Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 56388/2021
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
dott. Maurizio Manzi Giudice
dott.ssa Enrica Ciocca Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n.56388/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da:
Parte_1 C.F. e P.I.: P.IVA 1 con sede legale in Roma, via Girolamo Segato n.
31, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo
Marzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, via Giovanni Battista
Martini, n. 14, giusta delega depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione
ATTORE
contro
'P.IVA 2 con sede in Roma, via Venti Settembre C.F. e P.I.: Controparte_1
n. 118, in persona del rappresentante legale pro tempore;
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: cessione quote societarie.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE precisa le conclusioni come da atto introduttivo: "Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, accertare la nullità e/o dichiarare la risoluzione annullamento
-
dell'atto di cessione delle quote del 3 dicembre, a rogito del notaio Persona 1 Rep. 305.578, Racc. 40.330 e, per l'effetto condannare la e alla Controparte_1 Parte 1 della somma di euro 1.060.000, ai sen a titolo di ripetizione comunque, ai sensi dell'art. 2043, a titolo di risarcimento danni da illecito. In ogni caso con condanna alle competenze e spese processuali, ivi comprese le spese generali del 15,00 %, Iva e CAP, come per legge."
1. Con atto di citazione notificato in data 14/9/2021 la Parte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la CP 1
[...] deducendo in fatto:
- di aver intrapreso i rapporti con la convenuta nel 2019 tramite due consulenti esterni;
Controparte_1 versava in una situazione di difficoltà finanziaria e, non potendo accedere
- che la al credito bancario per mancanza di idonee garanzie, aveva deciso di cedere un proprio credito d'imposta a terzi, così da poter disporre immediatamente di liquidità da reinvestire immediatamente, nonostante lo svantaggio economico che ne derivava;
- che l'operazione garantiva alla società attrice un legittimo risparmio senza rischi, posto che i suoi consulenti avevano garantito personalmente l'esistenza e la spettanza dei crediti d'imposta;
- che il 30/12/2019 l'attrice aveva stipulato un contratto di accollo, in virtù del quale la convenuta, in qualità di accollante, aveva assunto a proprio carico i debiti fiscali e contributivi futuri della Pt 1
[...] e si era impegnata ad eseguire i pagamenti esclusivamente mediante compensazione, a fronte di un corrispettivo predeterminato;
- che, in ragione del buon esito della suddetta operazione, l'attrice aveva deciso di replicarla nel 2020, senza ricorrere, tuttavia, allo schema dell'accollo, a causa del divieto di compensazione dei debiti accollati introdotto dall'art. 1 del D.L. n. 124/2019;
- che, pertanto, i consulenti delle parti avevano elaborato una soluzione alternativa per ottenere il risultato dell'acquisizione del credito d'imposta, in virtù della quale l'attrice avrebbe dovuto acquisire dalla convenuta le quote di una società di sua proprietà, a cui la stessa convenuta aveva precedentemente traslato il credito d'imposta e, successivamente, l'attrice avrebbe dovuto procedere all'incorporazione di tale società veicolo;
- che la suddetta operazione era stata descritta come legittima e vantaggiosa dai consulenti dell'attrice,
i quali avevano, poi, affermato che l'apposizione del visto di conformità di un professionista rappresentava una conferma ufficiale dell'esistenza e della spettanza del credito di imposta, precludendo eventuali contestazioni;
CP 1- che, pertanto, il 23/9/2020 era stata costituita la CP 2 a cui era stato ceduto dalla
[...] un proprio ramo d'azienda contenente il credito d'imposta; il 27/11/2020 era stato deliberato l'aumento del capitale sociale la CP_2 da € 10.000,00 a € 1.550.0000,00, utilizzando il finanziamento dei soci iscritto in bilancio;
- che il 3/12/2020 la convenuta aveva ceduto all'attrice la partecipazione totalitaria detenuta nella CP 2 verso il corrispettivo di € 1.540.000 e, in data 14/12/2020, l'attrice aveva incorporato la CP 2 acquisendone, in via diretta, l'attivo patrimoniale e, quindi, il credito d'imposta proveniente dalla Controparte_1
- che, tuttavia, l'attrice aveva ricevuto in data 26/4/2020 l'atto di recupero n. TK5CRM100170, con cui l'Agenzia delle Entrate le aveva comunicato che l'operazione era vietata dalla legge, con il conseguente rigetto delle compensazioni operate dal sistema automatizzato;
che l'attrice risultava, dunque, debitrice nei confronti dell'Erario non solo dei propri debiti
-
contributivi, ma anche degli interessi maturati e delle sanzioni irrogate, che assolveva con il piano di dilazione prot. n. 6100.12/05/2021.0100642 del 12 maggio 2021;
- che, al momento della notifica del suddetto atto da parte dell'Agenzia, l'attrice aveva già versato alla convenuta parte del corrispettivo pattuito e solo successivamente aveva sospeso i pagamenti, omettendo di versare le ultime tre rate del corrispettivo per l'acquisto delle quote della CP 2 di cui, però, aveva garantito il pagamento con assegni postdatati;
- che aveva appreso dall'Agenzia delle Entrate che la convenuta era stata sottoposta ad indagine nel cui ambito era stata accertata l'inesistenza dei crediti di imposta, artatamente creati e traslati alla [...]
Parte 1 e che era stata disposta la cessazione della partita IVA della a far tempo Controparte_1 dal 28/4/2021, ai sensi dell'art. 35, comma 15-bis, del D.P.R. 633/72;
- che l'Agenzia delle Entrate, inoltre, le aveva intimato di astenersi dall'utilizzo in qualsiasi modo del credito d'imposta acquisito e di sospendere ogni ulteriore corresponsione economica alla convenuta;
- che, in relazione all'accollo tributario, in accordo con l'Agenzia delle Entrate, le compensazioni effettuate dalla Controparte 1 erano state integralmente neutralizzate, quindi l'attrice aveva provveduto al pagamento di imposte e sanzioni, in parte, con la loro inclusione nel piano di dilazione sopra menzionato e, per il resto, in regime di ravvedimento operoso, a mezzo F24 del 30 giugno 2021;
- che, al fine di recuperare la somma corrisposta, inoltre, era stato proposto ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (R.G. 47377/2021) e per quanto concerneva la seconda operazione, con nota inviata a mezzo pec il 18/6/2021, la Parte 1 aveva diffidato la Controparte_1 dal porre all'incasso gli assegni consegnati a garanzia;
-che 1'8/7/2021 la società convenuta aveva notificato all'attrice un atto di precetto fondato sull'assegno postdatato n. 1043522245-12 recante la data di emissione del 20 aprile 2021 ed il precetto era stato opposto dalla Parte 1 e, con ricorso ex art. 700 c.p.c., l'odierna ricorrente aveva chiesto di ordinare alla Controparte_1 la restituzione degli assegni che le erano stati consegnati dalla Parte 1 e, nelle more, l'inibitoria all'uso come titoli per il precetto;
-· che l'attrice aveva sporto querela nei confronti dei soggetti coinvolti, richiedendo, altresì, il sequestro preventivo degli assegni consegnati alla Controparte_1 e, con nota inviata a mezzo pec il 2/9/2021, aveva diffidava la convenuta alla restituzione della complessiva somma € 1.060.000,
senza ottenere riscontro.
Tanto premesso, la società attrice osservava in diritto:
- che l'atto di cessione della quota sociale per cui è causa era nulla, ex art 1418 c.c., per illiceità della causa, nonché per contrarietà a disposizioni normative e, a tal proposito: osservava che la vicinanza temporale con cui erano stati stipulati gli atti, nonché la consistenza patrimoniale della CP 2 rappresentata esclusivamente dal credito d'imposta proveniente dalla Controparte_1 comprovavano che la causa dell'operazione negoziale consisteva nel trasferimento del predetto credito all'attrice, in elusione dei divieti normativi recati sia dal disposto di cui all'art. 5, comma 4- ter del D.L. n. 70/1988, sia dall'art. 1 del D.L. n. 124/20193;
- che il collegamento negoziale realizzato dalle parti perseguiva un obiettivo vietato ed integrava, pertanto, un'ipotesi di contratto in frode alla legge;
- che l'operazione negoziale realizzata era, altresì, nulla per impossibilità della prestazione dedotta dalla convenuta o, alternativamente, annullabile e, in via subordinata, ne chiedeva la risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c., poiché la prestazione dedotta nel negozio indiretto era rimasta inadempiuta, essendosi verificata la consegna di aliud pro alio;
che la somma versata alla convenuta, in assenza di controprestazione, configurava un indebito
-
arricchimento e, in quanto tale, doveva essere restituita all'attrice.
Ciò posto, l'attrice concludeva come in epigrafe.
2. All'udienza dell'1/2/2022 il giudice ordinava la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione alla convenuta, quindi, dichiarata la contumacia di quest'ultima, quindi la causa, sulle conclusioni di parte attrice, era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
3. la Parte 1 ha chiesto dichiararsi la nullità o, in alternativa, la risoluzione ex art. 1453 c.c. dell'atto di cessione di quota societaria stipulato con la Controparte_1 in data 3/12/2020, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, pari ad € 1.060.000,00.
L'attrice ha dedotto che le parti hanno stipulato il contratto per cui è causa con la comune l'intenzione di realizzare la cessione del credito d'imposta da parte della convenuta a favore dell'attrice e tale risultato è stato raggiunto mediante un'operazione negoziale complessa, in virtù della quale la
Controparte_1 dapprima costituiva una società veicolo, a cui cedeva un proprio ramo d'azienda contenente il credito d'imposta, poi la Parte 1 acquistava l'intero capitale della suddetta società
veicolo incorporandola, così da acquisirne l'attivo patrimoniale, consistente nel credito d'imposta. In base alla stessa prospettazione attorea, l'operazione è stata attuata nella suddetta modalità al fine di eludere il divieto di compensazione di debiti accollati di cui all'art. 1 del D.L. n. 124/2019, che stabilisce che non si può utilizzare un proprio credito tributario in compensazione di un debito tributario, che il medesimo contribuente si sia accollato da altro contribuente.
La domanda attorea è infondata e non può, quindi, trovare accoglimento.
Relativamente alla domanda principale attorea di nullità ex art 1418 c.c. dell'atto di cessione di quota per cui è causa, si osserva quanto segue.
Secondo la prospettazione attorea l'operazione realizzata ha comportato, in primo luogo la violazione dell'art. 5 comma 4-ter del d.l. 70/1988 in quanto ha consentito alla convenuta di cedere un credito d'imposta non richiesto, laddove la norma subordina tale facoltà alla preventiva richiesta di rimborso da parte del cedente. In assenza di richiesta, “che rappresenta un innesco alla verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate della sua spettanza ed esistenza", la cessione sarebbe normativamente vietata.
L'art. 5 comma 4 ter prevede, in realtà che "Agli effetti dell'articolo 38- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale o del quale è stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale, deve intendersi che l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia prevista nel secondo comma del suddetto articolo fino a quando l'accertamento sia diventato definitivo. Restano ferme le disposizioni relative al controllo delle dichiarazioni, delle relative rettifiche e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito”, per cui la preventiva richiesta di rimborso è solo una delle ipotesi previste e non
è prevista la nullità della cessione del credito.
Nel caso di specie, peraltro, la cessione del credito IVA è avvenuta con la cessione di ramo di azienda, atto al quale parte attrice non ha partecipato, mentre l'atto preso in considerazione in giudizio è la successiva cessione della quota totalitaria di partecipazione alla società acquirente del ramo di azienda.
In secondo luogo, secondo parte attrice, "ha consentito alle parti di eludere il cd. "divieto di compensazione di debiti di terzi", previsto dall'art. 1 del D.L. n. 124/2019. Tale disposizione,, in vigore dal 27 ottobre 2019, confermando l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate (cfr. Risoluzione
140/E del 15/11/2017) e della giurisprudenza, ha positivizzato il cd. divieto di compensazione di debiti fiscali e contributivi di terzi. A prescindere dall'esistenza e spettanza del credito, dunque, tali compensazioni "si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge" e determinano l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 13 del D.lgs. n. 471/1997 e l'integrazione del reato previsto dall'art. 10-quater del D.lgs. n. 74/2000". L'art.1 citato, in realtà stabilisce che "1. Chiunque, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si accolli il debito d'imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti.
2. Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante.
3. I versamenti in violazione del comma 2 si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge.
In tale eventualità, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni normative vigenti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471.
4. Con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento, sono irrogate:
a) all'accollante le sanzioni di cui all'articolo 13, commi 4 o 5, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471;
b) all'accollato la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, recuperando l'importo di cui al comma 3 del presente articolo e i relativi interessi.
Per l'importo di cui al comma 3 e per gli interessi l'accollante è coobbligato in solido."
Nel caso di specie le parti non hanno previsto alcun accollo del credito, in ogni caso la norma prevede che sono solo i versamenti effettuati in violazione del comma 2 che "si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge”, ma senza la previsione di nullità dell'accollo, bensì solo della compensazione, che viene sanzionata in via amministrativa sua quanto all'accollante che all'accollato nonché in sede penale.
Va ricordato che in mancanza di specifiche disposizioni che sanzionino espressamente con la nullità il negozio giuridico elusivo di una norma tributaria, si è giunti ad escludere la configurabilità della nullità virtuale del contratto per frode alla legge (art. 1344 c.c.) o per violazione di una norma imperativa (art. 1418, comma 1, c.c.), operando la normativa fiscale e quella civilistica su distinti piani, con la conseguenza che, in mancanza di specifica disposizione di legge comminante detta sanzione, le pattuizioni contenute in un contratto, quand'anche dirette ad eludere, in tutto o in parte, la normativa fiscale, non implicano di per sé la nullità del contratto e che ogni sanzione per tale elusione si rinvenga nel sistema tributario (cfr. Cass. 4785/2007, secondo cui "Le pattuizioni contenute in un contratto che siano dirette ad eludere, in tutto o in parte, la normativa fiscale, non implicano di per sé la nullità del contratto stesso, trovando nel sistema tributario le relative sanzioni").
Pertanto, ove non espressamente stabilito dalla legge, solo la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità, mentre ciò non avviene nel caso di violazione di norme, che, quand'anche imperative, riguardino la condotta dei contraenti, in ipotesi rilevante in altra sede (cfr. Cass. S.U. 19 dicembre 2007, n. 26724)
Nel caso di specie, l'atto di cessione di quota di cui si chiede di dichiarare la nullità si inserisce nell'ambito di un'operazione negoziale realizzata con un collegamento negoziale, che, per stessa ammissione attorea, è stato utilizzato per consentire alla società attrice di usufruire del credito d'imposta della società convenuta non ancora chiesto al rimborso.
Per quanto detto, pertanto, anche se la complessiva operazione negoziale posta in essere dalle parti in causa, come ricostruita da parte attrice, fosse stata compiuta in violazione del divieto introdotto dall'art. 1 del d.l. n. 124/2019, cioè il divieto di compensazione di debiti fiscali e contributivi di terzi o in violazione dell'art. 5 comma 4 ter del d.l. 70/1988, nondimeno la violazione di detta normativa fiscale non incide sulla validità del contratto, ma ha rilievo esclusivamente tributario con sanzioni di carattere amministrativo e penale.
Ne deriva che la domanda attorea di accertamento della nullità non può trovare accoglimento.
Parimenti infondata è la domanda attorea volta ad ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c.
Invero, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. 30.10.2001, n. 13.533).
Nella specie, la Parte 1 ha versato in atti il contratto di cessione dell'intero capitale sociale della CP 2 stipulato con la Controparte 1 a rogito del notaio Persona_1 Rep.
305.578, Racc. 40.330 e registrato in data 3/12/2020, al numero 43664 serie 1T., nonché le disposizioni di bonifico con relativa ricevuta del pagamento effettuato a favore della società convenuta, a titolo di corrispettivo del contratto di cessione delle quote stipulato. In particolare, la società attrice ha provato di aver versato alla convenuta, mediante plurimi bonifici, la somma complessiva di € 1.060.000,00.
Tuttavia, è la stessa parte attrice a non contestare che le quote della CP_2 sono state effettivamente cedute ed intestate alla Parte 1 L'adempimento da parte della società convenuta del contratto di cessione di quote per cui è causa è il presupposto del successivo verbale registrato in data 17/12/2020, in cui è stata prevista la fusione per incorporazione, da parte della Parte 1
della CP 2 Pertanto, la cessione delle quote risulta essersi perfezionata a favore della società attrice per cui il contratto è stato adempiuto ad opera della convenuta.
Priva di pregio risulta, peraltro, la tesi attorea per cui il contratto in questione debba esser risolto perché conferisce un'utilità diversa da quella pattuita ovvero per consegna di aliud pro alio. A tal proposito, si evidenzia che la volontà della Parte 1 di acquisire le quote della società veicolo
CP 1Cubo s.r.l. al (solo) fine di conseguire il credito d'imposta già di non è in alcun modo menzionata nel contratto, né era in alcun modo garantita la esistenza di tale credito nel contratto di cessione delle quote (l'unica garanzia risulta data nella distinta antecedente cessione di azienda tra
CP 1 e la CP_2 per quanto attiene alla esistenza del visto pesante).
D'altronde, per condivisibile orientamento della Suprema Corte, la stessa cessione di un credito inesistente non è nulla per inesistenza dell'oggetto, bensì è valida ed il cessionario è tenuto al pagamento del prezzo, che non diviene indebito, ma è assistito dalla garanzia di cui all'art. 1266 c.c., da ritenersi un effetto naturale della cessione per l'ipotesi che l'effetto traslativo non si verifichi, essendo irrilevante che la garanzia stessa possa essere pattiziamente esclusa con il limite del "fatto proprio" del cedente, in quanto tale disposizione costituisce una deroga rispetto all'art. 1325, n. 3, c.c. ed alla disciplina del contratto in generale (Cass.civ. sez. 3, ord. 3 giugno 2022, n. 17985, Cass.civ.
sez. 1, ord. 17 novembre 2022, n. 33957).
Sulla base delle suesposte considerazioni, la domanda attorea deve essere rigettata.
Nulla sulle spese di lite, stante la contumacia della parte vittoriosa (Cass. civ. n. 24750 del 5/11/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione collegiale, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando sul procedimento N.R.G. 56388/2021 tra le società Pt 1
[...] e in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ogni Controparte_1
diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 giugno 2024
Il Presidente
Giuseppe Di Salvo
Il Giudice
Enrica Ciocca