CA
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/03/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di ROMA V Sezione Lavoro La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Elisabetta Palumbo Consigliera dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice
All'udienza del 7/03/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1042 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1
AVV. VOICU ELENA Appellante E
Controparte_1
AVV. DI PIETRO UGO Appellato
CP_2
AVV. GUSTAVO IANDOLO
Appellato
CP_3
AVV. CANTATORE RENATA Appellato
ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2616/24 pubblicata il 25.03.2024 emessa dal Tribunale di Roma Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
1 FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente notificato, depositato in data 05/04/2022, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Controparte_1 chiedendo: a) di accertare la sussistenza della natura subordinata Parte_1 del rapporto di lavoro intercorso fra le parti dal mese di novembre 2016 al mese di febbraio 2021; b) di accertare l'inadempimento di agli obblighi Parte_1 contrattuali e di legge derivanti dal rapporto di lavoro, oltre al pagamento dei contributi previdenziali non versati;
c) di condannare al Parte_1 pagamento in favore della ricorrente della somma di € 26.461,87, per differenze retributive, TFR, tredicesima mensilità, lavoro straordinario ed indennità per ferie e permessi non goduti;
d) di accertare la responsabilità ex art. 2087 c.c. della datrice di lavoro per le lesioni riportate durante l'espletamento dell'attività lavorativa;
e) di condannare, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., la medesima al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a tale titolo nella somma di € 10.000,00.
premetteva: di avere lavorato alle dipendenze della Controparte_1 convenuta dal mese di novembre 2016 al mese di febbraio 2021, presso la sua abitazione, con mansioni di lavoro domestico;
di avere osservato un orario di lavoro fisso, distribuito su 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 16, distribuito su 3 giorni a partire dal mese di novembre 2020 (lunedì, mercoledì e venerdì) dalle ore 9 alle ore 15, per lo svolgimento di mansioni di tutto fare, tra le quali attività di pulizia e riassetto della casa, di addetta alla cucina, alla lavanderia, alla stiratura con conseguente diritto ad essere inquadrata nel livello B super del Contratto Collettivo Nazionale sulla disciplina del rapporto di Lavoro Domestico. La ricorrente lamentava di aver percepito una retribuzione inferiore a quella prevista dal ccnl di riferimento e comunque non congrua alla qualità e quantità del lavoro svolto e che per tutto il periodo di lavoro non le era stata corrisposta la tredicesima mensilità né tantomeno liquidate le competenze di fine rapporto e le indennità sostitutive delle ore di ferie e permessi non goduti. Aggiungeva che durante il rapporto di lavoro aveva contratto la patologia di artrite reumatoide alle mani, così come accertato e diagnosticato dai sanitari e come comunicato alla stessa Pt_1
Parte convenuta non si costitutiva in giudizio per cui alla prima udienza del 12/10/2022 il Giudice, verificata la ritualità della notifica via PEC, ne dichiarava la contumacia. Nella medesima udienza, il Giudice autorizzava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' e dell' che si costituivano in giudizio CP_2 CP_3 rispettivamente in data 16/12/2022 e 3/1/2023. L' faceva presente che parte dei contributi dovevano ritenersi CP_2 prescritti per decorso del termine previsto dalla legge e pertanto erano ormai irripetibili, in quanto soggetti alla prescrizione quinquennale ex L. n. 335/1995; che in caso di prescrizione dei contributi omessi l'art. 13, della legge n. 1338/1962 consentiva al datore di lavoro, di richiedere all' la costituzione di rendita CP_2 vitalizia reversibile a favore del lavoratore pari alla pensione o quota di essa. Solo in data 11/1/2023 si costituiva in giudizio la resistente Parte_1 che eccepiva la nullità della notifica via PEC dell'atto introduttivo del giudizio, articolava prova testimoniale, concludendo per la richiesta di rigetto del ricorso.
2 Il Giudice dichiarata la regolarità della notifica dichiarava la pare resistente decaduta dalla prova testimoniale e disponeva ammettersi l'escussione dei soli testi di parte ricorrente. Ammetteva altresì prova per interpello della resistente, rinviando per la relativa escussione a successiva udienza. Escusso il teste di parte ricorrente, dato atto della mancata risposta della resistente all'interpello, il Giudice accoglieva il ricorso e, accertato il rapporto di lavoro domestico per il periodo richiesto, condannava la al pagamento di euro Pt_1
26.461,87 oltre alla regolarizzazione contributiva ed assicurativa ove non prescritta, con condanna alla refusione delle spese legali, rigettando per il resto la domanda. Impugna tempestivamente la sentenza articolando quattro Parte_1 motivi d'appello. Si costituiscono in giudizio e chiedendo il rigetto CP_3 CP_2 Controparte_1 dell'appello. Quale primo motivo d'appello deduce che la notifica del Parte_1 ricorso di primo grado doveva essere considerata nulla perché ricevuta ad un indirizzo pec utilizzato esclusivamente per la propria professione, che quindi non poteva quindi essere utilizzato per ricevere notifiche di atti estranei ad essa. Cita a sostegno l'art. 3 bis, l. 53/1994.
invoca la sanatoria dell'eventuale vizio di notifica per Controparte_1
l'avvenuta costituzione della parte. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che la non ha indicato CP_1 nel ricorso in modo chiaro il periodo dell'asserito rapporto di lavoro limitandosi ad indicare un lasso di tempo generico dal mese di novembre 2016 e fino al mese di febbraio 2021. Inoltre le allegazioni concernenti le mansioni svolte e la riconducibilità delle stesse al livello di B super del CCNL domestico si presenterebbero come del tutto lacunose e generiche. La parte ricorrente sarebbe altresì stata ambigua anche sotto l'aspetto della retribuzione;
al cpv B del ricorso, viene dedotto troppo sinteticamente che “parte datoriale non ha mai effettuato il pagamento di un'adeguata retribuzione che non ha pagato alla lavoratrice tutti i diritti giuridici economici alla stessa spettante”. Con il terzo motivo di censura parte appellante contesta la sussistenza del vincolo di subordinazione. La sottolinea che, premesso che ogni attività Pt_1 lavorativa può essere oggetto di un contratto di lavoro autonomo o subordinato, nel caso di specie non sono stati provati gli elementi sintomatici della subordinazione. L'appellata rileva che la subordinazione è stata esaustivamente provata mediante la produzione di alcune pagine di carta intestata della datrice di lavoro ove la medesima, con metodo olografico, giornalmente impartiva le proprie disposizioni relative alle incombenze domestiche da svolgere. Anche la circostanza per cui la fosse CP_1 in possesso delle chiavi di casa deporrebbe a sfavore della avversa tesi sulla prestazione non abituale e saltuaria. Quale quarto motivo d'appello la eccepisce che la parte ricorrente non Pt_1 ha mai chiesto, neppure nel corso del giudizio di primo grado, l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato per cui la sentenza che ha ritenuto sussistente la subordinazione avrebbe violato il principio di “corrispondenza tra richiesto e pronunciato”.
3 evidenzia che da tutti gli atti e documenti allegati nel primo Controparte_1 grado di giudizio si evince in maniera chiara ed univoca quali siano le richieste formulate dalla lavoratrice. L'appello deve essere accolto per la fondatezza, assorbente rispetto ai restanti motivi di impugnativa, della terza censura, attinente al merito dell'accertamento della ricorrenza in concreto della natura subordinata del rapporto di lavoro di cui si discute. Il percorso argomentativo del Giudice di primo grado si incentra su quattro elementi probatori che supporterebbero l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso tra le parti dal mese di novembre 2016 fino al mese di Febbraio 2021. In primo luogo si afferma che il teste figlio della Tes_1 ricorrente, ha dichiarato di aver accompagnato la stessa presso il luogo di lavoro per circa tre o quattro giorni alla settimana e che la medesima rimaneva presso l'abitazione della convenuta per l'intera giornata lavorativa svolgendo mansioni di lavoro domestico. Tale affermazione non è in alcun modo condivisibile in quanto il teste ha in realtà dichiarato: “Conosco la ricorrente, è mia madre. Mia madre è attualmente separata. Io sono sposato e in base agli impegni di lavoro a volte dormo a casa di mia madre che abita a via Sorelle Marchisio. Lì mia madre vive da sola. So che mia madre ha fatto la collaboratrice domestica in passato per circa per 6/7 mesi, non ricordo bene se nel 2022 o 2023. Si occupava di mansioni casalinghe presso una signora che si chiama , abitava vicino a Boccea, via di Bartolomeo. Io accompagnavo Per_1 mia madre lì, poteva capitare 3/4 volte a settimana, compatibilmente coi miei impegni lavorativi. Stava la tutto là giorno. non ho mai visto la signora”. Appaiono evidenti le seguenti incongruenze rispetto alle deduzioni attoree: la durata del rapporto che la parte ricorrente indica in quasi 5 anni verrebbe dal teste ridotta a soli sei o sette mesi;
la cessazione del rapporto, secondo la prospettazione attorea, è da collocarsi nel Febbraio 2021 mentre il teste evidentemente si riferisce ad un periodo successivo;
l'individuazione stessa della parte datoriale è del tutto difforme in quanto lungi dall'indicare l'attuale appellante il teste parla di prestazione Parte_1 lavorativa resa in favore di tale la sede di lavoro è indicata dal teste in via di Per_1
Bartolomeo laddove la residenza della come da intestazione del ricorso ex art Pt_1
414 c.p.c. (alla quale deve aversi riguardo in mancanza di altri chiarimenti nel corpo dell'atto), era individuata in Via Bartolo da Sassoferrato. Quanto alla produzione, unitamente al ricorso, di disposizioni olografe su carta intestata della aventi ad oggetto indicazioni di incombenze domestiche da Pt_1 svolgere, è agevole osservare che si tratta di scritti privi del benchè minimo riferimento temporale e quindi inidonei a provare - a fronte della contestazione dell'allora resistente di mera saltuarietà del rapporto – la continuatività e stabilità della prestazione lavorativa per un rilevante arco temporale. Del pari nulla prova il fatto che la ricorrente detenesse le chiavi dell'abitazione della convenuta, elemento di per sé non sintomatico del ritenuto “carattere fiduciario e stabile della prestazione lavorativa" svolta dalla . Persona_2
Né puo' attribuirsi valore dirimente, in un quadro probatorio a tal punto carente, alla mancata presentazione della parte cui è stato deferito l'interrogatorio formale, posto che l'art. 232 c.p.c. (ai sensi del quale il giudice “valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”) non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione (ficta confessio), ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i
4 fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (Cass. n. 9436/2018; Cass. n. 6204/2016). L'appello deve pertanto trovare accoglimento, per cui, in riforma della sentenza di primo grado, l'originario ricorso proposto da deve essere Controparte_1 integralmente rigettato. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta l'originario ricorso proposto da;
Controparte_1 condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese del giudizio liquidate quanto al primo grado in complessivi € 3.500,00 e quanto all'appello in € 3.500,00 oltre accessori di legge. Roma, 7/03/2025
La Consigliera est. La Presidente Dott.ssa Beatrice Marrani Dott.ssa Alessandra Trementozzi
5
All'udienza del 7/03/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1042 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1
AVV. VOICU ELENA Appellante E
Controparte_1
AVV. DI PIETRO UGO Appellato
CP_2
AVV. GUSTAVO IANDOLO
Appellato
CP_3
AVV. CANTATORE RENATA Appellato
ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2616/24 pubblicata il 25.03.2024 emessa dal Tribunale di Roma Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
1 FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente notificato, depositato in data 05/04/2022, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Controparte_1 chiedendo: a) di accertare la sussistenza della natura subordinata Parte_1 del rapporto di lavoro intercorso fra le parti dal mese di novembre 2016 al mese di febbraio 2021; b) di accertare l'inadempimento di agli obblighi Parte_1 contrattuali e di legge derivanti dal rapporto di lavoro, oltre al pagamento dei contributi previdenziali non versati;
c) di condannare al Parte_1 pagamento in favore della ricorrente della somma di € 26.461,87, per differenze retributive, TFR, tredicesima mensilità, lavoro straordinario ed indennità per ferie e permessi non goduti;
d) di accertare la responsabilità ex art. 2087 c.c. della datrice di lavoro per le lesioni riportate durante l'espletamento dell'attività lavorativa;
e) di condannare, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., la medesima al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a tale titolo nella somma di € 10.000,00.
premetteva: di avere lavorato alle dipendenze della Controparte_1 convenuta dal mese di novembre 2016 al mese di febbraio 2021, presso la sua abitazione, con mansioni di lavoro domestico;
di avere osservato un orario di lavoro fisso, distribuito su 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 16, distribuito su 3 giorni a partire dal mese di novembre 2020 (lunedì, mercoledì e venerdì) dalle ore 9 alle ore 15, per lo svolgimento di mansioni di tutto fare, tra le quali attività di pulizia e riassetto della casa, di addetta alla cucina, alla lavanderia, alla stiratura con conseguente diritto ad essere inquadrata nel livello B super del Contratto Collettivo Nazionale sulla disciplina del rapporto di Lavoro Domestico. La ricorrente lamentava di aver percepito una retribuzione inferiore a quella prevista dal ccnl di riferimento e comunque non congrua alla qualità e quantità del lavoro svolto e che per tutto il periodo di lavoro non le era stata corrisposta la tredicesima mensilità né tantomeno liquidate le competenze di fine rapporto e le indennità sostitutive delle ore di ferie e permessi non goduti. Aggiungeva che durante il rapporto di lavoro aveva contratto la patologia di artrite reumatoide alle mani, così come accertato e diagnosticato dai sanitari e come comunicato alla stessa Pt_1
Parte convenuta non si costitutiva in giudizio per cui alla prima udienza del 12/10/2022 il Giudice, verificata la ritualità della notifica via PEC, ne dichiarava la contumacia. Nella medesima udienza, il Giudice autorizzava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' e dell' che si costituivano in giudizio CP_2 CP_3 rispettivamente in data 16/12/2022 e 3/1/2023. L' faceva presente che parte dei contributi dovevano ritenersi CP_2 prescritti per decorso del termine previsto dalla legge e pertanto erano ormai irripetibili, in quanto soggetti alla prescrizione quinquennale ex L. n. 335/1995; che in caso di prescrizione dei contributi omessi l'art. 13, della legge n. 1338/1962 consentiva al datore di lavoro, di richiedere all' la costituzione di rendita CP_2 vitalizia reversibile a favore del lavoratore pari alla pensione o quota di essa. Solo in data 11/1/2023 si costituiva in giudizio la resistente Parte_1 che eccepiva la nullità della notifica via PEC dell'atto introduttivo del giudizio, articolava prova testimoniale, concludendo per la richiesta di rigetto del ricorso.
2 Il Giudice dichiarata la regolarità della notifica dichiarava la pare resistente decaduta dalla prova testimoniale e disponeva ammettersi l'escussione dei soli testi di parte ricorrente. Ammetteva altresì prova per interpello della resistente, rinviando per la relativa escussione a successiva udienza. Escusso il teste di parte ricorrente, dato atto della mancata risposta della resistente all'interpello, il Giudice accoglieva il ricorso e, accertato il rapporto di lavoro domestico per il periodo richiesto, condannava la al pagamento di euro Pt_1
26.461,87 oltre alla regolarizzazione contributiva ed assicurativa ove non prescritta, con condanna alla refusione delle spese legali, rigettando per il resto la domanda. Impugna tempestivamente la sentenza articolando quattro Parte_1 motivi d'appello. Si costituiscono in giudizio e chiedendo il rigetto CP_3 CP_2 Controparte_1 dell'appello. Quale primo motivo d'appello deduce che la notifica del Parte_1 ricorso di primo grado doveva essere considerata nulla perché ricevuta ad un indirizzo pec utilizzato esclusivamente per la propria professione, che quindi non poteva quindi essere utilizzato per ricevere notifiche di atti estranei ad essa. Cita a sostegno l'art. 3 bis, l. 53/1994.
invoca la sanatoria dell'eventuale vizio di notifica per Controparte_1
l'avvenuta costituzione della parte. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che la non ha indicato CP_1 nel ricorso in modo chiaro il periodo dell'asserito rapporto di lavoro limitandosi ad indicare un lasso di tempo generico dal mese di novembre 2016 e fino al mese di febbraio 2021. Inoltre le allegazioni concernenti le mansioni svolte e la riconducibilità delle stesse al livello di B super del CCNL domestico si presenterebbero come del tutto lacunose e generiche. La parte ricorrente sarebbe altresì stata ambigua anche sotto l'aspetto della retribuzione;
al cpv B del ricorso, viene dedotto troppo sinteticamente che “parte datoriale non ha mai effettuato il pagamento di un'adeguata retribuzione che non ha pagato alla lavoratrice tutti i diritti giuridici economici alla stessa spettante”. Con il terzo motivo di censura parte appellante contesta la sussistenza del vincolo di subordinazione. La sottolinea che, premesso che ogni attività Pt_1 lavorativa può essere oggetto di un contratto di lavoro autonomo o subordinato, nel caso di specie non sono stati provati gli elementi sintomatici della subordinazione. L'appellata rileva che la subordinazione è stata esaustivamente provata mediante la produzione di alcune pagine di carta intestata della datrice di lavoro ove la medesima, con metodo olografico, giornalmente impartiva le proprie disposizioni relative alle incombenze domestiche da svolgere. Anche la circostanza per cui la fosse CP_1 in possesso delle chiavi di casa deporrebbe a sfavore della avversa tesi sulla prestazione non abituale e saltuaria. Quale quarto motivo d'appello la eccepisce che la parte ricorrente non Pt_1 ha mai chiesto, neppure nel corso del giudizio di primo grado, l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato per cui la sentenza che ha ritenuto sussistente la subordinazione avrebbe violato il principio di “corrispondenza tra richiesto e pronunciato”.
3 evidenzia che da tutti gli atti e documenti allegati nel primo Controparte_1 grado di giudizio si evince in maniera chiara ed univoca quali siano le richieste formulate dalla lavoratrice. L'appello deve essere accolto per la fondatezza, assorbente rispetto ai restanti motivi di impugnativa, della terza censura, attinente al merito dell'accertamento della ricorrenza in concreto della natura subordinata del rapporto di lavoro di cui si discute. Il percorso argomentativo del Giudice di primo grado si incentra su quattro elementi probatori che supporterebbero l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso tra le parti dal mese di novembre 2016 fino al mese di Febbraio 2021. In primo luogo si afferma che il teste figlio della Tes_1 ricorrente, ha dichiarato di aver accompagnato la stessa presso il luogo di lavoro per circa tre o quattro giorni alla settimana e che la medesima rimaneva presso l'abitazione della convenuta per l'intera giornata lavorativa svolgendo mansioni di lavoro domestico. Tale affermazione non è in alcun modo condivisibile in quanto il teste ha in realtà dichiarato: “Conosco la ricorrente, è mia madre. Mia madre è attualmente separata. Io sono sposato e in base agli impegni di lavoro a volte dormo a casa di mia madre che abita a via Sorelle Marchisio. Lì mia madre vive da sola. So che mia madre ha fatto la collaboratrice domestica in passato per circa per 6/7 mesi, non ricordo bene se nel 2022 o 2023. Si occupava di mansioni casalinghe presso una signora che si chiama , abitava vicino a Boccea, via di Bartolomeo. Io accompagnavo Per_1 mia madre lì, poteva capitare 3/4 volte a settimana, compatibilmente coi miei impegni lavorativi. Stava la tutto là giorno. non ho mai visto la signora”. Appaiono evidenti le seguenti incongruenze rispetto alle deduzioni attoree: la durata del rapporto che la parte ricorrente indica in quasi 5 anni verrebbe dal teste ridotta a soli sei o sette mesi;
la cessazione del rapporto, secondo la prospettazione attorea, è da collocarsi nel Febbraio 2021 mentre il teste evidentemente si riferisce ad un periodo successivo;
l'individuazione stessa della parte datoriale è del tutto difforme in quanto lungi dall'indicare l'attuale appellante il teste parla di prestazione Parte_1 lavorativa resa in favore di tale la sede di lavoro è indicata dal teste in via di Per_1
Bartolomeo laddove la residenza della come da intestazione del ricorso ex art Pt_1
414 c.p.c. (alla quale deve aversi riguardo in mancanza di altri chiarimenti nel corpo dell'atto), era individuata in Via Bartolo da Sassoferrato. Quanto alla produzione, unitamente al ricorso, di disposizioni olografe su carta intestata della aventi ad oggetto indicazioni di incombenze domestiche da Pt_1 svolgere, è agevole osservare che si tratta di scritti privi del benchè minimo riferimento temporale e quindi inidonei a provare - a fronte della contestazione dell'allora resistente di mera saltuarietà del rapporto – la continuatività e stabilità della prestazione lavorativa per un rilevante arco temporale. Del pari nulla prova il fatto che la ricorrente detenesse le chiavi dell'abitazione della convenuta, elemento di per sé non sintomatico del ritenuto “carattere fiduciario e stabile della prestazione lavorativa" svolta dalla . Persona_2
Né puo' attribuirsi valore dirimente, in un quadro probatorio a tal punto carente, alla mancata presentazione della parte cui è stato deferito l'interrogatorio formale, posto che l'art. 232 c.p.c. (ai sensi del quale il giudice “valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”) non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione (ficta confessio), ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i
4 fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (Cass. n. 9436/2018; Cass. n. 6204/2016). L'appello deve pertanto trovare accoglimento, per cui, in riforma della sentenza di primo grado, l'originario ricorso proposto da deve essere Controparte_1 integralmente rigettato. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta l'originario ricorso proposto da;
Controparte_1 condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese del giudizio liquidate quanto al primo grado in complessivi € 3.500,00 e quanto all'appello in € 3.500,00 oltre accessori di legge. Roma, 7/03/2025
La Consigliera est. La Presidente Dott.ssa Beatrice Marrani Dott.ssa Alessandra Trementozzi
5