Articolo 48 della Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 47Articolo 49
Versione
1 giugno 1983
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Versione
7 febbraio 2014
Art. 48.

Se il minore e' adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la ((responsabilita' genitoriale)) sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi.
L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall' articolo 147 del codice civile .
Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore eta' dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma puo' impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell' articolo 382 del codice civile .
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
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