Articolo 46 della Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 45Articolo 47
Versione
1 giugno 1983
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Versione
7 febbraio 2014
Art. 46.

Per l'adozione e' necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando.
Quando e' negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, puo', ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la ((responsabilita' genitoriale)) o dal coniuge, se convivente, dell'adottando. Parimenti il tribunale puo' pronunciare l'adozione quando e' impossibile ottenere l'assenso per incapacita' o irreperibilita' delle persone chiamate ad esprimerlo.
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
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