Provvedimento: […] DIRITTO 6. Il Collegio prende atto della dichiarazione dell'appellante di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e della mancata opposizione dell'amministrazione appellata e dichiara l'improcedibilità dell'appello per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35 comma 1 lett. c) c.p.a. 7. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio, ad eccezione di quelle della fase cautelare ai sensi dell'art. 57 c.p.a. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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