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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/01/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 102/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott.ssa Monica Vitali Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 400/2023, estensore Dott.ssa
Donatella Oneto promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LORENZO SISTI (C.F. ), elettivamente domiciliata in MILANO VIA C.F._2
LAMPUGNANO 107 presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante sig. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, rappresentata e difesa dall'avv. ANDREA PETRONI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
[...]
ELVIA RECINA 19 A, presso il difensore
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1 dell'importo di € 33.000,00, al pagamento del fisso mensile/minimo garantito ovvero nella misura che verrà ritenuta di giustizia, anche secondo equità, per i motivi di cui sopra pagina 1 di 14 Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1 dell'importo di € 6.200,00, al pagamento del rimborso spese ovvero nella misura che verrà ritenuta di giustizia, anche secondo equità, per i motivi di cui sopra
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1 dell'importo di € 32.967,45, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, anche secondo equità, a titolo di residuo indennità sostitutiva del preavviso o, comunque, a titolo di risarcimento del danno per tutti i motivi di cui sopra
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1 dell'importo di € 79.121,87, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, anche secondo equità, a titolo di residuo indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., o comunque, in subordine (e con riserva di impugnazione), ai sensi e per gli effetti dell'A.E.C. applicabile al rapporto, al pagamento di €
1.659,22 a titolo di FIRR, di € 2.769,27 a titolo di indennità suppletiva di clientela, e quindi per i titoli e i motivi di cui sopra in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 2.946,30, a titolo di risarcimento del danno ovvero nella misura che verrà ritenuta di giustizia, anche secondo equità, per i motivi di cui sopra
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle Controparte_1
spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Il tutto oltre accessori di legge, rivalutazione e interessi (anche nella misura di cui all'art. 4 D.Lgs. n.
231/2002, laddove previsto, e ai sensi di cui all'A.E.C. applicabile al rapporto) dalle singole scadenze al saldo.
Si reiterano – se ritenute opportune – le istanze istruttorie formulate nel giudizio di prime cure.
PER L'APPELLATO
Voglia l'Ecc.mo Collegio adito - ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta - così provvedere:
Nel merito ed in via principale
Rigettare integralmente l'appello della Sig.ra siccome infondato in fatto e in diritto e Parte_1 comunque non provato e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Pavia – in funzione di Giudice del Lavoro –n°400 del 06.11.2023 (N.R.G.908/2022) e pertanto
Accertare e Dichiarare che alcun rapporto di agenzia ex art.1472 c.c. come, invece, sostenuto dalla parte ricorrente è mai intercorso con la società resistente, essendo, invero, intervenuto unicamente un rapporto professionale di “procacciatrice di affari” come meglio descritto in narrativa del presente atto e per l'effetto pagina 2 di 14 Accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla Sig.ra dalla società resistente appellata, Parte_1 in virtù del rapporto lavorativo di “procacciatrice di affari” intercorso, per aver la stessa ricorrente ricevuto tutti i compensi previsti e derivanti da siffatto contratto professionale.
In via subordinata ed eventuale
Nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della sussistenza di un rapporto di “agenzia” tra le parti in giudizio
Accertare e Dichiarare che, ad ogni buon conto, il rapporto professionale intercorso tra le parti in giudizio è cessato per “giusta causa” della preponente “ in virtù delle motivazioni Controparte_1 meglio descritte in narrativa e pure documentalmente provate e per l'effetto
Accertare e Dichiarare che nulla è dovuto alla ricorrente in virtù del rapporto professionale intercorso tra le parti, per le causali meglio descritte nel presente atto e quindi
Rigettare integralmente la domanda della ricorrente Sig.ra perché infondata in Parte_1
fatto ed in diritto e comunque non provata.
In ogni caso
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
In via Istruttoria:
Si chiede - in via preliminare – l'acquisizione “ex officio” del fascicolo di I grado.
Con ogni più ampia riserva di eventuale integrazione delle richieste istruttorie, nell'ipotesi che l'Ecc.mo Collegio adito ritenga che il presente procedimento non possa essere deciso sulla base delle risultanze documentali versate in atti e conseguentemente, ritenga di dover dar ingresso alla fase istruttoria non espletata nel giudizio di “prime cure”, s'insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie siccome già articolate, dalla parte resistente, nel I grado di giudizio e qui di seguito ribadite.
In particolare, si ribadisce e s'insiste per la declaratoria d'inammissibilità – come già eccepito nel precedente grado di giudizio - delle istanze istruttorie così come articolate dalla parte ricorrente/appellante, in quanto del tutto generiche e formulate “de relato” senza formulazione in specifici “capitoli di prova” e perciò con palese violazione del diritto di difesa della parte resistente/appellata; qualora, invece, ritenute ammissibili, si chiede di essere ammessi alla prova contraria e diretta sulle circostanze indicate nel ricorso introduttivo, con gli stessi testi indicati dall'appellante, come meglio di seguito precisato.
Chiedesi, altresì, ammettere interrogatorio formale della ricorrente Sig.ra sulle Parte_1 circostanze di fatto indicate nella presente memoria difensiva dal n°1) aln°19), che qui s'intendono pagina 3 di 14 integralmente trascritte sempre precedute dalla parola “Vero che…” ed epurate da ogni eventuale valutazione e/o giudizio personale nonché sui seguenti capitoli di prova:
1. “Vero è che verso il mese di dicembre 2020 la “ entrava in contatto con la Sig.ra Controparte_1 tramite un'inserzione-messaggistica apposta sulla piattaforma “social” “Linkedin”…; Pt_1
2. “Vero è che in occasione dell'incontro/colloquio del 03.01.2021 la Sig.ra dichiarava di Pt_1 detenere la qualifica di “agente di commercio”…”;
3. “Vero è che, completato l'iter di selezione, la Sig.ra metteva in contatto il suo Pt_1
commercialista - dapprima nella persona della Dott.ssa e poi, i Dott. Controparte_3 CP_4
e , in Garlasco - con l'odierna società resistente, al fine di concordare le modalità di CP_5 perfezionamento dell'incarico professionale…”;
4. “Vero è che all'esito dei colloqui con i commercialisti sopra indicati al capitolo n°3), emergeva
l'assenza, da parte della ricorrente, dei requisiti normativamente previsti per poter svolgere l'attività da “agente di commercio”, come da relative visure camerali, versate in atti (cfr. doc. n°4), che mi rammostrano e che conseguentemente la stessa ricorrente richiedeva di avviare una collaborazione professionale quale “procacciatrice di affari”…”;
5. “Vero è che l'unico rapporto professionale perfezionabile e quindi convenuto tra la Sig.ra e Pt_1 la “ è stato sin, dall'inizio, quello da “procacciatore d'affari”…”; Controparte_1
6. “Vero è che al momento dei colloqui finalizzati al perfezionamento dell'accordo professionale alcun portafoglio-clienti è stato esibito e dimostrato dalla Sig.ra ”; Parte_2
7. “Vero è che alcuna “offerta” lavorativa concorrente da dover pareggiare e/o superare, da parte della “ era esistente al momento dell'avvio del rapporto di collaborazione…”; Controparte_1
8. “Vero è che le condizioni economiche che venivano concordate tra le parti, sono state unicamente quelle descritte nel “contratto di procacciatore di affari” del 14 gennaio 2021, prodotto in atti (cfr.doc
. n°1 ricorrente – doc. n°5 resistente)…”;
9. “Vero è che alcun importo “fisso/minimo garantito” mensile pari ad €.3.000,00 e che alcun
“rimborso-spese per utilizzo autovettura propria” mensile pari ad €.600,00 e che alcuna “customer- base” aziendale che alcun premio al raggiungimento di “targets” di fatturato mensile e che alcuna fissazione di un minimo di appuntamenti tramite “call-center”, sono mai stati garantiti dalla “
[...]
e quindi previsti e concordati tra le parti…”; CP_1
10. “Vero è che al fine di agevolare l'avvio del rapporto di collaborazione professionale con la ricorrente, la “ decise di riconoscere “una tantum” e relativamente al solo primo Controparte_1 bimestre di attività, una “extra-remunerazione” rispetto alle previsioni contrattuali, pari ad
pagina 4 di 14 €.3.000,00, condizionata al raggiungimento di €.1.300,00 di fatturato netto attivato, suddiviso nelle due tipologie di “Servizi Core” (ossia cd. “sim-voce”) e “Rete Fissa”…”;
11. “Vero è che il versamento/bonifico eseguito dalla società resistente in data 22 febbraio 2021 è stato effettuato quale anticipo di compenso a fronte della produzione di vendita fatta nel mese di gennaio 2021…”;
12. “Vero è che dopo la formalizzazione del rapporto di collaborazione professionale per cui è causa,
Sig.ra a differenza di quanto, dalla stessa, assicurato alla “ al momento Pt_1 Controparte_1 della selezione iniziale, rivelò di essere sprovvista di un proprio automezzo…”;
13. “Vero è che il pagamento in anticipo eseguito come descritto sopra al capitolo n°11) è stato effettuato dalla “ per agevolare la ricorrente all'acquisto di un'autovettura…”; Controparte_1
14. “Vero è che sin dall'inizio del rapporto professionale sono stati comunicati alla Sig.ra Pt_1
(quarantasette) appuntamenti con clienti già appartenenti alla “ e 4 (quattro) da Controparte_1 cd. “customer–base”, ossia assegnati dalla alla società-resistente e quindi “girati” alla CP_6 ricorrente, come da “report di tele-marketing” e da comunicazioni e-mail, allegati in atti, (cfr.doc. nn.7a-7b-7c) che mi si rammostrano…”;
15. “Vero è che il numero di clienti portati dalla ricorrente nel portafoglio della “ ” è di CP_1 dieci, come da doc. n°14) che mi si rammostra…”;
16. “Vero è che dei dieci clienti descritti sopra al capitolo n°15), sono rimasti attivi con i servizi in numero di sette”, come da doc. n°14) che mi si rammostra…; CP_6
17. “Vero è che la Sig.ra ha partecipato a varie riunioni di strategia commerciale nonché a Pt_1
“corsi formativi” sul sistema operativo (cd. “CRM” o “Tera”) - “data-base” gestionale delle relazioni con i clienti (CRM) utilizzato, sia dai collaboratori che dalla società resistente, per gestire le varie attività di “marketing automatizzato”, analisi e reportistica con i clienti, come da email di invito/partecipazione, versate in atti (cfr. doc. n°8) che mi si rammostrano…”;
18. “Vero è che la Sig.ra subito dopo l'avvio della collaborazione, ha manifestato difficoltà ed Pt_1 incapacità ad utilizzare gli “applicativi gestionali” - denominati “CRM”- “TERA” – “T.I.T.” - utilizzati sia da tutti i collaboratori che dalla società resistente…”;
19. “Vero è che la Sig.ra ha ricevuto formazione per gli aspetti commerciali e per l'emissione Pt_1 dei preventivi dal “back-office” della società resistente, tramite l'assistenza della Sig.ra ER
, come, per quanto attiene agli aspetti tecnici relativi all'inserimento degli ordini sui sistemi
[...] gestionali, tramite il Sig. ”; Parte_3
20. “Vero è che la ricorrente è stata dotata, sin dall'inizio della collaborazione professionale delle credenziali per accedere ai sistemi operativi aziendali sopra indicati ai capitoli 17)-18)…”;
pagina 5 di 14 21. “Vero è che la procedura per accedere ai sistemi operativi aziendali sopra indicati ai capitoli 17)-
18) prevede un processo di “verifica” in due fasi successive - l'una con “password” e l'altra con invio di un apposito codice cd. “OTP” sul cellulare del consulente …;
22. “Vero è che tra le procedure di invio dei contratti procacciati dai collaboratori è prevista anche la possibilità di inoltro tramite e-mail di tali ordinativi che tale modalità tramite e-mail è stata utilizzata anche dalla ricorrente in varie occasioni…”;
23. “Vero è che si sono verificati numerosi interventi, da parte dei tecnici della società resistente, per risolvere le varie problematiche sorte con diversi clienti, per gli errori commessi dalla ricorrente, in fase inserimento - presentazione ed offerta dei servizi – Vodafone…”;
24. “Vero è che la ricorrente durante la collaborazione con la società resistente si è resa irreperibile per lunghi periodi d tempo…”;
25. “Vero è che il sistema operativo-gestionale denominato “T.I.T.” è un'applicazione finalizzata a garantire la corrispondenza tra il contratto firmato dai clienti e le relative fatturazioni, tramite
l'inserimento della proposta di abbonamento cartacea sottoscritta dal cliente in tale sistema operativo…”;
26. “Vero è che durante il rapporto intercorso con la Sig.ra la “Vodafone Italia” e quindi la Pt_1
“ ha ricevuto varie lamentele da parte di clienti, in virtù delle quali veniva generata Controparte_1 una corrispondente richiesta di intervento denominata “trova-agente” come da comunicazioni allegate
(cfr doc.ti nn.13a-13b-13c-13d-13e-13f-13g) che mi si rammostrano…”;
27. “Vero è che le richieste di intervento denominate “trova-agente” sopra descritte al capitolo n°27) venivano trasmesse dalla “ alla ricorrente, con richiesta di chiarimenti in Controparte_1 merito…”;
28. “Vero è che dalle richieste di intervento descritte al capitolo n°27) emergeva che la Sig.ra Pt_1
aveva formulato verbalmente proposte di servizi, prodotti e prezzi della differenti da quelli CP_6
poi risultanti da quanto effettivamente presente nei corrispondenti preventivi sottoscritti e nelle conseguenti “proposte di abbonamento” fatturate…”;
29. “Vero è che dalle richieste di intervento descritte al capitolo n°27) emergeva che la Sig.ra Pt_1 aveva proposto alcuni servizi e prodotti-Vodafone come “gratuiti” pur non essendolo…”;
30. “Vero è che dalle richieste di intervento descritte al capitolo n°27) emergeva il mancato rispetto e la conseguente assenza, da parte della Sig.ra ad appuntamenti previamente concordati…”; Pt_1
31. “Vero è durante i periodi in cui la ricorrente si è resa irreperibile, vari clienti di competenza della stessa, hanno lamentato disservizi…”;
pagina 6 di 14 32. “Vero è che la Sig.ra durante i periodi di irreperibilità, ha omesso di rispondere alle Pt_1 richieste di contatto – sia telefonico che tramite e-mail – della “ , nonché dei clienti Controparte_1
che avevano provato a contattarla al fine di segnalare che i propri dispositivi non funzionavano, rimanendo isolati per diversi giorni…”;
33. “Vero è che il cliente “AGRIT”/“B.eVENTS” ha contestato la mancata assistenza inaffidabilità della ricorrente, dopo l'iniziale contatto commerciale…”;
34. “Vero è che il cliente “BODY MIND CENTER” ha contestato il mancato riscontro dalla Sig.ra alla richiesta di assistenza …”; Pt_1
35. “Vero è che il cliente “CMP TRASPORTI” ha contestato che la ricorrente si negasse, al telefono, chiedendo di cessare ogni rapporto con la stessa consulente…”;
36. “Vero è che il cliente “ ha contestato l'errore nella comunicazione dell'offerta formulata CP_7 al cliente dalla ricorrente…”;
37. “Vero è che il cliente “ ” ha contestato l'offerta commerciale e Parte_4
l'irreperibilità della ricorrente con conseguente richiesta di sostituzione della stessa consulente…”;
38. “Vero è che il cliente “ ” ha contestato l'offerta e l'assistenza fornita dalla Parte_5 ricorrente...”;
39. “Vero è che la ricorrente ha svolto, durante il rapporto con la società resistente, attività professionale di “procacciatrice” per conto di altre aziende, quale l'”Enegan S.p.A…”;
40. “Vero è che dopo le lamentele dei clienti, sopra descritte ai capitoli da 34) a 39) si sono verificate numerose cessazioni/disdette nei relativi contratti…”;
41. “Vero è che i clienti “traghettati” nel portafoglio della “ sono quelli descritti al Controparte_1 doc. n°14) versato in atti che mi si rammostra…”;
42. “Vero è che dei clienti “traghettati” dalla Sig.ra cinque di essi hanno mantenuto prodotti Pt_1
e servizi come da doc. 14) che mi si rammostra…”; CP_6
43. “Vero è che dopo la cessazione della collaborazione con la società resistente la Sig.ra ha Pt_1
proposto offerte commerciali, per conto di altre agenzie partners di a clienti quale ad es. la CP_6
“Ditta Acquati” come da doc.n°15) in atti, che mi si rammostra…”.
All'esito dell'interrogatorio formale, chiede ammettersi, prova per testi diretta e contraria sulle medesime circostanze, sopra indicate nei capitoli articolati, epurati da ogni eventuale valutazione e/o giudizio personale, con i testi di parte resistente appellata sotto-indicati.
Prova per testi contraria sui medesimi capitoli articolati da parte ricorrente-appellante, con i medesimi testi sia con i testi della parte resistente-appellata, sotto indicati.
pagina 7 di 14 Ordine di esibizione – ex art 210 c.p.c. - della contabilità e fatturazione della ricorrente relativa ai periodi per cui si controverte.
S'indicano, in tal senso, quali testimoni i Sigg.ri: – domiciliato in Monza Tes_1 CP_8
in Roma - in Roma – in Roma –Barbara Rospo in
[...] Testimone_2 Persona_1
Milano – Dott.ssa in Garlasco (PV) - Dott. e in Controparte_3 CP_4 CP_5
Garlasco (PV) – in Milano - i legali rapp.ti/titolari delle seguenti aziende: “AGRIT – Tes_3
B.events” (Garlasco PV) – “Body Mind Center” (BS) – “EDS.r.l.” – “Immobiliare Visconti Gesthotel
S.r.l.” (Binasco MI) - “Metronotte Safe” (PV) –“Franchini Legnami S.r.l.” (PV) – “Rainbow S.c.s.”
(Reggio Emilia) – ” (Vigevano) – “Trasporti Rusconi S.n.c.” (Orsenigo) – “CMP Parte_4
Trasporti S.r.l. (Como) – “Ditta Acquati” salvo altri.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 400/23 pubblicata il 03/01/2024 il Tribunale di Pavia ha integralmente respinto il ricorso promosso da contro compensando tra le parti le spese Parte_1 Controparte_1
di lite.
Con ricorso depositato in data 04/07/2022, aveva dedotto quanto segue. Aveva Parte_1
iniziato a collaborare quale subagente con per la promozione dei beni e servizi offerti Controparte_1
da in data 14 gennaio 2021; in data 2 febbraio 2022 la preponente aveva risolto il contratto CP_6
(formalmente qualificato come procacciamento di affari) con effetto immediato, invocando una clausola del contratto che facoltizzava le parti a recedere senza preavviso;
la ricorrente restava creditrice di € 33.000,00 a titolo di compenso minimo mensile, di € 6.200,00 per rimborso spese per l'utilizzo della propria autovettura, di € 32.967,45 per indennità sostitutiva del preavviso, di €
79.121,87 per indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., ovvero in ipotesi di € 2.769,27 a titolo di indennità suppletiva di clientela e di € 1.659,22 per FIRR. Chiedeva inoltre la condanna di controparte al pagamento di € 2.946,30 a titolo di risarcimento del danno dovuto al comportamento della preponente che, modificando le condizioni contrattuali ai clienti, l'aveva messa in difficoltà e screditata nei confronti della sua clientela.
Si costituiva ritualmente in giudizio la contestando gli assunti avversari ed in Controparte_1
particolare evidenziando che la ricorrente non possedeva i requisiti normativamente previsti per poter svolgere l'attività di agente di commercio e che per tale motivo, a seguito dei contatti con i commercialisti della medesima, era stato stipulato con la stessa un contratto di procacciamento Pt_1
di affari. Circa la cessazione del rapporto, il recesso era comunque sorretto da giusta causa, ai cui fini deduceva numerose circostanze comportanti gravi inadempimenti da parte della ricorrente;
non era pagina 8 di 14 stato stipulato alcun fisso mensile né rimborso spese;
non sussistevano, comunque, i requisiti per l'applicazione dell'art. 1751 cod. civ.
Il Tribunale, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e senza svolgere la prova orale richiesta dalle parti, respingeva il ricorso rilevando come fosse documentale agli atti che Parte_1
non possedeva i requisiti normativamente previsti per poter svolgere l'attività di agente di
[...]
commercio. Il Tribunale riteneva che l'unico contratto che poteva essere validamente stipulato fra le parti fosse quello di procacciatore d'affari, contratto nel quale non vi era traccia del preteso fisso mensile né del rimborso spese per l'utilizzo della propria autovettura;
inoltre, risultava che la ricorrente avesse specificamente sottoscritto la clausola 9.2 che comportava la rinuncia al preavviso e la possibilità per entrambe le parti di recesso ad nutum.
Respingeva, inoltre, anche la domanda relativa al risarcimento del danno in quanto generica e indeterminata. con atto depositato in data 30/01/2024 ha proposto appello, insistendo per la Parte_1
riforma della sentenza di primo grado, con i motivi che seguono.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nel punto in cui il Tribunale, disattendendo le norme di legge e mal interpretando la documentazione prodotta, aveva ritenuto che la sig.ra Pt_1 non possedesse i requisiti normativamente previsti per svolgere l'attività di agente di commercio. Sul punto, parte appellante non ravvisa quali possano essere i requisiti cui si riferisce il Tribunale, dal momento che i soli requisiti noti sono di carattere generale (quali la maggiore età o la cittadinanza italiana), o morale (non essere interdetto o inabilitato;
non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato) o professionale (aver conseguito un titolo di studio). Non vi era inoltre nessuna incompatibilità (non essendo la ricorrente legata ad alcun rapporto di lavoro dipendente con altri soggetti). Insiste quindi nel ribadire che tra la stessa e la società odierna appellata era intercorso un rapporto di agenzia come, tra l'altro emergeva chiaramente dal contratto stesso (al di là del nomen iuris) dal quale si evinceva la continuità e la stabilità dell'incarico assunto, nonché da tutta la documentazione prodotta di provenienza della preponente che riconosceva Parte_1 quale “agente”; inoltre, sulle fatture emesse la preponente applicava la ritenuta AS (non prevista nel caso di procacciatore d'affari, con riferimento al quale è esclusa l'iscrizione all'AS).
L'appellante ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza con conseguente riconoscimento alla stessa delle provvigioni e delle indennità connesse alla cessazione del rapporto.
Con il secondo motivo di appello chiede la riforma della sentenza di primo Parte_1
grado laddove ha negato il suo diritto al pagamento del compenso fisso mensile di euro 3.000,00 mensili e di un rimborso spese di euro 600,00 mensili. Eccepisce che tale decisione è errata, sia in pagina 9 di 14 punto di diritto, dal momento che non considerava che la prova di un accordo potesse essere desunta anche per facta concludentia, sia in fatto, in quanto non teneva conto del comportamento delle parti.
Infatti, iniziato il rapporto, solo per il primo mese di febbraio 2021 la preponente aveva riconosciuto alla stessa l'importo di € 4.000,00 (di cui € 3.000,00 per fisso mensile/minimo garantito ed € 1.000,00 a titolo di rimborso spese), poi omettendo qualsiasi ulteriore pagamento a tali titoli.
L'appellante chiede, quindi, la riforma della sentenza (disponendo la Corte, se del caso, l'attività istruttoria non ammessa in primo grado) con condanna di al pagamento della somma di Controparte_1
€ 33.000,00 a titolo di fisso mensile/minimo garantito, oltre all'importo di € 6.200,00 a titolo di rimborso spese.
Con il terzo e il quarto motivo di appello l'appellante censura la sentenza riproponendo le proprie difese sulla cessazione del rapporto e sulle conseguenze economiche di esso.
Ribadendo che tra le parti era intercorso un rapporto di agenzia (anche dal momento che nessuna contestazione era mai stata sollevata da controparte in ordine all'applicabilità dell'A.E.C.), l'appellante critica la sentenza laddove era stata riconosciuta la legittimità del recesso ad nutum: nessuna ipotesi di giusta causa era rinvenibile e comunque il recesso non era stato così motivato, per cui era inammissibile ogni deduzione ex post svolta da parte della società, che peraltro l'appellante contesta nel merito;
l'appellante insiste quindi per il diritto al riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto, oltre all'indennità di preavviso.
Con il quinto motivo di gravame insiste perché la Corte riconosca il pagamento dell'indennità Pt_1
di cessazione del rapporto con i criteri e nella misura prevista dall'art. 1751 c.c. per aver procurato nuovi clienti al preponente e di avere sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, oltre al fatto che il preponente riceve ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti. Sul punto, l'appellante evidenzia che, contrariamente a quanto argomentato dalla società, non aveva mai ricevuto alcun portafoglio clienti;
aveva invece conferito il proprio portafoglio clienti e ne aveva acquisiti di nuovi, e tali clienti erano rimasti nel portafoglio della società medesima. Era onere della società dimostrare che in concreto e per effetto dell'attività dell'agente nel periodo successivo non aveva poi goduto di vantaggi. Insiste quindi nel richiedere il pagamento della predetta indennità, che quantifica in complessivi € 79.121,87.
In ipotesi, spetterebbero comunque le indennità previste dagli AEC e quindi il FIRR per € 1.659,22 e l'indennità suppletiva di clientela per € 2.769,27.
Con il sesto e ultimo motivo di appello impugna la sentenza laddove il Parte_1
Tribunale non aveva riconosciuto il risarcimento del danno, ritenendo la richiesta generica e indeterminata. In punto di genericità, parte appellante replica che a pag.18 del ricorso di primo grado pagina 10 di 14 aveva esposto che “[…] il comportamento della preponente (la quale modificava le condizioni contrattuali ai clienti) generava difficoltà all'agente nei confronti della clientela storicamente seguita dalla stessa, la quale metteva in dubbio la professionalità della ricorrente. Di fatto, la ricorrente – per effetto del comportamento della preponente – si è trovata spogliata della clientela e senza possibilità di riacquisirla!)”. Quanto invece all'indeterminatezza, l'appellante la contesta e conferma che in primo grado aveva dedotto che il danno era quantificabile nel valore determinato dall'art. 1751 bis c.c. per un periodo di almeno due anni.
L'appellante ha quindi rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
Con memoria depositata in data 15/03/2024 si è costituita in giudizio insistendo per Controparte_1
il rigetto del ricorso e la contestuale conferma integrale della sentenza. In sintesi: non aveva i Pt_1
requisiti per rivestire la qualità di agente;
comunque, il contratto era da qualificarsi come di procacciamento di affari, non ravvisandosi gli elementi per la configurazione di un contratto di agenzia.
Non vi era stata alcuna stipulazione circa un minimo mensile. La somma iniziale di 4.000,00 euro era stata erogata per favorire la in quanto doveva acquistare un'automobile per visitare la Pt_1 clientela. Il recesso era comunque legittimo ai sensi del contratto che, all'art. 9, prevedeva la possibilità di recesso senza preavviso per entrambe le parti. Peraltro, sussisteva una giusta causa di recesso ed a tale proposito l'appellata enumera i comportamenti che avrebbero indotto la società a sciogliere il vincolo contrattuale, comportamenti riportati nei capitoli di prova orale su cui in ipotesi l'appellata insiste. In ogni caso, manca del tutto la prova dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità ex art. 1751 c.c., in quanto i clienti trattati erano reperiti dalla stessa società, che fissava all'appellante i relativi appuntamenti. I clienti “transitati” dal portafoglio dell'agente a quello della società erano solo dieci, di cui cinque avevano mantenuto i rapporti con la società dopo la cessazione del rapporto.
Il Collegio ha disposto la produzione di conteggi alternativi delle indennità di preavviso e di fine rapporto basati sul percepito, quindi, all'udienza del 23.10.2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
***
L'appello è parzialmente fondato.
Quanto alla mancanza dei requisiti per la valida stipulazione di un contratto di agenzia, è noto che il ruolo agenti è stato abrogato nel 2010 (D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ) con la conseguente inapplicabilità della norma (L. n. 204 del 1985, art. 9) che prevedeva il divieto di esercizio dell'attività di agente di commercio in mancanza di iscrizione a tale ruolo (cfr. Cass. n. 32227/2019). Sul punto quindi l'appello
è fondato. Va quindi esaminata la questione della configurabilità in concreto di un contratto di agenzia.
Il contratto fra le parti del 14.1.2021 presenta soltanto il nomen iuris del procacciamento di affari,
pagina 11 di 14 essendo nella sostanza proprio un contratto di agenzia, poiché prevede l'obbligo di promuovere affari in modo stabile per la società appellata in una zona di competenza verso pagamento di provvigioni e con patto di esclusiva, corrispondendo in tutto e per tutto al paradigma legale. La società appellante ha anche provveduto all'iscrizione all'ENASARCO. Il primo motivo di appello è quindi manifestamente fondato.
Circa il secondo motivo di appello, il Collegio osserva che nel contratto prodotto sono previsti esclusivamente compensi provvigionali, non è quindi presente alcuna pattuizione di un fisso mensile garantito e di un rimborso spese, ed è pacifico che la sig.ra abbia percepito le provvigioni Pt_1
calcolate in base alle clausole in esso contenute, peraltro superiori (euro 36,476,32) all'importo richiesto a titolo di fisso mensile. Il fatto che sia stato corrisposto all'inizio del rapporto un importo non pattuito nel contratto scritto non è, peraltro, indice dell'assunzione di un obbligo in tal senso, ben potendo, secondo una prassi diffusa, la preponente versare anticipi, anche a fondo perduto, per facilitare l'agente all'inizio della collaborazione. D'altro canto, l'appellante ha emesso fatture senza esporre e/o richiedere gli importi in oggetto, e ciò anche in fase precontenziosa : cfr. e-mail del 29 gennaio e 2 febbraio 2022 (doc.7 fasc. ove pure nelle richieste avanzate l'appellante non fa Pt_1
riferimento a tali voci, nonché la fattura n. 5 del 23.2.2022, successiva alla fine del rapporto (in cui non compare il fisso mensile). Tutto quanto sopra porta piuttosto ad escludere che sia stata convenuta verbalmente una pattuizione aggiunta al contratto scritto;
peraltro, nello stesso ricorso introduttivo veniva invocato un fisso mensile garantito: il che comporta che tale importo debba essere considerato assorbito dal maggiore importo delle provvigioni maturate e non in aggiunta ad esse, come invece risulta dai conteggi versati in causa. Per i motivi appena esposti non si è ritenuto di ammettere le prove orali richieste: l'art. 421 secondo comma c.p.c. attribuisce al giudice del lavoro la facoltà di ammettere la prova testimoniale fuori dai limiti del codice civile, e qui in particolare fuori dai limiti di cui all'art. 2722 c.c. in base ad un giudizio di opportunità rimesso ad un apprezzamento discrezionale;
cfr. ex multis Cass. n. 17614/2009, Cass. n. 9228/2009 nonché, sul punto specifico della ammissione di prova testimoniale sul patto aggiunto o contrario ad un documento, Cass. n. 10739/1996.
Il secondo motivo è pertanto infondato.
Circa il terzo motivo di appello, il Collegio osserva che, se è pure vero che il recesso per giusta causa dal rapporto di agenzia non richiede una contestazione preventiva dei fatti costituenti il grave inadempimento da parte dell'agente, è decisiva la considerazione per cui, nella fattispecie concreta, il recesso non è stato intimato per giusta causa ma sul presupposto della libera recedibilità, il che comporta l'applicazione dell'istituto del preavviso, che ha carattere inderogabile (cfr.
Cass.16487/2014).
pagina 12 di 14 Si osserva altresì che le pretese inadempienze della sarebbero state in corso da diversi mesi (v. Pt_1
raccolta di e-mail prodotte come documento 13 all'appellata), e l'interruzione del rapporto del 2.2.2022
è invece immediatamente successiva a messaggi email del 29.1.2022 e 1.2.2022 con cui la Sig.ra lamentava, fra l'altro, le mancate modifiche al contratto, a suo dire promesse dal sig. , Pt_1 CP_1
con il che appare evidente che il recesso senza preavviso e non motivato della mandante, oltre ad essere del tutto intempestivo con riferimento agli inadempimenti asseritamente commessi, sia stato, in realtà, causalmente collegato a tali rivendicazioni.
Poiché la società resistente non ha contestato l'applicazione dell'AEC ed anzi lo ha esplicitamente richiamato (v. note del 28.6.2024), il calcolo dell'indennità di mancato preavviso deve essere compiuto sulla base dell'art. 11 AEC 16.2.2009, in cinque mesi della media delle provvigioni percepite nell'anno precedente e quindi, come da conteggio depositato da parte appellante in data 13.6.2024 in euro
15.198,47.
Quanto al quinto motivo di appello, il Collegio ritiene che l'appellante non abbia offerto la prova dei presupposti di applicazione dell'art. 1751 c.c. . Infatti, la documentazione depositata dall'originaria ricorrente attestante -a suo dire- i presupposti per il riconoscimento dell'indennità (doc. 2 e doc. 13 ) è stata contestata puntualmente dalla resistente, che ha prodotto un dettagliato prospetto su cui l'appellante nulla di specifico ha replicato (v. doc. 14 ). Peraltro, anche i documenti CP_1 prodotti dall'originaria ricorrente non confermano gli assunti attorei, posto che risulta dagli scambi di email acquisiti agli atti che la società provvedeva a fissare appuntamenti con la clientela per la Sig.ra e forniva un supporto anche nella fase delle trattative, per cui occorreva verificare il rapporto Pt_1
fra la clientela assegnata e i contratti stipulati;
tuttavia ma non risulta specificamente dedotto e provato come e in quale misura l'agente avesse apportato nuova clientela (al di là di quella espressamente riconosciuta dalla società) o aumentato gli affari con quella esistente. Tenendo conto che il riconoscimento dell'indennità prevede anche il requisito dell'equità in relazione alle circostanze del caso, va considerata la brevità del rapporto (un anno) e che in questo specifico caso, per valutare la permanenza dei sostanziali vantaggi, non si può avere riguardo al momento finale del rapporto poiché si tratta di abbonamenti telefonici o telematici che per loro natura hanno una durata tendenzialmente pluriennale. L'appellante, poi, solo nelle conclusioni ha fatto un generico e ipotetico richiamo alle istanze istruttorie di primo grado senza specificare quali, fra esse, sarebbero state decisive per la dimostrazione dei presupposti della norma invocata.
Pertanto, devono essere riconosciute all'appellante soltanto le indennità di origine contrattuale, nella specie FIRR e indennità suppletiva di clientela. Quanto al FIRR, l'importo calcolato sulla base delle provvigioni percepite è pari ad euro 1.232,76, (v. conteggio 13.6.2024) da cui va detratto l'importo pagina 13 di 14 corrisposto dall'AS (v. produzione del 8.8.2024) pari ad euro 825,26 per cui residua a credito della sig.ra l'importo di euro 407,50. Quanto all'indennità suppletiva di clientela, l'importo Pt_1
calcolato sulle provvigioni percepite è pari ad euro 1.276,67.
Deve essere respinto, infine, il sesto e ultimo motivo di appello. Il presupposto della domanda risarcitoria, come reiterato nel gravame, è individuato come segue: <il comportamento della preponente (la quale modificava le condizioni contrattuali ai clienti) generava difficoltà all'agente nei confronti della clientela storicamente seguita dalla stessa, la quale metteva in dubbio la professionalità della ricorrente.>> Si tratta, come correttamente ritenuto dal Tribunale, di allegazioni eccessivamente generiche, non corredate neppure da una reiterazione di specifiche istanze istruttorie, ritenute idonee alla dimostrazione del fatto illecito e del danno subito.
In definitiva, la sentenza merita parziale riforma con il riconoscimento a favore della sig.ra Pt_1 dell'indennità di mancato preavviso e delle indennità di fine rapporto di origine contrattuale, come in dispositivo, oltre accessori di legge.
Circa le spese di lite del doppio grado di giudizio, il rigetto di alcune delle domande della originaria ricorrente (differenze su provvigioni e domanda risarcitoria) e l'accoglimento delle rimanenti domande per un importo minore di quanto richiesto, comportano la parziale compensazione delle medesime nella misura che viene individuata nel 50%, con determinazione dell'intero – ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche- sulla base del valore delle domande, in euro 4.000,00 per primo grado e 6.000,00 per l'appello, con determinazione della quota come in dispositivo e con distrazione a favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 400/2023 del Tribunale di Pavia, condanna a Controparte_1 pagare a la somma di € 15.198,47 a titolo di indennità di mancato preavviso, la Parte_1 somma di € 407,50 a titolo di saldo FIRR e la somma di € 1.276,67 a titolo di indennità suppletiva di clientela, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 3.2.2022 al saldo.
Conferma le rimanenti statuizioni di merito della sentenza impugnata.
Condanna a rifondere a la quota del 50% delle spese di lite del Controparte_1 Parte_1 doppio grado di giudizio, quota liquidata nell'importo complessivo di € 5.000,00 oltre spese generali e oneri di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario e con compensazione della residua quota.
Milano, 23/10/2024
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Andrea Onesti Monica Vitali
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott.ssa Monica Vitali Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 400/2023, estensore Dott.ssa
Donatella Oneto promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LORENZO SISTI (C.F. ), elettivamente domiciliata in MILANO VIA C.F._2
LAMPUGNANO 107 presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante sig. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, rappresentata e difesa dall'avv. ANDREA PETRONI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
[...]
ELVIA RECINA 19 A, presso il difensore
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1 dell'importo di € 33.000,00, al pagamento del fisso mensile/minimo garantito ovvero nella misura che verrà ritenuta di giustizia, anche secondo equità, per i motivi di cui sopra pagina 1 di 14 Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1 dell'importo di € 6.200,00, al pagamento del rimborso spese ovvero nella misura che verrà ritenuta di giustizia, anche secondo equità, per i motivi di cui sopra
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1 dell'importo di € 32.967,45, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, anche secondo equità, a titolo di residuo indennità sostitutiva del preavviso o, comunque, a titolo di risarcimento del danno per tutti i motivi di cui sopra
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1 dell'importo di € 79.121,87, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, anche secondo equità, a titolo di residuo indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., o comunque, in subordine (e con riserva di impugnazione), ai sensi e per gli effetti dell'A.E.C. applicabile al rapporto, al pagamento di €
1.659,22 a titolo di FIRR, di € 2.769,27 a titolo di indennità suppletiva di clientela, e quindi per i titoli e i motivi di cui sopra in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 2.946,30, a titolo di risarcimento del danno ovvero nella misura che verrà ritenuta di giustizia, anche secondo equità, per i motivi di cui sopra
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle Controparte_1
spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Il tutto oltre accessori di legge, rivalutazione e interessi (anche nella misura di cui all'art. 4 D.Lgs. n.
231/2002, laddove previsto, e ai sensi di cui all'A.E.C. applicabile al rapporto) dalle singole scadenze al saldo.
Si reiterano – se ritenute opportune – le istanze istruttorie formulate nel giudizio di prime cure.
PER L'APPELLATO
Voglia l'Ecc.mo Collegio adito - ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta - così provvedere:
Nel merito ed in via principale
Rigettare integralmente l'appello della Sig.ra siccome infondato in fatto e in diritto e Parte_1 comunque non provato e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Pavia – in funzione di Giudice del Lavoro –n°400 del 06.11.2023 (N.R.G.908/2022) e pertanto
Accertare e Dichiarare che alcun rapporto di agenzia ex art.1472 c.c. come, invece, sostenuto dalla parte ricorrente è mai intercorso con la società resistente, essendo, invero, intervenuto unicamente un rapporto professionale di “procacciatrice di affari” come meglio descritto in narrativa del presente atto e per l'effetto pagina 2 di 14 Accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla Sig.ra dalla società resistente appellata, Parte_1 in virtù del rapporto lavorativo di “procacciatrice di affari” intercorso, per aver la stessa ricorrente ricevuto tutti i compensi previsti e derivanti da siffatto contratto professionale.
In via subordinata ed eventuale
Nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della sussistenza di un rapporto di “agenzia” tra le parti in giudizio
Accertare e Dichiarare che, ad ogni buon conto, il rapporto professionale intercorso tra le parti in giudizio è cessato per “giusta causa” della preponente “ in virtù delle motivazioni Controparte_1 meglio descritte in narrativa e pure documentalmente provate e per l'effetto
Accertare e Dichiarare che nulla è dovuto alla ricorrente in virtù del rapporto professionale intercorso tra le parti, per le causali meglio descritte nel presente atto e quindi
Rigettare integralmente la domanda della ricorrente Sig.ra perché infondata in Parte_1
fatto ed in diritto e comunque non provata.
In ogni caso
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
In via Istruttoria:
Si chiede - in via preliminare – l'acquisizione “ex officio” del fascicolo di I grado.
Con ogni più ampia riserva di eventuale integrazione delle richieste istruttorie, nell'ipotesi che l'Ecc.mo Collegio adito ritenga che il presente procedimento non possa essere deciso sulla base delle risultanze documentali versate in atti e conseguentemente, ritenga di dover dar ingresso alla fase istruttoria non espletata nel giudizio di “prime cure”, s'insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie siccome già articolate, dalla parte resistente, nel I grado di giudizio e qui di seguito ribadite.
In particolare, si ribadisce e s'insiste per la declaratoria d'inammissibilità – come già eccepito nel precedente grado di giudizio - delle istanze istruttorie così come articolate dalla parte ricorrente/appellante, in quanto del tutto generiche e formulate “de relato” senza formulazione in specifici “capitoli di prova” e perciò con palese violazione del diritto di difesa della parte resistente/appellata; qualora, invece, ritenute ammissibili, si chiede di essere ammessi alla prova contraria e diretta sulle circostanze indicate nel ricorso introduttivo, con gli stessi testi indicati dall'appellante, come meglio di seguito precisato.
Chiedesi, altresì, ammettere interrogatorio formale della ricorrente Sig.ra sulle Parte_1 circostanze di fatto indicate nella presente memoria difensiva dal n°1) aln°19), che qui s'intendono pagina 3 di 14 integralmente trascritte sempre precedute dalla parola “Vero che…” ed epurate da ogni eventuale valutazione e/o giudizio personale nonché sui seguenti capitoli di prova:
1. “Vero è che verso il mese di dicembre 2020 la “ entrava in contatto con la Sig.ra Controparte_1 tramite un'inserzione-messaggistica apposta sulla piattaforma “social” “Linkedin”…; Pt_1
2. “Vero è che in occasione dell'incontro/colloquio del 03.01.2021 la Sig.ra dichiarava di Pt_1 detenere la qualifica di “agente di commercio”…”;
3. “Vero è che, completato l'iter di selezione, la Sig.ra metteva in contatto il suo Pt_1
commercialista - dapprima nella persona della Dott.ssa e poi, i Dott. Controparte_3 CP_4
e , in Garlasco - con l'odierna società resistente, al fine di concordare le modalità di CP_5 perfezionamento dell'incarico professionale…”;
4. “Vero è che all'esito dei colloqui con i commercialisti sopra indicati al capitolo n°3), emergeva
l'assenza, da parte della ricorrente, dei requisiti normativamente previsti per poter svolgere l'attività da “agente di commercio”, come da relative visure camerali, versate in atti (cfr. doc. n°4), che mi rammostrano e che conseguentemente la stessa ricorrente richiedeva di avviare una collaborazione professionale quale “procacciatrice di affari”…”;
5. “Vero è che l'unico rapporto professionale perfezionabile e quindi convenuto tra la Sig.ra e Pt_1 la “ è stato sin, dall'inizio, quello da “procacciatore d'affari”…”; Controparte_1
6. “Vero è che al momento dei colloqui finalizzati al perfezionamento dell'accordo professionale alcun portafoglio-clienti è stato esibito e dimostrato dalla Sig.ra ”; Parte_2
7. “Vero è che alcuna “offerta” lavorativa concorrente da dover pareggiare e/o superare, da parte della “ era esistente al momento dell'avvio del rapporto di collaborazione…”; Controparte_1
8. “Vero è che le condizioni economiche che venivano concordate tra le parti, sono state unicamente quelle descritte nel “contratto di procacciatore di affari” del 14 gennaio 2021, prodotto in atti (cfr.doc
. n°1 ricorrente – doc. n°5 resistente)…”;
9. “Vero è che alcun importo “fisso/minimo garantito” mensile pari ad €.3.000,00 e che alcun
“rimborso-spese per utilizzo autovettura propria” mensile pari ad €.600,00 e che alcuna “customer- base” aziendale che alcun premio al raggiungimento di “targets” di fatturato mensile e che alcuna fissazione di un minimo di appuntamenti tramite “call-center”, sono mai stati garantiti dalla “
[...]
e quindi previsti e concordati tra le parti…”; CP_1
10. “Vero è che al fine di agevolare l'avvio del rapporto di collaborazione professionale con la ricorrente, la “ decise di riconoscere “una tantum” e relativamente al solo primo Controparte_1 bimestre di attività, una “extra-remunerazione” rispetto alle previsioni contrattuali, pari ad
pagina 4 di 14 €.3.000,00, condizionata al raggiungimento di €.1.300,00 di fatturato netto attivato, suddiviso nelle due tipologie di “Servizi Core” (ossia cd. “sim-voce”) e “Rete Fissa”…”;
11. “Vero è che il versamento/bonifico eseguito dalla società resistente in data 22 febbraio 2021 è stato effettuato quale anticipo di compenso a fronte della produzione di vendita fatta nel mese di gennaio 2021…”;
12. “Vero è che dopo la formalizzazione del rapporto di collaborazione professionale per cui è causa,
Sig.ra a differenza di quanto, dalla stessa, assicurato alla “ al momento Pt_1 Controparte_1 della selezione iniziale, rivelò di essere sprovvista di un proprio automezzo…”;
13. “Vero è che il pagamento in anticipo eseguito come descritto sopra al capitolo n°11) è stato effettuato dalla “ per agevolare la ricorrente all'acquisto di un'autovettura…”; Controparte_1
14. “Vero è che sin dall'inizio del rapporto professionale sono stati comunicati alla Sig.ra Pt_1
(quarantasette) appuntamenti con clienti già appartenenti alla “ e 4 (quattro) da Controparte_1 cd. “customer–base”, ossia assegnati dalla alla società-resistente e quindi “girati” alla CP_6 ricorrente, come da “report di tele-marketing” e da comunicazioni e-mail, allegati in atti, (cfr.doc. nn.7a-7b-7c) che mi si rammostrano…”;
15. “Vero è che il numero di clienti portati dalla ricorrente nel portafoglio della “ ” è di CP_1 dieci, come da doc. n°14) che mi si rammostra…”;
16. “Vero è che dei dieci clienti descritti sopra al capitolo n°15), sono rimasti attivi con i servizi in numero di sette”, come da doc. n°14) che mi si rammostra…; CP_6
17. “Vero è che la Sig.ra ha partecipato a varie riunioni di strategia commerciale nonché a Pt_1
“corsi formativi” sul sistema operativo (cd. “CRM” o “Tera”) - “data-base” gestionale delle relazioni con i clienti (CRM) utilizzato, sia dai collaboratori che dalla società resistente, per gestire le varie attività di “marketing automatizzato”, analisi e reportistica con i clienti, come da email di invito/partecipazione, versate in atti (cfr. doc. n°8) che mi si rammostrano…”;
18. “Vero è che la Sig.ra subito dopo l'avvio della collaborazione, ha manifestato difficoltà ed Pt_1 incapacità ad utilizzare gli “applicativi gestionali” - denominati “CRM”- “TERA” – “T.I.T.” - utilizzati sia da tutti i collaboratori che dalla società resistente…”;
19. “Vero è che la Sig.ra ha ricevuto formazione per gli aspetti commerciali e per l'emissione Pt_1 dei preventivi dal “back-office” della società resistente, tramite l'assistenza della Sig.ra ER
, come, per quanto attiene agli aspetti tecnici relativi all'inserimento degli ordini sui sistemi
[...] gestionali, tramite il Sig. ”; Parte_3
20. “Vero è che la ricorrente è stata dotata, sin dall'inizio della collaborazione professionale delle credenziali per accedere ai sistemi operativi aziendali sopra indicati ai capitoli 17)-18)…”;
pagina 5 di 14 21. “Vero è che la procedura per accedere ai sistemi operativi aziendali sopra indicati ai capitoli 17)-
18) prevede un processo di “verifica” in due fasi successive - l'una con “password” e l'altra con invio di un apposito codice cd. “OTP” sul cellulare del consulente …;
22. “Vero è che tra le procedure di invio dei contratti procacciati dai collaboratori è prevista anche la possibilità di inoltro tramite e-mail di tali ordinativi che tale modalità tramite e-mail è stata utilizzata anche dalla ricorrente in varie occasioni…”;
23. “Vero è che si sono verificati numerosi interventi, da parte dei tecnici della società resistente, per risolvere le varie problematiche sorte con diversi clienti, per gli errori commessi dalla ricorrente, in fase inserimento - presentazione ed offerta dei servizi – Vodafone…”;
24. “Vero è che la ricorrente durante la collaborazione con la società resistente si è resa irreperibile per lunghi periodi d tempo…”;
25. “Vero è che il sistema operativo-gestionale denominato “T.I.T.” è un'applicazione finalizzata a garantire la corrispondenza tra il contratto firmato dai clienti e le relative fatturazioni, tramite
l'inserimento della proposta di abbonamento cartacea sottoscritta dal cliente in tale sistema operativo…”;
26. “Vero è che durante il rapporto intercorso con la Sig.ra la “Vodafone Italia” e quindi la Pt_1
“ ha ricevuto varie lamentele da parte di clienti, in virtù delle quali veniva generata Controparte_1 una corrispondente richiesta di intervento denominata “trova-agente” come da comunicazioni allegate
(cfr doc.ti nn.13a-13b-13c-13d-13e-13f-13g) che mi si rammostrano…”;
27. “Vero è che le richieste di intervento denominate “trova-agente” sopra descritte al capitolo n°27) venivano trasmesse dalla “ alla ricorrente, con richiesta di chiarimenti in Controparte_1 merito…”;
28. “Vero è che dalle richieste di intervento descritte al capitolo n°27) emergeva che la Sig.ra Pt_1
aveva formulato verbalmente proposte di servizi, prodotti e prezzi della differenti da quelli CP_6
poi risultanti da quanto effettivamente presente nei corrispondenti preventivi sottoscritti e nelle conseguenti “proposte di abbonamento” fatturate…”;
29. “Vero è che dalle richieste di intervento descritte al capitolo n°27) emergeva che la Sig.ra Pt_1 aveva proposto alcuni servizi e prodotti-Vodafone come “gratuiti” pur non essendolo…”;
30. “Vero è che dalle richieste di intervento descritte al capitolo n°27) emergeva il mancato rispetto e la conseguente assenza, da parte della Sig.ra ad appuntamenti previamente concordati…”; Pt_1
31. “Vero è durante i periodi in cui la ricorrente si è resa irreperibile, vari clienti di competenza della stessa, hanno lamentato disservizi…”;
pagina 6 di 14 32. “Vero è che la Sig.ra durante i periodi di irreperibilità, ha omesso di rispondere alle Pt_1 richieste di contatto – sia telefonico che tramite e-mail – della “ , nonché dei clienti Controparte_1
che avevano provato a contattarla al fine di segnalare che i propri dispositivi non funzionavano, rimanendo isolati per diversi giorni…”;
33. “Vero è che il cliente “AGRIT”/“B.eVENTS” ha contestato la mancata assistenza inaffidabilità della ricorrente, dopo l'iniziale contatto commerciale…”;
34. “Vero è che il cliente “BODY MIND CENTER” ha contestato il mancato riscontro dalla Sig.ra alla richiesta di assistenza …”; Pt_1
35. “Vero è che il cliente “CMP TRASPORTI” ha contestato che la ricorrente si negasse, al telefono, chiedendo di cessare ogni rapporto con la stessa consulente…”;
36. “Vero è che il cliente “ ha contestato l'errore nella comunicazione dell'offerta formulata CP_7 al cliente dalla ricorrente…”;
37. “Vero è che il cliente “ ” ha contestato l'offerta commerciale e Parte_4
l'irreperibilità della ricorrente con conseguente richiesta di sostituzione della stessa consulente…”;
38. “Vero è che il cliente “ ” ha contestato l'offerta e l'assistenza fornita dalla Parte_5 ricorrente...”;
39. “Vero è che la ricorrente ha svolto, durante il rapporto con la società resistente, attività professionale di “procacciatrice” per conto di altre aziende, quale l'”Enegan S.p.A…”;
40. “Vero è che dopo le lamentele dei clienti, sopra descritte ai capitoli da 34) a 39) si sono verificate numerose cessazioni/disdette nei relativi contratti…”;
41. “Vero è che i clienti “traghettati” nel portafoglio della “ sono quelli descritti al Controparte_1 doc. n°14) versato in atti che mi si rammostra…”;
42. “Vero è che dei clienti “traghettati” dalla Sig.ra cinque di essi hanno mantenuto prodotti Pt_1
e servizi come da doc. 14) che mi si rammostra…”; CP_6
43. “Vero è che dopo la cessazione della collaborazione con la società resistente la Sig.ra ha Pt_1
proposto offerte commerciali, per conto di altre agenzie partners di a clienti quale ad es. la CP_6
“Ditta Acquati” come da doc.n°15) in atti, che mi si rammostra…”.
All'esito dell'interrogatorio formale, chiede ammettersi, prova per testi diretta e contraria sulle medesime circostanze, sopra indicate nei capitoli articolati, epurati da ogni eventuale valutazione e/o giudizio personale, con i testi di parte resistente appellata sotto-indicati.
Prova per testi contraria sui medesimi capitoli articolati da parte ricorrente-appellante, con i medesimi testi sia con i testi della parte resistente-appellata, sotto indicati.
pagina 7 di 14 Ordine di esibizione – ex art 210 c.p.c. - della contabilità e fatturazione della ricorrente relativa ai periodi per cui si controverte.
S'indicano, in tal senso, quali testimoni i Sigg.ri: – domiciliato in Monza Tes_1 CP_8
in Roma - in Roma – in Roma –Barbara Rospo in
[...] Testimone_2 Persona_1
Milano – Dott.ssa in Garlasco (PV) - Dott. e in Controparte_3 CP_4 CP_5
Garlasco (PV) – in Milano - i legali rapp.ti/titolari delle seguenti aziende: “AGRIT – Tes_3
B.events” (Garlasco PV) – “Body Mind Center” (BS) – “EDS.r.l.” – “Immobiliare Visconti Gesthotel
S.r.l.” (Binasco MI) - “Metronotte Safe” (PV) –“Franchini Legnami S.r.l.” (PV) – “Rainbow S.c.s.”
(Reggio Emilia) – ” (Vigevano) – “Trasporti Rusconi S.n.c.” (Orsenigo) – “CMP Parte_4
Trasporti S.r.l. (Como) – “Ditta Acquati” salvo altri.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 400/23 pubblicata il 03/01/2024 il Tribunale di Pavia ha integralmente respinto il ricorso promosso da contro compensando tra le parti le spese Parte_1 Controparte_1
di lite.
Con ricorso depositato in data 04/07/2022, aveva dedotto quanto segue. Aveva Parte_1
iniziato a collaborare quale subagente con per la promozione dei beni e servizi offerti Controparte_1
da in data 14 gennaio 2021; in data 2 febbraio 2022 la preponente aveva risolto il contratto CP_6
(formalmente qualificato come procacciamento di affari) con effetto immediato, invocando una clausola del contratto che facoltizzava le parti a recedere senza preavviso;
la ricorrente restava creditrice di € 33.000,00 a titolo di compenso minimo mensile, di € 6.200,00 per rimborso spese per l'utilizzo della propria autovettura, di € 32.967,45 per indennità sostitutiva del preavviso, di €
79.121,87 per indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., ovvero in ipotesi di € 2.769,27 a titolo di indennità suppletiva di clientela e di € 1.659,22 per FIRR. Chiedeva inoltre la condanna di controparte al pagamento di € 2.946,30 a titolo di risarcimento del danno dovuto al comportamento della preponente che, modificando le condizioni contrattuali ai clienti, l'aveva messa in difficoltà e screditata nei confronti della sua clientela.
Si costituiva ritualmente in giudizio la contestando gli assunti avversari ed in Controparte_1
particolare evidenziando che la ricorrente non possedeva i requisiti normativamente previsti per poter svolgere l'attività di agente di commercio e che per tale motivo, a seguito dei contatti con i commercialisti della medesima, era stato stipulato con la stessa un contratto di procacciamento Pt_1
di affari. Circa la cessazione del rapporto, il recesso era comunque sorretto da giusta causa, ai cui fini deduceva numerose circostanze comportanti gravi inadempimenti da parte della ricorrente;
non era pagina 8 di 14 stato stipulato alcun fisso mensile né rimborso spese;
non sussistevano, comunque, i requisiti per l'applicazione dell'art. 1751 cod. civ.
Il Tribunale, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e senza svolgere la prova orale richiesta dalle parti, respingeva il ricorso rilevando come fosse documentale agli atti che Parte_1
non possedeva i requisiti normativamente previsti per poter svolgere l'attività di agente di
[...]
commercio. Il Tribunale riteneva che l'unico contratto che poteva essere validamente stipulato fra le parti fosse quello di procacciatore d'affari, contratto nel quale non vi era traccia del preteso fisso mensile né del rimborso spese per l'utilizzo della propria autovettura;
inoltre, risultava che la ricorrente avesse specificamente sottoscritto la clausola 9.2 che comportava la rinuncia al preavviso e la possibilità per entrambe le parti di recesso ad nutum.
Respingeva, inoltre, anche la domanda relativa al risarcimento del danno in quanto generica e indeterminata. con atto depositato in data 30/01/2024 ha proposto appello, insistendo per la Parte_1
riforma della sentenza di primo grado, con i motivi che seguono.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nel punto in cui il Tribunale, disattendendo le norme di legge e mal interpretando la documentazione prodotta, aveva ritenuto che la sig.ra Pt_1 non possedesse i requisiti normativamente previsti per svolgere l'attività di agente di commercio. Sul punto, parte appellante non ravvisa quali possano essere i requisiti cui si riferisce il Tribunale, dal momento che i soli requisiti noti sono di carattere generale (quali la maggiore età o la cittadinanza italiana), o morale (non essere interdetto o inabilitato;
non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato) o professionale (aver conseguito un titolo di studio). Non vi era inoltre nessuna incompatibilità (non essendo la ricorrente legata ad alcun rapporto di lavoro dipendente con altri soggetti). Insiste quindi nel ribadire che tra la stessa e la società odierna appellata era intercorso un rapporto di agenzia come, tra l'altro emergeva chiaramente dal contratto stesso (al di là del nomen iuris) dal quale si evinceva la continuità e la stabilità dell'incarico assunto, nonché da tutta la documentazione prodotta di provenienza della preponente che riconosceva Parte_1 quale “agente”; inoltre, sulle fatture emesse la preponente applicava la ritenuta AS (non prevista nel caso di procacciatore d'affari, con riferimento al quale è esclusa l'iscrizione all'AS).
L'appellante ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza con conseguente riconoscimento alla stessa delle provvigioni e delle indennità connesse alla cessazione del rapporto.
Con il secondo motivo di appello chiede la riforma della sentenza di primo Parte_1
grado laddove ha negato il suo diritto al pagamento del compenso fisso mensile di euro 3.000,00 mensili e di un rimborso spese di euro 600,00 mensili. Eccepisce che tale decisione è errata, sia in pagina 9 di 14 punto di diritto, dal momento che non considerava che la prova di un accordo potesse essere desunta anche per facta concludentia, sia in fatto, in quanto non teneva conto del comportamento delle parti.
Infatti, iniziato il rapporto, solo per il primo mese di febbraio 2021 la preponente aveva riconosciuto alla stessa l'importo di € 4.000,00 (di cui € 3.000,00 per fisso mensile/minimo garantito ed € 1.000,00 a titolo di rimborso spese), poi omettendo qualsiasi ulteriore pagamento a tali titoli.
L'appellante chiede, quindi, la riforma della sentenza (disponendo la Corte, se del caso, l'attività istruttoria non ammessa in primo grado) con condanna di al pagamento della somma di Controparte_1
€ 33.000,00 a titolo di fisso mensile/minimo garantito, oltre all'importo di € 6.200,00 a titolo di rimborso spese.
Con il terzo e il quarto motivo di appello l'appellante censura la sentenza riproponendo le proprie difese sulla cessazione del rapporto e sulle conseguenze economiche di esso.
Ribadendo che tra le parti era intercorso un rapporto di agenzia (anche dal momento che nessuna contestazione era mai stata sollevata da controparte in ordine all'applicabilità dell'A.E.C.), l'appellante critica la sentenza laddove era stata riconosciuta la legittimità del recesso ad nutum: nessuna ipotesi di giusta causa era rinvenibile e comunque il recesso non era stato così motivato, per cui era inammissibile ogni deduzione ex post svolta da parte della società, che peraltro l'appellante contesta nel merito;
l'appellante insiste quindi per il diritto al riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto, oltre all'indennità di preavviso.
Con il quinto motivo di gravame insiste perché la Corte riconosca il pagamento dell'indennità Pt_1
di cessazione del rapporto con i criteri e nella misura prevista dall'art. 1751 c.c. per aver procurato nuovi clienti al preponente e di avere sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, oltre al fatto che il preponente riceve ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti. Sul punto, l'appellante evidenzia che, contrariamente a quanto argomentato dalla società, non aveva mai ricevuto alcun portafoglio clienti;
aveva invece conferito il proprio portafoglio clienti e ne aveva acquisiti di nuovi, e tali clienti erano rimasti nel portafoglio della società medesima. Era onere della società dimostrare che in concreto e per effetto dell'attività dell'agente nel periodo successivo non aveva poi goduto di vantaggi. Insiste quindi nel richiedere il pagamento della predetta indennità, che quantifica in complessivi € 79.121,87.
In ipotesi, spetterebbero comunque le indennità previste dagli AEC e quindi il FIRR per € 1.659,22 e l'indennità suppletiva di clientela per € 2.769,27.
Con il sesto e ultimo motivo di appello impugna la sentenza laddove il Parte_1
Tribunale non aveva riconosciuto il risarcimento del danno, ritenendo la richiesta generica e indeterminata. In punto di genericità, parte appellante replica che a pag.18 del ricorso di primo grado pagina 10 di 14 aveva esposto che “[…] il comportamento della preponente (la quale modificava le condizioni contrattuali ai clienti) generava difficoltà all'agente nei confronti della clientela storicamente seguita dalla stessa, la quale metteva in dubbio la professionalità della ricorrente. Di fatto, la ricorrente – per effetto del comportamento della preponente – si è trovata spogliata della clientela e senza possibilità di riacquisirla!)”. Quanto invece all'indeterminatezza, l'appellante la contesta e conferma che in primo grado aveva dedotto che il danno era quantificabile nel valore determinato dall'art. 1751 bis c.c. per un periodo di almeno due anni.
L'appellante ha quindi rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
Con memoria depositata in data 15/03/2024 si è costituita in giudizio insistendo per Controparte_1
il rigetto del ricorso e la contestuale conferma integrale della sentenza. In sintesi: non aveva i Pt_1
requisiti per rivestire la qualità di agente;
comunque, il contratto era da qualificarsi come di procacciamento di affari, non ravvisandosi gli elementi per la configurazione di un contratto di agenzia.
Non vi era stata alcuna stipulazione circa un minimo mensile. La somma iniziale di 4.000,00 euro era stata erogata per favorire la in quanto doveva acquistare un'automobile per visitare la Pt_1 clientela. Il recesso era comunque legittimo ai sensi del contratto che, all'art. 9, prevedeva la possibilità di recesso senza preavviso per entrambe le parti. Peraltro, sussisteva una giusta causa di recesso ed a tale proposito l'appellata enumera i comportamenti che avrebbero indotto la società a sciogliere il vincolo contrattuale, comportamenti riportati nei capitoli di prova orale su cui in ipotesi l'appellata insiste. In ogni caso, manca del tutto la prova dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità ex art. 1751 c.c., in quanto i clienti trattati erano reperiti dalla stessa società, che fissava all'appellante i relativi appuntamenti. I clienti “transitati” dal portafoglio dell'agente a quello della società erano solo dieci, di cui cinque avevano mantenuto i rapporti con la società dopo la cessazione del rapporto.
Il Collegio ha disposto la produzione di conteggi alternativi delle indennità di preavviso e di fine rapporto basati sul percepito, quindi, all'udienza del 23.10.2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
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L'appello è parzialmente fondato.
Quanto alla mancanza dei requisiti per la valida stipulazione di un contratto di agenzia, è noto che il ruolo agenti è stato abrogato nel 2010 (D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ) con la conseguente inapplicabilità della norma (L. n. 204 del 1985, art. 9) che prevedeva il divieto di esercizio dell'attività di agente di commercio in mancanza di iscrizione a tale ruolo (cfr. Cass. n. 32227/2019). Sul punto quindi l'appello
è fondato. Va quindi esaminata la questione della configurabilità in concreto di un contratto di agenzia.
Il contratto fra le parti del 14.1.2021 presenta soltanto il nomen iuris del procacciamento di affari,
pagina 11 di 14 essendo nella sostanza proprio un contratto di agenzia, poiché prevede l'obbligo di promuovere affari in modo stabile per la società appellata in una zona di competenza verso pagamento di provvigioni e con patto di esclusiva, corrispondendo in tutto e per tutto al paradigma legale. La società appellante ha anche provveduto all'iscrizione all'ENASARCO. Il primo motivo di appello è quindi manifestamente fondato.
Circa il secondo motivo di appello, il Collegio osserva che nel contratto prodotto sono previsti esclusivamente compensi provvigionali, non è quindi presente alcuna pattuizione di un fisso mensile garantito e di un rimborso spese, ed è pacifico che la sig.ra abbia percepito le provvigioni Pt_1
calcolate in base alle clausole in esso contenute, peraltro superiori (euro 36,476,32) all'importo richiesto a titolo di fisso mensile. Il fatto che sia stato corrisposto all'inizio del rapporto un importo non pattuito nel contratto scritto non è, peraltro, indice dell'assunzione di un obbligo in tal senso, ben potendo, secondo una prassi diffusa, la preponente versare anticipi, anche a fondo perduto, per facilitare l'agente all'inizio della collaborazione. D'altro canto, l'appellante ha emesso fatture senza esporre e/o richiedere gli importi in oggetto, e ciò anche in fase precontenziosa : cfr. e-mail del 29 gennaio e 2 febbraio 2022 (doc.7 fasc. ove pure nelle richieste avanzate l'appellante non fa Pt_1
riferimento a tali voci, nonché la fattura n. 5 del 23.2.2022, successiva alla fine del rapporto (in cui non compare il fisso mensile). Tutto quanto sopra porta piuttosto ad escludere che sia stata convenuta verbalmente una pattuizione aggiunta al contratto scritto;
peraltro, nello stesso ricorso introduttivo veniva invocato un fisso mensile garantito: il che comporta che tale importo debba essere considerato assorbito dal maggiore importo delle provvigioni maturate e non in aggiunta ad esse, come invece risulta dai conteggi versati in causa. Per i motivi appena esposti non si è ritenuto di ammettere le prove orali richieste: l'art. 421 secondo comma c.p.c. attribuisce al giudice del lavoro la facoltà di ammettere la prova testimoniale fuori dai limiti del codice civile, e qui in particolare fuori dai limiti di cui all'art. 2722 c.c. in base ad un giudizio di opportunità rimesso ad un apprezzamento discrezionale;
cfr. ex multis Cass. n. 17614/2009, Cass. n. 9228/2009 nonché, sul punto specifico della ammissione di prova testimoniale sul patto aggiunto o contrario ad un documento, Cass. n. 10739/1996.
Il secondo motivo è pertanto infondato.
Circa il terzo motivo di appello, il Collegio osserva che, se è pure vero che il recesso per giusta causa dal rapporto di agenzia non richiede una contestazione preventiva dei fatti costituenti il grave inadempimento da parte dell'agente, è decisiva la considerazione per cui, nella fattispecie concreta, il recesso non è stato intimato per giusta causa ma sul presupposto della libera recedibilità, il che comporta l'applicazione dell'istituto del preavviso, che ha carattere inderogabile (cfr.
Cass.16487/2014).
pagina 12 di 14 Si osserva altresì che le pretese inadempienze della sarebbero state in corso da diversi mesi (v. Pt_1
raccolta di e-mail prodotte come documento 13 all'appellata), e l'interruzione del rapporto del 2.2.2022
è invece immediatamente successiva a messaggi email del 29.1.2022 e 1.2.2022 con cui la Sig.ra lamentava, fra l'altro, le mancate modifiche al contratto, a suo dire promesse dal sig. , Pt_1 CP_1
con il che appare evidente che il recesso senza preavviso e non motivato della mandante, oltre ad essere del tutto intempestivo con riferimento agli inadempimenti asseritamente commessi, sia stato, in realtà, causalmente collegato a tali rivendicazioni.
Poiché la società resistente non ha contestato l'applicazione dell'AEC ed anzi lo ha esplicitamente richiamato (v. note del 28.6.2024), il calcolo dell'indennità di mancato preavviso deve essere compiuto sulla base dell'art. 11 AEC 16.2.2009, in cinque mesi della media delle provvigioni percepite nell'anno precedente e quindi, come da conteggio depositato da parte appellante in data 13.6.2024 in euro
15.198,47.
Quanto al quinto motivo di appello, il Collegio ritiene che l'appellante non abbia offerto la prova dei presupposti di applicazione dell'art. 1751 c.c. . Infatti, la documentazione depositata dall'originaria ricorrente attestante -a suo dire- i presupposti per il riconoscimento dell'indennità (doc. 2 e doc. 13 ) è stata contestata puntualmente dalla resistente, che ha prodotto un dettagliato prospetto su cui l'appellante nulla di specifico ha replicato (v. doc. 14 ). Peraltro, anche i documenti CP_1 prodotti dall'originaria ricorrente non confermano gli assunti attorei, posto che risulta dagli scambi di email acquisiti agli atti che la società provvedeva a fissare appuntamenti con la clientela per la Sig.ra e forniva un supporto anche nella fase delle trattative, per cui occorreva verificare il rapporto Pt_1
fra la clientela assegnata e i contratti stipulati;
tuttavia ma non risulta specificamente dedotto e provato come e in quale misura l'agente avesse apportato nuova clientela (al di là di quella espressamente riconosciuta dalla società) o aumentato gli affari con quella esistente. Tenendo conto che il riconoscimento dell'indennità prevede anche il requisito dell'equità in relazione alle circostanze del caso, va considerata la brevità del rapporto (un anno) e che in questo specifico caso, per valutare la permanenza dei sostanziali vantaggi, non si può avere riguardo al momento finale del rapporto poiché si tratta di abbonamenti telefonici o telematici che per loro natura hanno una durata tendenzialmente pluriennale. L'appellante, poi, solo nelle conclusioni ha fatto un generico e ipotetico richiamo alle istanze istruttorie di primo grado senza specificare quali, fra esse, sarebbero state decisive per la dimostrazione dei presupposti della norma invocata.
Pertanto, devono essere riconosciute all'appellante soltanto le indennità di origine contrattuale, nella specie FIRR e indennità suppletiva di clientela. Quanto al FIRR, l'importo calcolato sulla base delle provvigioni percepite è pari ad euro 1.232,76, (v. conteggio 13.6.2024) da cui va detratto l'importo pagina 13 di 14 corrisposto dall'AS (v. produzione del 8.8.2024) pari ad euro 825,26 per cui residua a credito della sig.ra l'importo di euro 407,50. Quanto all'indennità suppletiva di clientela, l'importo Pt_1
calcolato sulle provvigioni percepite è pari ad euro 1.276,67.
Deve essere respinto, infine, il sesto e ultimo motivo di appello. Il presupposto della domanda risarcitoria, come reiterato nel gravame, è individuato come segue: <il comportamento della preponente (la quale modificava le condizioni contrattuali ai clienti) generava difficoltà all'agente nei confronti della clientela storicamente seguita dalla stessa, la quale metteva in dubbio la professionalità della ricorrente.>> Si tratta, come correttamente ritenuto dal Tribunale, di allegazioni eccessivamente generiche, non corredate neppure da una reiterazione di specifiche istanze istruttorie, ritenute idonee alla dimostrazione del fatto illecito e del danno subito.
In definitiva, la sentenza merita parziale riforma con il riconoscimento a favore della sig.ra Pt_1 dell'indennità di mancato preavviso e delle indennità di fine rapporto di origine contrattuale, come in dispositivo, oltre accessori di legge.
Circa le spese di lite del doppio grado di giudizio, il rigetto di alcune delle domande della originaria ricorrente (differenze su provvigioni e domanda risarcitoria) e l'accoglimento delle rimanenti domande per un importo minore di quanto richiesto, comportano la parziale compensazione delle medesime nella misura che viene individuata nel 50%, con determinazione dell'intero – ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche- sulla base del valore delle domande, in euro 4.000,00 per primo grado e 6.000,00 per l'appello, con determinazione della quota come in dispositivo e con distrazione a favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 400/2023 del Tribunale di Pavia, condanna a Controparte_1 pagare a la somma di € 15.198,47 a titolo di indennità di mancato preavviso, la Parte_1 somma di € 407,50 a titolo di saldo FIRR e la somma di € 1.276,67 a titolo di indennità suppletiva di clientela, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 3.2.2022 al saldo.
Conferma le rimanenti statuizioni di merito della sentenza impugnata.
Condanna a rifondere a la quota del 50% delle spese di lite del Controparte_1 Parte_1 doppio grado di giudizio, quota liquidata nell'importo complessivo di € 5.000,00 oltre spese generali e oneri di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario e con compensazione della residua quota.
Milano, 23/10/2024
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Andrea Onesti Monica Vitali
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