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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/05/2025, n. 2745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2745 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Diego Rosario Antonio PINTO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Enrico COLOGNESI consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 222 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2025
TRA
(c.f.: Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Pitingolo
RECLAMANTE
E
(p.i.: Controparte_1
) P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Bonomonte
RECLAMATA
NONCHÉ
Controparte_2
RECLAMATA CONTUMACE
1 OGGETTO: reclamo ex art. 51 del codice della crisi d'impresa
CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Parte_1
Sezione fallimentare n. 788/2024, che ne ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale, su istanza della Curatela del fallimento (creditrice Controparte_1 della somma di 341.600,00 € in forza di sentenza del Tribunale di Palermo n. 2541/2023 del
25 maggio 2023).
La reclamante ha dedotto al riguardo che:
1) dai bilanci relativi agli esercizi 2021, 2022 e 2023 risulta che la non ha Parte_1 superato i requisiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII;
2) la mancata indicazione in bilancio del debito di 341.600,00 € nei confronti della
Curatela del fallimento dell' è dipesa dal fatto che tale Controparte_1 credito è emerso solo dopo la chiusura del bilancio 2023;
3) nel determinare l'importo complessivo dei debiti assunti dalla il Parte_1 tribunale non ha tenuto conto del fatto che la società aveva istituito un fondo per rischi ed oneri dell'importo di 70.000,00 € in pendenza del giudizio davanti al Tribunale di Palermo;
4) l'importo complessivo dei debiti della società nell'anno 2023 è pari a 448.462,00 €
(176.862,00 € + 341.600,00 € - 70.000,00 €) ed è quindi inferiore alla soglia di 500.000,00 prevista dalla legge.
La reclamante ha concluso domandando la revoca della liquidazione giudiziale.
Si è costituita in giudizio la Curatela del fallimento dell' Controparte_1 domandando il rigetto del reclamo e deducendo al riguardo che:
[...]
1) la sentenza del Tribunale di Palermo è stata notificata alla il 24 ottobre Parte_1
2023;
2) in sede di verifica dello stato passivo è emerso che la società reclamante ha un debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di circa 300.000,00 € non inserito in bilancio.
La curatela della liquidazione giudiziale della non si è costituita in Parte_1 giudizio e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Il reclamo è infondato e va pertanto respinto.
Il tribunale ha escluso che la società debitrice avesse dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII sul presupposto della inattendibilità dei bilanci depositati, in cui non è iscritto al passivo il credito di 341.600,00 €
2 vantato dalla Curatela del fallimento dell' Controparte_1
Benché sia vero che la non fosse tenuta ad iscrivere al passivo del Parte_1 bilancio 2023 questo credito, non essendovi prova del fatto che la sentenza del Tribunale di
Palermo n. 2541/2023 – resa nella contumacia della – sia stata portata a Parte_1 conoscenza dell'odierna reclamante prima della chiusura del bilancio (non è dato infatti conoscere l'esito della notificazione che sarebbe stata eseguita a mezzo PEC il 24 ottobre
2023: v. il documento n. 3 allegato alla comparsa di costituzione della curatela), nondimeno ai fini dell'accertamento dell'ammontare complessivo dei debiti occorre tenere conto non solo del credito di 341.600,00 € vantato dalla Curatela Controparte_1
ma anche degli ulteriori crediti dell'Amministrazione finanziaria ammessi al
[...] passivo per un importo di oltre 290.000,00 € (documento n. 4 allegato alla comparsa di costituzione della curatela).
La contestazione mossa al riguardo dall'odierna reclamante (che nel bilancio 2023 ha iscritto al passivo debiti per il minor importo di 176.862,00 € e che nel bilancio 2022 – come si evince dalla nota integrativa - aveva esposto debiti di natura tributaria per un ammontare di
174.487,00 €) è assolutamente generica, essendo fondata esclusivamente sul rilievo della mancata notificazione delle cartelle di pagamento indicate nell'estratto di ruolo (la cui notificazione non è necessaria ai fini dell'ammissione del credito al passivo: v. ex multis Cass.
9262/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata), senza attingere in alcun modo al merito della pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria indicata nell'estratto di ruolo depositato dall' in sede di verifica dello stato passivo. Controparte_3
Quanto alla contestazione del presupposto oggettivo dello stato d'insolvenza (che il tribunale ha fondatamente motivato – oltre che sull'inadempimento dell'obbligazione verso la creditrice istante – sulla mancanza di mezzi finanziari che consentano di adempiere con regolarità le obbligazioni assunte, come si evince dai bilanci depositati) essa è assolutamente generica, essendosi la reclamante limitata a rinviare alle ragioni esposte per giustificare il mancato raggiungimento dei limiti dimensionali dell'impresa (v. pag. 3 del reclamo).
Alla soccombenza della reclamante segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi 8.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati ai sensi dell'art. 4, comma 10- sexies, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto dell'importo complessivo del credito per il quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il reclamo proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma – Sez. fallimentare n. n. 788/2024;
2) condanna la reclamante al pagamento delle spese processuali in favore della
[...]
liquidandole in complessivi Controparte_1
3 8.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 2 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Diego Rosario Antonio PINTO
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Diego Rosario Antonio PINTO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Enrico COLOGNESI consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 222 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2025
TRA
(c.f.: Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Pitingolo
RECLAMANTE
E
(p.i.: Controparte_1
) P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Bonomonte
RECLAMATA
NONCHÉ
Controparte_2
RECLAMATA CONTUMACE
1 OGGETTO: reclamo ex art. 51 del codice della crisi d'impresa
CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Parte_1
Sezione fallimentare n. 788/2024, che ne ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale, su istanza della Curatela del fallimento (creditrice Controparte_1 della somma di 341.600,00 € in forza di sentenza del Tribunale di Palermo n. 2541/2023 del
25 maggio 2023).
La reclamante ha dedotto al riguardo che:
1) dai bilanci relativi agli esercizi 2021, 2022 e 2023 risulta che la non ha Parte_1 superato i requisiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII;
2) la mancata indicazione in bilancio del debito di 341.600,00 € nei confronti della
Curatela del fallimento dell' è dipesa dal fatto che tale Controparte_1 credito è emerso solo dopo la chiusura del bilancio 2023;
3) nel determinare l'importo complessivo dei debiti assunti dalla il Parte_1 tribunale non ha tenuto conto del fatto che la società aveva istituito un fondo per rischi ed oneri dell'importo di 70.000,00 € in pendenza del giudizio davanti al Tribunale di Palermo;
4) l'importo complessivo dei debiti della società nell'anno 2023 è pari a 448.462,00 €
(176.862,00 € + 341.600,00 € - 70.000,00 €) ed è quindi inferiore alla soglia di 500.000,00 prevista dalla legge.
La reclamante ha concluso domandando la revoca della liquidazione giudiziale.
Si è costituita in giudizio la Curatela del fallimento dell' Controparte_1 domandando il rigetto del reclamo e deducendo al riguardo che:
[...]
1) la sentenza del Tribunale di Palermo è stata notificata alla il 24 ottobre Parte_1
2023;
2) in sede di verifica dello stato passivo è emerso che la società reclamante ha un debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di circa 300.000,00 € non inserito in bilancio.
La curatela della liquidazione giudiziale della non si è costituita in Parte_1 giudizio e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Il reclamo è infondato e va pertanto respinto.
Il tribunale ha escluso che la società debitrice avesse dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII sul presupposto della inattendibilità dei bilanci depositati, in cui non è iscritto al passivo il credito di 341.600,00 €
2 vantato dalla Curatela del fallimento dell' Controparte_1
Benché sia vero che la non fosse tenuta ad iscrivere al passivo del Parte_1 bilancio 2023 questo credito, non essendovi prova del fatto che la sentenza del Tribunale di
Palermo n. 2541/2023 – resa nella contumacia della – sia stata portata a Parte_1 conoscenza dell'odierna reclamante prima della chiusura del bilancio (non è dato infatti conoscere l'esito della notificazione che sarebbe stata eseguita a mezzo PEC il 24 ottobre
2023: v. il documento n. 3 allegato alla comparsa di costituzione della curatela), nondimeno ai fini dell'accertamento dell'ammontare complessivo dei debiti occorre tenere conto non solo del credito di 341.600,00 € vantato dalla Curatela Controparte_1
ma anche degli ulteriori crediti dell'Amministrazione finanziaria ammessi al
[...] passivo per un importo di oltre 290.000,00 € (documento n. 4 allegato alla comparsa di costituzione della curatela).
La contestazione mossa al riguardo dall'odierna reclamante (che nel bilancio 2023 ha iscritto al passivo debiti per il minor importo di 176.862,00 € e che nel bilancio 2022 – come si evince dalla nota integrativa - aveva esposto debiti di natura tributaria per un ammontare di
174.487,00 €) è assolutamente generica, essendo fondata esclusivamente sul rilievo della mancata notificazione delle cartelle di pagamento indicate nell'estratto di ruolo (la cui notificazione non è necessaria ai fini dell'ammissione del credito al passivo: v. ex multis Cass.
9262/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata), senza attingere in alcun modo al merito della pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria indicata nell'estratto di ruolo depositato dall' in sede di verifica dello stato passivo. Controparte_3
Quanto alla contestazione del presupposto oggettivo dello stato d'insolvenza (che il tribunale ha fondatamente motivato – oltre che sull'inadempimento dell'obbligazione verso la creditrice istante – sulla mancanza di mezzi finanziari che consentano di adempiere con regolarità le obbligazioni assunte, come si evince dai bilanci depositati) essa è assolutamente generica, essendosi la reclamante limitata a rinviare alle ragioni esposte per giustificare il mancato raggiungimento dei limiti dimensionali dell'impresa (v. pag. 3 del reclamo).
Alla soccombenza della reclamante segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi 8.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati ai sensi dell'art. 4, comma 10- sexies, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto dell'importo complessivo del credito per il quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il reclamo proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma – Sez. fallimentare n. n. 788/2024;
2) condanna la reclamante al pagamento delle spese processuali in favore della
[...]
liquidandole in complessivi Controparte_1
3 8.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 2 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Diego Rosario Antonio PINTO
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