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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/05/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile - Minori
Riunita in camera di consiglio e così composta:
dott.ssa Concettina Epifanio Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà Consigliere relatore dott.ssa Adele Foresta Consigliere dott. Francesco Eboli Consigliere onorario – Esperto
dott.ssa Maria Rizzo Consigliere onorario – Esperto
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 366/2025 R.V.G., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 22 aprile 2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale alla lite depositata all'interno Parte_1
del fascicolo telematico, dall'Avv. Antonio Francesco Rizzuto del Foro di Bologna, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale di posta elettronica certificata
Email_1
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza F. e L. Gullo, 48, presso lo Controparte_1 studio dell'Avv. Maria Teresa Palmieri, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Marco Facciolla, giusta procura speciale alla lite depositata nel fascicolo telematico;
APPELLATA
E
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO
DI CATANZARO
INTERVENTORE EX LEGE
1 CONCLUSIONI:
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contraris reiectis, fissata Parte_1
l'udienza di comparizione delle parti con termine per notifica del presente ricorso e pedissequo provvedimento di fissazione udienza ed esperito ogni opportuno accertamento,
In via principale
- revocare, annullare o comunque privare di qualsiasi effetto la sentenza emessa in data
21.1.2025, non notificata, non comunicata ma solo registrata, nel fascicolo telematico, in data 28.2.2025 con la dicitura “inserita annotazione (oggetto: VERBALE DEL 24/2/2025)”, all'esito del procedimento N. 40/23 ADN Rel. Folino;
- dichiarare non farsi luogo all'adozione particolare dei minori e A_
, nati a Cosenza rispettivamente il 4.10.2016 ed il 15.11.2017 da parte di NA
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di lite.
In via istruttoria
- disporre ogni più opportuna verifica in merito alla valutazione dell'interesse dei minori all'adozione e al recupero del rapporto degli stessi con la OR , anche Parte_1
mediante CTU, in considerazione del fatto che il procedimento nel quale è stata emessa la sentenza oggi impugnata è stato deciso sulla base della sola documentazione raccolta nell'ambito del procedimento di decadenza della potestà genitoriale, al quale la OR
non ha partecipato e nell'ambito del quale gli operatori del servizio sociale Parte_1 incaricato, con riferimento alla figura materna si sono limitati a dichiarare: “non siamo riusciti a reperire alcun recapito e pertanto ciò che la riguarda è stato esclusivamente dedotto dalle affermazioni del sig. ”.” Per_1
Per IN TT: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, alla stregua delle motivazioni esposte, in disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, in via pregiudiziale dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla SI , per inesistenza del provvedimento Parte_1
reclamato; nel merito, rigettare il reclamo proposto, perché infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Per il P.G.: “Esprime parere favorevole all'accoglimento del reclamo, con rivalutazione – anche con l'ausilio di consulente esperto – della necessaria ed opportuna verifica in merito all'interesse dei minori all'adozione e al recupero del rapporto degli stessi con la madre.”
FATTO
2 Con ricorso depositato presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro in data 21 novembre
2022, ha chiesto di fare luogo all'adozione a norma dell'art. 44 L. n. 184/83 dei Controparte_1
minori , nato a [...] il [...], e , nata a [...] il A_ NA
15 novembre 2017.
A tal fine ha esposto:
- di aver contratto matrimonio in data 7 luglio 2000 con , nato a [...] il Controparte_2
29 ottobre 1967 e di essersi separato dallo stesso nel 2016, senza che tuttavia mai fosse intervenuta la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che successivamente alla separazione il coniuge aveva intrattenuto una relazione sentimentale con nata in [...] l 1° marzo 1985, dalla quale aveva avuto due figli, Parte_1
e , nati a Cosenza rispettivamente il 4 ottobre 2016 e A_ NA
il 15 novembre 2017, regolarmente riconosciuti dal padre;
- che il , con ricorso del 25 febbraio 2020, a seguito del disfunzionale Per_1
comportamento materno, aveva presentato ricorso al Tribunale per i Minorenni, chiedendo che fosse pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre e il Tribunale emetteva provvedimento in data 10-14 luglio 2020 con cui veniva accolta la domanda e dichiarata la decaduta dalla responsabilità genitoriale sui minori, affidando questi Pt_1
ultimi al padre per tutte le pertinenti facoltà, comprese quelle relative alla istruzione e alla salute;
- che, in particolare, la madre poneva in essere una condotta di sottrazione internazionale rispetto alla minore – per la quale riportava anche sentenza di condanna alla pena di Per_2
mesi otto di reclusione, emessa dal Tribunale di Cosenza – e di abbandono nei confronti del figlio Per_1
- che la madre, da allora, mai aveva assolto all'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, secondo quanto pure prescrittole dal Tribunale per i Minorenni, né aveva curato alcun rapporto con gli stessi;
- che essa ricorrente nel mese di settembre 2020 si era riconciliata con il coniuge, sia di fatto che legalmente, con dichiarazione resa davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Cosenza il 19 novembre 2020, annotata nei registri di matrimonio;
- che i coniugi avevano ricostituito il proprio nucleo familiare, del quale erano Per_1
rientrati a far parte, a tutti gli effetti, i due minori, di cui essa ricorrente si prendeva cura amorevolmente ed in maniera continuativa, assicurando loro ogni tipo di assistenza funzionale alla crescita ed all'armonico sviluppo psico-fisico; che si imponeva, pertanto, il
3 riconoscimento di un rapporto di fatto già esistente e consolidato nel tempo tra essa istante ed i minori. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda perché contrastante con Parte_1
la propria volontà di essere reintegrata nella responsabilità genitoriale sui minori, dalla quale era stata dichiarata decaduta. La madre dei minori deduceva che mai s era disinteressata dei figli, nonostante la lontananza dei rispettivi luoghi di residenza e che viceversa era stato il a frapporre Per_1
ostacoli ai contatti.
Il P.M.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza.
Acquisita la relazione pervenuta dal Servizio Sociale di Cosenza, disposta ed espletata l'audizione dell'istante, del coniuge e della sig.ra proceduto all'ascolto dei minori, il Tribunale Parte_1
per i Minorenni di Catanzaro ha pronunciato, in data 21 gennaio 2025, sentenza con cui ha disposto di fare luogo all'adozione particolare dei minori e , nati a A_ NA
Cosenza rispettivamente il 4 ottobre 2016 ed il 15 novembre 2017 da parte di nata Controparte_1
a Cosenza il 23 novembre 1973, ivi residente in via Popilia Pal. Esse C.
Il Tribunale per i Minorenni, in via di estrema sintesi:
richiamati gli esiti dell'istruttoria svolta e segnatamente la relazione pervenuta dal Servizio
Sociale di Cosenza e l'audizione dell'istante e del coniuge, nonché l'ascolto dei minori, ha evidenziato che risulta come la è persona che fattivamente si occupa dei bambini e CP_1
viene dagli stessi riconosciuta come figura materna, nonché come la vita della ricorrente ruoti intorno all'accudimento dei minori ed al soddisfacimento delle loro esigenze;
emerge, altresì, il legame affettivo venutosi a creare tra i minori e la ricorrente – il Servizio sottolinea come la abbia instaurato un rapporto strettissimo con entrambi e in particolare con la CP_1 minore – e come “l'adozione costituisca un mero passaggio burocratico che sancisce Per_2 legalmente un rapporto già esistente anzi consolidato” (cfr. sentenza, pag. 2);
che la è stata sentita in udienza ed ha ribadito la propria opposizione alla domanda e Pt_1 la sua volontà di “tornare ad essere la mamma” dei suoi figli, riferendo di fare solo, allo stato, delle rare videochiamate con i minori (“di fatto il padre mi permette due videochiamate al mese”);
che, invero, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte (la sentenza richiama esplicitamente Cass. n. 18827 del 2018), in tema di adozione ai sensi dell'art. 44 L. 184/83
“ha insuperabile efficacia preclusiva, ai sensi dell'art. 46, 2° comma, l. cit., il dissenso manifestato dal genitore che sia titolare della responsabilità genitoriale”, laddove nel caso in esame la non risulta godere di detta titolarità, per effetto della declaratoria di Pt_1
4 decadenza dalla stessa, avvenuta con decreto, in atti, del Tribunale per i Minorenni di
Catanzaro in data 10-14 luglio 2020;
che il provvedimento di decadenza attesta peraltro la condotta di estrema gravità posta in Per_ essere dalla madre, che “in particolare con riferimento alla minore , arrecava grave nocumento alla salute della medesima (la piccola veniva sottratta e condotta all'estero dalla madre ed al rientro in Italia versava in condizioni preoccupanti che imponevano plurimi ricoveri e peculiari cure) ed in relazione al minore poneva in essere una vera e Per_1 propria “latitanza genitoriale”, dal momento che, pur non vedendo lo stesso dal 2018, una Per_ volta rientrata in Italia con , riteneva di non raggiungerlo in Cosenza neanche per un breve saluto” (cfr. sentenza, pag. 3);
che, mancando, dunque, già la titolarità della responsabilità genitoriale, per effetto del richiamato decreto ablativo, “neanche si tratta di valutare il concreto esercizio della stessa
– come nell'ipotesi in cui s fosse in presenza di una mera titolarità e dovesse valutarsi
l'esercizio o meno in concreto di quella responsabilità – ovviamente nel caso di specie pure difettante, essendo i rapporti madre-figli limitati a semplici e sporadiche videochiamate. Né può valere, in contrario, l'intenzione manifestata dalla madre in comparsa di chiedere di essere reintegrata nella responsabilità genitoriale. Sussistono, dunque, i presupposti per fare luogo all'adozione in casi particolari dei minori e da A_ NA parte di ” (cfr. sentenza, pag. 3). Controparte_1
Avverso suddetta sentenza, ha interposto reclamo a norma dell'art. 56, comma 4, Parte_1
L. n. 184/1983, con ricorso presentato, telematicamente, il 19 marzo 2025, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta presentata, Controparte_1
telematicamente, in data 11 aprile 2025, ha contestato punto per punto l'avverso reclamo, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe.
Il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del reclamo, con rivalutazione – anche con l'ausilio di consulente esperto – della necessaria ed opportuna verifica in merito all'interesse dei minori all'adozione e al recupero del rapporto degli stessi con la madre.
Con decreto di data 25 marzo 2025 il Presidente ha fissato per la discussione in camera di consiglio l'udienza del 22 aprile 2025, poi sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., che le parti private hanno ritualmente presentato.
Indi, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
5 1. In via assolutamente pregiudiziale, va esaminata l'eccezione di inammissibilità del reclamo perché proposto avverso sentenza “inesistente/nulla, in quanto non risulta essere stata mai depositata, né mai comunicata ma, per errata attività di cancelleria, è stata inserita, in un verbale di un'udienza, mai tenuta, per come riferisce la stessa Cp” (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 2).
Rappresenta parte resistente che la sentenza allegata, per come si evincerebbe dal frontespizio, è sprovvista di numero identificativo, per cui “è da ritenersi, allo stato, inesistente”. Ebbene, prosegue la Difesa della “in tema di provvedimenti del giudice, oltre all'ipotesi espressamente CP_1 prevista dall'articolo 161, comma 2, cod. proc. civ. (mancanza della sottoscrizione del giudice), è possibile configurare altri casi di cosiddetta inesistenza giuridica della sentenza o di provvedimento decisorio e definitivo ad essa equiparabile, tutte le volte che, o il giudice sia carente di potere, o il provvedimento processuale emesso possa qualificarsi abnorme, come nel caso che ci occupa,
“perché privo di quel minimo di elementi o di presupposti tipizzanti, necessari per produrre certezza giuridica.” Tali vizi, per lo più qualificati come ipotesi d'inesistenza giuridica o di nullità radicale ed insanabile, sono rilevabili anche d'ufficio.” (cfr. comparsa di risposta, pag. 2-3).
L'eccezione è infondata e va, pertanto, rigettata, per almeno un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo il “numero identificativo” non è elemento che deve essere contenuto nella sentenza a pena di nullità
In effetti, il contenuto della sentenza è analiticamente descritto dall'art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere: 1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;
2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
3) le conclusioni delle parti e del pubblico ministero;
4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo e la sottoscrizione del giudice.
Nel caso di specie, nel fascicolo di primo grado in formato cartaceo, ritualmente trasmesso dal
Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, è dato rinvenire una copia della sentenza munita della seguente attestazione da parte del Cancelliere Caterina Maida: “A causa di un disguido nelle operazioni di deposito del sistema, la presenta sentenza viene lavorata in cartaceo. Catanzaro
16.4.2025”.
La sentenza risulta emessa in data 21.1.2025 ed è firmata digitalmente dal Presidente del Collegio, dott.ssa Teresa Chiodo, e dal Giudice relatore, dott.ssa Emanuela Folino.
Essa è stata registrata, nel fascicolo telematico, in data 28.2.2025, con la seguente annotazione del cancelliere: “inserita annotazione (oggetto: Verbale del 24/2/2025)”.
Alla copia della sentenza rinvenuta nel fascicolo cartaceo è allegato il riepilogo delle richieste di assistenza tecnica da parte del cancelliere del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, dal quale si evince che, in data 18 aprile 2025, era stata richiesta assistenza perché – si legge – “per errore è
6 stata lavorata con la voce annotazione verbale una sentenza. Si chiede di eliminare solo la voce ed inserire la voce corretta Sentenza adozione casi particolari”. Il che lascia logicamente presumere che la sentenza che ci occupa sia stata pubblicata in data 28.2.2025, ed annotata sul fascicolo telematico con l'erronea dicitura di “Verbale” anziché, correttamente, “Sentenza”.
Il che è sufficiente ad escludere qualsivoglia ipotesi di nullità del provvedimento, che, peraltro, risulta tempestivamente impugnato.
In secondo luogo, va evidenziato che, qualsivoglia ipotesi di nullità della sentenza, avrebbe dovuto essere fatta valere con il reclamo ex art. 56, comma 4, L. n. 184/1983, in forza della regola di conversione della nullità delle sentenze in motivi di impugnazione prevista dall'art. 161, comma 1,
c.p.c., che così dispone: “La nullità delle sentenze, soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione”. L'omessa proposizione del reclamo, preclude la deducibilità della nullità (peraltro insussistente, come si è già detto) dacché, nella raggiunta incontrovertibilità della decisione, va ravvisata una causa di sanatoria di tutti i possibili vizi afferenti il provvedimento.
La disposizione in parola deve, peraltro, essere letta in combinato disposto con gli artt. 353 e 354
c.p.c., che elencano le tassative ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado, fra le quali non è annoverata l'ipotesi in esame, cosicché spetterebbe comunque alla Corte di Appello decidere nel merito la controversia previo annullamento della decisione di primo grado.
Il che è sufficiente per rigettare l'infondata eccezione di inammissibilità del reclamo.
2. Passando all'esame del reclamo, esso si articola in tre motivi.
2.1 Con il primo motivo, così rubricato: “Omessa valutazione dell'interesse dei minori all'adozione
– violazione dell'art. 48 della Legge 184/1983”, censura la sentenza per avere il Parte_1
Tribunale per i Minorenni di Catanzaro accolto, erroneamente, il ricorso della SI solo CP_1 ed esclusivamente per il fatto che l'odierna reclamante è stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale. Così argomentando, tuttavia, non sarebbe stato valutato l'interesse preminente dei minori all'adozione da parte del Tribunale “che si è limitato a motivare la disposta adozione con la mancanza della titolarità della responsabilità genitoriale in capo alla OR […]. Il fatto Pt_1
che il dissenso del genitore dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale non possa avere
“insuperabile efficacia preclusiva, ai sensi dell'art. 46, 2° comma, l. cit.” non significa che lo stesso non possa essere manifestato e, soprattutto, che non debba essere valutato se tale dissenso risponda
o meno al preminente interesse del minore” (cfr. ricorso, pag. 6 e ss.). Ciò, a maggior ragione se si considera che è stata la Suprema Corte, con Ordinanza n. 16060 del 2018, a chiarire che il genitore dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale che abbia interesse a recuperare il rapporto col
7 minore, può opporsi alla dichiarazione di adottabilità del figlio, facendo valere l'insussistenza di uno stato di abbandono del minore, per poi, una volta avvenuto gradualmente il recupero di detto rapporto, agire per chiedere la reintegrazione nella responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 332
c.c. Ebbene, nel caso di specie, il dissenso è stato manifestato dalla sig.ra proprio perché è sia Pt_1
intenzione recuperare il rapporto con i propri figli per poi essere reintegrata nella responsabilità genitoriale.
2.2 Con il secondo motivo di reclamo, così rubricato: “Contrasto tra la disposta adozione e la possibilità di reintegro nella responsabilità genitoriale – violazione dell'art. 332 c.c.”, la reclamante adduce che l'accoglimento della domanda della a maggior ragione se motivato come nella CP_1
specie per il solo fatto che la è stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale, Pt_1
sarebbe in palese contrasto con la possibilità, prevista per legge (art. 332 c.c.), di di Parte_1 essere reintegrata nella responsabilità genitoriale. Infatti, “sebbene non espressamente previsto dalla lettera dell'art. 48 L. n. 184 del 1983, l'adozione disposta dal Tribunale per i Minorenni di
Catanzaro, comporta il trasferimento della responsabilità genitoriale in capo alla OR CP_1
e, di conseguenza, l'impossibilità della OR di essere reintegrata nella responsabilità Pt_1
genitoriale, non essendo ipotizzabile la contemporanea sussistenza della piena responsabilità genitoriale in capo a tre persone” (cfr. ricorso, pag. 7).
2.3 Con il terzo motivo di reclamo, così rubricato: “Omessa valutazione del rischio di recisione del rapporto della OR con i figli – violazione dell'art. 337-ter c.c.”, la reclamante Parte_1
lamenta che la decisione assunta dal Tribunale per i Minorenni di Catanzaro rischia di avere un effetto potenzialmente devastante sul rapporto madre-figli, ovvero quello di reciderlo integralmente.
In effetti, prosegue la reclamante, premesso che ella, ogni volta, trova ostacoli da parte del Signor
alle videochiamate con i minori e alla possibilità di visitare i due figli, vi è che, “se già Per_1
prima della disposta adozione la OR riusciva a vedere poco i propri figli, il timore è Pt_1 quello che, a fronte della disposta adozione, non li possa di fatto più vedere” (cfr. ricorso, pag. 10).
Si duole, poi, del fatto che il Tribunale per i Minorenni non abbia minimamente tenuto conto del volere dei minori “i quali hanno espressamente dichiarato “A noi manca mamma … Per_3 vorremmo vedere un po' più spesso mamma ” […] Ciò che dimostra, ancora una volta, che Per_3
alla base della decisione del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro non è stato posto il preminente interesse dei minori” (cfr. ricorso, pag. 10). Sottolinea, infine, come non sia corretta l'affermazione del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro per la quale la avrebbe posto in essere una vera e Pt_1
propria latitanza genitoriale ne confronti dei figli, affermazione che, di vero, si basa solo ed
8 esclusivamente sul provvedimento con il quale la è stata dichiarata decaduta dalla Pt_1
responsabilità genitoriale.
3. Il tre motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono infondati e vanno, pertanto, disattesi.
L'adozione in casi particolari è disciplinata dall'art. 44 L. n. 184 del 1983, che, alla lettera b) dispone:
“I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge”.
Il successivo art. 46 dispone: “Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando.
Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse del minore, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal coniuge, se convivente con l'adottando. Parimenti il tribunale può pronunciare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo”.
È evidente che, l'acquisizione del consenso dei genitori biologici costituisce un elemento centrale ed indispensabile dell'accertamento dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'adozione legittimante ed ex art. 44, percome desumibile dal comma 1 dell'art. 46 che appunto dispone che “Per l'adozione
è necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando”.
In tal senso, la Suprema Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui “In tema di adozione in casi particolari, l'assenso del genitore dell'adottando - previsto dall'art. 46 della I. n. 184/1983 quale presupposto necessario per tale ipotesi di adozione - non può desumersi implicitamente da dichiarazioni dal contenuto ipotetico e non univoco, proiettate nel futuro e condizionate a circostanze che dovranno verificarsi in un momento successivo a quello della prestazione dell'assenso stesso, dovendo questo avere le caratteristiche dell'attualità e della pienezza, a prova di un piena adesione del genitore naturale all'adozione non legittimante del minore. La valutazione della corrispondenza del diniego al preminente interesse del minore interviene solo successivamente all'effettivo esperimento dell'acquisizione della volontà dei genitori biologici" (cfr. Cass. civ., 13 aprile 2021, n. 9666).
In ogni caso, il giudice deve verificare in concreto (e fornire una motivazione adeguata) il preminente interesse del minore alla filiazione adottiva ex art. 44, comma 1, lett. b) L. n. 184 del 1983, da leggersi in c.d. col successivo art. 57 che prescrive:
“Il Tribunale verifica:
9 1) se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 44;
2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore.
A tal fine il Tribunale per i Minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi sociali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia.
L'indagine dovrà riguardare in particolare:
a) l'attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo, e l'ambiente familiare degli adottanti;
b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;
c) la personalità del minore;
d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell'adottante e del minore”.
L'art. 46, comma 1, l. cit., dunque, attribuisce efficacia ostativa all'adozione, al dissenso manifestato dal genitore naturale esercente la responsabilità genitoriale, precludendo al giudice ogni valutazione circa la sua giustificabilità, o meno, e la sua corrispondenza all'interesse del minore.
Nella sentenza n. 182 del 1988, la Corte costituzionale ha svolto importanti considerazioni circa la giustificazione dell'ulteriore limite alla valutazione dell'interesse dell'adottando, da parte del giudice, costituito dalla insuperabilità del dissenso dei genitori esercenti la potestà (ora responsabilità) o del coniuge convivente. In particolare, la Corte costituzionale ha osservato che
“siffatto limite ha una giustificazione in valori costituzionalmente garantiti, quali quello della conservazione della compagine familiare e della società coniugale effettivamente vissute, di cui agli artt. 29 e 30 Cost., che prevalgono anche in presenza degli opposti consensi manifestati dall'adottante e dall'adottando. L'interesse dell'adottando si deve intendere qui considerato in via definitiva dai genitori o dal coniuge, i quali dalla richiesta di adozione da parte di un determinato adottante o dalla richiesta di aggiunzione di un qualunque rapporto adottivo al vincolo originario di filiazione o a quello di coniugio, l'uno e l'altro attualmente ed effettivamente convissuti, possono ritenere di ricevere pregiudizio o presumere di soffrire turbamento o semplicemente interferenza non gradita nella propria vita di relazione con il minore figlio o consorte”.
La questione ha peraltro costituito oggetto di talune pronunce della Suprema Corte che, con la sentenza n. 18575 del 21 settembre 2015, la quale – nel ricordare che già nella precedente decisione della medesima Corte n. 11604 del 26 ottobre 1992 si legge che “l'aver conferito effetti ostativi alla sola volontà dei genitori esercenti la potestà, escludendoli nel caso in cui l'assenso sia stato rifiutato dal genitore che quella potestà non esercita, trova ragion d'essere nella considerazione che solo la comunanza di vita e la conseguente conoscenza degli interessi e delle esigenze del minore rendono
10 rilevante il dissenso” – ha affermato che "in tema di adozione particolare, ha efficacia preclusiva ai sensi dell'art. 46, comma 2, della I. n. 184 del 1983, il dissenso manifestato dal genitore che non sia mero titolare della responsabilità genitoriale, ma ne abbia altresì il concreto esercizio grazie ad un rapporto effettivo con il minore, caratterizzato di regola dalla convivenza, in ragione della centralità attribuita dagli artt. 29 e 30 Cost. all'effettività del rapporto genitore-figlio".
Si tratta di un principio riaffermato di recente dalla Suprema Corte, che lo ha meglio precisato nel senso che “In tema di adozione particolare, il dissenso manifestato dal genitore titolare della responsabilità genitoriale, anche se non convivente con il figlio minore, ha efficacia preclusiva ai sensi dell'art. 46, comma 2, della legge n. 184 del 1983, salvo che non sia stata accertata una situazione di disgregazione del contesto familiare d'origine del minore in conseguenza del protratto venir meno del concreto esercizio di un rapporto effettivo con il minore stesso da parte del genitore esercente la responsabilità” (Cass. civ., 16 luglio 2018, n. 18827).
Applicando i cennati principi al caso di specie, pare allora evidente che, non ha efficacia preclusiva all'adozione, il dissenso manifestato dal genitore non esercente la potestà genitoriale, per effetto della declaratoria di decadenza dalla stessa. Ipotesi che ricorre nel caso in esame, nel quale la non Pt_1
risulta godere di detta titolarità, per effetto della declaratoria di decadenza dalla stessa, avvenuta con decreto del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro in data 10-14 luglio 2020.
Peraltro, se è ben vero che, in siffatta ipotesi, il dissenso manifestato dalla sig.ra non ha Pt_1
efficacia ostativa, è altrettanto vero che l'adozione non è però un mero automatismo che consegue al provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale, potendo il Tribunale pronunciare ugualmente l'adozione solo previa verifica “se l'adozione realizza il preminente interesse del minore” (art. 57, comma 1, L. n. 184 del 1983).
Secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, il giudice chiamato a decidere sullo stato di abbandono del minore, e quindi sulla dichiarazione di adottabilità, deve accertare la sussistenza dell'interesse del minore a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari, nelle loro capacità genitoriali, perché l'adozione legittimante costituisce una extrema ratio cui può pervenirsi quando non si ravvisi tale interesse, considerato che nell'ordinamento coesistono sia il modello di adozione fondato sulla radicale recisione dei rapporti con i genitori biologici, sia modelli che escludono tale requisito e consentono la conservazione del rapporto, quali le forme di adozione disciplinate dagli artt. 44 ss. della legge n. 184 del 1983 e in particolare l'art. 44, lett. d
(Cass. civ., 5 aprile 2022, n. 10989; Cass.,civ., 13 febbraio 2020, n. 3643; Cass., Sez. Un., 8 maggio
2019, n. 12193). Le sentenze citate affermano, in particolare, il principio per cui l'adozione in questione implica la conservazione dello status di figlio dell'adottato rispetto al genitore biologico e
11 la continuità relazionale con lo stesso. Il che è sufficiente a privare di fondamento giuridico il timore manifestato dalla sig.ra circa la recisione del suo rapporto con i figli per effetto della decisione Pt_1
assunta dal Tribunale per i Minorenni di Catanzaro.
Occorre pertanto accertare in concreto, se l'interesse del minore, che deve costituire sempre il primario e preminente parametro di valutazione, risulta o meno maggiormente tutelato, privilegiando, mediante l'adozione, il suo inserimento in un contesto familiare, nel senso che occorre stabilire se il “nuovo” contesto familiare si profila come più appagante, ai fini di un sereno sviluppo della sua personalità dal punto di vista della qualità della vita (quale principale oggetto di tutela derivante dai vari parametri di cui al comma 3 di detto art. 57) (v. Cass, civ., 9 maggio 2002, n.
6633).
Secondo il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'interesse prevalente del minore è quello “di vivere, per quanto possibile, con i propri genitori e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia” di origine (cfr. Cass. civ., n. 13435 del 30 giugno 2016). Orbene, il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con suoi genitori e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia, posto dall'art. 1 della legge n. 184 del 1983, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse, potendo tale diritto incontrare un limite solo nei caso in cui la sua famiglia non sia in grado di prestare, in via non transitoria, le cure necessarie, con conseguente configurabilità di un endemico e radicale stato di abbandono, in quanto i genitori irreversibilmente siano incapaci di allevare ed educare i figli per totale inadeguatezza a prendersene cura (cfr. Cass. civ., 24 novembre 2015, n.
23979; 12 maggio 2015, n. 9639; 26 marzo 2015, n. 6137; 20 gennaio 2015, n. 081; 26 maggio 2014,
n. 11753; 18 dicembre 2013, n. 28230; 22 novembre 2013, n. 26204; 29 ottobre 2012, n. 18563).
Questa conclusione è da ritenersi assolutamente conforme in primo luogo ai principi elaborati in materia dalla giurisprudenza costituzionale e comunitaria.
La Corte costituzionale ha già da tempo affermato che "la garanzia della 'convivenza del nucleo familiare' si radica 'nelle norme costituzionali che assicurano protezione alla famiglia e in particolare, nell'ambito di questa, ai figli minori' ed "il diritto e il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, e perciò di tenerli con sé, e il diritto dei genitori e dei figli minori ad una vita comune nel segno dell'unità della famiglia, sono ... diritti fondamentali della persona" (Corte cost. 19 gennaio 1995, n. 28; 26 giugno 1997, n. 203; 27 luglio 2000, n. 376).
La Corte Edu esige che le misure che conducono alla rottura dei legami tra un minore e la sua famiglia siano applicate solo in circostanze eccezionali, allorché cioè i genitori si siano dimostrati
"particolarmente indegni" (Corte eur. diritti dell'uomo 13 ottobre 2015, S.H., punto 40; 21 ottobre
12 2008, Clemeno, punto 60), o quando siano giustificate da un'esigenza primaria che riguarda l'interesse superiore del minore, non essendo il fine dell'adozione quello di individuare ad ogni costo una famiglia migliore”: “il fatto che un minore possa essere accolto in un contesto più favorevole alla sua educazione non può di per sé giustificare che egli venga sottratto alle cure dei suoi genitori biologici" (Corte eur. diritti dell'uomo 13 ottobre 2015, S.H., punto 56; K. e T. e. Finlandia, n.
25702/94, punto 173; 10 aprile 2012, Pontes c. Portogallo, punto 74; 16 luglio 2015, , Persona_4
punto 45).
Resta così confermato, anche alla luce delle significative convergenze della giurisprudenza costituzionale, della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Suprema Corte, che la dichiarazione di stato di abbandono va reputata, sotto ogni aspetto, come l'extrema ratio, richiedendosi al giudice di merito di operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l'effettività ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenza genitoriali (Cass. n.7559 del 2018).
Si tratta di una valutazione che a ben vedere non è mancata nel caso in esame, dacché il Tribunale per i Minorenni, pur senza fare esplicitamente riferimento all'interesse dei minori, ha evidentemente ritenuto conforme all'interesse dei due bambini il loro inserimento nel “nuovo” contesto familiare, formato dal padre e dalla coniuge, valorizzando, per l'appunto, la più che positiva relazione dei
Servizi Sociali di Cosenza dalla quale risulta che è la la persona che fattivamente si occupa CP_1 dei bambini “e da questi viene riconosciuta come figura materna”. Ed ancora, “la vita della SI ruota intorno ai bambini e alle loro esigenze, le attività che occupano la sua giornata CP_1
Per_ sono in gran parte impegni relativi alla cura dei minori e, in particolar modo con ha instaurato un rapporto strettissimo, quasi simbiotico”. Per poi concludere affermando che “I bambini risultano avere un profondo legame con la SI sono da questa adeguatamente e costantemente CP_1
accuditi e vivono in un ambiente familiare e abitativo idoneo alle loro esigenze. È giusto concludere che l'adozione risulta essere un mero passaggio burocratico che sancisce legalmente un rapporto genitore-figlio già creato e consolidato e pertanto questo Servizio esprime parere positivo”.
In sede di ascolto, i due minori, definiti dai giudici“capaci di discernimento” (cfr. verbale di udienza del 6 dicembre 2023) hanno riferito di sentire di tanto in tanto telefonicamente mamma , e di Per_3
sentirne la mancanza, ma, nel contempo, di avere buoni rapporti con mamma e con il PÀ; di CP_1
stare bene con PÀ e mamma;
di desiderare continuare a vivere con loro pur vedendo più CP_1 spesso mamma (cfr. verbale di udienza del 6 dicembre 2023: “Abbiamo rapporti con nostra Per_3
madre, sentiamo mamma ogni tanto ma è da tanto che non la sentiamo. La vediamo ogni Per_3 tanto con il telefono. Abbiamo anche un altro fratello è più grande, abita sull'elicottero. I Per_5
rapporti con mamma sono belli, lei è brava, giochiamo insieme e usciamo insieme anche con CP_1
13 lei e con PÀ. Anche PÀ è bravo. Andiamo a scuola. Io, frequento la seconda Per_1
elementare e il pomeriggio gioco in una squadra di calcio, mi accompagna sia mamma, che si Per_ chiama , che PÀ. Io, , faccio la prima elementare e vado a danza. A scuola andiamo CP_1
bene. Stiamo bene con PÀ e mamma . Vogliamo vivere con loro ma vorremmo vedere un CP_1 po' più spesso mamma ”. Per_3
Dall'altro lato, non può sottacersi che (i) la SI è stata dichiarata decaduta dalla Pt_1
responsabilità genitoriale con provvedimento allo stato perdurante;
(ii) ha spontaneamente ammesso di essersi recata a Cosenza per fare visita ai figli solo tre volte nell'arco di circa sei anni (dal 2018 al
2024), limitandosi i suoi contatti con i figli a chiamate e videochiamate;
(iii) di avere obiettive difficoltà a fare fronte al mantenimento dei bambini, versando l'assegno di mantenimento “quando mi è possibile” e di non aver corrisposto alcunché “prima del 2002”.
In questa situazione – nella quale, obiettivamente, la madre non ha mai offerto un nucleo familiare alternativo a quello del padre, nel quale favorire l'inserimento dei due bambini, che sono sempre vissuti con il padre e con la moglie, i quali se ne prendono cura – reputa la Corte di dover confermare il provvedimento del Tribunale, perché esso è certamente conforme al preminente interesse dei minori i quali allo stato risultano pienamente inseriti in un contesto familiare – quale è quello formato dal padre e dalla sig.ra – che indubbiamente si profila come più appagante, ai fini di un CP_1
sereno sviluppo della personalità dal punto di vista della qualità della vita: i bambini sono perfettamente inseriti nella famiglia formata dal padre e dalla coniuge, appaiono sereni, curati, opportunamente seguiti a scuola e nelle attività extrascolastiche. Essi, inoltre, possono confidare sull'aiuto e la presenza dei parenti del padre – in particolar modo della zia paterna – ma anche della sig.ra e, in particolare del padre (cfr. verbale di udienza del 6 dicembre 2023). Si tratta di CP_1 un aspetto tutt'altro che trascurabile o secondario, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 79, pubblicata il 28 marzo 2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, mediante rinvio all'art. 300, secondo comma, del codice civile, prevede che l'adozione in casi particolari non induceva alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante.
Pertanto, nel caso concreto, in conformità della sentenza della Corte Cost., l'adozione, da parte della ricorrente, dei due figli del marito, realizza appieno il preminente interesse dei minori, anche attraverso la creazione di legami parentali con la famiglia del genitore adottivo, e dunque sulla base della coesistenza dei legami sia con la famiglia di quest'ultimo sia con quelli della famiglia della madre biologica.
14 Di contro, non può negarsi che la madre non ha offerto loro un contesto familiare stabile, con ciò che ne consegue anche in termini di serenità anche affettiva;
non esercita il diritto di visita, se non in rarissime occasioni (3 volte in circa 6 anni) e non contribuisce, se non saltuariamente, al loro mantenimento.
In questo quadro, non può che confermarsi il provvedimento impugnato, col quale è stato disposto di fare luogo all'adozione particolare dei minori e da parte di Per_1 NA CP_1
, ribadendo che essa comunque non cancella i legami familiari con la madre e con il fratello
[...]
Per_5
In questi termini il reclamo è accolto.
4. Le spese di lite possono essere integralmente compensate in considerazione della natura degli interessi coinvolti.
5. Stante il tenore della decisione, ricorrono i presupposti per imporre al reclamante l'obbligo di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ex art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2022.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso il sentenza Parte_1
resa dal Tribunale per i Minorenni di Catanzaro in data 21 gennaio 2025, non notificata, nel procedimento n. 40/2023 ADN, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Procuratore
Generale, così decide:
- Rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
- Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e gli altri dati dei soggetti in esso menzionati, a norma dell'art. 52 D.lgs. 30 giugno
2003, n. 196.
Si comunichi alle parti e al P.G.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12 maggio 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Concettina Epifanio
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