TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 20/05/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 394/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 394/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
[...]
RESISTENTE
Oggi 20 maggio 2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi:
per parte ricorrente il dott. Gaetano Giunta in sostituzione dell'avv. Ganci e per parte resistente la dott.ssa Tomaselli.
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante programma di video scrittura stampato su di un solo lato del foglio.
Il dott. Giunta insiste per l'accoglimento del ricorso riportandosi allo stesso e contestando la comparsa di parte resistente;
la dott.ssa Tomaselli insiste per il rigetto del ricorso come da memoria di costituzione.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti. pagina 1 di 7 Verbale chiuso ad ore 15.20.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 394/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RINALDI Parte_1 C.F._1
GIOVANNI e dell'avv. ZAMPIERI NICOLA ( ); C.F._2 Parte_2
( ); ( ), elettivamente domiciliato C.F._3 Parte_3 C.F._4 in via DE MARCHI N. 4 13900 BIELLA presso il difensore avv. RINALDI GIOVANNI
RICORRENTE contro
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
[...]
RESISTENTI
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
pagina 3 di 7 La ricorrente, docente che attualmente presta servizio presso l'I.C di Gatteo e che nell'anno scolastico 2020/2021 ha prestato servizio con ripetuti contratti a tempo determinato per 229 giorni di lavoro, ha chiesto di accertare il proprio diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, con condanna di controparte al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili in € 1.332,78 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Si è costituito in giudizio il , anche per Controparte_4
i suoi organi interni ( Controparte_5 [...]
) chiedendo il rigetto del ricorso deducendo Controparte_6
che il personale con contratti per supplenze brevi e saltuarie resterebbe escluso dalla retribuzione secondo quanto disposto dal comma 3 art. 4 legge 124/99, dalla Circolare ministeriale 14/04/2000
n. 118, e dalla successiva nota del 17/12/12 ed eccependo l'erroneità dei conteggi di parte CP_7
ricorrente che non terrebbero conto del fatto che per numerosi periodi la docente avrebbe prestato servizio per ore settimanali inferiori all'orario cattedra (18 ore) onde la RPD andrebbe eventualmente calcolata in proporzione alle ore settimanali, ex art. 25 comma 8 CCNL 199 ("Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto") .
La causa è stata istruita documentalmente e all'udienza odierna del 20 maggio 2025, all'esito della discussione delle parti, viene decisa con motivazione contestuale.
2.
La domanda è fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
L'art. 7 del CCNL 15.03.2001 ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti ed ha previsto al comma 1 che: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”; il pagina 4 di 7 successivo comma 3 del medesimo art. 7 del CCNL 15.03.2001, ha aggiunto: “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”. Il compenso deve essere corrisposto in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio e per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
Il compenso spetta anche ai supplenti c.d. brevi e saltuari, quale la ricorrente.
Rileva sul punto, e ne deve essere fatta applicazione ai fini della decisione, quanto già affermato dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 20015/2018, che questo giudicante condivide, secondo cui "le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, CP_1
contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese”
Ad avviso della Corte, infatti, “una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario”. pagina 5 di 7 Venendo al caso di specie, è pacifico e documentato che il resistente non ha CP_1
corrisposto l'emolumento reclamato per i periodi in cui la ricorrente ha svolto gli incarichi di supplenze temporanee.
Pertanto, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va dichiarato il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docente in relazione agli incarichi di supplenze temporanee dedotti, per i periodi indicati in ricorso.
In relazione al quantum debeatur, i calcoli della voce retribuzione professionale docente sono stati effettuati tenendo conto dell'orario lavorato, così determinata: € 5,82 x 229 giorni ad orario
18h/18h= 1.332,78 euro, come da prospetto di calcolo allegato da parte ricorrente.
Pertanto, il ricorso va accolto così come formulato e, per l'effetto, va dichiarato il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docente per l'a.s. 2020/2021 in relazione agli incarichi di supplenze temporanee dedotti.
Parte resistente va quindi condannata a pagare in favore della ricorrente l'importo di €
1.332,78 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, ex art. 22, comma 36, della l. n.
724/94.
3.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza e si provvede come in dispositivo, con distrazione delle stesse a favore del procuratore dichiaratosi antistatario (valore della causa da €
1.100,00 ad € 5.200,00, valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata).
P.Q.M.
Il giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.8.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il nell'a.s. 2020/2021 e, per Controparte_1
pagina 6 di 7 l'effetto, condanna il resistente al pagamento di € 1.332,78 oltre interessi legali dalle CP_1
singole scadenze al saldo;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida € 1.030,00, oltre accessori di legge, per compensi ed in € 49,00 per esborsi, da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 20/05/2025
Il Giudice
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 394/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
[...]
RESISTENTE
Oggi 20 maggio 2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi:
per parte ricorrente il dott. Gaetano Giunta in sostituzione dell'avv. Ganci e per parte resistente la dott.ssa Tomaselli.
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante programma di video scrittura stampato su di un solo lato del foglio.
Il dott. Giunta insiste per l'accoglimento del ricorso riportandosi allo stesso e contestando la comparsa di parte resistente;
la dott.ssa Tomaselli insiste per il rigetto del ricorso come da memoria di costituzione.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti. pagina 1 di 7 Verbale chiuso ad ore 15.20.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 394/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RINALDI Parte_1 C.F._1
GIOVANNI e dell'avv. ZAMPIERI NICOLA ( ); C.F._2 Parte_2
( ); ( ), elettivamente domiciliato C.F._3 Parte_3 C.F._4 in via DE MARCHI N. 4 13900 BIELLA presso il difensore avv. RINALDI GIOVANNI
RICORRENTE contro
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
[...]
RESISTENTI
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
pagina 3 di 7 La ricorrente, docente che attualmente presta servizio presso l'I.C di Gatteo e che nell'anno scolastico 2020/2021 ha prestato servizio con ripetuti contratti a tempo determinato per 229 giorni di lavoro, ha chiesto di accertare il proprio diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, con condanna di controparte al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili in € 1.332,78 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Si è costituito in giudizio il , anche per Controparte_4
i suoi organi interni ( Controparte_5 [...]
) chiedendo il rigetto del ricorso deducendo Controparte_6
che il personale con contratti per supplenze brevi e saltuarie resterebbe escluso dalla retribuzione secondo quanto disposto dal comma 3 art. 4 legge 124/99, dalla Circolare ministeriale 14/04/2000
n. 118, e dalla successiva nota del 17/12/12 ed eccependo l'erroneità dei conteggi di parte CP_7
ricorrente che non terrebbero conto del fatto che per numerosi periodi la docente avrebbe prestato servizio per ore settimanali inferiori all'orario cattedra (18 ore) onde la RPD andrebbe eventualmente calcolata in proporzione alle ore settimanali, ex art. 25 comma 8 CCNL 199 ("Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto") .
La causa è stata istruita documentalmente e all'udienza odierna del 20 maggio 2025, all'esito della discussione delle parti, viene decisa con motivazione contestuale.
2.
La domanda è fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
L'art. 7 del CCNL 15.03.2001 ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti ed ha previsto al comma 1 che: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”; il pagina 4 di 7 successivo comma 3 del medesimo art. 7 del CCNL 15.03.2001, ha aggiunto: “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”. Il compenso deve essere corrisposto in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio e per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
Il compenso spetta anche ai supplenti c.d. brevi e saltuari, quale la ricorrente.
Rileva sul punto, e ne deve essere fatta applicazione ai fini della decisione, quanto già affermato dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 20015/2018, che questo giudicante condivide, secondo cui "le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, CP_1
contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese”
Ad avviso della Corte, infatti, “una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario”. pagina 5 di 7 Venendo al caso di specie, è pacifico e documentato che il resistente non ha CP_1
corrisposto l'emolumento reclamato per i periodi in cui la ricorrente ha svolto gli incarichi di supplenze temporanee.
Pertanto, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va dichiarato il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docente in relazione agli incarichi di supplenze temporanee dedotti, per i periodi indicati in ricorso.
In relazione al quantum debeatur, i calcoli della voce retribuzione professionale docente sono stati effettuati tenendo conto dell'orario lavorato, così determinata: € 5,82 x 229 giorni ad orario
18h/18h= 1.332,78 euro, come da prospetto di calcolo allegato da parte ricorrente.
Pertanto, il ricorso va accolto così come formulato e, per l'effetto, va dichiarato il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docente per l'a.s. 2020/2021 in relazione agli incarichi di supplenze temporanee dedotti.
Parte resistente va quindi condannata a pagare in favore della ricorrente l'importo di €
1.332,78 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, ex art. 22, comma 36, della l. n.
724/94.
3.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza e si provvede come in dispositivo, con distrazione delle stesse a favore del procuratore dichiaratosi antistatario (valore della causa da €
1.100,00 ad € 5.200,00, valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata).
P.Q.M.
Il giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.8.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il nell'a.s. 2020/2021 e, per Controparte_1
pagina 6 di 7 l'effetto, condanna il resistente al pagamento di € 1.332,78 oltre interessi legali dalle CP_1
singole scadenze al saldo;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida € 1.030,00, oltre accessori di legge, per compensi ed in € 49,00 per esborsi, da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 20/05/2025
Il Giudice
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 7 di 7