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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/02/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tribunal e di B ari, sezione 1a ci vil e, riunito in cam era di consiglio i n persona dei signori magist rati:
1. dott. Rosel la Nocera - President e
2. dott. Valeri a Guaragnell a - Giudi ce rel atore
3. dott. Sara Mazzott a - Giudi ce ha pronunciat o l a seguen t e
SENTENZ A nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2019 sotto il numero d'ordine 14992, vertente
T R A
e , rappresent ati e difesi dall 'avv. Pi et ro Parte_1 Parte_2
Accettura,
- attori -
E
e , rappresentati e difesi dall'avv. Carmela CP_1 CP_2
Romita,
- convenu ti –
E
, nell a qualit à di genitore esercent e in via escl usiva l a Controparte_3
responsabilit à geni toriale sull a figlia mi nore , rappresent at a e Persona_1 difesa dall'avv. Claudio Dell'Anna,
- convenu ta -
All'udienza del 14.10.2024 sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, di cui al verbale, l a caus a era rim essa al Collegio per l a dec i sione, all 'esito della scadenza dei termi ni ass egnati per il deposito dell e com parse conclusionali e dell e memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI
Con att o di cit azi one ritualm ent e noti fi cat o gli attori, premesso che l a propria nonna era decedut a in dat a 15.8.2015; che la de cui us, con testament o Persona_2 pubbl ico del 12.4.2012, aveva istituit o eredi i fi gli e CP_2 CP_1
lasci andogli , a val ere s ull a l egittim a e sul la quot a disponibile, il suo intero pat rimonio m obili are e immobili are, nonché t utto i l suo denaro, m ent re a ess i deducenti e alla minore eredi per rappresent azione del loro padre e Persona_1
figli o prem ort o dell a de cuius , aveva l egato, in parti uguali t ra Persona_3
loro e i n sost ituzione di legittim a, il l ocal e deposito si to in Modugno alla vi a
Maranda; che l a de cui us precis ava nel test am ent o di aver dat o i n vit a al fi gli o premorto la somma di € 45.000,00 (parte del ricavato della vendita Persona_3
dell a sua vill a in Gi nos a) e di avergl i consen tit o l 'uti lizzo del suo capannone i n
Modugno senza l a corresponsione, per due anni, di al cun canone;
che essi deducenti avevano ri nunci ato al predetto l egat o con atto per Not aio del 22.5.2017, Per_4
rit enendo che l e di sposi zioni test ament ari e fossero l e sive dell a loro quot a di legittima ex art. 537 cc (2/3 dell'asse), pari a 4/54 ciascuno dell'intero asse ereditario.
Tutto ci ò prem esso convenivano in giudizio e l a CP_1 CP_2
minore dom andando che fosse di chi arat a l a quali t à di eredi l egit tim i Persona_1 degli attori, l'accertamento dell'entità del patrimonio della de cuius al m oment o dell'apertura della successione, la riduzione delle disposizioni testamentarie effettuat e dall a de cuius fino a reint egrare l a quot a di legitti ma a l oro spett ant e, disporre lo sciogl imento dell a comuni one. Con vittori a di spese.
Con com pars a di costituzione e rispost a, si costit uivano e CP_2 CP_1
cont est ando l e avvers e prospet tazi oni e chi edendo il ri gett o del le domande.
[...]
Con vitt ori a d i s pes e. In part icolare, deducevano la generi cità dell a dom anda di riduzi one per l esione di l egitti ma, assum endo che gli att ori non avevano i ndi cato l a misura della ass eri t a l esi one in rapport o al valore del l egato e, in ogni caso, contestavano l'esistenza della lesione, in considerazione del valore del bene legato
(€ 220.000,00) e delle liberalità ricevute dal figlio , ossia la somma di € Per_3
45.000,00 e il valore dei canoni del capannone in Modugno per due anni (€
24.000,00).
Con compars a di cost i tuzione e risposta, si costit uiva Controparte_3 nell'interesse della minore rappresentando di riservarsi di valutare, Persona_1 all'esito della CTU, se accettare o rinunciare al legato in sostituzione di legittima.
Con ordinanza del 15.7.2020 i l G.I. ri get tava le richi est e di prova oral e formul at e dagli att ori e dis poneva CTU vol ta a indi viduare e stimare i beni, mobi li e imm obili , che compongono l a mass a eredi tari a e a det erminare se vi fosse l esione della quot a di l egitti ma degli at t ori.
Dopo alcuni rinvii richi est i congiunt am ente dalle part i al fine di raggiungere una soluzione conciliativa della controversia, all'udienza del 28.11.2022 veniva conferito incarico al CTU Ing. All'esito, la causa veniva rinviata Persona_5
per l a preci sazi one dell e conclusioni;
indi, al l'udi enza del 14.10.2024 il G.I., fatt e precisare l e conclus ioni, rim ett eva l a causa al Coll egio per la deci sione con assegnazi one dei termini ex art. 190 cpc.
Le dom ande propost e dall e parti devono essere esam inate seco ndo l'ordine l ogi co - giuridi co.
Gli att ori , dopo aver rinunci at o al l egato in sost ituzione di l egitt ima, hanno dom andato l a riduzi one dell e dis posi zioni operat e dall a de cuius Persona_2
in favore dei convenuti e con test am ento pub bli co del CP_1 CP_2
12.4.2012 per Not ar , al fine di rei nt egrare l a quota di riserva ad essi Persona_6
spet tante ( pari a 4/54 cias cuno dell'int ero asse eredi tario).
Per effetto dell a rinuncia al legato, gl i attori si t rovano nel la st essa situazione giuridi ca del legitti mario pret ermesso;
dunque, non acqui st ano l a qual ità di eredi e non part ecipano all a com unione eredi tari a, se non dopo aver chiest o e consegui to la legittima di loro spettanza esperendo vittoriosamente l'azione di riduzione, dato che, fino a t al e m om ent o, rest ano valide ed effi caci le disposi zioni t est am ent arie. In alt ri termi ni, non vi è delazi one eredit ari a del l egit tim ari o preterm esso prima dell'esercizio vittorioso dell'azione di riduzione, in quanto la volontà del testatore era di ret ta a garant irgli il legato e non gi à l a quot a dell 'eredit à (in tal senso, Cass.
n. 4800/ 1992; C ass . n. 2228/1979; Cass. n. 2604/1972; Trib. Tri est e 30.8.2004; Trib.
Bologna n. 1983/2024).
Ciò posto, l a dom anda non è merit evole di accogli mento.
L'accertamento del diritto alla riduzione richiede il calcolo preliminare dell'asse ereditario dell a de cui us, dell e quot e di ri serva di ci ascuno degli eredi e dell a porzione di sponibil e.
A t al proposit o, quanto al la sti ma dei beni del la m assa, devono essere consi derati gli esiti dell a consul enza t ecni ca svolta i n giudi zio deposi tat a t el em ati cam ente il
18.12.2023, composta dalla “relazione di consulenza tecnica” (bozza) e dalla
“valutazione sintetica delle osservazioni di parte”. Le conclusioni ivi rassegnate devono rit eners i corret te poiché esenti da vizi l ogi ci. Né le parti hanno soll evat o contestazioni idonee a minarne l'attendibilità, salvo quanto si dirà in seguito.
La determinazione della porzione disponibile deve essere effettuata a norma dell'art. 556 cc (reli ct um – d ebiti + donatum ).
Quanto al reli ctum, si tratt a dei beni im mobili di cui l a de cuius ha disposto con test am ent o e dell e di sponi bilit à bancari e dell a stessa.
L'asse ereditario immobiliare ha ad oggetto undici immobili siti in Modugno
(dett agli at am ent e indic ati a pag. 30 -31 del la rel azione di consulenza t ecnica) per un valore complessivo di € 865.590,00.
Per quanto riguarda l e oss ervazi oni del C TP di , condivise con i l Controparte_3
CTP di parte att ri ce, rel ativam ent e all a val utazi one di al cuni immobil i dell 'as se ereditario al momento dell'apertura della successione, ritiene il Collegio che il CTU abbia rispost o com piut ament e ai rili evi soll evati d ai consul enti di part e. In parti col are, relativament e alla s tim a del local e ad uso deposit o riport ato al punto h) della CTU, l'Ing. ha tenuto conto, nella risposta alle osservazioni, dei Per_5 rilievi dei CTP relativi alle difformità compositive dell'im mobile, evidenziando tuttavi a che si tratt a di di fformi tà form ali piuttosto che sostanzi ali, per l e quali ha considerat o un abbat timento forfet ario pari al 10% del val ore stimat o nell a bozza di
CTU. Inolt re, in m eri to all e osservazi oni dei C TP rel ati ve all o st ato rusti co dell'immobile, che presenta gravi fenomeni di infiltrazioni ed è gravato da notevoli servit ù impi anti sti che, il C TU ha preci sato di aver t enuto cont o, ai fi ni dell a det erminazione del valore del predett o bene, dell e sue caratt eristiche i ntr i nseche ed est rinseche, conferm ando il valore già ri port at o i n bozza. Dunque, in seguit o all e osservazioni dei CTP, il CTU ha rimodulato il valore dell'immobile h) in €
160.344,00. Quant o ai rili evi dei CTP rel ativi all a val ut azi one degli immobili di cui ai punti e), i) e j ) della rel azione i n bozza dell a CTU, nonché all a quant ifi cazione del canone di locazione per l'opificio, il Collegio condivide e recepisce le val utazi oni del C TU in s ede di ris post a all e osservazioni di part e, di cui a pag. 9 -
10-11.
Invece, con ri feri m ent o all e dis poni bil ità bancari e dell a de cuius, il C TU ha accertato che, alla data dell'apertura della successione sul conto corrente n. 656255 presso la B anca di C redito C ooperat ivo dell a Terra degli Ulivi di succursale di CP_4
Modugno, coint es tat o tra l a de cuius e il fi glio residuavano € CP_1
2.274,15. Inolt re, non sono sort e cont estazioni relat ivament e alla ci rcost anza che le somm e rinvenute s ul predetto conto corrent e coint est at o fossero di tit ol ari tà esclusiva dell a de cuius.
Il CTU ha poi precis ato che, dall e ricerche effettuat e, non ri sultavano somme press o altri istituti bancari al momento dell'apertura della successione.
In definiti va, il r eli ctum deve considerarsi pari a: 1) asse ereditario imm obili are €
865.590,00 ; 2) dis ponibili tà bancari e al momento del la m orte dell a de cuius €
2.274,15, sicché l'asse ereditario complessivo è di € 867.864,09.
Quanto ai debiti, non ve n'è prova alcuna in atti né le parti hanno formulato all egazioni in merit o.
Con riferim ent o al donat um, esso deve considerarsi pari a € 104.398,20. Deve, infatti , t enersi conto nel donatum delle donazioni effettuat e in vita dall a de cuius al figlio : la donazione della somma di € 45.000,00 corrisposta dalla de cui us Per_3 mediante assegno bancario dell'11 -11-2006 versato sul conto di Persona_3
(cfr. all. 4 fas cicolo convenuti ), nonché l a liberali tà i ndi retta consist ent e nel valore dell 'uso gratuit o del capannone in Modugno da part e del figl io prem orto Per_3
per due anni (2009 e 2010), padre degli at tori (cfr. contratt o di com odato, all. 3 fascicolo convenuti) per complessivi € 59.398,20.
Orbene, gli attori, i quali non hanno conte st ato il quesito ri volto dal G.I. al CTU
(che espress am ent e prevedeva di t ener conto nel donatum del valore dell 'uso gratuit o del capannone in Modugno da part e di né dopo Persona_3
l'emissione dell'ordinanza del 15.7.2020 né al momento del conferime nto dell'incarico al CTU in data 28.1.2022, solo nel verbale di udienza del 12.2.2024
(dunque tardivament e) hanno ri chiesto una i nt egrazi one dell a CTU, sost enendo che il valore dell'uso gratuito dell'opificio da parte del figlio non debba essere Per_3
preso i n considerazi one ai fini dell a col lazione (rectius riunione fit tizia) per l a ricostruzione dell'asse ereditario. In particolare, hanno richiamato due pronunce dell a Cort e di C ass azione (Cass. n. 24866/2006 e n. 27250/ 2017), secondo cui va esclusa l a caus a donativa i n pres enza di un contratt o di comodato per m ancanza dell'animus donandi, des umibi le dall a t emporaneit à del godimento concess o al com odatari o e, dunque, dall a ass enza di i mpoverimento del di sponent e.
Tutt avi a, il predett o ori ent am ento giuris prudenzial e, ad avvi so del Coll egi o, non può essere applicat o nel cas o che ci occupa, per due ordini di ragioni.
In primo luogo, s econdo alt ro pi ù recent e orient ament o gi urisprudenzi al e,
l'impoverimento del donante, elemento essenziale della donazione, può consistere anche nel m ancato cons apevole eserci zio dell a possibilit à di arri cchi re il propri o pat rimonio. Ciò è propri o quel lo che accade a chi concede un bene in com odato, privandosi dell a poss ibilit à di incassare le somm e derivanti dal la l ocazione del bene
(arg. da C ass. n. 23036/2023).
Una volta rimossa l'obiezione relativa all'assenza dell'impoverimento del disponent e, si può dunque afferm are che la possi bil e qualifi cazione del com odato gratuito dell'immobile come liberalità indiretta discende dalla verifica della presenza o meno dell o spi rit o di liberalità da parte del disponente.
Ebbene, nel cas o i n esam e, l a presenza dello spirit o di l iberalit à da part e del disponent e em erge es press am ent e nel t est ament o. Ed i nvero, l a de cuius ha precis ato nel t est am ento di aver gi à benefi ciat o in vit a il fi glio dell a som ma di € Per_3
45.000,00 e dell'utilizzo del capannone in Modugno per due anni, “senza percepire alcun canone”. Sicchè, risulta evidente l'interesse non patrimoniale che ha determinato la disponente a concedere l'uso gratuito del bene, ossia beneficiare il com odatari o di una s omma pari al canone di l ocazione non percepito.
Pert anto, in t al caso sussis tono t utti gli el em enti necessari a quali fi care il com odat o com e donazione indi ret ta.
In conseguenza, l'asse ereditario calcolato a norma dell'art. 55 6 cc deve essere considerato pari a € 972.262,35 (r eli ctum – debit i + donat um, ossi a € 867.864,15 - €
0 +€ 104.398,20).
Poiché l a de cui us è decedut a las ci ando superstiti due figli e tre ni poti (eredi per rappresent azi one del figli o prem ort o ), a n orm a dell 'art. 537 cc, ai figli è Per_3
riservata com pl essivam ent e la quot a di due terzi, da di vidersi i n parti uguali t ra l oro e, dunque, 2/ 9 per cias cun fi glio e 2/ 27 per ci ascun ni pot e. La quot a di sponibil e, invece, è rappres entata dal rest ante t erzo, pari a 1/3 dell'eredit à.
Pert anto, la de cuius pot eva di sporre della quot a di € 324.087,45 (972.262,35/3); nel mentre, la quota di riserva in favore dei figli e dei nipoti era di € 648.174,90 (ossia
2/3 di 972.262,35), di cui € 216.058,30 per ciascun figlio e € 72.019,43 per ciascun nipot e.
Sulla base di tali valori è evi dent e che non ri sult a al cuna l esione dell a quot a di legit tim a degli attori né dell a mi nore i qual i hanno ri cevuto per Persona_1
test am ent o dall a de cuius, in quali tà di eredi in rappresentaz i one del padre , Per_3 premorto alla , un legato in sostituzione di legittima del valore di € Per_2
88.247,40 (pari al valore del l ocal e deposito sito in Modugno all a vi a Maranda), a cui va aggiunta la somma di denaro di € 45.000,00, donata dalla de cui us al padre, nonché la donazione indiretta di € 59.398,20 (pari al valore locativo dell'immobile concesso in comodat o grat uito). R el ativament e a questa ci rcostanza, si sot toli nea che, nella riunione fittizia di cui all'art. 556 cc, gli eredi in rappresen tazione devono conferire ciò che è st ato donat o al l oro ascendent e.
In defi nitiva, l a quot a ri cevut a dai nipoti dell a de cui us, pari a € 88.247,40 ciascuno,
è superiore alla quota di riserva a loro spettante (€ 72.019,43 per ciascuno).
Pertanto, l'azione di riduzione per lesione di legittima proposta dagli attori va rigett at a, con conseguente efficaci a dell e disposizioni t est am entari e.
Le alt re dom ande res tano assorbite.
Spese e competenze di giudi zio, nei rapport i t ra gli att ori e i convenuti CP_1
e seguono l a soccom benza degli att ori e devono ess ere
[...] CP_2
liquidat e sull a bas e dell e disposi zioni di cui al D.M. 147/2022.
Spese com pens at e nei rapport i tra gli attori e l a convenut a , che Controparte_3
ha assunt o un comportam ento processu al e neutral e e, all 'esito dell 'ist rutt ori a svol ta, ha precisato l e concl usioni chi edendo il rigett o dell a dom anda att orea.
Quanto all e spes e di CTU, gi à liquidat e i n corso di causa, nel rapporto int erno t ra le parti, esse devono es sere post e a cari co degli at tori soccom benti.
P.Q.M.
definit ivament e pronunci ando, ogni di versa e contraria istanza, eccezi one, deduzione, conclus ione dis att es a, così provvede: rigett a l a dom anda di ri duzione per l esione di l egi ttim a propost a dagli att ori
[...]
e con conseguent e effi caci a dell e di sposizioni Parte_1 Parte_2
test am ent arie;
condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 7.616,00 in favore dei convenuti e , olt re a spese generali, IVA e C AP CP_1 CP_2
com e per l egge;
spese compens at e nei rapporti t ra gli attori e;
Controparte_3 pone le spese dell'espletata C.T.U., come liquidate in corso di causa, definit ivament e a carico degli att ori;
Così deciso in B ari, nell a C am era di C onsiglio dell a I Sezi one Civil e il 14.2.2 025.
I L GI U D I C E E S T.
VA L E R I A GU A R A G N E L L A I L PR E S I D E N T E RO S E L L A NO C E R A
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tribunal e di B ari, sezione 1a ci vil e, riunito in cam era di consiglio i n persona dei signori magist rati:
1. dott. Rosel la Nocera - President e
2. dott. Valeri a Guaragnell a - Giudi ce rel atore
3. dott. Sara Mazzott a - Giudi ce ha pronunciat o l a seguen t e
SENTENZ A nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2019 sotto il numero d'ordine 14992, vertente
T R A
e , rappresent ati e difesi dall 'avv. Pi et ro Parte_1 Parte_2
Accettura,
- attori -
E
e , rappresentati e difesi dall'avv. Carmela CP_1 CP_2
Romita,
- convenu ti –
E
, nell a qualit à di genitore esercent e in via escl usiva l a Controparte_3
responsabilit à geni toriale sull a figlia mi nore , rappresent at a e Persona_1 difesa dall'avv. Claudio Dell'Anna,
- convenu ta -
All'udienza del 14.10.2024 sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, di cui al verbale, l a caus a era rim essa al Collegio per l a dec i sione, all 'esito della scadenza dei termi ni ass egnati per il deposito dell e com parse conclusionali e dell e memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI
Con att o di cit azi one ritualm ent e noti fi cat o gli attori, premesso che l a propria nonna era decedut a in dat a 15.8.2015; che la de cui us, con testament o Persona_2 pubbl ico del 12.4.2012, aveva istituit o eredi i fi gli e CP_2 CP_1
lasci andogli , a val ere s ull a l egittim a e sul la quot a disponibile, il suo intero pat rimonio m obili are e immobili are, nonché t utto i l suo denaro, m ent re a ess i deducenti e alla minore eredi per rappresent azione del loro padre e Persona_1
figli o prem ort o dell a de cuius , aveva l egato, in parti uguali t ra Persona_3
loro e i n sost ituzione di legittim a, il l ocal e deposito si to in Modugno alla vi a
Maranda; che l a de cui us precis ava nel test am ent o di aver dat o i n vit a al fi gli o premorto la somma di € 45.000,00 (parte del ricavato della vendita Persona_3
dell a sua vill a in Gi nos a) e di avergl i consen tit o l 'uti lizzo del suo capannone i n
Modugno senza l a corresponsione, per due anni, di al cun canone;
che essi deducenti avevano ri nunci ato al predetto l egat o con atto per Not aio del 22.5.2017, Per_4
rit enendo che l e di sposi zioni test ament ari e fossero l e sive dell a loro quot a di legittima ex art. 537 cc (2/3 dell'asse), pari a 4/54 ciascuno dell'intero asse ereditario.
Tutto ci ò prem esso convenivano in giudizio e l a CP_1 CP_2
minore dom andando che fosse di chi arat a l a quali t à di eredi l egit tim i Persona_1 degli attori, l'accertamento dell'entità del patrimonio della de cuius al m oment o dell'apertura della successione, la riduzione delle disposizioni testamentarie effettuat e dall a de cuius fino a reint egrare l a quot a di legitti ma a l oro spett ant e, disporre lo sciogl imento dell a comuni one. Con vittori a di spese.
Con com pars a di costituzione e rispost a, si costit uivano e CP_2 CP_1
cont est ando l e avvers e prospet tazi oni e chi edendo il ri gett o del le domande.
[...]
Con vitt ori a d i s pes e. In part icolare, deducevano la generi cità dell a dom anda di riduzi one per l esione di l egitti ma, assum endo che gli att ori non avevano i ndi cato l a misura della ass eri t a l esi one in rapport o al valore del l egato e, in ogni caso, contestavano l'esistenza della lesione, in considerazione del valore del bene legato
(€ 220.000,00) e delle liberalità ricevute dal figlio , ossia la somma di € Per_3
45.000,00 e il valore dei canoni del capannone in Modugno per due anni (€
24.000,00).
Con compars a di cost i tuzione e risposta, si costit uiva Controparte_3 nell'interesse della minore rappresentando di riservarsi di valutare, Persona_1 all'esito della CTU, se accettare o rinunciare al legato in sostituzione di legittima.
Con ordinanza del 15.7.2020 i l G.I. ri get tava le richi est e di prova oral e formul at e dagli att ori e dis poneva CTU vol ta a indi viduare e stimare i beni, mobi li e imm obili , che compongono l a mass a eredi tari a e a det erminare se vi fosse l esione della quot a di l egitti ma degli at t ori.
Dopo alcuni rinvii richi est i congiunt am ente dalle part i al fine di raggiungere una soluzione conciliativa della controversia, all'udienza del 28.11.2022 veniva conferito incarico al CTU Ing. All'esito, la causa veniva rinviata Persona_5
per l a preci sazi one dell e conclusioni;
indi, al l'udi enza del 14.10.2024 il G.I., fatt e precisare l e conclus ioni, rim ett eva l a causa al Coll egio per la deci sione con assegnazi one dei termini ex art. 190 cpc.
Le dom ande propost e dall e parti devono essere esam inate seco ndo l'ordine l ogi co - giuridi co.
Gli att ori , dopo aver rinunci at o al l egato in sost ituzione di l egitt ima, hanno dom andato l a riduzi one dell e dis posi zioni operat e dall a de cuius Persona_2
in favore dei convenuti e con test am ento pub bli co del CP_1 CP_2
12.4.2012 per Not ar , al fine di rei nt egrare l a quota di riserva ad essi Persona_6
spet tante ( pari a 4/54 cias cuno dell'int ero asse eredi tario).
Per effetto dell a rinuncia al legato, gl i attori si t rovano nel la st essa situazione giuridi ca del legitti mario pret ermesso;
dunque, non acqui st ano l a qual ità di eredi e non part ecipano all a com unione eredi tari a, se non dopo aver chiest o e consegui to la legittima di loro spettanza esperendo vittoriosamente l'azione di riduzione, dato che, fino a t al e m om ent o, rest ano valide ed effi caci le disposi zioni t est am ent arie. In alt ri termi ni, non vi è delazi one eredit ari a del l egit tim ari o preterm esso prima dell'esercizio vittorioso dell'azione di riduzione, in quanto la volontà del testatore era di ret ta a garant irgli il legato e non gi à l a quot a dell 'eredit à (in tal senso, Cass.
n. 4800/ 1992; C ass . n. 2228/1979; Cass. n. 2604/1972; Trib. Tri est e 30.8.2004; Trib.
Bologna n. 1983/2024).
Ciò posto, l a dom anda non è merit evole di accogli mento.
L'accertamento del diritto alla riduzione richiede il calcolo preliminare dell'asse ereditario dell a de cui us, dell e quot e di ri serva di ci ascuno degli eredi e dell a porzione di sponibil e.
A t al proposit o, quanto al la sti ma dei beni del la m assa, devono essere consi derati gli esiti dell a consul enza t ecni ca svolta i n giudi zio deposi tat a t el em ati cam ente il
18.12.2023, composta dalla “relazione di consulenza tecnica” (bozza) e dalla
“valutazione sintetica delle osservazioni di parte”. Le conclusioni ivi rassegnate devono rit eners i corret te poiché esenti da vizi l ogi ci. Né le parti hanno soll evat o contestazioni idonee a minarne l'attendibilità, salvo quanto si dirà in seguito.
La determinazione della porzione disponibile deve essere effettuata a norma dell'art. 556 cc (reli ct um – d ebiti + donatum ).
Quanto al reli ctum, si tratt a dei beni im mobili di cui l a de cuius ha disposto con test am ent o e dell e di sponi bilit à bancari e dell a stessa.
L'asse ereditario immobiliare ha ad oggetto undici immobili siti in Modugno
(dett agli at am ent e indic ati a pag. 30 -31 del la rel azione di consulenza t ecnica) per un valore complessivo di € 865.590,00.
Per quanto riguarda l e oss ervazi oni del C TP di , condivise con i l Controparte_3
CTP di parte att ri ce, rel ativam ent e all a val utazi one di al cuni immobil i dell 'as se ereditario al momento dell'apertura della successione, ritiene il Collegio che il CTU abbia rispost o com piut ament e ai rili evi soll evati d ai consul enti di part e. In parti col are, relativament e alla s tim a del local e ad uso deposit o riport ato al punto h) della CTU, l'Ing. ha tenuto conto, nella risposta alle osservazioni, dei Per_5 rilievi dei CTP relativi alle difformità compositive dell'im mobile, evidenziando tuttavi a che si tratt a di di fformi tà form ali piuttosto che sostanzi ali, per l e quali ha considerat o un abbat timento forfet ario pari al 10% del val ore stimat o nell a bozza di
CTU. Inolt re, in m eri to all e osservazi oni dei C TP rel ati ve all o st ato rusti co dell'immobile, che presenta gravi fenomeni di infiltrazioni ed è gravato da notevoli servit ù impi anti sti che, il C TU ha preci sato di aver t enuto cont o, ai fi ni dell a det erminazione del valore del predett o bene, dell e sue caratt eristiche i ntr i nseche ed est rinseche, conferm ando il valore già ri port at o i n bozza. Dunque, in seguit o all e osservazioni dei CTP, il CTU ha rimodulato il valore dell'immobile h) in €
160.344,00. Quant o ai rili evi dei CTP rel ativi all a val ut azi one degli immobili di cui ai punti e), i) e j ) della rel azione i n bozza dell a CTU, nonché all a quant ifi cazione del canone di locazione per l'opificio, il Collegio condivide e recepisce le val utazi oni del C TU in s ede di ris post a all e osservazioni di part e, di cui a pag. 9 -
10-11.
Invece, con ri feri m ent o all e dis poni bil ità bancari e dell a de cuius, il C TU ha accertato che, alla data dell'apertura della successione sul conto corrente n. 656255 presso la B anca di C redito C ooperat ivo dell a Terra degli Ulivi di succursale di CP_4
Modugno, coint es tat o tra l a de cuius e il fi glio residuavano € CP_1
2.274,15. Inolt re, non sono sort e cont estazioni relat ivament e alla ci rcost anza che le somm e rinvenute s ul predetto conto corrent e coint est at o fossero di tit ol ari tà esclusiva dell a de cuius.
Il CTU ha poi precis ato che, dall e ricerche effettuat e, non ri sultavano somme press o altri istituti bancari al momento dell'apertura della successione.
In definiti va, il r eli ctum deve considerarsi pari a: 1) asse ereditario imm obili are €
865.590,00 ; 2) dis ponibili tà bancari e al momento del la m orte dell a de cuius €
2.274,15, sicché l'asse ereditario complessivo è di € 867.864,09.
Quanto ai debiti, non ve n'è prova alcuna in atti né le parti hanno formulato all egazioni in merit o.
Con riferim ent o al donat um, esso deve considerarsi pari a € 104.398,20. Deve, infatti , t enersi conto nel donatum delle donazioni effettuat e in vita dall a de cuius al figlio : la donazione della somma di € 45.000,00 corrisposta dalla de cui us Per_3 mediante assegno bancario dell'11 -11-2006 versato sul conto di Persona_3
(cfr. all. 4 fas cicolo convenuti ), nonché l a liberali tà i ndi retta consist ent e nel valore dell 'uso gratuit o del capannone in Modugno da part e del figl io prem orto Per_3
per due anni (2009 e 2010), padre degli at tori (cfr. contratt o di com odato, all. 3 fascicolo convenuti) per complessivi € 59.398,20.
Orbene, gli attori, i quali non hanno conte st ato il quesito ri volto dal G.I. al CTU
(che espress am ent e prevedeva di t ener conto nel donatum del valore dell 'uso gratuit o del capannone in Modugno da part e di né dopo Persona_3
l'emissione dell'ordinanza del 15.7.2020 né al momento del conferime nto dell'incarico al CTU in data 28.1.2022, solo nel verbale di udienza del 12.2.2024
(dunque tardivament e) hanno ri chiesto una i nt egrazi one dell a CTU, sost enendo che il valore dell'uso gratuito dell'opificio da parte del figlio non debba essere Per_3
preso i n considerazi one ai fini dell a col lazione (rectius riunione fit tizia) per l a ricostruzione dell'asse ereditario. In particolare, hanno richiamato due pronunce dell a Cort e di C ass azione (Cass. n. 24866/2006 e n. 27250/ 2017), secondo cui va esclusa l a caus a donativa i n pres enza di un contratt o di comodato per m ancanza dell'animus donandi, des umibi le dall a t emporaneit à del godimento concess o al com odatari o e, dunque, dall a ass enza di i mpoverimento del di sponent e.
Tutt avi a, il predett o ori ent am ento giuris prudenzial e, ad avvi so del Coll egi o, non può essere applicat o nel cas o che ci occupa, per due ordini di ragioni.
In primo luogo, s econdo alt ro pi ù recent e orient ament o gi urisprudenzi al e,
l'impoverimento del donante, elemento essenziale della donazione, può consistere anche nel m ancato cons apevole eserci zio dell a possibilit à di arri cchi re il propri o pat rimonio. Ciò è propri o quel lo che accade a chi concede un bene in com odato, privandosi dell a poss ibilit à di incassare le somm e derivanti dal la l ocazione del bene
(arg. da C ass. n. 23036/2023).
Una volta rimossa l'obiezione relativa all'assenza dell'impoverimento del disponent e, si può dunque afferm are che la possi bil e qualifi cazione del com odato gratuito dell'immobile come liberalità indiretta discende dalla verifica della presenza o meno dell o spi rit o di liberalità da parte del disponente.
Ebbene, nel cas o i n esam e, l a presenza dello spirit o di l iberalit à da part e del disponent e em erge es press am ent e nel t est ament o. Ed i nvero, l a de cuius ha precis ato nel t est am ento di aver gi à benefi ciat o in vit a il fi glio dell a som ma di € Per_3
45.000,00 e dell'utilizzo del capannone in Modugno per due anni, “senza percepire alcun canone”. Sicchè, risulta evidente l'interesse non patrimoniale che ha determinato la disponente a concedere l'uso gratuito del bene, ossia beneficiare il com odatari o di una s omma pari al canone di l ocazione non percepito.
Pert anto, in t al caso sussis tono t utti gli el em enti necessari a quali fi care il com odat o com e donazione indi ret ta.
In conseguenza, l'asse ereditario calcolato a norma dell'art. 55 6 cc deve essere considerato pari a € 972.262,35 (r eli ctum – debit i + donat um, ossi a € 867.864,15 - €
0 +€ 104.398,20).
Poiché l a de cui us è decedut a las ci ando superstiti due figli e tre ni poti (eredi per rappresent azi one del figli o prem ort o ), a n orm a dell 'art. 537 cc, ai figli è Per_3
riservata com pl essivam ent e la quot a di due terzi, da di vidersi i n parti uguali t ra l oro e, dunque, 2/ 9 per cias cun fi glio e 2/ 27 per ci ascun ni pot e. La quot a di sponibil e, invece, è rappres entata dal rest ante t erzo, pari a 1/3 dell'eredit à.
Pert anto, la de cuius pot eva di sporre della quot a di € 324.087,45 (972.262,35/3); nel mentre, la quota di riserva in favore dei figli e dei nipoti era di € 648.174,90 (ossia
2/3 di 972.262,35), di cui € 216.058,30 per ciascun figlio e € 72.019,43 per ciascun nipot e.
Sulla base di tali valori è evi dent e che non ri sult a al cuna l esione dell a quot a di legit tim a degli attori né dell a mi nore i qual i hanno ri cevuto per Persona_1
test am ent o dall a de cuius, in quali tà di eredi in rappresentaz i one del padre , Per_3 premorto alla , un legato in sostituzione di legittima del valore di € Per_2
88.247,40 (pari al valore del l ocal e deposito sito in Modugno all a vi a Maranda), a cui va aggiunta la somma di denaro di € 45.000,00, donata dalla de cui us al padre, nonché la donazione indiretta di € 59.398,20 (pari al valore locativo dell'immobile concesso in comodat o grat uito). R el ativament e a questa ci rcostanza, si sot toli nea che, nella riunione fittizia di cui all'art. 556 cc, gli eredi in rappresen tazione devono conferire ciò che è st ato donat o al l oro ascendent e.
In defi nitiva, l a quot a ri cevut a dai nipoti dell a de cui us, pari a € 88.247,40 ciascuno,
è superiore alla quota di riserva a loro spettante (€ 72.019,43 per ciascuno).
Pertanto, l'azione di riduzione per lesione di legittima proposta dagli attori va rigett at a, con conseguente efficaci a dell e disposizioni t est am entari e.
Le alt re dom ande res tano assorbite.
Spese e competenze di giudi zio, nei rapport i t ra gli att ori e i convenuti CP_1
e seguono l a soccom benza degli att ori e devono ess ere
[...] CP_2
liquidat e sull a bas e dell e disposi zioni di cui al D.M. 147/2022.
Spese com pens at e nei rapport i tra gli attori e l a convenut a , che Controparte_3
ha assunt o un comportam ento processu al e neutral e e, all 'esito dell 'ist rutt ori a svol ta, ha precisato l e concl usioni chi edendo il rigett o dell a dom anda att orea.
Quanto all e spes e di CTU, gi à liquidat e i n corso di causa, nel rapporto int erno t ra le parti, esse devono es sere post e a cari co degli at tori soccom benti.
P.Q.M.
definit ivament e pronunci ando, ogni di versa e contraria istanza, eccezi one, deduzione, conclus ione dis att es a, così provvede: rigett a l a dom anda di ri duzione per l esione di l egi ttim a propost a dagli att ori
[...]
e con conseguent e effi caci a dell e di sposizioni Parte_1 Parte_2
test am ent arie;
condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 7.616,00 in favore dei convenuti e , olt re a spese generali, IVA e C AP CP_1 CP_2
com e per l egge;
spese compens at e nei rapporti t ra gli attori e;
Controparte_3 pone le spese dell'espletata C.T.U., come liquidate in corso di causa, definit ivament e a carico degli att ori;
Così deciso in B ari, nell a C am era di C onsiglio dell a I Sezi one Civil e il 14.2.2 025.
I L GI U D I C E E S T.
VA L E R I A GU A R A G N E L L A I L PR E S I D E N T E RO S E L L A NO C E R A