Sentenza breve 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 30/01/2026, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00195/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00276/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 276 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC -OMISSIS-;
contro
Ministero dell’Interno - Questura di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Salerno, Corso Vittorio Emanuele, 58;
quanto al ricorso introduttivo,
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla P.A. sull’istanza presentata in data 22.4.2024, avente ad oggetto la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
quanto al ricorso per motivi aggiunti,
per l’annullamento del provvedimento di rigetto della suindicata istanza, emesso dal Questore della provincia di Salerno in data 8.1.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Uditi per le parti i difensori nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026, come specificato nel verbale, relatore il dott. ER US;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato il 16 febbraio 2025 ed in pari data depositato, il ricorrente ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Salerno in ordine all’istanza datata 22 febbraio 2024, avente ad oggetto la richiesta di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, presentata a seguito della positiva definizione della procedura di emersione di cui all’art. 103, comma 1 del D.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77 del 2020.
Con tale istanza l’interessato ha rinnovato la richiesta presentata il 22 aprile 2022, a seguito della sentenza n. -OMISSIS- del 25 gennaio 2024 con cui questa Sezione ha annullato il precedente diniego opposto dal Questore di Salerno (n.-OMISSIS-) “sotto il profilo dell’omesso preavviso di rigetto, assorbite le altre censure ”.
2. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 27 dicembre 2025 ed in pari data depositato, l’esponente ha poi impugnato il decreto di rigetto della richiamata istanza (preceduto dalla regolare notifica della “ comunicazione dei motivi ostativi ” datata 18 ottobre 2024), emesso dal Questore di Salerno l’8 gennaio 2025 e conosciuto dall’instante a seguito del deposito documentale dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato del 4 dicembre 2025.
La legittimità del gravato atto è stata contestata con tre motivi di ricorso così formulati:
- “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 103 D.L. 34/2020. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 comma 3 del D. Lgs. 286/1998. Eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti ed errore manifesto nella valutazione dell'istanza, carenza d’istruttoria, violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 286/1998. Violazione del principio, costituzionalmente garantito, della pena come rieducazione del condannato, violazione del principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione omessa valutazione in concreto della effettiva pericolosità sociale del ricorrente ”, poiché l’esistenza dei precedenti penali indicati nel provvedimento gravato (in particolare, la sentenza di condanna “ della Corte di Appello di -OMISSIS- dell’11.3.2009 – irrevocabile il 28/4/2009 – ad anni 2, mesi 8 e gg. 20 di reclusione, per il reato di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti in concorso di cui all’art. 73 c. 1 del D.P.R. 309/90, reati commessi in data 19/02/2008 e 25/02/2008 in -OMISSIS- ”) non rappresenterebbe un elemento ostativo al rilascio del titolo di soggiorno, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 9 marzo 2023, n. 88 nonché per l’effetto di una “ riabilitazione di fatto per il decorso di oltre 10 anni dall’ultima sentenza di condanna ” (cfr. pag. 5 del ricorso per motivi aggiunti);
- “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 103 D.L. 34/2020; eccesso di potere ed errore manifesto nella valutazione della pericolosità sociale, carenza d’istruttoria, violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 286/1998 ”, giacché dall’istruttoria svolta emergerebbe l’assenza di una valutazione “ in concreto ” circa la pericolosità sociale dell’instante;
- “ Errore manifesto nella valutazione dell'istanza presentata, carenza d’istruttoria, violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 286/1998 per avvenuta conclusione della procedura di emersione ”, atteso che la Questura di Salerno non avrebbe neppure tenuto conto dell’esito positivo dell’iter di “ emersione ” attivato ai sensi art. 103, comma 1, del D.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77 del 2020, concluso dalla Prefettura di Salerno con la sottoscrizione del contratto di soggiorno (in atti), circostanza che avrebbe attribuito la titolarità in capo all’instante di “ una posizione soggettiva riconducibile alla categoria dei diritti quesiti, ovvero una categoria di diritti o situazioni soggettive che sono divenuti immutabili ” (cfr. pag. 10 del ricorso per motivi aggiunti).
3. Costituitosi in resistenza, l’intimato Ministero dell’Interno ha dedotto l’infondatezza del gravame, concludendo con richiesta di reiezione del gravame.
4. All’esito dell’udienza camerale del 27 gennaio 2026, sentite le parti come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. Il Collegio deve innanzitutto rilevare l’improcedibilità del ricorso introduttivo, stante l’adozione del già menzionato provvedimento espresso di conclusione del procedimento attivato con l’istanza del 22 febbraio 2024.
6. Il ricorso per motivi aggiunti deve invece essere respinto alla stregua delle seguenti osservazioni.
6.1. Giova premettere che l’art. 103, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. n. 77 del 2020, prevede che: “ al fine di (…) favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall’ articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 , per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri ”.
In subiecta materia la giurisprudenza ha precisato che “ la speciale disciplina prevista dall’art. 103, d.l. n. 34/2020 costituisce un corpus normativo autonomo e distinto, introdotto dal legislatore al fine di favorire l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari, nell’ambito del quale è previsto l’accertamento di determinati presupposti che consentono allo straniero, che versi nelle condizioni ivi previste, di ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa effettuazione da parte della Questura delle medesime verifiche previste per tutte le altre ipotesi disciplinate dal d.lgs n. 286/98 ” (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. III, 28 maggio 2025, n. 965).
In particolare, per quanto d’interesse per l’odierna controversia, “ l’articolo 103, comma 10, lett. c), del citato decreto-legge n. 34 del 2020 esclude l’emersione nei confronti dello straniero che risulti condannato per uno dei delitti per i quali l’articolo 380 c.p.p. prevede l’arresto obbligatorio in flagranza ” (Consiglio di Stato sez. III, 12 dicembre 2025, n. 9831), atteso altresì che “ la commissione dei reati contemplati dal d.P.R. n. 309/1990 rappresenta di per sé espressione dell’insussistenza delle condizioni di integrazione nel tessuto sociale ed indice di pericolosità del soggetto connessa al danno della comunità e generando allarme sociale ” (Consiglio di Stato sez. III, 7 ottobre 2025, n. 7856).
6.2. Ebbene, nel caso di specie, il gravato decreto si fonda, in via principale, sulla sussistenza in capo al deducente della sentenza di condanna “ della Corte di Appello di -OMISSIS- dell’11.3.2009 – irrevocabile il 28/4/2009 – ad anni 2, mesi 8 e gg. 20 di reclusione, per il reato di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti in concorso di cui all’art. 73 c. 1 del D.P.R. 309/90, reati commessi in data 19/02/2008 e 25/02/2008 in -OMISSIS- ”. Trattasi, infatti, di reato ostativo al rilascio del titolo di soggiorno che, alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche, risulterebbe di per sé solo sufficiente a fondare la legittimità della contestata determinazione amministrativa.
6.3. Ciò posto, non coglie nel segno quanto affermato dal ricorrente, secondo cui l’esistenza di un simile precedente penale non avrebbe potuto automaticamente precludere il rilascio dell’agognato titolo, anche considerando la positiva conclusione della sottesa procedura di emersione del lavoro irregolare (svoltasi dinanzi alla Prefettura – -OMISSIS-) e, quindi, il legittimo affidamento riposto sul buon esito del complessivo iter amministrativo de quo.
Nell’ipotesi in esame, infatti, la valutazione della menzionata condanna è stata legittimamente effettuata nella fase incardinata dinanzi alla Questura – a seguito dell’analisi dei dati biometrici dell’interessato – dunque prima che si giungesse al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro; di talché, non può predicarsi che il solo rilascio del cd. modello 209 integri una situazione di apparenza sulla spettanza del provvedimento finale, il quale può attribuire stabilmente il bene della vita all’interessato solo a seguito delle più approfondite verifiche sulla condotta dell’instante conseguenti anche all’accertamento della sua esatta identità. Peraltro, alcun affidamento legittimo potrebbe sorgere neanche nei casi di imperizia o negligenza dell’Amministrazione con riguardo ad istruttorie precedenti, stante la conoscenza da parte del diretto interessato dei fatti illeciti commessi.
6.4. Né vale appellarsi alla pronuncia della Corte Costituzione n. 88 del 2023 che ha riguardato la specifica fattispecie delittuosa del c.d. “spaccio di lieve entità” di cui al comma 5 dell’art. 73 d.p.r. 309/1990 e non anche quella più grave prevista dal comma 1 dello stesso articolo, la quale assume portata di per sé ostativa al rilascio del titolo.
6.5. Peraltro, contrariamente a quanto lamentato, l’Autorità emanante ha comunque complessivamente valutato anche in concreto la pericolosità sociale del richiedente sulla base, non solo, della richiamata sentenza in materia di stupefacenti ma anche di una pluralità di elementi fattuali (cfr. Consiglio di Sato, Sez. III, 25 novembre 2025, n. 9285), quali:
- la sentenza di condanna “ emessa dal Tribunale in composizione monocratica di -OMISSIS- in data 5/2/2010 – irrevocabile il 28/3/2010 per il reato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di stupefacenti ”;
- l’assenza di un’occupazione lavorativa e, quindi, di reddito atteso che “ l’ultimo contratto di lavoro registrato risulta risolto in data 31.5.2023 ”;
- l’indisponibilità di un alloggio “ effettivo se si considera che a seguito di svariati controlli da parte delle Forze dell’Ordine presso l’indirizzo dichiarato, non è mai stato reperito ”;
- il fatto che l’istanza di riabilitazione presentata dallo straniero “ è stata dichiarata inammissibile con provvedimento (…) del Tribunale di Sorveglianza di Salerno ”.
In definitiva, può reputarsi che nella fattispecie in esame il rigetto del Questore di Salerno è stato disposto non sulla base di un mero automatismo acritico nell’applicazione delle norme in materia , ma contestualizzando la condanna penale in un quadro complessivo di circostanze che, ad avviso del Collegio, sono state ragionevolmente considerate sintomatiche “ di scarso inserimento sociale ”.
7. In conclusione, alla luce delle argomentazioni sin qui rassegnate, il ricorso per motivi aggiunti va respinto.
8. In considerazione della natura e della peculiarità della controversia, appare equo disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
9. Ad avviso del Collegio, sussistono i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, per cui la Segreteria va incaricata di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e delle altre persone menzionate nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sede staccata di Salerno - Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, la domanda introduttiva sul silenzio della P.A.;
b) respinge il ricorso per motivi aggiunti in quanto infondato.
c) compensa le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e per l’oscuramento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
ER US, Presidente, Estensore
Olindo Di Popolo, Consigliere
Simona Saracino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ER US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.