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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/10/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2016/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 14/10/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n.
2016/2022 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. COLANTONI FERNANDO, giusta Parte_1 procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro- Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30/09/2005, convertito nella L. 248 del 02/12/2005, dai funzionari dipendenti, Dott.ssa CP_2
Dott. e la Dott.ssa
[...] Controparte_3 Controparte_4
-resistente-
Avente ad oggetto: arretrati di pensione inabilità civile e maggiorazione sociale dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi ai sensi degli artt. 429 c.p.c depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. La domanda attorea ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della sig.ra Parte_1
a percepire i ratei di pensione di inabilità ex L. 118/71 con la maggiorazione sociale di cui all'art. 38 L. 448/2001 dal 01.06.2021 al 31.05.2022, e la condanna dell' a CP_1 corrispondere la complessiva somma di €4.789,80 già detratte le somme corrisposte per il CP_ medesimo periodo dall' a titolo di assegno mensile di assistenza ex L. 118/71.
3. A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto di essere titolare di assegno mensile di assistenza ex L. 118/71 con decorrenza dal marzo 2019 e che, in seguito alla presentazione CP_ della domanda di aggravamento, l' aveva riconosciuto in suo favore la sussistenza della condizione di invalida per poter beneficiare della pensione di inabilità ex L. 118/71 con decorrenza dal 20.05.2021; che, nonostante avesse inviato il modello Ap 70, l' aveva CP_1 continuato ad erogare i ratei dell'assegno mensile ma non quelli di pensione né aveva proceduto alla liquidazione della maggiorazione di cui all'art. 38 L. 448/2001. CP_ L' nel costituirsi in giudizio ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere avendo eseguito, con la rata di pensione di agosto 2023, il pagamento degli arretrati con la maggiorazione ex art. 38 l.448/2001 richiesta in ricorso, oltre quella maturata in corso di causa, depositando il cedolino correlativo.
Con le note conclusionali parte ricorrente – come anche ribadito all'odierna udienza - ha aderito alla cessazione della materia del contendere limitatamente alla liquidazione dei ratei arretrati per gli anni dal 2021 al 2023 nonché all'erogazione della maggiorazione sociale per il solo anno 2021.
Ha, invece, insistito nella domanda con riferimento al pagamento per intero della maggiorazione sociale in relazione all'anno 2022 per l'importo di €419,58, evidenziando il duplice errore in cui era incorso l' nel calcolare i redditi diversi da quelli da pensione CP_1 nell'anno precedente (2021) quello di erogazione e i redditi da pensione dell'anno in corso
(2022), nonché per aver valutato anche la pensione di inabilità civile oggetto dell'aumento al milione.
4. Tanto premesso, in via preliminare, occorre prendere atto che, avendo l' provveduto CP_1
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro in data 20.08.2023 alla liquidazione degli arretrati di pensione per gli anni dal 2021 al 2023 nonché alla maggiorazione sociale c.d. red milione per l'anno 2021, così come richiesto da parte ricorrente, è venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia su tale parte della domanda, - sicchè in conformità alla richiesta delle stesse, va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.
5. Quanto alla restante parte della domanda inerente alla liquidazione della maggiorazione sociale per l'anno 2022 nel suo importo massimo, essa è fondata.
6. Giova premettere che la legge n. 140/85 ha istituito il beneficio, non reversibile né perequabile, della maggiorazione sociale sulle pensioni minime e sociali, in favore degli ultrasessantacinquenni ed a rigorose condizioni di reddito, individuale e familiare.
Successivamente, con la legge n. 544/88, il numero degli aventi diritto è stato ampliato, atteso il riconoscimento del beneficio anche ai soggetti di età compresa tra i 60 ed i 64 anni, in base al reddito non più della famiglia, ma solo del richiedente e del coniuge.
Non costituisce, inoltre, una condizione essenziale la titolarità di pensione integrata al trattamento minimo ai sensi dell'art. 6 L. 638/83, potendo usufruire del beneficio in CP_ discorso anche i titolari ultrasessantenni di assegno di invalidità sia pur superiore al trattamento minimo.
Gli artt. 69 e 70 della legge n. 388/00 hanno, poi, apportato consistenti miglioramenti in materia, modificando gli importi mensili dall'1.01.01.
In particolare, occorre precisare che ai sensi dell'art. 38, comma 1, Legge n. 448/2001 a decorrere dall'1.1.2002 la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui alla legge 544/88 è incrementata in favore dei soggetti di età pari o superiore a 70 anni d'età e fino a garantire un reddito proprio pari ad € 516,46 al mese per tredici mensilità.
Il successivo, comma 5, dell'art. 38 cit. prevede: “L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni:
a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro nè redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b),
l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente”.
L'indicata maggiorazione è, pertanto, subordinata alla sussistenza anche di un requisito reddituale ovvero al mancato superamento da parte del richiedente (quale pensionato non coniugato) del limite previsto per i singoli anni progressivamente aumentato in misura pari all'incremento del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo lavoratori dipendenti rispetto all'anno precedente. Per i coniugati, invece, il reddito cumulato con quello del coniuge non deve superare il limite di reddito personale incrementato dell'importo annuo dell'assegno sociale.
Ai superiori fini vanno ricompresi i redditi di qualsiasi natura, come per la maggiorazione sociale, ad esclusione del reddito della casa di abitazione.
7. Tanto premesso - poiché la ricorrente si duole che l' per l'anno 2022 abbia CP_1 erroneamente liquidato in suo favore la maggiorazione sociale nella misura inferiore di
€179,35 là dove, in presenza di redditi pari a zero, avrebbe dovuto erogare la prestazione nell'importo mensile massimo di € 267,5 - occorre osservare che la maggiorazione è corrisposta in misura intera o ridotta in relazione alla specifica situazione reddituale dell'interessato; infatti, secondo quanto disposto dalla lettera c) del comma 5 dell'art. 38 l.
448/2001, qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b),
l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi e ciò per come è evidente, è quanto si è verificato nel caso di specie.
8. Si deve anche osservare che, ai fini della verifica dei limiti reddituali concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge, al contrario, non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi: - il reddito della casa di abitazione;
- le pensioni di guerra;
- l'indennità di accompagnamento;
-
l'importo aggiuntivo di 154,94 euro (legge 388/2000); - i trattamenti di famiglia;
-
l'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
9 Ciò detto, nel caso che ci occupa, risulta che l' ha correttamente computato ai fini CP_1 della verifica dei requisiti reddituali l'ammontare della prestazione da incrementare, nel rispetto di quanto sancito dalla Suprema Corte sul punto che “ ai fini del riconoscimento della maggiorazione sociale di cui all'art. 38 della l. n. 448 del 2001 la verifica del rispetto dei requisiti reddituali va effettuata computando anche l'ammontare della stessa prestazione da incrementare, perché il beneficio non è volto ad aumentare in modo incondizionato le prestazioni assistenziali, ma è invece diretto a far sì che ciascun avente diritto venga assistito dallo Stato limitatamente ad una soglia minima di sostentamento”
(cfr. Cass. Sezione Lavoro n. 6950/2023).
10. Quanto invece alla verifica da parte di dei limiti reddituali ai fini della CP_1 liquidazione della maggiorazione sociale nell'importo pieno o ridotto, si deve osservare che secondo giurisprudenza ormai consolidata, l'accertamento giudiziale dei requisiti costitutivi della prestazione va operato con riferimento all'anno da cui decorre la prestazione (v. Cass.
23 marzo 2018, n. 7318 11 aprile 2014, n. 8633; Cass. 28 luglio 2010, n. 17624), per cui per la sussistenza del requisito reddituale, in rapporto alla decorrenza di una data prestazione, la regola è quella del reddito contestuale e quindi dell'annualità dalla quale decorre la prestazione stessa.
L'art 35 del DL n 207/2008 conv. in L n 14/2009 infatti stabilisce che: “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento È quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente il 10 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo”.
Il successivo comma prevede, inoltre, che “In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva”. Tale norma risulta modificata dall'art 13, comma 6, lettere a) e b) del DL n 78/2010 conv. in L n
122/2010 il quale stabilisce: “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente”.
La norma ha inoltre aggiunto che “Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n 1338 e successive modificazioni e integrazioni”.
10.1 Dalla piana lettura della disposizione in commento come richiamata dalla difesa di parte ricorrente e come già dichiarato da Questo Tribunale in fattispecie analoghe, non è in CP_ alcun modo desumibile la distinzione operata dall' tra redditi per prestazioni, per i quali il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, e redditi diversi per i quali varrebbe la regola generale del reddito dell'anno precedente.
Sul punto e nei suddetti termini si è espressa già Cass n. 17624/2010 i cui principi sono stati da ultimo ribaditi anche da Cass. sentenza n. 4290/2025.
I suddetti principi giurisprudenziali espressi in relazione all'interpretazione dell'art. 35 DL
n 207/2008 conv. in L n 14/2009 trovano applicazione anche in relazione alla maggiorazione sociale per cui è causa, essendo pacificamente prestazione di natura assistenziale legata al reddito.
11. Pertanto, alla luce delle suddette argomentazioni, l' è incorso in errore atteso che, CP_1 ai fini della liquidazione della maggiorazione sociale ex ar.t 38 L. 448/2001 per l'anno
2022 avrebbe dovuto valutare i redditi complessivamente percepiti dalla ricorrente in detto anno. Ciò si assume vieppiù, avendo l'istituto proceduto alla ricostituzione della pensione nel giugno 2023 (cfr doc all.to alla memoria difensiva) allorquando i redditi percepii dalla ricorrente nell'anno 2022 erano pienamente conosciuti
Pertanto, sulla base dei redditi accertati e dichiarati dalla ricorrente nell'anno 2022 (su cui non vi è contestazione), comprendenti anche la prestazione da incrementare di cui ella è CP_ titolare , la maggiorazione sociale spetta in misura piena, con la conseguenza che l' deve essere condannato a corrispondere in suo favore l'importo di €419,58 a titolo di maggiorazione sociale ex art. 38 L. 448/2001 per il periodo da gennaio a giugno 2022 (già detratto quanto già ricevuto nel minor import per il medesimo titolo) , oltre interessi dalla scadenza dei singoli ratei sino al soddisfo
12. Le spese processuali – liquidate e distratte come in dispositivo in virtù delle tabelle di cui al DM 147/2022 in relazione alla natura ed al valore della causa (€1.101/€5200) e con applicazione delle tariffe medie esclusa la fase istruttoria – vanno poste a carico dell' CP_1 tenuto conto del principio di causalità giudiziale, della soccombenza virtuale avendo
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro l' liquidato gli importi richiesti a titolo di arretrati di pensione per gli anni 2021, CP_1
2022 e 2023 nonché la maggiorazione sociale per l'anno 2021 solo nel mese di agosto 2023
(successivamente sia al deposito del ricorso che alla sua notifica) e considerata l'ulteriore soccombenza dell' in relazione alla liquidazione della maggiorazione sociale per CP_1
l'anno 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1) dichiara la parziale cessazione della materia del contendere in relazione alla liquidazione degli arretrati di pensione per gli anni 2021, 2022 e 2023 nonché in relazione alla liquidazione della maggiorazione sociale ex art. 38 L. 448/2001 in relazione all'anno 2021;
2) accoglie per il resto la domanda e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere in CP_1 favore della parte ricorrente l'importo di €419,58 a titolo di differenza per il minor importo liquidato di maggiorazione sociale ex art. 38 L. 448/2001 per il periodo da gennaio a giugno 2022, oltre interessi dalla scadenza dei singoli ratei sino al soddisfo;
3) condanna l' alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite i restanti 2/3 CP_1 che si liquidano in complessivi €1.770,00 oltre spese generali nella misura del 15%, oltre
VA e Cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Latina, 14/10/2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 14/10/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n.
2016/2022 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. COLANTONI FERNANDO, giusta Parte_1 procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro- Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30/09/2005, convertito nella L. 248 del 02/12/2005, dai funzionari dipendenti, Dott.ssa CP_2
Dott. e la Dott.ssa
[...] Controparte_3 Controparte_4
-resistente-
Avente ad oggetto: arretrati di pensione inabilità civile e maggiorazione sociale dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi ai sensi degli artt. 429 c.p.c depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. La domanda attorea ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della sig.ra Parte_1
a percepire i ratei di pensione di inabilità ex L. 118/71 con la maggiorazione sociale di cui all'art. 38 L. 448/2001 dal 01.06.2021 al 31.05.2022, e la condanna dell' a CP_1 corrispondere la complessiva somma di €4.789,80 già detratte le somme corrisposte per il CP_ medesimo periodo dall' a titolo di assegno mensile di assistenza ex L. 118/71.
3. A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto di essere titolare di assegno mensile di assistenza ex L. 118/71 con decorrenza dal marzo 2019 e che, in seguito alla presentazione CP_ della domanda di aggravamento, l' aveva riconosciuto in suo favore la sussistenza della condizione di invalida per poter beneficiare della pensione di inabilità ex L. 118/71 con decorrenza dal 20.05.2021; che, nonostante avesse inviato il modello Ap 70, l' aveva CP_1 continuato ad erogare i ratei dell'assegno mensile ma non quelli di pensione né aveva proceduto alla liquidazione della maggiorazione di cui all'art. 38 L. 448/2001. CP_ L' nel costituirsi in giudizio ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere avendo eseguito, con la rata di pensione di agosto 2023, il pagamento degli arretrati con la maggiorazione ex art. 38 l.448/2001 richiesta in ricorso, oltre quella maturata in corso di causa, depositando il cedolino correlativo.
Con le note conclusionali parte ricorrente – come anche ribadito all'odierna udienza - ha aderito alla cessazione della materia del contendere limitatamente alla liquidazione dei ratei arretrati per gli anni dal 2021 al 2023 nonché all'erogazione della maggiorazione sociale per il solo anno 2021.
Ha, invece, insistito nella domanda con riferimento al pagamento per intero della maggiorazione sociale in relazione all'anno 2022 per l'importo di €419,58, evidenziando il duplice errore in cui era incorso l' nel calcolare i redditi diversi da quelli da pensione CP_1 nell'anno precedente (2021) quello di erogazione e i redditi da pensione dell'anno in corso
(2022), nonché per aver valutato anche la pensione di inabilità civile oggetto dell'aumento al milione.
4. Tanto premesso, in via preliminare, occorre prendere atto che, avendo l' provveduto CP_1
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro in data 20.08.2023 alla liquidazione degli arretrati di pensione per gli anni dal 2021 al 2023 nonché alla maggiorazione sociale c.d. red milione per l'anno 2021, così come richiesto da parte ricorrente, è venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia su tale parte della domanda, - sicchè in conformità alla richiesta delle stesse, va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.
5. Quanto alla restante parte della domanda inerente alla liquidazione della maggiorazione sociale per l'anno 2022 nel suo importo massimo, essa è fondata.
6. Giova premettere che la legge n. 140/85 ha istituito il beneficio, non reversibile né perequabile, della maggiorazione sociale sulle pensioni minime e sociali, in favore degli ultrasessantacinquenni ed a rigorose condizioni di reddito, individuale e familiare.
Successivamente, con la legge n. 544/88, il numero degli aventi diritto è stato ampliato, atteso il riconoscimento del beneficio anche ai soggetti di età compresa tra i 60 ed i 64 anni, in base al reddito non più della famiglia, ma solo del richiedente e del coniuge.
Non costituisce, inoltre, una condizione essenziale la titolarità di pensione integrata al trattamento minimo ai sensi dell'art. 6 L. 638/83, potendo usufruire del beneficio in CP_ discorso anche i titolari ultrasessantenni di assegno di invalidità sia pur superiore al trattamento minimo.
Gli artt. 69 e 70 della legge n. 388/00 hanno, poi, apportato consistenti miglioramenti in materia, modificando gli importi mensili dall'1.01.01.
In particolare, occorre precisare che ai sensi dell'art. 38, comma 1, Legge n. 448/2001 a decorrere dall'1.1.2002 la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui alla legge 544/88 è incrementata in favore dei soggetti di età pari o superiore a 70 anni d'età e fino a garantire un reddito proprio pari ad € 516,46 al mese per tredici mensilità.
Il successivo, comma 5, dell'art. 38 cit. prevede: “L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni:
a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro nè redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b),
l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente”.
L'indicata maggiorazione è, pertanto, subordinata alla sussistenza anche di un requisito reddituale ovvero al mancato superamento da parte del richiedente (quale pensionato non coniugato) del limite previsto per i singoli anni progressivamente aumentato in misura pari all'incremento del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo lavoratori dipendenti rispetto all'anno precedente. Per i coniugati, invece, il reddito cumulato con quello del coniuge non deve superare il limite di reddito personale incrementato dell'importo annuo dell'assegno sociale.
Ai superiori fini vanno ricompresi i redditi di qualsiasi natura, come per la maggiorazione sociale, ad esclusione del reddito della casa di abitazione.
7. Tanto premesso - poiché la ricorrente si duole che l' per l'anno 2022 abbia CP_1 erroneamente liquidato in suo favore la maggiorazione sociale nella misura inferiore di
€179,35 là dove, in presenza di redditi pari a zero, avrebbe dovuto erogare la prestazione nell'importo mensile massimo di € 267,5 - occorre osservare che la maggiorazione è corrisposta in misura intera o ridotta in relazione alla specifica situazione reddituale dell'interessato; infatti, secondo quanto disposto dalla lettera c) del comma 5 dell'art. 38 l.
448/2001, qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b),
l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi e ciò per come è evidente, è quanto si è verificato nel caso di specie.
8. Si deve anche osservare che, ai fini della verifica dei limiti reddituali concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge, al contrario, non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi: - il reddito della casa di abitazione;
- le pensioni di guerra;
- l'indennità di accompagnamento;
-
l'importo aggiuntivo di 154,94 euro (legge 388/2000); - i trattamenti di famiglia;
-
l'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
9 Ciò detto, nel caso che ci occupa, risulta che l' ha correttamente computato ai fini CP_1 della verifica dei requisiti reddituali l'ammontare della prestazione da incrementare, nel rispetto di quanto sancito dalla Suprema Corte sul punto che “ ai fini del riconoscimento della maggiorazione sociale di cui all'art. 38 della l. n. 448 del 2001 la verifica del rispetto dei requisiti reddituali va effettuata computando anche l'ammontare della stessa prestazione da incrementare, perché il beneficio non è volto ad aumentare in modo incondizionato le prestazioni assistenziali, ma è invece diretto a far sì che ciascun avente diritto venga assistito dallo Stato limitatamente ad una soglia minima di sostentamento”
(cfr. Cass. Sezione Lavoro n. 6950/2023).
10. Quanto invece alla verifica da parte di dei limiti reddituali ai fini della CP_1 liquidazione della maggiorazione sociale nell'importo pieno o ridotto, si deve osservare che secondo giurisprudenza ormai consolidata, l'accertamento giudiziale dei requisiti costitutivi della prestazione va operato con riferimento all'anno da cui decorre la prestazione (v. Cass.
23 marzo 2018, n. 7318 11 aprile 2014, n. 8633; Cass. 28 luglio 2010, n. 17624), per cui per la sussistenza del requisito reddituale, in rapporto alla decorrenza di una data prestazione, la regola è quella del reddito contestuale e quindi dell'annualità dalla quale decorre la prestazione stessa.
L'art 35 del DL n 207/2008 conv. in L n 14/2009 infatti stabilisce che: “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento È quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente il 10 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo”.
Il successivo comma prevede, inoltre, che “In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva”. Tale norma risulta modificata dall'art 13, comma 6, lettere a) e b) del DL n 78/2010 conv. in L n
122/2010 il quale stabilisce: “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente”.
La norma ha inoltre aggiunto che “Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n 1338 e successive modificazioni e integrazioni”.
10.1 Dalla piana lettura della disposizione in commento come richiamata dalla difesa di parte ricorrente e come già dichiarato da Questo Tribunale in fattispecie analoghe, non è in CP_ alcun modo desumibile la distinzione operata dall' tra redditi per prestazioni, per i quali il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, e redditi diversi per i quali varrebbe la regola generale del reddito dell'anno precedente.
Sul punto e nei suddetti termini si è espressa già Cass n. 17624/2010 i cui principi sono stati da ultimo ribaditi anche da Cass. sentenza n. 4290/2025.
I suddetti principi giurisprudenziali espressi in relazione all'interpretazione dell'art. 35 DL
n 207/2008 conv. in L n 14/2009 trovano applicazione anche in relazione alla maggiorazione sociale per cui è causa, essendo pacificamente prestazione di natura assistenziale legata al reddito.
11. Pertanto, alla luce delle suddette argomentazioni, l' è incorso in errore atteso che, CP_1 ai fini della liquidazione della maggiorazione sociale ex ar.t 38 L. 448/2001 per l'anno
2022 avrebbe dovuto valutare i redditi complessivamente percepiti dalla ricorrente in detto anno. Ciò si assume vieppiù, avendo l'istituto proceduto alla ricostituzione della pensione nel giugno 2023 (cfr doc all.to alla memoria difensiva) allorquando i redditi percepii dalla ricorrente nell'anno 2022 erano pienamente conosciuti
Pertanto, sulla base dei redditi accertati e dichiarati dalla ricorrente nell'anno 2022 (su cui non vi è contestazione), comprendenti anche la prestazione da incrementare di cui ella è CP_ titolare , la maggiorazione sociale spetta in misura piena, con la conseguenza che l' deve essere condannato a corrispondere in suo favore l'importo di €419,58 a titolo di maggiorazione sociale ex art. 38 L. 448/2001 per il periodo da gennaio a giugno 2022 (già detratto quanto già ricevuto nel minor import per il medesimo titolo) , oltre interessi dalla scadenza dei singoli ratei sino al soddisfo
12. Le spese processuali – liquidate e distratte come in dispositivo in virtù delle tabelle di cui al DM 147/2022 in relazione alla natura ed al valore della causa (€1.101/€5200) e con applicazione delle tariffe medie esclusa la fase istruttoria – vanno poste a carico dell' CP_1 tenuto conto del principio di causalità giudiziale, della soccombenza virtuale avendo
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro l' liquidato gli importi richiesti a titolo di arretrati di pensione per gli anni 2021, CP_1
2022 e 2023 nonché la maggiorazione sociale per l'anno 2021 solo nel mese di agosto 2023
(successivamente sia al deposito del ricorso che alla sua notifica) e considerata l'ulteriore soccombenza dell' in relazione alla liquidazione della maggiorazione sociale per CP_1
l'anno 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1) dichiara la parziale cessazione della materia del contendere in relazione alla liquidazione degli arretrati di pensione per gli anni 2021, 2022 e 2023 nonché in relazione alla liquidazione della maggiorazione sociale ex art. 38 L. 448/2001 in relazione all'anno 2021;
2) accoglie per il resto la domanda e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere in CP_1 favore della parte ricorrente l'importo di €419,58 a titolo di differenza per il minor importo liquidato di maggiorazione sociale ex art. 38 L. 448/2001 per il periodo da gennaio a giugno 2022, oltre interessi dalla scadenza dei singoli ratei sino al soddisfo;
3) condanna l' alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite i restanti 2/3 CP_1 che si liquidano in complessivi €1.770,00 oltre spese generali nella misura del 15%, oltre
VA e Cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Latina, 14/10/2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro