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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/12/2024, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1026/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, dott. Gianluca Antonio
Peluso,
Visto il provvedimento con il quale lo Scrivente ha assunto le funzioni giudiziarie presso Questo Tribunale in data 5-04-2019;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1026/2016 R.G., avente ad oggetto “azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.” promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1
sede in RO, via Alessandro Specchi n. 16 (C.F. e numero iscrizione nel
Registro delle imprese di RO ), rappresentata e difesa, per P.IVA_1
procura in atti, dall'avv. Fabrizio Gemelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Enza Scarcella, sito in Patti (ME) via Trieste n. 26;
Attrice;
Contro
, nato a [...] il [...], Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso, per procura in atti, C.F._1
1 dall'avv. Massimiliano Fabio, presso il cui studio sito in NTAG di
IT (ME), via Sardegna n. 1 – Complesso Agorà – è elettivamente domiciliato;
Convenuto;
E
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
) rappresentato e difeso, per procura in atti, dal prof. C.F._2
avv. Dario Latella e dall'avv. Saro Roberti ( ; Email_1
Convenuto e attore in riconvenzionale;
Con l'intervento volontario di:
- con sede legale in RO, viale Villa Controparte_3
Massimo n. 33 (P.I./C.F. ), in persona del legale rappresentante P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avv.ti Massimo
Di Prima e Alessio Fontanetta ed elettivamente domiciliata in Capo
d'DO (ME) via Vittorio Veneto n. 85, presso lo studio dell'avv. Giovanni
Mazzone;
Interveniente ex art. 111 c.p.c.;
Conclusioni: All'udienza del 14/10/2024, svoltasi, giusta decreto del
13/09/2024 con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte in atti e la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini ridotti di cui all'art. 190, comma 2,
c.p.c. (30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica);
2 ***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
esperendo un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. a tutela delle regioni di credito derivanti dal conto corrente affidato n. 21843500022683 e dal contratto di mutuo fondiario n. 21843909000050339 (ex n.
1843.01265.00023) del 24.09.2007, entrambi intestati a e assistiti da Parte_2
garanzie fideiussorie rilasciate da , conveniva in Controparte_1
giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, e Controparte_1 CP_2
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. ritenere e
[...]
dichiarare, per i motivi di cui in premessa, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2091 c.c.; 2. conseguentemente, dichiarare la revoca e/o la inopponibilità e/o l'inefficacia e/o la nullità nei confronti dell'odierna attrice del contratto di compravendita in Notar dell'08/06/2011 n. Rep. 26200/7180, trascritto Persona_1
in data 10/06/2011 con il quale il Sig. ha alienato al Sig. Controparte_1
il Fabbricato in S. AG di IT, individuato nel Controparte_2
N.C.E.U del Comune di NTAG di IT, al foglio 11, part. 2413, sub. 2,
contrada Minà snc, di vani catastali, 8. 3. ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza;
4. in via subordinata, e nella ipotesi in cui l'immobile oggetto di revoca sia stato trasferito a terzi dal convenuto, con atto opponibile alla società attrice,
condannare il convenuto a pagare, in favore dell'attrice, l'importo equivalente al credito vantato, entro il limite di valore dell'immobile pervenuto attraverso l'atto di compravendita su menzionato”.
Con comparsa di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale del
10-10-2016, si costituiva chiedendo “1-) rigettare le Controparte_2
3 domande attrici e condannare l'Istituto di credito ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento di tutti i danni che possono derivare al sig. dal presente CP_2
procedimento nella misura che riterrà di giustizia o di quella che sarà provata nel corso del giudizio;
2-) ordinare la cancellazione dai registri immobiliari della trascrizione dell'atto di citazione avvenuta in data 27.7.2016 al n. Reg. Gen. 19405 -
Reg. part.14848; 3-) in via riconvenzionale, disponendo ove ritenuto necessario lo spostamento dell'udienza dell'11-11-2016 ex art. 269 c.p.c. per permettere la notificazione della presente comparsa al convenuto , nel caso di Controparte_1
accoglimento delle domande formulate da parte attrice, ritenere e dichiarare che il sig.
ha diritto ad essere manlevato e tenuto indenne dal sig. Controparte_2 [...]
per ogni eventuale effetto negativo che dovesse derivare allo stesso dal CP_1
presente giudizio e per l'effetto condannare il sig al risarcimento Controparte_1
di tutti i danni subiti e subendi per effetto del presente procedimento anche in riferimento alle spese di difesa sopportate”.
Con comparsa, depositata il 9-11-2016, si costituiva Controparte_1
, instando per “1) in via preliminare, accertare, ritenere e dichiarare la nullità
[...]
e/o inammissibilità ed improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo – procedimento di mediazione obbligatoria previsto per legge;
2) in via preliminare accertare, ritenere e dichiarare per i motivi esposti in premessa il difetto di legittimazione attiva e/o mancanza di titolarità dei diritti pretesi da parte attrice e per l'effetto rigettare integralmente le domande di parte attrice perché inammissibili,
improcedibili, infondate in fatto ed in diritto;
3) sempre in via preliminare, stante l'evidente pregiudizialità dei fatti e del relativo accertamento, sospendere il presente giudizio fino all'esito dei procedimenti civili e penali indicati al n°4 della premessa del presente atto, disponendo quanto altro per legge;
4) Nel merito, rigettare le
4 domande, eccezioni e difese di parte attrice, con qualsivoglia statuizione per le ragioni indicate in fatto ed in diritto perché infondate in fatto ed in diritto, inammissibili ed improcedibili”.
All'udienza di prima comparizione dell'11 novembre 2016, il G.I.
“rilevato, in via preliminare, che il convenuto ha eccepito l'improcedibilità per CP_1
omesso esperimento del tentativo di mediazione;
che la presente controversia appare rientrare nell'ambito della materia dei diritti reali;
visto l'art. 5, comma 1 bis, d.lgs.
n. 28/2010, secondo il quale le controversie in materia di diritti reali, sono soggette al tentativo obbligatorio di mediazione”, assegnava alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, rinviando la causa all'udienza del 28 aprile 2017, all'esito della quale si riservava.
Quindi, sciogliendo la riserva assunta, il G.I., con ordinanza del 2
maggio 2017, premettendo che “l'istanza di mediazione è stata depositata dall'attrice, presso l'Organismo di Mediazione, tempestivamente in data 14 novembre
2016 entro il termine di quindici giorni assegnati all'udienza dell'11 novembre 2016;
che l'irregolarità o l'inesistenza della convocazione per lo svolgimento dell'incontro di mediazione del convenuto non può comportare Controparte_2
l'improcedibilità della domanda dell'attrice, ma, semmai, l'onere della rinnovazione della procedura;
che, infatti, il procedimento di mediazione obbligatoria non si è
correttamente instaurato nei confronti di considerata Controparte_2
l'inscindibilità delle posizioni sostanziali e processuali assunte dai convenuti”,
disponeva la rinnovazione della procedura di mediazione nei confronti di tutti i convenuti e assegnava all'attrice termine di 15 giorni per adire l'organismo di mediazione al fine di tentare la conciliazione, fissando per il prosieguo l'udienza del 27 ottobre 2017.
5 Medio tempore, in data 25-10-2017, interveniva volontariamente in giudizio, ex art. 111 comma 3 c.p.c., – Controparte_3
quale cessionaria dei crediti originariamente vantati da – Parte_1
riportandosi alle medesime conclusioni formulate in citazione dalla società
cedente.
Quindi, all'udienza tenutasi il 22 dicembre 2017, venivano concessi alle parti i chiesti termini ex art. 183 comma VI c.p.c.
Di poi, con ordinanza del 14-06-2021, il neodesignato G.I., premettendo che “1. Avuto riguardo al criterio di riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697
c.c., alla natura del presente giudizio e alla posizione assunta dalla giurisprudenza in materia a tenore della quale “Nell'azione revocatoria la sussistenza del requisito del consilium fraudis da parte degli acquirenti può essere desunta anche dall'evidente sproporzione tra il prezzo di acquisto e l'effettivo valore di mercato della quota di proprietà….” (cfr. Corte Appello Palermo sez. II, 17/02/2017, n.280), appare rilevante disporre consulenza tecnica d'ufficio affinché il nominato CTU, in base alla documentazione in atti e esperita ogni utile indagine, accerti:
1. il valore di mercato dell'immobile oggetto di compravendita per cui è causa, come identificato in atti1, con riferimento al momento della vendita e avuto riguardo alle condizioni di mercato del luogo in cui esso è ubicato;
nonché la congruità del prezzo indicato nell'atto rispetto a detto valore, e le modalità di pagamento del prezzo”. Appare, infatti, opportuno
(anche per ragioni di economia processuale da leggersi in uno con i richiamati principi in tema di onere della prova) differire la valutazione dell'eventuale ammissibilità e rilevanza delle prove orali chieste dalle parti successivamente al
6 deposito della relazione del CTU”, nominava CTU l'ing. il quale, Persona_2
il 18-10- 2021, depositava la propria relazione definitiva.
Successivamente, con ordinanza del 4 marzo 2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22-2-2022, il G.I. rigettava le richieste istruttorie delle parti poiché “Non può trovare accoglimento la richiesta della società intervenuta di disporsi l'interrogatorio formale dei convenuti poiché i capitoli di prova formulati non attengono alla narrazione di fatti (dai quali possa ricavarsi la sussistenza dei presupposti per l'accoglibilità della domanda revocatoria) ma alla ricorrenza stessa di tali presupposti la cui valutazione attiene alla fase della fase decisoria né tanto meno può essere disposto l'interrogatorio formale del convenuto chiesto dall'altro convenuto poiché la circostanza formulata non CP_1 CP_2
riguarda un fatto sfavorevole all'interpellato ma a lui favorevole in ragione della comunanza dell'interesse al rigetto della domanda formulata da parte attrice che lega i detti convenuti mentre la prova dell'esistenza del contratto preliminare può essere data dal deposito del documento e non dalla dichiarazione testimoniale. Del pari sono in parte irrilevanti e in parte anche inammissibili le circostanze indicate dal CP_1
nella propria memoria c.d. secondo termine o perché attengono a fatti estranei al presente giudizio, o perché documentate e/o documentabili o ancora perché dirette a provocare o la confessione dell'altro convenuto su fatti favorevoli a entrambi i convenuti oppure perché dirette a sollecitare in capo ai testimoni la rappresentazione di valutazioni di natura tecnica”.
All'udienza del 18-07-2023, il G.I., “Rilevato che il convenuto CP_1
ha depositato, in data 17-07-2023, ulteriore documentazione e che, CP_1
sulla stessa, va garantita l'effettività del contraddittorio oltre che sull'ammissibilità
della produzione anche in ordine alle conseguenze che il convenuto ne fa discendere”,
7 rinviava la causa all'udienza del 27-11-2023, all'esito della quale la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14-10-2024.
Come accennato, all'udienza del 14-10-2024, svoltasi, giusta decreto del
13/09/2024 con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte in atti e la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini ridotti di cui all'art. 190, comma 2,
c.p.c. (30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
2. Tanto premesso, vanno vagliate le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto . Controparte_1
2.1. Anzitutto, il tentativo di mediazione obbligatoria stabilito nell'ordinanza del G.I. dell'11-11-2016 e nella successiva ordinanza del 2-05-
2017 è stato tempestivamente esperito dalla società attrice, sia pure con esito negativo (cfr. produzione del 26-4-2017 e del 21-09-2017), con la conseguenza che l'eccezione di improcedibilità della domanda revocatoria va rigettata.
2.2. Con riferimento alla reiterazione della richiesta di revoca dell'ordinanza depositata il 4 marzo 2022, anche in sede decisoria, va confermato il rigetto di tale istanza, dovendosi, integralmente, richiamare il contenuto motivazionale della predetta ordinanza istruttoria.
2.3. Come detto, con comparsa depositata il 25-10-2017, interveniva volontariamente, nel presente giudizio, Controparte_3
– quale cessionaria dei crediti originariamente vantati da Parte_1
riportandosi integralmente alle domande avanzate in citazione dalla società
cedente.
8 A fronte di tale atto di intervento il ha eccepito “…la mancanza di CP_1
legittimazione attiva e di interesse alla prosecuzione del giudizio dell' Parte_1
avendo ceduto il credito alla . Allo stesso modo nessuna
[...] Controparte_3
legittimazione può essere riconosciuta in capo alla in quanto Controparte_3
non è titolare del diritto ad esercitare l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c.,
oggetto del presente giudizio, per non averne espressamente ricevuto la relativa titolarità. In particolare la ha svolto un atto di intervento inammissibile ed irrituale quale presunto creditore che non ha ricevuto i poteri anzidetti…” (vedi note scritte dell' 11-10-2024 in cui si sintetizza la predetta eccezione).
A tal riguardo, giova osservare che, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è
impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione.”
Ora, con riferimento alla dedotta irritualità dell'intervento, è bene rammentare che “L'intervento può aver luogo sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione” (artt. 268 comma 1 c.p.c.),
con la conseguenza che l'atto di intervento volontario di del 25 CP_3
ottobre 2017 è ammissibile.
9 Quanto ai poteri dell'interveniente, premesso che “Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario,
assume nel processo una posizione coincidente con quella del suo dante causa, divenendo titolare del diritto in contestazione;
pertanto il suo intervento
- che è regolato dall'art. 111 c.p.c. e non dall'art. 105 c.p.c. e dà luogo ad una fattispecie di litisconsorzio necessario - non può essere qualificato come intervento adesivo dipendente e, se svolto in appello, mediante mera riproposizione dei motivi dell'impugnazione proposta dal dante causa, non soggiace ai limiti di cui all'art. 344
c.p.c. e non integra un'impugnazione incidentale tardiva” (Cassazione civile sez.
III, 28/07/2017, n.18767), l'art. 268, comma 2, c.p.c. dispone che “Il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio”.
Ciò significa che “In tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione, per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende che alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti” (Cassazione civile sez. III, 22/08/2018, n.20882).
Nel caso in esame, tuttavia, ha ritualmente formulato le CP_3
proprie richieste istruttorie essendosi costituita in data anteriore alla concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. di cui all'ordinanza del 22-
12-2017.
10 Giova, inoltre, soggiungere che – contrariamente all'assunto del convenuto – non è venuta meno la partecipazione al processo da parte CP_1
di che non è stata, infatti, estromessa dal giudizio non Parte_1
essendo emersa alcuna manifestazione della volontà di tutte le parti in causa di estromettere la società attrice.
Al riguardo, come chiarito dalla Suprema Corte, “in caso di alienazione del diritto controverso, l'intervento o la chiamata in causa dell'acquirente non comporta automaticamente l'estromissione dell'alienante, producendosi tale effetto solo con il relativo provvedimento, adottato previo consenso delle altre parti;
l'alienante, pertanto, finché non sia estromesso, rimane nel processo come litisconsorte necessario, e la sua mancata partecipazione al giudizio di gravame determina un difetto di integrità del contraddittorio, rilevabile in sede di legittimità
anche d'ufficio” (Cass. Civ. n. 18483/2006).
Inoltre, a ben vedere, non si individua la portata delle locuzioni in cui si sostanzia l'eccezione della “mancanza di legittimazione attiva e di interesse alla prosecuzione del giudizio dell avendo ceduto il credito alla Parte_1 [...]
. Allo stesso modo nessuna legittimazione può essere riconosciuta in Controparte_3
capo alla in quanto non è titolare del diritto ad esercitare Controparte_3
l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., oggetto del presente giudizio, per non averne espressamente ricevuto la relativa titolarità. In particolare la ha svolto un atto di intervento inammissibile ed irrituale quale presunto creditore che non ha ricevuto i poteri anzidetti…”.
Siffatta eccezione, invero, palesa una contraddizione in termini poiché,
nello stesso tempo in cui si asserisce che l'originario attore sarebbe privo di legittimazione attiva per aver ceduto il credito a e CP_3 CP_3
11 controllo, si contesta, tuttavia, la legittimazione del cessionario per non aver acquistato il credito.
L'eccezione, quindi, così come formulata nella veste linguistica secondo cui il cedente non avrebbe più la legittimazione attiva per aver ceduto il credito al cessionario ma neppure il cessionario la avrebbe per non aver acquistato il credito ceduto, è priva di pregio.
In ogni caso, la società intervenuta ha documentato (vedi allegati 1 e 2
alla comparsa di intervento del 25-10-2017) quanto allegato in comparsa ossia che “Con scrittura privata autenticata in data 27.7.2017 dal Notaio Dott. Per_3
Rep. n. 60987, Racc. n. 13036, registrata all'Ufficio delle Entrate di
[...]
NTAG di IT in data 16.8.2017 al n. 1201 serie 1T (doc. n. 1), Parte_1
cedeva alla (di seguito, anche ) i
[...] Controparte_3
propri crediti, ammontanti alla data del 31.12.2016 ad € 2.962.985,30, oltre relativi accessori e garanzie, vantati nei confronti della e rivenienti dai rapporti, Parte_2
richiamati al superiore paragrafo n. 1,di seguito specificati: - conto corrente n.
21843500022683, intestato ad assistito da Fideiussioni omnibus rilasciate Parte_2
in data 4.12.2012, sino alla concorrenza di € 260.000,00, e in data 14.11.2006, sino alla concorrenza di € 1.560.000,00, entrambe dal sig. ed in data Persona_4
14.11.2006, sino alla concorrenza di € 1.560.000,00, dal sig. ; - Controparte_1
mutuo fondiario n. 21843909000050339 (ex n. 1843.01265.00023) di originari €
3.000.000,00 a rogito Notaio del 24.9.2007, Rep. n. 23202, Racc. n. Persona_1
5389, intestato ad con concessione ipoteca di 1° grado per montante di € Parte_2
4.500.000,00 su complesso immobiliare di proprietà sito in NTAG di Parte_2
IT (ME), c/da Bassano-Giancola ed assistito da Fideiussioni specifiche rilasciate in data 24.9.2007 dal Sig. e dal Sig. . Persona_4 Controparte_1
12 7. In data 11.10.2017, la HB notificava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1264
c.c., a mezzo comunicazione via PEC (doc. n. 2) regolarmente consegnata nella medesima data, la superiore cessione dei crediti alla debitrice principale, Parte_3
” (pag. 4).
[...]
Ora, considerato che “L'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria è
indifferente alle vicende circolatorie del credito, per cui il credito oggetto di tutela pauliana si trasferisce al creditore cessionario, che acquista "ipso jure" il diritto di promuovere l'azione revocatoria ordinaria, sicché qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel relativo procedimento ex art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio”
(Corte appello Bari sez. II, 06/10/2023, n.1469) e ancora che “In materia di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo (art. 111 c.p.c.), quale successore nel diritto affermato in giudizio, in quanto con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore. Si deve inoltre specificare che qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111, comma 3,
c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può
pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa” (Cassazione civile sez. III,
29/08/2023, n.25424), e infine che “Il cessionario beneficia "ope legis" degli effetti
13 dell'azione revocatoria vittoriosamente esperita dal cedente a tutela del credito oggetto della cessione e, quindi, acquista il diritto - ex art. 2902 c.c., non concepibile come scisso dal credito ceduto - di agire "in executivis" nei confronti del terzo acquirente, come confermano, sul piano sistematico, il trasferimento al cessionario di tutti i privilegi (ex art. 1263 c.c.) e degli effetti del pignoramento eseguito dal cedente e la considerazione che l'atto in frode alle ragioni creditorie è egualmente pregiudizievole per il creditore cessionario, indipendentemente dalla circolazione del credito "e latere creditoris" (Cassazione Civile. Sez. 3, sentenza n. 20315 del
23/06/2022), la precitata eccezione preliminare non merita accoglimento.
3. Nel merito, rileva notare che l'art. 2901 comma 1 c.c. prevede che “il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione”.
L'azione revocatoria presenta, quindi, una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare, nella sua integrità, la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore e a ricostruirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi,
accertandone l'inefficacia relativa.
14 Com'è noto, pertanto, ai fini del fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria devono concorrere tutti i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. e,
in particolare, oltre alla prova dell'esistenza del credito vantato dall'attore in revocatoria, anche il requisito oggettivo costituito dall'esistenza di un atto dispositivo, a titolo gratuito o oneroso, compiuto dal debitore in pregiudizio delle ragioni del creditore (c.d. “eventus damni”) e quello soggettivo,
consistente - nel caso di atto a titolo gratuito- nella consapevolezza, in capo al debitore, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie (c.d. “scientia damni”)
e- nel caso di atto a titolo oneroso- nella consapevolezza del detto pregiudizio anche in capo al terzo (c.d. “participatio fraudis”).
La norma distingue, inoltre, il caso in cui il credito sia sorto prima del compimento dell'atto dispositivo e quello in cui esso sia sorto successivamente, ammettendo, per entrambi i casi, l'azione pauliana, ma richiedendo, nel secondo caso, anche la sussistenza del c.d. “consilium fraudis”, ossia della dolosa preordinazione dell'atto al fine di recare pregiudizio al creditore.
Siffatti presupposti vengono, costantemente, ribaditi dalla giurisprudenza di merito e di legittimità laddove si precisa che “Va preliminarmente osservato che l'azione revocatoria, disciplinata dall'art. 2901 c.c., è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale con cui il creditore chiede la revoca e la conseguente dichiarazione di inefficacia di atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, che diminuiscono la garanzia del creditore, ossia la sua possibilità
di soddisfarsi sul patrimonio del debitore. Va premesso, facendo richiamo a costante giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. 23.2.2004 n. 3546; Cass.
15 16.12.2005 n. 27718) che i presupposti per l'azione revocatoria sono quindi i seguenti:
1. la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore;
2. l'atto di disposizione compiuto dal debitore;
3. il pregiudizio arrecato dall'atto alla garanzia patrimoniale del creditore (c.d.
eventus damni);
4. la c.d. scientia damni, consistente nella consapevolezza di arrecare, con il proprio atto, un pregiudizio al creditore: a. ove l'atto di disposizione sia a titolo gratuito la conoscenza di detto pregiudizio (c.d. consilium fraudis) deve ricorrere in capo al solo debitore, mentre, nel caso in cui l'atto di disposizione sia a titolo oneroso,
tale conoscenza deve sussistere altresì in capo al terzo acquirente;
b. nel caso in cui l'atto di disposizione del quale si chiede la revoca sia anteriore al sorgere del credito, deve ulteriormente sussistere altresì la dolosa preordinazione dell'atto alla compromissione del soddisfacimento del credito (c.d. partecipatio fraudis
- Cass. 31920/2019):
i. unicamente in capo al debitore ove l'atto sia a titolo gratuito;
ii. in capo anche al terzo acquirente ove l'atto sia a titolo oneroso (Cass.
11577/2008)” (vedi ad es. Tribunale Reggio Calabria sez. II, 24/10/2022,
n.1183).
4. Fornite tali coordinate di carattere normativo-giurisprudenziale, occorre verificarne la loro concreta ricorrenza nella vicenda in esame.
4.1. A tal proposito, in primo luogo, parte attrice e l'interveniente volontario hanno provato l'esistenza del diritto di credito complessivamente vantato.
16 In particolare, è documentato quanto allegato in citazione ossia che “la società Oasi s.r.l., con sede in S. AG di IT (ME) via Campidoglio n. 70, ha intrattenuto presso l'allora Banco di Sicilia s.p.a, oggi un rapporto Parte_1
di conto corrente affidato n. 500022683 (doc.1), le cui obbligazioni sono state garantite con fideiussione personale (doc. 2) rilasciata dal Sig. . Controparte_1
Nel corso del rapporto la società ha maturato una consistente esposizione Parte_2
debitoria per la quale è stata svolta espressa domanda riconvenzionale nel giudizio pendente innanzi a codesto Tribunale portante il n. 947/2014 R.G., con la quale è
stato richiesto il pagamento dell'importo di €. 2.916.381,81, oltre interessi contrattuali…” considerato che in data 13-10-2024, ha prodotto la CP_3
sentenza n. 742 del Tribunale di Patti del 13 giugno 2024, pronunciata a definizione del giudizio n. 947/2014 R.G., con la quale il Decidente “- ai sensi dell'art. 220 c.p.c., in via incidentale, dichiara la paternità della sottoscrizione apposta in calce alle fideiussioni del 14 novembre 2006 e del 24 settembre
2007, in capo al sig. ; - in parziale accoglimento della Controparte_1
domanda riconvenzionale della Banca convenuta, condanna la società ed i Parte_2
suoi fideiussori, e in solido e comunque sino Controparte_1 Persona_4
all'ammontare delle rispettive fideiussioni (docc. 16, 17, 17 bis e 18 del fascicolo di parte convenuta), al pagamento dell'importo di euro 2.722.419,79, a saldo del mutuo fondiario n. 21843909000050339 del 24 settembre 2007, oltre interessi convenzionali dal giorno successivo alla revoca (31 luglio 2014) al soddisfo, nonché dell'importo di euro 16.940,24, a saldo del conto corrente n. 500022683, oltre interessi al tasso legale sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7 TUB dal giorno successivo alla revoca (31
luglio 2014) del conto al soddisfo”.
17 Ora, nella specie, non si pone un problema di tardività del deposito sia perché si tratta di produzione giurisprudenziale e, come tale, non sottostante alle preclusioni istruttorie per le produzioni documentali di cui all'art. 183
comma 6 c.p.c. sia perché, in ogni caso, la decisione di cui alla citata sentenza
è sopravvenuta nel corso del giudizio, essendo risalente alla data del 13
giugno 2024.
A ciò si aggiunga che, in considerazione del contenuto della motivazione e del dispositivo della sentenza n. 742/2024, le doglianze esplicitate nella comparsa di costituzione del , come segnatamente esposte nel numero 2 CP_1
(Inammissibilità – improcedibilità – infondatezza in fatto ed in diritto delle domande attoree per inesistenza di qualsivoglia credito di parte attrice nei confronti del Sig.
); nel numero 2 lettera A (Inesistenza del credito di cui al CC. Controparte_1
n°500022683 e del contratto di mutuo fondiario n°21843.909.000050339 di €
3.000.000,00. Esistenza del Giudizio di opposizione da parte della;
nel Pt_2
numero 2 lettera B (Inesistenza del credito nei confronti del Sig. Controparte_1
per inesistenza della garanzia fideiussoria – avvenuto disconoscimento della
[...]
presunta fideiussione del giudizio di accertamento del credito – mancata istanza di verificazione – inutilizzabilità ed inopponibilità della fideiussione nel presente giudizio – disconoscimento della scrittura – fideiussione dell'11.12.2010) e nel numero 3 (Pregiudizialità dell'accertamento della responsabilità del Persona_4
in sede civile e penale rispetto ai fatti oggetto del presente procedimento), risultano infondate.
4.2. Nella fattispecie in questione, ricorre anche il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria, ovvero la sussistenza dell'atto dispositivo rappresentato dal contratto di vendita in atti Notar Persona_1
18 dell'8/06/2011 n. Rep. 26200/7180, trascritto in data 10/06/2011, con il quale
, nella veste di titolare dell'omonima ditta individuale, Controparte_1
ha venduto a , il seguente immobile: “ Fabbricato in S. Controparte_2
AG di IT, individuato nel N.C.E.U del Comune di NTAG di IT,
al foglio 11, part. 2413, sub. 2, contrada Minà snc, di vani catastali 8”
4.3. Occorre, adesso, verificare la sussistenza o meno dell' «eventus damni»,
ossia del pregiudizio che tale atto possa aver arrecato alle ragioni del creditore che va rapportato alla data di stipula del contratto definitivo per quanto si dirà infra, (vedi Corte Appello Venezia sez. II, 31/08/2023, n.1730;
Cassazione civile sez. III, 07/07/2023, n.19327) atteso che l'atto oggetto di revocatoria è stato preceduto da un contratto preliminare stipulato nel 2006.
Ora, la giurisprudenza ha chiarito che “in tema di azione revocatoria ordinaria l'eventus damni - che è uno dei presupposti a fondamento dell'azione - non richiede la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerto o difficoltoso il conseguimento del credito. Tale atto può consistere in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Tale variazione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre il debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione, deve provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Tribunale Potenza, 25/02/2022, n.219) e ancora “il presupposto oggettivo dell'azione (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta la consistenza patrimoniale del debitore,
ma anche quando determini una modificazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che determini una maggiore incertezza o difficoltà
19 nel soddisfacimento del credito, così gravando sul creditore l'onere di provare dette modifiche quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale. Viceversa, è
onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”
(Cassazione civile sez. I, 27/02/2024, n.5113).
Inoltre, “Affinché si configuri l'elemento oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (c.d. "eventus damni") è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore che determina, nei confronti del creditore, il pericolo di danno costituito dall'eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva”
(Tribunale Napoli Nord sez. III, 10/10/2023, n.4017) atteso che
“L'eventus damni, presupposto dell'azione revocatoria ordinaria, ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del debitore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito. Infatti, il danno o il pericolo di danno può
concernere anche solo la qualità dei beni, nel senso che detta qualità può essere pregiudicata dalla sostituzione di beni facilmente aggredibili - beni immobili
- con beni distraibili, quali, ad es., il danaro” (Tribunale Arezzo, 03/02/2020,
n.102).
Si aggiunga che “Nell'azione revocatoria, la relazione cronologica fra il credito tutelato e l'atto oggetto di impugnazione va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, del tempo dell'effettivo prelievo da parte dell'accreditato. L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità,
con la conseguenza che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti
20 dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c.”
(Corte d'Appello Ancona sez. II, 22/07/2024, n.1150).
Nel caso in esame, quindi, per effetto dell'atto di compravendita dell'8
giugno 2011, peraltro successivo alla genesi delle obbligazioni assunte dal
, si è verificata una variazione qualitativa del patrimonio del debitore CP_1
nel senso della sostituzione dei beni immobili oggetto dell'atto in danaro,
rendendo, per tale via, maggiormente difficoltosa e incerta l'esazione coattiva del credito di non indifferente entità.
Deve, allora, ritenersi integrato e provato anche il precitato requisito dell'eventus damni.
4.4. Quanto, invece, al profilo soggettivo, si è già accennato che “Se
l'azione revocatoria ordinaria ha ad oggetto un contratto definitivo di vendita,
preceduto da un preliminare, il pregiudizio lamentato dal creditore (ossia l'elemento oggettivo - c.d. "eventus damni") va verificato alla data del contratto definitivo, mentre l'elemento soggettivo ('c.d. "scientia damni") va accertato alla data del preliminare” (Corte Appello Venezia sez. II, 31/08/2023, n.1730)
e ancora che “In tema di azione revocatoria ordinaria di un contratto definitivo di compravendita di un bene promesso in vendita, la sussistenza dell'eventus damni rispetto al creditore procedente va valutata con riferimento al momento della stipula del contratto definitivo, verificandosi soltanto in tale momento il compimento di un atto dispositivo del patrimonio del debitore;
per contro, l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 cod. civ. in capo all'acquirente va valutato in relazione al momento della stipula del
21 contratto preliminare, dovendosi contemperare, in ossequio alla ratio dell'azione revocatoria, la garanzia patrimoniale dei creditori con l'affidamento del terzo nello svolgimento della propria autonomia privata”
(Cassazione civile sez. III, 07/07/2023, n.19327).
Sicché, ai fini della conoscenza di tale pregiudizio in capo al convenuto
, occorre avere riguardo, non tanto al momento della Controparte_1
stipula del contratto di compravendita dell'8 giugno 2011, ma, bensì,
all'epoca della stipula del contratto preliminare del 24 luglio 2006.
Sotto tale profilo, nella vicenda in esame, si osserva che:
i) il contratto preliminare del 24 luglio 2006 è anteriore al sorgere delle garanzie fideiussorie prestate il 14-11-2006 e il 24-09-2007 da CP_1
e segnatamente per:
[...]
ii) il concluse il preliminare avente ad oggetto un'unità abitativa da CP_1
realizzare, come facente parte di un progetto edilizio, tant'è che stipulò il contratto definitivo nella veste di titolare dell'omonima impresa edile.
In tale ottica non è irrilevante notare, infine, che, alla data di stipula del contratto preliminare, non era ancora emersa l'ampiamente documentata
(dallo stesso ) conflittualità con l'altro amministratore della società CP_1 [...]
(società a cui erano intestati sia il mutuo sia il contratto di conto Pt_2
corrente) sfociata nei giudizi civili e penali ai quali il convenuto ha fatto
22 esplicito riferimento nella propria comparsa.
Difetta, pertanto, anche tramite presunzioni (Cassazione civile sez. III,
15/01/2024, n.1558), la prova della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al convenuto alienante.
4.5. A maggior ragione non risultano provati né la consapevolezza del terzo acquirente, , né ancor più la dolosa Controparte_2
preordinazione dell'atto al fine di recare pregiudizio al creditore, avuto sempre riguardo all'epoca di stipula del contratto preliminare.
In tal senso, invero, come chiarito dalla giurisprudenza
“Nell'azione revocatoria ordinaria, l'elemento soggettivo coincide con la mera consapevolezza da parte del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (c.d. "scientia damni"), cui va equiparata l'agevole conoscibilità della situazione, senza che sia necessaria la vera e propria intenzione del debitore e del terzo di ledere la garanzia patrimoniale del creditore, né la conoscenza dello specifico credito. Tale requisito può essere provato anche per presunzioni, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo,
quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione gravante sul debitore” (Corte appello Venezia
sez. II, 31/08/2023, n.1730).
Nella fattispecie in esame, non è stata allegata né è emersa la sussistenza di legami parentali fra le parti.
Anzi, il narrato del secondo cui “…Senza acconsentire ad alcuna CP_2
inversione dell'onere probatorio gravante sulla Banca istante (che si mostra non in grado di assolverlo), si precisa per solo scrupolo di verità e di completezza, che,
all'epoca della sottoscrizione del preliminare (e anche del definitivo), il sig. Parte_4
[... non intratteneva con il relazioni di amicizia, di famiglia o di affari di alcun CP_1
tipo. L'odierno istante si decise ad acquistare l'immobile in oggetto in data
15.05.2006 a seguito del trasferimento dalla Direzione Provinciale Inps del Verbano-
Cusio Ossola, sita in Piemonte comune di Gravellona, presso la sede dell'INPS di
NTAG IT (peraltro in precedenza non era mai stato a NTAG
IT, essendo cresciuto a Cefalù dove risiede famiglia di origine). Pertanto
l'odierno istante ha sempre vissuto al di fuori del contesto sociale di NTAG
IT e non poteva essere a conoscenza di eventuali vicissitudini del sig. . Ed CP_1
ancora, le verifiche effettuate dal Notaio rogante non hanno evidenziato l'esistenza di iscrizioni/trascrizioni sull'immobile; inoltre, l'acquisto dell'immobile, adibito ad abitazione familiare (prima casa), è stato possibile grazie all'erogazione di un mutuo da parte dell'INPS, la quale prima dell'erogazione ha valutato la congruità del prezzo di vendita…”pag. 5 comparsa di costituzione e risposta) risulta corroborato dalla partecipazione all'atto del Direttore provinciale dell'INPS per le ragioni connesse alla concessione del mutuo ipotecario da parte dell'istituto in favore del proprio dipendente . Controparte_2
A ciò si aggiunga che, nell'ordinanza di nomina del CTU del 14 giugno del
2021, diretta ad accertare: “1. il valore di mercato dell'immobile oggetto di compravendita per cui è causa, come identificato in atti1, con riferimento al momento della vendita e avuto riguardo alle condizioni di mercato del luogo in cui esso è
ubicato; nonché la congruità del prezzo indicato nell'atto rispetto a detto valore, e le modalità di pagamento del prezzo”, si era, altresì evidenziato, che
“Nell'azione revocatoria la sussistenza del requisito del consilium fraudis da parte degli acquirenti può essere desunta anche dall'evidente sproporzione tra il prezzo
24 di acquisto e l'effettivo valore di mercato della quota di proprietà” (Corte
Appello Palermo sez. II, 17/02/2017, n.280).
Orbene, l'ing. nella propria relazione definitiva depositata Persona_2
il 18 ottobre 2021, ha accertato che “…Congruità del prezzo dichiarato dai convenuti nel rogito. Il prezzo di compravendita dichiarato in rogito per l'appartamento in questione è stato pari ad € 215.243,00 (IVA compresa). Per
rispondere al quesito del Giudice circa la congruità del prezzo dichiarato di stipula si sono riportati i dati significativi nella seguente Tabella D ove è immediato il confronto con il valore medio di mercato ricavato dalla superiore indagine (…) €
215.243,00 € 195.000,00 .+ € 20.243,00 ≈ + 9,4 %. Tale maggiore importo di €
20.243,00 rispetto al valore medio di zona rappresenta, in termini monetari, le qualificanti dotazioni interne ed esterne effettivamente esistenti, come del resto dichiarato in atti e direttamente appurate in sede di sopralluogo di CTU. Sulla base di tale verifiche, si può attestare che vi è ampia congruità tra il valore di mercato medio per un appartamento di analoga tipologia rispetto a quello in questione, così come analiticamente determinato, ed il valore di transazione indicato nel relativo rogito. 8 – Modalità di pagamento del prezzo contrattuale Le modalità di pagamento del prezzo contrattuale di compravendita, per l'importo complessivo di €
215.242,72, si sono esplicate tra i contraenti con la corresponsione, da parte dell'acquirente ed a favore del venditore, dei seguenti titoli bancari (n. 21 assegni di conto corrente e n. 3 assegni circolari) riportati nel rogito del 2011 e meglio identificati nella seguente Tabella E (…)” (pag. 10 CTU).
Ne deriva, allora, che, stante l'accertata proporzione tra il prezzo di acquisto e l'effettivo valore di mercato dei beni in questione, anche per tale
25 via, può ricavarsi l'insussistenza dell'elemento soggettivo in capo al terzo acquirente.
4.5.1. A tal proposito, occorre segnalare che la portata di tali valutazioni afferenti alla mancanza di prova – anche mediante presunzioni – della ricorrenza dell'atteggiamento soggettivo necessario per l'accoglimento della domanda revocatoria restano integre con specifico riferimento alla posizione del terzo acquirente anche nell'ipotesi in cui non si abbia riguardo alla data di stipula del contratto preliminare ma bensì alla data del definitivo.
In sintesi, anche tenendo conto di quanto controdedotto da nella CP_3
propria memoria del 22 gennaio 2018 ovvero “Dando, infatti, una semplice scorsa al documento n. 2 della produzione del sig. contenente l'anzidetto CP_2
preliminare, non può non rilevarsi come lo stesso sia stato stipulato sotto forma di mera scrittura privata, priva di autentica nelle firme, non registrata, e sprovvista di ogni altro riferimento che consenta in modo egualmente certo di stabilire l'epoca di formazione del documento, con conseguente impossibilità di opporne l'anteriorità ai terzi, quale è HB…” (pag. 12) non risulterebbero comunque provate le ulteriori circostanze secondo cui “Siffatta circostanza, nel travolgere l'intero impianto difensivo imbastito da controparte, vale a dimostrare l'infondatezza delle difese avversarie e a rendere sufficiente, ai fini dell'accoglimento dell'azione che ci occupa,
la valutazione dell'esistenza della consapevolezza da parte del terzo acquirente del carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo compiuto in suo favore, desumibile,
peraltro, dalla ricorrenza di plurime circostanze, quali la sproporzione tra il prezzo dichiarato e quello accertabile di vendita, le anomale modalità di pattuizione del pagamento di siffatto prezzo ovvero la mancata prova dell'effettiva corresponsione dello stesso…” (pag. 13), essendo, di converso, emersi sia la oggettiva
26 congruità del prezzo di vendita sia l'assenza delle allegate anomali nelle modalità di pattuizione del pagamento del prezzo e nella corresponsione dello stesso, come da esiti della consulenza tecnica d'ufficio dell'ing. Per_2
5. Conclusivamente, la domanda revocatoria è infondata e va rigettata,
mentre nessuna pronuncia deve essere adottata con riguardo alla domanda riconvenzionale del poiché essa ha carattere “eventuale”, in CP_2
quanto, appunto, subordinata all'accoglimento delle domande di parte attrice.
6. Va, infine, ordinata la chiesta cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione del presente giudizio con oneri a carico dell'attore e del terzo intervenuto (come avvenuta in data 27.07.2016 e contrassegnata al n. 19405 di
Registro Generale e al n. 14848 di Registro Particolare).
7. Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e del terzo intervenuto e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al
D.M. n. 37/2018, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenendo conto della natura e del valore della causa, secondo il seguente prospetto:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 7.052,00
7.1. Le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in atti, vanno poste,
definitivamente e solidalmente, a carico di parte attrice e del terzo 27 intervenuto, compreso il rimborso dell'acconto se già corrisposto da altra parte.
8. Non si ritiene sussistano i presupposti per la condanna della parte soccombente ex art. 96 c.p.c., posto che “La responsabilità ex art. 96,comma 3,
c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si rilevi infondata,
dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.” (Cassazione Civile, Sez. III, 12 luglio
2023 n. 19948).
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, dott. Gianluca
Antonio Peluso, in funzione di G.U., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1026/2016 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Rigetta la domanda revocatoria formulata, ai sensi dell'art. 2901 c.c., da e da per le causali di Parte_1 Controparte_3
cui in motivazione;
2. Dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda riconvenzionale
“subordinata” di;
Controparte_2
3. Condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, e , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, al pagamento, in solido, in favore di CP_1
28 , delle spese di lite liquidate in complessivi € 7.052,00 per CP_1
compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore, avv. Massimiliano
Fabio, dichiaratosene anticipatario ex art. 93 c.p.c.;
4. Condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, e , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, al pagamento, in solido, in favore di CP_2
, delle spese di lite liquidate in complessivi € 7.052,00 per
[...]
compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge;
5. Pone le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in atti,
definitivamente e solidalmente a carico di parte attrice e del terzo intervenuto, compreso il rimborso dell'acconto se già corrisposto da altra parte.
6. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina, Agenzia del
Territorio di Messina, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale avvenuta in data 27.07.2016 e contrassegnata al n. 19405 di Registro
Generale e al n. 14848 di Registro Particolare.
Così deciso in Patti, il 6-12-2024
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Fabbricato in S. AG di IT, individuato nel N.C.E.U del Comune di NTAG di IT, al foglio
11, part. 2413, sub. 2 contrada Minà snc, di vani catastali 8.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, dott. Gianluca Antonio
Peluso,
Visto il provvedimento con il quale lo Scrivente ha assunto le funzioni giudiziarie presso Questo Tribunale in data 5-04-2019;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1026/2016 R.G., avente ad oggetto “azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.” promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1
sede in RO, via Alessandro Specchi n. 16 (C.F. e numero iscrizione nel
Registro delle imprese di RO ), rappresentata e difesa, per P.IVA_1
procura in atti, dall'avv. Fabrizio Gemelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Enza Scarcella, sito in Patti (ME) via Trieste n. 26;
Attrice;
Contro
, nato a [...] il [...], Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso, per procura in atti, C.F._1
1 dall'avv. Massimiliano Fabio, presso il cui studio sito in NTAG di
IT (ME), via Sardegna n. 1 – Complesso Agorà – è elettivamente domiciliato;
Convenuto;
E
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
) rappresentato e difeso, per procura in atti, dal prof. C.F._2
avv. Dario Latella e dall'avv. Saro Roberti ( ; Email_1
Convenuto e attore in riconvenzionale;
Con l'intervento volontario di:
- con sede legale in RO, viale Villa Controparte_3
Massimo n. 33 (P.I./C.F. ), in persona del legale rappresentante P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avv.ti Massimo
Di Prima e Alessio Fontanetta ed elettivamente domiciliata in Capo
d'DO (ME) via Vittorio Veneto n. 85, presso lo studio dell'avv. Giovanni
Mazzone;
Interveniente ex art. 111 c.p.c.;
Conclusioni: All'udienza del 14/10/2024, svoltasi, giusta decreto del
13/09/2024 con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte in atti e la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini ridotti di cui all'art. 190, comma 2,
c.p.c. (30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica);
2 ***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
esperendo un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. a tutela delle regioni di credito derivanti dal conto corrente affidato n. 21843500022683 e dal contratto di mutuo fondiario n. 21843909000050339 (ex n.
1843.01265.00023) del 24.09.2007, entrambi intestati a e assistiti da Parte_2
garanzie fideiussorie rilasciate da , conveniva in Controparte_1
giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, e Controparte_1 CP_2
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. ritenere e
[...]
dichiarare, per i motivi di cui in premessa, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2091 c.c.; 2. conseguentemente, dichiarare la revoca e/o la inopponibilità e/o l'inefficacia e/o la nullità nei confronti dell'odierna attrice del contratto di compravendita in Notar dell'08/06/2011 n. Rep. 26200/7180, trascritto Persona_1
in data 10/06/2011 con il quale il Sig. ha alienato al Sig. Controparte_1
il Fabbricato in S. AG di IT, individuato nel Controparte_2
N.C.E.U del Comune di NTAG di IT, al foglio 11, part. 2413, sub. 2,
contrada Minà snc, di vani catastali, 8. 3. ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza;
4. in via subordinata, e nella ipotesi in cui l'immobile oggetto di revoca sia stato trasferito a terzi dal convenuto, con atto opponibile alla società attrice,
condannare il convenuto a pagare, in favore dell'attrice, l'importo equivalente al credito vantato, entro il limite di valore dell'immobile pervenuto attraverso l'atto di compravendita su menzionato”.
Con comparsa di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale del
10-10-2016, si costituiva chiedendo “1-) rigettare le Controparte_2
3 domande attrici e condannare l'Istituto di credito ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento di tutti i danni che possono derivare al sig. dal presente CP_2
procedimento nella misura che riterrà di giustizia o di quella che sarà provata nel corso del giudizio;
2-) ordinare la cancellazione dai registri immobiliari della trascrizione dell'atto di citazione avvenuta in data 27.7.2016 al n. Reg. Gen. 19405 -
Reg. part.14848; 3-) in via riconvenzionale, disponendo ove ritenuto necessario lo spostamento dell'udienza dell'11-11-2016 ex art. 269 c.p.c. per permettere la notificazione della presente comparsa al convenuto , nel caso di Controparte_1
accoglimento delle domande formulate da parte attrice, ritenere e dichiarare che il sig.
ha diritto ad essere manlevato e tenuto indenne dal sig. Controparte_2 [...]
per ogni eventuale effetto negativo che dovesse derivare allo stesso dal CP_1
presente giudizio e per l'effetto condannare il sig al risarcimento Controparte_1
di tutti i danni subiti e subendi per effetto del presente procedimento anche in riferimento alle spese di difesa sopportate”.
Con comparsa, depositata il 9-11-2016, si costituiva Controparte_1
, instando per “1) in via preliminare, accertare, ritenere e dichiarare la nullità
[...]
e/o inammissibilità ed improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo – procedimento di mediazione obbligatoria previsto per legge;
2) in via preliminare accertare, ritenere e dichiarare per i motivi esposti in premessa il difetto di legittimazione attiva e/o mancanza di titolarità dei diritti pretesi da parte attrice e per l'effetto rigettare integralmente le domande di parte attrice perché inammissibili,
improcedibili, infondate in fatto ed in diritto;
3) sempre in via preliminare, stante l'evidente pregiudizialità dei fatti e del relativo accertamento, sospendere il presente giudizio fino all'esito dei procedimenti civili e penali indicati al n°4 della premessa del presente atto, disponendo quanto altro per legge;
4) Nel merito, rigettare le
4 domande, eccezioni e difese di parte attrice, con qualsivoglia statuizione per le ragioni indicate in fatto ed in diritto perché infondate in fatto ed in diritto, inammissibili ed improcedibili”.
All'udienza di prima comparizione dell'11 novembre 2016, il G.I.
“rilevato, in via preliminare, che il convenuto ha eccepito l'improcedibilità per CP_1
omesso esperimento del tentativo di mediazione;
che la presente controversia appare rientrare nell'ambito della materia dei diritti reali;
visto l'art. 5, comma 1 bis, d.lgs.
n. 28/2010, secondo il quale le controversie in materia di diritti reali, sono soggette al tentativo obbligatorio di mediazione”, assegnava alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, rinviando la causa all'udienza del 28 aprile 2017, all'esito della quale si riservava.
Quindi, sciogliendo la riserva assunta, il G.I., con ordinanza del 2
maggio 2017, premettendo che “l'istanza di mediazione è stata depositata dall'attrice, presso l'Organismo di Mediazione, tempestivamente in data 14 novembre
2016 entro il termine di quindici giorni assegnati all'udienza dell'11 novembre 2016;
che l'irregolarità o l'inesistenza della convocazione per lo svolgimento dell'incontro di mediazione del convenuto non può comportare Controparte_2
l'improcedibilità della domanda dell'attrice, ma, semmai, l'onere della rinnovazione della procedura;
che, infatti, il procedimento di mediazione obbligatoria non si è
correttamente instaurato nei confronti di considerata Controparte_2
l'inscindibilità delle posizioni sostanziali e processuali assunte dai convenuti”,
disponeva la rinnovazione della procedura di mediazione nei confronti di tutti i convenuti e assegnava all'attrice termine di 15 giorni per adire l'organismo di mediazione al fine di tentare la conciliazione, fissando per il prosieguo l'udienza del 27 ottobre 2017.
5 Medio tempore, in data 25-10-2017, interveniva volontariamente in giudizio, ex art. 111 comma 3 c.p.c., – Controparte_3
quale cessionaria dei crediti originariamente vantati da – Parte_1
riportandosi alle medesime conclusioni formulate in citazione dalla società
cedente.
Quindi, all'udienza tenutasi il 22 dicembre 2017, venivano concessi alle parti i chiesti termini ex art. 183 comma VI c.p.c.
Di poi, con ordinanza del 14-06-2021, il neodesignato G.I., premettendo che “1. Avuto riguardo al criterio di riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697
c.c., alla natura del presente giudizio e alla posizione assunta dalla giurisprudenza in materia a tenore della quale “Nell'azione revocatoria la sussistenza del requisito del consilium fraudis da parte degli acquirenti può essere desunta anche dall'evidente sproporzione tra il prezzo di acquisto e l'effettivo valore di mercato della quota di proprietà….” (cfr. Corte Appello Palermo sez. II, 17/02/2017, n.280), appare rilevante disporre consulenza tecnica d'ufficio affinché il nominato CTU, in base alla documentazione in atti e esperita ogni utile indagine, accerti:
1. il valore di mercato dell'immobile oggetto di compravendita per cui è causa, come identificato in atti1, con riferimento al momento della vendita e avuto riguardo alle condizioni di mercato del luogo in cui esso è ubicato;
nonché la congruità del prezzo indicato nell'atto rispetto a detto valore, e le modalità di pagamento del prezzo”. Appare, infatti, opportuno
(anche per ragioni di economia processuale da leggersi in uno con i richiamati principi in tema di onere della prova) differire la valutazione dell'eventuale ammissibilità e rilevanza delle prove orali chieste dalle parti successivamente al
6 deposito della relazione del CTU”, nominava CTU l'ing. il quale, Persona_2
il 18-10- 2021, depositava la propria relazione definitiva.
Successivamente, con ordinanza del 4 marzo 2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22-2-2022, il G.I. rigettava le richieste istruttorie delle parti poiché “Non può trovare accoglimento la richiesta della società intervenuta di disporsi l'interrogatorio formale dei convenuti poiché i capitoli di prova formulati non attengono alla narrazione di fatti (dai quali possa ricavarsi la sussistenza dei presupposti per l'accoglibilità della domanda revocatoria) ma alla ricorrenza stessa di tali presupposti la cui valutazione attiene alla fase della fase decisoria né tanto meno può essere disposto l'interrogatorio formale del convenuto chiesto dall'altro convenuto poiché la circostanza formulata non CP_1 CP_2
riguarda un fatto sfavorevole all'interpellato ma a lui favorevole in ragione della comunanza dell'interesse al rigetto della domanda formulata da parte attrice che lega i detti convenuti mentre la prova dell'esistenza del contratto preliminare può essere data dal deposito del documento e non dalla dichiarazione testimoniale. Del pari sono in parte irrilevanti e in parte anche inammissibili le circostanze indicate dal CP_1
nella propria memoria c.d. secondo termine o perché attengono a fatti estranei al presente giudizio, o perché documentate e/o documentabili o ancora perché dirette a provocare o la confessione dell'altro convenuto su fatti favorevoli a entrambi i convenuti oppure perché dirette a sollecitare in capo ai testimoni la rappresentazione di valutazioni di natura tecnica”.
All'udienza del 18-07-2023, il G.I., “Rilevato che il convenuto CP_1
ha depositato, in data 17-07-2023, ulteriore documentazione e che, CP_1
sulla stessa, va garantita l'effettività del contraddittorio oltre che sull'ammissibilità
della produzione anche in ordine alle conseguenze che il convenuto ne fa discendere”,
7 rinviava la causa all'udienza del 27-11-2023, all'esito della quale la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14-10-2024.
Come accennato, all'udienza del 14-10-2024, svoltasi, giusta decreto del
13/09/2024 con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte in atti e la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini ridotti di cui all'art. 190, comma 2,
c.p.c. (30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
2. Tanto premesso, vanno vagliate le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto . Controparte_1
2.1. Anzitutto, il tentativo di mediazione obbligatoria stabilito nell'ordinanza del G.I. dell'11-11-2016 e nella successiva ordinanza del 2-05-
2017 è stato tempestivamente esperito dalla società attrice, sia pure con esito negativo (cfr. produzione del 26-4-2017 e del 21-09-2017), con la conseguenza che l'eccezione di improcedibilità della domanda revocatoria va rigettata.
2.2. Con riferimento alla reiterazione della richiesta di revoca dell'ordinanza depositata il 4 marzo 2022, anche in sede decisoria, va confermato il rigetto di tale istanza, dovendosi, integralmente, richiamare il contenuto motivazionale della predetta ordinanza istruttoria.
2.3. Come detto, con comparsa depositata il 25-10-2017, interveniva volontariamente, nel presente giudizio, Controparte_3
– quale cessionaria dei crediti originariamente vantati da Parte_1
riportandosi integralmente alle domande avanzate in citazione dalla società
cedente.
8 A fronte di tale atto di intervento il ha eccepito “…la mancanza di CP_1
legittimazione attiva e di interesse alla prosecuzione del giudizio dell' Parte_1
avendo ceduto il credito alla . Allo stesso modo nessuna
[...] Controparte_3
legittimazione può essere riconosciuta in capo alla in quanto Controparte_3
non è titolare del diritto ad esercitare l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c.,
oggetto del presente giudizio, per non averne espressamente ricevuto la relativa titolarità. In particolare la ha svolto un atto di intervento inammissibile ed irrituale quale presunto creditore che non ha ricevuto i poteri anzidetti…” (vedi note scritte dell' 11-10-2024 in cui si sintetizza la predetta eccezione).
A tal riguardo, giova osservare che, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è
impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione.”
Ora, con riferimento alla dedotta irritualità dell'intervento, è bene rammentare che “L'intervento può aver luogo sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione” (artt. 268 comma 1 c.p.c.),
con la conseguenza che l'atto di intervento volontario di del 25 CP_3
ottobre 2017 è ammissibile.
9 Quanto ai poteri dell'interveniente, premesso che “Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario,
assume nel processo una posizione coincidente con quella del suo dante causa, divenendo titolare del diritto in contestazione;
pertanto il suo intervento
- che è regolato dall'art. 111 c.p.c. e non dall'art. 105 c.p.c. e dà luogo ad una fattispecie di litisconsorzio necessario - non può essere qualificato come intervento adesivo dipendente e, se svolto in appello, mediante mera riproposizione dei motivi dell'impugnazione proposta dal dante causa, non soggiace ai limiti di cui all'art. 344
c.p.c. e non integra un'impugnazione incidentale tardiva” (Cassazione civile sez.
III, 28/07/2017, n.18767), l'art. 268, comma 2, c.p.c. dispone che “Il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio”.
Ciò significa che “In tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione, per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende che alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti” (Cassazione civile sez. III, 22/08/2018, n.20882).
Nel caso in esame, tuttavia, ha ritualmente formulato le CP_3
proprie richieste istruttorie essendosi costituita in data anteriore alla concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. di cui all'ordinanza del 22-
12-2017.
10 Giova, inoltre, soggiungere che – contrariamente all'assunto del convenuto – non è venuta meno la partecipazione al processo da parte CP_1
di che non è stata, infatti, estromessa dal giudizio non Parte_1
essendo emersa alcuna manifestazione della volontà di tutte le parti in causa di estromettere la società attrice.
Al riguardo, come chiarito dalla Suprema Corte, “in caso di alienazione del diritto controverso, l'intervento o la chiamata in causa dell'acquirente non comporta automaticamente l'estromissione dell'alienante, producendosi tale effetto solo con il relativo provvedimento, adottato previo consenso delle altre parti;
l'alienante, pertanto, finché non sia estromesso, rimane nel processo come litisconsorte necessario, e la sua mancata partecipazione al giudizio di gravame determina un difetto di integrità del contraddittorio, rilevabile in sede di legittimità
anche d'ufficio” (Cass. Civ. n. 18483/2006).
Inoltre, a ben vedere, non si individua la portata delle locuzioni in cui si sostanzia l'eccezione della “mancanza di legittimazione attiva e di interesse alla prosecuzione del giudizio dell avendo ceduto il credito alla Parte_1 [...]
. Allo stesso modo nessuna legittimazione può essere riconosciuta in Controparte_3
capo alla in quanto non è titolare del diritto ad esercitare Controparte_3
l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., oggetto del presente giudizio, per non averne espressamente ricevuto la relativa titolarità. In particolare la ha svolto un atto di intervento inammissibile ed irrituale quale presunto creditore che non ha ricevuto i poteri anzidetti…”.
Siffatta eccezione, invero, palesa una contraddizione in termini poiché,
nello stesso tempo in cui si asserisce che l'originario attore sarebbe privo di legittimazione attiva per aver ceduto il credito a e CP_3 CP_3
11 controllo, si contesta, tuttavia, la legittimazione del cessionario per non aver acquistato il credito.
L'eccezione, quindi, così come formulata nella veste linguistica secondo cui il cedente non avrebbe più la legittimazione attiva per aver ceduto il credito al cessionario ma neppure il cessionario la avrebbe per non aver acquistato il credito ceduto, è priva di pregio.
In ogni caso, la società intervenuta ha documentato (vedi allegati 1 e 2
alla comparsa di intervento del 25-10-2017) quanto allegato in comparsa ossia che “Con scrittura privata autenticata in data 27.7.2017 dal Notaio Dott. Per_3
Rep. n. 60987, Racc. n. 13036, registrata all'Ufficio delle Entrate di
[...]
NTAG di IT in data 16.8.2017 al n. 1201 serie 1T (doc. n. 1), Parte_1
cedeva alla (di seguito, anche ) i
[...] Controparte_3
propri crediti, ammontanti alla data del 31.12.2016 ad € 2.962.985,30, oltre relativi accessori e garanzie, vantati nei confronti della e rivenienti dai rapporti, Parte_2
richiamati al superiore paragrafo n. 1,di seguito specificati: - conto corrente n.
21843500022683, intestato ad assistito da Fideiussioni omnibus rilasciate Parte_2
in data 4.12.2012, sino alla concorrenza di € 260.000,00, e in data 14.11.2006, sino alla concorrenza di € 1.560.000,00, entrambe dal sig. ed in data Persona_4
14.11.2006, sino alla concorrenza di € 1.560.000,00, dal sig. ; - Controparte_1
mutuo fondiario n. 21843909000050339 (ex n. 1843.01265.00023) di originari €
3.000.000,00 a rogito Notaio del 24.9.2007, Rep. n. 23202, Racc. n. Persona_1
5389, intestato ad con concessione ipoteca di 1° grado per montante di € Parte_2
4.500.000,00 su complesso immobiliare di proprietà sito in NTAG di Parte_2
IT (ME), c/da Bassano-Giancola ed assistito da Fideiussioni specifiche rilasciate in data 24.9.2007 dal Sig. e dal Sig. . Persona_4 Controparte_1
12 7. In data 11.10.2017, la HB notificava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1264
c.c., a mezzo comunicazione via PEC (doc. n. 2) regolarmente consegnata nella medesima data, la superiore cessione dei crediti alla debitrice principale, Parte_3
” (pag. 4).
[...]
Ora, considerato che “L'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria è
indifferente alle vicende circolatorie del credito, per cui il credito oggetto di tutela pauliana si trasferisce al creditore cessionario, che acquista "ipso jure" il diritto di promuovere l'azione revocatoria ordinaria, sicché qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel relativo procedimento ex art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio”
(Corte appello Bari sez. II, 06/10/2023, n.1469) e ancora che “In materia di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo (art. 111 c.p.c.), quale successore nel diritto affermato in giudizio, in quanto con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore. Si deve inoltre specificare che qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111, comma 3,
c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può
pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa” (Cassazione civile sez. III,
29/08/2023, n.25424), e infine che “Il cessionario beneficia "ope legis" degli effetti
13 dell'azione revocatoria vittoriosamente esperita dal cedente a tutela del credito oggetto della cessione e, quindi, acquista il diritto - ex art. 2902 c.c., non concepibile come scisso dal credito ceduto - di agire "in executivis" nei confronti del terzo acquirente, come confermano, sul piano sistematico, il trasferimento al cessionario di tutti i privilegi (ex art. 1263 c.c.) e degli effetti del pignoramento eseguito dal cedente e la considerazione che l'atto in frode alle ragioni creditorie è egualmente pregiudizievole per il creditore cessionario, indipendentemente dalla circolazione del credito "e latere creditoris" (Cassazione Civile. Sez. 3, sentenza n. 20315 del
23/06/2022), la precitata eccezione preliminare non merita accoglimento.
3. Nel merito, rileva notare che l'art. 2901 comma 1 c.c. prevede che “il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione”.
L'azione revocatoria presenta, quindi, una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare, nella sua integrità, la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore e a ricostruirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi,
accertandone l'inefficacia relativa.
14 Com'è noto, pertanto, ai fini del fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria devono concorrere tutti i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. e,
in particolare, oltre alla prova dell'esistenza del credito vantato dall'attore in revocatoria, anche il requisito oggettivo costituito dall'esistenza di un atto dispositivo, a titolo gratuito o oneroso, compiuto dal debitore in pregiudizio delle ragioni del creditore (c.d. “eventus damni”) e quello soggettivo,
consistente - nel caso di atto a titolo gratuito- nella consapevolezza, in capo al debitore, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie (c.d. “scientia damni”)
e- nel caso di atto a titolo oneroso- nella consapevolezza del detto pregiudizio anche in capo al terzo (c.d. “participatio fraudis”).
La norma distingue, inoltre, il caso in cui il credito sia sorto prima del compimento dell'atto dispositivo e quello in cui esso sia sorto successivamente, ammettendo, per entrambi i casi, l'azione pauliana, ma richiedendo, nel secondo caso, anche la sussistenza del c.d. “consilium fraudis”, ossia della dolosa preordinazione dell'atto al fine di recare pregiudizio al creditore.
Siffatti presupposti vengono, costantemente, ribaditi dalla giurisprudenza di merito e di legittimità laddove si precisa che “Va preliminarmente osservato che l'azione revocatoria, disciplinata dall'art. 2901 c.c., è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale con cui il creditore chiede la revoca e la conseguente dichiarazione di inefficacia di atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, che diminuiscono la garanzia del creditore, ossia la sua possibilità
di soddisfarsi sul patrimonio del debitore. Va premesso, facendo richiamo a costante giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. 23.2.2004 n. 3546; Cass.
15 16.12.2005 n. 27718) che i presupposti per l'azione revocatoria sono quindi i seguenti:
1. la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore;
2. l'atto di disposizione compiuto dal debitore;
3. il pregiudizio arrecato dall'atto alla garanzia patrimoniale del creditore (c.d.
eventus damni);
4. la c.d. scientia damni, consistente nella consapevolezza di arrecare, con il proprio atto, un pregiudizio al creditore: a. ove l'atto di disposizione sia a titolo gratuito la conoscenza di detto pregiudizio (c.d. consilium fraudis) deve ricorrere in capo al solo debitore, mentre, nel caso in cui l'atto di disposizione sia a titolo oneroso,
tale conoscenza deve sussistere altresì in capo al terzo acquirente;
b. nel caso in cui l'atto di disposizione del quale si chiede la revoca sia anteriore al sorgere del credito, deve ulteriormente sussistere altresì la dolosa preordinazione dell'atto alla compromissione del soddisfacimento del credito (c.d. partecipatio fraudis
- Cass. 31920/2019):
i. unicamente in capo al debitore ove l'atto sia a titolo gratuito;
ii. in capo anche al terzo acquirente ove l'atto sia a titolo oneroso (Cass.
11577/2008)” (vedi ad es. Tribunale Reggio Calabria sez. II, 24/10/2022,
n.1183).
4. Fornite tali coordinate di carattere normativo-giurisprudenziale, occorre verificarne la loro concreta ricorrenza nella vicenda in esame.
4.1. A tal proposito, in primo luogo, parte attrice e l'interveniente volontario hanno provato l'esistenza del diritto di credito complessivamente vantato.
16 In particolare, è documentato quanto allegato in citazione ossia che “la società Oasi s.r.l., con sede in S. AG di IT (ME) via Campidoglio n. 70, ha intrattenuto presso l'allora Banco di Sicilia s.p.a, oggi un rapporto Parte_1
di conto corrente affidato n. 500022683 (doc.1), le cui obbligazioni sono state garantite con fideiussione personale (doc. 2) rilasciata dal Sig. . Controparte_1
Nel corso del rapporto la società ha maturato una consistente esposizione Parte_2
debitoria per la quale è stata svolta espressa domanda riconvenzionale nel giudizio pendente innanzi a codesto Tribunale portante il n. 947/2014 R.G., con la quale è
stato richiesto il pagamento dell'importo di €. 2.916.381,81, oltre interessi contrattuali…” considerato che in data 13-10-2024, ha prodotto la CP_3
sentenza n. 742 del Tribunale di Patti del 13 giugno 2024, pronunciata a definizione del giudizio n. 947/2014 R.G., con la quale il Decidente “- ai sensi dell'art. 220 c.p.c., in via incidentale, dichiara la paternità della sottoscrizione apposta in calce alle fideiussioni del 14 novembre 2006 e del 24 settembre
2007, in capo al sig. ; - in parziale accoglimento della Controparte_1
domanda riconvenzionale della Banca convenuta, condanna la società ed i Parte_2
suoi fideiussori, e in solido e comunque sino Controparte_1 Persona_4
all'ammontare delle rispettive fideiussioni (docc. 16, 17, 17 bis e 18 del fascicolo di parte convenuta), al pagamento dell'importo di euro 2.722.419,79, a saldo del mutuo fondiario n. 21843909000050339 del 24 settembre 2007, oltre interessi convenzionali dal giorno successivo alla revoca (31 luglio 2014) al soddisfo, nonché dell'importo di euro 16.940,24, a saldo del conto corrente n. 500022683, oltre interessi al tasso legale sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7 TUB dal giorno successivo alla revoca (31
luglio 2014) del conto al soddisfo”.
17 Ora, nella specie, non si pone un problema di tardività del deposito sia perché si tratta di produzione giurisprudenziale e, come tale, non sottostante alle preclusioni istruttorie per le produzioni documentali di cui all'art. 183
comma 6 c.p.c. sia perché, in ogni caso, la decisione di cui alla citata sentenza
è sopravvenuta nel corso del giudizio, essendo risalente alla data del 13
giugno 2024.
A ciò si aggiunga che, in considerazione del contenuto della motivazione e del dispositivo della sentenza n. 742/2024, le doglianze esplicitate nella comparsa di costituzione del , come segnatamente esposte nel numero 2 CP_1
(Inammissibilità – improcedibilità – infondatezza in fatto ed in diritto delle domande attoree per inesistenza di qualsivoglia credito di parte attrice nei confronti del Sig.
); nel numero 2 lettera A (Inesistenza del credito di cui al CC. Controparte_1
n°500022683 e del contratto di mutuo fondiario n°21843.909.000050339 di €
3.000.000,00. Esistenza del Giudizio di opposizione da parte della;
nel Pt_2
numero 2 lettera B (Inesistenza del credito nei confronti del Sig. Controparte_1
per inesistenza della garanzia fideiussoria – avvenuto disconoscimento della
[...]
presunta fideiussione del giudizio di accertamento del credito – mancata istanza di verificazione – inutilizzabilità ed inopponibilità della fideiussione nel presente giudizio – disconoscimento della scrittura – fideiussione dell'11.12.2010) e nel numero 3 (Pregiudizialità dell'accertamento della responsabilità del Persona_4
in sede civile e penale rispetto ai fatti oggetto del presente procedimento), risultano infondate.
4.2. Nella fattispecie in questione, ricorre anche il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria, ovvero la sussistenza dell'atto dispositivo rappresentato dal contratto di vendita in atti Notar Persona_1
18 dell'8/06/2011 n. Rep. 26200/7180, trascritto in data 10/06/2011, con il quale
, nella veste di titolare dell'omonima ditta individuale, Controparte_1
ha venduto a , il seguente immobile: “ Fabbricato in S. Controparte_2
AG di IT, individuato nel N.C.E.U del Comune di NTAG di IT,
al foglio 11, part. 2413, sub. 2, contrada Minà snc, di vani catastali 8”
4.3. Occorre, adesso, verificare la sussistenza o meno dell' «eventus damni»,
ossia del pregiudizio che tale atto possa aver arrecato alle ragioni del creditore che va rapportato alla data di stipula del contratto definitivo per quanto si dirà infra, (vedi Corte Appello Venezia sez. II, 31/08/2023, n.1730;
Cassazione civile sez. III, 07/07/2023, n.19327) atteso che l'atto oggetto di revocatoria è stato preceduto da un contratto preliminare stipulato nel 2006.
Ora, la giurisprudenza ha chiarito che “in tema di azione revocatoria ordinaria l'eventus damni - che è uno dei presupposti a fondamento dell'azione - non richiede la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerto o difficoltoso il conseguimento del credito. Tale atto può consistere in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Tale variazione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre il debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione, deve provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Tribunale Potenza, 25/02/2022, n.219) e ancora “il presupposto oggettivo dell'azione (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta la consistenza patrimoniale del debitore,
ma anche quando determini una modificazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che determini una maggiore incertezza o difficoltà
19 nel soddisfacimento del credito, così gravando sul creditore l'onere di provare dette modifiche quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale. Viceversa, è
onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”
(Cassazione civile sez. I, 27/02/2024, n.5113).
Inoltre, “Affinché si configuri l'elemento oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (c.d. "eventus damni") è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore che determina, nei confronti del creditore, il pericolo di danno costituito dall'eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva”
(Tribunale Napoli Nord sez. III, 10/10/2023, n.4017) atteso che
“L'eventus damni, presupposto dell'azione revocatoria ordinaria, ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del debitore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito. Infatti, il danno o il pericolo di danno può
concernere anche solo la qualità dei beni, nel senso che detta qualità può essere pregiudicata dalla sostituzione di beni facilmente aggredibili - beni immobili
- con beni distraibili, quali, ad es., il danaro” (Tribunale Arezzo, 03/02/2020,
n.102).
Si aggiunga che “Nell'azione revocatoria, la relazione cronologica fra il credito tutelato e l'atto oggetto di impugnazione va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, del tempo dell'effettivo prelievo da parte dell'accreditato. L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità,
con la conseguenza che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti
20 dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c.”
(Corte d'Appello Ancona sez. II, 22/07/2024, n.1150).
Nel caso in esame, quindi, per effetto dell'atto di compravendita dell'8
giugno 2011, peraltro successivo alla genesi delle obbligazioni assunte dal
, si è verificata una variazione qualitativa del patrimonio del debitore CP_1
nel senso della sostituzione dei beni immobili oggetto dell'atto in danaro,
rendendo, per tale via, maggiormente difficoltosa e incerta l'esazione coattiva del credito di non indifferente entità.
Deve, allora, ritenersi integrato e provato anche il precitato requisito dell'eventus damni.
4.4. Quanto, invece, al profilo soggettivo, si è già accennato che “Se
l'azione revocatoria ordinaria ha ad oggetto un contratto definitivo di vendita,
preceduto da un preliminare, il pregiudizio lamentato dal creditore (ossia l'elemento oggettivo - c.d. "eventus damni") va verificato alla data del contratto definitivo, mentre l'elemento soggettivo ('c.d. "scientia damni") va accertato alla data del preliminare” (Corte Appello Venezia sez. II, 31/08/2023, n.1730)
e ancora che “In tema di azione revocatoria ordinaria di un contratto definitivo di compravendita di un bene promesso in vendita, la sussistenza dell'eventus damni rispetto al creditore procedente va valutata con riferimento al momento della stipula del contratto definitivo, verificandosi soltanto in tale momento il compimento di un atto dispositivo del patrimonio del debitore;
per contro, l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 cod. civ. in capo all'acquirente va valutato in relazione al momento della stipula del
21 contratto preliminare, dovendosi contemperare, in ossequio alla ratio dell'azione revocatoria, la garanzia patrimoniale dei creditori con l'affidamento del terzo nello svolgimento della propria autonomia privata”
(Cassazione civile sez. III, 07/07/2023, n.19327).
Sicché, ai fini della conoscenza di tale pregiudizio in capo al convenuto
, occorre avere riguardo, non tanto al momento della Controparte_1
stipula del contratto di compravendita dell'8 giugno 2011, ma, bensì,
all'epoca della stipula del contratto preliminare del 24 luglio 2006.
Sotto tale profilo, nella vicenda in esame, si osserva che:
i) il contratto preliminare del 24 luglio 2006 è anteriore al sorgere delle garanzie fideiussorie prestate il 14-11-2006 e il 24-09-2007 da CP_1
e segnatamente per:
[...]
ii) il concluse il preliminare avente ad oggetto un'unità abitativa da CP_1
realizzare, come facente parte di un progetto edilizio, tant'è che stipulò il contratto definitivo nella veste di titolare dell'omonima impresa edile.
In tale ottica non è irrilevante notare, infine, che, alla data di stipula del contratto preliminare, non era ancora emersa l'ampiamente documentata
(dallo stesso ) conflittualità con l'altro amministratore della società CP_1 [...]
(società a cui erano intestati sia il mutuo sia il contratto di conto Pt_2
corrente) sfociata nei giudizi civili e penali ai quali il convenuto ha fatto
22 esplicito riferimento nella propria comparsa.
Difetta, pertanto, anche tramite presunzioni (Cassazione civile sez. III,
15/01/2024, n.1558), la prova della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al convenuto alienante.
4.5. A maggior ragione non risultano provati né la consapevolezza del terzo acquirente, , né ancor più la dolosa Controparte_2
preordinazione dell'atto al fine di recare pregiudizio al creditore, avuto sempre riguardo all'epoca di stipula del contratto preliminare.
In tal senso, invero, come chiarito dalla giurisprudenza
“Nell'azione revocatoria ordinaria, l'elemento soggettivo coincide con la mera consapevolezza da parte del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (c.d. "scientia damni"), cui va equiparata l'agevole conoscibilità della situazione, senza che sia necessaria la vera e propria intenzione del debitore e del terzo di ledere la garanzia patrimoniale del creditore, né la conoscenza dello specifico credito. Tale requisito può essere provato anche per presunzioni, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo,
quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione gravante sul debitore” (Corte appello Venezia
sez. II, 31/08/2023, n.1730).
Nella fattispecie in esame, non è stata allegata né è emersa la sussistenza di legami parentali fra le parti.
Anzi, il narrato del secondo cui “…Senza acconsentire ad alcuna CP_2
inversione dell'onere probatorio gravante sulla Banca istante (che si mostra non in grado di assolverlo), si precisa per solo scrupolo di verità e di completezza, che,
all'epoca della sottoscrizione del preliminare (e anche del definitivo), il sig. Parte_4
[... non intratteneva con il relazioni di amicizia, di famiglia o di affari di alcun CP_1
tipo. L'odierno istante si decise ad acquistare l'immobile in oggetto in data
15.05.2006 a seguito del trasferimento dalla Direzione Provinciale Inps del Verbano-
Cusio Ossola, sita in Piemonte comune di Gravellona, presso la sede dell'INPS di
NTAG IT (peraltro in precedenza non era mai stato a NTAG
IT, essendo cresciuto a Cefalù dove risiede famiglia di origine). Pertanto
l'odierno istante ha sempre vissuto al di fuori del contesto sociale di NTAG
IT e non poteva essere a conoscenza di eventuali vicissitudini del sig. . Ed CP_1
ancora, le verifiche effettuate dal Notaio rogante non hanno evidenziato l'esistenza di iscrizioni/trascrizioni sull'immobile; inoltre, l'acquisto dell'immobile, adibito ad abitazione familiare (prima casa), è stato possibile grazie all'erogazione di un mutuo da parte dell'INPS, la quale prima dell'erogazione ha valutato la congruità del prezzo di vendita…”pag. 5 comparsa di costituzione e risposta) risulta corroborato dalla partecipazione all'atto del Direttore provinciale dell'INPS per le ragioni connesse alla concessione del mutuo ipotecario da parte dell'istituto in favore del proprio dipendente . Controparte_2
A ciò si aggiunga che, nell'ordinanza di nomina del CTU del 14 giugno del
2021, diretta ad accertare: “1. il valore di mercato dell'immobile oggetto di compravendita per cui è causa, come identificato in atti1, con riferimento al momento della vendita e avuto riguardo alle condizioni di mercato del luogo in cui esso è
ubicato; nonché la congruità del prezzo indicato nell'atto rispetto a detto valore, e le modalità di pagamento del prezzo”, si era, altresì evidenziato, che
“Nell'azione revocatoria la sussistenza del requisito del consilium fraudis da parte degli acquirenti può essere desunta anche dall'evidente sproporzione tra il prezzo
24 di acquisto e l'effettivo valore di mercato della quota di proprietà” (Corte
Appello Palermo sez. II, 17/02/2017, n.280).
Orbene, l'ing. nella propria relazione definitiva depositata Persona_2
il 18 ottobre 2021, ha accertato che “…Congruità del prezzo dichiarato dai convenuti nel rogito. Il prezzo di compravendita dichiarato in rogito per l'appartamento in questione è stato pari ad € 215.243,00 (IVA compresa). Per
rispondere al quesito del Giudice circa la congruità del prezzo dichiarato di stipula si sono riportati i dati significativi nella seguente Tabella D ove è immediato il confronto con il valore medio di mercato ricavato dalla superiore indagine (…) €
215.243,00 € 195.000,00 .+ € 20.243,00 ≈ + 9,4 %. Tale maggiore importo di €
20.243,00 rispetto al valore medio di zona rappresenta, in termini monetari, le qualificanti dotazioni interne ed esterne effettivamente esistenti, come del resto dichiarato in atti e direttamente appurate in sede di sopralluogo di CTU. Sulla base di tale verifiche, si può attestare che vi è ampia congruità tra il valore di mercato medio per un appartamento di analoga tipologia rispetto a quello in questione, così come analiticamente determinato, ed il valore di transazione indicato nel relativo rogito. 8 – Modalità di pagamento del prezzo contrattuale Le modalità di pagamento del prezzo contrattuale di compravendita, per l'importo complessivo di €
215.242,72, si sono esplicate tra i contraenti con la corresponsione, da parte dell'acquirente ed a favore del venditore, dei seguenti titoli bancari (n. 21 assegni di conto corrente e n. 3 assegni circolari) riportati nel rogito del 2011 e meglio identificati nella seguente Tabella E (…)” (pag. 10 CTU).
Ne deriva, allora, che, stante l'accertata proporzione tra il prezzo di acquisto e l'effettivo valore di mercato dei beni in questione, anche per tale
25 via, può ricavarsi l'insussistenza dell'elemento soggettivo in capo al terzo acquirente.
4.5.1. A tal proposito, occorre segnalare che la portata di tali valutazioni afferenti alla mancanza di prova – anche mediante presunzioni – della ricorrenza dell'atteggiamento soggettivo necessario per l'accoglimento della domanda revocatoria restano integre con specifico riferimento alla posizione del terzo acquirente anche nell'ipotesi in cui non si abbia riguardo alla data di stipula del contratto preliminare ma bensì alla data del definitivo.
In sintesi, anche tenendo conto di quanto controdedotto da nella CP_3
propria memoria del 22 gennaio 2018 ovvero “Dando, infatti, una semplice scorsa al documento n. 2 della produzione del sig. contenente l'anzidetto CP_2
preliminare, non può non rilevarsi come lo stesso sia stato stipulato sotto forma di mera scrittura privata, priva di autentica nelle firme, non registrata, e sprovvista di ogni altro riferimento che consenta in modo egualmente certo di stabilire l'epoca di formazione del documento, con conseguente impossibilità di opporne l'anteriorità ai terzi, quale è HB…” (pag. 12) non risulterebbero comunque provate le ulteriori circostanze secondo cui “Siffatta circostanza, nel travolgere l'intero impianto difensivo imbastito da controparte, vale a dimostrare l'infondatezza delle difese avversarie e a rendere sufficiente, ai fini dell'accoglimento dell'azione che ci occupa,
la valutazione dell'esistenza della consapevolezza da parte del terzo acquirente del carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo compiuto in suo favore, desumibile,
peraltro, dalla ricorrenza di plurime circostanze, quali la sproporzione tra il prezzo dichiarato e quello accertabile di vendita, le anomale modalità di pattuizione del pagamento di siffatto prezzo ovvero la mancata prova dell'effettiva corresponsione dello stesso…” (pag. 13), essendo, di converso, emersi sia la oggettiva
26 congruità del prezzo di vendita sia l'assenza delle allegate anomali nelle modalità di pattuizione del pagamento del prezzo e nella corresponsione dello stesso, come da esiti della consulenza tecnica d'ufficio dell'ing. Per_2
5. Conclusivamente, la domanda revocatoria è infondata e va rigettata,
mentre nessuna pronuncia deve essere adottata con riguardo alla domanda riconvenzionale del poiché essa ha carattere “eventuale”, in CP_2
quanto, appunto, subordinata all'accoglimento delle domande di parte attrice.
6. Va, infine, ordinata la chiesta cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione del presente giudizio con oneri a carico dell'attore e del terzo intervenuto (come avvenuta in data 27.07.2016 e contrassegnata al n. 19405 di
Registro Generale e al n. 14848 di Registro Particolare).
7. Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e del terzo intervenuto e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al
D.M. n. 37/2018, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenendo conto della natura e del valore della causa, secondo il seguente prospetto:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 7.052,00
7.1. Le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in atti, vanno poste,
definitivamente e solidalmente, a carico di parte attrice e del terzo 27 intervenuto, compreso il rimborso dell'acconto se già corrisposto da altra parte.
8. Non si ritiene sussistano i presupposti per la condanna della parte soccombente ex art. 96 c.p.c., posto che “La responsabilità ex art. 96,comma 3,
c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si rilevi infondata,
dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.” (Cassazione Civile, Sez. III, 12 luglio
2023 n. 19948).
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, dott. Gianluca
Antonio Peluso, in funzione di G.U., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1026/2016 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Rigetta la domanda revocatoria formulata, ai sensi dell'art. 2901 c.c., da e da per le causali di Parte_1 Controparte_3
cui in motivazione;
2. Dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda riconvenzionale
“subordinata” di;
Controparte_2
3. Condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, e , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, al pagamento, in solido, in favore di CP_1
28 , delle spese di lite liquidate in complessivi € 7.052,00 per CP_1
compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore, avv. Massimiliano
Fabio, dichiaratosene anticipatario ex art. 93 c.p.c.;
4. Condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, e , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, al pagamento, in solido, in favore di CP_2
, delle spese di lite liquidate in complessivi € 7.052,00 per
[...]
compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge;
5. Pone le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in atti,
definitivamente e solidalmente a carico di parte attrice e del terzo intervenuto, compreso il rimborso dell'acconto se già corrisposto da altra parte.
6. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina, Agenzia del
Territorio di Messina, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale avvenuta in data 27.07.2016 e contrassegnata al n. 19405 di Registro
Generale e al n. 14848 di Registro Particolare.
Così deciso in Patti, il 6-12-2024
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Fabbricato in S. AG di IT, individuato nel N.C.E.U del Comune di NTAG di IT, al foglio
11, part. 2413, sub. 2 contrada Minà snc, di vani catastali 8.