Cass. civ., sez. I, sentenza 14/04/2006, n. 8872
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Sentenza 14 aprile 2006

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La speciale procedura prevista dal secondo comma dell'art. 814 cod. proc. civ. presuppone che la liquidazione del compenso sia richiesta da tutti gli arbitri che hanno pronunciato il lodo, dal momento che al presidente del tribunale non è attribuito altro potere che quello di determinare il "quantum" del compenso (oltre che del rimborso spese) complessivamente spettante a tutti gli arbitri. Ne consegue che tale procedimento speciale di liquidazione deve essere introdotto da tutti i componenti del collegio arbitrale, ben potendo, peraltro, ciascuno o alcuni soltanto di loro agire, secondo la regola generale, nelle forme dell'ordinario processo di cognizione, per l'accertamento del diritto soggettivo al compenso. Alla nullità del procedimento speciale svoltosi senza la partecipazione di tutti gli arbitri aventi diritto alla liquidazione del compenso globale, consegue, in sede di legittimità, la cassazione senza rinvio dell'impugnato provvedimento conclusivo di liquidazione, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/04/2006, n. 8872
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8872
    Data del deposito : 14 aprile 2006

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