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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/12/2024, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. proposta in via congiunta da
, nata a [...] il [...]; Parte_1 rappresenta e difesa dall'Avv. Giuliano Migliorati.
e
, nato a [...] il [...]; Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Tavella
Il collegio rileva che le parti con il presente accordo abbiano inteso fare discendere effetti meramente obbligatori alle pattuizioni concordate in merito ad eventuali trasferimenti immobiliari e che provvederanno a stipulare i relativi atti a seguito della pubblicazione della presente sentenza;
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli minori e non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate, ed in particolare:
1. I coniugi continueranno a vivere separati serbandosi reciproco rispetto;
2. La figlia minore (nata a [...] il [...]) viene affidata ad entrambi i genitori in modo Per_1 condiviso e colloc ia preferenziale presso la mamma in Civitavecchia, Via Antonio da Sangallo n.19;
3. La casa coniugale viene dunque assegnata alla sig.ra ex art. 337 sexies cc;
Parte_1
4. Il padre potrà vedere la figlia secondo le seguenti modalità, come da piano genitoriale sottoscritto: Tre pomeriggi a settimana, prelevando la bambina a scuola e riportandola a casa dalla mamma alle ore 20,30; Due fine settimana non consecutivi al mese, prelevando il sabato mattina alle ore 10,00 Per_1 dalla casa materna per ivi riportarla la domenica alle ore 20,30; Festività laiche e religiose ad anni alterni, previo accordo tra le parti da assumere con almeno 10 giorni di anticipo Una settimana consecutiva durante le vacanze estive, nel periodo e nella località da comunicare alla sig.ra entro il 31 Parte_1 maggio di ogni anno. Le parti concordano che la medesima comunicazione, ent o termine, andrà fatta a sua volta dalla sig.ra Parte_1
5. Il sig. verserà alla m il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 250,00 a titolo di CP_1 contributo per il mantenimento della prole, da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat come per legge;
6. La sig.ra percepirà altresì il 100% dell'assegno unico familiare, con impegno del Sig. Parte_1
di il proprio codice ISEE, ai fini della relativa domanda, ogni anno;
CP_1
7. Il sig. parteciperà inoltre al 50% delle spese straordinarie afferenti la minore che siano state CP_1 previam ordate e documentate, come da protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Civitavecchia che le parti dichiarano di conoscere ed accettare;
8. Quale condizione essenziale ai fini della soluzione bonaria della controversia, il sig. trasferirà CP_1 alla sig.ra la propria quota parte, pari al 50%, della proprietà della casa coniugale sita in Parte_1
Civitavecc nio da Sangallo n.19, distinta al catasto dei fabbricati del Comune di Civitavecchia al Foglio 19, Part. 289, verso il corrispettivo di € 3.500,00;
9. Divenendo unica proprietaria dell'immobile di cui al punto precedente, la sig.ra si accollerà Parte_1 per intero il mutuo ipotecario su di esso gravante, acceso presso Deutche Bank, filiale Civitavecchia, nonché tutte le spese notarili necessarie all'operazione, liberando altresì il marito dalla garanzia prestata presso l'Istituto erogante, attraverso il subentro all'uopo di altro soggetto (ovvero prestando fidejiussione assicurativa o bancaria, ovvero ancora contraendo altro mutuo con altro istituto di credito ai fini della estinzione dell'attuale rapporto cointestato);
10. Le parti concordano che con la sottoscrizione del presente atto la sig.ra potrà disporre Parte_1 liberamente dell'immobile sito in Civitavecchia, Via Antonio da Sangallo n.19. Il sig. , in CP_1
do espressamente di rinunciare alla quota parte degli introiti eventualmente percepiti dalla stessa sino al passaggio di proprietà in suo favore;
11. Le parti dichiarano di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altra ad eccezione di quanto espressamente previsto nel presente accordo;
12. Le parti dichiarano che l'adempimento della clausola di cui al precedente punto n.8) ha carattere essenziale ai fini della risoluzione bonaria della controversia;
13. Le parti si autorizzano reciprocamente al rinnovo dei rispettivi documenti di identità, anche valevoli per l'espatrio.
Rimette la causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio come da separata ordinanza
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 10.12.2024
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. proposta in via congiunta da
, nata a [...] il [...]; Parte_1 rappresenta e difesa dall'Avv. Giuliano Migliorati.
e
, nato a [...] il [...]; Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Tavella
Il collegio rileva che le parti con il presente accordo abbiano inteso fare discendere effetti meramente obbligatori alle pattuizioni concordate in merito ad eventuali trasferimenti immobiliari e che provvederanno a stipulare i relativi atti a seguito della pubblicazione della presente sentenza;
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli minori e non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate, ed in particolare:
1. I coniugi continueranno a vivere separati serbandosi reciproco rispetto;
2. La figlia minore (nata a [...] il [...]) viene affidata ad entrambi i genitori in modo Per_1 condiviso e colloc ia preferenziale presso la mamma in Civitavecchia, Via Antonio da Sangallo n.19;
3. La casa coniugale viene dunque assegnata alla sig.ra ex art. 337 sexies cc;
Parte_1
4. Il padre potrà vedere la figlia secondo le seguenti modalità, come da piano genitoriale sottoscritto: Tre pomeriggi a settimana, prelevando la bambina a scuola e riportandola a casa dalla mamma alle ore 20,30; Due fine settimana non consecutivi al mese, prelevando il sabato mattina alle ore 10,00 Per_1 dalla casa materna per ivi riportarla la domenica alle ore 20,30; Festività laiche e religiose ad anni alterni, previo accordo tra le parti da assumere con almeno 10 giorni di anticipo Una settimana consecutiva durante le vacanze estive, nel periodo e nella località da comunicare alla sig.ra entro il 31 Parte_1 maggio di ogni anno. Le parti concordano che la medesima comunicazione, ent o termine, andrà fatta a sua volta dalla sig.ra Parte_1
5. Il sig. verserà alla m il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 250,00 a titolo di CP_1 contributo per il mantenimento della prole, da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat come per legge;
6. La sig.ra percepirà altresì il 100% dell'assegno unico familiare, con impegno del Sig. Parte_1
di il proprio codice ISEE, ai fini della relativa domanda, ogni anno;
CP_1
7. Il sig. parteciperà inoltre al 50% delle spese straordinarie afferenti la minore che siano state CP_1 previam ordate e documentate, come da protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Civitavecchia che le parti dichiarano di conoscere ed accettare;
8. Quale condizione essenziale ai fini della soluzione bonaria della controversia, il sig. trasferirà CP_1 alla sig.ra la propria quota parte, pari al 50%, della proprietà della casa coniugale sita in Parte_1
Civitavecc nio da Sangallo n.19, distinta al catasto dei fabbricati del Comune di Civitavecchia al Foglio 19, Part. 289, verso il corrispettivo di € 3.500,00;
9. Divenendo unica proprietaria dell'immobile di cui al punto precedente, la sig.ra si accollerà Parte_1 per intero il mutuo ipotecario su di esso gravante, acceso presso Deutche Bank, filiale Civitavecchia, nonché tutte le spese notarili necessarie all'operazione, liberando altresì il marito dalla garanzia prestata presso l'Istituto erogante, attraverso il subentro all'uopo di altro soggetto (ovvero prestando fidejiussione assicurativa o bancaria, ovvero ancora contraendo altro mutuo con altro istituto di credito ai fini della estinzione dell'attuale rapporto cointestato);
10. Le parti concordano che con la sottoscrizione del presente atto la sig.ra potrà disporre Parte_1 liberamente dell'immobile sito in Civitavecchia, Via Antonio da Sangallo n.19. Il sig. , in CP_1
do espressamente di rinunciare alla quota parte degli introiti eventualmente percepiti dalla stessa sino al passaggio di proprietà in suo favore;
11. Le parti dichiarano di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altra ad eccezione di quanto espressamente previsto nel presente accordo;
12. Le parti dichiarano che l'adempimento della clausola di cui al precedente punto n.8) ha carattere essenziale ai fini della risoluzione bonaria della controversia;
13. Le parti si autorizzano reciprocamente al rinnovo dei rispettivi documenti di identità, anche valevoli per l'espatrio.
Rimette la causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio come da separata ordinanza
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 10.12.2024
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso