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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/07/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 58/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 58/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. COCCI UMBERTO, C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. BARCALI SANDRO,
APPELLATA
avverso la sentenza n. 1090/2022 emessa dal Tribunale di AREZZO pubblicata il
24/10/2022
CONCLUSIONI
In data 13.3.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 33 Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis:
• IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto riformare la sentenza n. 1090/2022 (Repert. n. 1811/2022), resa inter partes dal Tribunale di Arezzo, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Marina Rossi – R.G. n. 892/2018, del 24/10/2022, pubblicata il 24/10/2022, notificata il 7/12/2022 e pertanto accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
- ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 1284, 1346, 2697 e 1418 comma 2 c.c., dell'art. 7, comma 3, delle condizioni generali del contratto di apertura di credito c/c n. 13886 intervenuto con Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. con Sede legale e Direzione
[...]
Generale in Viale Altiero Spinelli 30 - 00157 Roma (Partita IVA e Codice Fiscale:
) nonché dei contratti di finanziamento stipulati in data 18/04/1997 (n. P.IVA_2
125826 racc. 30033), in data 22/02/2002 (n. 135.148 racc. 36.434) nonché del contratto derivati interest rate swap stipulato in data 8/09/2004 intervenuti tutti con il predetto Istituto oggi convenuto impugnati relativamente alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso degli interi rapporti e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
- ACCERTARE E DICHIARARE la violazione in tutti i rapporti intercorsi e di cui in premessa da parte di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. con Sede legale e Direzione Generale in Viale Altiero Spinelli 30 - 00157 Roma (Partita IVA e Codice Fiscale: ) delle regole di correttezza e P.IVA_2 buona fede nella esecuzione del complesso rapporto di finanziamento intercorso con gli odierni attori, con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito percetto;
- ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia sempre nei rapporti, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale;
comunque prive di causa negoziale;
- ACCERTARE e DICHIARARE con riferimento a tutti i rapporti la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 comma 2 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
pagina 2 di 33 - ACCERTARE e DICHIARARE, per effetto della declaratoria di parziale nullità dei contratti impugnati, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
- DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancarii;
- ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa di Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. con Sede legale e Direzione Generale
[...] in Viale Altiero Spinelli 30 - 00157 Roma (Partita IVA e Codice Fiscale: P.IVA_2 per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1492 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
per l'effetto delle suddette violazioni, CONDANNARE in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. con Sede legale e Direzione Generale in Viale Altiero Spinelli 30 - 00157 Roma (Partita IVA e Codice Fiscale: ) previa rettifica del saldo P.IVA_2 contabile, alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse ammontanti ad euro 1.200.000,00 e/o a quella maggiore o minore somma che risulterà a seguito di CTU, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore degli istanti, oltre spese di CTP, alla maggior o minor somma accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali a far data dalla costituzione in mora oltre al risarcimento del danno patrimoniale e morale che sarà ritenuto di giustizia ove dovesse risultare non revocabile la vendita al terzo soggetto aggiudicatario dell'immobile oggetto di esecuzione;
- ACCERTARE E DICHIARARE, per effetto della rettifica del saldo, la illegittima segnalazione in Centrale Rischi eseguita da in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t. con Sede legale e Direzione Generale in Viale Altiero Spinelli 30 - 00157 Roma (Partita IVA e Codice Fiscale: in danno P.IVA_2 degli istanti e per l'effetto ORDINARE la cancellazione delle stesse con efficacia retroattiva e CONDANNARE in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. con Sede legale e Direzione Generale in Viale Altiero Spinelli 30 - 00157 Roma (Partita IVA e Codice Fiscale: al risarcimento del danno P.IVA_2 patrimoniale e non patrimoniale da quantificarsi in euro 3.500.000,00 o quella minore
o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla PUBBLICAZIONE della rettifica sui principali giornali locali;
pagina 3 di 33 - ACCERTARE E DICHIARARE in merito alla esposizione relativa al conto corrente la nullità, per mancanza di causa, delle clausole contenenti l'obbligo per il correntista di pagare le commissioni di massimo scoperto;
- ACCERTARE E DICHIARARE come non dovuta alcuna somma a titolo di interessi, neanche al tasso legale in caso di positivo accertamento, in corso di causa dell'applicazione di interessi usurari legge 108/96;
- CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA, questa difesa reitera la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori già richiesti in primo grado e non ammessi, nello specifico:
A) CHIEDE, anche ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e 119 del T.U.b., che l'Ill.mo Sig. G.I. voglia ORDINARE, anche ai sensi dell'art. 119 TUB, ad integrazione di quelli già in atti, l'acquisizione in originale di tutti i contratti di apertura di credito debitamente sottoscritti, delle fideiussioni ricevute, di tutti gli estratti conto sin dall'origine degli impugnati rapporti, delle ricevute di versamento, delle schede della banca e di quanto altro inerente ai rapporti di apertura di credito impugnati, nonché di un completo rendiconto (che indichi, tra l'altro, da una parte il capitale effettivamente erogato da in persona del legale rappresentante p.t. con Sede Controparte_1 legale e Direzione Generale in Viale Altiero Spinelli 30 - 00157 Roma (Partita IVA e Codice Fiscale: . con riferimento all'intero periodo del rapporto); nonché P.IVA_2 di Ordinare alla Banca d'Italia di fornire una visura storica in ordine alla posizione contabile controversa.
B) DISPORRE perizia contabile (C.T.U.) relativamente al rapporto intercorso tra gli odierni attori e in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. con Sede legale e Direzione Generale in Viale Altiero Spinelli 30 - 00157 Roma (Partita IVA e Codice Fiscale: avente per oggetto i P.IVA_2 seguenti quesiti: “con riferimento ai rapporti di apertura di credito con mediante affidamento con scopertura su c/c impugnati, a) CALCOLARE la durata solare dell'intera apertura di credito tra le parti in causa;
b) CALCOLARE la scopertura media in linea capitale;
c) CALCOLARE l'ammontare delle competenze complessivamente addebitate nel corso degli interi rapporti;
d) CALCOLARE il tasso di interesse effettivo globale medio annuo con riferimento ai periodi trimestrali di rilevazione del c.d. tasso – soglia secondo i criteri dettati esclusivamente dalla Legge 108/1996 ed art 644 c.p.; e) DETERMINARE l'effettivo dare – avere sino alla data di esecuzione della CTU, pagina 4 di 33 aggiungendo al capitale effettivamente erogato nel tempo Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. con Sede legale e Direzione Generale
[...] in Viale Altiero Spinelli 30 - 00157 Roma (Partita IVA e Codice Fiscale: , P.IVA_2 senza capitalizzazioni, con eliminazione delle non convenute c.m.s. trimestrali, computando le valute delle singole operazioni dal giorno in cui la banca ha acquisito o perduto la disponibilità dei relativi importi, oppure in difetto con la valuta del giorno dell'operazione effettuata dall'utente; il tutto con rivalutazione monetari.
C) Consulenza tecnica (CTU) tendente a quantificare il danno patrimoniale e non patrimoniale derivato alla a seguito della mancata attuazione del Parte_1 Pt_1 proprio piano di sviluppo del parco usato derivato dalla riduzione delle aperture di credito e dalla conseguente segnalazione in centrale rischi.
D) Prova per testi sui seguenti capitoli:
1. D.V. se nell'anno 1997 l'allora ebbe a stipulare con Banca Controparte_2
Nazione del Lavoro S.p.A. il contratto di mutuo ipotecario rep. 125826 racc. 30033 che già depositato su doc. n. 1 le si mostra in copia;
2. D.V. se nell'anno 1997 l'allora ebbe a stipulare con Banca Controparte_2
Nazione del Lavoro S.p.A. il contratto di conto corrente n. 13886. Cat. Apertura di credito in conto corrente che già depositato sub doc. n. 18 le si mostra in copia;
3. D.V. se in data 22/02/2002 l'allora ebbe a stipulare con Controparte_2
e su richiesta espressa di questo ultimo Istituto, il Controparte_1 contratto di mutuo ipotecario rep. 135148 racc. 36434 per euro 2.585.284,50 come da copia contratto che già depositato sub doc. n. 3 le si mostra in copia;
4. D.V. se in data 8/09/2004 veniva fatto sottoscrivere dalla Boninsegni CP_2 contratto derivati interest rate swap che già allegato sub doc. n. 4 le si mostra in copia;
5. D.V. se in relazione ai predetti contratti teneva Controparte_1 aggiornata della variazione dei tassi e delle modifiche contrattuali via via apposte la
Controparte_2
6. D.V. se la S.V. dal 1997 fino al 2017 ha più volte sollecitato Banca Nazione del Lavoro S.p.A. spiegazioni in merito all'applicazione degli interessi passivi nonché delle spese applicate anche in riferimento a tutti i contratti in essere;
7. D.V. se il predetto ha fornito le spiegazioni richieste;
CP_3
8. D.V. se nel marzo 2002 Banca Nazione del Lavoro S.p.A. attraverso l'allora direttore di agenzia locale chiedeva di poter interloquire con il legale rappresentante della
Controparte_2
pagina 5 di 33
9. D.V. se nell'occasione lo stesso funzionario, preso atto degli scoperti esistenti sul conto corrente 13886 chiedeva alla il rientro delle predette Parte_1 esposizioni che peraltro non risultavano garantite;
10. V.C. nell'occasione il Dott. legale rappresentante della Parte_2 faceva presente che, come da documentazione contabile, Controparte_2
l'azienda stessa non avrebbe potuto rientrare dell'esposizione immediatamente;
11. V.C. di fronte a detta comunicazione lo stesso funzionario proponeva a CP_2 la stipula di un contratto di finanziamento di euro 2.585.284,50 che
[...] sarebbe stato utilizzato poi dallo stesso Istituto integralmente per ripianare le esposizioni del conto corrente n. 13886 e del precedente mutuo ipotecario;
12. D.V. se il contratto di finanziamento di euro 2.585.284,50 veniva garantito rendendo pertanto il credito vantato dalla CP_1 Controparte_1 privilegiato rispetto a quello derivato dagli scoperti di conto corrente che era chirografario;
13. D.V. se nell'occasione il Dott. manifestava la propria volontà di Parte_2 non sottoscrivere detto contratto di finanziamento che riteneva soltanto un appesantimento della propria posizione debitoria;
14. D.V. se l'allora direttore della filiale faceva presente al Dott. che Parte_2 ove non avesse sottoscritto il predetto contratto di finanziamento l'Istituto
[...] avrebbe posto la al rientro con relativa CP_4 Controparte_2 segnalazione in Crif;
15. D.V. se dopo un breve consulto con il proprio contabile, il Dott. Parte_2 preso atto delle conseguenze nefaste che avrebbe comportato la iscrizione in crif si decideva a sottoscrivere il predetto contratto ed all'uopo veniva fissata la data del 22/02/2002 per la stipula del predetto finanziamento;
16. D.V. se la S.V. conferma quanto già espresso nella relazione a sua firma che depositata doc. n. 19 le si mostra in copia;
17. D.V. se la S.V. conferma quanto già espresso nelle perizie allegate sub. doc. n. 5, 6, 7 e 8 che le si mostrano in copia;
18. D.V. se la S.V. conferma il contenuto delle relazioni a sua firma già depositate sub doc. n. 16 e 17 che si mostrano in copia;
19. D.V. se in riferimento al contratto 8/09/2004 denominato “contratto derivati interest rate swap” di cui al documento n. 4 che le si mostra in copia, il funzionario della ebbe a fornire spiegazioni in merito ai rischi connessi Controparte_1
a detta operazione;
pagina 6 di 33 20. D.V. se il predetto contratto derivati venne richiesto e proposto unilateralmente alla dal funzionario della Controparte_2 CP_4
21. D.V. se nell'occasione lo stesso funzionario di si limitava a riferire che il CP_4 contratto di swap era un contratto estremamente favorevole per il sottoscrittore, atteso che con lo stesso venivano abbattuti quasi integralmente i ratei dei mutui in essere.
Si indicano a testi:
• Dott. con studio in Grosseto (GR), Via Ambra n. 28/A relativamente Testimone_1 al capitolo 18;
• Sig. con studio in Arezzo relativamente al capitolo 17; Testimone_2
• Dott. con studio in Arezzo (AR), Via F. Petrarca n. 71 relativamente ai Tes_3 capitolo da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21;
• Dott. domiciliato presso la con sede in Testimone_4 Parte_1
UC di RT (AR), Via Gramsci n. 66/68 relativamente ai capitoli da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21;
• Sig.ra residente in [...]di RT (AR), relativamente ai Testimone_5 capitoli da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21;
• Sig. residente in [...]. Pergo di RT (AR), relativamente ai capitolo Testimone_6 da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21;
• Dott.ssa residente in Arezzo (AR), Via Giotto relativamente ai capitoli Testimone_7 da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21;”.
Per la parte appellata:
(CONCLUDE) affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello, previo rigetto di ogni altra diversa e contraria istanza, voglia respingere l'appello proposto da in proprio Parte_3
e quale legale rappresentante della e tutte le domande da essa Parte_1 formulate in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto, con integrale conferma della sentenza del Tribunale di Arezzo n. 1090/2022 del 24/10/2022 pubblicata in pari data. Con vittoria delle spese anche del giudizio di secondo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
pagina 7 di 33 e convenivano in giudizio davanti al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Arezzo la lamentando delle Controparte_1 illegittimità in relazione ad alcuni contratti intrattenuti con la banca. Contr Rappresentava parte attrice, infatti, di avere stipulato con nell'anno 1997 un contratto di mutuo ipotecario (di lire 2.750.000.000) e un contratto di conto corrente con apertura di credito, nonché successivamente, in data 22.2.2002, un altro contratto di mutuo ipotecario per euro 2.585.284,50 ed infine in data
8.9.2004 un contratto derivato di tipo “interest rate swap”.
Per i due mutui (sia il mutuo del 1997 che quello del 2002) la parte attrice lamentava l'applicazione di un TAEG superiore al TAN indicato nel contratto, di interessi usurari e di una illegittima capitalizzazione in forma di anatocismo in ragione del piano di ammortamento alla francese.
Per il contratto di apertura di credito in conto corrente, invece, veniva contestata l'indeterminabilità degli interessi passivi applicati, l'applicazione di interessi anatocistici e usurari e l'illegittimità della CMS.
Per il contratto di interest rate swap (IRS), infine, ci si doleva dell'inosservanza agli obblighi informativi previsti in materia di intermediazione finanziaria e della nullità per difetto di causa del contratto.
Parte attrice domandava pertanto al Tribunale di Arezzo di riconoscere queste illegittimità, quantificarne l'impatto nei rapporti tra sé e la banca e per l'effetto Contr condannare alla restituzione dell'indebito, oltre al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Contr Si costituiva eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per importi addebitati in data antecedente al 24.10.2007, deducendo comunque nel merito l'infondatezza delle contestazioni.
La causa veniva istruita esclusivamente attraverso produzioni documentali.
La sentenza impugnata pagina 8 di 33 Con la sentenza n. 1090/2022 pubblicata il 24/10/2022 il Tribunale di AREZZO così statuiva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande avanzate;
- condanna parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite che si liquidano in € 10.860,00 oltre rimborso spese iva e cpa come per legge”.
Nello specifico, in relazione al rapporto di conto corrente, il giudice riteneva che parte attrice avesse solo genericamente allegato i fatti principali e che non avesse assolto all'onere di provare l'avvenuto pagamento e la mancanza di causa debendi, o comunque il successivo venir meno di essa. Infatti, il correntista aveva prodotto, oltre al contratto di apertura del conto corrente, gli estratti conto solo a partire dal 2003 e tale carenza non poteva essere colmata attraverso l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., non potendosi richiedere alla banca documenti contabili risalenti oltre il decennio.
Inoltre, dal contratto prodotto, risultavano pattuiti in forma scritta il tasso a credito, il tasso entro fido e la misura della CMS sia entro che extra fido.
Il decidente rilevava altresì che non erano state specificate le variazioni che la banca avrebbe operato illegittimamente ai sensi dell'art. 118 TUB, mentre riteneva validamente applicati gli interessi anatocistici, avendo la banca effettuato comunicazione in GU dell'adeguamento generalizzato dei contratti alla delibera
CICR del 9.2.2000.
Con riferimento a tale secondo aspetto, infatti, il giudice riteneva di discostarsi dall'orientamento maggioritario della Suprema Corte, affermando che non sarebbe corretto assumere in via generale che qualsivoglia pattuizione successiva al 1999 debba considerarsi peggiorativa per il correntista, seguendo a un periodo pagina 9 di 33 pregresso in assenza di anatocismo (perché eliso in via generale dalla pronuncia della Corte Costituzionale). Al contrario, si dovrebbe valutare la situazione guardando alle condizioni di fatto concretamente applicate e non alle clausole negoziali inserite e successivamente dichiarate nulle. Nel caso specifico, si passerebbe da un regime di capitalizzazione con periodicità diversa a un regime di capitalizzazione con pari periodicità; e ciò sarebbe da considerare come un miglioramento, con la conseguenza, come detto, che sarebbe sufficiente la pubblicazione in GU dell'adeguamento contrattuale generalizzato da parte della banca per non incorrere in illegittimità alcuna.
Quanto ai profili usurari, la sentenza di primo grado sottolineava che la stessa perizia di parte attrice evidenziava solo casi di usura sopravvenuta, che era da ritenersi irrilevante ai fini dell'art. 644 c.p.. Allo stesso modo, anche l'ammortamento alla francese doveva ritenersi legittimo, non nascondendo fenomeni di anatocismo latente.
Le altre questioni, relative a interessi e commissioni applicate in misura superiore rispetto al pattuito, venivano considerate genericamente formulate e prive di riscontro anche nella stessa relazione tecnica presentata.
Il giudice escludeva altresì l'usurarietà degli interessi moratori, sempre per genericità e inesattezza dell'allegazione (non venendo affermato che erano stati applicati interessi usurari in violazione della clausola di salvaguardia), nonché per insufficienza della produzione documentale (non essendo stati depositati i decreti ministeriali per il periodo di riferimento).
Infine, anche in relazione al contratto derivato, il giudice segnalava la genericità dell'allegazione (enunciazione di principi di giurisprudenza senza indicare l'attinenza concreta) e l'insufficienza della produzione probatoria (non veniva depositata la documentazione contabile per la verifica degli indebiti).
Rigettava quindi il Tribunale la domanda attorea con condanna al pagamento pagina 10 di 33 delle spese di controparte.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 [...]
(di seguito anche APPELLANTI) convenivano in giudizio innanzi Parte_2 questa Corte di Appello , (di seguito anche Controparte_1
APPELLATA) proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Difetto di motivazione per omessa ammissione di mezzi di prova;
2) Errata applicazione della legge nel caso di specie.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, Controparte_1
contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante
[...] nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
pagina 11 di 33 Preliminarmente si osserva che, differentemente da quanto sostiene la parte appellata, non può essere ritenuta inammissibile la domanda di ripetizione per il solo fatto che i saldi negativi dei conti non siano stati ancora azzerati. Sussiste infatti comunque l'interesse della parte ad accertare il corretto saldo dare-avere, pur non potendo evidentemente ottenere la restituzione di somme indebite che non ha ancora corrisposto.
Nella domanda di ripetizione, poi, è certamente contenuta quella di accertamento.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Gli appellanti lamentano la mancata (e immotivata) ammissione, da parte del giudice, dei mezzi istruttori richiesti. In particolare, nel primo motivo di appello si censura:
- la mancata ammissione delle testimonianze (senza indicare con esattezza nell'atto di appello a quali ci si riferisca);
- la mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio;
- la mancata emissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. con riferimento ai documenti contabili bancari fin dall'origine dei vari rapporti, ove non già prodotti.
Viene dedotto che la motivazione del giudice di diniego di tali mezzi sarebbe carente, venendo fatto riferimento esclusivamente alla superfluità di ogni altra attività istruttoria;
né in sentenza questi aspetti sarebbero stati chiariti ulteriormente.
Il motivo è infondato.
Anzitutto, la valutazione della superfluità o meno delle prove rientra nella valutazione discrezionale del giudice, il quale non è tenuto ad utilizzare particolari argomenti per negare l'acquisizione di prove che ritiene, appunto, superflue,
pagina 12 di 33 valutando per contro il giudizio sufficientemente istruito allo stato degli atti. Al riguardo, si veda Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 14611 del 12/07/2005: ”Il giudice di merito non è tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste di tutti i mezzi istruttori avanzate dalle parti qualora nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, insindacabili in sede di legittimità, ritenga sufficientemente istruito il processo. Al riguardo la superfluità dei mezzi non ammessi può implicitamente dedursi dal complesso delle argomentazioni contenute nella sentenza”.
Oltre a ciò, occorre fare una precisazione per quanto concerne la consulenza tecnica d'ufficio, che è strumento con il quale il giudice approfondisce un particolare aspetto della controversia che richiede il possesso di competenze specifiche, per la quale il margine di discrezionalità del giudice è ancora più ampio. Ciò in quanto “La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato” (Cass.
Sez. 6, 13/01/2020, n. 326).
Neppure l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. costituisce un mezzo istruttorio ordinario, potendo essere invocato solo nel caso in cui la parte sia impossibilitata ad ottenere altrimenti il documento richiesto. In materia bancaria occorre per di più considerare la previsione del generale diritto del cliente all'esibizione coatta anche in via stragiudiziale dei documenti rilevanti nel rapporto ai sensi dell'art. 119 TUB. Dal momento che l'emissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. presuppone che la mancata disponibilità del documento non sia imputabile a colpa della parte, la sua emissione nella presente materia presuppone che sia stata pagina 13 di 33 infruttuosamente esperita l'istanza ordinaria. Certamente è possibile domandare l'ostensione ex art. 119 TUB in corso di causa, ma in ogni caso questa attività deve precedere la domanda esibizione coatta e deve quindi tenere conto delle preclusioni assertive e probatorie previste per il rito prescelto. (“Il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che
l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna” - Cass. Sez. 1,
01/08/2022, n. 23861).
Nel caso presente non risulta che sia stata avanzata una richiesta ex art. 119 TUB alla banca in via preventiva e l'ostensione del contratto è stata richiesta per la prima volta con la memoria ex art. 183 c.p.c., insieme all'esibizione coatta.
Inoltre, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, non vi è, da parte della banca, un onere di conservazione dei documenti contabili oltre i dieci anni, e la parte attrice aveva già in autonomia depositato gli estratti conto a partire dal 2003, ovvero da un epoca anche anteriore al decennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 5.3.2018 (“In tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede "in executivis". Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione
pagina 14 di 33 rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti” - Cass. Sez. 1, 29/11/2022, n. 35039). L'ordine di esibizione, quindi, non poteva essere emesso neppure perché avrebbe riguardato documentazione che la banca non era tenuta a conservare.
Quanto, infine, alle testimonianze non può che ribadirsi il giudizio di superfluità espresso dal giudice di prime cure, venendo avanzate domande su circostanze che devono essere provate documentalmente, anche alla luce del disposto dell'art. 2721 c.c.
Il motivo è quindi da rigettare.
2. La seconda censura alla sentenza impugnata è da accogliere in parte.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti anzitutto censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto generiche e non dimostrate le allegazioni alla base della domanda.
In effetti, contrariamente a quanto considerato dal Tribunale di Arezzo, le allegazioni, pur non rispettando i canoni di chiarezza e sinteticità (come del resto l'atto di appello), non sono state tutte allegate in termini soltanto generici, in quanto alcune di esse sono sufficientemente dettagliate da poter delineare il thema decidendum.
Si rende necessario esaminare analiticamente le singole doglianze riproposte.
2.1 Anatocismo nel conto corrente e art. 118 TUB
La prima questione sollevata è relativa all'anatocismo nel conto corrente. Fa notare la parte appellante che nel contratto del 14.2.1997 non era prevista la clausola di reciprocità, con conseguente illiceità dell'anatocismo bancario. Inoltre, veniva indicato un tasso nominale a credito garantito del 4% e un tasso nominale a debito dell'11,50% se extrafido e del 9,50% intrafido, con CMS del 0.125%, per cui il tasso a debito sarebbe oltre il doppio di quello a credito. Conclude sul punto che “l'effetto anatocistico ammonta quindi ad euro 20.873,75, la Commissioni pagina 15 di 33 massimo scoperto da recuperare per euro 6.944,25 e le altre spese connesse all'utilizzo del credito illegittime risultano per euro 13.122,75” (appello, p. 23).
Continua l'appello, sul punto, censurando la sentenza nella parte in cui ritiene legittimo per la banca l'esercizio della modifica unilaterale delle condizioni di contratto (ex art. 118 TUB), al fine di adeguare i contratti esistenti alla delibera
CICR del 2000 sulla questione della pari periodicità degli addebiti. Infatti, il
Tribunale, discostandosi motivatamente dall'orientamento prevalente presso la
Suprema Corte, ha negato l'automatismo secondo il quale il regime successivo al
1999 sarebbe necessariamente peggiorativo, rispetto al regime precedente (nel corso del quale, per effetto dell'intervento ablativo della sentenza della Corte costituzionale sul tema dell'anatocismo bancario, non si dà anatocismo alcuno), e pertanto sarebbe interdetta la possibilità di una modifica unilaterale dei contratti.
Secondo l'interpretazione del Tribunale di Arezzo, la verifica del regime, se peggiorativo o migliorativo per il correntista, dovrebbe considerarsi in concreto e non in linea generale;
ritenendo quindi migliore la situazione post-1999, essendovi una pari periodicità prima inesistente, concludeva per la validità della modifica unilaterale.
Contestano gli appellanti proprio questo assunto, ossia che il regime successivo non sia peggiore del precedente, contrapponendo a ciò la giurisprudenza di segno contrario, che esponeva la ragione fondamentale secondo cui, per l'appunto, a fronte di un regime precedente nel quale l'anatocismo non si ha in alcuna forma
(sia pure per effetto della declaratoria di nullità della sentenza della Corte
Costituzionale) il regime successivo, nel quale l'anatocismo è comunque possibile, non può che essere peggiorativo per il correntista. Ne consegue che non è ammissibile la modifica del contratto in via unilaterale, ma è necessaria una nuova pattuizione ad hoc;
e la mancanza della nuova pattuizione comporta quindi l'illegittimità degli oneri addebitati.
Questo argomento è da accogliere. pagina 16 di 33 Va innanzitutto evidenziato che per il periodo precedente all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 l'anatocismo è senz'altro illegittimo (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 21095 del 04/11/2004).
Quanto al periodo successivo, il Collegio aderisce alla posizione della Corte di
Cassazione, ben compendiata nella massima: “In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano
o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” (Cass. Sez. 1,
19/05/2020, n. 9140; conformi, 21/10/2019 n. 26769 e 26779).
Non essendo intervenuta una specifica pattuizione sottoscritta da entrambe le parti, quindi, la capitalizzazione degli interessi va considerata nulla, con la conseguente la necessità di eliminare tutti i relativi addebiti, a prescindere dal fatto che sia stata applicata in concreto la pari periodicità.
Si impone pertanto al riguardo un approfondimento a mezzo di una apposita CTU contabile, non essendo evincibile dagli atti l'impatto di tali addebiti sul saldo finale.
Va comunque evidenziato che nel ricalcolo dovrà tenersi conto dell'eccezione di Contr prescrizione sollevata da
2.2. Usura nel conto corrente e addebiti ulteriori
La seconda questione sollevata riguarda l'usura nel conto corrente. Richiamando il contenuto della perizia di parte, gli appellanti sostengono che il TEG avrebbe in pagina 17 di 33 ben undici semestri superato la soglia di usura, tra il 2009 e il 2015, anche considerando l'incidenza delle spese di istruttoria e degli addebiti di commissione sull'affidamento.
L'argomento è infondato.
Occorre premettere che anche nei rapporti di conto corrente l'usurarietà degli interessi deve essere verificata con riferimento al momento della loro pattuizione, non rilevando la c.d. “usura sopravvenuta”, ossia quella derivante dal superamento dei tassi soglia nei trimestri successivi per effetto del discendere del parametro di riferimento (cfr. Cass. SSUU n. 24675 del 19.10.2017), con la sola precisazione che una modifica dei tassi di interesse che sia conseguente alla comunicazione unilaterale ex art. 118 TUB va equiparata a questi fini ad una nuova pattuizione.
Nel caso presente, non è stato allegato, né provato che vi sia stata l'applicazione di interessi superiori al tasso soglia nella fase genetica del rapporto, visto che gli estratti conto prodotti non riguardano il periodo della pattuizione originaria, così da consentire di calcolare il TEG, né sono ormai più richiedibili alla banca, a distanza di più dieci anni.
In un tale contesto, non risulta dirimente l'argomento relativo alla necessità di verificare se determinate spese concorrevano o meno alla determinazione del TEG trimestrale. La mancanza degli estratti conto, infatti, impedisce di calcolare anche il TEG nella fase genetica.
2.3 Interessi ultralegali
Gli appellanti, richiamando sempre la perizia di parte, sostengono che “Dall'analisi dallo stesso tecnico effettuata, valutando i movimenti e i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, si evince che le somme da recuperare ammontano ad euro 67.840,18, quest'ultimo valore risulta calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di euro 142,39 e il saldo
pagina 18 di 33 risultante dal riconteggio effettuato, che è di euro 67.982,57. […] Il contratto in essere non risulta quindi rispettato atteso che gli interessi attivi al 4% minimo garantito dovevano essere applicati e dagli estratti conto trimestrali ciò non emerge. Quindi le condizioni applicate dal 2003 al 2015, periodo di analisi, non sarebbero pattuite e quindi è stato applicato dal tecnico incaricato il tasso sostitutivo BOT ex art. 117 TUB come osservato dalla banca in luogo del tasso legale. L'effettivo ricalcolo al tasso sostitutivo Bot in luogo del tasso corrispettivo incide quindi per euro 24.989,60” (appello, p. 23-24).
In sostanza, la parte lamenta la mancata applicazione degli interessi attivi pattuiti, invocando l'applicazione del tasso sostitutivo.
Più oltre nell'appello viene invece fatto riferimento alla mancanza di pattuizione scritta della clausola degli interessi e viene invocata l'illegittimità dello ius variandi.
Si tratta di contestazioni assolutamente generiche, oltre che contraddittorie.
Il mero richiamo ai conteggi del CTU non consente di verificare sulla base di quale argomentazione logico giuridica l'addebito degli interessi dovrebbe essere considerato illegittimo, sia perché la tesi della mancata pattuizione scritta viene contraddetta dalla produzione del contratto di apertura del conto corrente, sia perché l'ipotesi che gli interessi siano stati calcolati in misura diversa da quanto pattuito viene espressa in termini meramente assertivi, senza che venga indicato alcun argomento a supporto.
La critica risulta pertanto inammissibile.
2.4 Commissione di massimo scoperto e centrale rischi
Gli appellanti lamentano altresì la nullità per indeterminatezza della Commissione di Massimo Scoperto, e la illegittima segnalazione alla centrale rischi operata dalla banca.
pagina 19 di 33 Si tratta anche in questo caso di doglianze espresse in termini assolutamente generici, espresse nelle conclusioni, senza che nessuna argomentazione giuridica venga spesa nell'atto di appello a sostegno della loro fondatezza.
Infatti, la doglianza relativa alla Commissione di Massimo scoperto non è stata debitamente trattata nell'atto di appello, essendosi gli appellanti limitati a riportare brani interi di sentenza nei quali si affrontano gli argomenti, senza che venga speso alcun rilievo specifico per contrastare la decisione sul punto, se non una generica affermazione circa la contestazione della motivazione.
Neppure l'aspetto attinente alla supposta illegittima segnalazione nella centrale rischi viene specificamente affrontato nell'atto di appello, se si eccettuano le conclusioni.
Anche tali aspetti del motivo di appello sono pertanto inammissibili. Occorre infatti definire chiaramente quali sono i motivi di doglianza, sia per consentire al giudicante di valutarne la fondatezza, sia per garantire alla controparte l'effettività del principio del contraddittorio. Si veda, al riguardo, Cass. Civ, Sez.
2, Ordinanza n. 2320 del 25/01/2023: “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure”.
pagina 20 di 33
2.5. I contratti di mutuo
Con riferimento ai contratti di mutuo, gli appellanti riportano sei pagine di sentenza (e precisamente da p. 43 a p. 48), aggiungendo in calce “In relazione a quanto sopra indicato e riferito nella sentenza di primo grado dall'Ill.mo Giudice, questa difesa ne contesta integralmente tutte le argomentazioni e nel merito si riporta integralmente a quanto dedotto, sia in punto di Taeg che di interessi in punto di ammortamento alla francese a quanto già dedotto dal CTP Dott.
considerazioni che pertanto vengono fatte proprie da questa Testimone_1 difesa e che quindi formano parte integrante del presente appello” (appello, p.
48-49).
Si osserva, in via preliminare, che una tale tecnica di redazione non consente al giudicante di individuare con chiarezza quali sarebbero i motivi di doglianza, e soprattutto le argomentazioni che chi fa appello contrappone alla sentenza gravata. Sul punto, si veda Cass. Sez. 2, 28/10/2020, n. 23781: “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”. Si veda anche
Cass. Sez. U., 13/12/2022, n. 36481: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di pagina 21 di 33 primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
L'atto di appello procede, infatti, a descrivere una serie di caratteristiche del rapporto contrattuale ( “Il piano di ammortamento dell'operazione era sviluppato mediante l'applicazione di una variante della metodologia "alla francese" che prevedeva quote di capitale predeterminate sulla base del tasso di ingresso e quote interessi variabili in funzione del tasso applicato alla singola rata, calcolate sul numero di giorni effettivi di decorrenza dell'interesse […] Si prevedeva un periodo di preammortamento pari a 6 giorni. Il tasso di interesse per tale periodo era fisso pari al 4,45%”) arrivando poi ad esprimere una doglianza apparentemente scollegata da quanto in precedenza indicato, e cioè il difetto di trasparenza per non avere mai indicato un valore numerico di tasso iniziale, ma solo i parametri di riferimento, spread e giorni di rilevazione, senza neppure fare una chiara distinzione tra il mutuo del 1997 e quello del 2002.
L'argomento del difetto di trasparenza è per di più destituito di fondamento.
Infatti, dall'analisi dei contratti di mutuo si ravvisa la presenza di tutti gli elementi per la definizione del tasso di interesse e più in generale degli oneri che saranno addebitati al mutuatario, ben potendo l'oggetto del contratto essere conforme a legge, se facilmente determinabile. Non osta quindi alla validità del contratto il fatto che il tasso di interesse debba ricavarsi a partire, es., dal tasso Euribor o altri strumenti di indicizzazione, se contestualmente indicati – e così risulta.
Anche sotto tale profilo l'appello risulta quindi inammissibile.
2.6 Usura nei mutui
Anche con riferimento ai due mutui, gli appellanti lamentano il superamento del tasso soglia usura rinviando al calcolo del TEG operato dal perito di parte.
Secondo le risultanze della perizia, per quanto concerne il mutuo del 1997
pagina 22 di 33 sarebbe stato pattuito un tasso di interesse moratorio equivalente al 19%, mentre la rilevazione del tasso-soglia in quel trimestre (30.6.1997) era del
15,90%. Quanto invece al mutuo del 2002, il tasso moratorio sarebbe stato pari al 9,46%, mentre il tasso-soglia di usura vigente era dell'8,27% (si tratta però di un arrotondamento, il tasso era 8,265%).
La sentenza di primo grado ha rigettato tale domanda deducendo che la stessa relazione tecnica di parte attrice dava atto (p. 12 doc. 5) della natura sopravvenuta dell'usura rilevata. Oltre a questo, la parte non aveva allegato il decreto ministeriale per il periodo di riferimento recante il TEGM e il tasso di usura. Infine, la clausola di salvaguardia impedirebbe all'usura di manifestarsi
(Cass., 26286/19).
Le argomentazioni utilizzate dal Tribunale non sono del tutto condivisibili, pur essendo corretta la decisione finale.
Occorre premettere che la sola presenza della clausola di salvaguardia, impedendo agli interessi di superare il tasso di mora, non vale ad escludere in radice la possibilità di ravvisare l'usura. L'accertamento, infatti, deve essere sempre fatto al momento della pattuizione degli interessi, mentre invece la clausola di salvaguardia agisce, semmai, in itinere. Al riguardo si veda Cass. Sez.
3, 18/10/2024, n. 27106: “La cosiddetta clausola di salvaguardia - in quanto preordinata a tutelare la validità di una clausola contrattuale, con la quale sono stati convenuti interessi moratori a tasso variabile, nell'eventualità del superamento del tasso-soglia di cui all'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996, in conseguenza di fluttuazioni successive alla stipula del contratto - non può valere ad elidere la nullità della pattuizione di un tasso che, sin dal momento della conclusione del contratto, è illecito in ragione del superamento del menzionato tasso soglia”.
Privo di rilevanza è poi il fatto che la parte non abbia prodotto in giudizio i decreti ministeriali di rilevamento periodico del TEGM e del Tasso soglia usura. La Corte pagina 23 di 33 di cassazione ha infatti sul punto affermato la possibilità di acquisire d'ufficio i decreti in quanto, benché siano di natura amministrativa e non normativa, sono comunque richiamati da una fonte di carattere primario, quale l'art. 644 c.p.
(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 35102 del 29/11/2022).
Il passaggio della sentenza in cui afferma che la perizia di parte farebbe riferimento all'usura sopravvenuta, in quanto tale irrilevante, poi, è frutto di un errore di fatto, in quanto in realtà si tratta di un'infelice formulazione da parte del perito di parte, che ha in effetti menzionato il tasso-usura vigente al tempo della contrattazione e ha inteso riferirsi al tasso di interesse iniziale.
Ciò detto, la contestazione è comunque infondata.
Con riferimento al primo dei due mutui, contratto in data antecedente al 2002, quando la Banca d'Italia ancora non effettuava il rilevamento del TEGM anche per gli interessi moratori, il perito di parte non ha correttamente individuato il tasso di interesse moratorio, indicato al 19% (“Nel contratto esaminato, di poi, è stato pattuito un tasso di interesse moratorio equivalente al 19%, (vedi art. 5 ipoteca immobiliare)”), in misura superiore al tasso-soglia pro tempore vigente (pari al
15,90%).
Infatti, il tasso di mora non doveva essere calcolato sulla base dell'art. 5, ma dell'art. 4 del mutuo, rubricato appunto “interessi di mora” e che qui si riporta:
pagina 24 di 33 Il tasso del 19% è invece menzionato con riferimento all'ipoteca immobiliare (art. 5): all'art.5, comma 2 viene precisato che l'ipoteca è iscritta per £ 4.867.500.000, dei quali £ 2.705.000.000 per capitale e £ 1.567.500.000 “per un triennio di interessi, anche di mora, al tasso del 19%”.
Il 19% non è dunque un tasso di interessi moratori realmente applicato né pattuito, ma ipotizzato come soglia massima di interessi, anche moratori, da imputare a una quota di valore dell'ipoteca immobiliare, dal momento che il mutuo suddivide la somma correlata all'ipoteca in somma in conto capitale e somma in conto interessi. Il che è tutt'altra cosa che affermare che il contratto prevedeva che gli interessi moratori fossero fissati al 19%.
Si tratta pertanto di una inesatta indicazione nella perizia di parte che però, in mancanza di più chiare e precise allegazioni nell'atto di citazione, si traduce in pagina 25 di 33 una incompleta e generica allegazione che giustifica il rigetto della domanda. In nessuno degli atti di parte attrice viene infatti correttamente quantificato il tasso per gli interessi moratori, per cui è impossibile raffrontarlo al tasso soglia. Né è possibile ricorrere ad una consulenza per colmare tale carenza, in quanto essa avrebbe un contenuto esplorativo.
Quanto invece al mutuo del 2002, vi è la presenza della c.d. “clausola di salvaguardia” nell'art. 4 che definisce gli interessi di mora. Se è vero, come detto in precedenza, che la clausola di salvaguardia di per sé non basta a scongiurare la nullità della clausola che prevede interessi moratori superiori al tasso-soglia di usura, va anche però detto che la formulazione dell'art. 4 del mutuo del 2002 non contiene un tasso determinato ma solo determinabile, dovendosi ricavare dalla rilevazione del tasso di interesse corrispettivo, maggiorato di cinque punti, salvo che risulti superiore al tasso-soglia.
La parte appellante non ha neppure allegato quale sarebbe il tasso determinato sulla base di tale previsione contrattuale, prospettando solo in termini generici il superamento della soglia di usura.
In difetto di una specifica allegazione, quindi, correttamente il Tribunale ha ritenuto di non poter esaminare la doglianza.
Va peraltro osservato che l'eventuale nullità degli interessi moratori non determinerebbe la gratuità dell'intero mutuo, rimanendo comunque valida la pattuizione di quelli corrispettivi, da applicare anche per la fase della mora.
Infatti, “La pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c.” (Cass. Civ., sez. 3, Ord. 8103 del 21.3.2023; v. anche SSUU, n. 19597/2020).
pagina 26 di 33 Nel caso in esame è pacifico ed incontestato che la non è mai Controparte_2 incorsa in inadempimento per quanto concerne i mutui, è pertanto non è mai stata chiamata perciò a corrispondere interessi moratori.
In ogni caso, quindi, la doglianza sarebbe priva di conseguenze pratiche.
Anche su questo punto, la domanda attorea è stata correttamente rigettata e deve essere confermata la sentenza di primo grado.
2.7 Ammortamento alla francese.
Lamentano gli appellanti l'illegittimità intrinseca nel piano di ammortamento alla francese, ossia con rata costante, in quanto foriero di indeterminatezza e tale da determinare una illegittima capitalizzazione degli interessi, oltre ad interessi usurari.
L'assunto è infondato.
Anzitutto, l'allegazione al riguardo formulata si presenta frammentaria e poco conseguenziale, rendendo complessa l'individuazione del preciso motivo di doglianza. Ad ogni modo, la questione dell'ammortamento alla francese e dei suoi supposti effetti distorsivi riguardo all'anatocismo è ben nota a questa Corte e più volte affrontata.
L'ammortamento c.d. “alla francese” è una tipologia di ammortamento che prevede una rata sempre costante per tutta la durata del prestito ed è una tipologia di rimborso ben conosciuta e studiata dalla letteratura del settore.
In base a tale tipologia di ammortamento il debitore rimborsa alla fine di ogni anno (o di altro intervallo temporale che disciplina la cadenza delle rate) e per tutta la durata dell'ammortamento, una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi.
Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale.
pagina 27 di 33 L'importo della rata costante dell'ammortamento in esame è calcolato, conosciuti il capitale, il tasso di interesse ed il numero delle rate, tramite l'utilizzo della legge dell'interesse composto, secondo la seguente formula:
𝐶 ∙ 𝑖 𝑅 =
1 − (1 + 𝑖)−𝑛
Tramite l'impiego di questa formula si rendono, cioè, uguali il capitale mutuato con la somma dei valori attuali di tutte le rate previste dal piano di ammortamento.
Pertanto, la somma dei valori attuali di tutte le rate previste dal piano di ammortamento è pari al capitale mutuato.
La legge dell'interesse composto, che permette il verificarsi della “catena di uguaglianze” appena citata, non provoca tuttavia alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata.
Infatti, al termine di ciascun anno, o del diverso periodo di pagamento delle rate
(ad esempio, come in questo caso, al termine di ciascun mese) ciascuna quota interessi è calcolata tramite il prodotto fra tasso di interesse e debito residuo alla medesima data, rapportato al periodo di riferimento.
Gli interessi sono, cioè, quantificati tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale e non anche di interessi pregressi.
Procedendo in questo modo, quindi, non si applicano mai gli interessi sugli interessi, ma gli interessi di ogni rata sono calcolati sull'importo del capitale residuo.
L'ammortamento alla francese, pertanto, non porta mai, in alcun modo, al verificarsi di un fenomeno anatocistico.
La contestazione relativa al fatto che l'ammortamento alla francese comporterebbe un fenomeno usurario, poi, è priva di qualsiasi ragionamento a sostegno, e appare peraltro del tutto inconferente, posto che in astratto un ammortamento, che è solo la distribuzione nel tempo del pagamento del mutuo pagina 28 di 33 contratto, non è in grado di innalzare in alcun modo il tasso di interesse, tantomeno oltre la soglia di usura.
L'argomento è pertanto da rigettare.
2.8 Interest Rate Swap
Sulla questione del prodotto derivato Interest Rate Swap (IRS), la sentenza di primo grado ha dedotto l'infondatezza della questione per mancanza di sufficiente allegazione e prova. A ciò si oppongono gli appellanti, sostenendo che i contraenti Contr non erano stati debitamente informati da riguardo ai rischi relativi al contratto che stavano firmando, né possedevano le conoscenze tecniche per esserne consapevoli. Afferma parte appellante che secondo la questi CP_5 prodotti possono avere finalità di copertura quando siano contratti al fine di ridurre la rischiosità di altre posizioni detenute dal cliente e ci sia una elevata correlazione tra le caratteristiche dell'oggetto della copertura e dello strumento finanziario utilizzato a tal fine, e infine siano adottate procedure e misure di controllo interno per assicurare l'effettività delle condizioni di cui sopra.
Nel caso specifico, a giudizio degli appellanti, il contratto sarebbe privo di tali requisiti, oltre a non essere stata fornita una specifica informativa.
Il contratto sarebbe altresì privo di causa, dal momento che il sistema mirava a creare un tasso di interesse fisso per il debitore, laddove l'istituto pagava al cliente il tasso euribor semestrale. Con il crollo dei tassi di interesse la
“proprio a causa del derivato ha finito per accumulare dei Parte_1 differenziali passivi che hanno di fatto azzerato la presunta funzione di copertura”. Ne deriverebbe la nullità del contratto per carenza di causa concreta del contratto, essendo stato formulato su una base di uno scenario, quello del rialzo dei tassi, non concretamente realizzabile.
Come conseguenza, parte appellante chiede la rifusione di tutti gli importi pagati.
L'argomento è infondato.
pagina 29 di 33 Anzitutto, la comunicazione DI/99013791 del 26.2.1999 e l'altra CP_5 menzionata nell'atto di appello non hanno valore di norma primaria, e in quanto tali, non sono in grado di definire requisiti in carenza dei quali il contratto è nullo.
In ogni caso, non è corretto affermare che il contratto in questione non è astrattamente inquadrabile come strumento di copertura, anche guardando ai punti definiti nella comunicazione . Al contrario, sussiste il fine di ridurre la CP_5 rischiosità delle posizioni detenute dal cliente, sussiste ovviamente la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie dell'oggetto della copertura e dello strumento finanziario utilizzato (dato che c'è un mutuo a tasso variabile e il derivato va ad operare proprio su quell'effetto, rendendolo di fatto analogo a un tasso fisso) e quanto alla adozione di procedure di controllo a garantire la sussistenza delle condizioni di cui sopra, non risulta diversamente - e infatti gli appellanti non si sono lamentati del cattivo funzionamento dello strumento in questione.
Nemmeno è condivisibile l'assunto che il contratto sia nullo per difetto di causa.
L'Interest Rate Swap ha una sua funzione chiara e meritevole di tutela. Esso, infatti, viene stipulato dalle parti per bilanciare il rischio dell'aumento dei tassi in caso di esposizioni debitorie a tasso variabile.
L'effetto pratico che viene ottenuto attraverso il contratto, in particolare, è quello di sostituire il tasso variabile con un tasso fisso, visto che il cliente verserà sempre una percentuale fissa, mentre la banca pagherà l'ammontare corrispondente al tasso variabile previsto dal contratto di finanziamento.
È evidente che tale tipo di contratto presenta una maggiore utilità nell'ipotesi in cui il tasso variabile rimanga superiore a quello fisso pattuito.
L'eventualità che il tasso variabile divenga inferiore costituisce un'alea del contratto che non lo rende speculativo, in quanto essa è connaturata a qualunque finanziamento a tasso fisso, che risulta vantaggioso rispetto all'alternativa a tasso variabile soltanto nell'ipotesi in cui il secondo aumenti nel periodo di durata dell'ammortamento. pagina 30 di 33 Si tratta pertanto di valutazioni che rientrano nella libera disponibilità delle parti, non potendo incidere sulla validità del contratto il fatto che ex post si siano rivelate errate.
Per lo stesso motivo, non può parlarsi di nullità per difetto di causa in concreto, istituto che non deve confondersi con la sopravvenuta mancanza di utilità per una parte, circostanza che rientra nell'alea normale del contratto. Lo scopo dichiarato, cioè quello di rendere fisso il tasso variabile, è stato senz'altro raggiunto e nei termini previsti: non può un giudizio ex post sulla convenienza dell'affare per una parte, per di più per fattori esterni (l'abbassamento dei tassi di interesse) andare a inficiare l'elemento genetico del contratto. Infine, infondato è l'assunto secondo cui il possibile rialzo dei tassi fosse “non concretamente realizzabile”: si tratta di una allegazione del tutto priva di motivazione, e notoriamente non corrispondente al vero, dato che possono sempre manifestarsi situazioni e circostanze che fanno scendere o salire i tassi di interesse.
In ogni caso, poi, si tratterebbe sempre di un errore di valutazione circa la convenienza dell'affare, non tale da incidere sulla causa del contratto.
Quanto al difetto di informazione, la doglianza è stata solo genericamente introdotta nel giudizio di primo grado, senza che neppure nel presente processo venga ulteriormente specificata, non venendo mai indicato quali informazioni sarebbero state omesse.
L'argomento è quindi da rigettare.
3. In definitiva, quindi, l'appello merita accoglimento con esclusivo riferimento alla nullità della capitalizzazione degli interessi nel contratto di conto corrente e la causa deve essere rimessa sul ruolo per la rideterminazione del saldo, tenuto conto degli effetti della prescrizione.
4. Le spese saranno regolate all'esito. Tuttavia, occorre sin d'ora modificare la dichiarazione di valore operata da parte appellante, secondo cui il valore della pagina 31 di 33 causa è di euro 10.860,00. Si ritiene che il valore debba considerarsi indeterminabile, con conseguente contributo unificato pari a 777,00 euro.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
, avverso la sentenza n. 1090/2022 emessa dal Controparte_1
Tribunale di AREZZO e pubblicata il 24/10/2022, così provvede:
1. Rigetta il primo motivo di appello;
2. Accoglie parzialmente il secondo motivo di appello con riferimento alla nullità della capitalizzazione degli interessi nel contratto di conto corrente, rigettandolo nel reso;
3. Rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per l'ulteriore istruttoria;
4. Rinvia all'esito del giudizio la regolamentazione delle spese di lite;
5. Manda la Cancelleria per l'integrazione del contributo unificato a euro
777,00.
Firenze, camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 32 di 33 pagina 33 di 33
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 58/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. COCCI UMBERTO, C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. BARCALI SANDRO,
APPELLATA
avverso la sentenza n. 1090/2022 emessa dal Tribunale di AREZZO pubblicata il
24/10/2022
CONCLUSIONI
In data 13.3.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 33 Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis:
• IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto riformare la sentenza n. 1090/2022 (Repert. n. 1811/2022), resa inter partes dal Tribunale di Arezzo, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Marina Rossi – R.G. n. 892/2018, del 24/10/2022, pubblicata il 24/10/2022, notificata il 7/12/2022 e pertanto accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
- ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 1284, 1346, 2697 e 1418 comma 2 c.c., dell'art. 7, comma 3, delle condizioni generali del contratto di apertura di credito c/c n. 13886 intervenuto con Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. con Sede legale e Direzione
[...]
Generale in Viale Altiero Spinelli 30 - 00157 Roma (Partita IVA e Codice Fiscale:
) nonché dei contratti di finanziamento stipulati in data 18/04/1997 (n. P.IVA_2
125826 racc. 30033), in data 22/02/2002 (n. 135.148 racc. 36.434) nonché del contratto derivati interest rate swap stipulato in data 8/09/2004 intervenuti tutti con il predetto Istituto oggi convenuto impugnati relativamente alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso degli interi rapporti e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
- ACCERTARE E DICHIARARE la violazione in tutti i rapporti intercorsi e di cui in premessa da parte di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. con Sede legale e Direzione Generale in Viale Altiero Spinelli 30 - 00157 Roma (Partita IVA e Codice Fiscale: ) delle regole di correttezza e P.IVA_2 buona fede nella esecuzione del complesso rapporto di finanziamento intercorso con gli odierni attori, con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito percetto;
- ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia sempre nei rapporti, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale;
comunque prive di causa negoziale;
- ACCERTARE e DICHIARARE con riferimento a tutti i rapporti la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 comma 2 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
pagina 2 di 33 - ACCERTARE e DICHIARARE, per effetto della declaratoria di parziale nullità dei contratti impugnati, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
- DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancarii;
- ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa di Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. con Sede legale e Direzione Generale
[...] in Viale Altiero Spinelli 30 - 00157 Roma (Partita IVA e Codice Fiscale: P.IVA_2 per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1492 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
per l'effetto delle suddette violazioni, CONDANNARE in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. con Sede legale e Direzione Generale in Viale Altiero Spinelli 30 - 00157 Roma (Partita IVA e Codice Fiscale: ) previa rettifica del saldo P.IVA_2 contabile, alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse ammontanti ad euro 1.200.000,00 e/o a quella maggiore o minore somma che risulterà a seguito di CTU, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore degli istanti, oltre spese di CTP, alla maggior o minor somma accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali a far data dalla costituzione in mora oltre al risarcimento del danno patrimoniale e morale che sarà ritenuto di giustizia ove dovesse risultare non revocabile la vendita al terzo soggetto aggiudicatario dell'immobile oggetto di esecuzione;
- ACCERTARE E DICHIARARE, per effetto della rettifica del saldo, la illegittima segnalazione in Centrale Rischi eseguita da in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t. con Sede legale e Direzione Generale in Viale Altiero Spinelli 30 - 00157 Roma (Partita IVA e Codice Fiscale: in danno P.IVA_2 degli istanti e per l'effetto ORDINARE la cancellazione delle stesse con efficacia retroattiva e CONDANNARE in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. con Sede legale e Direzione Generale in Viale Altiero Spinelli 30 - 00157 Roma (Partita IVA e Codice Fiscale: al risarcimento del danno P.IVA_2 patrimoniale e non patrimoniale da quantificarsi in euro 3.500.000,00 o quella minore
o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla PUBBLICAZIONE della rettifica sui principali giornali locali;
pagina 3 di 33 - ACCERTARE E DICHIARARE in merito alla esposizione relativa al conto corrente la nullità, per mancanza di causa, delle clausole contenenti l'obbligo per il correntista di pagare le commissioni di massimo scoperto;
- ACCERTARE E DICHIARARE come non dovuta alcuna somma a titolo di interessi, neanche al tasso legale in caso di positivo accertamento, in corso di causa dell'applicazione di interessi usurari legge 108/96;
- CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA, questa difesa reitera la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori già richiesti in primo grado e non ammessi, nello specifico:
A) CHIEDE, anche ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e 119 del T.U.b., che l'Ill.mo Sig. G.I. voglia ORDINARE, anche ai sensi dell'art. 119 TUB, ad integrazione di quelli già in atti, l'acquisizione in originale di tutti i contratti di apertura di credito debitamente sottoscritti, delle fideiussioni ricevute, di tutti gli estratti conto sin dall'origine degli impugnati rapporti, delle ricevute di versamento, delle schede della banca e di quanto altro inerente ai rapporti di apertura di credito impugnati, nonché di un completo rendiconto (che indichi, tra l'altro, da una parte il capitale effettivamente erogato da in persona del legale rappresentante p.t. con Sede Controparte_1 legale e Direzione Generale in Viale Altiero Spinelli 30 - 00157 Roma (Partita IVA e Codice Fiscale: . con riferimento all'intero periodo del rapporto); nonché P.IVA_2 di Ordinare alla Banca d'Italia di fornire una visura storica in ordine alla posizione contabile controversa.
B) DISPORRE perizia contabile (C.T.U.) relativamente al rapporto intercorso tra gli odierni attori e in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. con Sede legale e Direzione Generale in Viale Altiero Spinelli 30 - 00157 Roma (Partita IVA e Codice Fiscale: avente per oggetto i P.IVA_2 seguenti quesiti: “con riferimento ai rapporti di apertura di credito con mediante affidamento con scopertura su c/c impugnati, a) CALCOLARE la durata solare dell'intera apertura di credito tra le parti in causa;
b) CALCOLARE la scopertura media in linea capitale;
c) CALCOLARE l'ammontare delle competenze complessivamente addebitate nel corso degli interi rapporti;
d) CALCOLARE il tasso di interesse effettivo globale medio annuo con riferimento ai periodi trimestrali di rilevazione del c.d. tasso – soglia secondo i criteri dettati esclusivamente dalla Legge 108/1996 ed art 644 c.p.; e) DETERMINARE l'effettivo dare – avere sino alla data di esecuzione della CTU, pagina 4 di 33 aggiungendo al capitale effettivamente erogato nel tempo Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. con Sede legale e Direzione Generale
[...] in Viale Altiero Spinelli 30 - 00157 Roma (Partita IVA e Codice Fiscale: , P.IVA_2 senza capitalizzazioni, con eliminazione delle non convenute c.m.s. trimestrali, computando le valute delle singole operazioni dal giorno in cui la banca ha acquisito o perduto la disponibilità dei relativi importi, oppure in difetto con la valuta del giorno dell'operazione effettuata dall'utente; il tutto con rivalutazione monetari.
C) Consulenza tecnica (CTU) tendente a quantificare il danno patrimoniale e non patrimoniale derivato alla a seguito della mancata attuazione del Parte_1 Pt_1 proprio piano di sviluppo del parco usato derivato dalla riduzione delle aperture di credito e dalla conseguente segnalazione in centrale rischi.
D) Prova per testi sui seguenti capitoli:
1. D.V. se nell'anno 1997 l'allora ebbe a stipulare con Banca Controparte_2
Nazione del Lavoro S.p.A. il contratto di mutuo ipotecario rep. 125826 racc. 30033 che già depositato su doc. n. 1 le si mostra in copia;
2. D.V. se nell'anno 1997 l'allora ebbe a stipulare con Banca Controparte_2
Nazione del Lavoro S.p.A. il contratto di conto corrente n. 13886. Cat. Apertura di credito in conto corrente che già depositato sub doc. n. 18 le si mostra in copia;
3. D.V. se in data 22/02/2002 l'allora ebbe a stipulare con Controparte_2
e su richiesta espressa di questo ultimo Istituto, il Controparte_1 contratto di mutuo ipotecario rep. 135148 racc. 36434 per euro 2.585.284,50 come da copia contratto che già depositato sub doc. n. 3 le si mostra in copia;
4. D.V. se in data 8/09/2004 veniva fatto sottoscrivere dalla Boninsegni CP_2 contratto derivati interest rate swap che già allegato sub doc. n. 4 le si mostra in copia;
5. D.V. se in relazione ai predetti contratti teneva Controparte_1 aggiornata della variazione dei tassi e delle modifiche contrattuali via via apposte la
Controparte_2
6. D.V. se la S.V. dal 1997 fino al 2017 ha più volte sollecitato Banca Nazione del Lavoro S.p.A. spiegazioni in merito all'applicazione degli interessi passivi nonché delle spese applicate anche in riferimento a tutti i contratti in essere;
7. D.V. se il predetto ha fornito le spiegazioni richieste;
CP_3
8. D.V. se nel marzo 2002 Banca Nazione del Lavoro S.p.A. attraverso l'allora direttore di agenzia locale chiedeva di poter interloquire con il legale rappresentante della
Controparte_2
pagina 5 di 33
9. D.V. se nell'occasione lo stesso funzionario, preso atto degli scoperti esistenti sul conto corrente 13886 chiedeva alla il rientro delle predette Parte_1 esposizioni che peraltro non risultavano garantite;
10. V.C. nell'occasione il Dott. legale rappresentante della Parte_2 faceva presente che, come da documentazione contabile, Controparte_2
l'azienda stessa non avrebbe potuto rientrare dell'esposizione immediatamente;
11. V.C. di fronte a detta comunicazione lo stesso funzionario proponeva a CP_2 la stipula di un contratto di finanziamento di euro 2.585.284,50 che
[...] sarebbe stato utilizzato poi dallo stesso Istituto integralmente per ripianare le esposizioni del conto corrente n. 13886 e del precedente mutuo ipotecario;
12. D.V. se il contratto di finanziamento di euro 2.585.284,50 veniva garantito rendendo pertanto il credito vantato dalla CP_1 Controparte_1 privilegiato rispetto a quello derivato dagli scoperti di conto corrente che era chirografario;
13. D.V. se nell'occasione il Dott. manifestava la propria volontà di Parte_2 non sottoscrivere detto contratto di finanziamento che riteneva soltanto un appesantimento della propria posizione debitoria;
14. D.V. se l'allora direttore della filiale faceva presente al Dott. che Parte_2 ove non avesse sottoscritto il predetto contratto di finanziamento l'Istituto
[...] avrebbe posto la al rientro con relativa CP_4 Controparte_2 segnalazione in Crif;
15. D.V. se dopo un breve consulto con il proprio contabile, il Dott. Parte_2 preso atto delle conseguenze nefaste che avrebbe comportato la iscrizione in crif si decideva a sottoscrivere il predetto contratto ed all'uopo veniva fissata la data del 22/02/2002 per la stipula del predetto finanziamento;
16. D.V. se la S.V. conferma quanto già espresso nella relazione a sua firma che depositata doc. n. 19 le si mostra in copia;
17. D.V. se la S.V. conferma quanto già espresso nelle perizie allegate sub. doc. n. 5, 6, 7 e 8 che le si mostrano in copia;
18. D.V. se la S.V. conferma il contenuto delle relazioni a sua firma già depositate sub doc. n. 16 e 17 che si mostrano in copia;
19. D.V. se in riferimento al contratto 8/09/2004 denominato “contratto derivati interest rate swap” di cui al documento n. 4 che le si mostra in copia, il funzionario della ebbe a fornire spiegazioni in merito ai rischi connessi Controparte_1
a detta operazione;
pagina 6 di 33 20. D.V. se il predetto contratto derivati venne richiesto e proposto unilateralmente alla dal funzionario della Controparte_2 CP_4
21. D.V. se nell'occasione lo stesso funzionario di si limitava a riferire che il CP_4 contratto di swap era un contratto estremamente favorevole per il sottoscrittore, atteso che con lo stesso venivano abbattuti quasi integralmente i ratei dei mutui in essere.
Si indicano a testi:
• Dott. con studio in Grosseto (GR), Via Ambra n. 28/A relativamente Testimone_1 al capitolo 18;
• Sig. con studio in Arezzo relativamente al capitolo 17; Testimone_2
• Dott. con studio in Arezzo (AR), Via F. Petrarca n. 71 relativamente ai Tes_3 capitolo da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21;
• Dott. domiciliato presso la con sede in Testimone_4 Parte_1
UC di RT (AR), Via Gramsci n. 66/68 relativamente ai capitoli da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21;
• Sig.ra residente in [...]di RT (AR), relativamente ai Testimone_5 capitoli da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21;
• Sig. residente in [...]. Pergo di RT (AR), relativamente ai capitolo Testimone_6 da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21;
• Dott.ssa residente in Arezzo (AR), Via Giotto relativamente ai capitoli Testimone_7 da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21;”.
Per la parte appellata:
(CONCLUDE) affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello, previo rigetto di ogni altra diversa e contraria istanza, voglia respingere l'appello proposto da in proprio Parte_3
e quale legale rappresentante della e tutte le domande da essa Parte_1 formulate in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto, con integrale conferma della sentenza del Tribunale di Arezzo n. 1090/2022 del 24/10/2022 pubblicata in pari data. Con vittoria delle spese anche del giudizio di secondo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
pagina 7 di 33 e convenivano in giudizio davanti al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Arezzo la lamentando delle Controparte_1 illegittimità in relazione ad alcuni contratti intrattenuti con la banca. Contr Rappresentava parte attrice, infatti, di avere stipulato con nell'anno 1997 un contratto di mutuo ipotecario (di lire 2.750.000.000) e un contratto di conto corrente con apertura di credito, nonché successivamente, in data 22.2.2002, un altro contratto di mutuo ipotecario per euro 2.585.284,50 ed infine in data
8.9.2004 un contratto derivato di tipo “interest rate swap”.
Per i due mutui (sia il mutuo del 1997 che quello del 2002) la parte attrice lamentava l'applicazione di un TAEG superiore al TAN indicato nel contratto, di interessi usurari e di una illegittima capitalizzazione in forma di anatocismo in ragione del piano di ammortamento alla francese.
Per il contratto di apertura di credito in conto corrente, invece, veniva contestata l'indeterminabilità degli interessi passivi applicati, l'applicazione di interessi anatocistici e usurari e l'illegittimità della CMS.
Per il contratto di interest rate swap (IRS), infine, ci si doleva dell'inosservanza agli obblighi informativi previsti in materia di intermediazione finanziaria e della nullità per difetto di causa del contratto.
Parte attrice domandava pertanto al Tribunale di Arezzo di riconoscere queste illegittimità, quantificarne l'impatto nei rapporti tra sé e la banca e per l'effetto Contr condannare alla restituzione dell'indebito, oltre al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Contr Si costituiva eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per importi addebitati in data antecedente al 24.10.2007, deducendo comunque nel merito l'infondatezza delle contestazioni.
La causa veniva istruita esclusivamente attraverso produzioni documentali.
La sentenza impugnata pagina 8 di 33 Con la sentenza n. 1090/2022 pubblicata il 24/10/2022 il Tribunale di AREZZO così statuiva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande avanzate;
- condanna parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite che si liquidano in € 10.860,00 oltre rimborso spese iva e cpa come per legge”.
Nello specifico, in relazione al rapporto di conto corrente, il giudice riteneva che parte attrice avesse solo genericamente allegato i fatti principali e che non avesse assolto all'onere di provare l'avvenuto pagamento e la mancanza di causa debendi, o comunque il successivo venir meno di essa. Infatti, il correntista aveva prodotto, oltre al contratto di apertura del conto corrente, gli estratti conto solo a partire dal 2003 e tale carenza non poteva essere colmata attraverso l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., non potendosi richiedere alla banca documenti contabili risalenti oltre il decennio.
Inoltre, dal contratto prodotto, risultavano pattuiti in forma scritta il tasso a credito, il tasso entro fido e la misura della CMS sia entro che extra fido.
Il decidente rilevava altresì che non erano state specificate le variazioni che la banca avrebbe operato illegittimamente ai sensi dell'art. 118 TUB, mentre riteneva validamente applicati gli interessi anatocistici, avendo la banca effettuato comunicazione in GU dell'adeguamento generalizzato dei contratti alla delibera
CICR del 9.2.2000.
Con riferimento a tale secondo aspetto, infatti, il giudice riteneva di discostarsi dall'orientamento maggioritario della Suprema Corte, affermando che non sarebbe corretto assumere in via generale che qualsivoglia pattuizione successiva al 1999 debba considerarsi peggiorativa per il correntista, seguendo a un periodo pagina 9 di 33 pregresso in assenza di anatocismo (perché eliso in via generale dalla pronuncia della Corte Costituzionale). Al contrario, si dovrebbe valutare la situazione guardando alle condizioni di fatto concretamente applicate e non alle clausole negoziali inserite e successivamente dichiarate nulle. Nel caso specifico, si passerebbe da un regime di capitalizzazione con periodicità diversa a un regime di capitalizzazione con pari periodicità; e ciò sarebbe da considerare come un miglioramento, con la conseguenza, come detto, che sarebbe sufficiente la pubblicazione in GU dell'adeguamento contrattuale generalizzato da parte della banca per non incorrere in illegittimità alcuna.
Quanto ai profili usurari, la sentenza di primo grado sottolineava che la stessa perizia di parte attrice evidenziava solo casi di usura sopravvenuta, che era da ritenersi irrilevante ai fini dell'art. 644 c.p.. Allo stesso modo, anche l'ammortamento alla francese doveva ritenersi legittimo, non nascondendo fenomeni di anatocismo latente.
Le altre questioni, relative a interessi e commissioni applicate in misura superiore rispetto al pattuito, venivano considerate genericamente formulate e prive di riscontro anche nella stessa relazione tecnica presentata.
Il giudice escludeva altresì l'usurarietà degli interessi moratori, sempre per genericità e inesattezza dell'allegazione (non venendo affermato che erano stati applicati interessi usurari in violazione della clausola di salvaguardia), nonché per insufficienza della produzione documentale (non essendo stati depositati i decreti ministeriali per il periodo di riferimento).
Infine, anche in relazione al contratto derivato, il giudice segnalava la genericità dell'allegazione (enunciazione di principi di giurisprudenza senza indicare l'attinenza concreta) e l'insufficienza della produzione probatoria (non veniva depositata la documentazione contabile per la verifica degli indebiti).
Rigettava quindi il Tribunale la domanda attorea con condanna al pagamento pagina 10 di 33 delle spese di controparte.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 [...]
(di seguito anche APPELLANTI) convenivano in giudizio innanzi Parte_2 questa Corte di Appello , (di seguito anche Controparte_1
APPELLATA) proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Difetto di motivazione per omessa ammissione di mezzi di prova;
2) Errata applicazione della legge nel caso di specie.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, Controparte_1
contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante
[...] nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
pagina 11 di 33 Preliminarmente si osserva che, differentemente da quanto sostiene la parte appellata, non può essere ritenuta inammissibile la domanda di ripetizione per il solo fatto che i saldi negativi dei conti non siano stati ancora azzerati. Sussiste infatti comunque l'interesse della parte ad accertare il corretto saldo dare-avere, pur non potendo evidentemente ottenere la restituzione di somme indebite che non ha ancora corrisposto.
Nella domanda di ripetizione, poi, è certamente contenuta quella di accertamento.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Gli appellanti lamentano la mancata (e immotivata) ammissione, da parte del giudice, dei mezzi istruttori richiesti. In particolare, nel primo motivo di appello si censura:
- la mancata ammissione delle testimonianze (senza indicare con esattezza nell'atto di appello a quali ci si riferisca);
- la mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio;
- la mancata emissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. con riferimento ai documenti contabili bancari fin dall'origine dei vari rapporti, ove non già prodotti.
Viene dedotto che la motivazione del giudice di diniego di tali mezzi sarebbe carente, venendo fatto riferimento esclusivamente alla superfluità di ogni altra attività istruttoria;
né in sentenza questi aspetti sarebbero stati chiariti ulteriormente.
Il motivo è infondato.
Anzitutto, la valutazione della superfluità o meno delle prove rientra nella valutazione discrezionale del giudice, il quale non è tenuto ad utilizzare particolari argomenti per negare l'acquisizione di prove che ritiene, appunto, superflue,
pagina 12 di 33 valutando per contro il giudizio sufficientemente istruito allo stato degli atti. Al riguardo, si veda Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 14611 del 12/07/2005: ”Il giudice di merito non è tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste di tutti i mezzi istruttori avanzate dalle parti qualora nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, insindacabili in sede di legittimità, ritenga sufficientemente istruito il processo. Al riguardo la superfluità dei mezzi non ammessi può implicitamente dedursi dal complesso delle argomentazioni contenute nella sentenza”.
Oltre a ciò, occorre fare una precisazione per quanto concerne la consulenza tecnica d'ufficio, che è strumento con il quale il giudice approfondisce un particolare aspetto della controversia che richiede il possesso di competenze specifiche, per la quale il margine di discrezionalità del giudice è ancora più ampio. Ciò in quanto “La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato” (Cass.
Sez. 6, 13/01/2020, n. 326).
Neppure l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. costituisce un mezzo istruttorio ordinario, potendo essere invocato solo nel caso in cui la parte sia impossibilitata ad ottenere altrimenti il documento richiesto. In materia bancaria occorre per di più considerare la previsione del generale diritto del cliente all'esibizione coatta anche in via stragiudiziale dei documenti rilevanti nel rapporto ai sensi dell'art. 119 TUB. Dal momento che l'emissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. presuppone che la mancata disponibilità del documento non sia imputabile a colpa della parte, la sua emissione nella presente materia presuppone che sia stata pagina 13 di 33 infruttuosamente esperita l'istanza ordinaria. Certamente è possibile domandare l'ostensione ex art. 119 TUB in corso di causa, ma in ogni caso questa attività deve precedere la domanda esibizione coatta e deve quindi tenere conto delle preclusioni assertive e probatorie previste per il rito prescelto. (“Il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che
l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna” - Cass. Sez. 1,
01/08/2022, n. 23861).
Nel caso presente non risulta che sia stata avanzata una richiesta ex art. 119 TUB alla banca in via preventiva e l'ostensione del contratto è stata richiesta per la prima volta con la memoria ex art. 183 c.p.c., insieme all'esibizione coatta.
Inoltre, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, non vi è, da parte della banca, un onere di conservazione dei documenti contabili oltre i dieci anni, e la parte attrice aveva già in autonomia depositato gli estratti conto a partire dal 2003, ovvero da un epoca anche anteriore al decennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 5.3.2018 (“In tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede "in executivis". Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione
pagina 14 di 33 rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti” - Cass. Sez. 1, 29/11/2022, n. 35039). L'ordine di esibizione, quindi, non poteva essere emesso neppure perché avrebbe riguardato documentazione che la banca non era tenuta a conservare.
Quanto, infine, alle testimonianze non può che ribadirsi il giudizio di superfluità espresso dal giudice di prime cure, venendo avanzate domande su circostanze che devono essere provate documentalmente, anche alla luce del disposto dell'art. 2721 c.c.
Il motivo è quindi da rigettare.
2. La seconda censura alla sentenza impugnata è da accogliere in parte.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti anzitutto censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto generiche e non dimostrate le allegazioni alla base della domanda.
In effetti, contrariamente a quanto considerato dal Tribunale di Arezzo, le allegazioni, pur non rispettando i canoni di chiarezza e sinteticità (come del resto l'atto di appello), non sono state tutte allegate in termini soltanto generici, in quanto alcune di esse sono sufficientemente dettagliate da poter delineare il thema decidendum.
Si rende necessario esaminare analiticamente le singole doglianze riproposte.
2.1 Anatocismo nel conto corrente e art. 118 TUB
La prima questione sollevata è relativa all'anatocismo nel conto corrente. Fa notare la parte appellante che nel contratto del 14.2.1997 non era prevista la clausola di reciprocità, con conseguente illiceità dell'anatocismo bancario. Inoltre, veniva indicato un tasso nominale a credito garantito del 4% e un tasso nominale a debito dell'11,50% se extrafido e del 9,50% intrafido, con CMS del 0.125%, per cui il tasso a debito sarebbe oltre il doppio di quello a credito. Conclude sul punto che “l'effetto anatocistico ammonta quindi ad euro 20.873,75, la Commissioni pagina 15 di 33 massimo scoperto da recuperare per euro 6.944,25 e le altre spese connesse all'utilizzo del credito illegittime risultano per euro 13.122,75” (appello, p. 23).
Continua l'appello, sul punto, censurando la sentenza nella parte in cui ritiene legittimo per la banca l'esercizio della modifica unilaterale delle condizioni di contratto (ex art. 118 TUB), al fine di adeguare i contratti esistenti alla delibera
CICR del 2000 sulla questione della pari periodicità degli addebiti. Infatti, il
Tribunale, discostandosi motivatamente dall'orientamento prevalente presso la
Suprema Corte, ha negato l'automatismo secondo il quale il regime successivo al
1999 sarebbe necessariamente peggiorativo, rispetto al regime precedente (nel corso del quale, per effetto dell'intervento ablativo della sentenza della Corte costituzionale sul tema dell'anatocismo bancario, non si dà anatocismo alcuno), e pertanto sarebbe interdetta la possibilità di una modifica unilaterale dei contratti.
Secondo l'interpretazione del Tribunale di Arezzo, la verifica del regime, se peggiorativo o migliorativo per il correntista, dovrebbe considerarsi in concreto e non in linea generale;
ritenendo quindi migliore la situazione post-1999, essendovi una pari periodicità prima inesistente, concludeva per la validità della modifica unilaterale.
Contestano gli appellanti proprio questo assunto, ossia che il regime successivo non sia peggiore del precedente, contrapponendo a ciò la giurisprudenza di segno contrario, che esponeva la ragione fondamentale secondo cui, per l'appunto, a fronte di un regime precedente nel quale l'anatocismo non si ha in alcuna forma
(sia pure per effetto della declaratoria di nullità della sentenza della Corte
Costituzionale) il regime successivo, nel quale l'anatocismo è comunque possibile, non può che essere peggiorativo per il correntista. Ne consegue che non è ammissibile la modifica del contratto in via unilaterale, ma è necessaria una nuova pattuizione ad hoc;
e la mancanza della nuova pattuizione comporta quindi l'illegittimità degli oneri addebitati.
Questo argomento è da accogliere. pagina 16 di 33 Va innanzitutto evidenziato che per il periodo precedente all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 l'anatocismo è senz'altro illegittimo (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 21095 del 04/11/2004).
Quanto al periodo successivo, il Collegio aderisce alla posizione della Corte di
Cassazione, ben compendiata nella massima: “In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano
o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” (Cass. Sez. 1,
19/05/2020, n. 9140; conformi, 21/10/2019 n. 26769 e 26779).
Non essendo intervenuta una specifica pattuizione sottoscritta da entrambe le parti, quindi, la capitalizzazione degli interessi va considerata nulla, con la conseguente la necessità di eliminare tutti i relativi addebiti, a prescindere dal fatto che sia stata applicata in concreto la pari periodicità.
Si impone pertanto al riguardo un approfondimento a mezzo di una apposita CTU contabile, non essendo evincibile dagli atti l'impatto di tali addebiti sul saldo finale.
Va comunque evidenziato che nel ricalcolo dovrà tenersi conto dell'eccezione di Contr prescrizione sollevata da
2.2. Usura nel conto corrente e addebiti ulteriori
La seconda questione sollevata riguarda l'usura nel conto corrente. Richiamando il contenuto della perizia di parte, gli appellanti sostengono che il TEG avrebbe in pagina 17 di 33 ben undici semestri superato la soglia di usura, tra il 2009 e il 2015, anche considerando l'incidenza delle spese di istruttoria e degli addebiti di commissione sull'affidamento.
L'argomento è infondato.
Occorre premettere che anche nei rapporti di conto corrente l'usurarietà degli interessi deve essere verificata con riferimento al momento della loro pattuizione, non rilevando la c.d. “usura sopravvenuta”, ossia quella derivante dal superamento dei tassi soglia nei trimestri successivi per effetto del discendere del parametro di riferimento (cfr. Cass. SSUU n. 24675 del 19.10.2017), con la sola precisazione che una modifica dei tassi di interesse che sia conseguente alla comunicazione unilaterale ex art. 118 TUB va equiparata a questi fini ad una nuova pattuizione.
Nel caso presente, non è stato allegato, né provato che vi sia stata l'applicazione di interessi superiori al tasso soglia nella fase genetica del rapporto, visto che gli estratti conto prodotti non riguardano il periodo della pattuizione originaria, così da consentire di calcolare il TEG, né sono ormai più richiedibili alla banca, a distanza di più dieci anni.
In un tale contesto, non risulta dirimente l'argomento relativo alla necessità di verificare se determinate spese concorrevano o meno alla determinazione del TEG trimestrale. La mancanza degli estratti conto, infatti, impedisce di calcolare anche il TEG nella fase genetica.
2.3 Interessi ultralegali
Gli appellanti, richiamando sempre la perizia di parte, sostengono che “Dall'analisi dallo stesso tecnico effettuata, valutando i movimenti e i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, si evince che le somme da recuperare ammontano ad euro 67.840,18, quest'ultimo valore risulta calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di euro 142,39 e il saldo
pagina 18 di 33 risultante dal riconteggio effettuato, che è di euro 67.982,57. […] Il contratto in essere non risulta quindi rispettato atteso che gli interessi attivi al 4% minimo garantito dovevano essere applicati e dagli estratti conto trimestrali ciò non emerge. Quindi le condizioni applicate dal 2003 al 2015, periodo di analisi, non sarebbero pattuite e quindi è stato applicato dal tecnico incaricato il tasso sostitutivo BOT ex art. 117 TUB come osservato dalla banca in luogo del tasso legale. L'effettivo ricalcolo al tasso sostitutivo Bot in luogo del tasso corrispettivo incide quindi per euro 24.989,60” (appello, p. 23-24).
In sostanza, la parte lamenta la mancata applicazione degli interessi attivi pattuiti, invocando l'applicazione del tasso sostitutivo.
Più oltre nell'appello viene invece fatto riferimento alla mancanza di pattuizione scritta della clausola degli interessi e viene invocata l'illegittimità dello ius variandi.
Si tratta di contestazioni assolutamente generiche, oltre che contraddittorie.
Il mero richiamo ai conteggi del CTU non consente di verificare sulla base di quale argomentazione logico giuridica l'addebito degli interessi dovrebbe essere considerato illegittimo, sia perché la tesi della mancata pattuizione scritta viene contraddetta dalla produzione del contratto di apertura del conto corrente, sia perché l'ipotesi che gli interessi siano stati calcolati in misura diversa da quanto pattuito viene espressa in termini meramente assertivi, senza che venga indicato alcun argomento a supporto.
La critica risulta pertanto inammissibile.
2.4 Commissione di massimo scoperto e centrale rischi
Gli appellanti lamentano altresì la nullità per indeterminatezza della Commissione di Massimo Scoperto, e la illegittima segnalazione alla centrale rischi operata dalla banca.
pagina 19 di 33 Si tratta anche in questo caso di doglianze espresse in termini assolutamente generici, espresse nelle conclusioni, senza che nessuna argomentazione giuridica venga spesa nell'atto di appello a sostegno della loro fondatezza.
Infatti, la doglianza relativa alla Commissione di Massimo scoperto non è stata debitamente trattata nell'atto di appello, essendosi gli appellanti limitati a riportare brani interi di sentenza nei quali si affrontano gli argomenti, senza che venga speso alcun rilievo specifico per contrastare la decisione sul punto, se non una generica affermazione circa la contestazione della motivazione.
Neppure l'aspetto attinente alla supposta illegittima segnalazione nella centrale rischi viene specificamente affrontato nell'atto di appello, se si eccettuano le conclusioni.
Anche tali aspetti del motivo di appello sono pertanto inammissibili. Occorre infatti definire chiaramente quali sono i motivi di doglianza, sia per consentire al giudicante di valutarne la fondatezza, sia per garantire alla controparte l'effettività del principio del contraddittorio. Si veda, al riguardo, Cass. Civ, Sez.
2, Ordinanza n. 2320 del 25/01/2023: “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure”.
pagina 20 di 33
2.5. I contratti di mutuo
Con riferimento ai contratti di mutuo, gli appellanti riportano sei pagine di sentenza (e precisamente da p. 43 a p. 48), aggiungendo in calce “In relazione a quanto sopra indicato e riferito nella sentenza di primo grado dall'Ill.mo Giudice, questa difesa ne contesta integralmente tutte le argomentazioni e nel merito si riporta integralmente a quanto dedotto, sia in punto di Taeg che di interessi in punto di ammortamento alla francese a quanto già dedotto dal CTP Dott.
considerazioni che pertanto vengono fatte proprie da questa Testimone_1 difesa e che quindi formano parte integrante del presente appello” (appello, p.
48-49).
Si osserva, in via preliminare, che una tale tecnica di redazione non consente al giudicante di individuare con chiarezza quali sarebbero i motivi di doglianza, e soprattutto le argomentazioni che chi fa appello contrappone alla sentenza gravata. Sul punto, si veda Cass. Sez. 2, 28/10/2020, n. 23781: “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”. Si veda anche
Cass. Sez. U., 13/12/2022, n. 36481: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di pagina 21 di 33 primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
L'atto di appello procede, infatti, a descrivere una serie di caratteristiche del rapporto contrattuale ( “Il piano di ammortamento dell'operazione era sviluppato mediante l'applicazione di una variante della metodologia "alla francese" che prevedeva quote di capitale predeterminate sulla base del tasso di ingresso e quote interessi variabili in funzione del tasso applicato alla singola rata, calcolate sul numero di giorni effettivi di decorrenza dell'interesse […] Si prevedeva un periodo di preammortamento pari a 6 giorni. Il tasso di interesse per tale periodo era fisso pari al 4,45%”) arrivando poi ad esprimere una doglianza apparentemente scollegata da quanto in precedenza indicato, e cioè il difetto di trasparenza per non avere mai indicato un valore numerico di tasso iniziale, ma solo i parametri di riferimento, spread e giorni di rilevazione, senza neppure fare una chiara distinzione tra il mutuo del 1997 e quello del 2002.
L'argomento del difetto di trasparenza è per di più destituito di fondamento.
Infatti, dall'analisi dei contratti di mutuo si ravvisa la presenza di tutti gli elementi per la definizione del tasso di interesse e più in generale degli oneri che saranno addebitati al mutuatario, ben potendo l'oggetto del contratto essere conforme a legge, se facilmente determinabile. Non osta quindi alla validità del contratto il fatto che il tasso di interesse debba ricavarsi a partire, es., dal tasso Euribor o altri strumenti di indicizzazione, se contestualmente indicati – e così risulta.
Anche sotto tale profilo l'appello risulta quindi inammissibile.
2.6 Usura nei mutui
Anche con riferimento ai due mutui, gli appellanti lamentano il superamento del tasso soglia usura rinviando al calcolo del TEG operato dal perito di parte.
Secondo le risultanze della perizia, per quanto concerne il mutuo del 1997
pagina 22 di 33 sarebbe stato pattuito un tasso di interesse moratorio equivalente al 19%, mentre la rilevazione del tasso-soglia in quel trimestre (30.6.1997) era del
15,90%. Quanto invece al mutuo del 2002, il tasso moratorio sarebbe stato pari al 9,46%, mentre il tasso-soglia di usura vigente era dell'8,27% (si tratta però di un arrotondamento, il tasso era 8,265%).
La sentenza di primo grado ha rigettato tale domanda deducendo che la stessa relazione tecnica di parte attrice dava atto (p. 12 doc. 5) della natura sopravvenuta dell'usura rilevata. Oltre a questo, la parte non aveva allegato il decreto ministeriale per il periodo di riferimento recante il TEGM e il tasso di usura. Infine, la clausola di salvaguardia impedirebbe all'usura di manifestarsi
(Cass., 26286/19).
Le argomentazioni utilizzate dal Tribunale non sono del tutto condivisibili, pur essendo corretta la decisione finale.
Occorre premettere che la sola presenza della clausola di salvaguardia, impedendo agli interessi di superare il tasso di mora, non vale ad escludere in radice la possibilità di ravvisare l'usura. L'accertamento, infatti, deve essere sempre fatto al momento della pattuizione degli interessi, mentre invece la clausola di salvaguardia agisce, semmai, in itinere. Al riguardo si veda Cass. Sez.
3, 18/10/2024, n. 27106: “La cosiddetta clausola di salvaguardia - in quanto preordinata a tutelare la validità di una clausola contrattuale, con la quale sono stati convenuti interessi moratori a tasso variabile, nell'eventualità del superamento del tasso-soglia di cui all'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996, in conseguenza di fluttuazioni successive alla stipula del contratto - non può valere ad elidere la nullità della pattuizione di un tasso che, sin dal momento della conclusione del contratto, è illecito in ragione del superamento del menzionato tasso soglia”.
Privo di rilevanza è poi il fatto che la parte non abbia prodotto in giudizio i decreti ministeriali di rilevamento periodico del TEGM e del Tasso soglia usura. La Corte pagina 23 di 33 di cassazione ha infatti sul punto affermato la possibilità di acquisire d'ufficio i decreti in quanto, benché siano di natura amministrativa e non normativa, sono comunque richiamati da una fonte di carattere primario, quale l'art. 644 c.p.
(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 35102 del 29/11/2022).
Il passaggio della sentenza in cui afferma che la perizia di parte farebbe riferimento all'usura sopravvenuta, in quanto tale irrilevante, poi, è frutto di un errore di fatto, in quanto in realtà si tratta di un'infelice formulazione da parte del perito di parte, che ha in effetti menzionato il tasso-usura vigente al tempo della contrattazione e ha inteso riferirsi al tasso di interesse iniziale.
Ciò detto, la contestazione è comunque infondata.
Con riferimento al primo dei due mutui, contratto in data antecedente al 2002, quando la Banca d'Italia ancora non effettuava il rilevamento del TEGM anche per gli interessi moratori, il perito di parte non ha correttamente individuato il tasso di interesse moratorio, indicato al 19% (“Nel contratto esaminato, di poi, è stato pattuito un tasso di interesse moratorio equivalente al 19%, (vedi art. 5 ipoteca immobiliare)”), in misura superiore al tasso-soglia pro tempore vigente (pari al
15,90%).
Infatti, il tasso di mora non doveva essere calcolato sulla base dell'art. 5, ma dell'art. 4 del mutuo, rubricato appunto “interessi di mora” e che qui si riporta:
pagina 24 di 33 Il tasso del 19% è invece menzionato con riferimento all'ipoteca immobiliare (art. 5): all'art.5, comma 2 viene precisato che l'ipoteca è iscritta per £ 4.867.500.000, dei quali £ 2.705.000.000 per capitale e £ 1.567.500.000 “per un triennio di interessi, anche di mora, al tasso del 19%”.
Il 19% non è dunque un tasso di interessi moratori realmente applicato né pattuito, ma ipotizzato come soglia massima di interessi, anche moratori, da imputare a una quota di valore dell'ipoteca immobiliare, dal momento che il mutuo suddivide la somma correlata all'ipoteca in somma in conto capitale e somma in conto interessi. Il che è tutt'altra cosa che affermare che il contratto prevedeva che gli interessi moratori fossero fissati al 19%.
Si tratta pertanto di una inesatta indicazione nella perizia di parte che però, in mancanza di più chiare e precise allegazioni nell'atto di citazione, si traduce in pagina 25 di 33 una incompleta e generica allegazione che giustifica il rigetto della domanda. In nessuno degli atti di parte attrice viene infatti correttamente quantificato il tasso per gli interessi moratori, per cui è impossibile raffrontarlo al tasso soglia. Né è possibile ricorrere ad una consulenza per colmare tale carenza, in quanto essa avrebbe un contenuto esplorativo.
Quanto invece al mutuo del 2002, vi è la presenza della c.d. “clausola di salvaguardia” nell'art. 4 che definisce gli interessi di mora. Se è vero, come detto in precedenza, che la clausola di salvaguardia di per sé non basta a scongiurare la nullità della clausola che prevede interessi moratori superiori al tasso-soglia di usura, va anche però detto che la formulazione dell'art. 4 del mutuo del 2002 non contiene un tasso determinato ma solo determinabile, dovendosi ricavare dalla rilevazione del tasso di interesse corrispettivo, maggiorato di cinque punti, salvo che risulti superiore al tasso-soglia.
La parte appellante non ha neppure allegato quale sarebbe il tasso determinato sulla base di tale previsione contrattuale, prospettando solo in termini generici il superamento della soglia di usura.
In difetto di una specifica allegazione, quindi, correttamente il Tribunale ha ritenuto di non poter esaminare la doglianza.
Va peraltro osservato che l'eventuale nullità degli interessi moratori non determinerebbe la gratuità dell'intero mutuo, rimanendo comunque valida la pattuizione di quelli corrispettivi, da applicare anche per la fase della mora.
Infatti, “La pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c.” (Cass. Civ., sez. 3, Ord. 8103 del 21.3.2023; v. anche SSUU, n. 19597/2020).
pagina 26 di 33 Nel caso in esame è pacifico ed incontestato che la non è mai Controparte_2 incorsa in inadempimento per quanto concerne i mutui, è pertanto non è mai stata chiamata perciò a corrispondere interessi moratori.
In ogni caso, quindi, la doglianza sarebbe priva di conseguenze pratiche.
Anche su questo punto, la domanda attorea è stata correttamente rigettata e deve essere confermata la sentenza di primo grado.
2.7 Ammortamento alla francese.
Lamentano gli appellanti l'illegittimità intrinseca nel piano di ammortamento alla francese, ossia con rata costante, in quanto foriero di indeterminatezza e tale da determinare una illegittima capitalizzazione degli interessi, oltre ad interessi usurari.
L'assunto è infondato.
Anzitutto, l'allegazione al riguardo formulata si presenta frammentaria e poco conseguenziale, rendendo complessa l'individuazione del preciso motivo di doglianza. Ad ogni modo, la questione dell'ammortamento alla francese e dei suoi supposti effetti distorsivi riguardo all'anatocismo è ben nota a questa Corte e più volte affrontata.
L'ammortamento c.d. “alla francese” è una tipologia di ammortamento che prevede una rata sempre costante per tutta la durata del prestito ed è una tipologia di rimborso ben conosciuta e studiata dalla letteratura del settore.
In base a tale tipologia di ammortamento il debitore rimborsa alla fine di ogni anno (o di altro intervallo temporale che disciplina la cadenza delle rate) e per tutta la durata dell'ammortamento, una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi.
Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale.
pagina 27 di 33 L'importo della rata costante dell'ammortamento in esame è calcolato, conosciuti il capitale, il tasso di interesse ed il numero delle rate, tramite l'utilizzo della legge dell'interesse composto, secondo la seguente formula:
𝐶 ∙ 𝑖 𝑅 =
1 − (1 + 𝑖)−𝑛
Tramite l'impiego di questa formula si rendono, cioè, uguali il capitale mutuato con la somma dei valori attuali di tutte le rate previste dal piano di ammortamento.
Pertanto, la somma dei valori attuali di tutte le rate previste dal piano di ammortamento è pari al capitale mutuato.
La legge dell'interesse composto, che permette il verificarsi della “catena di uguaglianze” appena citata, non provoca tuttavia alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata.
Infatti, al termine di ciascun anno, o del diverso periodo di pagamento delle rate
(ad esempio, come in questo caso, al termine di ciascun mese) ciascuna quota interessi è calcolata tramite il prodotto fra tasso di interesse e debito residuo alla medesima data, rapportato al periodo di riferimento.
Gli interessi sono, cioè, quantificati tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale e non anche di interessi pregressi.
Procedendo in questo modo, quindi, non si applicano mai gli interessi sugli interessi, ma gli interessi di ogni rata sono calcolati sull'importo del capitale residuo.
L'ammortamento alla francese, pertanto, non porta mai, in alcun modo, al verificarsi di un fenomeno anatocistico.
La contestazione relativa al fatto che l'ammortamento alla francese comporterebbe un fenomeno usurario, poi, è priva di qualsiasi ragionamento a sostegno, e appare peraltro del tutto inconferente, posto che in astratto un ammortamento, che è solo la distribuzione nel tempo del pagamento del mutuo pagina 28 di 33 contratto, non è in grado di innalzare in alcun modo il tasso di interesse, tantomeno oltre la soglia di usura.
L'argomento è pertanto da rigettare.
2.8 Interest Rate Swap
Sulla questione del prodotto derivato Interest Rate Swap (IRS), la sentenza di primo grado ha dedotto l'infondatezza della questione per mancanza di sufficiente allegazione e prova. A ciò si oppongono gli appellanti, sostenendo che i contraenti Contr non erano stati debitamente informati da riguardo ai rischi relativi al contratto che stavano firmando, né possedevano le conoscenze tecniche per esserne consapevoli. Afferma parte appellante che secondo la questi CP_5 prodotti possono avere finalità di copertura quando siano contratti al fine di ridurre la rischiosità di altre posizioni detenute dal cliente e ci sia una elevata correlazione tra le caratteristiche dell'oggetto della copertura e dello strumento finanziario utilizzato a tal fine, e infine siano adottate procedure e misure di controllo interno per assicurare l'effettività delle condizioni di cui sopra.
Nel caso specifico, a giudizio degli appellanti, il contratto sarebbe privo di tali requisiti, oltre a non essere stata fornita una specifica informativa.
Il contratto sarebbe altresì privo di causa, dal momento che il sistema mirava a creare un tasso di interesse fisso per il debitore, laddove l'istituto pagava al cliente il tasso euribor semestrale. Con il crollo dei tassi di interesse la
“proprio a causa del derivato ha finito per accumulare dei Parte_1 differenziali passivi che hanno di fatto azzerato la presunta funzione di copertura”. Ne deriverebbe la nullità del contratto per carenza di causa concreta del contratto, essendo stato formulato su una base di uno scenario, quello del rialzo dei tassi, non concretamente realizzabile.
Come conseguenza, parte appellante chiede la rifusione di tutti gli importi pagati.
L'argomento è infondato.
pagina 29 di 33 Anzitutto, la comunicazione DI/99013791 del 26.2.1999 e l'altra CP_5 menzionata nell'atto di appello non hanno valore di norma primaria, e in quanto tali, non sono in grado di definire requisiti in carenza dei quali il contratto è nullo.
In ogni caso, non è corretto affermare che il contratto in questione non è astrattamente inquadrabile come strumento di copertura, anche guardando ai punti definiti nella comunicazione . Al contrario, sussiste il fine di ridurre la CP_5 rischiosità delle posizioni detenute dal cliente, sussiste ovviamente la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie dell'oggetto della copertura e dello strumento finanziario utilizzato (dato che c'è un mutuo a tasso variabile e il derivato va ad operare proprio su quell'effetto, rendendolo di fatto analogo a un tasso fisso) e quanto alla adozione di procedure di controllo a garantire la sussistenza delle condizioni di cui sopra, non risulta diversamente - e infatti gli appellanti non si sono lamentati del cattivo funzionamento dello strumento in questione.
Nemmeno è condivisibile l'assunto che il contratto sia nullo per difetto di causa.
L'Interest Rate Swap ha una sua funzione chiara e meritevole di tutela. Esso, infatti, viene stipulato dalle parti per bilanciare il rischio dell'aumento dei tassi in caso di esposizioni debitorie a tasso variabile.
L'effetto pratico che viene ottenuto attraverso il contratto, in particolare, è quello di sostituire il tasso variabile con un tasso fisso, visto che il cliente verserà sempre una percentuale fissa, mentre la banca pagherà l'ammontare corrispondente al tasso variabile previsto dal contratto di finanziamento.
È evidente che tale tipo di contratto presenta una maggiore utilità nell'ipotesi in cui il tasso variabile rimanga superiore a quello fisso pattuito.
L'eventualità che il tasso variabile divenga inferiore costituisce un'alea del contratto che non lo rende speculativo, in quanto essa è connaturata a qualunque finanziamento a tasso fisso, che risulta vantaggioso rispetto all'alternativa a tasso variabile soltanto nell'ipotesi in cui il secondo aumenti nel periodo di durata dell'ammortamento. pagina 30 di 33 Si tratta pertanto di valutazioni che rientrano nella libera disponibilità delle parti, non potendo incidere sulla validità del contratto il fatto che ex post si siano rivelate errate.
Per lo stesso motivo, non può parlarsi di nullità per difetto di causa in concreto, istituto che non deve confondersi con la sopravvenuta mancanza di utilità per una parte, circostanza che rientra nell'alea normale del contratto. Lo scopo dichiarato, cioè quello di rendere fisso il tasso variabile, è stato senz'altro raggiunto e nei termini previsti: non può un giudizio ex post sulla convenienza dell'affare per una parte, per di più per fattori esterni (l'abbassamento dei tassi di interesse) andare a inficiare l'elemento genetico del contratto. Infine, infondato è l'assunto secondo cui il possibile rialzo dei tassi fosse “non concretamente realizzabile”: si tratta di una allegazione del tutto priva di motivazione, e notoriamente non corrispondente al vero, dato che possono sempre manifestarsi situazioni e circostanze che fanno scendere o salire i tassi di interesse.
In ogni caso, poi, si tratterebbe sempre di un errore di valutazione circa la convenienza dell'affare, non tale da incidere sulla causa del contratto.
Quanto al difetto di informazione, la doglianza è stata solo genericamente introdotta nel giudizio di primo grado, senza che neppure nel presente processo venga ulteriormente specificata, non venendo mai indicato quali informazioni sarebbero state omesse.
L'argomento è quindi da rigettare.
3. In definitiva, quindi, l'appello merita accoglimento con esclusivo riferimento alla nullità della capitalizzazione degli interessi nel contratto di conto corrente e la causa deve essere rimessa sul ruolo per la rideterminazione del saldo, tenuto conto degli effetti della prescrizione.
4. Le spese saranno regolate all'esito. Tuttavia, occorre sin d'ora modificare la dichiarazione di valore operata da parte appellante, secondo cui il valore della pagina 31 di 33 causa è di euro 10.860,00. Si ritiene che il valore debba considerarsi indeterminabile, con conseguente contributo unificato pari a 777,00 euro.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
, avverso la sentenza n. 1090/2022 emessa dal Controparte_1
Tribunale di AREZZO e pubblicata il 24/10/2022, così provvede:
1. Rigetta il primo motivo di appello;
2. Accoglie parzialmente il secondo motivo di appello con riferimento alla nullità della capitalizzazione degli interessi nel contratto di conto corrente, rigettandolo nel reso;
3. Rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per l'ulteriore istruttoria;
4. Rinvia all'esito del giudizio la regolamentazione delle spese di lite;
5. Manda la Cancelleria per l'integrazione del contributo unificato a euro
777,00.
Firenze, camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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