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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 2821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2821 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr. Maria Chiodi Consigliere rel.
3. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in data 15/07/2025
DISPOSITIVO DI SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2708 / 2024 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
– in persona del legale rappresentante pro tempore - rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. R. Boccagna
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
, rappresentato e difeso dagli avv. E. Romaniello e R. Lo Giudice CP_1
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
La Corte così decide: accoglie l'appello principale, rigetta l'appello incidentale e, per lo effetto, rigetta integralmente la domanda proposta in sede di prime cure da CP_1 condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in euro CP_1
3000,00, oltre accessori se dovuti.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Il Presidente
dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr. Maria Chiodi Consigliere rel.
3. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in data 15/07/2025
DISPOSITIVO DI SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2708 / 2024 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
– in persona del legale rappresentante pro tempore - rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. R. Boccagna
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
, rappresentato e difeso dagli avv. E. Romaniello e R. Lo Giudice CP_1
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
La Corte così decide: accoglie l'appello principale, rigetta l'appello incidentale e, per lo effetto, rigetta integralmente la domanda proposta in sede di prime cure da CP_1 condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in euro CP_1
3000,00, oltre accessori se dovuti.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Il Presidente
dott. Gennaro Iacone