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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/11/2024, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. 2595 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
dott.ssa ELENA, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Pt_1
Pasquale Zambrano.
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Lorenzo Saverio d'Attilia.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 129/2024.
Acquisita documentazione, all'odierna udienza, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere rigettata.
Preliminarmente non si applica al rito del lavoro lo strumento della negoziazione assistita.
Nel merito il credito richiesto con il monitorio, che risulta documentato dalla certificazione dell attestante l'omesso o parziale versamento di CP_1
contributi previdenziali dovuti dal medico iscritto all'Ordine professionale ed all'Ente previdenziale, riporta contributi relativi alle annualità 2014, 2015, 2016,
2017 e 2018. Detti contributi sono prescritti ai sensi dell'art. 3, co. 9, l. 335/1995
(cfr Cass. S.U. 2339/2016) per il decorso del termine quinquennale.
I pretesi atti interruttivi prodotti in atti dall' non sono risolutivi sia perché CP_1
in alcuni casi non hanno il contenuto dell'atto interruttivo della prescrizione, sia perché talune notifiche effettuate a mezzo di posta privata risultano di dubbia efficacia per non essere state fatte nelle mani del diretto interessato, ma di terzi, e senza alcuna indicazione della qualità di questi ultimi.
L'opposizione deve essere, pertanto, accolta.
La sola prescrizione dei crediti giustifica la compensazione delle spese.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide: accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 129/2024, compensa le spese.
Nocera Inferiore, 30.10.2024 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
dott.ssa ELENA, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Pt_1
Pasquale Zambrano.
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Lorenzo Saverio d'Attilia.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 129/2024.
Acquisita documentazione, all'odierna udienza, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere rigettata.
Preliminarmente non si applica al rito del lavoro lo strumento della negoziazione assistita.
Nel merito il credito richiesto con il monitorio, che risulta documentato dalla certificazione dell attestante l'omesso o parziale versamento di CP_1
contributi previdenziali dovuti dal medico iscritto all'Ordine professionale ed all'Ente previdenziale, riporta contributi relativi alle annualità 2014, 2015, 2016,
2017 e 2018. Detti contributi sono prescritti ai sensi dell'art. 3, co. 9, l. 335/1995
(cfr Cass. S.U. 2339/2016) per il decorso del termine quinquennale.
I pretesi atti interruttivi prodotti in atti dall' non sono risolutivi sia perché CP_1
in alcuni casi non hanno il contenuto dell'atto interruttivo della prescrizione, sia perché talune notifiche effettuate a mezzo di posta privata risultano di dubbia efficacia per non essere state fatte nelle mani del diretto interessato, ma di terzi, e senza alcuna indicazione della qualità di questi ultimi.
L'opposizione deve essere, pertanto, accolta.
La sola prescrizione dei crediti giustifica la compensazione delle spese.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide: accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 129/2024, compensa le spese.
Nocera Inferiore, 30.10.2024 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)