Articolo 3 della Legge 17 luglio 1975, n. 391
Articolo 2Articolo 4
Versione
23 agosto 1975
Art. 3.
E' in facolta' del Ministero delle finanze di accordare, a partire dall'anno 1975, ai fabbricanti di energia elettrica che ne facciano richiesta, l'autorizzazione a presentare dichiarazioni annuali di consumo con l'osservanza delle disposizioni che saranno emanate dallo stesso Ministero, fermo restando il pagamento dell'imposta in rate di acconto bimestrali calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente, salvo conguaglio. I versamenti dovranno essere effettuati entro il giorno 20 del mese successivo alla scadenza del bimestre.
Entrata in vigore il 23 agosto 1975