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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/06/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al RG. n. 2548/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a CONEGLIANO (TV), Parte_1 C.F._1 il 18/12/1970 con l'avv. SILVIA BATTISTUZZI
e
CO AN (c.f. , nato a [...], il C.F._2 1/06/1964 con l'avv. MAURO ZALLA
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso del 22/04/2025, ed CO AN – Parte_1 premesso: di essere genitori di (19.06.2009) e (26.03.2011), Per_1 Per_2 riconosciuti da entrambi;
di avere interrotto la loro convivenza more uxorio già dal mese di novembre 2019 – hanno manifestato la comune volontà di disciplinare l'affidamento, il collocamento ed il mantenimento dei figli alle condizioni ivi indicate.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 30.05.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, le parti hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Ritiene il Collegio che le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento indicate in ricorso siano rispondenti all'interesse dei minori e compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti;
in particolare che:
- quanto al regime di affidamento, non vi siano ragioni per discostarsi da quello condiviso, con collocamento di e presso la madre;
Per_1 Per_2
- i turni di responsabilità del padre, allo stato, siano compatibile con l'età e le esigenze dei figli;
- quanto al mantenimento, sia doveroso il contributo del padre nella misura indicata, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute, così come disciplinate dal Protocollo in uso presso questo Tribunale;
- del pari, le ulteriori condizioni previste siano rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione reddituale e patrimoniale dei ricorrenti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 473bis.47 cpc. proposto da ed CO Parte_1 AN, così provvede:
- “Disporre l'affidamento condiviso dei figli minorenni e ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, nell'attuale residenza in Cimadolmo (TV), Via Giuseppe Mazzini n. 37 e con permanenza presso il padre secondo il seguente calendario:
– per l'anno scolastico in corso per tre pomeriggi alla settimana, Per_2 dall'uscita da scuola sino alla sera.
– dal prossimo anno scolastico, quando vorrà, ma almeno un Per_2 pomeriggio alla settimana dall'uscita da scuola sino alla sera.
– quando vorrà, ma almeno un pomeriggio alla settimana dall'uscita Per_1 da scuola sino alla sera.
e – un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì dopo la Per_1 Per_2 scuola al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola.
Inoltre, durante le vacanze estive e trascorreranno almeno quattro Per_1 Per_2 settimane, anche non consecutive con il padre e almeno due settimane, anche non consecutive con la madre.
Le vacanze natalizie verranno suddivise in due periodi che di anno in anno i genitori alterneranno: dal 24 dicembre sino al 31 dicembre alle 12 e dal 31 dicembre alle 12 sino al 6 gennaio alle 20.
Le vacanze pasquali verranno suddivise in due periodi che di anno in anno i genitori alterneranno: il primo comprendente il giorno di Pasqua, il secondo il lunedì dell'Angelo.
- Onerarsi il padre NR AM di versare alla GN a Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento dei figli la somma mensile di euro 350,00 per ciascuno entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c
[...], somma che dovrà essere rivalutata secondo gli indici Istat di anno in anno. - Le spese straordinarie di cui al Protocollo presso il Tribunale di Treviso saranno ripartite al 50% tra i genitori.
- I ricorrenti concordano che l'Assegno Unico venga percepito al 100% dalla GN . Parte_1
- I ricorrenti concordano che entrambi i figli debbano trascorrere un tempo significativo con entrambi i genitori e si impegnano affinchè ciò accada. Inoltre, i ricorrenti si impegnano ad informarsi reciprocamente sui soldi che ciascuno consegna a e e ad accordarsi preventivamente su acquisti Per_1 Per_2 particolari quali tablet, smartphone, computer, motorini, etc. e a concordare preventivamente se concedere i permessi per uscite serali, feste, gite, etc., in modo che a e venga comunicata una unica decisione da entrambi i Per_1 Per_2 genitori, a maggior ragione quando il rendimento scolastico non giustifichi un premio o la concessione di una uscita festiva.
- Il signor NR AM si impegna a versare alla GN Pt_1
l'importo di euro 10.000,00 per le causali di cui al punto 14) in rate mensili di euro
800,00 ciascuna, a decorrere dal mese di aprile 2025, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul c/c [...] entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese”;
DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
SPESE di lite compensate. Così deciso nella camera di consiglio del 9 giugno 2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci