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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/09/2025, n. 4448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4448 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13426/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13426/2023 promossa da:
(c.f. , , rappresentata e difesa dell'avv. Caterina Parte_1 C.F._1
Galasso, giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliata in Catania, in via O. M. Tornabene
n. 3, presso lo studio dell'avv. Caterina Galasso;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) in proprio e nella qualità di rappresentante della CP_1 C.F._2 società Controparte_2
CONVENUTO
Rimessa in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc all'udienza del 9 aprile 2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 6.12.2023 conveniva in giudizio, avanti il Parte_1
Tribunale di Catania, in proprio e nella qualità di rappresentante della società CP_1 con sede in Misterbianco via Gramsci 112, Misterbianco Controparte_2
(CT), nonché socio della società con sede in via Caduti del lavoro 12, Misterbianco CP_3
(CT), al fine di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di quest'ultimo per non aver adempiuto alle prestazioni elencate nel contratto “FV- – 014-2022” avente ad oggetto la CP_2 messa in funzione dell'impianto fotovoltaico 10 kWp, nonché di condannare, per l'effetto, lo stesso al pagamento della somma complessiva di € 5.027,00.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale adito, in accoglimento del detto ricorso, di accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale del sig. in CP_1 proprio e nella qualità di rappresentante della società Controparte_2 nonché socio della società e per l'effetto condannare il sig. al CP_3 CP_1 pagamento della somma di € 5.027,00, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge […]”.
Con decreto ex art. 281 decies cpc del 28.12.2023 questo Giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 10.04.2024, assegnando al convenuto termine sino al 30.03.2024 per la sua costituzione in giudizio e onerando parte ricorrente di notificare il ricorso alla controparte nel rispetto dei termini di legge.
Parte resistente, seppur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 14.05.2024, veniva disposta CTU al fine di accertare le opere e pratiche da porre in essere per il completamento delle prestazioni contrattuali assunte dal resistente in forza del contratto stipulato dalle parti in data 28.01.2022, quantificandone altresì i relativi costi.
Espletata la CTU, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica ed in assenza di contestazioni od osservazioni da parte del ricorrente costituito, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 9.04.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Indi all'udienza del 9.04.2025, previa discussione orale, il Giudice si riservava di provvedere ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.sulle conclusioni come precisate in atti
Rileva in premessa il decidente che il presente fascicolo, erroneamente posto tra i fascicoli da archiviare, è stato portato alla sua attenzione solo in data odierna.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono. pagina 2 di 6 Parte ricorrente riferiva, in fatto, di aver contattato, nel corso del 2021, al fine di CP_1 installare un impianto fotovoltaico, presso la sua abitazione, sita in Nicolosi (CT), via C. Colombo n.
90, e di aver firmato, in data 28.01.2022, il contratto che prevedeva l'offerta di installazione dell'impianto fotovoltaico – 014-2022,” predisposta dal in qualità di Parte_2 CP_1 rappresentante della società Di PAMA S.A.S.di Mascali SI & C.
Evidenziava che il costo complessivo dell'impianto, specificato a penna nella pagina n. 8 del contratto, prevedeva la somma complessiva - da pagarsi in n. 4 rate - di € 18.384,95, corrispondente alla fattura, emessa dalla società in data 16.02.2022 e che, successivamente, la ricorrente provvedeva CP_3
a pagare l'intera somma sopra indicata, a mezzo di n. 4 bonifici bancari intestati al CP_1
Evidenziava che nel mese di marzo e agosto del 2022, a seguito del completamento dei lavori di installazione, la ricorrente aveva messo subito in funzione l'impianto, per l'erogazione dell'energia elettrica e del riscaldamento, ma che tuttavia la pratica per l'attivazione del servizio di “scambio sul posto” con la rete elettrica di distribuzione - oggetto specifico del contratto de quo - non CP_4 era mai stato attivato.
Lamentava la ricorrente che, a seguito della mancata attivazione, da parte del del sistema di CP_1
“scambio sul posto”, non avrebbe potuto beneficiare del relativo meccanismo di compensazione e del conseguente risparmio nelle bollette dell' fino a quel momento erogate. CP_4
In seguito, la ricorrente scopriva che, oltre alla mancata presentazione della pratica di connessione alla rete dell'impianto fotovoltaico, svariate pratiche - comprese nel contratto ed espressamente CP_4 elencate alla pagina n. 6 del contratto - non erano state poste in essere dal ossia: 1. CP_1 preparazione delle pratiche di comunicazione/autorizzazioni agli Enti Locali, nonché della progettazione esecutiva e della relazione tecnica finale e certificazione tecnico funzionale e di collaudo;
2. verifiche amministrative e tecniche per connessione dell'impianto alla rete Gestore di Rete Elettrica
Nazione (ENEL);
3. presentazione della pratica di accesso alla “Tariffa incentivante” con GSE, nonché della convenzione per il servizio di “Scambio sul posto” al GSE;
4. rilascio della garanzia di prodotto per i moduli (10 anni), della garanzia per i difetti sui materiali e sulla costruzione, della garanzia per la potenza resa dai moduli (25 anni al 97% e 35 anni al 87%) e della garanzia per la sostituzione gratuita inverter (10 anni).
La ricorrente, pertanto, chiedeva, tempestivamente, chiarimenti al contattandolo ripetutamente CP_1 telefonicamente, e che questi, dopo aver risposto in modo vago alle richieste di chiarimenti della ricorrente in merito al completamento delle pratiche per lo “scambio sul posto” al GSE e, dopo aver rinviato ad appuntamenti, non ha più risposto alle telefonate ed ai messaggi della stessa.
pagina 3 di 6 In seguito a ciò, la ricorrente tentava di reperire il presso la sede della società Di PAMA S.A.S. CP_1 di Mascali SI & C., sita in via Gramsci 112 Misterbianco (CT) - indicata nel contratto - nonché presso l'indirizzo della società CP_3
Va rilevato che la ricorrente ha dato atto di non aver ricevuto riscontro alcuno alla raccomandata del
03/07/2023, inviata alla società e alla raccomandata, spedita il 20/06/23 alla società DI CP_3
PAMA S.A.S., nonché alle PEC del 12/06/2023, inviate alla società ed alla società DI CP_3
PAMA S.A.S.
Con relazione depositata in data 25.11.2024, rispetto alle cui conclusioni questo Giudice intende aderire, il CTU rilevava che l'impianto fotovoltaico realizzato dalla ditta Controparte_2 resso l'immobile di e sito in Nicolosi (CT) via
[...] Parte_1 Controparte_5
Cristoforo Colombo n°90, rappresenta un impianto monofase costituito da n°2 inverter HUAWEI da
5,0kW cadauno, n°3 batterie LUNA della a 5kWh, n°1 BMS da n°25 moduli CP_6 CP_6 fotovoltaici monocristallino da 370W marca . CP_7
Risulta confermato che, allo stato, l'impianto non risulterebbe allacciato alla rete elettrica in quanto la ditta non ha presentato/chiuso la pratica di connessione presso , atteso che alcun Controparte_8 documento risulta presente in atti.
Sebbene di primo acchito l'impianto risultasse in funzione, nella disposizione e nel collegamento dei moduli fotovoltaici in stringhe venivano riscontrati i primi problemi di cattiva progettazione/posa in quanto: a) I 4 moduli fotovoltaici a nord sono collegati con i primi tre moduli fotovoltaici della falda
SUD 1, facendo di conseguenza lavorare male la stringa;
b) I 12 moduli fotovoltaici sulla falda a SUD
2 risultano quasi per la maggioranza del giorno coperti dall'ombra della falda SUD 1 in quanto più alta e pertanto due stringhe da 6 pannelli cadauna lavorano male nel 90% della giornata.
L'impianto in esame, per come sono stati collegati i moduli fotovoltaici, sembrava produrre fino al
70/60% di un impianto perfettamente esposto ai raggi solari e privo di ombreggiamenti;
inoltre, come riferito dal CTU, l'inverter e le batterie risultano installati in un sottotetto angusto e scomodo, non particolarmente arieggiato.
Dalla verifica dei quadri elettrici si evincevano, peraltro, alcune irregolarità (ad es. la mancanza n°2 coppie di sezionatori portafusibili con fusibile per il sezionamento di n°2 stringhe, nonché di n°4 scaricatori DC per le sovratensioni;
il cavo in AC utilizzato, inoltre, presenterebbe una sezione non idonea)
In conclusione, il CTU ha evidenziato che andava conclusa la pratica di allaccio con E-Distribuzione per far sì che l'impianto potesse essere allacciato alla rete, andavano integrati i quadri DC e AC per pagina 4 di 6 renderli idonei alla norma tecnica, nonché modificata la configurazione dei moduli fotovoltaici delle stringhe per migliorare la produzione di corrente elettrica.
Rileva, altresì, come vi sia un difetto documentale, atteso che, agli atti, non risulta altresì esservi alcuna dichiarazione di conformità dell'impianto fotovoltaico corredata da tutti gli allegati necessari, che avrebbe dovuto essere prodotta dalla ditta installatrice al momento della consegna.
In riferimento a quanto richiesto nel mandato nonché ai costi, essi venivano così descritti e sintetizzati dal CTU: - Sopralluogo tecnico e rilievo completo dell'impianto fotovoltaico realizzato, compresi cavi interruttori e quadri elettrici - Spostamento cavi elettrici e messa in opera di predisposizione per contatore di produzione, perché attualmente travasi in luogo non idoneo - Disbrigo pratiche su portali
E- Distribuzione, Terna e GSE propedeutici alla connessione in parallelo alla rete elettrica di distribuzione ed alla stipula per la convenzione di Scambio sul posto - Redazione progetto elettrico dell'impianto fotovoltaico così come da DM 37/08 per impianti superiori a 6 kW - Presenza e supporto durante la fase di attivazione dell'impianto fotovoltaico con il personale di E- Distribuzione - Fornitura
e posa in opera di ottimizzatori di potenza al fine di evitare ombreggiamenti e migliorare la produzione senza spostamento dei moduli - Configurazione e produzione Autotest dell'inverter propedeutico all'attivazione dell'impianto fotovoltaico.
Tutti i suindicati costi sono stati aggiornati dal consulente incaricato con il Prezziario Regionale Sicilia al luglio 2024.
La mancata attivazione, presso gli Enti predisposti, del sistema di “scambio sul posto”, come rilevato dalle difese della ricorrente, non ha fatto e non continua a far beneficiare del relativo meccanismo di compensazione e del conseguente risparmio nelle bollette di (o altro fornitore). CP_4
Al fine di attivare tale beneficio, la ditta avrebbe dovuto portare a compimento le sottoindicate documentazioni:
1. preparazione delle pratiche di comunicazione/autorizzazioni agli Enti Locali, nonché della progettazione esecutiva e della relazione tecnica finale e certificazione tecnico funzionale e di collaudo;
2. verifiche amministrative e tecniche per connessione dell'impianto alla rete Gestore di
Rete Elettrica Nazione (E-Distribuzione);
3. presentazione della pratica di accesso con GSE, nonché della convenzione per il servizio di “Scambio sul posto”;
4. rilascio della garanzia di prodotto per i moduli (10 anni), della garanzia per i difetti sui materiali e sulla costruzione, della garanzia per la potenza resa dai moduli (25 anni al 97% e 35 anni al 87%) e della garanzia per la sostituzione gratuita inverter (10 anni).
Nulla di tutto ciò risulta in atti di causa o nella documentazione a corredo del contratto e del fine lavori.
In riferimento alla pratica, non risulta comunque, allo stato, possibile verificarne lo stato, atteso che a distanza tempo, la stessa, se non evasa o incompleta, risulterebbe archiviata dagli addetti competenti. pagina 5 di 6 Infine, per quanto concerne i costi, il cui importo complessivo andrebbe riconosciuto alla ricorrente, il
CTU ritiene che siano quantificabili in € 5.068,80 iva compresa, escluso i sopralluoghi necessari che andrebbero concordati con tecnico specializzato, come da computo allegato alla perizia tecnica.
Pertanto, in conclusione, la somma da riconoscere alla ricorrente ammonta a complessivi € 5.027,00, oltre interessi legali dalla data di messa in mora al soddisfo ( non superiore ai limiti fissati in domanda dal ricorrente, stante il divieto in capo al Giudice di ultra petita fissato dall'art. 112 c.p.c.), al cui pagamento va condannata parte resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 147/2022, tenendo conto della fase decisionale abbreviata nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Le spese di CTU, già liquidate con decreto del 30.12.2024 e poste provvisoriamente a carico di parte ricorrente, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 13426/2023 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, CONDANNA parte resistente al pagamento della somma complessiva di € 5.027,00 oltre interessi legali dalla messa in mora fino al soddisfo.
- CONDANNA parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 152,00 per spese e € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
- PONE definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU già liquidate con decreto del
30.12.2024.
Così deciso in Catania, l'8 settembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa Vera Marletta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13426/2023 promossa da:
(c.f. , , rappresentata e difesa dell'avv. Caterina Parte_1 C.F._1
Galasso, giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliata in Catania, in via O. M. Tornabene
n. 3, presso lo studio dell'avv. Caterina Galasso;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) in proprio e nella qualità di rappresentante della CP_1 C.F._2 società Controparte_2
CONVENUTO
Rimessa in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc all'udienza del 9 aprile 2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 6.12.2023 conveniva in giudizio, avanti il Parte_1
Tribunale di Catania, in proprio e nella qualità di rappresentante della società CP_1 con sede in Misterbianco via Gramsci 112, Misterbianco Controparte_2
(CT), nonché socio della società con sede in via Caduti del lavoro 12, Misterbianco CP_3
(CT), al fine di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di quest'ultimo per non aver adempiuto alle prestazioni elencate nel contratto “FV- – 014-2022” avente ad oggetto la CP_2 messa in funzione dell'impianto fotovoltaico 10 kWp, nonché di condannare, per l'effetto, lo stesso al pagamento della somma complessiva di € 5.027,00.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale adito, in accoglimento del detto ricorso, di accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale del sig. in CP_1 proprio e nella qualità di rappresentante della società Controparte_2 nonché socio della società e per l'effetto condannare il sig. al CP_3 CP_1 pagamento della somma di € 5.027,00, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge […]”.
Con decreto ex art. 281 decies cpc del 28.12.2023 questo Giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 10.04.2024, assegnando al convenuto termine sino al 30.03.2024 per la sua costituzione in giudizio e onerando parte ricorrente di notificare il ricorso alla controparte nel rispetto dei termini di legge.
Parte resistente, seppur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 14.05.2024, veniva disposta CTU al fine di accertare le opere e pratiche da porre in essere per il completamento delle prestazioni contrattuali assunte dal resistente in forza del contratto stipulato dalle parti in data 28.01.2022, quantificandone altresì i relativi costi.
Espletata la CTU, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica ed in assenza di contestazioni od osservazioni da parte del ricorrente costituito, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 9.04.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Indi all'udienza del 9.04.2025, previa discussione orale, il Giudice si riservava di provvedere ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.sulle conclusioni come precisate in atti
Rileva in premessa il decidente che il presente fascicolo, erroneamente posto tra i fascicoli da archiviare, è stato portato alla sua attenzione solo in data odierna.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono. pagina 2 di 6 Parte ricorrente riferiva, in fatto, di aver contattato, nel corso del 2021, al fine di CP_1 installare un impianto fotovoltaico, presso la sua abitazione, sita in Nicolosi (CT), via C. Colombo n.
90, e di aver firmato, in data 28.01.2022, il contratto che prevedeva l'offerta di installazione dell'impianto fotovoltaico – 014-2022,” predisposta dal in qualità di Parte_2 CP_1 rappresentante della società Di PAMA S.A.S.di Mascali SI & C.
Evidenziava che il costo complessivo dell'impianto, specificato a penna nella pagina n. 8 del contratto, prevedeva la somma complessiva - da pagarsi in n. 4 rate - di € 18.384,95, corrispondente alla fattura, emessa dalla società in data 16.02.2022 e che, successivamente, la ricorrente provvedeva CP_3
a pagare l'intera somma sopra indicata, a mezzo di n. 4 bonifici bancari intestati al CP_1
Evidenziava che nel mese di marzo e agosto del 2022, a seguito del completamento dei lavori di installazione, la ricorrente aveva messo subito in funzione l'impianto, per l'erogazione dell'energia elettrica e del riscaldamento, ma che tuttavia la pratica per l'attivazione del servizio di “scambio sul posto” con la rete elettrica di distribuzione - oggetto specifico del contratto de quo - non CP_4 era mai stato attivato.
Lamentava la ricorrente che, a seguito della mancata attivazione, da parte del del sistema di CP_1
“scambio sul posto”, non avrebbe potuto beneficiare del relativo meccanismo di compensazione e del conseguente risparmio nelle bollette dell' fino a quel momento erogate. CP_4
In seguito, la ricorrente scopriva che, oltre alla mancata presentazione della pratica di connessione alla rete dell'impianto fotovoltaico, svariate pratiche - comprese nel contratto ed espressamente CP_4 elencate alla pagina n. 6 del contratto - non erano state poste in essere dal ossia: 1. CP_1 preparazione delle pratiche di comunicazione/autorizzazioni agli Enti Locali, nonché della progettazione esecutiva e della relazione tecnica finale e certificazione tecnico funzionale e di collaudo;
2. verifiche amministrative e tecniche per connessione dell'impianto alla rete Gestore di Rete Elettrica
Nazione (ENEL);
3. presentazione della pratica di accesso alla “Tariffa incentivante” con GSE, nonché della convenzione per il servizio di “Scambio sul posto” al GSE;
4. rilascio della garanzia di prodotto per i moduli (10 anni), della garanzia per i difetti sui materiali e sulla costruzione, della garanzia per la potenza resa dai moduli (25 anni al 97% e 35 anni al 87%) e della garanzia per la sostituzione gratuita inverter (10 anni).
La ricorrente, pertanto, chiedeva, tempestivamente, chiarimenti al contattandolo ripetutamente CP_1 telefonicamente, e che questi, dopo aver risposto in modo vago alle richieste di chiarimenti della ricorrente in merito al completamento delle pratiche per lo “scambio sul posto” al GSE e, dopo aver rinviato ad appuntamenti, non ha più risposto alle telefonate ed ai messaggi della stessa.
pagina 3 di 6 In seguito a ciò, la ricorrente tentava di reperire il presso la sede della società Di PAMA S.A.S. CP_1 di Mascali SI & C., sita in via Gramsci 112 Misterbianco (CT) - indicata nel contratto - nonché presso l'indirizzo della società CP_3
Va rilevato che la ricorrente ha dato atto di non aver ricevuto riscontro alcuno alla raccomandata del
03/07/2023, inviata alla società e alla raccomandata, spedita il 20/06/23 alla società DI CP_3
PAMA S.A.S., nonché alle PEC del 12/06/2023, inviate alla società ed alla società DI CP_3
PAMA S.A.S.
Con relazione depositata in data 25.11.2024, rispetto alle cui conclusioni questo Giudice intende aderire, il CTU rilevava che l'impianto fotovoltaico realizzato dalla ditta Controparte_2 resso l'immobile di e sito in Nicolosi (CT) via
[...] Parte_1 Controparte_5
Cristoforo Colombo n°90, rappresenta un impianto monofase costituito da n°2 inverter HUAWEI da
5,0kW cadauno, n°3 batterie LUNA della a 5kWh, n°1 BMS da n°25 moduli CP_6 CP_6 fotovoltaici monocristallino da 370W marca . CP_7
Risulta confermato che, allo stato, l'impianto non risulterebbe allacciato alla rete elettrica in quanto la ditta non ha presentato/chiuso la pratica di connessione presso , atteso che alcun Controparte_8 documento risulta presente in atti.
Sebbene di primo acchito l'impianto risultasse in funzione, nella disposizione e nel collegamento dei moduli fotovoltaici in stringhe venivano riscontrati i primi problemi di cattiva progettazione/posa in quanto: a) I 4 moduli fotovoltaici a nord sono collegati con i primi tre moduli fotovoltaici della falda
SUD 1, facendo di conseguenza lavorare male la stringa;
b) I 12 moduli fotovoltaici sulla falda a SUD
2 risultano quasi per la maggioranza del giorno coperti dall'ombra della falda SUD 1 in quanto più alta e pertanto due stringhe da 6 pannelli cadauna lavorano male nel 90% della giornata.
L'impianto in esame, per come sono stati collegati i moduli fotovoltaici, sembrava produrre fino al
70/60% di un impianto perfettamente esposto ai raggi solari e privo di ombreggiamenti;
inoltre, come riferito dal CTU, l'inverter e le batterie risultano installati in un sottotetto angusto e scomodo, non particolarmente arieggiato.
Dalla verifica dei quadri elettrici si evincevano, peraltro, alcune irregolarità (ad es. la mancanza n°2 coppie di sezionatori portafusibili con fusibile per il sezionamento di n°2 stringhe, nonché di n°4 scaricatori DC per le sovratensioni;
il cavo in AC utilizzato, inoltre, presenterebbe una sezione non idonea)
In conclusione, il CTU ha evidenziato che andava conclusa la pratica di allaccio con E-Distribuzione per far sì che l'impianto potesse essere allacciato alla rete, andavano integrati i quadri DC e AC per pagina 4 di 6 renderli idonei alla norma tecnica, nonché modificata la configurazione dei moduli fotovoltaici delle stringhe per migliorare la produzione di corrente elettrica.
Rileva, altresì, come vi sia un difetto documentale, atteso che, agli atti, non risulta altresì esservi alcuna dichiarazione di conformità dell'impianto fotovoltaico corredata da tutti gli allegati necessari, che avrebbe dovuto essere prodotta dalla ditta installatrice al momento della consegna.
In riferimento a quanto richiesto nel mandato nonché ai costi, essi venivano così descritti e sintetizzati dal CTU: - Sopralluogo tecnico e rilievo completo dell'impianto fotovoltaico realizzato, compresi cavi interruttori e quadri elettrici - Spostamento cavi elettrici e messa in opera di predisposizione per contatore di produzione, perché attualmente travasi in luogo non idoneo - Disbrigo pratiche su portali
E- Distribuzione, Terna e GSE propedeutici alla connessione in parallelo alla rete elettrica di distribuzione ed alla stipula per la convenzione di Scambio sul posto - Redazione progetto elettrico dell'impianto fotovoltaico così come da DM 37/08 per impianti superiori a 6 kW - Presenza e supporto durante la fase di attivazione dell'impianto fotovoltaico con il personale di E- Distribuzione - Fornitura
e posa in opera di ottimizzatori di potenza al fine di evitare ombreggiamenti e migliorare la produzione senza spostamento dei moduli - Configurazione e produzione Autotest dell'inverter propedeutico all'attivazione dell'impianto fotovoltaico.
Tutti i suindicati costi sono stati aggiornati dal consulente incaricato con il Prezziario Regionale Sicilia al luglio 2024.
La mancata attivazione, presso gli Enti predisposti, del sistema di “scambio sul posto”, come rilevato dalle difese della ricorrente, non ha fatto e non continua a far beneficiare del relativo meccanismo di compensazione e del conseguente risparmio nelle bollette di (o altro fornitore). CP_4
Al fine di attivare tale beneficio, la ditta avrebbe dovuto portare a compimento le sottoindicate documentazioni:
1. preparazione delle pratiche di comunicazione/autorizzazioni agli Enti Locali, nonché della progettazione esecutiva e della relazione tecnica finale e certificazione tecnico funzionale e di collaudo;
2. verifiche amministrative e tecniche per connessione dell'impianto alla rete Gestore di
Rete Elettrica Nazione (E-Distribuzione);
3. presentazione della pratica di accesso con GSE, nonché della convenzione per il servizio di “Scambio sul posto”;
4. rilascio della garanzia di prodotto per i moduli (10 anni), della garanzia per i difetti sui materiali e sulla costruzione, della garanzia per la potenza resa dai moduli (25 anni al 97% e 35 anni al 87%) e della garanzia per la sostituzione gratuita inverter (10 anni).
Nulla di tutto ciò risulta in atti di causa o nella documentazione a corredo del contratto e del fine lavori.
In riferimento alla pratica, non risulta comunque, allo stato, possibile verificarne lo stato, atteso che a distanza tempo, la stessa, se non evasa o incompleta, risulterebbe archiviata dagli addetti competenti. pagina 5 di 6 Infine, per quanto concerne i costi, il cui importo complessivo andrebbe riconosciuto alla ricorrente, il
CTU ritiene che siano quantificabili in € 5.068,80 iva compresa, escluso i sopralluoghi necessari che andrebbero concordati con tecnico specializzato, come da computo allegato alla perizia tecnica.
Pertanto, in conclusione, la somma da riconoscere alla ricorrente ammonta a complessivi € 5.027,00, oltre interessi legali dalla data di messa in mora al soddisfo ( non superiore ai limiti fissati in domanda dal ricorrente, stante il divieto in capo al Giudice di ultra petita fissato dall'art. 112 c.p.c.), al cui pagamento va condannata parte resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 147/2022, tenendo conto della fase decisionale abbreviata nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Le spese di CTU, già liquidate con decreto del 30.12.2024 e poste provvisoriamente a carico di parte ricorrente, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 13426/2023 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, CONDANNA parte resistente al pagamento della somma complessiva di € 5.027,00 oltre interessi legali dalla messa in mora fino al soddisfo.
- CONDANNA parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 152,00 per spese e € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
- PONE definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU già liquidate con decreto del
30.12.2024.
Così deciso in Catania, l'8 settembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa Vera Marletta
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