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Articolo 3 della Legge 9 agosto 1967, n. 738
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Legge 9 agosto 1967, n. 738
Articolo 3 della Legge 9 agosto 1967, n. 738
Versione
9 settembre 1967
Art. 3.
Il Ministro per le finanze, provvedera', con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.
Entrata in vigore il 9 settembre 1967
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