Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/02/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente rel.
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dr.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1927/2023 r.g. promossa dal
Parte_1
– (c.f.: p.i. ) con sede in Rovigo, in
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante , rappresentato e difeso Parte_2
dagli avv.ti Luigi Migliorini e Maria C. Mazzucco per mandato e domiciliato come in atti – appellante –
contro
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3
rappresentante con sede in Padova, rappresentata e Controparte_2
difesa dagli avvocati Marco Favalesi e Rudj Tedoldi per mandato e domiciliata come in atti – appellata –
o 0 o
appello sentenza del Tribunale di Rovigo
1
Conclusioni per l'appellante
Si chiede che ogni diversa domanda, anche istruttoria, ed eccezione disattesa e respinta, venga accolto l'appello proposto da avverso la Pt_1
sentenza n. 720/23 emessa in data 17/8/23 dal Giudice del Tribunale di
Rovigo dott. Giulio Borella nella causa n. 2078/21 RG promossa dal
Parte_3
contro e per e quindi accertato che si
[...] Controparte_1
sono verificate le condizioni cui era subordinato il pagamento dell'importo pattuito nell'accordo sottoscritto tra le parti in data 4.4.19, condannarsi
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1
pagamento in favore di Parte_1
- in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore della somma di € 42.700,00 giusta fattura n. 2PR/2021 del 7.04.2021
con gli interessi legali dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario di spese generali e di IVA se dovuta e
CPA come per legge, per entrambi i gradi del giudizio.
Conclusioni per l'appellato
Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto da
[...]
- in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 720/2023 del
Tribunale di Rovigo, pubblicata in data 17.08.2023 e per l'effetto condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in considerazione dell'inammissibilità e/o Pt_1
della manifesta infondatezza dell'impugnazione. In ogni caso, condannare
2 parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 26 gennaio 2024 il
[...]
evocava Parte_4 [...]
avanti la Corte d'Appello di Venezia impugnando la Controparte_1
sentenza n. 720/2023 del Tribunale di Rovigo (pubblicata il 17 agosto 2023,
non notificata) che aveva rigettato la domanda al pagamento di €. 42.700 in adempimento di un contratto per la realizzazione una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici nella provincia di Rovigo pari ad almeno 70
“EVC”, condannandola alle spese. Premettendo un errato richiamo, in sentenza, al numero di autorizzazioni ottenute e al numero di colonnine installate, lamentava l'errore interpretativo delle clausole negoziali che aveva portato il Tribunale a non riconoscere il corrispettivo assumendo l'inadempimento sul presupposto errato che nel contratto (il ) Parte_1
avrebbe dovuto installare 70 “ECV” oltre che ottenere 70 titoli autorizzativi quando, in realtà, gli accordi avevano previsto la realizzazione di 70 “ECV”
indipendentemente dalle stazioni per le quali l'autorizzazione avrebbe dovuto essere rilasciata.
Si costituiva contestando l'appello e chiedendone la Controparte_1
reiezione anche per genericità ex art. 342 Cod. proc. Civ.. Domandava la condanna dell'appellante ex art. 96 Cod. proc. Civ..
La causa veniva rimessa alla decisione all'esito dell'udienza del 10 febbraio
3 dei termini ordinari e perentori per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
3.- Osserva la Corte.
L'appello, sufficientemente chiaro perché riportante le critiche alla ratio
decidendi con l'indicazione dei profili di censura in una con le statuizioni diversamente richieste, è infondato e va respinto nel merito. La sentenza del
Tribunale di Rovigo va confermata. Il va condannato alle spese da Parte_1
liquidarsi secondo i valori medi del D.M. 55/2014 e successive modifiche. La
domanda ex art. 96 Cod. proc. Civ. va disattesa.
4.- Il Tribunale rigettò la domanda di condanna accertando l'inadempimento del e regolando le spese, in quanto: Parte_1
-) il contratto sottoscritto tra il e prevedeva Parte_1 CP_1
testualmente che “DP…riconosce allo stesso la somma omnicomprensiva di euro 35.000,00, oltre IVA di legge, a condizione che l'Operatore abbia ricevuto tutte le autorizzazioni e/o concessioni necessarie all'installazione di almeno 70 EVC”;
-) il aveva ottenuto 59 autorizzazioni e sulla scorta di queste erano Parte_1
stati installati 70 EVC o colonnine di ricarica (ogni autorizzazione poteva consentire la realizzazione di uno o più stalli e altresì di una o più colonnine di ricarica) ma il tutto non configurava adempimento;
-) infatti, quanto alle modalità di pagamento, la clausola prevedeva una prima tranche di €. 17.500,00 oltre IVA entro 30 giorni dalla consegna di tutti i 70
titoli autorizzativi ed una seconda tranche di pari importo entro 30 giorni successivi all'installazione dell'ultimo EVC;
4 -) non era dunque plausibile l'interpretazione del contratto offerta dal perché avrebbe determinato il diritto al pagamento della seconda Parte_1
tranche e non della prima essendo stati realizzati bensì 70 EVC, ma non essendo state ottenute 70 autorizzazioni;
-) la clausola era dunque da interpretare, secondo la volontà delle parti, nel senso che la realizzazione di 70 EVC, non avrebbe potuto dirsi disgiunta dall'ottenimento di altrettante concessioni per le relative aree: quindi una autorizzazione = una stazione = una o più colonnine;
-) il tutto era conforma al protocollo d'intesa a monte (tra e BE Per_1
Charge Srl) che aveva lo scopo di promuovere la diffusione della mobilità
sostenibile, tramite la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa in tutta la provincia, costituita da 70 EVC, da installarsi in aree pubbliche;
-) poiché le parti aveva inteso realizzare una rete di infrastrutture diffuse in tutta la Provincia, come veicolo alla penetrazione della mobilità sostenibile,
la clausola andava interpretata nel senso che era il numero di autorizzazioni
(o meglio, stazioni di ricarica) che era stato considerato parlando delle 70
EVC, e non il numero delle colonnine anche perché avrebbero potuto aversi stazioni di ricarica da 5-10 colonnine, con poca o nulla penetrazione e diffusione della mobilità sostenibile;
-) erano così le autorizzazioni che avrebbero determinato la penetrazione della mobilità sostenibile nel territorio e non le colonnine, ben potendo una autorizzazione essere concessa per plurimi stalli e, quindi, per plurime colonnine;
5 -) la clausola andava dunque letta come “una autorizzazione = una o più
colonnine” mentre il termine EVC era stato utilizzato – forse impropriamente
- come equipollente e sinonimo di stazione di ricarica;
-) 70 EVC corrispondevano a 70 stazioni di ricarica, che avrebbero potuto comprendere anche più colonnine, stazioni di ricarica cui corrispondeva una concessione di suolo;
-) era poi da considerare che la clausola 3 del protocollo preliminare intercorso tra e BE Charge Srl, dopo aver specificato che la rete di Per_1
infrastrutture di ricarica sarà composta da 70 EVC (alias stazioni di ricarica alias “area dedicata”, nell'interpretazione che si propugna), al comma 2
specificava che, per ogni area, BE Charge Srl avrebbe potuto installare, a sua discrezione, un numero di EVC compreso tra il minimo e il massimo previsto nel presente paragrafo;
-) la clausola, secondo quanto indicato nel Protocollo a monte, era da leggersi nel senso che erano da realizzare almeno 70 stazioni di ricarica, sulle quali
BE Charge/DP Service, avrebbe dovuto realizzare almeno 70 colonnine o un numero maggiore;
-) la condizione contrattuale non si era realizzata;
-) le spese erano da addebitare al in forza della soccombenza. Parte_1
5.1.- La questione riguarda l'interpretazione delle clausole del contratto di appalto del 4 aprile 2019 che, secondo il Tribunale, avrebbero denotato profili di contrasto risolti in via interpretativa ritenendosi che per ogni autorizzazione ottenuta dal avrebbe dovuto corrispondere una o più colonnine e Parte_1
che l'acronimo “EVC” fosse da intendere come stazione di ricarica anche comprendente una o più colonnine ma riferito ad una sola autorizzazione. E
6 poiché, seguendo tale interpretazione, il aveva ottenuto n. 59 Parte_1
autorizzazioni, pur avendo installato 70 colonnine di ricarica, il corrispettivo non poteva essere riconosciuto per inadempimento.
5.2.- Il contratto del 4 aprile 2019 tra e prevede Per_1 CP_1
testualmente che “DP…riconosce allo stesso la somma omnicomprensiva di euro 35.000,00, oltre IVA di legge, a condizione che l'Operatore abbia ricevuto tutte le autorizzazioni e/o concessioni necessarie all'installazione di almeno 70 EVC”.
Subito dopo la stessa clausola in tema di pagamento dispone il versamento di una prima tranche di €. 17.500,00 oltre IVA entro 30 giorni dalla consegna di tutti i 70 titoli autorizzativi;
il versamento di una seconda tranche di pari importo entro 30 giorni successivi all'installazione dell'ultimo “EVC”.
Il Tribunale, valorizzando l'intenzione delle parti, costituita dalla promozione della diffusione della mobilitò sostenibile e valorizzando il comportamento del Consorzio (desumibile da un pregresso Protocollo tra lo stesso e Be
Charge ove era stato specificato che per ogni area Be Charge avrebbe potuto installare a sua discrezione un numero di “EVC” tra il minimo ed il massimo previsto nel paragrafo) ha ritenuto che le parti nel successivo contratto d'appalto attuativo, che aveva richiamato il Protocollo precedente, avessero inteso che ad ogni ottenimento di autorizzazione avrebbe dovuto corrispondere una o più colonnine e che l'acronimo “EVC” fosse da intendere come corrispondente a 70 stazioni di ricarica comprendenti una o più
colonnine ma per le quali era necessaria una apposita concessione di suolo.
5.3.- A norma dell'art. 1362 Cod. Civ. (Cass. ordinanza n. 32 786 del 8
novembre 2022) il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere
7 ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché
il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso che un'espressione "prima facie" chiara può non risultare più tale se collegate ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti;
ne consegue che l'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime.
Trattandosi poi di contratto stipulato dal quale ente pubblico Parte_1
occorre dar rilievo agli atti deliberativi precedenti ed al comportamento assunto seguito dopo i predetti deliberati (Cass. ordinanza n. 8934 del 4 aprile
2024); in tal senso deve essere valorizzato, appunto, il comportamento tenuto dal Contratto dopo la delibera e desumibile dal Protocollo d'intesa con Be
Charge di cui il contratto che occupa costituiva epigono attuativo in senso lato.
6.1.- L'appellante sostiene di aver ottenuto 89 autorizzazioni e non 59 come indicato in sentenza ed assume che la clausola sul pagamento intendeva far riferimento a 70 titoli autorizzativi da intendersi quale installazione di ogni singolo “EVC”; che l'interpretazione del primo giudice sarebbe stata contraria al pacifico dato letterale;
che il Protocollo d'intesa con Be Charge
8 non avrebbe indicato nulla di diverso e che avrebbe adempiuto l'obbligazione.
6.2.1.- La censura non scalfisce la ratio decidendi.
6.2.2- Deve preliminarmente escludersi l'errore del primo giudice;
è infatti vero che il ha allegato di aver realizzato 89 colonnine e ulteriori e Parte_1
che controparte ha dedotto che le colonnine realizzate sarebbero state 102 ma in comparsa, ha precisato che le autorizzazioni per aree ottenute CP_1
dal erano state n 59 e tale dato non risulta in alcun modo contestato Parte_1
entro i termini ex art. 183 6^ co, Cod. proc. Civ. (e risulta numericamente)
per la formazione del thema decidendum, tanto vero che (prima memoria del
) l'attore ha precisato che il contratto era da leggersi nel senso che Parte_1
“EVC” era equivalente ad una colonnina e che il contratto era stato adempiuto. Il Tribunale, operando la diversa (rispetto l'attore) interpretazione degli atti non ha commesso dunque alcun errore ritenendo i dati numerici sopra allegati dalle parti, non confliggenti, pacifici ex art. 115 2^ co. Cod.
proc. Civ. (e provati).
6.2.3.- Il dato letterale del contratto non appare affatto chiaro e vincolante per il giudice, come erroneamente affermato dall'appellante, posto che tra la prima clausola (“DP…riconosce allo stesso la somma omnicomprensiva di euro 35.000,00, oltre IVA di legge, a condizione che l'Operatore abbia ricevuto tutte le autorizzazioni e/o concessioni necessarie all'installazione di almeno 70 EVC”) e la seconda (una prima tranche di €. 17.500,00 oltre IVA
entro 30 giorni dalla consegna di tutti i 70 titoli autorizzativi ed una seconda tranche di pari importo entro 30 giorni successivi all'installazione dell'ultimo
EVC) si profila un contrasto, almeno letterale.
9 6.2.4. - Il , al di là del richiamo alla lettera della prima parte della Parte_1
clausola, non ha giustificato la prevalenza sul tale clausola, in via interpretativa, del secondo patto come ritenuto dal Tribunale e che subordinava il pagamento all'ottenimento di 70 titoli autorizzativi,
pacificamente non ottenuti dal . Parte_1
Il motivo di appello risulta dunque generico non ponendo critica motivata alle ragioni addotte dal primo giudice e che la Corte ritiene convincenti a comprovare che il pagamento fosse subordinato all'ottenimento di 70
autorizzazioni indipendentemente dal numero di colonnine installate;
che le parti avessero convenuto nell'accordo che una autorizzazione equivaleva ad una o più colonnine e che l'acronimo “EVC” fosse da intendere come stazione di ricarica corrispondente alla concessione del suolo indipendentemente dal numero di colonnine installate.
6.2.5.- A giustificare l'interpretazione vale il tratto finalistico e vale pure il comportamento del anteriore al contratto che occupa ma ben Parte_1
valorizzabile (Cass. sentenza n. 1465 del 18 maggio 1971) peché risultante dal Protocollo d'intesa tra il stesso e DB Charge, incaricata per Parte_1
l'installazione e la gestione delle colonnine. In base a tale Protocollo (così
anche la citazione del primo grado) Be Charge Srl si era infatti impegnata,
anche tramite società da essa individuate, alla realizzazione delle “EVC”,
sulle aree oggetto di concessione, mentre il si era impegnato a Parte_1
collaborare e fornire supporto burocratico amministrativo, soprattutto per l'individuazione delle aree e l'ottenimento delle concessioni/autorizzazioni.
Dal Protocollo, poi, risulta che le parti avevano inteso promuovere la diffusione della mobilità sostenibile tramite la realizzazione di una rete di
10 infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa in tutta la Provincia di
Rovigo.
E la clausola n. 3 del Protocollo, si aggiunge, dispone per quel maggiormente rileva che “La rete di Infrastrutture di Ricarica sarà composta da 70 EVC da installarsi in aree pubbliche all'interno del territorio del da definirsi Pt_1
congiuntamente tra le Parti. Le parti danno atto che, per ogni area individuata,
Parte
potrà installare a sua discrezione, anche in tempi diversi, all'interno della durata di cui all'art. 6 del presente Protocollo, un numero di EVC
compreso tra il minino ed il massimo indicato al presente paragrafo, in base allo sviluppo della mobilità elettrica nel territorio di competenza di Consvip
e nelle aree circostanti”. Detta clausola non appare in contraddizione, nel
Protocollo, con la premessa sub h) in quanto nella stessa l'infrastruttura di ricarica viene ricondotta all'acronimo “EVC” e risulta, appunto, composta da uno o più punti di ricarica, in conformità con l'art. 3.
Al Protocollo ha fatto seguito, in attuazione, il contratto di appalto del 4 aprile
2019 tra ed il quale l'appaltatore e che ha Controparte_1 Parte_1
assunto il complesso incarico di individuare le aree e di curare le pratiche amministrative per ottenere le autorizzazioni o concessioni degli enti territoriali per la realizzazione delle opere di “EVC”.
6.2.6.- Poiché il era stato parte dell'accordo di programma di cui Parte_1
al Protocollo del 28 marzo 2019 che costituiva segmento negoziale antecedente il contratto con del 4 aprile successivo, Controparte_1
ma collegato al primo;
poiché con il Protocollo le parti avevano inteso promuovere la diffusione della mobilità sostenibile tramite la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa in tutta la
11 Provincia di Rovigo;
poiché la clausola n. 3 del Protocollo evidenziava chiaramente che l'acronimo “EVC” stava ad indicare l'area di installazione delle colonnine e nella stessa area avrebbero potuto essere installate un numero di colonnine (impropriamente indicate come “EVC”) “tra il minino ed il massimo indicato al presente paragrafo, in base allo sviluppo della mobilità elettrica nel territorio di competenza di Consvip e nelle aree circostanti”; poiché il Protocollo costituiva chiara assunzione di responsabilità e comprovava la condotta del anteriore la stipula del Parte_1
patto con del 4 aprile 2019, appare corretta Controparte_1
l'interpretazione di tale ultimo contratto operata in sentenza e secondo la quale, dunque, l'acronimo “EVC” stava ad indicare l'area di servizio con la conseguenza che l'impegno obbligatorio – rimasto inadempiuto dal anche sotto il profilo finalistico del patto precedente – era riferito Parte_1
all'ottenimento di 70 autorizzazioni per 70 aree diverse nelle quali avrebbero potuto essere installate una o più colonnine.
6.2.7.- L'interpretazione del contratto, alla luce del comportamento dell'obbligato e delle finalità perseguite, risulta corretta tanto che l'appello va rigettato. D'altra parte, come risulta dalle stesse autorizzazioni trascritte nella comparsa d'appello, i vari enti territoriali avevano concesso a Be Charge
l'autorizzazione ad installare per aree determinate una o più colonnine
(impropriamente identificate lessicalmente come “EVC”) in termini conformi alla interpretazione offerta in sentenza.
7.- Non sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante ex Parte_1
art. 96 Cod. proc. Civ. in quanto (Cass. ordinanza n. 26545 del 30 settembre
2021) non risulta l'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue
12 prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione. Il tutto in considerazione delle questioni interpretative della clausola negoziale che non apparivano manifestamente infondate ed il tutto anche a declinare l'istanza di condanna a norma dei primi due commi dell'art. 96 Cod. proc. Civ.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da Parte_1
contro così provvede:
[...] Controparte_1
rigetta l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Rovigo;
rigetta la domanda ex art. 96 Cod. proc. Civ.;
condanna l'appellante alle spese in €.
6.946 a favore di per CP_1
compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
dà atto, stante il rigetto dell'appello che sussistono i presupposti processuali affinché l'appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma della L. 24 dicembre 2012 n. 228, se dovuto
Venezia lì 11 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
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2025 con modalità telematiche non in presenza previa assegnazione, a ritroso,