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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/05/2025, n. 4186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4186 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11846/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.11846/2023 promossa da
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante in carica, sig. elettivamente domiciliato in VIA Parte_2
PANAMA 12, ROMA, presso lo studio dell'avv. GIOVAGNORIO GABRIELE
( , che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di C.F._1
costituzione di nuovo difensore, depositata in data 06.04.2023,
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ) -già - Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Società con socio unico, in CP_1
persona della procuratrice dott.ssa elettivamente domiciliata in VIA Controparte_3
AUGUSTO RIBOTY 28, ROMA, presso lo studio dell'avv. SANTORO ELENA VIRGINIA MARIA
( ), che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di C.F._2
costituzione e risposta,
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
pagina 1 di 4 1) Preliminarmente di disporre lo stralcio, in quanto inutilizzabili, di tutta la documentazione prodotta con nota di deposito del 29/02/2025;
2) Nel merito, voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza in specie di provvisoria esecuzione: -nel merito, annullare, revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n.2065/2023, del 25/01/2023, R.G. n.48847/2022, per i motivi esposti nei precedenti scritti difensivi.
Per il convenuto opposto:
Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, per le causali esposte in narrativa, così decidere: - dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto opposto data la mancanza di prova scritta dell'opposizione proposta, come prescritto ai sensi dell'art.648 c.p.c. oppure in via del tutto subordinata e residuale, nel caso di denegato e non creduto rigetto della richiesta di concessione della esecutorietà, si chiede che il Giudice, comunque, voglia emettere ordinanza ingiuntiva per la somma di euro
16,756,33 riconosciuta per dovuta di cui alla proposta del 24.06.2020 Nel merito: respingere l'avversa opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.2065/2023 (R.G. n.48847/2022) emesso dall'intestato Ufficio;
sempre nel merito, subordinatamente, comunque, rigettare le pretese tutte formulate dall'opponente, per il difetto di legittimazione passiva della opposta e perché inammissibili, improcedibili e comunque infondate per le motivazioni esposte in narrativa e di conseguenza condannare lo stesso al pagamento di €160.768,40 o quella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre gli interessi convenzionali dalla data di scadenza di ogni singola fattura fino all'effettivo soddisfo, le spese di cui in decreto, nonché le spese legali del presente giudizio, oltre gli accessori come per legge. In via istruttoria, solo qualora sia ritenuto necessario, si chiede, per scrupolo di difesa, e senza inversione dell'onere probatoria, stante che le attività di misurazione competono alla società di
Distribuzione, che il Giudice istruttore voglia ordinare ex art.210 c.p.c. al Distributore competente di zona (Areti S.p.A. e Italgas Reti S.p.A.), la produzione della documentazione, anche fotografica, attestante le misurazioni dei consumi relativi alla utenza per cui è causa e la certificazione riguardante le operazione di installazione e sostituzione dei misuratori relativi all'intero periodo contrattuale in essere con la cliente. In via ancor più subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice non ritenga provato il consumo, si chiede che il Giudice adito voglia ammettere CTU tecnico contabile al fine di accertare gli effettivi consumi di gas e di energia elettrica forniti da e utilizzati CP_2 dall'opponente nel periodo di somministrazione, la correttezza delle tariffe applicate e determinare l'effettivo dovuto da parte delle debitrice ovvero la partita dare avere tra le parti riguardo al rapporto dedotto in giudizio che, allo stato degli atti e delle prove offerte, appare inutile e dispendiosa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 2 di 4 Con atto di citazione notificato a controparte in data 06.03.2023 la Parte_1 [...]
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.2065/2023 -emesso dal Tribunale Parte_1
di Milano in data 25.01.2023 e notificato in data 25.01.2023 -nel procedimento monitorio R.G.
n.48847/2022, in favore di per l'importo capitale di €160.768,40, Parte_3
oltre interessi moratori e spese di procedimento, per mancato pagamento di venti fatture, emesse tra novembre 2017 e aprile 2021, in forza di rapporto di fornitura di energia elettrica.
L'opponente contesta l'avversa pretesa creditoria osservando, anzitutto, che il centro sportivo è rimasto chiuso al pubblico, per ordine governativo (cd lockdown), nel periodo tra marzo 2020 e maggio 2021, a causa della nota pandemia da Covid 19, e, tuttavia, non risulta nelle fatture emesse da controparte la riduzione d'importo che sarebbe stato perciò logico attendersi.
Con comparsa e risposta depositata in data 21.7.2023 s'è costituita l'opposta, eccependo la genericità delle contestazioni di controparte avverso le fatture in parola, e replicando di avere depositato, in allegato alla comparsa medesima, le fatture fornite dal Distributore territorialmente competente, in specie Areti S.p.a. ed Italgas Reti S.p.a.
Concessa, all'udienza del 18.10.2023 la provvisoria esecuzione parziale, per la minor somma
€145.813,14 -escluse, cioè, le quattro fatture, indicate in ricorso, relative al periodo tra marzo e giugno
2020 -la causa è senz'altro passata in decisione, decorsi i termini ex art.190 cpc.
Reputa questo giudice che l'opposizione sia infondata e debba, perciò, essere respinta.
Parte opponente si limita, infatti, ad eccepire la non correttezza dei consumi fatturati, in virtù di un mero criterio di comparazione tra fatture relative al periodo di chiusura dell'attività per l'intervenuto lockdown e quelle riferibili a periodi antecedenti e susseguenti alla pandemia. Manca, tuttavia, qualsiasi elemento probatorio idoneo a sostenere che i consumi effettivamente sostenuti dall'opponente in periodo COVID siano diversi e inferiori rispetto a quelli fatturati dall'opposto, né l'opponente deduce un malfunzionamento del contatore -circostanza che, com'è noto, rientra nell'ambito dell'onere di allegazione dell'utente (Cass.n.297/2020) e costituisce necessario presupposto per la verifica della correttezza dei consumi rilevati, il cui onere probatorio grava sul fornitore, anzitutto per il tramite del distributore (in tema, Cass.n.15771/'22, n.17401/'24). In mancanza di siffatta contestazione, le fatture emesse dal fornitore in conformità coi dati forniti dal distributore costituiscono valida prova del credito del fornitore nella misura fatturata e, altresì, in tale contesto probatorio le istanze dell'opposto -in memoria 18.12.2023 -ex art.210 cpc e per CTU contabile, appaiono superflue, prima ancora che inammissibili, poiché meramente esplorative. Quanto, poi, ai documenti prodotti dall'opposto in allegato alla nota depositata in data 29.02.2024, per l'udienza del 13.03.2024, oggetto di istanza ex pagina 3 di 4 adverso, per esclusione dal fascicolo di causa, gli stessi sono del tutto irrilevanti per la decisione, in relazione ai rilievi che precedono, sicché non occorre provvedere sull'istanza in parola.
Al rigetto dell'opposizione segue la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente, soccombente, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto, liquidate come in dispositivo, secondo vigente tariffa forense, in relazione al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n.2065/2023 del 25.01.2023, che, perciò, conferma;
2) condanna parte opponente a rimborsare Parte_1
Cont all'opposta le spese di lite, liquidate in €10.000,00 per Parte_3
compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art.93 cpc in favore del Difensore che ha reso la relativa dichiarazione.
Milano, 23 maggio 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.11846/2023 promossa da
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante in carica, sig. elettivamente domiciliato in VIA Parte_2
PANAMA 12, ROMA, presso lo studio dell'avv. GIOVAGNORIO GABRIELE
( , che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di C.F._1
costituzione di nuovo difensore, depositata in data 06.04.2023,
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ) -già - Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Società con socio unico, in CP_1
persona della procuratrice dott.ssa elettivamente domiciliata in VIA Controparte_3
AUGUSTO RIBOTY 28, ROMA, presso lo studio dell'avv. SANTORO ELENA VIRGINIA MARIA
( ), che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di C.F._2
costituzione e risposta,
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
pagina 1 di 4 1) Preliminarmente di disporre lo stralcio, in quanto inutilizzabili, di tutta la documentazione prodotta con nota di deposito del 29/02/2025;
2) Nel merito, voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza in specie di provvisoria esecuzione: -nel merito, annullare, revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n.2065/2023, del 25/01/2023, R.G. n.48847/2022, per i motivi esposti nei precedenti scritti difensivi.
Per il convenuto opposto:
Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, per le causali esposte in narrativa, così decidere: - dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto opposto data la mancanza di prova scritta dell'opposizione proposta, come prescritto ai sensi dell'art.648 c.p.c. oppure in via del tutto subordinata e residuale, nel caso di denegato e non creduto rigetto della richiesta di concessione della esecutorietà, si chiede che il Giudice, comunque, voglia emettere ordinanza ingiuntiva per la somma di euro
16,756,33 riconosciuta per dovuta di cui alla proposta del 24.06.2020 Nel merito: respingere l'avversa opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.2065/2023 (R.G. n.48847/2022) emesso dall'intestato Ufficio;
sempre nel merito, subordinatamente, comunque, rigettare le pretese tutte formulate dall'opponente, per il difetto di legittimazione passiva della opposta e perché inammissibili, improcedibili e comunque infondate per le motivazioni esposte in narrativa e di conseguenza condannare lo stesso al pagamento di €160.768,40 o quella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre gli interessi convenzionali dalla data di scadenza di ogni singola fattura fino all'effettivo soddisfo, le spese di cui in decreto, nonché le spese legali del presente giudizio, oltre gli accessori come per legge. In via istruttoria, solo qualora sia ritenuto necessario, si chiede, per scrupolo di difesa, e senza inversione dell'onere probatoria, stante che le attività di misurazione competono alla società di
Distribuzione, che il Giudice istruttore voglia ordinare ex art.210 c.p.c. al Distributore competente di zona (Areti S.p.A. e Italgas Reti S.p.A.), la produzione della documentazione, anche fotografica, attestante le misurazioni dei consumi relativi alla utenza per cui è causa e la certificazione riguardante le operazione di installazione e sostituzione dei misuratori relativi all'intero periodo contrattuale in essere con la cliente. In via ancor più subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice non ritenga provato il consumo, si chiede che il Giudice adito voglia ammettere CTU tecnico contabile al fine di accertare gli effettivi consumi di gas e di energia elettrica forniti da e utilizzati CP_2 dall'opponente nel periodo di somministrazione, la correttezza delle tariffe applicate e determinare l'effettivo dovuto da parte delle debitrice ovvero la partita dare avere tra le parti riguardo al rapporto dedotto in giudizio che, allo stato degli atti e delle prove offerte, appare inutile e dispendiosa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 2 di 4 Con atto di citazione notificato a controparte in data 06.03.2023 la Parte_1 [...]
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.2065/2023 -emesso dal Tribunale Parte_1
di Milano in data 25.01.2023 e notificato in data 25.01.2023 -nel procedimento monitorio R.G.
n.48847/2022, in favore di per l'importo capitale di €160.768,40, Parte_3
oltre interessi moratori e spese di procedimento, per mancato pagamento di venti fatture, emesse tra novembre 2017 e aprile 2021, in forza di rapporto di fornitura di energia elettrica.
L'opponente contesta l'avversa pretesa creditoria osservando, anzitutto, che il centro sportivo è rimasto chiuso al pubblico, per ordine governativo (cd lockdown), nel periodo tra marzo 2020 e maggio 2021, a causa della nota pandemia da Covid 19, e, tuttavia, non risulta nelle fatture emesse da controparte la riduzione d'importo che sarebbe stato perciò logico attendersi.
Con comparsa e risposta depositata in data 21.7.2023 s'è costituita l'opposta, eccependo la genericità delle contestazioni di controparte avverso le fatture in parola, e replicando di avere depositato, in allegato alla comparsa medesima, le fatture fornite dal Distributore territorialmente competente, in specie Areti S.p.a. ed Italgas Reti S.p.a.
Concessa, all'udienza del 18.10.2023 la provvisoria esecuzione parziale, per la minor somma
€145.813,14 -escluse, cioè, le quattro fatture, indicate in ricorso, relative al periodo tra marzo e giugno
2020 -la causa è senz'altro passata in decisione, decorsi i termini ex art.190 cpc.
Reputa questo giudice che l'opposizione sia infondata e debba, perciò, essere respinta.
Parte opponente si limita, infatti, ad eccepire la non correttezza dei consumi fatturati, in virtù di un mero criterio di comparazione tra fatture relative al periodo di chiusura dell'attività per l'intervenuto lockdown e quelle riferibili a periodi antecedenti e susseguenti alla pandemia. Manca, tuttavia, qualsiasi elemento probatorio idoneo a sostenere che i consumi effettivamente sostenuti dall'opponente in periodo COVID siano diversi e inferiori rispetto a quelli fatturati dall'opposto, né l'opponente deduce un malfunzionamento del contatore -circostanza che, com'è noto, rientra nell'ambito dell'onere di allegazione dell'utente (Cass.n.297/2020) e costituisce necessario presupposto per la verifica della correttezza dei consumi rilevati, il cui onere probatorio grava sul fornitore, anzitutto per il tramite del distributore (in tema, Cass.n.15771/'22, n.17401/'24). In mancanza di siffatta contestazione, le fatture emesse dal fornitore in conformità coi dati forniti dal distributore costituiscono valida prova del credito del fornitore nella misura fatturata e, altresì, in tale contesto probatorio le istanze dell'opposto -in memoria 18.12.2023 -ex art.210 cpc e per CTU contabile, appaiono superflue, prima ancora che inammissibili, poiché meramente esplorative. Quanto, poi, ai documenti prodotti dall'opposto in allegato alla nota depositata in data 29.02.2024, per l'udienza del 13.03.2024, oggetto di istanza ex pagina 3 di 4 adverso, per esclusione dal fascicolo di causa, gli stessi sono del tutto irrilevanti per la decisione, in relazione ai rilievi che precedono, sicché non occorre provvedere sull'istanza in parola.
Al rigetto dell'opposizione segue la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente, soccombente, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto, liquidate come in dispositivo, secondo vigente tariffa forense, in relazione al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n.2065/2023 del 25.01.2023, che, perciò, conferma;
2) condanna parte opponente a rimborsare Parte_1
Cont all'opposta le spese di lite, liquidate in €10.000,00 per Parte_3
compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art.93 cpc in favore del Difensore che ha reso la relativa dichiarazione.
Milano, 23 maggio 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
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