Articolo 57 del Codice del processo amministrativo
Articolo 56Articolo 58
Versione
16 settembre 2010
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Versione
8 dicembre 2011
Art. 57


Spese del procedimento cautelare

1. Con l'ordinanza che decide sulla domanda il giudice provvede sulle spese della fase cautelare. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo ((il provvedimento)) che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza ((di merito))
Entrata in vigore il 8 dicembre 2011
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