esperito la procedura di negoziazione assistita (cfr. invito depositato telematicamente in data 4.11.2021).
Venendo al merito, gli attori imputano ai convenuti la responsabilità del sinistro occorso il
30.11.2020, invocando l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2052 c.c. ai sensi del quale: ”Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Dalla lettura della previsione normativa si evince che tale fattispecie supera il concetto di custodia, rintracciandosi il fondamento della responsabilità nell'uso dell'animale, da intendersi come impiego al fine di trarne delle utilità compatibili con la sua natura e la sua destinazione economica e sociale (vedi Cass., n. 12307/1998).
Si tratta di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, nella quale “l'attore è tenuto a provare il fatto, le conseguenze dannose e la sussistenza del nesso di causalità tra il danno subito ed il fatto, mentre il convenuto può liberarsi da tale responsabilità solo provando il caso fortuito, ossia quell'evento imprevedibile, inevitabile ed eccezionale, tale da interrompere il nesso causale”. (Trib.
Milano, 18.2.2020). Invero “Ai sensi dell'art. 2052 c.c., la responsabilità dei proprietari dell'animale è presunta, fondata non sulla colpa ma sul rapporto di fatto con l'animale, di guisa che il proprietario risponde in ogni caso e in toto per i danni cagionati al terzo, a meno che non dia la prova del fortuito. Se la prova non è fornita, il giudice deve condannare il proprietario dell'animale ai danni per l'intero.
(Cass., n. 28652/2017).
Per caso fortuito deve intendersi l'intervento di un fattore esterno (compreso il fatto del terzo e il fatto colposo del danneggiato stesso), che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno e quindi idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, non rientrandovi l'imprevedibilità dei comportamenti dell'animale che, costituendo una caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio, non può assurgere a fattore di esonero dalla responsabilità di chi se ne serve (cfr. Cass., n. 7093/2015: "Non può attribuirsi efficacia liberatoria alla semplice prova dell'uso della normale diligenza nella custodia dell'animale stesso o della mansuetudine di questo, essendo irrilevante che il danno sia stato causato da impulsi interni imprevedibili o inevitabili della bestia. L'animale, infatti, sensu caret e l'imprevedibilità dei suoi comportamenti non può perciò costituire un caso fortuito, costituendo anzi una caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio").
La pronuncia appena richiamata ha, inoltre, chiarito che “del pari irrilevante è che l'animale venga a contatto col danneggiato accidentalmente o per volontà del proprietario o di terzi, poiché per l'art. 2052 c.c. chi usa l'animale per un proprio interesse (anche non patrimoniale) deve rispondere comunque dei danni da esso causati”.
La presunzione di responsabilità ex art. 2052 c.c., dunque può essere superata solo quando il proprietario (o colui che si serve dell'animale) provi il caso fortuito, inteso quale fattore concreto del tutto estraneo alla sua condotta.
Venendo al caso sub iudice, va detto che la dinamica del sinistro contenuta nell'atto di citazione non ha trovato riscontro nelle risultanze istruttorie.
Invero, gli attori hanno affidato la dimostrazione delle circostanze allegate alla prova per interpello dei convenuti, i quali, sentiti rispettivamente alle udienze del 15.3.2024 e del
4.10.2024, hanno negato i capitoli di prova formulati.
Entrambi i fratelli hanno negato di essere proprietari dei cani, peraltro, taluni dei CP_1 capitoli di prova riguarda(va)no dei file audio prodotti da ed Parte_1 Parte_3
l fine di fornire la prova dei fatti posti a fondamento delle domande proposte.
[...]
Ebbene, senza considerare che i predetti file audio-video, riguardanti una conversazione telefonica e una in presenza intrattenute dai convenuti, non consentono di affermare né che i medesimi siano proprietari dei cani né che il sinistro si sia verificato secondo la dinamica prospettata nell'atto introduttivo.
Si tratta, infatti, di conversazioni confuse e dal contenuto poco chiaro registrate su supporti la cui riproduzione ha consentito una riproduzione di scarsa qualità – senza considerare che il video è stato registrato di sera, al buio, non essendo ben visibile –, sulle quali non può di certo, in assenza di altri elementi, anche presuntivi, convergenti nella medesima direzione, fondarsi un accertamento di responsabilità in capo ai convenuti. Ad avviso di chi giudica, dunque, la ricostruzione del sinistro contenuta nell'atto di citazione non può ricavarsi dalle dichiarazioni rese dai convenuti in sede di prova per interpello che, in assenza di confessione costituisce una prova liberamente valutabile dal
Giudice (così, ex multis, Cass. n. 30529/2017: “in assenza di confessione l'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio formale è soggetta al libero apprezzamento del giudice, il quale ben può ponderarne la consistenza alla luce e nel necessario coordinamento con altri elementi del complesso probatorio”).
Peraltro, nelle note scritte depositate in data 9.10.2024, gli attori hanno dichiarato di rinunciare alla prova testimoniale articolata nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 col testimone – ammessa con ordinanza istruttoria dell'8.1.2024 –, rinuncia accettata dai Tes_1 convenuti nelle note scritte depositate in data 16.12.2024.
Nessun altro elemento è stato fornito al fine di dimostrare l'effettiva verificazione dei fatto secondo la dinamica prospettata da e Parte_1 Parte_3
In forza delle argomentazioni che precedono, le domande attoree vanno rigettate, essendo rimaste sfornite di supporto probatorio e non essendo, dunque, stato provato l'an debeatur.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo, in ossequio alla regola della soccombenza.
Termini Imerese, 31 gennaio 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.