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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 1818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1818 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione lavoro e previdenza composta dai magistrati:
1. dr. Stefania Basso Presidente
2. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel./est.
3. dr. Luca Buccheri Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc del 29.4.25 la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2551/24 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
rapp.to e difeso come in atti dagli Avv. ANTONIO LIBONATI e CARMINA Parte_1
IODICE;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, Controparte_1 come in atti, dall'Avv. DOMENICA MANTI; APPELLATO/A/I
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte appellante nel presente giudizio ha proposto gravame avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli all'esito della fase sommaria (“Decreto di Rigetto n. cron. 13334/2024”) nel procedimento ex lege 92/2012 n. R.G. n. 20982/2022, di impugnativa del licenziamento intimato al ricorrente in data 23.02.2022.
Ha affidato lo stesso ai motivi di merito di cui al ricorso. Ha proposto istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento di primo grado, cui ha poi rinunciato in data 3.10.24. Instaurato il contraddittorio si è costituita l'appellata che ha chiesto, in via preliminare, dichiararsi inammissibile il gravame in quanto in violazione dell'art. art. 1, comma 51, della l. 92/2012, essendo il procedimento di primo grado pacificamente pendente alla data del 28 febbraio 2023, dunque non trovando applicazione il nuovo rito introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 che all'art. 35 dispone proprio in ordine alla non applicabilità ai processi pendenti.
Nel merito ha comunque chiesto il rigetto del gravame e, solo in caso di ritenuta ammissibilità del gravame principale, ha proposto appello incidentale condizionato in ordine alla decadenza dall'impugnativa ritenuta dal primo giudice non maturata. Non essendo comparso l'appellante all'udienza di discussione fissata del 18.2.25, della quale era stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione, la causa veniva rinviata ex art. 348 cpc alla presente udienza, rinvio ritualmente comunicato. All'odierna udienza l'appellante non è comparso neppure nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc. Ha depositato note l'appellata riportandosi alle proprie difese e la Corte ha deciso la controversia come segue. Pur essendo presenti altre questioni preliminari di rito, fondatamente sollevate dall'appellata, risulta da delibarsi in via prioritaria quella che attiene al disposto dell'art. 348 cpc. Deve rilevarsi che nella specie l'appellante non è comparso all'udienza di discussione ( di cui aveva avuto notizia essendo ritualmente comunicato il deposito del Decreto e il decreto stesso), nè a quella successivamente fissata ex art. 348 cpc di cui pur ha ricevuto rituale comunicazione telematica come si evince dalle annotazioni al registro informatico IC (Cass. SEZ. 2 SENT. 4502 DEL 15/5/1996 nonché Cass. 17342/2005).
La disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla l. 11 agosto 1973 n. 533, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, nè i principi cui essa si ispira. Consegue che, ai sensi dell'art. 348, comma 1 c.p.c. anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicarsi nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello. Invero il rito del lavoro è regolato da disposizioni non incompatibili con la norma suddetta e non costituenti dunque un "corpus" separato, rispetto a quelle che disciplinano il rito ordinario, nelle quali trovano, invece, integrazione e completamento
Applicando detti principi alla presente fattispecie deve poi sottolinearsi che ove la mancata comparizione dell'appellante persista anche alla nuova udienza "l'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio" sicchè il potere di sanzionare l'inerzia dell'appellante deve ritenersi sussistente anche a prescindere da eventuali richieste o eccezioni in tal senso dell'appellato. Si è anzi sancito recentemente che nel quadro di una rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella del 1990, alla improcedibilità ex art. 348 cpc può pervenirsi anche se la parte appellata non si sia costituita nei termini e dunque a prescindere dalla condotta processuale dell'appellato ( Cass. 17.1.2002 n. 463).
Deve dunque applicarsi il meccanismo processuale di cui all'art. 348 cpc primo comma;
mentre, quanto alla forma del provvedimento da adottare, si rileva che poichè “nel rito del lavoro l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza " (cfr. Cass. SU 5839/93 in motivazione).
A non diversi risultati può pervenirsi rilevando la mancata notifica del gravame nel termine perentorio assegnato ex art. 291 cpc.
Nella specie, in ogni caso, il gravame risulta essere stato notificato e la parte appellata si è costituita proponendo appello incidentale condizionato che, per le ragioni sopra esposte e per la sua stessa natura, resta assorbito dalla pronuncia di improcedibilità del gravame principale che va qui dichiarata.
Possono essere compensate le spese del grado di giudizio in ragione della natura processuale della pronuncia e della concreta valutazione della condotta dell'appellante che ha dapprima rinunciato alla sospensiva e poi ha ritenuto di non coltivare il gravame così collaborando nel non aggravare un iter processuale verosimilmente mal instaurato. Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, anche soggettive, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• Dichiara improcedibile l'appello; • compensa le spese;
• Contributo unificato come in motivazione.
Così deciso in Napoli all'esito dell'udienza cartolare del 29.4.25
Il Consigliere est. Il Presidente