Articolo 55 della Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 59Articolo 61
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1 giugno 1983
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31 marzo 2022
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1 gennaio 2026
Art. 55.

Si applicano al presente capo le disposizioni degli articoli 293 , 294 , 295 , 299 , 300 e 304 del codice civile .
(26) ((33)) -------------- AGGIORNAMENTO (26)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 28 marzo 2022 n. 79 (in G.U. 1ª s.s. 30/03/2022 n. 13), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, mediante rinvio all' art. 300, secondo comma, del codice civile , prevede che l'adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante". -------------- AGGIORNAMENTO (33)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 ottobre - 30 dicembre 2025, n. 210 (in G.U. 1ª s.s. 31/12/2025, n. 53), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), in relazione all' art. 299, primo comma, del codice civile , nella parte in cui non consente all'adottando di assumere, con la sentenza di adozione del minore d'eta', il solo cognome dell'adottante, se i consensi e gli assensi di cui agli artt. 45 e 46 della legge n. 184 del 1983 sono favorevoli a tale effetto e se esso risponde all'interesse del minore".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2026
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