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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
(segue verbale di udienza del 23 gennaio 2025)
R.G. 678/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di IA, in persona del Giudice Unico Dott. Luisa Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.678 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, promossa da:
c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
26.11.1958, elettivamente domiciliato in IA presso lo Studio degli
Avvocati Stefano Corda e Paolo Manca, che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale alle liti rilasciata in allegato alla comparsa di costituzione dei nuovi difensori;
-attore-
CONTRO
(C.F. e P.I. Controparte_2
) in persona del proprio procuratore generale alle liti pro P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in IA presso lo studio dell'Avvocato Giancarlo Pilleri, che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato Beniamino Carnevale e all'Avvocato Alfredo De Filippis del foro di AP, in virtù di procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta-
Causa avente in oggetto: inadempimento contrattuale – obbligo a contrarre – risarcimento del danno. tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
I Procuratori dell'attore chiedono e concludono:
“affinché l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, voglia: in via preliminare, - confermare la competenza del Tribunale di IA, rigettando l'eccezione di incompetenza avversa poiché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
in via principale: - accertare e dichiarare l'obbligo sussistente in capo alla Società convenuta di contrarre
1 ex art. 1679 c.c. e, per l'effetto, condannare la
[...] in persona del legale rappresentante, al Controparte_2 risarcimento di ogni danno nella misura che risulterà in corso di causa;
in ogni caso: - con vittoria di spese e competenze di avvocato”.
I Procuratori della convenuta chiedono e concludono:
“voglia il Tribunale di IA, contrariis rejectis, così disporre: in via pregiudiziale dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di
IA in favore del Tribunale di Milano. In via principale rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile, infondata e non provata. Con vittoria di compenso di giudizio, spese generali, IVA e C.P.A.”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Controparte_1 convenuto in giudizio la Controparte_2 esponendo che:
1. l'attore era stato incaricato da (tale) Persona_1 dell'addestramento di 18 cavalli che, al termine del periodo convenuto (ovvero, sino al 20.10.2018), avrebbe dovuto restituire al proprietario e imbarcare per la penisola a proprie cure e spese;
2. nel settembre del 2018, aveva tentato di acquistare i CP_1 biglietti per il trasporto presso la C.I.N. S.p.A. che, tuttavia, aveva negato l'imbarco;
3. sino a quel momento, l'attore aveva sempre usufruito dei servizi della convenuta per il trasporto, su navi della C.I.N. S.p.a., di animali vivi nella tratta PO o IA-Palermo;
4. in quell'occasione, invece, la Compagnia aveva comunicato di non consentire più l'imbarco di animali vivi verso e dalla Regione Campania o Sicilia;
l'unica tratta di navigazione disponibile sarebbe stata IA-Olbia/Olbia-Civitavecchia/Civitavecchia-AP, tratta più lunga che avrebbe sottoposto gli animali a notevole stress
e al rischio di non sopravvivere al viaggio;
5. a causa del negato imbarco da parte della C.I.N. S.p.A. e nell'impossibilità di imbarcare i capi in condizioni di sicurezza e senza rischio per la loro vita, l'attore aveva dovuto sostenere le spese per il governo e il mantenimento degli animali presso la propria azienda;
6. la C.I.N. S.p.A. è inadempiente all'obbligo di contrarre in ragione della continuità territoriale garantita dal Concessionario;
7. in dipendenza dell'inadempimento, sussiste un danno pari ad
€70.000,00 dovuto alla perdita di clientela e di occasioni di vendita. Ha concluso per l'accertamento dell'inadempimento della Compagnia e per il risarcimento di ogni danno, da determinarsi anche in via equitativa, oltre
2 interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita la
[...] lamentando: Controparte_2
1. in primo luogo, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, denominato “ricorso ex art. 702-bis c.p.c.” non rispettoso dei requisiti formali di legge, siccome contenente la vocatio in ius;
2. in seconda istanza, l'incertezza della data fissata per l'udienza di comparizione avendo l'attore indicato due date (10.4.2019 e 17.4.2019), nonché la nullità dell'atto di citazione per il mancato rispetto dei termini a comparire ex art. 163-bis c.p.c. giacché, in entrambi i casi, il tempo trascorso tra la notificazione e l'udienza di comparizione era inferiore a 90 giorni.
Con ordinanza del 23.4.2019, il Giudice ha fissato nuova udienza ex art. 164 comma 3 c.p.c. nel rispetto dei termini a comparire.
Con comparsa di risposta del 2.7.2019, la Controparte_2 ha, poi, contestato che:
[...]
1. il Tribunale adito sarebbe incompetente giacché la sede della società
è stata spostata da IA a Milano in data 12.6.2018;
2. non sussiste alcun obbligo a contrarre in capo alla C.I.N. giacché
l'art. 1679 c.c. impone, a tal fine, il limite della compatibilità con i mezzi ordinari di impresa e delle condizioni generali stabilite o autorizzate all'atto di concessione del servizio e rese note al pubblico: tali condizioni, all'art. 5, permettono il trasporto di animali vivi su autoveicoli solo se in conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore;
3. l'imbarco dei 18 cavalli richiesto dall'attore per la data del
24.9.2018 da IA a AP nonché l'imbarco di 16 cavalli per il viaggio del 25.9.2018 da AP a IA sono stati negati in quanto non compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa e, dunque, con le caratteristiche della nave “Ariadne”, adibita alla navigazione per quella tratta;
4. avrebbe dovuto medio tempore prodigarsi per trovare CP_1 soluzioni alternative che gli avrebbero permesso l'imbarco nei termini pattuiti con il proprietario dei capi, atteso che già dal
23.9.2018 gli era noto di non potere imbarcare i cavalli (ovvero quasi un mese prima del 20.10.2018, ultimo giorno in cui avrebbe dovuto governare gli animali);
5. l'attore aveva già utilizzato la tratta alternativa Olbia/Civitavecchia-
Civitavecchia/AP in data 26.10.2018 per il trasporto di cavalli a bordo della nave “Bithia”;
6. l'azione proposta, di natura extracontrattuale, postula l'onere in capo all'attore di provare il danno e tutti i suoi presupposti: nel
3 dettaglio, l'attore non avrebbe nemmeno fornito la prova dell'incarico da parte del proprietario dei cavalli né tantomeno della necessità di consegnarli al porto di AP;
7. non vi era prova delle spese sostenute per il periodo necessario a mantenere i cavalli oltre il tempo dell'addestramento né di alcuna perdita della clientela.
Ha concluso, preliminarmente, per la declaratoria di incompetenza del
Tribunale di IA e, in via principale, per il rigetto della domanda in quanto inammissibile, infondata e non provata.
La causa è stata istruita con produzioni documentali e prove dichiarative.
___
Deve essere dichiarata l'inutilizzabilità delle produzioni documentali tardivamente allegate alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. di parte attrice.
Sempre in via preliminare, non può essere accolta l'eccezione di incompetenza sollevata dalla C.I.N. S.p.A. in quanto incompleta.
Invero, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, grava sul convenuto che eccepisce l'incompetenza l'onere di contestazione specifica di ciascuno dei criteri concorrenti, salvo ritenere l'eccezione come non proposta in quanto incompleta (tra tante, Cass. 21989/2021).
Nel caso che ci occupa, come già rilevato con ordinanza del 1.3.2021, la
C.I.N. S.p.A. nulla ha dedotto con riferimento al criterio di collegamento indicato dall'art. 19 comma 1 c.p.c., e cioè l'inesistenza, nel luogo di pertinenza del giudice adito, di uno stabilimento o di un rappresentante legale autorizzato a stare in giudizio.
Per l'effetto, la competenza a decidere della presente controversia deve ritenersi definitivamente radicata presso questo Tribunale.
___
Nel merito, la domanda è infondata e non può essere accolta, secondo quanto segue.
Lamenta l'attore che in data 22.9.2018 avrebbe chiesto alla
[...]
l'imbarco di 18 cavalli sulla tratta IA- Controparte_2
AP (e viceversa), capi che egli doveva restituire, a proprie cure e spese, al proprietario (tale ) dopo averne curato l'addestramento. Persona_1
La richiesta di imbarco si basava sulla certezza di potere viaggiare tramite i mezzi della Compagnia, dato che, in passato, l'attore aveva già curato il trasporto di animali vivi da e verso la penisola viaggiando sulla “Ariadne”, mezzo di proprietà della C.I.N. S.p.a. (v. doc. 9 allegato alla memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. n.1).
La C.I.N. S.p.A. aveva invece rappresentato l'impossibilità di accettare animali vivi per la tratta richiesta e aveva rappresentato, come unica alternativa, di imbarcare i capi su una tratta più lunga e con due scali,
4 soluzione che avrebbe sottoposto gli animali a notevoli rischi per la loro salute.
L'attore ha, poi, allegato di avere ancora in custodia i cavalli (come, peraltro, confermato da all'udienza del 20.5.2021), perché Controparte_3 non aveva potuto provvedere al loro trasporto in sicurezza.
Osservato che, per il periodo di interesse, la Compagnia aveva garantito il servizio di continuità territoriale in regime di concessione da e verso la
Sardegna, l'attore ha allegato l'inadempimento all'obbligo di contrarre da parte del vettore.
La Compagnia convenuta, invece, ha negato di avere alcun obbligo legale a contrarre se non nei limiti imposti dal rispetto delle condizioni di sicurezza e della compatibilità del trasporto con i mezzi ordinari;
nel caso di specie, non sarebbe stato possibile imbarcare gli animali sulla nave adibita a tale tratta – la Ariadne – in ragione delle caratteristiche del mezzo.
Tutto ciò premesso, giova ricordare che nei pubblici servizi di linea oggetto di concessione amministrativa vige l'obbligo di accettare richieste di trasporto compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa, secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell'atto di concessione e rese note al pubblico (art. 1679 comma 1 c.c.).
L'obbligo legale, come da consolidato insegnamento di diritto, presuppone, da un lato, l'obbligo di prestare il consenso per accettazione delle proposte contrattuali di trasporto da parte del pubblico e, dall'altro, l'obbligo di effettuare il servizio nel rispetto del principio di non discriminazione.
La proposta dell'utente deve essere legittima e idonea, ossia rispettosa dei requisiti generali della proposta contrattuale imposti dalla legge (generale), delle condizioni previste dalle leggi speciali di settore nonché compatibile con i mezzi ordinari dell'impresa, espressione che individua i mezzi di cui l'impresa deve disporre secondo le condizioni dell'atto di concessione per un utilizzo corrispondente allo svolgimento normale del servizio.
In questo quadro, trattandosi di un'obbligazione di fonte legale (art. 1173
c.c.), il concessionario inadempiente agli obblighi sopra delineati risponde, nei confronti dell'utente, a titolo contrattuale, con applicazione del relativo riparto probatorio (art. 1218 c.c.).
Ne consegue che è onere dell'attore allegare l'inadempimento e che rimane a carico del convenuto provare l'esatto adempimento o di non aver potuto adempiere per circostanze a sé non imputabili.
Dalle emergenze processuali si evince che, tra le condizioni generali di trasporto per i servizi passeggeri e merci (doc.
2 - citazione), erano disciplinate (anche) le condizioni di trasporto di animali vivi (v. art. 5 lett.
D della Convenzione per l'esercizio di servizi di collegamento marittimo in regime di pubblico servizio con le Isole maggiori e minori, doc. 10 – I memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., attore).
5 Ancora, dal corredo probatorio di parte attrice si apprende che la C.I.N.
S.p.a. era stata autorizzata dalla al trasporto di animali vivi Controparte_4 su diciotto navi nel rispetto delle «disposizioni di carattere generale previste dall'Allegato I, Capo II e Capo VI del Regolamento (CE), nonché le disposizioni addizionali per il trasporto su navi traghetto previsti dall'Allegato I, Capo II, punto 3 del Regolamento (CE) I/2005» (v. lettera di riscontro di cui al doc. 12 allegato alla I memoria ex art. 183 CP_4 comma 6 c.p.c., nonché autorizzazione di cui al doc. 13 allegato alla II memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.).
Devono, allora, essere disattese le doglianze della convenuta, laddove ha sostenuto di essere obbligata al solo trasporto di persone e merci (da intendersi come res inanimata) e che gli animali vivi non avessero natura merceologica: ad ogni buon conto, non può non rilevarsi come nei documenti di viaggio emessi dalla stessa C.I.N. S.p.a., i cavalli fossero indicati sotto il genere “merce” (v. già citato doc. 9).
Ne consegue che la Compagnia era obbligata, in forza della convenzione e secondo gli obblighi legali a contrarre (art. 1679 c.c.):
1. alla gestione del servizio pubblico di linea;
2. ad accettare, in esecuzione delle obbligazioni assunte, le richieste di trasporto provenienti da chiunque;
3. a curare anche il trasporto di animali vivi, purché compatibilmente con i mezzi ordinari dell'impresa. In relazione a quest'ultimo aspetto, è pur vero che la Ariadne non rientrava tra le navi impiegate per il trasporto di animali vivi (v. autorizzazione rilasciata da per il trasporto di animali vivi, doc. 13 cit.), e Controparte_4 ciò malgrado l'attore, in epoca successiva al rilascio dell'autorizzazione (15 marzo 2018 – 14 marzo 2023), avesse usufruito – in evidente deroga alle richiamate autorizzazioni – del servizio effettuato proprio tramite la
Ariadne per il trasporto dei cavalli nella stessa tratta PO (v. già citato doc. 9 dove risulta l'imbarco di equini sulla Ariadne per la tratta
PO successivi a marzo 2018).
Tuttavia, l'attore ha domandato alla Compagnia non già di viaggiare sulla Ariadne, ma l'imbarco per la tratta IA – AP (e ritorno) senza specifico riferimento al mezzo da impiegare (v. doc. 8, I memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. attrice, ma anche doc. 3 e 4 allegati all'atto di citazione).
A tale servizio era, appunto, obbligata la C.I.N. S.p.A. in ragione della convenzione conclusa in data 18.7.2012 (doc. 10 cit.), essendosi impegnata ad eseguire i servizi di trasporto merci nella stessa tratta di interesse dell'attore (v. art. 3).
Se questo è vero, la convenuta ben avrebbe potuto e dovuto mettere a disposizione del un mezzo, tra quelli adibiti al trasporto di CP_1
6 animali, idoneo a viaggiare sulla tratta IA - AP e non limitarsi a negare il servizio (si ribadisce, dovuto, su detta tratta, in forza degli obblighi derivanti dalla menzionata concessione) senza meglio specificarne le ragioni.
Logico portato di quanto precede è che il diniego di imbarco, comunicato all'attore con lettera del 23.9.2018 (v. doc. 8 cit.) ove si adduce che «nella tratta da voi richiesta non è possibile imbarcare animali», non è conforme alle condizioni di erogazione del servizio, garantito dal concessionario non già sulla nave Ariadne, ma sulla tratta IA – AP tramite navi autorizzate.
Del resto, l'attore aveva già curato l'imbarco di animali vivi sulla medesima rotta, come si vede dai documenti di viaggio (doc. 9 cit.) per il trasporto di cavalli sulla Ariadne, tratta AP-IA, a ulteriore smentita dell'impossibilità di trasportare i capi. Per le stesse ragioni, non può ritenersi che l'attore fosse obbligato, con maggiore dispendio di costi ed energie, a imbarcare suddetti animali sulla tratta alternativa offerta dalla C.I.N. S.p.A., effettuando un doppio scalo ed esponendo i capi ad ulteriore stress (così atto di citazione, p. 2).
Alla luce di tutto quanto sinora esposto, devono essere disattese le censure mosse dalla convenuta.
___
Ciò premesso, la domanda non può trovare accoglimento, in difetto della prova del quantum.
L'attore che agisce per il risarcimento del danno deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi dell'azione.
Più nel dettaglio, in caso di responsabilità contrattuale da inadempimento imputabile – cui deve riferirsi l'inadempimento all'obbligazione a contrarre con fonte legale – è onere dell'attore dimostrare la sussistenza dell'obbligazione di cui allega l'inadempimento (titulus), le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate e il quantum di danno a esse riconducibili.
Nel caso che ci occupa, l'attore non ha provato il danno lamentato, non avendo prodotto alcunché in relazione alle spese di sostentamento per i cavalli rimasti nella sua custodia, alla perdita della clientela e alla diminuzione del proprio volume di affari.
Va, infatti, rilevato che il parere rilasciato dal circolo ippico Is NA (doc.
15 – II memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., attore) difetta delle caratteristiche del parere pro veritate, «inteso come parere conforme a verità, che costituisce una forma elaborata di consulenza […]»: invero, a tal fine, il parere deve essere «dichiaratamente redatto non nell'interesse del cliente, ma nell'interesse della verità e della legge» (nel caso che ci occupa, dicitura assente) non essendo, a ciò, sufficiente l'assenza di
7 riferimenti al contenzioso concreto che impegna le parti (così, se pur con riferimento al parere a contenuto legale, Cass. 34658/2022).
Ulteriormente, va ricordato che i pareri pro veritate che riflettono questioni tecniche hanno lo stesso valore delle perizie stragiudiziali e, come tali, devono essere equiparati ad allegazioni difensive: pertanto, i pareri in questione non hanno alcuna valenza probatoria in ordine alle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione, salvo siano fatte proprie dal Giudice sulla base delle altre risultanze istruttorie acquisite agli atti (Cass.
2468/1971).
Nel caso che ci occupa, alcun valore può essere riconosciuto a tale documento in assenza di ulteriori elementi atti a corroborare l'attendibilità di quanto ivi trasposto.
La dichiarazione in esso contenuta è, infatti, del tutto generica, priva di qualsiasi riferimento al caso concreto e, più nel dettaglio, di qualsiasi specifica indicazione sui danni concretamente subiti dall'attore.
E nemmeno può essere applicato il criterio equitativo – ancorché ancorato al c.d. parere pro veritate - che, come più volte rimarcato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, non può sopperire alle carenze assertive e probatorie delle parti se non a fronte di un'insuperabile impossibilità di provare il preciso ammontare del danno.
Tale ultima condizione, infatti, non ricorre, tenuto conto della tipologia di danno lamentata da - l'aver dovuto fare fronte a spese ulteriori e CP_1 avere subito una diminuzione del volume di affari per la perdita della clientela - trattandosi di spese e perdite agevolmente documentabili (ad esempio, tramite fatture di acquisto del mangime, pagamenti delle spese veterinarie, versamenti per remunerare i dipendenti addetti al governo degli animali, documenti attestanti la situazione patrimoniale dell'attore prima e dopo il diniego di imbarco).
Quanto fin qui argomentato osta, pertanto, a una pronuncia risarcitoria a favore dell'attore, con conseguente rigetto della domanda.
___
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate (nei limiti della nota spese) come da dispositivo, avuto riguardo ai criteri di cui alle Tabelle previste dal D.M. 147/2022, scaglione da €52.001,00 ad €260.000,00
(come da domanda), valori compresi tra i minimi e i medi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della non particolare complessità della causa e della natura delle difese svolte dalla convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
▪ Rigetta la domanda;
▪ Dichiara tenuto e condanna a rifondere alla Controparte_1
8 le spese di lite, che Controparte_2 liquida in €8.000,00 per compensi oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a.
IA, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Luisa Rosetti
9
R.G. 678/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di IA, in persona del Giudice Unico Dott. Luisa Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.678 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, promossa da:
c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
26.11.1958, elettivamente domiciliato in IA presso lo Studio degli
Avvocati Stefano Corda e Paolo Manca, che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale alle liti rilasciata in allegato alla comparsa di costituzione dei nuovi difensori;
-attore-
CONTRO
(C.F. e P.I. Controparte_2
) in persona del proprio procuratore generale alle liti pro P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in IA presso lo studio dell'Avvocato Giancarlo Pilleri, che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato Beniamino Carnevale e all'Avvocato Alfredo De Filippis del foro di AP, in virtù di procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta-
Causa avente in oggetto: inadempimento contrattuale – obbligo a contrarre – risarcimento del danno. tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
I Procuratori dell'attore chiedono e concludono:
“affinché l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, voglia: in via preliminare, - confermare la competenza del Tribunale di IA, rigettando l'eccezione di incompetenza avversa poiché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
in via principale: - accertare e dichiarare l'obbligo sussistente in capo alla Società convenuta di contrarre
1 ex art. 1679 c.c. e, per l'effetto, condannare la
[...] in persona del legale rappresentante, al Controparte_2 risarcimento di ogni danno nella misura che risulterà in corso di causa;
in ogni caso: - con vittoria di spese e competenze di avvocato”.
I Procuratori della convenuta chiedono e concludono:
“voglia il Tribunale di IA, contrariis rejectis, così disporre: in via pregiudiziale dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di
IA in favore del Tribunale di Milano. In via principale rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile, infondata e non provata. Con vittoria di compenso di giudizio, spese generali, IVA e C.P.A.”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Controparte_1 convenuto in giudizio la Controparte_2 esponendo che:
1. l'attore era stato incaricato da (tale) Persona_1 dell'addestramento di 18 cavalli che, al termine del periodo convenuto (ovvero, sino al 20.10.2018), avrebbe dovuto restituire al proprietario e imbarcare per la penisola a proprie cure e spese;
2. nel settembre del 2018, aveva tentato di acquistare i CP_1 biglietti per il trasporto presso la C.I.N. S.p.A. che, tuttavia, aveva negato l'imbarco;
3. sino a quel momento, l'attore aveva sempre usufruito dei servizi della convenuta per il trasporto, su navi della C.I.N. S.p.a., di animali vivi nella tratta PO o IA-Palermo;
4. in quell'occasione, invece, la Compagnia aveva comunicato di non consentire più l'imbarco di animali vivi verso e dalla Regione Campania o Sicilia;
l'unica tratta di navigazione disponibile sarebbe stata IA-Olbia/Olbia-Civitavecchia/Civitavecchia-AP, tratta più lunga che avrebbe sottoposto gli animali a notevole stress
e al rischio di non sopravvivere al viaggio;
5. a causa del negato imbarco da parte della C.I.N. S.p.A. e nell'impossibilità di imbarcare i capi in condizioni di sicurezza e senza rischio per la loro vita, l'attore aveva dovuto sostenere le spese per il governo e il mantenimento degli animali presso la propria azienda;
6. la C.I.N. S.p.A. è inadempiente all'obbligo di contrarre in ragione della continuità territoriale garantita dal Concessionario;
7. in dipendenza dell'inadempimento, sussiste un danno pari ad
€70.000,00 dovuto alla perdita di clientela e di occasioni di vendita. Ha concluso per l'accertamento dell'inadempimento della Compagnia e per il risarcimento di ogni danno, da determinarsi anche in via equitativa, oltre
2 interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita la
[...] lamentando: Controparte_2
1. in primo luogo, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, denominato “ricorso ex art. 702-bis c.p.c.” non rispettoso dei requisiti formali di legge, siccome contenente la vocatio in ius;
2. in seconda istanza, l'incertezza della data fissata per l'udienza di comparizione avendo l'attore indicato due date (10.4.2019 e 17.4.2019), nonché la nullità dell'atto di citazione per il mancato rispetto dei termini a comparire ex art. 163-bis c.p.c. giacché, in entrambi i casi, il tempo trascorso tra la notificazione e l'udienza di comparizione era inferiore a 90 giorni.
Con ordinanza del 23.4.2019, il Giudice ha fissato nuova udienza ex art. 164 comma 3 c.p.c. nel rispetto dei termini a comparire.
Con comparsa di risposta del 2.7.2019, la Controparte_2 ha, poi, contestato che:
[...]
1. il Tribunale adito sarebbe incompetente giacché la sede della società
è stata spostata da IA a Milano in data 12.6.2018;
2. non sussiste alcun obbligo a contrarre in capo alla C.I.N. giacché
l'art. 1679 c.c. impone, a tal fine, il limite della compatibilità con i mezzi ordinari di impresa e delle condizioni generali stabilite o autorizzate all'atto di concessione del servizio e rese note al pubblico: tali condizioni, all'art. 5, permettono il trasporto di animali vivi su autoveicoli solo se in conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore;
3. l'imbarco dei 18 cavalli richiesto dall'attore per la data del
24.9.2018 da IA a AP nonché l'imbarco di 16 cavalli per il viaggio del 25.9.2018 da AP a IA sono stati negati in quanto non compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa e, dunque, con le caratteristiche della nave “Ariadne”, adibita alla navigazione per quella tratta;
4. avrebbe dovuto medio tempore prodigarsi per trovare CP_1 soluzioni alternative che gli avrebbero permesso l'imbarco nei termini pattuiti con il proprietario dei capi, atteso che già dal
23.9.2018 gli era noto di non potere imbarcare i cavalli (ovvero quasi un mese prima del 20.10.2018, ultimo giorno in cui avrebbe dovuto governare gli animali);
5. l'attore aveva già utilizzato la tratta alternativa Olbia/Civitavecchia-
Civitavecchia/AP in data 26.10.2018 per il trasporto di cavalli a bordo della nave “Bithia”;
6. l'azione proposta, di natura extracontrattuale, postula l'onere in capo all'attore di provare il danno e tutti i suoi presupposti: nel
3 dettaglio, l'attore non avrebbe nemmeno fornito la prova dell'incarico da parte del proprietario dei cavalli né tantomeno della necessità di consegnarli al porto di AP;
7. non vi era prova delle spese sostenute per il periodo necessario a mantenere i cavalli oltre il tempo dell'addestramento né di alcuna perdita della clientela.
Ha concluso, preliminarmente, per la declaratoria di incompetenza del
Tribunale di IA e, in via principale, per il rigetto della domanda in quanto inammissibile, infondata e non provata.
La causa è stata istruita con produzioni documentali e prove dichiarative.
___
Deve essere dichiarata l'inutilizzabilità delle produzioni documentali tardivamente allegate alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. di parte attrice.
Sempre in via preliminare, non può essere accolta l'eccezione di incompetenza sollevata dalla C.I.N. S.p.A. in quanto incompleta.
Invero, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, grava sul convenuto che eccepisce l'incompetenza l'onere di contestazione specifica di ciascuno dei criteri concorrenti, salvo ritenere l'eccezione come non proposta in quanto incompleta (tra tante, Cass. 21989/2021).
Nel caso che ci occupa, come già rilevato con ordinanza del 1.3.2021, la
C.I.N. S.p.A. nulla ha dedotto con riferimento al criterio di collegamento indicato dall'art. 19 comma 1 c.p.c., e cioè l'inesistenza, nel luogo di pertinenza del giudice adito, di uno stabilimento o di un rappresentante legale autorizzato a stare in giudizio.
Per l'effetto, la competenza a decidere della presente controversia deve ritenersi definitivamente radicata presso questo Tribunale.
___
Nel merito, la domanda è infondata e non può essere accolta, secondo quanto segue.
Lamenta l'attore che in data 22.9.2018 avrebbe chiesto alla
[...]
l'imbarco di 18 cavalli sulla tratta IA- Controparte_2
AP (e viceversa), capi che egli doveva restituire, a proprie cure e spese, al proprietario (tale ) dopo averne curato l'addestramento. Persona_1
La richiesta di imbarco si basava sulla certezza di potere viaggiare tramite i mezzi della Compagnia, dato che, in passato, l'attore aveva già curato il trasporto di animali vivi da e verso la penisola viaggiando sulla “Ariadne”, mezzo di proprietà della C.I.N. S.p.a. (v. doc. 9 allegato alla memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. n.1).
La C.I.N. S.p.A. aveva invece rappresentato l'impossibilità di accettare animali vivi per la tratta richiesta e aveva rappresentato, come unica alternativa, di imbarcare i capi su una tratta più lunga e con due scali,
4 soluzione che avrebbe sottoposto gli animali a notevoli rischi per la loro salute.
L'attore ha, poi, allegato di avere ancora in custodia i cavalli (come, peraltro, confermato da all'udienza del 20.5.2021), perché Controparte_3 non aveva potuto provvedere al loro trasporto in sicurezza.
Osservato che, per il periodo di interesse, la Compagnia aveva garantito il servizio di continuità territoriale in regime di concessione da e verso la
Sardegna, l'attore ha allegato l'inadempimento all'obbligo di contrarre da parte del vettore.
La Compagnia convenuta, invece, ha negato di avere alcun obbligo legale a contrarre se non nei limiti imposti dal rispetto delle condizioni di sicurezza e della compatibilità del trasporto con i mezzi ordinari;
nel caso di specie, non sarebbe stato possibile imbarcare gli animali sulla nave adibita a tale tratta – la Ariadne – in ragione delle caratteristiche del mezzo.
Tutto ciò premesso, giova ricordare che nei pubblici servizi di linea oggetto di concessione amministrativa vige l'obbligo di accettare richieste di trasporto compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa, secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell'atto di concessione e rese note al pubblico (art. 1679 comma 1 c.c.).
L'obbligo legale, come da consolidato insegnamento di diritto, presuppone, da un lato, l'obbligo di prestare il consenso per accettazione delle proposte contrattuali di trasporto da parte del pubblico e, dall'altro, l'obbligo di effettuare il servizio nel rispetto del principio di non discriminazione.
La proposta dell'utente deve essere legittima e idonea, ossia rispettosa dei requisiti generali della proposta contrattuale imposti dalla legge (generale), delle condizioni previste dalle leggi speciali di settore nonché compatibile con i mezzi ordinari dell'impresa, espressione che individua i mezzi di cui l'impresa deve disporre secondo le condizioni dell'atto di concessione per un utilizzo corrispondente allo svolgimento normale del servizio.
In questo quadro, trattandosi di un'obbligazione di fonte legale (art. 1173
c.c.), il concessionario inadempiente agli obblighi sopra delineati risponde, nei confronti dell'utente, a titolo contrattuale, con applicazione del relativo riparto probatorio (art. 1218 c.c.).
Ne consegue che è onere dell'attore allegare l'inadempimento e che rimane a carico del convenuto provare l'esatto adempimento o di non aver potuto adempiere per circostanze a sé non imputabili.
Dalle emergenze processuali si evince che, tra le condizioni generali di trasporto per i servizi passeggeri e merci (doc.
2 - citazione), erano disciplinate (anche) le condizioni di trasporto di animali vivi (v. art. 5 lett.
D della Convenzione per l'esercizio di servizi di collegamento marittimo in regime di pubblico servizio con le Isole maggiori e minori, doc. 10 – I memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., attore).
5 Ancora, dal corredo probatorio di parte attrice si apprende che la C.I.N.
S.p.a. era stata autorizzata dalla al trasporto di animali vivi Controparte_4 su diciotto navi nel rispetto delle «disposizioni di carattere generale previste dall'Allegato I, Capo II e Capo VI del Regolamento (CE), nonché le disposizioni addizionali per il trasporto su navi traghetto previsti dall'Allegato I, Capo II, punto 3 del Regolamento (CE) I/2005» (v. lettera di riscontro di cui al doc. 12 allegato alla I memoria ex art. 183 CP_4 comma 6 c.p.c., nonché autorizzazione di cui al doc. 13 allegato alla II memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.).
Devono, allora, essere disattese le doglianze della convenuta, laddove ha sostenuto di essere obbligata al solo trasporto di persone e merci (da intendersi come res inanimata) e che gli animali vivi non avessero natura merceologica: ad ogni buon conto, non può non rilevarsi come nei documenti di viaggio emessi dalla stessa C.I.N. S.p.a., i cavalli fossero indicati sotto il genere “merce” (v. già citato doc. 9).
Ne consegue che la Compagnia era obbligata, in forza della convenzione e secondo gli obblighi legali a contrarre (art. 1679 c.c.):
1. alla gestione del servizio pubblico di linea;
2. ad accettare, in esecuzione delle obbligazioni assunte, le richieste di trasporto provenienti da chiunque;
3. a curare anche il trasporto di animali vivi, purché compatibilmente con i mezzi ordinari dell'impresa. In relazione a quest'ultimo aspetto, è pur vero che la Ariadne non rientrava tra le navi impiegate per il trasporto di animali vivi (v. autorizzazione rilasciata da per il trasporto di animali vivi, doc. 13 cit.), e Controparte_4 ciò malgrado l'attore, in epoca successiva al rilascio dell'autorizzazione (15 marzo 2018 – 14 marzo 2023), avesse usufruito – in evidente deroga alle richiamate autorizzazioni – del servizio effettuato proprio tramite la
Ariadne per il trasporto dei cavalli nella stessa tratta PO (v. già citato doc. 9 dove risulta l'imbarco di equini sulla Ariadne per la tratta
PO successivi a marzo 2018).
Tuttavia, l'attore ha domandato alla Compagnia non già di viaggiare sulla Ariadne, ma l'imbarco per la tratta IA – AP (e ritorno) senza specifico riferimento al mezzo da impiegare (v. doc. 8, I memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. attrice, ma anche doc. 3 e 4 allegati all'atto di citazione).
A tale servizio era, appunto, obbligata la C.I.N. S.p.A. in ragione della convenzione conclusa in data 18.7.2012 (doc. 10 cit.), essendosi impegnata ad eseguire i servizi di trasporto merci nella stessa tratta di interesse dell'attore (v. art. 3).
Se questo è vero, la convenuta ben avrebbe potuto e dovuto mettere a disposizione del un mezzo, tra quelli adibiti al trasporto di CP_1
6 animali, idoneo a viaggiare sulla tratta IA - AP e non limitarsi a negare il servizio (si ribadisce, dovuto, su detta tratta, in forza degli obblighi derivanti dalla menzionata concessione) senza meglio specificarne le ragioni.
Logico portato di quanto precede è che il diniego di imbarco, comunicato all'attore con lettera del 23.9.2018 (v. doc. 8 cit.) ove si adduce che «nella tratta da voi richiesta non è possibile imbarcare animali», non è conforme alle condizioni di erogazione del servizio, garantito dal concessionario non già sulla nave Ariadne, ma sulla tratta IA – AP tramite navi autorizzate.
Del resto, l'attore aveva già curato l'imbarco di animali vivi sulla medesima rotta, come si vede dai documenti di viaggio (doc. 9 cit.) per il trasporto di cavalli sulla Ariadne, tratta AP-IA, a ulteriore smentita dell'impossibilità di trasportare i capi. Per le stesse ragioni, non può ritenersi che l'attore fosse obbligato, con maggiore dispendio di costi ed energie, a imbarcare suddetti animali sulla tratta alternativa offerta dalla C.I.N. S.p.A., effettuando un doppio scalo ed esponendo i capi ad ulteriore stress (così atto di citazione, p. 2).
Alla luce di tutto quanto sinora esposto, devono essere disattese le censure mosse dalla convenuta.
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Ciò premesso, la domanda non può trovare accoglimento, in difetto della prova del quantum.
L'attore che agisce per il risarcimento del danno deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi dell'azione.
Più nel dettaglio, in caso di responsabilità contrattuale da inadempimento imputabile – cui deve riferirsi l'inadempimento all'obbligazione a contrarre con fonte legale – è onere dell'attore dimostrare la sussistenza dell'obbligazione di cui allega l'inadempimento (titulus), le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate e il quantum di danno a esse riconducibili.
Nel caso che ci occupa, l'attore non ha provato il danno lamentato, non avendo prodotto alcunché in relazione alle spese di sostentamento per i cavalli rimasti nella sua custodia, alla perdita della clientela e alla diminuzione del proprio volume di affari.
Va, infatti, rilevato che il parere rilasciato dal circolo ippico Is NA (doc.
15 – II memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., attore) difetta delle caratteristiche del parere pro veritate, «inteso come parere conforme a verità, che costituisce una forma elaborata di consulenza […]»: invero, a tal fine, il parere deve essere «dichiaratamente redatto non nell'interesse del cliente, ma nell'interesse della verità e della legge» (nel caso che ci occupa, dicitura assente) non essendo, a ciò, sufficiente l'assenza di
7 riferimenti al contenzioso concreto che impegna le parti (così, se pur con riferimento al parere a contenuto legale, Cass. 34658/2022).
Ulteriormente, va ricordato che i pareri pro veritate che riflettono questioni tecniche hanno lo stesso valore delle perizie stragiudiziali e, come tali, devono essere equiparati ad allegazioni difensive: pertanto, i pareri in questione non hanno alcuna valenza probatoria in ordine alle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione, salvo siano fatte proprie dal Giudice sulla base delle altre risultanze istruttorie acquisite agli atti (Cass.
2468/1971).
Nel caso che ci occupa, alcun valore può essere riconosciuto a tale documento in assenza di ulteriori elementi atti a corroborare l'attendibilità di quanto ivi trasposto.
La dichiarazione in esso contenuta è, infatti, del tutto generica, priva di qualsiasi riferimento al caso concreto e, più nel dettaglio, di qualsiasi specifica indicazione sui danni concretamente subiti dall'attore.
E nemmeno può essere applicato il criterio equitativo – ancorché ancorato al c.d. parere pro veritate - che, come più volte rimarcato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, non può sopperire alle carenze assertive e probatorie delle parti se non a fronte di un'insuperabile impossibilità di provare il preciso ammontare del danno.
Tale ultima condizione, infatti, non ricorre, tenuto conto della tipologia di danno lamentata da - l'aver dovuto fare fronte a spese ulteriori e CP_1 avere subito una diminuzione del volume di affari per la perdita della clientela - trattandosi di spese e perdite agevolmente documentabili (ad esempio, tramite fatture di acquisto del mangime, pagamenti delle spese veterinarie, versamenti per remunerare i dipendenti addetti al governo degli animali, documenti attestanti la situazione patrimoniale dell'attore prima e dopo il diniego di imbarco).
Quanto fin qui argomentato osta, pertanto, a una pronuncia risarcitoria a favore dell'attore, con conseguente rigetto della domanda.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate (nei limiti della nota spese) come da dispositivo, avuto riguardo ai criteri di cui alle Tabelle previste dal D.M. 147/2022, scaglione da €52.001,00 ad €260.000,00
(come da domanda), valori compresi tra i minimi e i medi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della non particolare complessità della causa e della natura delle difese svolte dalla convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
▪ Rigetta la domanda;
▪ Dichiara tenuto e condanna a rifondere alla Controparte_1
8 le spese di lite, che Controparte_2 liquida in €8.000,00 per compensi oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a.
IA, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Luisa Rosetti
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