Articolo 56 della Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 61Articolo 57
Versione
1 giugno 1983
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Versione
25 febbraio 1988
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Versione
1 gennaio 2023
Art. 56.
Competente a pronunciarsi sull'adozione e' il tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore.
Il consenso dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto i quattordici anni e del legale rappresentante dell'adottando deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato. ((3))
L'assenso delle persone indicate nell'articolo 46 puo' essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civile , ferma restando la competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della corte di appello.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 182 (in G.U. 1a s.s. 24/2/1988, n. 8) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale degli artt. 45, secondo comma, e 56, secondo comma" nella parte in cui e' previsto il consenso anziche' l'audizione del legale rappresentante del minore."
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
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