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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 3122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3122 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 18.9.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2515/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.2740/2022 pubblicata il
12.5.2022
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to P. Zinzi Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, , in persona del Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Napoli
APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in primo grado l'odierna appellante chiedeva l'inserimento nelle graduatorie di istituto e nella prima fascia delle GPS sulla scorta del conseguimento di 24 CFU;
nella contumacia delle parti resistenti il Tribunale di Napoli rigettava la domanda. Con ricorso depositato il 13.10.22 la ha interposto appello Pt_1 reiterando la richiesta spiegata in primo grado;
ha contestato il rigetto di primo grado richiamando la previsione di cui all'art.1 co.
110 della legge n.107/15 e agli artt. 5 e 17 d. lgs n.59/17 e eccependo che il GL di primo grado non aveva tenuto in considerazione il diritto dell'Unione Europea (Direttive UE 2005/36 e 2013/55). Gli appellati si sono costituiti in giudizio contestando il gravame.
A seguito di alcuni rinvii d'ufficio determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore, la causa era assegnata al nuovo consigliere relatore e fissata per la discussione all'udienza del
4.9.25, poi differita alla udienza dell'11.9.25 con decreto presidenziale del 9.4.25 comunicato alle parti;
alla udienza dell'11.9.25, in assenza di deposito di note ex art.127 ter cpc, il
Collegio rinvia la causa alla udienza del 18.9.25 sempre ex art.127 ter cpc (ordinanza regolarmente comunicata); alla udienza del 18.9.25 parte appellante non depositava le note di udienza.
*********
L'appello è improcedibile.
L'art. 348, co.2, c.p.c. sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale
(cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav., Sentenza n.5643 del
09/03/2009).
Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione (mediante il deposito delle note sostitutive della presenza), né a quella successiva, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata quindi improcedibile.
pag. 2/3 Nella fattispecie in esame l'appellante, alla udienza dell'11.9.25, in seguito alla rituale comunicazione del decreto del 9.4.25, non ha depositato le note (sostitutive della presenza); la Corte ha rinviato alla data odierna ma, nei termini fissati, l'appellante non ha ritenuto di produrre note (sostitutive della presenza); si è pertanto determinata certamente la situazione di improcedibilità la quale va dichiarata d'ufficio coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
Atteso che solo successivamente alla sentenza appellata si è consolidato l'orientamento della Suprema Corte in materia di CFU (ex plurimis sentenze nn.7084/24, 12211/25) le spese del grado possono essere compensate.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n.228 che ha modificato il DPR 115/2002
(Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo
13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui
l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; compensa le spese di lite del presente grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 18.9.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 18.9.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2515/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.2740/2022 pubblicata il
12.5.2022
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to P. Zinzi Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, , in persona del Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Napoli
APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in primo grado l'odierna appellante chiedeva l'inserimento nelle graduatorie di istituto e nella prima fascia delle GPS sulla scorta del conseguimento di 24 CFU;
nella contumacia delle parti resistenti il Tribunale di Napoli rigettava la domanda. Con ricorso depositato il 13.10.22 la ha interposto appello Pt_1 reiterando la richiesta spiegata in primo grado;
ha contestato il rigetto di primo grado richiamando la previsione di cui all'art.1 co.
110 della legge n.107/15 e agli artt. 5 e 17 d. lgs n.59/17 e eccependo che il GL di primo grado non aveva tenuto in considerazione il diritto dell'Unione Europea (Direttive UE 2005/36 e 2013/55). Gli appellati si sono costituiti in giudizio contestando il gravame.
A seguito di alcuni rinvii d'ufficio determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore, la causa era assegnata al nuovo consigliere relatore e fissata per la discussione all'udienza del
4.9.25, poi differita alla udienza dell'11.9.25 con decreto presidenziale del 9.4.25 comunicato alle parti;
alla udienza dell'11.9.25, in assenza di deposito di note ex art.127 ter cpc, il
Collegio rinvia la causa alla udienza del 18.9.25 sempre ex art.127 ter cpc (ordinanza regolarmente comunicata); alla udienza del 18.9.25 parte appellante non depositava le note di udienza.
*********
L'appello è improcedibile.
L'art. 348, co.2, c.p.c. sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale
(cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav., Sentenza n.5643 del
09/03/2009).
Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione (mediante il deposito delle note sostitutive della presenza), né a quella successiva, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata quindi improcedibile.
pag. 2/3 Nella fattispecie in esame l'appellante, alla udienza dell'11.9.25, in seguito alla rituale comunicazione del decreto del 9.4.25, non ha depositato le note (sostitutive della presenza); la Corte ha rinviato alla data odierna ma, nei termini fissati, l'appellante non ha ritenuto di produrre note (sostitutive della presenza); si è pertanto determinata certamente la situazione di improcedibilità la quale va dichiarata d'ufficio coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
Atteso che solo successivamente alla sentenza appellata si è consolidato l'orientamento della Suprema Corte in materia di CFU (ex plurimis sentenze nn.7084/24, 12211/25) le spese del grado possono essere compensate.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n.228 che ha modificato il DPR 115/2002
(Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo
13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui
l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; compensa le spese di lite del presente grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 18.9.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 3/3