Sentenza 3 ottobre 1967
Massime • 1
A norma dell'art.1342 cod. civ., nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari,nel conflitto tra volonta autonoma (clausole manoscritte) e volonta per relationem (clausole a stampa) cioe nel caso d'incompatibilita,le clausole manoscritte debbono prevalere su quelle a stampa. Non sussiste incompatibilita tra il generale ed il particolare, e cioe quando le clausole manoscritte costituiscano una precisazione di quelle a stampa. ( nella specie, e stato ritenuto che la condizione particolare della esclusione dei danni cagionati a mezzi di trasporto ed animali sotto carico e scarico, contenuta in una polizza di Assicurazione della responsabilita civile per danni arrecati a terzi nell'Esercizio di una escavatrice semovente non fosse incompatibile con le altre condizioni generali di polizza).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/10/1967, n. 2254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2254 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 1967 |
Testo completo
A norma dell'art.1342 cod. civ., nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari,nel conflitto tra volonta autonoma (clausole manoscritte) e volonta per relationem (clausole a stampa) cioe nel caso d'incompatibilita,le clausole manoscritte debbono prevalere su quelle a stampa. Non sussiste incompatibilita tra il generale ed il particolare, e cioe quando le clausole manoscritte costituiscano una precisazione di quelle a stampa. ( nella specie, e stato ritenuto che la condizione particolare della esclusione dei danni cagionati a mezzi di trasporto ed animali sotto carico e scarico, contenuta in una polizza di Assicurazione della responsabilita civile per danni arrecati a terzi nell'Esercizio di una escavatrice semovente non fosse incompatibile con le altre condizioni generali di polizza).*