Sentenza 14 aprile 2006
Massime • 1
La speciale procedura prevista dal secondo comma dell'art. 814 cod. proc. civ. presuppone che la liquidazione del compenso sia richiesta da tutti gli arbitri che hanno pronunciato il lodo, dal momento che al presidente del tribunale non è attribuito altro potere che quello di determinare il "quantum" del compenso (oltre che del rimborso spese) complessivamente spettante a tutti gli arbitri. Ne consegue che tale procedimento speciale di liquidazione deve essere introdotto da tutti i componenti del collegio arbitrale, ben potendo, peraltro, ciascuno o alcuni soltanto di loro agire, secondo la regola generale, nelle forme dell'ordinario processo di cognizione, per l'accertamento del diritto soggettivo al compenso. Alla nullità del procedimento speciale svoltosi senza la partecipazione di tutti gli arbitri aventi diritto alla liquidazione del compenso globale, consegue, in sede di legittimità, la cassazione senza rinvio dell'impugnato provvedimento conclusivo di liquidazione, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/04/2006, n. 8872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8872 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 19865/2002 R.G. proposto da:
TECNOLIFTS di NI ER & C. s.n.c., in persona dei soci amministratori NI ER, ZO NC e LI MA RE, elett.te dom.ta in Roma, Viale Giulio Cesare n. 14/4, presso l'avv. Enrico Romanelli, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Caffi MA, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RI AN e EO TT, rappresentati e difesi dagli avv.ti Tullio Bresciani e Dettori Masala Angela ed elett.te dom.ti presso quest'ultima in Roma, Via Pierluigi da Palestrina n. 19, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
e nei confronti di:
BO IA, rappresentato e difeso dagli avv.ti Tullio Bresciani e Angela Dettori Masala ed elett.te dom.to presso quest'ultima in Roma, Via Pierluigi da Palestrina n. 19, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
e sul ricorso n. 20152/2002 R.G. proposto da:
NI ER, LI MA RE e EZ NC, elett.te dom.ti in Roma, Via Eleonora Duse n. 35, presso l'avv. Ugo Scuro, che li rappresenta e difende, unitamente all'avv. Grazia Maria Sciarra, per delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
RI NT e EO TT, rappresentati e difesi dagli avv.ti Tullio Bresciani e Angela Dettori Masala ed elett.te dom.ti presso quest'ultima in Roma, Via Pierluigi da Palestrina n. 19, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
e nei confronti di:
BO IA, rappresentato e difeso dagli avv.ti Tullio Bresciani e Angela Dettori Masala ed elett.te dom.to presso quest'ultima in Roma, Via Pierluigi da Palestrina n. 19, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso l'ordinanza del Presidente del Tribunale di Brescia resa tra le parti il 30 aprile 2002 e depositata il 3 maggio 2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 dicembre 2005 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito per i ricorrenti l'avv. Stefano SANTARELLI, per delega;
udito per i controricorrenti l'avv. Angela DETTORI MASALA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso, in via principale, per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
in subordine, per l'accoglimento del terzo motivo e il rigetto del primo e del secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su ricorso proposto dal Dott. Ferri AN e dell'avv. Andreozzi TT nei confronti della Tecnolifts di NI ER & C. s.n.c. e dei sigg. NI ER, LI MA RE e ZO NC, il Presidente del Tribunale di Brescia, con ordinanza depositata il 3 maggio 2002, liquidava in complessive L. 139.000.000 il compenso dovuto al collegio arbitrale, di cui i ricorrenti erano rispettivamente presidente e componente, che si era pronunciato sulla controversia avente ad oggetto lo scioglimento del rapporto societario limitatamente ad uno dei soci della predetta società; poneva detto compenso a carico di tutte le parti in solido;
stabilva che al presidente del collegio spettava il 40% di esso ed agli altri componenti il 30% ciascuno.
Osservava il Presidente del Tribunale:
- che le eccezioni sollevate dai convenuti, riguardanti i motivi per cui era stato impugnato il lodo, non incidevano sul diritto degli arbitri al compenso;
- che, essendo i ricorrenti liberi professionisti, la liquidazione doveva avvenire secondo le rispettive tariffe professionali e, tenuto conto del valore della controversia arbitrale, corrispondente al valore della quota societaria liquidata con il lodo in favore del socio uscente, poteva confermarsi l'entità del compenso stabilita dagli stessi arbitri nel medesimo lodo.
Avverso tale ordinanza la s.n.c. Tecnolifts, per suo conto, e i soci della stessa sigg. NI, LI e ZO, per loro conto, propongono distinti ricorsi per cassazione, entrambi articolati in tre motivi. A ciascuno dei ricorsi resistono congiuntamente con controricorso il Dott. Ferri e l'avv. Andreozzi (che hanno anche depositato memoria), nonché, con distinti controricorsi, il Dott. IA Boldrini, terzo componente del collegio arbitrale, cui pure sono stati notificati i ricorsi per Cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Preliminarmente i due ricorsi, proposti avverso il medesimo provvedimento, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 2. - Con il primo motivo la ricorrente Tecnolifts s.n.c. deduce la nullità dell'ordinanza impugnata per le seguenti ragioni:
a) violazione del contraddittorio, che non era stato integrato nei confronti del sig. AN TI, il quale aveva promosso il procedimento arbitrale ed era dunque, in quanto parte di esso, litisconsorte necessario nel procedimento di liquidazione del compenso degli arbitri, tanto più che il Presidente del Tribunale ha condannato tutte le parti in solido al pagamento del compenso stesso;
b) violazione dell'art. 81 c.p.c., in quanto la liquidazione di un unico compenso complessivo non può essere adottata su richiesta di due soli componenti del collegio arbitrale: nella specie il Dott. Ferri e l'avv. Andreozzi erano privi di legittimazione ad agire anche per il terzo arbitro, e tuttavia avevano chiesto la liquidazione del compenso anche per lui e il Presidente del Tribunale l'aveva disposta.
Il motivo è identico al primo motivo del ricorso dei sigg. NI, LI e ZO, cui pertanto è qui esteso l'esame. 3. - Pregiudiziale è la censura sub b), che comporta (come meglio si vedrà in seguito) la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato.
La censura è fondata nei sensi che seguono.
3.1. - Va premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dai controricorrenti Dott. Ferri e avv. Andreozzi, questi ultimi hanno adito il Presidente del Tribunale di Brescia, ai sensi dell'art. 814 c.p.c., chiedendo la liquidazione del compenso complessivo per l'intero collegio, e non già la sola liquidazione di quanto spettante a loro due (come risulta dall'esame del loro ricorso - qui esaminabile data la natura processuale del vizio dedotto - che si conclude con la richiesta di liquidare "il compenso agli arbitri per l'attività svolta" e non distingue, neppure nel suo precedente svolgimento, la posizione dei due arbitri ricorrenti rispetto a quella complessiva del collegio arbitrale), e il Presidente del Tribunale ha disposto in conformità.
3.2. - Del resto al presidente del tribunale l'art. 814 c.p.c., comma 2, non attribuisce altro potere che quello di determinare il quantum del compenso (oltre che del rimborso spese) complessivamente spettante a tutti gli arbitri;
non gli attribuisce, in particolare, il potere di determinare la quota di tale compenso spettante a ciascuno di essi, potere che incide (come è stato rilevato in dottrina) sul rapporto interno tra gli arbitri, diverso da quello - cui esclusivamente ha riguardo la norma in esame - tra essi e le parti. Il che porta necessariamente ad escludere che lo speciale procedimento di cui trattasi possa svolgersi in presenza di alcuni soltanto degli arbitri, perché se il presidente del tribunale non può provvedere che alla liquidazione del compenso globale in favore, inscindibilmente, di tutti i componenti del collegio arbitrale, l'esigenza della completezza del contraddittorio comporta che tutti gli aventi diritto partecipino al giudizio.
3.2.1. - Vero è che in passato questa Corte ha affermato che lo speciale procedimento ex art. 814 c.p.c., comma 2, può essere introdotto anche da alcuni soltanto dei componenti del collegio arbitrale (v. Cass. n. 11664/1993; nonché n. 2972/1999, la quale, però, si rifà a Cass. n. 4722/1987, che si riferisce soltanto al potere di ciascun arbitro di agire autonomamente in executivis); si tratta, tuttavia, di affermazione non condivisibile. Invero dal corretto rilievo che ciascun componente del collegio arbitrale ha il diritto soggettivo a conseguire il compenso per l'opera prestata, indipendentemente dalla condotta degli altri (cfr. Cass. 11664/1993, cit.), non deriva necessariamente che questo suo diritto debba essere accertato dal presidente del tribunale mediante il procedimento sommario di cui trattasi, piuttosto che - secondo la regola generale - nelle forme dell'ordinario processo di cognizione. 3.3. - Se, dunque, il procedimento ex art. 814 c.p.c., comma 2, deve svolgersi con la necessaria presenza di tutti gli arbitri aventi diritto alla liquidazione delle loro complessive spettanze da parte del presidente del tribunale, è certamente nullo il procedimento per cui è causa, svoltosi invece senza la presenza del terzo arbitro Dott. Boldrini, e il provvedimento che lo ha definito va pertanto cassato.
3.4. - Resta da stabilire se debba trattarsi di cassazione con o senza rinvio.
Ritiene il collegio che la cassazione vada pronunciata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3. È rilevante, in proposito, la considerazione della peculiarità dello speciale procedimento di liquidazione del compenso degli arbitri ad opera del presidente del tribunale, che si inserisce in un più ampio meccanismo rivolto, com'è noto, anzitutto alla definizione consensuale, tra gli arbitri e le parti del procedimento arbitrale, della questione delle spese ed onorari spettanti ai primi. Ai sensi del secondo comma dell'art. 814 c.p.c., "quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario", se le parti non accettano tale liquidazione - sicché non si perfeziona l'accordo cui essa tende - "l'ammontare delle spese e dell'onorario è determinato con ordinanza non impugnabile dal presidente del tribunale". Dunque il procedimento davanti al presidente del tribunale, per quanto autonomo, presuppone comunque la determinazione delle proprie spettanze fatta dagli stessi arbitri (contra la risalente Cass. n. 688/1983), ossia dal collegio arbitrale ove non si tratti di arbitro unico;
ma allora non può essere altri che il medesimo collegio arbitrale nella sua interezza che, come ha liquidato complessivamente le proprie spettanze in funzione del perfezionamento di un accordo con le parti, così adisce il presidente del tribunale per la medesima determinazione complessiva al fine di superare il dissenso delle parti ostativo alla definizione negoziale della questione. Pertanto nello speciale procedimento ex art. 814 c.p.c., comma 2 (diverso discorso vale, ovviamente, per l'eventuale definizione della vertenza relativa alle spettanze di ciascun arbitro mediante un ordinario processo di cognizione) non vi è spazio per una legittimazione attiva dei componenti del collegio stesso uti singuli, tale che, ove taluno di essi risulti pretermesso, possa intervenire il giudice disponendo l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c.: anche perché in quel procedimento - rivolto, si ripete, alla sola definizione della controversia tra gli arbitri e le parti in ordine alla determinazione del rimborso spese e dell'onorario spettanti ai primi nel loro complesso - non potrebbe trovare spazio ne' soluzione un eventuale disaccordo tra gli stessi arbitri (in un caso, ad esempio, in cui uno degli arbitri aveva dichiarato di rinunziare al saldo del compenso, ritenendosi soddisfatto dell'acconto già ricevuto, giustamente Cass. n. 2972/1999, cit., ha escluso che il presidente del tribunale potesse liquidare un unico compenso complessivo su richiesta degli altri due). Quello speciale procedimento o è introdotto dall'intero collegio, o non è: ai singoli arbitri è riservato soltanto il procedimento ordinario per far valere individualmente il loro diritto al compenso.
Poiché, dunque, non è configurabile un procedimento ex art. 814 c.p.c., comma 2, in assenza di richiesta congiunta di tutti gli arbitri che hanno provveduto all'autoliquidazione nel lodo, il procedimento che si sia in concreto svolto - come nella specie - su istanza di alcuni soltanto di essi è irrimediabilmente nullo, per difetto di legitimatio ad causam degli attori, con la conseguenza che il provvedimento che lo ha concluso va cassato senza rinvio. 4. - Nella cassazione senza rinvio restano assorbite le ulteriori censure formulate dai ricorrenti, incluse quelle contenute negli altri motivi dei due ricorsi riuniti ed attinenti al contenuto della decisione impugnata.
5. - Quanto al regolamento delle spese dell'intero giudizio (art. 385 c.p.c., comma 2), ai reputano sussistenti giusti motivi di compensazione fra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li accoglie per quanto di ragione, cassa senza rinvio l'ordinanza impugnata e compensa fra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2006