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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/11/2024, n. 29710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29710 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 8976-2022 proposto da: LI AN, rappresentato e difeso dell’avvocato NO PP giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente – contro ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI NAPOLI, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI;
– intimati – Civile Sent. Sez. 2 Num. 29710 Anno 2024 Presidente: MANNA FELICE Relatore: CRISCUOLO MAURO Data pubblicazione: 19/11/2024 Ric. 2022 n. 8976 sez. S2 - ud. 05-11-2024 -2- avverso l’ordinanza della CORTE DI APPELLO di NAPOLI n. 207/2022, depositata il 25 gennaio 2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 novembre 2024 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Il notaio Gianmario Angelino impugnava, innanzi alla Corte d’Appello di Napoli, la decisione n. 1/2021 della Commissione Amministrativa Regionale di disciplina della Campania e Basilicata (di seguito CO.RE.DI.) con la quale gli era stata irrogata la sanzione della censura ai sensi dell’art. 136 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per la violazione dell’art. 58, n. 6, e 147 della suddetta legge per l’omesso adempimento dell’obbligo di lettura alle parti del verbale di apertura di cassetta di sicurezza, considerata la mancata descrizione dei beni inventariati. In particolare, dal procedimento disciplinare, che traeva origine dalla richiesta del dirigente dell’archivio notarile distrettuale di Napoli, a seguito dell’ispezione, emergeva che il notaio, in data 06/03/2017, aveva ricevuto un verbale di apertura di cassetta di sicurezza appartenente al de cuius in cui, dopo la costituzione di un perito incaricato della stima dei preziosi rinvenuti, attestava l’inizio della descrizione dei beni, operazione peraltro non documentata nel verbale, risultando dallo stesso solo cinque facciate in bianco interlineate e non la descrizione dei beni con la correlata indicazione del loro valore di stima, il che imponeva di ritenere che non vi fosse stata la lettura dell’atto. Ric. 2022 n. 8976 sez. S2 - ud. 05-11-2024 -3- Il notaio provvedeva a presentare agli Uffici ispezionanti una copia autentica del verbale, peraltro, non conforme all’originale in quanto in essa risultavano presenti le operazioni descrittive del contenuto invece omesse nell’originale. La Corte territoriale, con ordinanza n. 207 del 25 gennaio 2022, ha rigettato l’impugnazione del notaio, e non solo ha confermato la sussistenza della responsabilità del professionista in relazione alla nullità per mancata lettura dell’atto ed all’omissione della verifica della conformità della copia per gli adempimenti all’originale, ma ha anche ritenuto corretta l’applicazione della sanzione della censura di cui all’art. 136 della legge notarile in quanto ha riscontrato la totale corrispondenza dei fatti contestati a quelli per i quali vi è stata condanna disciplinare e la medesima qualificazione giuridica degli stessi. Il giudice di merito ha, inoltre, condiviso la decisione della commissione di non applicare l’art. 144 l.n. in tema di circostanze attenuanti per l’insussistenza dei requisiti necessari in quanto non solo gli elementi di fatto alla base di tale esclusione non erano stati contestati dal ricorrente, ma il notaio non aveva riparato il danno e risultava peraltro responsabile di una pluralità di illeciti con una sola condotta. 2. Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione dal notaio sulla base di due motivi. Gli intimati Archivio Notarile Distrettuale di Napoli e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli non hanno compiuto attività difensiva in questa sede. 3. Preliminarmente occorre dare atto che il ricorso non è stato validamente notificato all’Archivio Notarile Distrettuale di Napoli, difeso in primo grado dall’Avvocatura dello Stato, in quanto la Ric. 2022 n. 8976 sez. S2 - ud. 05-11-2024 -4- notifica è stata indirizzata all’Avvocatura distrettuale in luogo dell’Avvocatura Generale. Tuttavia, tenuto conto della manifesta infondatezza del ricorso, come si avrà modo di esporre nel prosieguo della motivazione, evidenti ragioni di economia processuale inducono a reputare superfluo l’ordine di rinnovazione della notifica. 4. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 182 c.p.c. per aver la Corte territoriale errato nel non rilevare il difetto di rappresentanza del dirigente di seconda fascia per il mezzo del quale l’Archivio Notarile si è costituito in giudizio in quanto, a differenza del funzionario con la qualifica di “conservatore” preposto a ciascun archivio, sarebbe privo del suddetto potere. Il motivo è inammissibile. In primo luogo, difetta evidentemente di specificità, in quanto omette di riportare gli elementi in base ai quali ricavare che il soggetto che rivestiva la qualifica di soprintendente dell’Archivio Distrettuale ricopra la indicata qualifica dirigenziale, che a detta del ricorrente, non gli attribuirebbe poteri di rappresentanza. Ancora, non risulta che la relativa questione sia stata trattata nella decisione impugnata né il ricorrente riferisce se ed in quale scritto difensivo in sede di merito sia stata sollevata, così che la stessa si palesa inammissibile, anche perché la sua soluzione impone una verifica di fatto (il possesso in capo al soggetto, nemmeno indicato nominativamente, della qualifica dirigenziale idonea a conferire il potere di rappresentanza). Infine, la stessa appare anche manifestamente infondata, in quanto, proprio ai sensi della legge n. 629/1952, sul riordinamento degli archivi notarili, è stato emanato il DM del Ric. 2022 n. 8976 sez. S2 - ud. 05-11-2024 -5- Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, che ha previsto all’art. 3, co. 1, che” A ciascuno degli archivi notarili distrettuali di Firenze, Torino, Milano, Roma e Napoli è assegnato un dirigente non generale con funzioni di sovrintendente”, il che impone di ritenere che la detta qualifica sia correlata all’attribuzione al dirigente preposto del potere di rappresentanza di quello specifico Archivio, essendo l’espressione utilizzata corrispondente a quella espressamente prevista dal citato DM. 5. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, 58, n. 6, 136, 138 e 144 della legge n. 89 del 1913 e la nullità dell’ordinanza per vizio di motivazione, costituito dalla omessa valutazione di fatti decisivi, per aver la Corte erroneamente asserito – sulla base di un ragionamento induttivo slegato dalla formalità dell’atto anziché su elementi testuali – che il notaio non avrebbe dato lettura dell’atto alle parti in quanto diversamente sarebbe emersa la macroscopica carenza di documentazione. Innanzitutto, lamenta che non vi sarebbe alcuno spazio per dichiarare la nullità dell’atto ex art. 58 l.n., in quanto il notaio non avrebbe omesso di darne lettura, ma solo di riportare nell’atto la relativa menzione. Con un secondo profilo il ricorrente lamenta che l’accusa di non aver letto l’atto o di aver omesso di verificare la conformità della copia per gli adempimenti all’originale si fonderebbe su una petizione di principio in quanto basata, in realtà, su un mero errore di rilegatura del fascicolo di cui l’atto faceva parte, essendo stati allegati cinque fogli vuoti anziché il verbale di inventario. A parere del ricorrente, la menzione di determinate attività da parte del professionista, ossia l’esistenza di un allegato, sarebbe da sola Ric. 2022 n. 8976 sez. S2 - ud. 05-11-2024 -6- sufficiente ad escludere la possibilità di sconfessare la loro mancata realizzazione in quanto l’attestazione del notaio fa pubblica fede. Inoltre, con il citato motivo il ricorrente sostiene che la Corte, nell’escludere l’applicazione di circostanze attenuanti o minori sanzioni sulla base dell’insussistenza dei relativi presupposti, avrebbe non solo erroneamente ritenuto non contestati gli elementi di fatto addotti alla base del provvedimento della CO.RE.DI., ma anche omesso di motivare tale decisione alla luce dell’esistenza di pregressi illeciti professionali. Anche tale motivo è infondato. Quanto alla censura che investe direttamente la qualificazione del fatto contestato, in termini di omessa lettura del verbale, la stessa, sebbene veicolata tramite la denuncia di violazione di legge, si risolve in un’inammissibile critica alla valutazione in fatto operata dal giudice di merito che, in quanto connotata da una motivazione logica e coerente, si sottrae al giudizio devoluto al giudice di legittimità. I giudici di merito hanno tratto il convincimento, supportato da presunzioni connotate dai requisiti di cui all’art. 2729 c.c., che la presenza nell’atto originale conservato nella raccolta del notaio di cinque pagine in bianco regolarmente interlineate, in luogo della puntuale descrizione dei beni inventariati, corredata anche dell’indicazione del valore loro assegnato dal perito estimatore, contrastava con lo stesso contenuto del verbale che invece riportava come, a seguito dell’apertura della cassetta di sicurezza, fossero stati reperiti dei preziosi, che l’atto mirava appunto a descrivere. Ric. 2022 n. 8976 sez. S2 - ud. 05-11-2024 -7- La presenza di beni da inventariare trovava poi conforto nella stessa esibizione da parte del notaio di una copia asseritamente conforme all’originale (ma che tale non è), che invece al posto delle pagine in bianco riportava la descrizione del contenuto della cassetta, invece omessa dell’originale. E’ stato quindi tratto il ragionevole convincimento che il notaio avesse omesso la lettura dell’atto ai presenti, come invece imposto dala legge notarile, il che trovava conforto nella stesse ammissioni contenute nella memoria difensiva del professionista, nella quale si riconosceva che effettivamente l’atto non era stato letto nella sua integralità ai presenti, in quanto il notaio si era riservato, dopo la lettura di una mera bozza, di verificare successivamente allo studio l’esattezza della descrizione dei beni, integrando quindi ex post il contenuto formale dell’atto. La tesi sostenuta in ricorso di un mero errore di rilegatura, oltre che apparire per la prima volta formulata in questa sede, non rinvenendosene menzione né nell’ordinanza impugnata né essendo indicato in quale precedente scritto difensivo sia stata posta, mira quindi a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti di causa, in contrasto con le stesse ammissioni del professionista, che, sebbene non suscettibili di essere qualificate in termini di confessione, ben possono contribuire alla valutazione del quadro indiziario, confortando quindi la conclusione secondo cui, proprio per la presenza delle pagine bianche interlineate, non vi era stata lettura integrale dell’atto alla presenza delle parti, posto che ove tale adempimento fosse stato eseguito, non sarebbe sfuggita la evidente assenza della descrizione dei beni. Né può sostenersi che in tal modo sia stata negata la fidefacienza dell’atto pubblico, in quanto è proprio il contenuto formale Ric. 2022 n. 8976 sez. S2 - ud. 05-11-2024 -8- dell’atto che evidenzia la sua incompletezza, incompletezza dalla quale è stata tratta la prova, con argomentazione logica e conseguenziale, della condotta negligente del notaio, consistita nell’omissione, disciplinarmente rilevante, della lettura integrale dell’atto contestualmente alla sua stipula. La censura risulta parimenti priva di fondamento nella parte in cui contesta l’erroneità della decisione circa la mancata applicazione delle attenuanti generiche di cui all’art. 144 della legge notarile. L’ordinanza impugnata è pervenuta al rigetto della richiesta di applicazione delle attenuanti ravvisando, in primo luogo, l’assenza di una puntuale critica alle motivazioni della COREDI, ma ha sottolineato nella parte finale della pag. 6 che non era possibile attribuire il beneficio al notaio in quanto lo stesso notaio aveva nella sostanza ammesso di non aver provveduto alla lettura dell’atto (essendosene riservato l’integrazione presso il proprio studio ed in un momento cronologicamente successivo), che non era stato riparato il danno (costituito dalla nullità, sebbene formale, del verbale, in quanto privo della necessaria descrizione dei beni), e dal fatto che la condotta posta in essere appariva plurioffensiva, avendo concretato la violazione di due diverse norme disciplinari. Manca, quindi, un formale richiamo ai precedenti disciplinari del professionista, il che impone di ritenere che il giudizio negativo sul punto abbia prescisso da tale circostanza, e pone fuori fuoco le censure del ricorrente che investono la genericità del richiamo all’istituto della recidiva. Al riguardo, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel procedimento disciplinare a carico del notaio, la concessione delle attenuanti è rimessa alla discrezionale Ric. 2022 n. 8976 sez. S2 - ud. 05-11-2024 -9- valutazione del giudice, che può concederle o negarle, dando conto della sua scelta con adeguata motivazione (Cass. n. 2138 del 25/02/2000; Cass. n. 4866 del 18/05/1994; Cass. n. 11790/2011, che specifica che ai fini di tale scelta non è necessario prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'incolpato, essendo sufficiente la giustificazione dell'uso del potere discrezionale con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo). La decisione impugnata, lungi dal ritenere che la commissione di più violazioni con un’unica condotta fosse impeditiva della concessione delle attenuanti, ha ritenuto che però tale elemento, unitamente agli altri presi in esame, deponesse per un giudizio negativo in ordine alla richiesta del ricorrente, assolvendo in tal modo al dovere motivazionale che la legge impone. Peraltro, la richiesta di concessione delle attenuanti generiche appare anche in ricorso evidentemente finalizzata al tramutamento della sanzione della censura in una sanzione pecuniaria, suscettibile di oblazione, conclusione che il giudice di merito ha escluso alla luce del tenore letterale dell’art. 144 che non permette la sostituzione della sanzione edittale della censura con la sanzione pecuniaria. Trattasi di conclusione che appare ineccepibile in diritto, avendo questa Corte affermato che l'oblazione, in caso di infrazione "punibile con la sola sanzione pecuniaria", ha riguardo alla sanzione applicabile in astratto e non a quella applicata in concreto;
pertanto, l'oblazione non è consentita per le infrazioni punibili con la sospensione, anche se per esse sia stata irrogata una sanzione pecuniaria a seguito della concessione delle Ric. 2022 n. 8976 sez. S2 - ud. 05-11-2024 -10- attenuanti (Cass. n. 28132 del 27/09/2022, Cass. n. 4720/2012; Cass. n. 16508/2024, secondo cui la sanzione pecuniaria applicata per effetto delle attenuanti non può essere ulteriormente defalcata di un sesto, essendo detta riduzione frazionaria applicabile solo nel caso in cui la sanzione disciplinare resti quella edittale). 6. Il ricorso va, pertanto, rigettato, nulla dovendosi disporre quanto alle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati. 7. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 5 novembre 2024. Il Presidente L’Estensore Ric. 2022 n. 8976 sez. S2 - ud. 05-11-2024 -11-
– ricorrente – contro ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI NAPOLI, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI;
– intimati – Civile Sent. Sez. 2 Num. 29710 Anno 2024 Presidente: MANNA FELICE Relatore: CRISCUOLO MAURO Data pubblicazione: 19/11/2024 Ric. 2022 n. 8976 sez. S2 - ud. 05-11-2024 -2- avverso l’ordinanza della CORTE DI APPELLO di NAPOLI n. 207/2022, depositata il 25 gennaio 2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 novembre 2024 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Il notaio Gianmario Angelino impugnava, innanzi alla Corte d’Appello di Napoli, la decisione n. 1/2021 della Commissione Amministrativa Regionale di disciplina della Campania e Basilicata (di seguito CO.RE.DI.) con la quale gli era stata irrogata la sanzione della censura ai sensi dell’art. 136 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per la violazione dell’art. 58, n. 6, e 147 della suddetta legge per l’omesso adempimento dell’obbligo di lettura alle parti del verbale di apertura di cassetta di sicurezza, considerata la mancata descrizione dei beni inventariati. In particolare, dal procedimento disciplinare, che traeva origine dalla richiesta del dirigente dell’archivio notarile distrettuale di Napoli, a seguito dell’ispezione, emergeva che il notaio, in data 06/03/2017, aveva ricevuto un verbale di apertura di cassetta di sicurezza appartenente al de cuius in cui, dopo la costituzione di un perito incaricato della stima dei preziosi rinvenuti, attestava l’inizio della descrizione dei beni, operazione peraltro non documentata nel verbale, risultando dallo stesso solo cinque facciate in bianco interlineate e non la descrizione dei beni con la correlata indicazione del loro valore di stima, il che imponeva di ritenere che non vi fosse stata la lettura dell’atto. Ric. 2022 n. 8976 sez. S2 - ud. 05-11-2024 -3- Il notaio provvedeva a presentare agli Uffici ispezionanti una copia autentica del verbale, peraltro, non conforme all’originale in quanto in essa risultavano presenti le operazioni descrittive del contenuto invece omesse nell’originale. La Corte territoriale, con ordinanza n. 207 del 25 gennaio 2022, ha rigettato l’impugnazione del notaio, e non solo ha confermato la sussistenza della responsabilità del professionista in relazione alla nullità per mancata lettura dell’atto ed all’omissione della verifica della conformità della copia per gli adempimenti all’originale, ma ha anche ritenuto corretta l’applicazione della sanzione della censura di cui all’art. 136 della legge notarile in quanto ha riscontrato la totale corrispondenza dei fatti contestati a quelli per i quali vi è stata condanna disciplinare e la medesima qualificazione giuridica degli stessi. Il giudice di merito ha, inoltre, condiviso la decisione della commissione di non applicare l’art. 144 l.n. in tema di circostanze attenuanti per l’insussistenza dei requisiti necessari in quanto non solo gli elementi di fatto alla base di tale esclusione non erano stati contestati dal ricorrente, ma il notaio non aveva riparato il danno e risultava peraltro responsabile di una pluralità di illeciti con una sola condotta. 2. Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione dal notaio sulla base di due motivi. Gli intimati Archivio Notarile Distrettuale di Napoli e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli non hanno compiuto attività difensiva in questa sede. 3. Preliminarmente occorre dare atto che il ricorso non è stato validamente notificato all’Archivio Notarile Distrettuale di Napoli, difeso in primo grado dall’Avvocatura dello Stato, in quanto la Ric. 2022 n. 8976 sez. S2 - ud. 05-11-2024 -4- notifica è stata indirizzata all’Avvocatura distrettuale in luogo dell’Avvocatura Generale. Tuttavia, tenuto conto della manifesta infondatezza del ricorso, come si avrà modo di esporre nel prosieguo della motivazione, evidenti ragioni di economia processuale inducono a reputare superfluo l’ordine di rinnovazione della notifica. 4. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 182 c.p.c. per aver la Corte territoriale errato nel non rilevare il difetto di rappresentanza del dirigente di seconda fascia per il mezzo del quale l’Archivio Notarile si è costituito in giudizio in quanto, a differenza del funzionario con la qualifica di “conservatore” preposto a ciascun archivio, sarebbe privo del suddetto potere. Il motivo è inammissibile. In primo luogo, difetta evidentemente di specificità, in quanto omette di riportare gli elementi in base ai quali ricavare che il soggetto che rivestiva la qualifica di soprintendente dell’Archivio Distrettuale ricopra la indicata qualifica dirigenziale, che a detta del ricorrente, non gli attribuirebbe poteri di rappresentanza. Ancora, non risulta che la relativa questione sia stata trattata nella decisione impugnata né il ricorrente riferisce se ed in quale scritto difensivo in sede di merito sia stata sollevata, così che la stessa si palesa inammissibile, anche perché la sua soluzione impone una verifica di fatto (il possesso in capo al soggetto, nemmeno indicato nominativamente, della qualifica dirigenziale idonea a conferire il potere di rappresentanza). Infine, la stessa appare anche manifestamente infondata, in quanto, proprio ai sensi della legge n. 629/1952, sul riordinamento degli archivi notarili, è stato emanato il DM del Ric. 2022 n. 8976 sez. S2 - ud. 05-11-2024 -5- Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, che ha previsto all’art. 3, co. 1, che” A ciascuno degli archivi notarili distrettuali di Firenze, Torino, Milano, Roma e Napoli è assegnato un dirigente non generale con funzioni di sovrintendente”, il che impone di ritenere che la detta qualifica sia correlata all’attribuzione al dirigente preposto del potere di rappresentanza di quello specifico Archivio, essendo l’espressione utilizzata corrispondente a quella espressamente prevista dal citato DM. 5. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, 58, n. 6, 136, 138 e 144 della legge n. 89 del 1913 e la nullità dell’ordinanza per vizio di motivazione, costituito dalla omessa valutazione di fatti decisivi, per aver la Corte erroneamente asserito – sulla base di un ragionamento induttivo slegato dalla formalità dell’atto anziché su elementi testuali – che il notaio non avrebbe dato lettura dell’atto alle parti in quanto diversamente sarebbe emersa la macroscopica carenza di documentazione. Innanzitutto, lamenta che non vi sarebbe alcuno spazio per dichiarare la nullità dell’atto ex art. 58 l.n., in quanto il notaio non avrebbe omesso di darne lettura, ma solo di riportare nell’atto la relativa menzione. Con un secondo profilo il ricorrente lamenta che l’accusa di non aver letto l’atto o di aver omesso di verificare la conformità della copia per gli adempimenti all’originale si fonderebbe su una petizione di principio in quanto basata, in realtà, su un mero errore di rilegatura del fascicolo di cui l’atto faceva parte, essendo stati allegati cinque fogli vuoti anziché il verbale di inventario. A parere del ricorrente, la menzione di determinate attività da parte del professionista, ossia l’esistenza di un allegato, sarebbe da sola Ric. 2022 n. 8976 sez. S2 - ud. 05-11-2024 -6- sufficiente ad escludere la possibilità di sconfessare la loro mancata realizzazione in quanto l’attestazione del notaio fa pubblica fede. Inoltre, con il citato motivo il ricorrente sostiene che la Corte, nell’escludere l’applicazione di circostanze attenuanti o minori sanzioni sulla base dell’insussistenza dei relativi presupposti, avrebbe non solo erroneamente ritenuto non contestati gli elementi di fatto addotti alla base del provvedimento della CO.RE.DI., ma anche omesso di motivare tale decisione alla luce dell’esistenza di pregressi illeciti professionali. Anche tale motivo è infondato. Quanto alla censura che investe direttamente la qualificazione del fatto contestato, in termini di omessa lettura del verbale, la stessa, sebbene veicolata tramite la denuncia di violazione di legge, si risolve in un’inammissibile critica alla valutazione in fatto operata dal giudice di merito che, in quanto connotata da una motivazione logica e coerente, si sottrae al giudizio devoluto al giudice di legittimità. I giudici di merito hanno tratto il convincimento, supportato da presunzioni connotate dai requisiti di cui all’art. 2729 c.c., che la presenza nell’atto originale conservato nella raccolta del notaio di cinque pagine in bianco regolarmente interlineate, in luogo della puntuale descrizione dei beni inventariati, corredata anche dell’indicazione del valore loro assegnato dal perito estimatore, contrastava con lo stesso contenuto del verbale che invece riportava come, a seguito dell’apertura della cassetta di sicurezza, fossero stati reperiti dei preziosi, che l’atto mirava appunto a descrivere. Ric. 2022 n. 8976 sez. S2 - ud. 05-11-2024 -7- La presenza di beni da inventariare trovava poi conforto nella stessa esibizione da parte del notaio di una copia asseritamente conforme all’originale (ma che tale non è), che invece al posto delle pagine in bianco riportava la descrizione del contenuto della cassetta, invece omessa dell’originale. E’ stato quindi tratto il ragionevole convincimento che il notaio avesse omesso la lettura dell’atto ai presenti, come invece imposto dala legge notarile, il che trovava conforto nella stesse ammissioni contenute nella memoria difensiva del professionista, nella quale si riconosceva che effettivamente l’atto non era stato letto nella sua integralità ai presenti, in quanto il notaio si era riservato, dopo la lettura di una mera bozza, di verificare successivamente allo studio l’esattezza della descrizione dei beni, integrando quindi ex post il contenuto formale dell’atto. La tesi sostenuta in ricorso di un mero errore di rilegatura, oltre che apparire per la prima volta formulata in questa sede, non rinvenendosene menzione né nell’ordinanza impugnata né essendo indicato in quale precedente scritto difensivo sia stata posta, mira quindi a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti di causa, in contrasto con le stesse ammissioni del professionista, che, sebbene non suscettibili di essere qualificate in termini di confessione, ben possono contribuire alla valutazione del quadro indiziario, confortando quindi la conclusione secondo cui, proprio per la presenza delle pagine bianche interlineate, non vi era stata lettura integrale dell’atto alla presenza delle parti, posto che ove tale adempimento fosse stato eseguito, non sarebbe sfuggita la evidente assenza della descrizione dei beni. Né può sostenersi che in tal modo sia stata negata la fidefacienza dell’atto pubblico, in quanto è proprio il contenuto formale Ric. 2022 n. 8976 sez. S2 - ud. 05-11-2024 -8- dell’atto che evidenzia la sua incompletezza, incompletezza dalla quale è stata tratta la prova, con argomentazione logica e conseguenziale, della condotta negligente del notaio, consistita nell’omissione, disciplinarmente rilevante, della lettura integrale dell’atto contestualmente alla sua stipula. La censura risulta parimenti priva di fondamento nella parte in cui contesta l’erroneità della decisione circa la mancata applicazione delle attenuanti generiche di cui all’art. 144 della legge notarile. L’ordinanza impugnata è pervenuta al rigetto della richiesta di applicazione delle attenuanti ravvisando, in primo luogo, l’assenza di una puntuale critica alle motivazioni della COREDI, ma ha sottolineato nella parte finale della pag. 6 che non era possibile attribuire il beneficio al notaio in quanto lo stesso notaio aveva nella sostanza ammesso di non aver provveduto alla lettura dell’atto (essendosene riservato l’integrazione presso il proprio studio ed in un momento cronologicamente successivo), che non era stato riparato il danno (costituito dalla nullità, sebbene formale, del verbale, in quanto privo della necessaria descrizione dei beni), e dal fatto che la condotta posta in essere appariva plurioffensiva, avendo concretato la violazione di due diverse norme disciplinari. Manca, quindi, un formale richiamo ai precedenti disciplinari del professionista, il che impone di ritenere che il giudizio negativo sul punto abbia prescisso da tale circostanza, e pone fuori fuoco le censure del ricorrente che investono la genericità del richiamo all’istituto della recidiva. Al riguardo, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel procedimento disciplinare a carico del notaio, la concessione delle attenuanti è rimessa alla discrezionale Ric. 2022 n. 8976 sez. S2 - ud. 05-11-2024 -9- valutazione del giudice, che può concederle o negarle, dando conto della sua scelta con adeguata motivazione (Cass. n. 2138 del 25/02/2000; Cass. n. 4866 del 18/05/1994; Cass. n. 11790/2011, che specifica che ai fini di tale scelta non è necessario prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'incolpato, essendo sufficiente la giustificazione dell'uso del potere discrezionale con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo). La decisione impugnata, lungi dal ritenere che la commissione di più violazioni con un’unica condotta fosse impeditiva della concessione delle attenuanti, ha ritenuto che però tale elemento, unitamente agli altri presi in esame, deponesse per un giudizio negativo in ordine alla richiesta del ricorrente, assolvendo in tal modo al dovere motivazionale che la legge impone. Peraltro, la richiesta di concessione delle attenuanti generiche appare anche in ricorso evidentemente finalizzata al tramutamento della sanzione della censura in una sanzione pecuniaria, suscettibile di oblazione, conclusione che il giudice di merito ha escluso alla luce del tenore letterale dell’art. 144 che non permette la sostituzione della sanzione edittale della censura con la sanzione pecuniaria. Trattasi di conclusione che appare ineccepibile in diritto, avendo questa Corte affermato che l'oblazione, in caso di infrazione "punibile con la sola sanzione pecuniaria", ha riguardo alla sanzione applicabile in astratto e non a quella applicata in concreto;
pertanto, l'oblazione non è consentita per le infrazioni punibili con la sospensione, anche se per esse sia stata irrogata una sanzione pecuniaria a seguito della concessione delle Ric. 2022 n. 8976 sez. S2 - ud. 05-11-2024 -10- attenuanti (Cass. n. 28132 del 27/09/2022, Cass. n. 4720/2012; Cass. n. 16508/2024, secondo cui la sanzione pecuniaria applicata per effetto delle attenuanti non può essere ulteriormente defalcata di un sesto, essendo detta riduzione frazionaria applicabile solo nel caso in cui la sanzione disciplinare resti quella edittale). 6. Il ricorso va, pertanto, rigettato, nulla dovendosi disporre quanto alle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati. 7. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 5 novembre 2024. Il Presidente L’Estensore Ric. 2022 n. 8976 sez. S2 - ud. 05-11-2024 -11-