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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione III Civile
Composto dai Magistrati:
Rossella Atzeni Presidente
Giovanna Cannata Consigliere
Lucia Franzese Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 67/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Marco Arato e Parte_1
Francesca Pollicina, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Genova Via delle Casaccie 1, per mandato in atti
PARTE APPELLANTE
contro rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Palandri Controparte_1
e Mirko Scapinello ed elettivamente domiciliata in Genova, Via XX Settembre 14/17 per mandato in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, previa adozione di ogni opportuno e/o necessario provvedimento, disattesa e respinta ogni contraria domanda, ragione, pretesa, eccezione o istanza:
In via principale : in accoglimento del primo motivo di appello di cui al §IV.A. dell'atto di citazione in appello di del 14.1.2023, accertare e Parte_1 dichiarare che (a ) nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio nei confronti della (P.IV ) e Controparte_1 P.IV_1 che (b ) sono nulli tutti gli atti e l'attività processuale compiuta nel corso del giudizio
1 di primo grado per il vizio di rappresentanza processuale originario della società mai sanato nel corso del predetto giudizio e, per l'effetto, Controparte_1 riformare integralmente ovvero dichiarare la nullità della Sentenza n. 2825/2022 resa in data 9 dicembre 2022 dal Tribunale di Genova – Giudice Dott.ssa Raffaella
Gabriel, nel giudizio pendente sub R.G. 5173/2018, pubblicata in data 14 dicembre
2022 e notificata in data 15 dicembre 2022 oltre che dell'intero predetto giudizio e, conseguentemente, rimettere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 354 c.p.c. le parti dinnanzi al Tribunale di Genova per la celebrazione del giudizio, con ogni conseguente pronuncia e, comunque, per l'integrale accoglimento delle conclusioni già rassegnate dalla società nell'atto di citazione introduttivo del Parte_1 giudizio di primo grado, qui integralmente richiamate e ritrascritte:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova respinta e disattesa ogni contraria domanda, istanza, ragione od eccezione e previa l'adozione di ogni più opportuno provvedimento:
1. accertare e dichiarare che in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, per le ragioni tutte indicate in atti, si è obbligata a versare a in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, un compenso per l'attività svolta da quest'ultima società nell'ambito della cessione delle partecipazioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società Gruppo Investimenti Portuali – GIP S.p.A. nei termini e con le modalità indicate nel contratto in data 1.3.2017, sub docc. nn. 5 e 6 di parte attrice e per l'effetto condannar in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore a pagare in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, le somme indicate nel predetto contratto sub docc. nn. 5 e 6 di parte attrice o comunque a corrispondergli gli importi di seguito indicati (al netto di
IV e ante deduzione della ritenuta di acconto sui compensi):
− € 603.611,00 immediatamente;
− € 63,382,00 alle condizioni di svincolo indicate nell'art. 15 del contratto sub docc. nn. 5 e 6 di parte attrice e quindi per l'importo indicato nella fattura sub doc. n. 13 c di parte attrice;
2 . − € 119.640,00 al pagamento delle quote di ai sensi dell'art.
3.2 del Pt_2 predetto contratto di compravendita delle azioni di Gruppo Investimenti Portuali –
G.I.P. S.p.A., sub doc. n.4 di parte attrice;
Il tutto oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. in subordine, accertare e dichiarare ch per le ragioni tutte Parte_1 indicate in atti, ha diritto al rimborso delle spese sostenute e al riconoscimento di un giusto compenso ai sensi degli artt. 2028 e ss. c.c., ovvero, in subordine, di un indennizzo, per l'attività dalla stessa svolta a favore di Controparte_1 nell'ambito della cessione delle partecipazioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società Gruppo Investimenti Portuali – GIP S.p.A. e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a rimborsare le predette spese a in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, un compenso ovvero, in subordine, un indennizzo per detta attività, quest'ultimo da quantificarsi nella misura ritenuta equa dall'Ill.mo Tribunale, tenuto conto, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2041 c.c., del prezzo complessivamente incassato dagli ex-soci della società per la cessione delle anzidette Controparte_2 partecipazioni;
il tutto da maggiorarsi degli interessi legali maturati e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In via istruttoria, si chiede ammettersi i capitoli di prova per testimoni dedotti nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di con i Parte_1 testimoni ivi indicati:
1. Vero che, nel corso di una conversazione telefonica intercorsa tra il dott Persona_1
e il dott nell'autunno del 2016, il dott ha riconosciuto il Persona_2 Persona_1 contributo e la fattiva attività svolti d - e, personalmente, dal dott. Parte_1
- nella negoziazione del contratto di compravendita di azioni della società Persona_3
Gruppo Investimenti Portuali – G.I.P. S.p.A., sub doc. n. 4 di parte attrice (che si rammostra) e ha dichiarato di volere attribuire alla stess un Parte_1 compenso per tale attività;
2. Vero che, nel corso di un incontro tenutosi a Genova nell'autunno 2016, tra i dottori
, il dott ha riconosciuto Persona_2 Persona_1 CP_3 Persona_1 il contributo e la fattiva attività svolti d – e, personalmente, dal Parte_1 dott - per la negoziazione e la sottoscrizione del contratto di Persona_3 compravendita di azioni di cui al capitolo di prova che precede e ha dichiarato di volere
3 attribuire un compenso pari all' 1% del prezzo complessivo di vendita Parte_1 delle azioni della società Gruppo Investimenti Portuali – G.I.P. S.p.A. indicato in tale contratto;
3. Vero che, nel corso dell'incontro tenutosi a Genova il 26 aprile 2017, tra i dottor R_
, i dottor
[...] Persona_1 CP_3 Persona_3 Persona_2 [...]
dopo avere riconosciuto il contributo e la fattiva attività svolti CP_3 Persona_1
d - e, personalmente, dal dott - per la Parte_1 Persona_3 negoziazione e la sottoscrizione del contratto di compravendita di azioni di cui al capitolo di prova no. 1 che precede, hanno dichiarato di volere attribuire Parte_1 un compenso pari all' 1% del prezzo complessivo di vendita delle azioni della società Gruppo Investimenti Portuali – G.I.P. S.p.A. indicato in tale contratto;
4. Vero che nel mese di aprile 2017 per il tramite del dott Parte_1 [...]
ha provveduto ad inviare ai dottor ER Persona_2 CP_3 Per_1
copia dell'accordo sub docc. nn. 5 e 6 di parte attrice, che si rammostrano,
[...]
5. Vero che, nel mese di maggio 2017 i dottor hanno Persona_2 CP_3 confermato la loro disponibilità a sottoscrivere per conto, rispettivamente, della FINSEA S.p.A. e della T.C.I.P. S.r.l., l'accordo sub docc. nn. 5 e 6 di parte attrice e che hanno, successivamente, inviando copia di tale accordo, da loro sottoscritto. Parte_1
6. Vero che, nel corso degli incontri con i soci della società Gruppo Investimenti Portuali – G.I.P. S.p.A. nel corso dei quali sono stati individuati i contenuti del contratto di compravendita delle azioni della predetta società - sub doc. n. 4 di parte attrice (che si rammostra) – il dott e l'Avv. Andrea Cugiolu hanno precisato che dal Persona_4 prezzo complessivo che i soci avrebbero ricavato dalla vendita delle predette azioni avrebbero dovuto essere detratti alcuni costi, tra i quali l'importo di circa € 3 milioni dovuto per l'attività dalla stessa svolta nella negoziazione Parte_1 dell'anzidetto contratto di compravendita di azioni;
7. Vero che nel corso degli incontri di cui al precedente capitolo di prova n. 6 nessuno dei soci di Gruppo Investimenti Portuali – G.I.P. S.p.A. ha dichiarato di essere contrario all'attribuzione del compenso indicato nel capitolo di prova n. 6 Parte_1 che precede. Con i seguenti testimoni: dott.r (capitoli nn. 1, 3, 4 e 5) Persona_2 CP_3
(capitoli nn. 2, 3, 4 e 5); avv. Giovanni Andrea Cugiolu e dott Persona_4
(capitoli n. 6 e 7).
2. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie, emendare ed integrare le prese conclusioni. Con espresso rifiuto di accettare il contraddittorio sulle nuove domande, eccezioni ed istanze tardivamente proposte da controparte Con vittoria di spese e onorari, oltre IV e CPA, come per legge.”. In subordine , previa, ove ritenuto, estromissione dal presente giudizio della società
.IV , in accoglimento dei motivi di appello Controparte_4 P.IV_2 P dedotti ai §§ d . G dell'atto di citazione in appello d in data Pt_3 Parte_1
14.1.2023, riformare integralmente la sentenza n. 2825/2022 resa in data 9 dicembre 2022 dal Tribunale di Genova – Giudice Dott.ssa Raffaella Gabriel, nel giudizio pendente sub R.G. 5173/2018, pubblicata in data 14 dicembre 2022 e notificata in data 15 dicembre 2022, e
4 per l'effetto, disattesa e respinta ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, pronun- ciate le declaratorie del caso, accogliere le conclusioni già rassegnate d nel corso del Parte_1 giudizio di primo grado qui di seguito ritrascritte:
1. accertare e dichiarare che in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, per le ragioni tutte indicate in atti, si è obbligata a versare Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, un compenso per l'attività svolta da quest'ultima società nell'ambito della cessione delle partecipazioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società Gruppo Investimenti Portuali – GIP S.p.A. nei termini e con le modalità indicate nel contratto in data 1.3.2017, sub docc. nn. 5 e 6 di parte attrice e per l'effetto condannar in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore a pagare in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 le somme indicate nel predetto contratto sub docc. nn. 5 e 6 di parte attrice o comunque a corrispondergli gli importi di seguito indicati (al netto di IV e ante deduzione della ritenuta di acconto sui compensi):
− € 603.611,00 immediatamente;
− € 63,382,00 alle condizioni di svincolo indicate nell'art. 15 del contratto sub docc. nn. 5 e 6 di parte attrice e quindi per l'importo indicato nella fattura sub doc. n. 13 c di parte attrice;
− € 119.640,00 al pagamento delle quote di Earn Out ai sensi dell'art.
3.2 del predetto contratto di compravendita delle azioni di Gruppo Investimenti Portuali – G.I.P. S.p.A., sub doc. n.4 di parte attrice;
3. 2. 3. Il tutto oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. in subordine, accertare e dichiarare ch per le ragioni tutte indicate Parte_1 in atti, ha diritto al rimborso delle spese sostenute e al riconoscimento di un giusto compenso ai sensi degli artt. 2028 e ss. c.c., ovvero, in subordine, di un indennizzo, per l'attività dalla stessa svolta a favore d nell'ambito della cessione delle Controparte_1 partecipazioni rappresentativo dell'intero capitale sociale della società Gruppo Investimenti Portuali – GIP S.p.A. e, per l'effetto, condannar in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare le predette spese Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore., un compenso ovvero, in subordine, un indennizzo per detta attività, quest'ultimo da quantificarsi nella misura ritenuta equa dall'Ill.mo Tribunale, tenuto conto, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2041 c.c., del prezzo complessivamente incassato dagli ex-soci della società Gruppo Investimenti Portuali – GIP S.p.A. per la cessione delle anzidette partecipazioni;
il tutto da maggiorarsi degli interessi legali maturati e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In via istruttoria, si chiede ammettersi i capitoli di prova per testimoni dedotti nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. d non ammessi dall'Ill.mo Giudice Parte_1 con il provvedimento del 1 agosto 2019 e qui di seguito ritrascritti:
4. Vero che nel mese di aprile 2017 per il tramite del dott Parte_1 [...]
ha provveduto ad inviare ai dottor ER Persona_2 CP_3 Per_1
copia dell'accordo sub docc. nn. 5 e 6 di parte attrice, che si rammostrano,
[...]
Vero che, nel mese di maggio 2017 i dottor hanno Persona_2 CP_3 confermato la loro disponibilità a sottoscrivere per conto, rispettivamente, della
5 FINSEA S.p.A. e della T.C.I.P. S.r.l., l'accordo sub docc. nn. 5 e 6 di parte attrice e che hanno, successivamente, inviando copia di tale accordo, Parte_1 da loro sottoscritto. 7 Vero che nel corso degli incontri di cui al precedente capitolo di prova n. 6 nessuno dei soci di Gruppo Investimenti Portuali – G.I.P. S.p.A. ha dichiarato di essere contrario all'attribuzione del compenso Parte_1 indicato nel capitolo di prova n. 6 che precede. Con i seguenti testimoni: dott.r (capitoli nn. 4 e 5); avv. Persona_2 CP_3
Giovanni Andrea Cugiolu e dott (capitolo n. 7).” Persona_4
In ogni caso, rigettare integralmente le domande, eccezioni ed istanze svolte d
[...]
e d nei confronti d perché CP_1 Controparte_4 Parte_1 inammissibili ed infondate per le ragioni tutte descritte in atti e per l'effetto mandare assolta la stessa da ogni pretesa avversaria, anche con riferimento alle domande Parte_1 di accertamento e di condanna svolte dalle controparti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni. Senza accettazione del contraddittorio sulle avversarie domande nuove. Con vittoria di spese e onorari di causa, oltre ad IV e CPA, di entrambi i gradi di giudizio, come per legge”. PARTE APPELLATA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, adversis reiectis, condannare
[...]
a rifondere a le spese di lite per averla CP_5 Controparte_4 ingiustificatamente coinvolta in un giudizio al quale è estranea ed a risarcirle i danni per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi equitativamente”.
**** conveniva in giudizio chiedendo il Parte_1 Controparte_1
pagamento della somma di € 786.633,00 oltre interessi e rivalutazione quale compenso per l'attività asseritamente svolta nell'ambito della cessione delle partecipazioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società GRUPPO
INVESTIMENTI PORTUALI SPA ( di seguito G.I.P. SP), nei tempi e con le modalità di cui al contratto del 1/3/2017 ( doc. 5 e 6); in subordine, chiedeva il rimborso delle spese e l'equo compenso, ovvero l'indennizzo. Precisava in primo grado le seguenti conclusioni:
6 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova respinta e disattesa ogni contraria domanda, istanza, ragione od eccezione e previa l'adozione di ogni più opportuno provvedimento:
2. accertare e dichiarare che in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, per le ragioni tutte indicate in atti, si è obbligata a versare a in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, un compenso per l'attività svolta da quest'ultima società nell'ambito della cessione delle partecipazioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società Gruppo Investimenti Portuali – GIP S.p.A. nei termini e con le modalità indicate nel contratto in data 1.3.2017, sub docc. nn. 5 e 6 di parte attrice e per l'effetto condannar in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore a pagare in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, le somme indicate nel predetto contratto sub docc. nn. 5 e 6 di parte attrice o comunque a corrispondergli gli importi di seguito indicati (al netto di
IV e ante deduzione della ritenuta di acconto sui compensi):
− € 603.611,00 immediatamente;
− € 63,382,00 alle condizioni di svincolo indicate nell'art. 15 del contratto sub docc. nn. 5 e 6 di parte attrice e quindi per l'importo indicato nella fattura sub doc. n. 13 c di parte attrice;
. − € 119.640,00 al pagamento delle quote di ai sensi dell'art.
3.2 del Pt_2 predetto contratto di compravendita delle azioni di Gruppo Investimenti Portuali –
G.I.P. S.p.A., sub doc. n.4 di parte attrice;
Il tutto oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. in subordine, accertare e dichiarare ch per le ragioni tutte Parte_1 indicate in atti, ha diritto al rimborso delle spese sostenute e al riconoscimento di un giusto compenso ai sensi degli artt. 2028 e ss. c.c., ovvero, in subordine, di un indennizzo, per l'attività dalla stessa svolta a favore di Controparte_1 nell'ambito della cessione delle partecipazioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società Gruppo Investimenti Portuali – GIP S.p.A. e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
7 tempore, a rimborsare le predette spese a in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, un compenso ovvero, in subordine, un indennizzo per detta attività, quest'ultimo da quantificarsi nella misura ritenuta equa dall'Ill.mo Tribunale, tenuto conto, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2041 c.c., del prezzo complessivamente incassato dagli ex-soci della società per la cessione delle anzidette Controparte_2 partecipazioni;
il tutto da maggiorarsi degli interessi legali maturati e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
si costituiva innanzi al Tribunale, eccepiva l'indeterminatezza Controparte_1
dell'atto di citazione e si opponeva all'accoglimento delle domande attoree in quanto non sarebbe stato raggiunto alcun accordo sul compenso richiesto e le domande sarebbero sarebbe state comunque infondate.
Il giudice ammetteva le prove testimoniali;
al termine dell'istruttoria, il Tribunale respingeva l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in primo grado;
quanto all'accordo tra le parti sulla provvigione, il giudice, tenuto conto del fatto che il contratto in cui erano previsti i compensi non era firmato dalla Controparte_1 ma si trattava di pattuizioni sottoscritte tra le società FINSEA SP e TCIP SR,
[...] riteneva che non potesse rilevare nei confronti della convenuta in primo grado
L'esame del carteggio intercorso tra le parti, nonché delle Controparte_1 deposizioni testimoniali, a parere del Tribunale, non provavano la conclusione di un accordo sul compenso. Il Tribunale riteneva che non potesse applicarsi neppure la disciplina del mandato, difettando la prova della stipula di contratto di mandato, né la negotiorum gestio;
quanto all'indennizzo ex art. 2041 c.c., il Tribunale riteneva che non potesse trovare ingresso in quanto l'attore aveva esperito l'azione ordinaria fondata su un titolo contrattuale e difettava il requisito della sussidiarietà.
Con la sentenza del 9/12/2022 n. 2825/2022 pubblicata il 14/12/2022 il Tribunale respingeva tutte le domande della con condanna al pagamento Parte_1 delle spese di lite.
Avverso la sentenza di primo grado propone appello , Parte_1
svolgendo sei motivi, che si richiamano di seguito.
8 In via principale, primo motivo di appello: sulla nullità degli atti processuali compiuti nel corso del Giudizio di Primo Grado e, conseguentemente, della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario e per il difetto di rappresentanza processuale di . Controparte_1
In subordine, secondo motivo di appello: erroneità della sentenza quanto al capo che ha escluso la sussistenza (e, comunque, ha ritenuto non provata la conclusione) di un accordo tra e sul compenso spettante a Controparte_1 Parte_1
quest'ultima società per l'attività da essa svolta per la sottoscrizione del contratto di cessione e, conseguentemente, ha respinto la domanda di condanna della al CP_1
pagamento del compenso a favore di . Parte_1
Sempre in subordine, terzo motivo di appello: erroneità della sentenza di primo grado quanto al capo che ha escluso (e, comunque, ha ritenuto non provata) la sussistenza di un rapporto negoziale assimilabile al mandato tra e CP_1 Parte_1
e la configurabilità del diritto di quest'ultima società a percepire una provvigione e/o un giusto compenso per mediazione e, conseguentemente, ha respinto la domanda di condanna della stessa al pagamento a dell'anzidetta CP_1 Parte_1 provvigione e/o giusto compenso.
Sempre in subordine, quarto motivo di appello: erroneità della Sentenza quanto al capo che ha escluso la sussistenza del diritto di al rimborso delle Controparte_6 spese sostenute e ad ottenere il giusto compenso ai sensi dell'art. 2028 e ss. c.c. per l'attività dalla stessa svolta a beneficio di per la conclusione del Contratto di CP_1
Cessione.
Sempre in subordine, quinto motivo di appello: erroneità della Sentenza quanto al capo che ha ritenuto inammissibile la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 formulata in atti da ritenuta priva del requisito di sussidiarietà. Controparte_6
In ogni caso, sesto motivo di appello: sulle spese di lite.
L'appellata si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del gravame.
La Corte fissava udienza al 12/5/2023; la Corte a tale udienza rinviava la causa al
4/4/2024 per la precisazione delle conclusioni, di seguito fissata al 4/7/2024.
9 All'udienza del 4/7/2024 le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
***
La Corte esamina congiuntamente i motivi d'appello e li respinge in quanto infondati.
Nel caso che ci occupa, già socia della Gruppo Investimenti Parte_1
Portuali SP ( G.I.P. SP), afferma di avere svolto attività volte al reperimento di acquirenti delle azioni della società G.I.P. SP, detenute per una quota da
[...]
quest'ultima, effettivamente, concludeva la vendita della quota di azioni CP_1
di propria pertinenza ( v. doc. 4, in lingua inglese). in questa sede Parte_1 chiede il pagamento da parte della di una somma a titolo di Controparte_1
compenso per l'attività che afferma di avere svolto per giungere alla conclusione dell'affare.
Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per difetto di rappresentanza processuale della ed omessa Controparte_1 integrazione del contraddittorio ( motivo primo).
L'appellante afferma di aver convenuto innanzi al Tribunale di Genova la società
recante n. di P.IV e CF. nella Controparte_1 P.IV_1 P.IV_3 sua qualità di ex socia della società G.I.P. SP innanzi menzionata, al fine di ottenerne la condanna al pagamento della quota parte del compenso per l'attività asseritamente svolta nella cessione delle partecipazioni di G.I.P. SP, mentre, dall'esame della comparsa di risposta e della procura alle liti depositata nell'interesse della
[...]
nel corso del giudizio di primo grado emergerebbe che si è costituita in CP_1 causa la società recante il n. di P. IV , diverso da quello appartenente P.IV_2
alla . La Corte richiama sulla questione il chiaro dettato dell'art. Controparte_1
156 c.p.c. , che stabilisce che non può essere pronunciata la nullità di alcun atto del processo se essa non è comminata dalla legge;
alcuna norma prevede che l'omessa o errata indicazione della Partita IV o del codice fiscale della parte costituisca causa di nullità, anche considerato che la si è costituita nel giudizio di Controparte_1
primo grado con regolare procura alle liti conferita dal legale rappresentante al
10 difensore. Peraltro, a mente dell'art. 157 secondo comma c.p.c. , la nullità che non sia rilevabile d'ufficio deve essere eccepita dalla parte che vi ha interesse nella prima istanza o difesa successiva all'atto nullo, mentre l'appellante ha sollevato l'eccezione per la prima volta in grado d'appello. In ogni caso, nel presente grado di giudizio la società – già costituita innanzi al Tribunale - ha depositato nel Controparte_1
presente grado comparsa di costituzione nella quale è indicato l'esatto numero di partita iva , con ciò superando anche ogni eventuale incertezza sul P.IV_1
soggetto parte in causa.
In relazione al secondo motivo, ritiene la Corte che sia documentalmente smentita la tesi dell'appellante secondo cui risulterebbe concluso un accordo tra le parti in causa per il pagamento a del compenso reclamato. Il contratto cui Parte_1 [...]
fa riferimento e nel quale sono contenute pattuizioni riguardanti il Parte_1 compenso in favore dell'odierna appellante per la conclusione della compravendita delle azioni della G.I.P. SP risulta stipulato in data 1/3/2017 tra Parte_1
e le società NC SP e T.C.I.P. SR ( vedi doc. 6 appellante); detto contratto – circostanza riconosciuta dallo stesso appellante - non è sottoscritto da
[...]
che non ha alcun collegamento con le altre società menzionate nella CP_1 scrittura. Neppure possono avere significato di tacita accettazione delle pattuizioni contrattuali i ritenuti comportamenti concludenti di silenzio o di mancata esplicita opposizione alle richieste di compenso, in quanto non può essere attribuito il valore giuridico proposto dall'appellante all'assenza di accettazione di un contratto. Nel caso in esame, per contro, rifiutando di sottoscrivere l'accordo sul compenso, la
[...]
ha inequivocabilmente e chiaramente manifesto la sua contrarietà alla CP_1 stipula del contratto, confermata dal rifiuto di pagare la fattura richieste da
[...]
esplicitato nelle e-mail inviate dal legale rappresentante della Parte_1 [...]
( doc. 9 e 10 agli atti). Nessuno dei testi escussi – come già riportato dal CP_1
giudice di primo grado in sentenza - ha dichiarato che era stato raggiunto un accordo sulla richiesta di compenso ( ad esempio, teste Non posso dire che ci sia stata R_ acclamazione da parte di tutti, nessuno ha detto di no”; teste “nessuno dei CP_3 soci ha accettato o si è opposto” ).
11 Pertanto, considerati la mancata sottoscrizione del contratto avente ad oggetto la pattuizione del compenso alla nonché l'assenza di Parte_1 riconoscimento del compenso eventualmente desumibile da comportamenti dell'appellata o dalle dichiarazioni testimoniali, non può essere dichiarato l'obbligo contrattuale in capo alla di versare somme di denaro . Controparte_1
In assenza di pattuizioni espresse e tacite per le motivazioni sopra esposte, e considerato che l'odierna appellante non ha esplicitato in cosa sarebbe consistita l'attività dalla medesima svolta al fine della conclusione della compravendita delle azioni della G.I.P. SP, la richiesta della non può neppure Parte_1
ricondursi ad altro schema contrattuale: non può trattarsi di mandato, in assenza di allegazioni e di produzioni documentali oppure deduzioni di prove orali sull'eventuale accordo di mandato e sullo svolgimento di attività da parte della
[...] in favore di Come già motivato dal primo Parte_1 CP_1 CP_1
giudice, ai sensi dell'art. 1703 c.c. deve essere provata la fonte contrattuale e l'attività gestoria svolta nell'interesse dell'appellata. La sottoscrizione da parte di quest'ultima dell'atto di compravendita delle azioni ( doc. 4) non costituisce prova o ratifica dell'attività svolta dalla in quanto essa non ha indicato in cosa Pt_1 Parte_1 sarebbe consistita l'attività né ha specificato le modalità ed i termini del conferimento del presunto mandato, non essendo sufficiente il mero beneficio ricevuto dall'appellata. Neppure può essere riconosciuto un compenso alla Parte_1
[... facendo ricorso alle norme in materia di mediazione. A mente dell'art. 1754 c.c.:
“è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”, mentre nel caso in questione Parte_1
è socia della società G.I.P. SP , cessionaria delle azioni. Senz'altro dirimente ai fini del riconoscimento della provvigione ex art. 1754 c.c. è la mancanza di iscrizione della nel ruolo dei mediatori ex art. 6 della legge n. 39/1989, che Parte_1 prevede che “hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli dei mediatori” (Cassazione 2023/9814 : “In caso di mediazione atipica onerosa, al mediatore che presta la propria attività nell'interesse di una delle parti, con cui instaura
12 un rapporto di collaborazione, anche privo di stabilità, raccogliendo e comunicando proposte di contratto, ovvero ordinazioni presso terzi, si applica l'art. 2 della l. n. 39 del 1989 e, pertanto, l'iscrizione all'indicato ruolo costituisce condizione necessaria ai fini del riconoscimento della provvigione e Corte di Cassazione 1735/2016: “Ai fini del riconoscimento del compenso al mediatore, è necessario che colui che abbia messo in relazione due o più parti per la conclusione di un affare sia regolarmente iscritto all'albo dei mediatori professionali”). La non è iscritta al Parte_1
ruolo dei mediatori e non può reclamare la provvigione ai sensi delle norme sulla mediazione ( motivo terzo).
L'apporto che la afferma di avere prestato alla conclusione del Parte_1 contratto di compravendita di azioni non può essere ricompreso nella gestione di affari altrui per la mancanza dei presupposti di legge: secondo l'art. 2028 c.c., essa si configura quando una parte assume, consapevolmente e senza essere obbligata, la cura dell'interesse di chi non è in grado di provvedervi – descrizione che non corrisponde affatto alla - con esclusione di diritto al pagamento Controparte_1 di un compenso, essendo possibile conseguire solo un rimborso delle spese incorse
– delle quali non è stata fornita alcuna pezza giustificativa ( motivo quarto). Deve altresì respingersi il quinto motivo di appello, in quanto l'art. 2042 c.c.. esclude la configurabilità della domanda quando, come risulta per tabulas nel caso in esame,
l'appellante ha esperito l'azione ordinaria fondata su un titolo contrattuale, con conseguente inammissibilità dell'azione ex art. 2041 c.c perché priva del requisito della sussidiarietà.
L'appello deve essere quindi integralmente respinto, con conferma della sentenza di primo grado anche in punto spese ( motivo sesto).
SPESE DEL GIUDIZIO
All'esito del gravame consegue la condanna della parte appellante soccombente al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata, secondo i principi dell'art. 91 c.p.c.. Le spese si liquidano secondo i parametri medi - minimi per la fase istruttoria - di cui al DM 147/2022, con riferimento al valore ricompreso tra €
13 520.000,00 ed € 1.000.000,00 ( € 786.633,00), tenuto conto delle questioni trattate e dell'impegno profuso dal legale.
E precisamente,
1.Fase di studio € 5.706,00;
2. Fase introduttiva € 3.318,00;
3. Fase istruttoria/trattazione € 3.822,00;
3. Fase decisionale € 9.487,00 ;
Totale € 22.333,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, in- troduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente respinto.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente deliberando, contrariis rejectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- Respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Genova del 9/12/2022 n. 2825/2022 pubblicata il 14/12/2022 che conferma integralmente;
- Dichiara tenuta e condanna l'appellante pagare in favore Parte_1
dell'appellata le spese di lite del presente grado di giudizio che Controparte_1
liquida in € 22.333,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. 15%, iva e cpa;
- Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente respinto.
Genova, 7 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore
Dott.ssa Lucia Franzese
14 Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
15
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione III Civile
Composto dai Magistrati:
Rossella Atzeni Presidente
Giovanna Cannata Consigliere
Lucia Franzese Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 67/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Marco Arato e Parte_1
Francesca Pollicina, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Genova Via delle Casaccie 1, per mandato in atti
PARTE APPELLANTE
contro rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Palandri Controparte_1
e Mirko Scapinello ed elettivamente domiciliata in Genova, Via XX Settembre 14/17 per mandato in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, previa adozione di ogni opportuno e/o necessario provvedimento, disattesa e respinta ogni contraria domanda, ragione, pretesa, eccezione o istanza:
In via principale : in accoglimento del primo motivo di appello di cui al §IV.A. dell'atto di citazione in appello di del 14.1.2023, accertare e Parte_1 dichiarare che (a ) nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio nei confronti della (P.IV ) e Controparte_1 P.IV_1 che (b ) sono nulli tutti gli atti e l'attività processuale compiuta nel corso del giudizio
1 di primo grado per il vizio di rappresentanza processuale originario della società mai sanato nel corso del predetto giudizio e, per l'effetto, Controparte_1 riformare integralmente ovvero dichiarare la nullità della Sentenza n. 2825/2022 resa in data 9 dicembre 2022 dal Tribunale di Genova – Giudice Dott.ssa Raffaella
Gabriel, nel giudizio pendente sub R.G. 5173/2018, pubblicata in data 14 dicembre
2022 e notificata in data 15 dicembre 2022 oltre che dell'intero predetto giudizio e, conseguentemente, rimettere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 354 c.p.c. le parti dinnanzi al Tribunale di Genova per la celebrazione del giudizio, con ogni conseguente pronuncia e, comunque, per l'integrale accoglimento delle conclusioni già rassegnate dalla società nell'atto di citazione introduttivo del Parte_1 giudizio di primo grado, qui integralmente richiamate e ritrascritte:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova respinta e disattesa ogni contraria domanda, istanza, ragione od eccezione e previa l'adozione di ogni più opportuno provvedimento:
1. accertare e dichiarare che in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, per le ragioni tutte indicate in atti, si è obbligata a versare a in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, un compenso per l'attività svolta da quest'ultima società nell'ambito della cessione delle partecipazioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società Gruppo Investimenti Portuali – GIP S.p.A. nei termini e con le modalità indicate nel contratto in data 1.3.2017, sub docc. nn. 5 e 6 di parte attrice e per l'effetto condannar in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore a pagare in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, le somme indicate nel predetto contratto sub docc. nn. 5 e 6 di parte attrice o comunque a corrispondergli gli importi di seguito indicati (al netto di
IV e ante deduzione della ritenuta di acconto sui compensi):
− € 603.611,00 immediatamente;
− € 63,382,00 alle condizioni di svincolo indicate nell'art. 15 del contratto sub docc. nn. 5 e 6 di parte attrice e quindi per l'importo indicato nella fattura sub doc. n. 13 c di parte attrice;
2 . − € 119.640,00 al pagamento delle quote di ai sensi dell'art.
3.2 del Pt_2 predetto contratto di compravendita delle azioni di Gruppo Investimenti Portuali –
G.I.P. S.p.A., sub doc. n.4 di parte attrice;
Il tutto oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. in subordine, accertare e dichiarare ch per le ragioni tutte Parte_1 indicate in atti, ha diritto al rimborso delle spese sostenute e al riconoscimento di un giusto compenso ai sensi degli artt. 2028 e ss. c.c., ovvero, in subordine, di un indennizzo, per l'attività dalla stessa svolta a favore di Controparte_1 nell'ambito della cessione delle partecipazioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società Gruppo Investimenti Portuali – GIP S.p.A. e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a rimborsare le predette spese a in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, un compenso ovvero, in subordine, un indennizzo per detta attività, quest'ultimo da quantificarsi nella misura ritenuta equa dall'Ill.mo Tribunale, tenuto conto, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2041 c.c., del prezzo complessivamente incassato dagli ex-soci della società per la cessione delle anzidette Controparte_2 partecipazioni;
il tutto da maggiorarsi degli interessi legali maturati e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In via istruttoria, si chiede ammettersi i capitoli di prova per testimoni dedotti nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di con i Parte_1 testimoni ivi indicati:
1. Vero che, nel corso di una conversazione telefonica intercorsa tra il dott Persona_1
e il dott nell'autunno del 2016, il dott ha riconosciuto il Persona_2 Persona_1 contributo e la fattiva attività svolti d - e, personalmente, dal dott. Parte_1
- nella negoziazione del contratto di compravendita di azioni della società Persona_3
Gruppo Investimenti Portuali – G.I.P. S.p.A., sub doc. n. 4 di parte attrice (che si rammostra) e ha dichiarato di volere attribuire alla stess un Parte_1 compenso per tale attività;
2. Vero che, nel corso di un incontro tenutosi a Genova nell'autunno 2016, tra i dottori
, il dott ha riconosciuto Persona_2 Persona_1 CP_3 Persona_1 il contributo e la fattiva attività svolti d – e, personalmente, dal Parte_1 dott - per la negoziazione e la sottoscrizione del contratto di Persona_3 compravendita di azioni di cui al capitolo di prova che precede e ha dichiarato di volere
3 attribuire un compenso pari all' 1% del prezzo complessivo di vendita Parte_1 delle azioni della società Gruppo Investimenti Portuali – G.I.P. S.p.A. indicato in tale contratto;
3. Vero che, nel corso dell'incontro tenutosi a Genova il 26 aprile 2017, tra i dottor R_
, i dottor
[...] Persona_1 CP_3 Persona_3 Persona_2 [...]
dopo avere riconosciuto il contributo e la fattiva attività svolti CP_3 Persona_1
d - e, personalmente, dal dott - per la Parte_1 Persona_3 negoziazione e la sottoscrizione del contratto di compravendita di azioni di cui al capitolo di prova no. 1 che precede, hanno dichiarato di volere attribuire Parte_1 un compenso pari all' 1% del prezzo complessivo di vendita delle azioni della società Gruppo Investimenti Portuali – G.I.P. S.p.A. indicato in tale contratto;
4. Vero che nel mese di aprile 2017 per il tramite del dott Parte_1 [...]
ha provveduto ad inviare ai dottor ER Persona_2 CP_3 Per_1
copia dell'accordo sub docc. nn. 5 e 6 di parte attrice, che si rammostrano,
[...]
5. Vero che, nel mese di maggio 2017 i dottor hanno Persona_2 CP_3 confermato la loro disponibilità a sottoscrivere per conto, rispettivamente, della FINSEA S.p.A. e della T.C.I.P. S.r.l., l'accordo sub docc. nn. 5 e 6 di parte attrice e che hanno, successivamente, inviando copia di tale accordo, da loro sottoscritto. Parte_1
6. Vero che, nel corso degli incontri con i soci della società Gruppo Investimenti Portuali – G.I.P. S.p.A. nel corso dei quali sono stati individuati i contenuti del contratto di compravendita delle azioni della predetta società - sub doc. n. 4 di parte attrice (che si rammostra) – il dott e l'Avv. Andrea Cugiolu hanno precisato che dal Persona_4 prezzo complessivo che i soci avrebbero ricavato dalla vendita delle predette azioni avrebbero dovuto essere detratti alcuni costi, tra i quali l'importo di circa € 3 milioni dovuto per l'attività dalla stessa svolta nella negoziazione Parte_1 dell'anzidetto contratto di compravendita di azioni;
7. Vero che nel corso degli incontri di cui al precedente capitolo di prova n. 6 nessuno dei soci di Gruppo Investimenti Portuali – G.I.P. S.p.A. ha dichiarato di essere contrario all'attribuzione del compenso indicato nel capitolo di prova n. 6 Parte_1 che precede. Con i seguenti testimoni: dott.r (capitoli nn. 1, 3, 4 e 5) Persona_2 CP_3
(capitoli nn. 2, 3, 4 e 5); avv. Giovanni Andrea Cugiolu e dott Persona_4
(capitoli n. 6 e 7).
2. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie, emendare ed integrare le prese conclusioni. Con espresso rifiuto di accettare il contraddittorio sulle nuove domande, eccezioni ed istanze tardivamente proposte da controparte Con vittoria di spese e onorari, oltre IV e CPA, come per legge.”. In subordine , previa, ove ritenuto, estromissione dal presente giudizio della società
.IV , in accoglimento dei motivi di appello Controparte_4 P.IV_2 P dedotti ai §§ d . G dell'atto di citazione in appello d in data Pt_3 Parte_1
14.1.2023, riformare integralmente la sentenza n. 2825/2022 resa in data 9 dicembre 2022 dal Tribunale di Genova – Giudice Dott.ssa Raffaella Gabriel, nel giudizio pendente sub R.G. 5173/2018, pubblicata in data 14 dicembre 2022 e notificata in data 15 dicembre 2022, e
4 per l'effetto, disattesa e respinta ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, pronun- ciate le declaratorie del caso, accogliere le conclusioni già rassegnate d nel corso del Parte_1 giudizio di primo grado qui di seguito ritrascritte:
1. accertare e dichiarare che in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, per le ragioni tutte indicate in atti, si è obbligata a versare Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, un compenso per l'attività svolta da quest'ultima società nell'ambito della cessione delle partecipazioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società Gruppo Investimenti Portuali – GIP S.p.A. nei termini e con le modalità indicate nel contratto in data 1.3.2017, sub docc. nn. 5 e 6 di parte attrice e per l'effetto condannar in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore a pagare in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 le somme indicate nel predetto contratto sub docc. nn. 5 e 6 di parte attrice o comunque a corrispondergli gli importi di seguito indicati (al netto di IV e ante deduzione della ritenuta di acconto sui compensi):
− € 603.611,00 immediatamente;
− € 63,382,00 alle condizioni di svincolo indicate nell'art. 15 del contratto sub docc. nn. 5 e 6 di parte attrice e quindi per l'importo indicato nella fattura sub doc. n. 13 c di parte attrice;
− € 119.640,00 al pagamento delle quote di Earn Out ai sensi dell'art.
3.2 del predetto contratto di compravendita delle azioni di Gruppo Investimenti Portuali – G.I.P. S.p.A., sub doc. n.4 di parte attrice;
3. 2. 3. Il tutto oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. in subordine, accertare e dichiarare ch per le ragioni tutte indicate Parte_1 in atti, ha diritto al rimborso delle spese sostenute e al riconoscimento di un giusto compenso ai sensi degli artt. 2028 e ss. c.c., ovvero, in subordine, di un indennizzo, per l'attività dalla stessa svolta a favore d nell'ambito della cessione delle Controparte_1 partecipazioni rappresentativo dell'intero capitale sociale della società Gruppo Investimenti Portuali – GIP S.p.A. e, per l'effetto, condannar in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare le predette spese Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore., un compenso ovvero, in subordine, un indennizzo per detta attività, quest'ultimo da quantificarsi nella misura ritenuta equa dall'Ill.mo Tribunale, tenuto conto, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2041 c.c., del prezzo complessivamente incassato dagli ex-soci della società Gruppo Investimenti Portuali – GIP S.p.A. per la cessione delle anzidette partecipazioni;
il tutto da maggiorarsi degli interessi legali maturati e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In via istruttoria, si chiede ammettersi i capitoli di prova per testimoni dedotti nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. d non ammessi dall'Ill.mo Giudice Parte_1 con il provvedimento del 1 agosto 2019 e qui di seguito ritrascritti:
4. Vero che nel mese di aprile 2017 per il tramite del dott Parte_1 [...]
ha provveduto ad inviare ai dottor ER Persona_2 CP_3 Per_1
copia dell'accordo sub docc. nn. 5 e 6 di parte attrice, che si rammostrano,
[...]
Vero che, nel mese di maggio 2017 i dottor hanno Persona_2 CP_3 confermato la loro disponibilità a sottoscrivere per conto, rispettivamente, della
5 FINSEA S.p.A. e della T.C.I.P. S.r.l., l'accordo sub docc. nn. 5 e 6 di parte attrice e che hanno, successivamente, inviando copia di tale accordo, Parte_1 da loro sottoscritto. 7 Vero che nel corso degli incontri di cui al precedente capitolo di prova n. 6 nessuno dei soci di Gruppo Investimenti Portuali – G.I.P. S.p.A. ha dichiarato di essere contrario all'attribuzione del compenso Parte_1 indicato nel capitolo di prova n. 6 che precede. Con i seguenti testimoni: dott.r (capitoli nn. 4 e 5); avv. Persona_2 CP_3
Giovanni Andrea Cugiolu e dott (capitolo n. 7).” Persona_4
In ogni caso, rigettare integralmente le domande, eccezioni ed istanze svolte d
[...]
e d nei confronti d perché CP_1 Controparte_4 Parte_1 inammissibili ed infondate per le ragioni tutte descritte in atti e per l'effetto mandare assolta la stessa da ogni pretesa avversaria, anche con riferimento alle domande Parte_1 di accertamento e di condanna svolte dalle controparti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni. Senza accettazione del contraddittorio sulle avversarie domande nuove. Con vittoria di spese e onorari di causa, oltre ad IV e CPA, di entrambi i gradi di giudizio, come per legge”. PARTE APPELLATA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, adversis reiectis, condannare
[...]
a rifondere a le spese di lite per averla CP_5 Controparte_4 ingiustificatamente coinvolta in un giudizio al quale è estranea ed a risarcirle i danni per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi equitativamente”.
**** conveniva in giudizio chiedendo il Parte_1 Controparte_1
pagamento della somma di € 786.633,00 oltre interessi e rivalutazione quale compenso per l'attività asseritamente svolta nell'ambito della cessione delle partecipazioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società GRUPPO
INVESTIMENTI PORTUALI SPA ( di seguito G.I.P. SP), nei tempi e con le modalità di cui al contratto del 1/3/2017 ( doc. 5 e 6); in subordine, chiedeva il rimborso delle spese e l'equo compenso, ovvero l'indennizzo. Precisava in primo grado le seguenti conclusioni:
6 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova respinta e disattesa ogni contraria domanda, istanza, ragione od eccezione e previa l'adozione di ogni più opportuno provvedimento:
2. accertare e dichiarare che in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, per le ragioni tutte indicate in atti, si è obbligata a versare a in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, un compenso per l'attività svolta da quest'ultima società nell'ambito della cessione delle partecipazioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società Gruppo Investimenti Portuali – GIP S.p.A. nei termini e con le modalità indicate nel contratto in data 1.3.2017, sub docc. nn. 5 e 6 di parte attrice e per l'effetto condannar in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore a pagare in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, le somme indicate nel predetto contratto sub docc. nn. 5 e 6 di parte attrice o comunque a corrispondergli gli importi di seguito indicati (al netto di
IV e ante deduzione della ritenuta di acconto sui compensi):
− € 603.611,00 immediatamente;
− € 63,382,00 alle condizioni di svincolo indicate nell'art. 15 del contratto sub docc. nn. 5 e 6 di parte attrice e quindi per l'importo indicato nella fattura sub doc. n. 13 c di parte attrice;
. − € 119.640,00 al pagamento delle quote di ai sensi dell'art.
3.2 del Pt_2 predetto contratto di compravendita delle azioni di Gruppo Investimenti Portuali –
G.I.P. S.p.A., sub doc. n.4 di parte attrice;
Il tutto oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. in subordine, accertare e dichiarare ch per le ragioni tutte Parte_1 indicate in atti, ha diritto al rimborso delle spese sostenute e al riconoscimento di un giusto compenso ai sensi degli artt. 2028 e ss. c.c., ovvero, in subordine, di un indennizzo, per l'attività dalla stessa svolta a favore di Controparte_1 nell'ambito della cessione delle partecipazioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società Gruppo Investimenti Portuali – GIP S.p.A. e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
7 tempore, a rimborsare le predette spese a in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, un compenso ovvero, in subordine, un indennizzo per detta attività, quest'ultimo da quantificarsi nella misura ritenuta equa dall'Ill.mo Tribunale, tenuto conto, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2041 c.c., del prezzo complessivamente incassato dagli ex-soci della società per la cessione delle anzidette Controparte_2 partecipazioni;
il tutto da maggiorarsi degli interessi legali maturati e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
si costituiva innanzi al Tribunale, eccepiva l'indeterminatezza Controparte_1
dell'atto di citazione e si opponeva all'accoglimento delle domande attoree in quanto non sarebbe stato raggiunto alcun accordo sul compenso richiesto e le domande sarebbero sarebbe state comunque infondate.
Il giudice ammetteva le prove testimoniali;
al termine dell'istruttoria, il Tribunale respingeva l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in primo grado;
quanto all'accordo tra le parti sulla provvigione, il giudice, tenuto conto del fatto che il contratto in cui erano previsti i compensi non era firmato dalla Controparte_1 ma si trattava di pattuizioni sottoscritte tra le società FINSEA SP e TCIP SR,
[...] riteneva che non potesse rilevare nei confronti della convenuta in primo grado
L'esame del carteggio intercorso tra le parti, nonché delle Controparte_1 deposizioni testimoniali, a parere del Tribunale, non provavano la conclusione di un accordo sul compenso. Il Tribunale riteneva che non potesse applicarsi neppure la disciplina del mandato, difettando la prova della stipula di contratto di mandato, né la negotiorum gestio;
quanto all'indennizzo ex art. 2041 c.c., il Tribunale riteneva che non potesse trovare ingresso in quanto l'attore aveva esperito l'azione ordinaria fondata su un titolo contrattuale e difettava il requisito della sussidiarietà.
Con la sentenza del 9/12/2022 n. 2825/2022 pubblicata il 14/12/2022 il Tribunale respingeva tutte le domande della con condanna al pagamento Parte_1 delle spese di lite.
Avverso la sentenza di primo grado propone appello , Parte_1
svolgendo sei motivi, che si richiamano di seguito.
8 In via principale, primo motivo di appello: sulla nullità degli atti processuali compiuti nel corso del Giudizio di Primo Grado e, conseguentemente, della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario e per il difetto di rappresentanza processuale di . Controparte_1
In subordine, secondo motivo di appello: erroneità della sentenza quanto al capo che ha escluso la sussistenza (e, comunque, ha ritenuto non provata la conclusione) di un accordo tra e sul compenso spettante a Controparte_1 Parte_1
quest'ultima società per l'attività da essa svolta per la sottoscrizione del contratto di cessione e, conseguentemente, ha respinto la domanda di condanna della al CP_1
pagamento del compenso a favore di . Parte_1
Sempre in subordine, terzo motivo di appello: erroneità della sentenza di primo grado quanto al capo che ha escluso (e, comunque, ha ritenuto non provata) la sussistenza di un rapporto negoziale assimilabile al mandato tra e CP_1 Parte_1
e la configurabilità del diritto di quest'ultima società a percepire una provvigione e/o un giusto compenso per mediazione e, conseguentemente, ha respinto la domanda di condanna della stessa al pagamento a dell'anzidetta CP_1 Parte_1 provvigione e/o giusto compenso.
Sempre in subordine, quarto motivo di appello: erroneità della Sentenza quanto al capo che ha escluso la sussistenza del diritto di al rimborso delle Controparte_6 spese sostenute e ad ottenere il giusto compenso ai sensi dell'art. 2028 e ss. c.c. per l'attività dalla stessa svolta a beneficio di per la conclusione del Contratto di CP_1
Cessione.
Sempre in subordine, quinto motivo di appello: erroneità della Sentenza quanto al capo che ha ritenuto inammissibile la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 formulata in atti da ritenuta priva del requisito di sussidiarietà. Controparte_6
In ogni caso, sesto motivo di appello: sulle spese di lite.
L'appellata si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del gravame.
La Corte fissava udienza al 12/5/2023; la Corte a tale udienza rinviava la causa al
4/4/2024 per la precisazione delle conclusioni, di seguito fissata al 4/7/2024.
9 All'udienza del 4/7/2024 le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
***
La Corte esamina congiuntamente i motivi d'appello e li respinge in quanto infondati.
Nel caso che ci occupa, già socia della Gruppo Investimenti Parte_1
Portuali SP ( G.I.P. SP), afferma di avere svolto attività volte al reperimento di acquirenti delle azioni della società G.I.P. SP, detenute per una quota da
[...]
quest'ultima, effettivamente, concludeva la vendita della quota di azioni CP_1
di propria pertinenza ( v. doc. 4, in lingua inglese). in questa sede Parte_1 chiede il pagamento da parte della di una somma a titolo di Controparte_1
compenso per l'attività che afferma di avere svolto per giungere alla conclusione dell'affare.
Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per difetto di rappresentanza processuale della ed omessa Controparte_1 integrazione del contraddittorio ( motivo primo).
L'appellante afferma di aver convenuto innanzi al Tribunale di Genova la società
recante n. di P.IV e CF. nella Controparte_1 P.IV_1 P.IV_3 sua qualità di ex socia della società G.I.P. SP innanzi menzionata, al fine di ottenerne la condanna al pagamento della quota parte del compenso per l'attività asseritamente svolta nella cessione delle partecipazioni di G.I.P. SP, mentre, dall'esame della comparsa di risposta e della procura alle liti depositata nell'interesse della
[...]
nel corso del giudizio di primo grado emergerebbe che si è costituita in CP_1 causa la società recante il n. di P. IV , diverso da quello appartenente P.IV_2
alla . La Corte richiama sulla questione il chiaro dettato dell'art. Controparte_1
156 c.p.c. , che stabilisce che non può essere pronunciata la nullità di alcun atto del processo se essa non è comminata dalla legge;
alcuna norma prevede che l'omessa o errata indicazione della Partita IV o del codice fiscale della parte costituisca causa di nullità, anche considerato che la si è costituita nel giudizio di Controparte_1
primo grado con regolare procura alle liti conferita dal legale rappresentante al
10 difensore. Peraltro, a mente dell'art. 157 secondo comma c.p.c. , la nullità che non sia rilevabile d'ufficio deve essere eccepita dalla parte che vi ha interesse nella prima istanza o difesa successiva all'atto nullo, mentre l'appellante ha sollevato l'eccezione per la prima volta in grado d'appello. In ogni caso, nel presente grado di giudizio la società – già costituita innanzi al Tribunale - ha depositato nel Controparte_1
presente grado comparsa di costituzione nella quale è indicato l'esatto numero di partita iva , con ciò superando anche ogni eventuale incertezza sul P.IV_1
soggetto parte in causa.
In relazione al secondo motivo, ritiene la Corte che sia documentalmente smentita la tesi dell'appellante secondo cui risulterebbe concluso un accordo tra le parti in causa per il pagamento a del compenso reclamato. Il contratto cui Parte_1 [...]
fa riferimento e nel quale sono contenute pattuizioni riguardanti il Parte_1 compenso in favore dell'odierna appellante per la conclusione della compravendita delle azioni della G.I.P. SP risulta stipulato in data 1/3/2017 tra Parte_1
e le società NC SP e T.C.I.P. SR ( vedi doc. 6 appellante); detto contratto – circostanza riconosciuta dallo stesso appellante - non è sottoscritto da
[...]
che non ha alcun collegamento con le altre società menzionate nella CP_1 scrittura. Neppure possono avere significato di tacita accettazione delle pattuizioni contrattuali i ritenuti comportamenti concludenti di silenzio o di mancata esplicita opposizione alle richieste di compenso, in quanto non può essere attribuito il valore giuridico proposto dall'appellante all'assenza di accettazione di un contratto. Nel caso in esame, per contro, rifiutando di sottoscrivere l'accordo sul compenso, la
[...]
ha inequivocabilmente e chiaramente manifesto la sua contrarietà alla CP_1 stipula del contratto, confermata dal rifiuto di pagare la fattura richieste da
[...]
esplicitato nelle e-mail inviate dal legale rappresentante della Parte_1 [...]
( doc. 9 e 10 agli atti). Nessuno dei testi escussi – come già riportato dal CP_1
giudice di primo grado in sentenza - ha dichiarato che era stato raggiunto un accordo sulla richiesta di compenso ( ad esempio, teste Non posso dire che ci sia stata R_ acclamazione da parte di tutti, nessuno ha detto di no”; teste “nessuno dei CP_3 soci ha accettato o si è opposto” ).
11 Pertanto, considerati la mancata sottoscrizione del contratto avente ad oggetto la pattuizione del compenso alla nonché l'assenza di Parte_1 riconoscimento del compenso eventualmente desumibile da comportamenti dell'appellata o dalle dichiarazioni testimoniali, non può essere dichiarato l'obbligo contrattuale in capo alla di versare somme di denaro . Controparte_1
In assenza di pattuizioni espresse e tacite per le motivazioni sopra esposte, e considerato che l'odierna appellante non ha esplicitato in cosa sarebbe consistita l'attività dalla medesima svolta al fine della conclusione della compravendita delle azioni della G.I.P. SP, la richiesta della non può neppure Parte_1
ricondursi ad altro schema contrattuale: non può trattarsi di mandato, in assenza di allegazioni e di produzioni documentali oppure deduzioni di prove orali sull'eventuale accordo di mandato e sullo svolgimento di attività da parte della
[...] in favore di Come già motivato dal primo Parte_1 CP_1 CP_1
giudice, ai sensi dell'art. 1703 c.c. deve essere provata la fonte contrattuale e l'attività gestoria svolta nell'interesse dell'appellata. La sottoscrizione da parte di quest'ultima dell'atto di compravendita delle azioni ( doc. 4) non costituisce prova o ratifica dell'attività svolta dalla in quanto essa non ha indicato in cosa Pt_1 Parte_1 sarebbe consistita l'attività né ha specificato le modalità ed i termini del conferimento del presunto mandato, non essendo sufficiente il mero beneficio ricevuto dall'appellata. Neppure può essere riconosciuto un compenso alla Parte_1
[... facendo ricorso alle norme in materia di mediazione. A mente dell'art. 1754 c.c.:
“è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”, mentre nel caso in questione Parte_1
è socia della società G.I.P. SP , cessionaria delle azioni. Senz'altro dirimente ai fini del riconoscimento della provvigione ex art. 1754 c.c. è la mancanza di iscrizione della nel ruolo dei mediatori ex art. 6 della legge n. 39/1989, che Parte_1 prevede che “hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli dei mediatori” (Cassazione 2023/9814 : “In caso di mediazione atipica onerosa, al mediatore che presta la propria attività nell'interesse di una delle parti, con cui instaura
12 un rapporto di collaborazione, anche privo di stabilità, raccogliendo e comunicando proposte di contratto, ovvero ordinazioni presso terzi, si applica l'art. 2 della l. n. 39 del 1989 e, pertanto, l'iscrizione all'indicato ruolo costituisce condizione necessaria ai fini del riconoscimento della provvigione e Corte di Cassazione 1735/2016: “Ai fini del riconoscimento del compenso al mediatore, è necessario che colui che abbia messo in relazione due o più parti per la conclusione di un affare sia regolarmente iscritto all'albo dei mediatori professionali”). La non è iscritta al Parte_1
ruolo dei mediatori e non può reclamare la provvigione ai sensi delle norme sulla mediazione ( motivo terzo).
L'apporto che la afferma di avere prestato alla conclusione del Parte_1 contratto di compravendita di azioni non può essere ricompreso nella gestione di affari altrui per la mancanza dei presupposti di legge: secondo l'art. 2028 c.c., essa si configura quando una parte assume, consapevolmente e senza essere obbligata, la cura dell'interesse di chi non è in grado di provvedervi – descrizione che non corrisponde affatto alla - con esclusione di diritto al pagamento Controparte_1 di un compenso, essendo possibile conseguire solo un rimborso delle spese incorse
– delle quali non è stata fornita alcuna pezza giustificativa ( motivo quarto). Deve altresì respingersi il quinto motivo di appello, in quanto l'art. 2042 c.c.. esclude la configurabilità della domanda quando, come risulta per tabulas nel caso in esame,
l'appellante ha esperito l'azione ordinaria fondata su un titolo contrattuale, con conseguente inammissibilità dell'azione ex art. 2041 c.c perché priva del requisito della sussidiarietà.
L'appello deve essere quindi integralmente respinto, con conferma della sentenza di primo grado anche in punto spese ( motivo sesto).
SPESE DEL GIUDIZIO
All'esito del gravame consegue la condanna della parte appellante soccombente al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata, secondo i principi dell'art. 91 c.p.c.. Le spese si liquidano secondo i parametri medi - minimi per la fase istruttoria - di cui al DM 147/2022, con riferimento al valore ricompreso tra €
13 520.000,00 ed € 1.000.000,00 ( € 786.633,00), tenuto conto delle questioni trattate e dell'impegno profuso dal legale.
E precisamente,
1.Fase di studio € 5.706,00;
2. Fase introduttiva € 3.318,00;
3. Fase istruttoria/trattazione € 3.822,00;
3. Fase decisionale € 9.487,00 ;
Totale € 22.333,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, in- troduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente respinto.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente deliberando, contrariis rejectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- Respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Genova del 9/12/2022 n. 2825/2022 pubblicata il 14/12/2022 che conferma integralmente;
- Dichiara tenuta e condanna l'appellante pagare in favore Parte_1
dell'appellata le spese di lite del presente grado di giudizio che Controparte_1
liquida in € 22.333,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. 15%, iva e cpa;
- Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente respinto.
Genova, 7 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore
Dott.ssa Lucia Franzese
14 Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
15