Articolo 300 del Codice civile
Articolo 288Articolo 290
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19 aprile 1942
Art. 300.

(Diritti e dovevi dell'adottato).

L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato ne' tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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