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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/03/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R. G. 1304/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1304 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianmarco Verardi (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Fonte C.F._1
D'Abisso n. 21 a Modena, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore in CP_1 P.IVA_2
carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Viappiani (c.f. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via IV Novembre n. 4 a Bibbiano (RE), giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 680/2021 del 26.5.2021, pubblicata il 28.05.2021.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 30.4.2024:
Appellante : Parte_1
“accertato che il Giudice di prime cure è incorso nell'erronea e falsa applicazione dell'art.
2729 c.c., in relazione ai presunti fatti e/o elementi indiziari di cui a documenti di parte
pagina 1 di 13 attrice n. 2, 15, 16, 17, 19-22 e 24, che risultano privi di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza da essi della conseguenza ignota;
- accertato, inoltre, che lo stesso ha omesso di valutare ex art. 2729 c.c. gli elementi indiziari gravi, precisi e concordanti rinvenienti dai doc. n. 3, 25, 34 e 35 di controparte, dalla 1^ memoria istruttoria avversa ex art. 183,6° c.p.c., nonché dai doc. n. 5, 8 e n. 9 di parte resistente;
- accertato che il Giudice di prime cure ha errato nel valutare la prova documentale diretta di cui al documento n. 8 di parte resistente, che invece conferma che fu ad Parte_2 incaricare direttamene dell'esecuzione dell'impianto elettrico;
CP_1
- accertato che il Giudice di prime cure non ha valutato correttamente le istanze istruttorie di parte resistente, non ammettendo i capitoli di prova n. 4, 5, 6, 10 e 13 della 2^ memoria ex art. 183.6° c.p.c., che appaiono invece ammissibili con i testi indicati, in quanto pertinenti e dettagliati, tenuto anche conto che la relativa istanza è stata reiterata fino all'udienza di discussione, nonché nelle memorie finali;
- accertato, pertanto, che risulta provato, anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., che è stata
a conferire direttamente ad l'istallazione dell'impianto elettrico, sulla Parte_2 CP_1 base dell'accordo che prevedeva la vendita di un immobile con garage a favore del socio unico di parte attrice sig. il cui prezzo in parte doveva essere versato da ed Pt_3 CP_1 in parte compensato con il compenso spettante a quest'ultima per la realizzazione dell'impianto;
- accertato, in ogni caso, che non vi sono neppure i presupposti per accogliere la domanda di parte attrice ai sensi dell'art. 2729 c.c., posto che nessuna somma risulta dovuta a quest'ultima da parte della Parte_1
NEL MERITO
Rigettare integralmente la domanda di pagamento avanzata da parte attrice in quanto infondata e, conseguentemente, accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Parte_1
Con vittoria di spese legali, anche in relazione al giudizio di primo grado.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede ammettersi prova per testi non ammessa dal Giudice di prime cure di cui alla 2^ memoria istruttoria ex art. 183.6° c.p.c. ed, in particolare, con i capitoli n. 4, 5, 6, 10 e 13, che di seguito si trascrivono integralmente:
4) dica il teste se l' affidava o subappaltava ad Parte_1 CP_1
l'esecuzione di alcuni interventi nel cantiere di Felina ed, in particolare, la realizzazione dell'impianto elettrico;
5) vero che , ora Parte_4
affidava / appaltava direttamente ad Parte_5
l'esecuzione dell'impianto elettrico del nuovo complesso residenziale di Felina CP_1 denominato il Castello – come da doc. n. 8 che si rammostra per conferma;
6) vero, infatti, che ciò avveniva perché ed il sig. raggiungevano Parte_2 Parte_6 un accordo che prevedeva il trasferimento di un immobile e di un garage posti nel nuovo complesso residenziale IL CASTELLO, il cui prezzo di € 110.000,00 doveva essere pagato in parte dalla sua società ed in parte compensato con i compensi spettanti a CP_1 quest'ultima per la realizzazione dell'impianto elettrico, in base alla fattura che CP_1
pagina 2 di 13 avrebbe emesso a carico della committente poco prima del rogito di Parte_2 compravendita – come da doc. n. 1 che si rammostra per conferma;
10) vero che oggi nella Parte_2 Parte_5 persona di , chiedeva la collaborazione dell'Ing. quale Persona_1 Parte_1 direttore dei lavori, al sol fine di controllare i conteggi del compenso che erano stati inviati da , in modo da determinare con accuratezza la somma che CP_1 Parte_2 avrebbe compensato con il prezzo di vendita al netto dei versamenti già incassati;
13) vero che dal termine delle opere presso il cantiere di Felina fino a gennaio 2019, i rapporti tra e sono stati sempre collaborativi e caratterizzati CP_1 Parte_1 da stima reciproca, tant'è che le due società continuarono a collaborare per altri cantieri
e nel tentativo di partecipare agli appalti pubblici di Via Enzo Bagnoli, dell'Ospedale di
Carpi, dell'Ausl di Reggio Emilia, di Modena e dell'Ospedale di Pavullo.
Con i testi come indicati nella 2^ memoria, ex art. 183,6° c.p.c.
Sui capitoli 4, 5, 6, 10 e sul capitolo 13:
1) , presso oggi Testimone_1 Parte_2 Parte_5
;
[...]
2) , presso oggi Persona_1 Parte_2 Parte_5
;
[...]
3) , presso oggi CP_2 Parte_2 Parte_5
;
[...]
4) , amministratore condominiale, con studio in Felina di Castelnovo Testimone_2
Né Monti, Via Fontanesi n. 18/B, c/o studio progetti ambientali integrati;
Su tutti i capitoli:
5) Ing. quale direttore dei lavori del cantiere di Felina, residente a [...]
Cavola di Toano (RE), Via Roma n. 21;
Sul capitolo 13:
6) c/o CAT, Castelnovo Né Monti, Via Monzani n. 44/F.; CP_3
7) c/o CAT, Castelnovo Né Monti, Via Monzani n. 44/F. “ Tes_4
Appellata : CP_1
“IN VIA PREGIUDIZIALE.
Accertata l'assenza dei presupposti di legge, rigettare, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 680/2021 pronunciata dal
Tribunale di Reggio Emilia il 26 maggio 2021 e pubblicata il 28.05.2021, a conclusione del procedimento contrassegnato con il n. 2469/2019 R.G., non notificata.
NEL MERITO.
Respingere l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. Parte_1
680/2021 pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia il 26 maggio 2021 e pubblicata il
28.05.2021, a conclusione del procedimento contrassegnato con il n. 2469/2019 R.G., non notificata e, conseguentemente, confermare detta sentenza in ogni sua parte.
IN OGNI CASO.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre C.P.A. ed I.V.A. e rimborso forfettario delle spese generali di studio del secondo grado del giudizio in relazione alle spese sostenute dalla
per la propria difesa.” CP_1
pagina 3 di 13 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società (da qui ) con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in CP_1 CP_1
giudizio innanzi al Tribunale di Reggio Emilia la società (da qui Parte_1
, esponendo: Parte_1
- la società AR OC. OO. (poi divenuta e da qui Parte_5
, proprietaria del compendio immobiliare dell'ex scuola elementare di Felina, Pt_2
aveva affidato in appalto a i lavori di ristrutturazione Parte_1
incaricando per la direzione dei lavori l'Ing. suo socio e consigliere di Testimone_3
amministrazione;
- l'esecuzione di impianti elettrici, di illuminazione esterna su strada, di impianti nelle parti comuni tra cui antenna, citofoni ed ascensori era stata affidata in subappalto dalla
[...]
lla ; Parte_1 CP_1
- la non si era mai occupata della gestione del cantiere la Pt_2 Parte_1
non aveva dato alcun incarico a soggetti terzi per l'esecuzione di detti lavori;
- la gestione del cantiere era stata seguita esclusivamente da per il Parte_1
tramite del proprio socio e consigliere di amministrazione Ing. Testimone_3
- la aveva fornito ad tutte le istruzioni operative in ordine a Parte_1 CP_1
tipologie, qualità e tempistiche dei lavori tecnici, varianti avanzate dai promissari acquirenti, nonché tutte le relative indicazioni per la contabilizzazione;
- in assenza di qualsiasi rapporto diretto tra committente principale ( e Pt_2
subappaltatrice ), nessun dubbio era è sorto sul fatto che CP_1 Parte_1
avrebbe provveduto direttamente al pagamento di;
CP_1
- con e-mail del 22.11.2012 aveva trasmesso alla convenuta il conteggio finale di CP_1
€ 52.189,00 + IVA, senza ricevere alcuna contestazione sulla legittimazione a ricevere da l pagamento per il lavoro svolto;
Parte_1
- completati i lavori, il 14.12.2012 aveva rilasciato la “dichiarazione di conformità CP_1 dell'impianto alla regola dell'arte”;
- a seguito della richiesta di del 25.3.2014 di “definire il conteggio di Felina” con CP_1
la conseguente fatturazione, l'Ing. aveva chiesto di verificare i conteggi senza Parte_1
mettere in discussione la debenza del pagamento da parte di ma solo Parte_1
i tempi e modi;
- nonostante il rapporto di subappalto, veva continuato a rimandare Parte_1
il pagamento a favore di , la quale aveva infine emesso la fattura n. 42/2018 di € CP_1
pagina 4 di 13 55.072,00, confermando il corrispettivo da sempre esposto a Parte_1
- solo dopo aver ricevuto la fattura, con e-mail del 9.1.2019 la Parte_1
negava di essere tenuta al pagamento, in quanto a suo dire era di competenza esclusiva della Pt_2
- l'incarico di realizzare gli impianti era stato affidato direttamente da
[...]
d e, pertanto, ai sensi dell'art. 1656 c.c., la sub-committente era Parte_1 CP_1
tenuta al pagamento.
La ricorrente concludeva chiedendo la condanna di a pagare la Parte_1
somma complessiva di € 55.072,00 oltre interessi di mora dal 3.12.2012 (data di conclusione dei lavori).
2. Si costituiva in giudizio la sponendo: Parte_1
- la non aveva mai subappaltato alla alcun intervento e Parte_1 CP_1
tantomeno la realizzazione dell'impianto elettrico che era stato affidato in appalto a quest'ultima direttamente dalla committente Pt_2
- il sig. , all'epoca amministratore e socio unico di , aveva Parte_6 CP_1
manifestato al sig. legale rappresentante di di voler acquistare Parte_7 Pt_2
uno degli appartamenti che sarebbero stati realizzati nel nuovo progetto residenziale;
- in data 25.03.2008, e il sig. si erano accordati per vendere a favore del Pt_2 Pt_3
secondo un appartamento e un garage al prezzo di € 110.000,00, mentre la Pt_2
avrebbe affidato alla la realizzazione dell'impianto elettrico, al fine di compensare CP_1
il corrispettivo di con il prezzo di vendita con pagamento del prezzo residuo al CP_1
netto degli eventuali acconti che nelle more sarebbero stati versati dal sig. Pt_3
- la realizzazione dell'impianto elettrico era stata richiesta ad direttamente dalla CP_1
committente (poi ), come emergeva anche dal Pt_2 Parte_5
bilancio di questa del 2016;
- la convenuta era quindi priva di legittimazione passiva;
- in ogni caso gli interessi di mora sarebbero dovuti a far data dal 09.01.2019 ex art. 4
D.Lgs. n. 231/2002 (data di ricevimento della fattura o dalla richiesta di pagamento del creditore).
La convenuta, concludeva chiedendo in via preliminare l'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio nei confronti della e nel merito il rigetto della domanda attrice per Pt_2
difetto di legittimazione passiva o comunque la condanna della terza chiamata al pagamento della somma richiesta da . CP_1
pagina 5 di 13 3. Rigettata l'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo, il Tribunale all'udienza del
17.10.2019 disponeva il mutamento del rito in ordinario ed all'esito della trattazione, con sentenza n. 680/2021 accoglieva la domanda attrice condannando la Parte_1 al pagamento, in favore dell'attrice della somma di € 55.072,00, oltre agli
[...] CP_1
interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002 dall'08.02.2019 sino al saldo.
4. Avverso la suddetta decisione ha proposto appello la Parte_1
5. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
6. All'udienza del 30.4.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ritiene che il Tribunale non abbia fatto corretta applicazione dell'art. 2729 c.c., traendo il proprio convincimento sulla legittimazione passiva della da alcuni elementi presuntivi;
l'appellante sostiene che Parte_1
dalla documentazione agli atti – stante l'assenza di un contratto in forma scritta – non emergerebbero indizi caratterizzati da gravità, precisione e concordanza, da cui desumere l'esistenza di un rapporto di subappalto fra la la . I documenti Parte_1 CP_1
in questione, difatti, dimostrerebbero soltanto la normale interazione operativa fra le imprese impiegate nello stesso cantiere, per conto della medesima committente ( Ciò Pt_2
varrebbe innanzitutto per il documento 16 (fax del 11.5.2009) con il quale la
[...]
veva comunicato a le piante per l'assegnazione dei contatori ENEL. Parte_1 CP_1
Anche il documento n. 17 (richiesta danni) sarebbe privo dei requisiti di precisione e concordanza, in quanto consisterebbe solo nella quantificazione dei costi di ripristino delle opere danneggiate dagli operai della e la ragione della richiesta formulata da CP_1 [...]
anziché dalla proprietaria committente, sarebbe da riscontrare nei buoni Parte_1
rapporti fra le parti. Infine, anche la corrispondenza intercorsa fra (nella persona del CP_1
ed il Direttore Lavori (Ing. rientrerebbe nella normale dinamica Pt_3 Testimone_3
dei rapporti fra esecutrice e responsabile del cantiere, restando irrilevante che quest'ultimo fosse anche socio e consigliere del CDA della Parte_1
8. Il motivo è infondato.
9. Va premesso che nella fattispecie non è in contestazione né lo svolgimento dei lavori da parte di , né la loro quantificazione, bensì la legittimazione passiva sostanziale del CP_1
pagina 6 di 13 rapporto contrattuale. Va altresì ricordato che ai fini della valida stipulazione del contratto di appalto, non è richiesta ex art. 1350 c.c. la forma scritta a pena di nullità. L'orientamento giurisprudenziale è pacifico nel senso di ritenere che la stipulazione del contratto d'appalto (o subappalto) tra privati non richiede la forma scritta né "ad substantiam", né "ad probationem", potendo lo stesso essere concluso oralmente o anche "per facta concludentia"
(v. Cass n. 16530/2016). Pertanto, la giurisprudenza costante ritiene che l'appaltatore possa provare la conclusione del contratto di appalto con ogni mezzo di prova, ivi comprese le presunzioni, ma le stesse devono necessariamente rivestire, a norma dell'art. 2729 c.c., i caratteri della gravità, precisione nonché, qualora siano più d'una, della concordanza (v. Cass.
n. 12971/2018).
10. Sotto tale profilo, in tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che presi singolarmente presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi (v. Cass. n. 9059/2018).
11. Facendo applicazione di tali principi, la Corte ritiene che il tribunale abbia fatto corretta applicazione di tali principi. Dalla documentazione versata in atti, emergono indici presuntivi da cui si può ritenere raggiunta la prova del credito vantato da . CP_1
12. In primis, è noto che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito (v. Cass. n. 19944/2023), ma può costituire un indizio (v.
Cass. n. 299/2016, n. 15383/2010).
13. In secondo luogo, nella documentazione depositata da , ed in particolare nella CP_1
corrispondenza, non si rinviene alcun riferimento alla ad eccezione del documento Pt_2
n. 23 che riguarda la certificazione degli impianti ma che necessariamente doveva essere intestata alla proprietà La restante corrispondenza non può essere semplicemente Pt_2
pagina 7 di 13 ricondotta – come sostiene l'appellante – al normale rapporto fra la esecutrice dei lavori e
Direttore Lavori. Difatti, il duplice ruolo ricoperto dall'Ing. di socio/membro del Parte_1
CDA della e di Direttore Lavori, assume particolare rilevanza nella Parte_1
fattispecie; l'Ing. ha senza dubbio intrattenuto rapporti con la non Testimone_3 CP_1
solo come D.L., ma anche per conto della Ciò emerge non solo dal doc. Parte_1
n. 15 (ovvero il fax con il preventivo del 23.3.2009 inviato da che sebbene intestato CP_1
all'Ing. non avrebbe avuto alcuna logica se fosse stata la a doversi Parte_1 Pt_2
assumere il relativo onere), ma anche da altri documenti. Le e-mail del 19.11.2012 e del
22.11.2012 (doc. 21 e 22) nelle quali, alla comunicazione da parte di del CP_1
corrispettivo, l'Ing. risponde con e-mail nella quale figura il nome la società Parte_1 [...]
chiedendo tempo per esaminare i conteggi: se il contratto fosse intercorso Parte_1
direttamente con la i conteggi e le richieste di pagamento sarebbero state indirizzate Pt_2
a quest'ultima o comunque l'Ing. avrebbe dovuto immediatamente reindirizzarle Parte_1
alla Pt_2
14. Altri indizi si ritrovano nei documenti n. 19 e 20 ove la comunica all'Ing. CP_1
i preventivi per le varianti richieste, ma non risulta che detti preventivi, come le Parte_1
altre richieste, siano state girate alla quale committente. Trattasi, in breve, di Pt_2
documenti che non possono essere ricondotti alla mera “collaborazione operativa di cantiere” fra esecutrice dei lavori e D.L., atteso il ruolo rivestito dall'Ing. quale membro Parte_1
dell'organo amministrativo della società appellante, ma costituiscono elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti della sussistenza di un accordo fra la e la CP_1 [...]
elativamente ai lavori svolti. Parte_1
15. In tale quadro si inseriscono anche i documenti n. 16 e 17 del fascicolo . Con il CP_1
primo, la aveva trasmesso a le piante per i contatori ENEL, Parte_1 CP_1
mentre con il secondo, era stato richiesto il risarcimento dei danni causati dagli operai
. La Corte ritiene che se il primo documento (doc. 16) può al limite rientrare nella CP_1
dinamica dei rapporti fra i soggetti operanti nel cantiere, non altrettanto può dirsi per la richiesta di risarcimento dei danni (doc. 17) formulata dalla Parte_1
direttamente alla . Non convince la tesi dell'appellante secondo la quale la CP_1 [...]
si sarebbe limitata a quantificare il costo del materiale e delle ore di mano Parte_1
d'opera; il dato letterale è di ben diverso tenore: “…con la presente siamo a farVi richiesta formale dei danni sostenuti da Voi causati”. Trattasi all'evidenza di una vera e propria richiesta risarcitoria che trae il suo presupposto giuridico nel rapporto di subappalto fra Pt_1
pagina 8 di 13 d , dato che la legittimazione ad avanzare la pretesa sarebbe spettata Parte_1 CP_1
esclusivamente alla se il rapporto negoziale fosse stato instaurato con questa. Pt_2
16. Vi sono quindi quegli elementi probatori o presuntivi precisi e concordanti da cui poter evincere con sufficiente affidabilità, la sussistenza di un valido rapporto contrattuale fra appellante ed appellata e la sua regolare esecuzione.
17. Strettamente connesso al precedente motivo, con il secondo motivo di gravame,
l'appellante sostiene che anche altri documenti non sarebbero stati correttamente valutati dal
Tribunale. Si tratta dei documenti n. 3, 25, 34 e 35 di , nonché dai doc. n. 5, 8 e 9 di CP_1
Da tali documenti, secondo l'appellante, emergerebbe ex art. 2729 c.c. Parte_1
la prova dell'esistenza dell'accordo intervenuto tra ed il sig. legale Pt_2 Pt_3
rappresentante e socio unico di , che prevedeva il trasferimento a favore di CP_1
quest'ultimo di un immobile e di un garage posti nel nuovo complesso residenziale, il cui prezzo di € 110.000,00 doveva essere in parte pagato ed in parte compensato con il corrispettivo spettante ad per i lavori. CP_1
18. Il motivo è infondato.
19. Come rilevato dal Tribunale, il doc. n. 1 (fasc. app.nte) altro non è che una minuta contrattuale e parziale per la cessione a favore del dell'appartamento n. 6 e del Parte_6 garage n. 3 per il prezzo di € 110.000,00. In detto documento non v'è traccia di una eventuale compensazione del prezzo con il corrispettivo dei lavori affidati a;
anzi, in esso si CP_1 legge “pagamenti € 5000 a settimana” e quindi si deve ritenere che nella trattativa per la cessione di tali immobili le parti non intendessero (in mancanza di specifica indicazione) compensare in toto o in parte il prezzo di acquisto con il corrispettivo dei lavori la cui quantificazione non è neppure indicata, rendendo quindi incerto il contenuto dell'obbligazione.
20. Che poi il testo preveda “preparare capitolato x cliente e compromesso” non aggiunge nulla alla tesi dell'appellante. L'interesse del all'acquisto dell'immobile non può Pt_3
essere considerato coincidente con quello di che all'epoca (25.3.2008) non era una CP_1
società unipersonale, ma composta oltre che dal anche dal socio (v. Pt_3 CP_4
doc. 38 fasc. app.ta); la promessa di acquisto dell'immobile da parte del era Pt_3
evidentemente formulata a titolo personale, come risulta anche dal doc. 5 di parte appellante
(proposta di affitto) ove il si qualifica come “promittente acquirente” e dal doc. 3; Pt_3
anche nel doc. 9 non v'è traccia della pretesa compensazione e dello specifico collegamento pagina 9 di 13 con l'appalto della (non risulta neppure che la contabilità dovesse essere esaminata CP_1
dalla dipendente di sig. . In breve, la pretesa compensazione del Pt_2 Per_1
corrispettivo in forza di un accordo fra e non trova alcun riscontro CP_1 Pt_2
probatorio.
21. Con il terzo motivo, l'appellante ritiene censurabile la sentenza impugnata laddove il
Tribunale avrebbe erroneamente valutato la Di.CO. (Dichiarazione di Conformità dell'impianto - doc. 8) nella quale la risulta sia come proprietaria sia come Pt_2
richiedente. Secondo l'appellante, tale coincidenza costituirebbe la prova che la committente sarebbe posto che il D.M. n. 37/2008 prevede di indicare distintamente proprietario Pt_2
e richiedente.
22. La censura è infondata.
23. La ex art. 7 DM n. 37/2008 è un documento con cui l'impiantista certifica di aver CP_5 realizzato “a regola d'arte” l'impianto che gli è stato commissionato. Nel modulo previsto dalla normativa (v. all.1 DM) è prevista effettivamente la distinzione fra committente e proprietario dell'immobile e, nella del 15.11.2012, la è indicata nel duplice CP_5 Pt_2
ruolo; tuttavia, la non costituisce la prova del rapporto contrattuale diretto fra CP_5 CP_1
e Va considerato difatti che la va sempre rilasciata al proprietario Pt_2 CP_5
dell'immobile e non offre alcun elemento aggiuntivo in merito a quelli che possono essere stati i rapporti contrattuali sottostanti.
24. In secondo luogo, detto documento non va considerato singolarmente, ma nel quadro d'insieme con gli altri elementi presuntivi già esaminati, che tuttavia contrastano con la ricostruzione fattuale dell'appellante; si veda ad esempio il progetto esecutivo dell'impianto elettrico nel quale la committente è indicata la (doc. 18 fasc. app.ta). Parte_1
Come ricordato, il giudice deve effettuare una valutazione degli elementi presuntivi non secondo un modello "atomistico-analitico", ma sul rigoroso esame di ciascun singolo fatto indiziante e sulla successiva valutazione congiunta, complessiva e globale, degli stessi, da compiersi alla luce dei principi di coerenza logica, compatibilità inferenziale e concordanza.
Da tale valutazione complessiva non emerge il ruolo di committente della sostenuto Pt_2 dall'appellante.
25. Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante si duole della mancata ammissione delle prove orali con riferimento ai capitoli della seconda memoria istruttoria Parte_1
nn. 4, 5, 6, 10 e 13. Secondo l'appellante, tali capitoli sarebbero stati ammissibili e rilevanti pagina 10 di 13 sia ai fini della prova del contratto di appalto con sia dell'accordo di Pt_2
compensazione del corrispettivo e pertanto l'istanza istruttoria viene rinnovata in questo grado di giudizio.
26. Il motivo è infondato e la relativa istanza va rigettata.
27. La prova per presunzioni costituisce prova "completa" alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, di controllarne l'attendibilità, di scegliere, tra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, senza che possa, per converso, legittimamente predicarsi l'esistenza, nel complessivo sistema processualcivilistico, di una gerarchia delle fonti di prova. Nella decisione della causa di merito, il giudice è quindi libero di fondare il proprio convincimento su prove presuntive a differenza di altri mezzi di prova, ove le ritenga più attendibili, tanto che non è tenuto ad ammettere gli ulteriori mezzi istruttori richiesti dalle parti se è già in grado di formarsi un convincimento sulla base delle risultanze acquisite al processo, salvo il limite della motivazione del proprio convincimento da parte del giudicante e quello della ammissione dell'eventuale prova contraria al fatto ignoto che si pretende di provare tramite presunzioni, ove ciò sia richiesto da una delle parti - e la relativa prova non risulti inammissibile o ininfluente (v. Cass. n. 18719/2003; n. 4743/2005).
28. Nella fattispecie il Tribunale ha fatto applicazione di tale principio;
in sentenza ha ribadito il rigetto delle richieste istruttorie richiamando la motivazione assunta nell'ordinanza istruttoria (1), che la Corte condivide. Quanto ai capitoli n. 4 (“dica il teste se l
[...]
affidava o subappaltava ad l'esecuzione di alcuni interventi nel Parte_1 CP_1 cantiere di Felina ed, in particolare, la realizzazione dell'impianto elettrico”) e n. 5 (“vero che , ora Parte_4 [...]
affidava/appaltava direttamente ad Parte_5 CP_1
l'esecuzione dell'impianto elettrico del nuovo complesso residenziale di Felina denominato il
Castello – come da doc. n. 8 che si rammostra per conferma”), questi sono inammissibili in quanto generici, mancando qualsiasi riferimento sia temporale, sia dell'indicazione di chi conferito l'incarico a per conto della considerato che quest'ultima è una CP_1 Pt_2
società.
(1) Ord. 24.9.2020: “Ritenuta parimenti inammissibile la prova per testi richiesta dalla convenuta con la seconda memoria istruttoria, essendo i capitoli ivi formulati in parte generici (capitoli 4-5-6-7-9-10) ed in parte superflui ai fini della decisione (cap. 1-2-3-8-10-11-12-13)”.
pagina 11 di 13 29. Per le stesse ragioni è inammissibile il capitolo n. 6 (“vero, infatti, che ciò avveniva
perché ed il sig. raggiungevano un accordo che prevedeva il Parte_2 Parte_6
trasferimento di un immobile e di un garage posti nel nuovo complesso residenziale IL
CASTELLO, il cui prezzo di € 110.000,00 doveva essere pagato in parte dalla sua società
ed in parte compensato con i compensi spettanti a quest'ultima per la realizzazione CP_1
dell'impianto elettrico, in base alla fattura che avrebbe emesso a carico della CP_1
committente poco prima del rogito di compravendita – come da doc. n. 1 che si Parte_2
rammostra per conferma”). Il capitolo n. 10 (“vero che oggi Parte_2 [...]
nella persona di , chiedeva la Parte_5 Persona_1
collaborazione dell'ing. quale direttore dei lavori, al sol fine di controllare i Parte_1
conteggi del compenso che erano stati inviati da , in modo da determinare con CP_1
accuratezza la somma che avrebbe compensato con il prezzo di vendita al netto Parte_2 dei versamenti già incassati”) è generico e comunque irrilevante ed il capitolo n. 13 (“vero che dal termine delle opere presso il cantiere di Felina fino a gennaio 2019, i rapporti tra
e sono stati sempre collaborativi e caratterizzati da stima CP_1 Parte_1
reciproca, tant'è che le due società continuarono a collaborare per altri cantieri e nel tentativo di partecipare agli appalti pubblici di Via Enzo Bagnoli, dell'Ospedale di Carpi, dell'Ausl di Reggio Emilia, di Modena e dell'Ospedale di Pavullo”) è irrilevante ai fini della decisione avendo ad oggetto circostanze estranee al giudizio. In ogni caso i capitoli di prova
4, 5, 6 e 10 richiedono al teste di compiere inammissibili valutazioni anche di natura giuridica e quindi sono inammissibili. Per tali ragioni l'istanza istruttoria va rigettata anche in questo grado di giudizio.
30. In conclusione, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della decisione impugnata.
31. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
32. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
pagina 12 di 13
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da vverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Reggio Emilia n. 680/2021 del 26.5.2021, pubblicata il 28.5.2021;
- condanna a rifondere a le spese di lite del Parte_1 CP_1 presente giudizio di appello, che liquida in € 9.500,00 per compensi oltre spese forfettarie
15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante Parte_1
il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art.
[...]
13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Bologna, 28 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1304 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianmarco Verardi (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Fonte C.F._1
D'Abisso n. 21 a Modena, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore in CP_1 P.IVA_2
carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Viappiani (c.f. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via IV Novembre n. 4 a Bibbiano (RE), giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 680/2021 del 26.5.2021, pubblicata il 28.05.2021.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 30.4.2024:
Appellante : Parte_1
“accertato che il Giudice di prime cure è incorso nell'erronea e falsa applicazione dell'art.
2729 c.c., in relazione ai presunti fatti e/o elementi indiziari di cui a documenti di parte
pagina 1 di 13 attrice n. 2, 15, 16, 17, 19-22 e 24, che risultano privi di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza da essi della conseguenza ignota;
- accertato, inoltre, che lo stesso ha omesso di valutare ex art. 2729 c.c. gli elementi indiziari gravi, precisi e concordanti rinvenienti dai doc. n. 3, 25, 34 e 35 di controparte, dalla 1^ memoria istruttoria avversa ex art. 183,6° c.p.c., nonché dai doc. n. 5, 8 e n. 9 di parte resistente;
- accertato che il Giudice di prime cure ha errato nel valutare la prova documentale diretta di cui al documento n. 8 di parte resistente, che invece conferma che fu ad Parte_2 incaricare direttamene dell'esecuzione dell'impianto elettrico;
CP_1
- accertato che il Giudice di prime cure non ha valutato correttamente le istanze istruttorie di parte resistente, non ammettendo i capitoli di prova n. 4, 5, 6, 10 e 13 della 2^ memoria ex art. 183.6° c.p.c., che appaiono invece ammissibili con i testi indicati, in quanto pertinenti e dettagliati, tenuto anche conto che la relativa istanza è stata reiterata fino all'udienza di discussione, nonché nelle memorie finali;
- accertato, pertanto, che risulta provato, anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., che è stata
a conferire direttamente ad l'istallazione dell'impianto elettrico, sulla Parte_2 CP_1 base dell'accordo che prevedeva la vendita di un immobile con garage a favore del socio unico di parte attrice sig. il cui prezzo in parte doveva essere versato da ed Pt_3 CP_1 in parte compensato con il compenso spettante a quest'ultima per la realizzazione dell'impianto;
- accertato, in ogni caso, che non vi sono neppure i presupposti per accogliere la domanda di parte attrice ai sensi dell'art. 2729 c.c., posto che nessuna somma risulta dovuta a quest'ultima da parte della Parte_1
NEL MERITO
Rigettare integralmente la domanda di pagamento avanzata da parte attrice in quanto infondata e, conseguentemente, accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Parte_1
Con vittoria di spese legali, anche in relazione al giudizio di primo grado.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede ammettersi prova per testi non ammessa dal Giudice di prime cure di cui alla 2^ memoria istruttoria ex art. 183.6° c.p.c. ed, in particolare, con i capitoli n. 4, 5, 6, 10 e 13, che di seguito si trascrivono integralmente:
4) dica il teste se l' affidava o subappaltava ad Parte_1 CP_1
l'esecuzione di alcuni interventi nel cantiere di Felina ed, in particolare, la realizzazione dell'impianto elettrico;
5) vero che , ora Parte_4
affidava / appaltava direttamente ad Parte_5
l'esecuzione dell'impianto elettrico del nuovo complesso residenziale di Felina CP_1 denominato il Castello – come da doc. n. 8 che si rammostra per conferma;
6) vero, infatti, che ciò avveniva perché ed il sig. raggiungevano Parte_2 Parte_6 un accordo che prevedeva il trasferimento di un immobile e di un garage posti nel nuovo complesso residenziale IL CASTELLO, il cui prezzo di € 110.000,00 doveva essere pagato in parte dalla sua società ed in parte compensato con i compensi spettanti a CP_1 quest'ultima per la realizzazione dell'impianto elettrico, in base alla fattura che CP_1
pagina 2 di 13 avrebbe emesso a carico della committente poco prima del rogito di Parte_2 compravendita – come da doc. n. 1 che si rammostra per conferma;
10) vero che oggi nella Parte_2 Parte_5 persona di , chiedeva la collaborazione dell'Ing. quale Persona_1 Parte_1 direttore dei lavori, al sol fine di controllare i conteggi del compenso che erano stati inviati da , in modo da determinare con accuratezza la somma che CP_1 Parte_2 avrebbe compensato con il prezzo di vendita al netto dei versamenti già incassati;
13) vero che dal termine delle opere presso il cantiere di Felina fino a gennaio 2019, i rapporti tra e sono stati sempre collaborativi e caratterizzati CP_1 Parte_1 da stima reciproca, tant'è che le due società continuarono a collaborare per altri cantieri
e nel tentativo di partecipare agli appalti pubblici di Via Enzo Bagnoli, dell'Ospedale di
Carpi, dell'Ausl di Reggio Emilia, di Modena e dell'Ospedale di Pavullo.
Con i testi come indicati nella 2^ memoria, ex art. 183,6° c.p.c.
Sui capitoli 4, 5, 6, 10 e sul capitolo 13:
1) , presso oggi Testimone_1 Parte_2 Parte_5
;
[...]
2) , presso oggi Persona_1 Parte_2 Parte_5
;
[...]
3) , presso oggi CP_2 Parte_2 Parte_5
;
[...]
4) , amministratore condominiale, con studio in Felina di Castelnovo Testimone_2
Né Monti, Via Fontanesi n. 18/B, c/o studio progetti ambientali integrati;
Su tutti i capitoli:
5) Ing. quale direttore dei lavori del cantiere di Felina, residente a [...]
Cavola di Toano (RE), Via Roma n. 21;
Sul capitolo 13:
6) c/o CAT, Castelnovo Né Monti, Via Monzani n. 44/F.; CP_3
7) c/o CAT, Castelnovo Né Monti, Via Monzani n. 44/F. “ Tes_4
Appellata : CP_1
“IN VIA PREGIUDIZIALE.
Accertata l'assenza dei presupposti di legge, rigettare, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 680/2021 pronunciata dal
Tribunale di Reggio Emilia il 26 maggio 2021 e pubblicata il 28.05.2021, a conclusione del procedimento contrassegnato con il n. 2469/2019 R.G., non notificata.
NEL MERITO.
Respingere l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. Parte_1
680/2021 pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia il 26 maggio 2021 e pubblicata il
28.05.2021, a conclusione del procedimento contrassegnato con il n. 2469/2019 R.G., non notificata e, conseguentemente, confermare detta sentenza in ogni sua parte.
IN OGNI CASO.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre C.P.A. ed I.V.A. e rimborso forfettario delle spese generali di studio del secondo grado del giudizio in relazione alle spese sostenute dalla
per la propria difesa.” CP_1
pagina 3 di 13 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società (da qui ) con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in CP_1 CP_1
giudizio innanzi al Tribunale di Reggio Emilia la società (da qui Parte_1
, esponendo: Parte_1
- la società AR OC. OO. (poi divenuta e da qui Parte_5
, proprietaria del compendio immobiliare dell'ex scuola elementare di Felina, Pt_2
aveva affidato in appalto a i lavori di ristrutturazione Parte_1
incaricando per la direzione dei lavori l'Ing. suo socio e consigliere di Testimone_3
amministrazione;
- l'esecuzione di impianti elettrici, di illuminazione esterna su strada, di impianti nelle parti comuni tra cui antenna, citofoni ed ascensori era stata affidata in subappalto dalla
[...]
lla ; Parte_1 CP_1
- la non si era mai occupata della gestione del cantiere la Pt_2 Parte_1
non aveva dato alcun incarico a soggetti terzi per l'esecuzione di detti lavori;
- la gestione del cantiere era stata seguita esclusivamente da per il Parte_1
tramite del proprio socio e consigliere di amministrazione Ing. Testimone_3
- la aveva fornito ad tutte le istruzioni operative in ordine a Parte_1 CP_1
tipologie, qualità e tempistiche dei lavori tecnici, varianti avanzate dai promissari acquirenti, nonché tutte le relative indicazioni per la contabilizzazione;
- in assenza di qualsiasi rapporto diretto tra committente principale ( e Pt_2
subappaltatrice ), nessun dubbio era è sorto sul fatto che CP_1 Parte_1
avrebbe provveduto direttamente al pagamento di;
CP_1
- con e-mail del 22.11.2012 aveva trasmesso alla convenuta il conteggio finale di CP_1
€ 52.189,00 + IVA, senza ricevere alcuna contestazione sulla legittimazione a ricevere da l pagamento per il lavoro svolto;
Parte_1
- completati i lavori, il 14.12.2012 aveva rilasciato la “dichiarazione di conformità CP_1 dell'impianto alla regola dell'arte”;
- a seguito della richiesta di del 25.3.2014 di “definire il conteggio di Felina” con CP_1
la conseguente fatturazione, l'Ing. aveva chiesto di verificare i conteggi senza Parte_1
mettere in discussione la debenza del pagamento da parte di ma solo Parte_1
i tempi e modi;
- nonostante il rapporto di subappalto, veva continuato a rimandare Parte_1
il pagamento a favore di , la quale aveva infine emesso la fattura n. 42/2018 di € CP_1
pagina 4 di 13 55.072,00, confermando il corrispettivo da sempre esposto a Parte_1
- solo dopo aver ricevuto la fattura, con e-mail del 9.1.2019 la Parte_1
negava di essere tenuta al pagamento, in quanto a suo dire era di competenza esclusiva della Pt_2
- l'incarico di realizzare gli impianti era stato affidato direttamente da
[...]
d e, pertanto, ai sensi dell'art. 1656 c.c., la sub-committente era Parte_1 CP_1
tenuta al pagamento.
La ricorrente concludeva chiedendo la condanna di a pagare la Parte_1
somma complessiva di € 55.072,00 oltre interessi di mora dal 3.12.2012 (data di conclusione dei lavori).
2. Si costituiva in giudizio la sponendo: Parte_1
- la non aveva mai subappaltato alla alcun intervento e Parte_1 CP_1
tantomeno la realizzazione dell'impianto elettrico che era stato affidato in appalto a quest'ultima direttamente dalla committente Pt_2
- il sig. , all'epoca amministratore e socio unico di , aveva Parte_6 CP_1
manifestato al sig. legale rappresentante di di voler acquistare Parte_7 Pt_2
uno degli appartamenti che sarebbero stati realizzati nel nuovo progetto residenziale;
- in data 25.03.2008, e il sig. si erano accordati per vendere a favore del Pt_2 Pt_3
secondo un appartamento e un garage al prezzo di € 110.000,00, mentre la Pt_2
avrebbe affidato alla la realizzazione dell'impianto elettrico, al fine di compensare CP_1
il corrispettivo di con il prezzo di vendita con pagamento del prezzo residuo al CP_1
netto degli eventuali acconti che nelle more sarebbero stati versati dal sig. Pt_3
- la realizzazione dell'impianto elettrico era stata richiesta ad direttamente dalla CP_1
committente (poi ), come emergeva anche dal Pt_2 Parte_5
bilancio di questa del 2016;
- la convenuta era quindi priva di legittimazione passiva;
- in ogni caso gli interessi di mora sarebbero dovuti a far data dal 09.01.2019 ex art. 4
D.Lgs. n. 231/2002 (data di ricevimento della fattura o dalla richiesta di pagamento del creditore).
La convenuta, concludeva chiedendo in via preliminare l'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio nei confronti della e nel merito il rigetto della domanda attrice per Pt_2
difetto di legittimazione passiva o comunque la condanna della terza chiamata al pagamento della somma richiesta da . CP_1
pagina 5 di 13 3. Rigettata l'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo, il Tribunale all'udienza del
17.10.2019 disponeva il mutamento del rito in ordinario ed all'esito della trattazione, con sentenza n. 680/2021 accoglieva la domanda attrice condannando la Parte_1 al pagamento, in favore dell'attrice della somma di € 55.072,00, oltre agli
[...] CP_1
interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002 dall'08.02.2019 sino al saldo.
4. Avverso la suddetta decisione ha proposto appello la Parte_1
5. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
6. All'udienza del 30.4.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ritiene che il Tribunale non abbia fatto corretta applicazione dell'art. 2729 c.c., traendo il proprio convincimento sulla legittimazione passiva della da alcuni elementi presuntivi;
l'appellante sostiene che Parte_1
dalla documentazione agli atti – stante l'assenza di un contratto in forma scritta – non emergerebbero indizi caratterizzati da gravità, precisione e concordanza, da cui desumere l'esistenza di un rapporto di subappalto fra la la . I documenti Parte_1 CP_1
in questione, difatti, dimostrerebbero soltanto la normale interazione operativa fra le imprese impiegate nello stesso cantiere, per conto della medesima committente ( Ciò Pt_2
varrebbe innanzitutto per il documento 16 (fax del 11.5.2009) con il quale la
[...]
veva comunicato a le piante per l'assegnazione dei contatori ENEL. Parte_1 CP_1
Anche il documento n. 17 (richiesta danni) sarebbe privo dei requisiti di precisione e concordanza, in quanto consisterebbe solo nella quantificazione dei costi di ripristino delle opere danneggiate dagli operai della e la ragione della richiesta formulata da CP_1 [...]
anziché dalla proprietaria committente, sarebbe da riscontrare nei buoni Parte_1
rapporti fra le parti. Infine, anche la corrispondenza intercorsa fra (nella persona del CP_1
ed il Direttore Lavori (Ing. rientrerebbe nella normale dinamica Pt_3 Testimone_3
dei rapporti fra esecutrice e responsabile del cantiere, restando irrilevante che quest'ultimo fosse anche socio e consigliere del CDA della Parte_1
8. Il motivo è infondato.
9. Va premesso che nella fattispecie non è in contestazione né lo svolgimento dei lavori da parte di , né la loro quantificazione, bensì la legittimazione passiva sostanziale del CP_1
pagina 6 di 13 rapporto contrattuale. Va altresì ricordato che ai fini della valida stipulazione del contratto di appalto, non è richiesta ex art. 1350 c.c. la forma scritta a pena di nullità. L'orientamento giurisprudenziale è pacifico nel senso di ritenere che la stipulazione del contratto d'appalto (o subappalto) tra privati non richiede la forma scritta né "ad substantiam", né "ad probationem", potendo lo stesso essere concluso oralmente o anche "per facta concludentia"
(v. Cass n. 16530/2016). Pertanto, la giurisprudenza costante ritiene che l'appaltatore possa provare la conclusione del contratto di appalto con ogni mezzo di prova, ivi comprese le presunzioni, ma le stesse devono necessariamente rivestire, a norma dell'art. 2729 c.c., i caratteri della gravità, precisione nonché, qualora siano più d'una, della concordanza (v. Cass.
n. 12971/2018).
10. Sotto tale profilo, in tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che presi singolarmente presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi (v. Cass. n. 9059/2018).
11. Facendo applicazione di tali principi, la Corte ritiene che il tribunale abbia fatto corretta applicazione di tali principi. Dalla documentazione versata in atti, emergono indici presuntivi da cui si può ritenere raggiunta la prova del credito vantato da . CP_1
12. In primis, è noto che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito (v. Cass. n. 19944/2023), ma può costituire un indizio (v.
Cass. n. 299/2016, n. 15383/2010).
13. In secondo luogo, nella documentazione depositata da , ed in particolare nella CP_1
corrispondenza, non si rinviene alcun riferimento alla ad eccezione del documento Pt_2
n. 23 che riguarda la certificazione degli impianti ma che necessariamente doveva essere intestata alla proprietà La restante corrispondenza non può essere semplicemente Pt_2
pagina 7 di 13 ricondotta – come sostiene l'appellante – al normale rapporto fra la esecutrice dei lavori e
Direttore Lavori. Difatti, il duplice ruolo ricoperto dall'Ing. di socio/membro del Parte_1
CDA della e di Direttore Lavori, assume particolare rilevanza nella Parte_1
fattispecie; l'Ing. ha senza dubbio intrattenuto rapporti con la non Testimone_3 CP_1
solo come D.L., ma anche per conto della Ciò emerge non solo dal doc. Parte_1
n. 15 (ovvero il fax con il preventivo del 23.3.2009 inviato da che sebbene intestato CP_1
all'Ing. non avrebbe avuto alcuna logica se fosse stata la a doversi Parte_1 Pt_2
assumere il relativo onere), ma anche da altri documenti. Le e-mail del 19.11.2012 e del
22.11.2012 (doc. 21 e 22) nelle quali, alla comunicazione da parte di del CP_1
corrispettivo, l'Ing. risponde con e-mail nella quale figura il nome la società Parte_1 [...]
chiedendo tempo per esaminare i conteggi: se il contratto fosse intercorso Parte_1
direttamente con la i conteggi e le richieste di pagamento sarebbero state indirizzate Pt_2
a quest'ultima o comunque l'Ing. avrebbe dovuto immediatamente reindirizzarle Parte_1
alla Pt_2
14. Altri indizi si ritrovano nei documenti n. 19 e 20 ove la comunica all'Ing. CP_1
i preventivi per le varianti richieste, ma non risulta che detti preventivi, come le Parte_1
altre richieste, siano state girate alla quale committente. Trattasi, in breve, di Pt_2
documenti che non possono essere ricondotti alla mera “collaborazione operativa di cantiere” fra esecutrice dei lavori e D.L., atteso il ruolo rivestito dall'Ing. quale membro Parte_1
dell'organo amministrativo della società appellante, ma costituiscono elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti della sussistenza di un accordo fra la e la CP_1 [...]
elativamente ai lavori svolti. Parte_1
15. In tale quadro si inseriscono anche i documenti n. 16 e 17 del fascicolo . Con il CP_1
primo, la aveva trasmesso a le piante per i contatori ENEL, Parte_1 CP_1
mentre con il secondo, era stato richiesto il risarcimento dei danni causati dagli operai
. La Corte ritiene che se il primo documento (doc. 16) può al limite rientrare nella CP_1
dinamica dei rapporti fra i soggetti operanti nel cantiere, non altrettanto può dirsi per la richiesta di risarcimento dei danni (doc. 17) formulata dalla Parte_1
direttamente alla . Non convince la tesi dell'appellante secondo la quale la CP_1 [...]
si sarebbe limitata a quantificare il costo del materiale e delle ore di mano Parte_1
d'opera; il dato letterale è di ben diverso tenore: “…con la presente siamo a farVi richiesta formale dei danni sostenuti da Voi causati”. Trattasi all'evidenza di una vera e propria richiesta risarcitoria che trae il suo presupposto giuridico nel rapporto di subappalto fra Pt_1
pagina 8 di 13 d , dato che la legittimazione ad avanzare la pretesa sarebbe spettata Parte_1 CP_1
esclusivamente alla se il rapporto negoziale fosse stato instaurato con questa. Pt_2
16. Vi sono quindi quegli elementi probatori o presuntivi precisi e concordanti da cui poter evincere con sufficiente affidabilità, la sussistenza di un valido rapporto contrattuale fra appellante ed appellata e la sua regolare esecuzione.
17. Strettamente connesso al precedente motivo, con il secondo motivo di gravame,
l'appellante sostiene che anche altri documenti non sarebbero stati correttamente valutati dal
Tribunale. Si tratta dei documenti n. 3, 25, 34 e 35 di , nonché dai doc. n. 5, 8 e 9 di CP_1
Da tali documenti, secondo l'appellante, emergerebbe ex art. 2729 c.c. Parte_1
la prova dell'esistenza dell'accordo intervenuto tra ed il sig. legale Pt_2 Pt_3
rappresentante e socio unico di , che prevedeva il trasferimento a favore di CP_1
quest'ultimo di un immobile e di un garage posti nel nuovo complesso residenziale, il cui prezzo di € 110.000,00 doveva essere in parte pagato ed in parte compensato con il corrispettivo spettante ad per i lavori. CP_1
18. Il motivo è infondato.
19. Come rilevato dal Tribunale, il doc. n. 1 (fasc. app.nte) altro non è che una minuta contrattuale e parziale per la cessione a favore del dell'appartamento n. 6 e del Parte_6 garage n. 3 per il prezzo di € 110.000,00. In detto documento non v'è traccia di una eventuale compensazione del prezzo con il corrispettivo dei lavori affidati a;
anzi, in esso si CP_1 legge “pagamenti € 5000 a settimana” e quindi si deve ritenere che nella trattativa per la cessione di tali immobili le parti non intendessero (in mancanza di specifica indicazione) compensare in toto o in parte il prezzo di acquisto con il corrispettivo dei lavori la cui quantificazione non è neppure indicata, rendendo quindi incerto il contenuto dell'obbligazione.
20. Che poi il testo preveda “preparare capitolato x cliente e compromesso” non aggiunge nulla alla tesi dell'appellante. L'interesse del all'acquisto dell'immobile non può Pt_3
essere considerato coincidente con quello di che all'epoca (25.3.2008) non era una CP_1
società unipersonale, ma composta oltre che dal anche dal socio (v. Pt_3 CP_4
doc. 38 fasc. app.ta); la promessa di acquisto dell'immobile da parte del era Pt_3
evidentemente formulata a titolo personale, come risulta anche dal doc. 5 di parte appellante
(proposta di affitto) ove il si qualifica come “promittente acquirente” e dal doc. 3; Pt_3
anche nel doc. 9 non v'è traccia della pretesa compensazione e dello specifico collegamento pagina 9 di 13 con l'appalto della (non risulta neppure che la contabilità dovesse essere esaminata CP_1
dalla dipendente di sig. . In breve, la pretesa compensazione del Pt_2 Per_1
corrispettivo in forza di un accordo fra e non trova alcun riscontro CP_1 Pt_2
probatorio.
21. Con il terzo motivo, l'appellante ritiene censurabile la sentenza impugnata laddove il
Tribunale avrebbe erroneamente valutato la Di.CO. (Dichiarazione di Conformità dell'impianto - doc. 8) nella quale la risulta sia come proprietaria sia come Pt_2
richiedente. Secondo l'appellante, tale coincidenza costituirebbe la prova che la committente sarebbe posto che il D.M. n. 37/2008 prevede di indicare distintamente proprietario Pt_2
e richiedente.
22. La censura è infondata.
23. La ex art. 7 DM n. 37/2008 è un documento con cui l'impiantista certifica di aver CP_5 realizzato “a regola d'arte” l'impianto che gli è stato commissionato. Nel modulo previsto dalla normativa (v. all.1 DM) è prevista effettivamente la distinzione fra committente e proprietario dell'immobile e, nella del 15.11.2012, la è indicata nel duplice CP_5 Pt_2
ruolo; tuttavia, la non costituisce la prova del rapporto contrattuale diretto fra CP_5 CP_1
e Va considerato difatti che la va sempre rilasciata al proprietario Pt_2 CP_5
dell'immobile e non offre alcun elemento aggiuntivo in merito a quelli che possono essere stati i rapporti contrattuali sottostanti.
24. In secondo luogo, detto documento non va considerato singolarmente, ma nel quadro d'insieme con gli altri elementi presuntivi già esaminati, che tuttavia contrastano con la ricostruzione fattuale dell'appellante; si veda ad esempio il progetto esecutivo dell'impianto elettrico nel quale la committente è indicata la (doc. 18 fasc. app.ta). Parte_1
Come ricordato, il giudice deve effettuare una valutazione degli elementi presuntivi non secondo un modello "atomistico-analitico", ma sul rigoroso esame di ciascun singolo fatto indiziante e sulla successiva valutazione congiunta, complessiva e globale, degli stessi, da compiersi alla luce dei principi di coerenza logica, compatibilità inferenziale e concordanza.
Da tale valutazione complessiva non emerge il ruolo di committente della sostenuto Pt_2 dall'appellante.
25. Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante si duole della mancata ammissione delle prove orali con riferimento ai capitoli della seconda memoria istruttoria Parte_1
nn. 4, 5, 6, 10 e 13. Secondo l'appellante, tali capitoli sarebbero stati ammissibili e rilevanti pagina 10 di 13 sia ai fini della prova del contratto di appalto con sia dell'accordo di Pt_2
compensazione del corrispettivo e pertanto l'istanza istruttoria viene rinnovata in questo grado di giudizio.
26. Il motivo è infondato e la relativa istanza va rigettata.
27. La prova per presunzioni costituisce prova "completa" alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, di controllarne l'attendibilità, di scegliere, tra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, senza che possa, per converso, legittimamente predicarsi l'esistenza, nel complessivo sistema processualcivilistico, di una gerarchia delle fonti di prova. Nella decisione della causa di merito, il giudice è quindi libero di fondare il proprio convincimento su prove presuntive a differenza di altri mezzi di prova, ove le ritenga più attendibili, tanto che non è tenuto ad ammettere gli ulteriori mezzi istruttori richiesti dalle parti se è già in grado di formarsi un convincimento sulla base delle risultanze acquisite al processo, salvo il limite della motivazione del proprio convincimento da parte del giudicante e quello della ammissione dell'eventuale prova contraria al fatto ignoto che si pretende di provare tramite presunzioni, ove ciò sia richiesto da una delle parti - e la relativa prova non risulti inammissibile o ininfluente (v. Cass. n. 18719/2003; n. 4743/2005).
28. Nella fattispecie il Tribunale ha fatto applicazione di tale principio;
in sentenza ha ribadito il rigetto delle richieste istruttorie richiamando la motivazione assunta nell'ordinanza istruttoria (1), che la Corte condivide. Quanto ai capitoli n. 4 (“dica il teste se l
[...]
affidava o subappaltava ad l'esecuzione di alcuni interventi nel Parte_1 CP_1 cantiere di Felina ed, in particolare, la realizzazione dell'impianto elettrico”) e n. 5 (“vero che , ora Parte_4 [...]
affidava/appaltava direttamente ad Parte_5 CP_1
l'esecuzione dell'impianto elettrico del nuovo complesso residenziale di Felina denominato il
Castello – come da doc. n. 8 che si rammostra per conferma”), questi sono inammissibili in quanto generici, mancando qualsiasi riferimento sia temporale, sia dell'indicazione di chi conferito l'incarico a per conto della considerato che quest'ultima è una CP_1 Pt_2
società.
(1) Ord. 24.9.2020: “Ritenuta parimenti inammissibile la prova per testi richiesta dalla convenuta con la seconda memoria istruttoria, essendo i capitoli ivi formulati in parte generici (capitoli 4-5-6-7-9-10) ed in parte superflui ai fini della decisione (cap. 1-2-3-8-10-11-12-13)”.
pagina 11 di 13 29. Per le stesse ragioni è inammissibile il capitolo n. 6 (“vero, infatti, che ciò avveniva
perché ed il sig. raggiungevano un accordo che prevedeva il Parte_2 Parte_6
trasferimento di un immobile e di un garage posti nel nuovo complesso residenziale IL
CASTELLO, il cui prezzo di € 110.000,00 doveva essere pagato in parte dalla sua società
ed in parte compensato con i compensi spettanti a quest'ultima per la realizzazione CP_1
dell'impianto elettrico, in base alla fattura che avrebbe emesso a carico della CP_1
committente poco prima del rogito di compravendita – come da doc. n. 1 che si Parte_2
rammostra per conferma”). Il capitolo n. 10 (“vero che oggi Parte_2 [...]
nella persona di , chiedeva la Parte_5 Persona_1
collaborazione dell'ing. quale direttore dei lavori, al sol fine di controllare i Parte_1
conteggi del compenso che erano stati inviati da , in modo da determinare con CP_1
accuratezza la somma che avrebbe compensato con il prezzo di vendita al netto Parte_2 dei versamenti già incassati”) è generico e comunque irrilevante ed il capitolo n. 13 (“vero che dal termine delle opere presso il cantiere di Felina fino a gennaio 2019, i rapporti tra
e sono stati sempre collaborativi e caratterizzati da stima CP_1 Parte_1
reciproca, tant'è che le due società continuarono a collaborare per altri cantieri e nel tentativo di partecipare agli appalti pubblici di Via Enzo Bagnoli, dell'Ospedale di Carpi, dell'Ausl di Reggio Emilia, di Modena e dell'Ospedale di Pavullo”) è irrilevante ai fini della decisione avendo ad oggetto circostanze estranee al giudizio. In ogni caso i capitoli di prova
4, 5, 6 e 10 richiedono al teste di compiere inammissibili valutazioni anche di natura giuridica e quindi sono inammissibili. Per tali ragioni l'istanza istruttoria va rigettata anche in questo grado di giudizio.
30. In conclusione, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della decisione impugnata.
31. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
32. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
pagina 12 di 13
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da vverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Reggio Emilia n. 680/2021 del 26.5.2021, pubblicata il 28.5.2021;
- condanna a rifondere a le spese di lite del Parte_1 CP_1 presente giudizio di appello, che liquida in € 9.500,00 per compensi oltre spese forfettarie
15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante Parte_1
il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art.
[...]
13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Bologna, 28 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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