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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/06/2025, n. 2666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2666 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 6614/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 12.06.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G. R6614/2024
TRA
, rapp.to e difeso come in atti dagli avv. Nisticò Massimiliano e Schiattarella Parte_1
Barbara;
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te “pro tempore” rapp.to Controparte_1
e difeso come in atti
Resistente
Oggetto: opposizione ad atp
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.05.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento), nonché lo status di portatore di handicap con connotazione di gravità.
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1 Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e dell'esame degli atti di causa, lette le note scritte depositate per l'udienza trattata ex art 127 ter cpc, è pronunciata la presente sentenza.
Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, si osserva la CTU Dott.ssa , nominata nella presente fase, ha Persona_1 affermato che il ricorrente, di anni 72 (al momento della visita), risulta affetto da:
-VASCULOPATIA CEREBRALE CRONICA IN ESITI DI EVENTO ISCHEMICO (2022),
ESITI DI IMA ANTERIORE TRATTATA CON PTCA + STENT SU I RAMO DIAGONALE
(2009),
- CARDIOPATIA ISCHEMICA
- IPERTENSIVA IN FIBRILLAZIONE ATRIALE CRONICA,
- ARTROSI POLIDISTRETTUALE, BPCO.
La perizia evidenzia, infatti, che “verificata la sussistenza nel della totale inabilità, Pt_1
che costituisce il presupposto iniziale dell'indennità di accompagnamento, come si evince dalla documentazione medica esibita inerente alle varie patologie di cui è affetto, a questo punto è necessario affrontare il concetto relativo alla seconda essenziale condizione, e cioè
l'impossibilità a deambulare senza aiuto continuo oppure l'impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. […] Nello specifico, la relazione geriatrica dell'11. 04.24 pone la seguente diagnosi conclusiva: "anziano fragile con deficit neuro- cognitivo, con interessamento multidominio delle funzioni cognitive globali (demenza) di grado severo, a verosimile esordio frontale, con importanti disturbi psico-comportamentali. sin dall'esordio a probabile, mista degenerativa con componente vascolare. vasculopatia cerebrale cronica”.
Prosegue la ctu affermando che “..Essa é considerata una malattia neurologica abitualmente di natura cronica o pregressa, lo cui e presente un disturbo di diverse funzioni corticali superiori, includenti la memoria, il pensiero, l'orientamento, la comprensione, la capacità di calcolo e di apprendimento, il linguaggio, la critica e il giudizio. […] Oltre alla certificazione citata, in atti sono depositate altre valutazioni neurologiche antecedenti in cui si documenta un accesso ospedaliero per ischemia cerebrale acuta (maggio 2022) a cui segue valutazione del giugno 2022 in cui si conferma un quadro di malattia cerebrovascolare da ipoafflusso cronico in esiti di pregresso ictus ischemico cerebellare associato a deterioramento cognitivo e un quadro clinico di severo deficit cognitivo multiplo in malattia cerebrale vascolare cronica
(maggio 2023). […] Confrontando quanto riportato con l'esame obiettivo personalmente condotto, utilizzando la tecnica del colloquio psicodiagnostico, si evidenza un soggetto vigile, cosciente, sufficientemente curato nella persona e abbigliamento. […] Sostanzialmente conservata la capacità di orientamento spazio/tempo. La facies è mimica con assenza di patologico rallentamento ideomotorio. Il tono dell'umore è eutimico: non riferisce dispercezioni uditive e/o visive. Attualmente è in terapia farmacologica”
Afferma quindi la ctu che il quadro patologico del verificato durante la visita non Pt_1
determina la necessità di assistenza continua ali fine del soddisfacimento dei c.d. "atti vitali", poiché non evidenzia alterazioni della capacità gestionale, la quale è sufficientemente conservata per l'età, avendo il ricorrente una vasculopatia cerebrale di forma lieve (e ciò in disaccordo con quanto evidenziato nella ultima certificazione geriatrica in cui si descrive un soggetto dipendente dal caregiver (ADL 2/6 e IADL 0 5”).
Afferma inoltre la ctu sul punto che non vi sono in atti certificazioni in cui si attesti una impossibilità alla deambulazione autonoma, né prescrizioni di ausili ortopedici per la deambulazione e, quindi, conclude nel senso per cui non sussistono i requisiti minimi per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non essendo il ricorrente impossibilitato a compiere o, meglio, a gestire, molteplici e significativi atti quotidiani della vita, né impossibilitato alla deambulazione autonoma.
Per quanto riguarda la domanda relativa al riconoscimento dello status di portatore di handicap e dei relativi benefici, la CTU ritiene di poter affermare il complesso patologico di cui è affetto non rientra nel concetto di gravità di cui al comma 3 art. 3 legge 104/92, in quanto non si rileva la presenza di alcuna certificazione medica in particolare che presenti eventuali criticità in termini di congruità; né appare possibile appurare l'attendibilità e la reale provenienza di detta certificazione, in quanto, a meno di chiara evidenza, non vi sono elementi tali da poter procedere in tal senso, non avendo alcun modo per comparare timbri e firme.
Le conclusioni cui è pervenuta la dott.ssa risultano logiche, dettagliate ed Per_1
esaurientemente motivate e sono pertanto qui condivise e fatte proprie;
non sussistono pertanto ragioni per pervenire ad una diversa valutazione rispetto alle risultanze peritali, come richiesto da parte ricorrente nelle note depositate per l'udienza. Si osserva infine che alle medesime conclusioni era pervenuto anche il ctu nominato nella precedente fase.
Val la pena, infine, ribadire a tale scopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze
o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Quanto alle spese di lite di entrambe le fasi, le stesse sono irripetibili, attesa la dichiarazione allegata al ricorso.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio sono liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara concluso il procedimento di ATP n. R.G. 11289/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
- rigetta l'opposizione;
- nulla per le spese di lite;
- spese di ctu come da separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 13.06.2025.
Il giudice del lavoro dott.ssa Federica Izzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 12.06.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G. R6614/2024
TRA
, rapp.to e difeso come in atti dagli avv. Nisticò Massimiliano e Schiattarella Parte_1
Barbara;
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te “pro tempore” rapp.to Controparte_1
e difeso come in atti
Resistente
Oggetto: opposizione ad atp
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.05.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento), nonché lo status di portatore di handicap con connotazione di gravità.
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1 Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e dell'esame degli atti di causa, lette le note scritte depositate per l'udienza trattata ex art 127 ter cpc, è pronunciata la presente sentenza.
Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, si osserva la CTU Dott.ssa , nominata nella presente fase, ha Persona_1 affermato che il ricorrente, di anni 72 (al momento della visita), risulta affetto da:
-VASCULOPATIA CEREBRALE CRONICA IN ESITI DI EVENTO ISCHEMICO (2022),
ESITI DI IMA ANTERIORE TRATTATA CON PTCA + STENT SU I RAMO DIAGONALE
(2009),
- CARDIOPATIA ISCHEMICA
- IPERTENSIVA IN FIBRILLAZIONE ATRIALE CRONICA,
- ARTROSI POLIDISTRETTUALE, BPCO.
La perizia evidenzia, infatti, che “verificata la sussistenza nel della totale inabilità, Pt_1
che costituisce il presupposto iniziale dell'indennità di accompagnamento, come si evince dalla documentazione medica esibita inerente alle varie patologie di cui è affetto, a questo punto è necessario affrontare il concetto relativo alla seconda essenziale condizione, e cioè
l'impossibilità a deambulare senza aiuto continuo oppure l'impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. […] Nello specifico, la relazione geriatrica dell'11. 04.24 pone la seguente diagnosi conclusiva: "anziano fragile con deficit neuro- cognitivo, con interessamento multidominio delle funzioni cognitive globali (demenza) di grado severo, a verosimile esordio frontale, con importanti disturbi psico-comportamentali. sin dall'esordio a probabile, mista degenerativa con componente vascolare. vasculopatia cerebrale cronica”.
Prosegue la ctu affermando che “..Essa é considerata una malattia neurologica abitualmente di natura cronica o pregressa, lo cui e presente un disturbo di diverse funzioni corticali superiori, includenti la memoria, il pensiero, l'orientamento, la comprensione, la capacità di calcolo e di apprendimento, il linguaggio, la critica e il giudizio. […] Oltre alla certificazione citata, in atti sono depositate altre valutazioni neurologiche antecedenti in cui si documenta un accesso ospedaliero per ischemia cerebrale acuta (maggio 2022) a cui segue valutazione del giugno 2022 in cui si conferma un quadro di malattia cerebrovascolare da ipoafflusso cronico in esiti di pregresso ictus ischemico cerebellare associato a deterioramento cognitivo e un quadro clinico di severo deficit cognitivo multiplo in malattia cerebrale vascolare cronica
(maggio 2023). […] Confrontando quanto riportato con l'esame obiettivo personalmente condotto, utilizzando la tecnica del colloquio psicodiagnostico, si evidenza un soggetto vigile, cosciente, sufficientemente curato nella persona e abbigliamento. […] Sostanzialmente conservata la capacità di orientamento spazio/tempo. La facies è mimica con assenza di patologico rallentamento ideomotorio. Il tono dell'umore è eutimico: non riferisce dispercezioni uditive e/o visive. Attualmente è in terapia farmacologica”
Afferma quindi la ctu che il quadro patologico del verificato durante la visita non Pt_1
determina la necessità di assistenza continua ali fine del soddisfacimento dei c.d. "atti vitali", poiché non evidenzia alterazioni della capacità gestionale, la quale è sufficientemente conservata per l'età, avendo il ricorrente una vasculopatia cerebrale di forma lieve (e ciò in disaccordo con quanto evidenziato nella ultima certificazione geriatrica in cui si descrive un soggetto dipendente dal caregiver (ADL 2/6 e IADL 0 5”).
Afferma inoltre la ctu sul punto che non vi sono in atti certificazioni in cui si attesti una impossibilità alla deambulazione autonoma, né prescrizioni di ausili ortopedici per la deambulazione e, quindi, conclude nel senso per cui non sussistono i requisiti minimi per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non essendo il ricorrente impossibilitato a compiere o, meglio, a gestire, molteplici e significativi atti quotidiani della vita, né impossibilitato alla deambulazione autonoma.
Per quanto riguarda la domanda relativa al riconoscimento dello status di portatore di handicap e dei relativi benefici, la CTU ritiene di poter affermare il complesso patologico di cui è affetto non rientra nel concetto di gravità di cui al comma 3 art. 3 legge 104/92, in quanto non si rileva la presenza di alcuna certificazione medica in particolare che presenti eventuali criticità in termini di congruità; né appare possibile appurare l'attendibilità e la reale provenienza di detta certificazione, in quanto, a meno di chiara evidenza, non vi sono elementi tali da poter procedere in tal senso, non avendo alcun modo per comparare timbri e firme.
Le conclusioni cui è pervenuta la dott.ssa risultano logiche, dettagliate ed Per_1
esaurientemente motivate e sono pertanto qui condivise e fatte proprie;
non sussistono pertanto ragioni per pervenire ad una diversa valutazione rispetto alle risultanze peritali, come richiesto da parte ricorrente nelle note depositate per l'udienza. Si osserva infine che alle medesime conclusioni era pervenuto anche il ctu nominato nella precedente fase.
Val la pena, infine, ribadire a tale scopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze
o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Quanto alle spese di lite di entrambe le fasi, le stesse sono irripetibili, attesa la dichiarazione allegata al ricorso.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio sono liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara concluso il procedimento di ATP n. R.G. 11289/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
- rigetta l'opposizione;
- nulla per le spese di lite;
- spese di ctu come da separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 13.06.2025.
Il giudice del lavoro dott.ssa Federica Izzo